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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2097 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2097 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GIANCRISTOFARO SILVIA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. GIANCRISTOFARO SILVIA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 14/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 21.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI
1) la signora continuerà ad abitare presso l'immobile di famiglia con i propri genitori Parte_2
a Montefiore Conca (RN), in Via Cella di Bonora n.1114 insieme al figlio minore ove sarà Per_1
collocato, mentre il Sig. sposterà la propria residenza in Rimini, via Vittorio Bottego Parte_1
nr. 30/A, oppure dove riterrà opportuno;
2) il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza del figlio minore presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni dello stesso;
3) per quanto concerne i tempi di permanenza del figlio minore presso il padre, il Sig. potrà Pt_1
vedere e tenere con sé a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio/sera sino alla domenica sera Per_1
dopo cena: gli spostamenti del minore saranno ripartiti in maniera equa tra i genitori;
il padre compatibilmente con le proprie disponibilità potrà tenere con sé il minore anche in altri momenti previo accordo con la madre e con congruo preavviso;
4) il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore ediante cessione della propria Pt_1 Per_1
quota parte di assegno unico familiare alla Sig.ra di importo complessivo pari ad euro 233,60. Pt_2
In caso di abrogazione della normativa sull'assegno unico universale il Sig. si impegnerà a Pt_1 corrispondere la somma di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
pagina 2 di 3 5) Saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie, sostenute dagli stessi per il figlio debitamente documentate, che saranno gestite secondo il protocollo per i Per_1
processi in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Bologna, che le parti dichiarano di aver letto e di conoscere;
6) I coniugi rinunciano ad ogni forma di mantenimento personale ed entrambi dichiarano di aver definito ogni questione di natura patrimoniale tra loro e di rinunciare reciprocamente a diritti e pretese al di fuori di quelli del presente accordo;
-compensate le spese legali.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 6.11.2021 in Montefiore Conca (RN) alle condizioni di cui sopra da Parte_2
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montefiore Conca (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte II Serie A Anno 2021 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2097 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GIANCRISTOFARO SILVIA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. GIANCRISTOFARO SILVIA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 14/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 21.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI
1) la signora continuerà ad abitare presso l'immobile di famiglia con i propri genitori Parte_2
a Montefiore Conca (RN), in Via Cella di Bonora n.1114 insieme al figlio minore ove sarà Per_1
collocato, mentre il Sig. sposterà la propria residenza in Rimini, via Vittorio Bottego Parte_1
nr. 30/A, oppure dove riterrà opportuno;
2) il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza del figlio minore presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni dello stesso;
3) per quanto concerne i tempi di permanenza del figlio minore presso il padre, il Sig. potrà Pt_1
vedere e tenere con sé a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio/sera sino alla domenica sera Per_1
dopo cena: gli spostamenti del minore saranno ripartiti in maniera equa tra i genitori;
il padre compatibilmente con le proprie disponibilità potrà tenere con sé il minore anche in altri momenti previo accordo con la madre e con congruo preavviso;
4) il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore ediante cessione della propria Pt_1 Per_1
quota parte di assegno unico familiare alla Sig.ra di importo complessivo pari ad euro 233,60. Pt_2
In caso di abrogazione della normativa sull'assegno unico universale il Sig. si impegnerà a Pt_1 corrispondere la somma di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
pagina 2 di 3 5) Saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie, sostenute dagli stessi per il figlio debitamente documentate, che saranno gestite secondo il protocollo per i Per_1
processi in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Bologna, che le parti dichiarano di aver letto e di conoscere;
6) I coniugi rinunciano ad ogni forma di mantenimento personale ed entrambi dichiarano di aver definito ogni questione di natura patrimoniale tra loro e di rinunciare reciprocamente a diritti e pretese al di fuori di quelli del presente accordo;
-compensate le spese legali.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 6.11.2021 in Montefiore Conca (RN) alle condizioni di cui sopra da Parte_2
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montefiore Conca (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte II Serie A Anno 2021 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3