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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/10/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 5441/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5441/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FERRI MANOLA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. SCIFONI Controparte_1 C.F._2 ANNA
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 1846/2022 pubblicata in data 7.10.2022, il tribunale di Velletri ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Albano Laziale il 28.08.2004. Il giudizio è proseguito con riferimento alle domande relative al collocamento e al mantenimento per i figli minori (nato a [...] il [...]) ed (nata a Persona_1 Persona_2 Genzano Di Roma il 6.04.2012), posto che l'attore ne ha domandato, in via principale, il collocamento in via prevalente, mentre solo in via subordinata e in caso di collocamento presso la madre, ha insistito per la riduzione del mantenimento mensili da Euro 600,00 attuali (Euro 300,00 a figlio) ad Euro 400,00 mensili (Euro 200,00 a figlio) eccependo il deterioramento della propria condizione economico patrimoniale. La convenuta ha specificamente contestato il presunto peggioramento della condizione economica del ricorrente;
inoltre, allegando che i figli minori, di fatto, sono collocati in via assolutamente prevalente presso di sé, ha concluso per la conferma dell'assegno di mantenimento nella misura di Euro 600,00 mensili. La causa è stata istruita in via documentale e si è proceduto all'ascolto dei figli minori. All'udienza del 27.11.2024, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. . Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, alcun dubbio sussiste circa la conferma dell'ordinario regime dell'affidamento condiviso, domandato da ambedue le parti;
la conflittualità coniugale non è tale da pregiudicare il benessere dei figli, i quali hanno dichiarato di aver un buon rapporto entrambe le figure genitoriali (cfr. audizione minori all'udienza del 23.09.2024 e videoregistrata su supporto durevole). Va quindi disposto l'affidamento in via condivisa dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale ubicata in Genzano Di Roma Via Luigi Einaudi n. 27 che si assegna alla ricorrente. I figli, ormai adolescenti e capaci di discernimento, hanno riferito la consuetudine di recarsi dal padre il mercoledì pomeriggio, all'esito delle attività scolastiche, con pernotto, nonché il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, oltre al week end alternato dal sabato alla Domenica. Il regime in atto è soddisfacente per i ragazzi e non vi è motivo di derogarvi. Pertanto, la frequentazione dovrà avvenire, salvo diverso e più ampio accordo tra le parti, nei suddetti termini. Quanto al regime delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, vanno confermate le condizioni della separazione. Venendo alle questioni economiche, il tribunale non ritiene sussistenti i presupposti per procedere ad una modifica dell'assegno di mantenimento a carico del padre. Non si rinviene, dall'analisi degli atti, un significativo decremento della condizione reddituale dell'attore. Infatti, analizzando la più recente documentazione allegata, nell'estratto conto personale (
[...]
) per il periodo Gennaio 2024 – Giugno 2024 si evincono accrediti derivanti dall'attività CP_2 imprenditoriale svolta per Euro 12.654,00 (corrispondenti a circa 2.000,00 euro mensili). Durante il periodo dicembre 2023 – gennaio 2023 si apprezzano accrediti per circa 20.264,00 Euro, mentre per l'anno 2022 accredito per Euro 18.648,00. Sporadici accrediti, sempre derivanti dallo svolgimento dell'attività societaria, sono presenti sul conto corrente personale BCC. L'attività sociale è in bonis, in quanto il bilancio 2023 reca un utile di circa 34.000,00 Euro, da ritenersi sottostimato in quanto dagli accrediti del conto corrente della società per il solo periodo gennaio – marzo 2024, risultano entrate per circa 63.647,00 Euro, mentre per l'anno 2023 risultano accrediti (derivanti dall'attività sociale pari ad Euro 243.844,53 circa). Il debito dell'Agenzia delle Entrate per circa 15.000,00 Euro è sintomatico di una capacità reddituale della società evidentemente maggiore rispetto a quelle dichiarata. Egli, percepisce l'assegno unico per Euro 180,00 ed è onerato del pagamento del finanziamento per circa 406,08, oltre che del pagamento per l'acquisto delle quote societarie per Euro 250,00 mensili e del mutuo per Euro 158,00 mensili. Gli esborsi gravanti sull'attore, a fronte della proficua redditualità derivante dall'attività sociale, non consentono di rideterminare al ribasso l'assegno di mantenimento dovuto per i figli, considerate, altresì, le accresciute esigenze a far data dalla separazione e il collocamento prevalente presso l'abitazione materna. In tal senso, non si riscontra una maggiore capacità contributiva della madre posto che ella, pur avendo uno stipendio di circa 2.100,00 euro mensili, è gravata del pagamento del mutuo sulla casa coniugale per Euro 800,00 mensili. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dà atto della sentenza parziale n. 1846/2022 pubblicata in data 7.10.2022, con cui il tribunale di Velletri ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Albano Laziale il 28.08.2004.
- Dispone l'affidamento in via condivisa dei figli minori (nato a [...] Persona_1
Roma il 31.03.2010) ed (nata a [...] il [...]), con Persona_2 collocamento prevalente presso la casa coniugale sita i Genzano Di Roma, Via Luigi Einaudi n. 27 che si assegna alla convenuta.
- Dispone che, salvo e diverso più ampio accordo, il padre possa vedere e tenere con sé i figli ogni settimana dal mercoledì all'esito delle attività scolastiche o ludico/sportive con pernotto, nonché, il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00. A week end alternati, dal sabato alla domenica con rientro alle ore 19.00. Il regime delle vacanze estive, natalizie e pasquali è regolato dal calendario stabilito in sede di separazione.
- Conferma a carico del padre il pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli nella misura di Euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione istat, da corrispondersi alla convenuta entro il 5 di ogni mese.
- Pone a carico di ciascun genitore la contribuzione al pagamento delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo, in ragione del 50%.
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 1.10.2025.
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5441/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FERRI MANOLA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. SCIFONI Controparte_1 C.F._2 ANNA
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 1846/2022 pubblicata in data 7.10.2022, il tribunale di Velletri ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Albano Laziale il 28.08.2004. Il giudizio è proseguito con riferimento alle domande relative al collocamento e al mantenimento per i figli minori (nato a [...] il [...]) ed (nata a Persona_1 Persona_2 Genzano Di Roma il 6.04.2012), posto che l'attore ne ha domandato, in via principale, il collocamento in via prevalente, mentre solo in via subordinata e in caso di collocamento presso la madre, ha insistito per la riduzione del mantenimento mensili da Euro 600,00 attuali (Euro 300,00 a figlio) ad Euro 400,00 mensili (Euro 200,00 a figlio) eccependo il deterioramento della propria condizione economico patrimoniale. La convenuta ha specificamente contestato il presunto peggioramento della condizione economica del ricorrente;
inoltre, allegando che i figli minori, di fatto, sono collocati in via assolutamente prevalente presso di sé, ha concluso per la conferma dell'assegno di mantenimento nella misura di Euro 600,00 mensili. La causa è stata istruita in via documentale e si è proceduto all'ascolto dei figli minori. All'udienza del 27.11.2024, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. . Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, alcun dubbio sussiste circa la conferma dell'ordinario regime dell'affidamento condiviso, domandato da ambedue le parti;
la conflittualità coniugale non è tale da pregiudicare il benessere dei figli, i quali hanno dichiarato di aver un buon rapporto entrambe le figure genitoriali (cfr. audizione minori all'udienza del 23.09.2024 e videoregistrata su supporto durevole). Va quindi disposto l'affidamento in via condivisa dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale ubicata in Genzano Di Roma Via Luigi Einaudi n. 27 che si assegna alla ricorrente. I figli, ormai adolescenti e capaci di discernimento, hanno riferito la consuetudine di recarsi dal padre il mercoledì pomeriggio, all'esito delle attività scolastiche, con pernotto, nonché il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, oltre al week end alternato dal sabato alla Domenica. Il regime in atto è soddisfacente per i ragazzi e non vi è motivo di derogarvi. Pertanto, la frequentazione dovrà avvenire, salvo diverso e più ampio accordo tra le parti, nei suddetti termini. Quanto al regime delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, vanno confermate le condizioni della separazione. Venendo alle questioni economiche, il tribunale non ritiene sussistenti i presupposti per procedere ad una modifica dell'assegno di mantenimento a carico del padre. Non si rinviene, dall'analisi degli atti, un significativo decremento della condizione reddituale dell'attore. Infatti, analizzando la più recente documentazione allegata, nell'estratto conto personale (
[...]
) per il periodo Gennaio 2024 – Giugno 2024 si evincono accrediti derivanti dall'attività CP_2 imprenditoriale svolta per Euro 12.654,00 (corrispondenti a circa 2.000,00 euro mensili). Durante il periodo dicembre 2023 – gennaio 2023 si apprezzano accrediti per circa 20.264,00 Euro, mentre per l'anno 2022 accredito per Euro 18.648,00. Sporadici accrediti, sempre derivanti dallo svolgimento dell'attività societaria, sono presenti sul conto corrente personale BCC. L'attività sociale è in bonis, in quanto il bilancio 2023 reca un utile di circa 34.000,00 Euro, da ritenersi sottostimato in quanto dagli accrediti del conto corrente della società per il solo periodo gennaio – marzo 2024, risultano entrate per circa 63.647,00 Euro, mentre per l'anno 2023 risultano accrediti (derivanti dall'attività sociale pari ad Euro 243.844,53 circa). Il debito dell'Agenzia delle Entrate per circa 15.000,00 Euro è sintomatico di una capacità reddituale della società evidentemente maggiore rispetto a quelle dichiarata. Egli, percepisce l'assegno unico per Euro 180,00 ed è onerato del pagamento del finanziamento per circa 406,08, oltre che del pagamento per l'acquisto delle quote societarie per Euro 250,00 mensili e del mutuo per Euro 158,00 mensili. Gli esborsi gravanti sull'attore, a fronte della proficua redditualità derivante dall'attività sociale, non consentono di rideterminare al ribasso l'assegno di mantenimento dovuto per i figli, considerate, altresì, le accresciute esigenze a far data dalla separazione e il collocamento prevalente presso l'abitazione materna. In tal senso, non si riscontra una maggiore capacità contributiva della madre posto che ella, pur avendo uno stipendio di circa 2.100,00 euro mensili, è gravata del pagamento del mutuo sulla casa coniugale per Euro 800,00 mensili. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dà atto della sentenza parziale n. 1846/2022 pubblicata in data 7.10.2022, con cui il tribunale di Velletri ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Albano Laziale il 28.08.2004.
- Dispone l'affidamento in via condivisa dei figli minori (nato a [...] Persona_1
Roma il 31.03.2010) ed (nata a [...] il [...]), con Persona_2 collocamento prevalente presso la casa coniugale sita i Genzano Di Roma, Via Luigi Einaudi n. 27 che si assegna alla convenuta.
- Dispone che, salvo e diverso più ampio accordo, il padre possa vedere e tenere con sé i figli ogni settimana dal mercoledì all'esito delle attività scolastiche o ludico/sportive con pernotto, nonché, il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00. A week end alternati, dal sabato alla domenica con rientro alle ore 19.00. Il regime delle vacanze estive, natalizie e pasquali è regolato dal calendario stabilito in sede di separazione.
- Conferma a carico del padre il pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli nella misura di Euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione istat, da corrispondersi alla convenuta entro il 5 di ogni mese.
- Pone a carico di ciascun genitore la contribuzione al pagamento delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo, in ragione del 50%.
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 1.10.2025.
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera