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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/10/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3506/2023
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 21/10/2025, alle ore 09:30, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per , l'avv. MONACO ROSARIA;
Parte_1 Parte_2 per , l'avv. FIORETTI, oggi sostituito dall'avv. CASSì. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa come da atto introduttivo e discute la causa.
L'avv. di parte convenuta precisa come da comparsa e si riporta agli atti successivi.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3506/2023 pendente tra:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), e , Parte_2 C.F._1 Parte_1 nata a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi residenti a [...]
Evangelista EL n. 3, con il patrocinio dell'avv. AR Monaco del Foro di Ragusa;
ATTORI OPPONENTI contro pagina 1 di 6 unipersonale (C.F. ) con sede legale Conegliano (TV) Via Controparte_2 P.IVA_1
V. Alfieri n. 1, e, per essa, quale mandataria, con socio unico (C.F. CP_3 CP_4
) con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_2
DR TI, AR AR MP e CA RD;
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a precetto regolarmente notificato, e Parte_2 Pt_1
citavano in giudizio la e, per essa, la sua mandataria, per ivi sentire
[...] Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “[p]IACCIA AL TRIBUNALE Reiectis adversis, disporre preliminarmente la sospensione dell'efficacia del precetto, stante l'evidente fondatezza dei motivi di opposizione e del periculum in mora, per tutte le ragioni sopra specificate o con qualsiasi altra statuizione;
ritenere e dichiarare che il creditore intimante non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, per tutti i motivi esposti in premessa, e per l'effetto revocare l'atto di precetto dichiarandone
l'inefficacia e/o la nullità. Condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite. In subordine,
Ritenere e dichiarare che l'inopponibilità della cessione ai sigg.ri e per mancata Pt_2 Pt_1 comunicazione della stessa ai sensi dell'art. 1264 c.c.; conseguentemente caducare e/o revocare
l'opposto atto di precetto per il mancato rispetto dell'art.1264 c.c.. in via gradata, Ritenere e dichiarare violato il diritto di difesa per i sigg.ri e , con conseguente caducazione e/o Parte_2 Parte_1 annullamento dell'atto di precetto opposto e condanna della al risarcimento dei Controparte_5 danni. In via ulteriormente gradata, Ritenere e dichiarare, alla luce della documentazione prodotta, che il credito residuo portato dal mutuo non supera €. 70.274,47. Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, che il suo comportamento ha causato agli odierni attori. Con vittoria di spese e compensi”.
Allegavano a tal fine che, in data 14/11/2023, era stato loro notificato atto di precetto con il quale la società opposta intimava il pagamento della complessiva somma di euro 143.953,16 (oltre compensi e successivi interessi) in forza del mutuo fondiario dell'11/06/2010 Num Rep 7921/5721, concesso dalla la quale aveva erogato la somma di euro 115.776,01 da Controparte_6 restituire mediante il pagamento di 288 rate mensili. A garanzia del mutuo era stata rilasciata garanzia ipotecaria volontaria sull'immobile di proprietà degli opponenti, sito nel comune di Ragusa iscritto nel
Catasto Fabbricati Sezione Urbana al Foglio 100 particella 241 sub 6.
In conseguenza del mancato pagamento di alcune rate i debitori erano decaduti dal beneficio del termine.
In data 11/11/2021 il credito era stato ceduto alla che mediante il precetto opposto Controparte_7 ne intimava il pagamento. pagina 2 di 6 Gli opponenti deducevano a motivo di opposizione le seguenti circostanze:
- applicazione di interessi usurari al debito residuo. In particolare, allegavano, attraverso documentazione proveniente dalla , che alla data del 29/02/2020, in conseguenza dei versamenti effettuati CP_6 in corso di esecuzione del rapporto, il capitale residuo a versare ammontava ad euro 75.984,37, e che, pertanto, risultava di tutta evidenza che la quantificazione della somma precettata non poteva che essere la conseguenza dell'applicazione di interessi passivi certamente esorbitanti la soglia di usura;
- la violazione del diritto di difesa impedito dalla estrema genericità del contenuto dell'atto di precetto, il quale non esplicitando l'indicazione di quanto richiesto a titolo di sorte capitale, e quanto a titolo di interessi e spese, impediva di effettuare una efficace difesa in giudizio, con conseguente violazione dell'art.24 Cost.;
- la mancata comunicazione della intervenuta cessione del credito dalla alla CP_6 CP_7
sostenendone la inefficacia nei confronti dei debitori.
[...]
Concludevano chiedendo la sospensione dell'esecutorietà del titolo e l'annullamento dell'atto di precetto.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata, si costitutiva la la quale Controparte_1 deduceva che, per mero errore materiale, in seno all'atto di precetto era stata riportata una somma non coincidente con l'effettivo ammontare del credito, precisando che: ”i suddetti debitori devono corrispondere per capitale € 89.972,87 fino al 31/10/2021 più interessi per € 45,38 totale importo complessivo lordo € 90.018,25 fino al 31/10/2021; poi dal 31/10/2021 fino alla data di precisazione del credito del 18/01/2024: € 90.018,25 + interessi al 30/11/2021 per € 8,32 + interessi al 31/12/2021 €
0,76 + interessi al 31/12/2022 per € 1124,65 + interessi al 31/012/2023 per € 4.498,63 + interessi al
18/01/2024 per € 110,93 per un totale residuo lordo di € 95.761,54”, provvedendo dunque a rideterminare la somma precettata e a specificarne la composizione.
Contestavano le ulteriori eccezioni di parte attrice precisando che la cessione del credito rientrava all'interno in una operazione di cessione in blocco disciplinata dalla l. 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti e dell'art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (t.u.b. bancario), e che la comunicazione ai soggetti ceduti è stata legittimamente effettuata a mezzo la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale n.137 del 18 -11 -2021, pubblicazione che aveva dispensato ex lege la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, appunto, in blocco.
Concludeva chiedendo:“[i]n via preliminare: - accertare l'insussistenza dei presupposti di legge e rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto per le motivazioni suesposte, e confermarlo per la somma effettiva di € 95.761,54;
pagina 3 di 6 nel merito: - Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'opposizione proposta in quanto non sussistono interessi usurai, e ritenere la cessione documentata nella G.U. efficacemente comunicata;
- Rigettare la presente opposizione e condannare, pertanto, gli odierni opponenti al pagamento della somma di € 95.761,54 o di quell'altra somma che risulterà dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
All'udienza del 26/02/2024 il g.i. rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concedeva i termini per le memorie istruttorie, infine, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 20/1/2026, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente decisione.
Nel merito
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
In generale, con l'opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c., (analogamente all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.), si contesta l'an o il quantum debeatur, ossia il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
con l'opposizione ex art 617 c.p.c. sia lamenta, invece, il quomodo dell'esecuzione e dunque la sua regolarità formale (cfr. ex multis Cass. n. 26110/2022 “[i]n materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero – nell'esecuzione per espropriazione – della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva”).
Nella opposizione a precetto iscritta al n. r.g. 3506/2023 gli opponenti contestano la misura del credito azionato: sotto questo aspetto l'opposizione risulta fondata soprattutto a seguito della rideterminazione del credito effettuata dalla cessionaria convenuta con la comparsa di costituzione, la quale ha corretto l'importo della sua pretesa, dall'iniziale somma di euro 143.953,16, all'importo di euro 95.761,54 comprensivo di interessi calcolati al saggio legale al 18/01/2024.
Per quanto attiene agli ulteriori motivi di opposizione risultano infondati.
In conseguenza, delle precisazioni esposte dalla società opposta mediante la memoria di costituzione, è stato dettagliatamente quantificato l'importo richiesto, sia per sorte capitale che con l'esplicitazione degli interessi calcolati per ogni periodo dovuto, al tasso legale. Perde pertanto rilevanza l'eccezione relativa alla usurarietà degli interessi applicati alla sorte capitale.
pagina 4 di 6 Irrilevante si mostra, altresì, l'eccezione vertente sull'inefficacia della cessione nei confronti dei debitori in ragione della mancata comunicazione ai sensi dell'art.1264 c.c.
La cessione del credito, infatti, è un negozio che presenta una struttura negoziale bilaterale, nonostante i soggetti interessati dalla cessione siano tre, il creditore originario cedente, il debitore ceduto e il terzo acquirente cessionario. Affinché il contratto sia validamente concluso, ex art. 1376 c.c., è necessario che l'accordo intervenga tra il cedente e il cessionario, essendo irrilevante a tal fine la volontà del soggetto ceduto, poiché è indifferente per il debitore l'identità del soggetto verso cui dovrà adempiere
(diversamente nel caso in cui il debitore abbia un interesse giuridicamente rilevante ad adempiere nei confronti del debitore originario).
La comunicazione prevista dall'art. 1264 c.c., ha infatti rilevanza esclusivamente riguardo all'efficacia liberatoria del pagamento effettuato nei confronti del cedente. Infatti, in caso di mancata comunicazione, qualora il debitore effettui un pagamento successivo alla cessione (non comunicata), questo avrà efficacia liberatoria;
diversamente nel caso di intervenuta comunicazione (che peraltro nel caso delle operazioni di cessione in blocco viene surrogata dalla pubblicazione dell'avviso nella GURI ). Nella fattispecie posta all'attenzione di questo giudice, peraltro, gli opponenti confermano che la banca cedente ha rifiutato i pagamenti successivi alla cessione. Risulta pertanto infondata e irrilevante la sollevata eccezione.
Del tutto sprovvista di prova dell'an e del quantum la domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti, che deve dunque essere rigettata.
Conclusivamente, in considerazione della circostanza che l'importo originariamente precettato, sebbene successivamente rettificato dalla società creditrice, era errato, imponendo ai debitori la necessità di proporre il presente giudizio;
e tenuto conto della infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione e della domanda risarcitoria, si conferma l'atto di precetto per l'importo di euro 95.761,54 oltre interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a decorrere dal 18/01/2024.
Le spese di lite, in considerazione dell'entità del credito erroneamente precettato in eccesso, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la società C.F. Controparte_1
) ha diritto ad agire in via esecutiva ai danni di e , P.IVA_1 Parte_2 Parte_1 sulla base del mutuo fondiario dell'11/06/2010 Num Rep 7921/5721, limitatamente al minor importo di euro 95.761,54, oltre successivi interessi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a decorrere dal
18/1/2024, sul capitale di euro 89.972,87; pagina 5 di 6 • rigetta le domande di risarcimento degli opponenti;
• compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 21/10/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 21/10/2025, alle ore 09:30, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per , l'avv. MONACO ROSARIA;
Parte_1 Parte_2 per , l'avv. FIORETTI, oggi sostituito dall'avv. CASSì. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa come da atto introduttivo e discute la causa.
L'avv. di parte convenuta precisa come da comparsa e si riporta agli atti successivi.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3506/2023 pendente tra:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), e , Parte_2 C.F._1 Parte_1 nata a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi residenti a [...]
Evangelista EL n. 3, con il patrocinio dell'avv. AR Monaco del Foro di Ragusa;
ATTORI OPPONENTI contro pagina 1 di 6 unipersonale (C.F. ) con sede legale Conegliano (TV) Via Controparte_2 P.IVA_1
V. Alfieri n. 1, e, per essa, quale mandataria, con socio unico (C.F. CP_3 CP_4
) con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_2
DR TI, AR AR MP e CA RD;
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a precetto regolarmente notificato, e Parte_2 Pt_1
citavano in giudizio la e, per essa, la sua mandataria, per ivi sentire
[...] Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “[p]IACCIA AL TRIBUNALE Reiectis adversis, disporre preliminarmente la sospensione dell'efficacia del precetto, stante l'evidente fondatezza dei motivi di opposizione e del periculum in mora, per tutte le ragioni sopra specificate o con qualsiasi altra statuizione;
ritenere e dichiarare che il creditore intimante non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, per tutti i motivi esposti in premessa, e per l'effetto revocare l'atto di precetto dichiarandone
l'inefficacia e/o la nullità. Condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite. In subordine,
Ritenere e dichiarare che l'inopponibilità della cessione ai sigg.ri e per mancata Pt_2 Pt_1 comunicazione della stessa ai sensi dell'art. 1264 c.c.; conseguentemente caducare e/o revocare
l'opposto atto di precetto per il mancato rispetto dell'art.1264 c.c.. in via gradata, Ritenere e dichiarare violato il diritto di difesa per i sigg.ri e , con conseguente caducazione e/o Parte_2 Parte_1 annullamento dell'atto di precetto opposto e condanna della al risarcimento dei Controparte_5 danni. In via ulteriormente gradata, Ritenere e dichiarare, alla luce della documentazione prodotta, che il credito residuo portato dal mutuo non supera €. 70.274,47. Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, che il suo comportamento ha causato agli odierni attori. Con vittoria di spese e compensi”.
Allegavano a tal fine che, in data 14/11/2023, era stato loro notificato atto di precetto con il quale la società opposta intimava il pagamento della complessiva somma di euro 143.953,16 (oltre compensi e successivi interessi) in forza del mutuo fondiario dell'11/06/2010 Num Rep 7921/5721, concesso dalla la quale aveva erogato la somma di euro 115.776,01 da Controparte_6 restituire mediante il pagamento di 288 rate mensili. A garanzia del mutuo era stata rilasciata garanzia ipotecaria volontaria sull'immobile di proprietà degli opponenti, sito nel comune di Ragusa iscritto nel
Catasto Fabbricati Sezione Urbana al Foglio 100 particella 241 sub 6.
In conseguenza del mancato pagamento di alcune rate i debitori erano decaduti dal beneficio del termine.
In data 11/11/2021 il credito era stato ceduto alla che mediante il precetto opposto Controparte_7 ne intimava il pagamento. pagina 2 di 6 Gli opponenti deducevano a motivo di opposizione le seguenti circostanze:
- applicazione di interessi usurari al debito residuo. In particolare, allegavano, attraverso documentazione proveniente dalla , che alla data del 29/02/2020, in conseguenza dei versamenti effettuati CP_6 in corso di esecuzione del rapporto, il capitale residuo a versare ammontava ad euro 75.984,37, e che, pertanto, risultava di tutta evidenza che la quantificazione della somma precettata non poteva che essere la conseguenza dell'applicazione di interessi passivi certamente esorbitanti la soglia di usura;
- la violazione del diritto di difesa impedito dalla estrema genericità del contenuto dell'atto di precetto, il quale non esplicitando l'indicazione di quanto richiesto a titolo di sorte capitale, e quanto a titolo di interessi e spese, impediva di effettuare una efficace difesa in giudizio, con conseguente violazione dell'art.24 Cost.;
- la mancata comunicazione della intervenuta cessione del credito dalla alla CP_6 CP_7
sostenendone la inefficacia nei confronti dei debitori.
[...]
Concludevano chiedendo la sospensione dell'esecutorietà del titolo e l'annullamento dell'atto di precetto.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata, si costitutiva la la quale Controparte_1 deduceva che, per mero errore materiale, in seno all'atto di precetto era stata riportata una somma non coincidente con l'effettivo ammontare del credito, precisando che: ”i suddetti debitori devono corrispondere per capitale € 89.972,87 fino al 31/10/2021 più interessi per € 45,38 totale importo complessivo lordo € 90.018,25 fino al 31/10/2021; poi dal 31/10/2021 fino alla data di precisazione del credito del 18/01/2024: € 90.018,25 + interessi al 30/11/2021 per € 8,32 + interessi al 31/12/2021 €
0,76 + interessi al 31/12/2022 per € 1124,65 + interessi al 31/012/2023 per € 4.498,63 + interessi al
18/01/2024 per € 110,93 per un totale residuo lordo di € 95.761,54”, provvedendo dunque a rideterminare la somma precettata e a specificarne la composizione.
Contestavano le ulteriori eccezioni di parte attrice precisando che la cessione del credito rientrava all'interno in una operazione di cessione in blocco disciplinata dalla l. 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti e dell'art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (t.u.b. bancario), e che la comunicazione ai soggetti ceduti è stata legittimamente effettuata a mezzo la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale n.137 del 18 -11 -2021, pubblicazione che aveva dispensato ex lege la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, appunto, in blocco.
Concludeva chiedendo:“[i]n via preliminare: - accertare l'insussistenza dei presupposti di legge e rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto per le motivazioni suesposte, e confermarlo per la somma effettiva di € 95.761,54;
pagina 3 di 6 nel merito: - Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'opposizione proposta in quanto non sussistono interessi usurai, e ritenere la cessione documentata nella G.U. efficacemente comunicata;
- Rigettare la presente opposizione e condannare, pertanto, gli odierni opponenti al pagamento della somma di € 95.761,54 o di quell'altra somma che risulterà dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
All'udienza del 26/02/2024 il g.i. rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concedeva i termini per le memorie istruttorie, infine, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 20/1/2026, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente decisione.
Nel merito
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
In generale, con l'opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c., (analogamente all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.), si contesta l'an o il quantum debeatur, ossia il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
con l'opposizione ex art 617 c.p.c. sia lamenta, invece, il quomodo dell'esecuzione e dunque la sua regolarità formale (cfr. ex multis Cass. n. 26110/2022 “[i]n materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero – nell'esecuzione per espropriazione – della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva”).
Nella opposizione a precetto iscritta al n. r.g. 3506/2023 gli opponenti contestano la misura del credito azionato: sotto questo aspetto l'opposizione risulta fondata soprattutto a seguito della rideterminazione del credito effettuata dalla cessionaria convenuta con la comparsa di costituzione, la quale ha corretto l'importo della sua pretesa, dall'iniziale somma di euro 143.953,16, all'importo di euro 95.761,54 comprensivo di interessi calcolati al saggio legale al 18/01/2024.
Per quanto attiene agli ulteriori motivi di opposizione risultano infondati.
In conseguenza, delle precisazioni esposte dalla società opposta mediante la memoria di costituzione, è stato dettagliatamente quantificato l'importo richiesto, sia per sorte capitale che con l'esplicitazione degli interessi calcolati per ogni periodo dovuto, al tasso legale. Perde pertanto rilevanza l'eccezione relativa alla usurarietà degli interessi applicati alla sorte capitale.
pagina 4 di 6 Irrilevante si mostra, altresì, l'eccezione vertente sull'inefficacia della cessione nei confronti dei debitori in ragione della mancata comunicazione ai sensi dell'art.1264 c.c.
La cessione del credito, infatti, è un negozio che presenta una struttura negoziale bilaterale, nonostante i soggetti interessati dalla cessione siano tre, il creditore originario cedente, il debitore ceduto e il terzo acquirente cessionario. Affinché il contratto sia validamente concluso, ex art. 1376 c.c., è necessario che l'accordo intervenga tra il cedente e il cessionario, essendo irrilevante a tal fine la volontà del soggetto ceduto, poiché è indifferente per il debitore l'identità del soggetto verso cui dovrà adempiere
(diversamente nel caso in cui il debitore abbia un interesse giuridicamente rilevante ad adempiere nei confronti del debitore originario).
La comunicazione prevista dall'art. 1264 c.c., ha infatti rilevanza esclusivamente riguardo all'efficacia liberatoria del pagamento effettuato nei confronti del cedente. Infatti, in caso di mancata comunicazione, qualora il debitore effettui un pagamento successivo alla cessione (non comunicata), questo avrà efficacia liberatoria;
diversamente nel caso di intervenuta comunicazione (che peraltro nel caso delle operazioni di cessione in blocco viene surrogata dalla pubblicazione dell'avviso nella GURI ). Nella fattispecie posta all'attenzione di questo giudice, peraltro, gli opponenti confermano che la banca cedente ha rifiutato i pagamenti successivi alla cessione. Risulta pertanto infondata e irrilevante la sollevata eccezione.
Del tutto sprovvista di prova dell'an e del quantum la domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti, che deve dunque essere rigettata.
Conclusivamente, in considerazione della circostanza che l'importo originariamente precettato, sebbene successivamente rettificato dalla società creditrice, era errato, imponendo ai debitori la necessità di proporre il presente giudizio;
e tenuto conto della infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione e della domanda risarcitoria, si conferma l'atto di precetto per l'importo di euro 95.761,54 oltre interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a decorrere dal 18/01/2024.
Le spese di lite, in considerazione dell'entità del credito erroneamente precettato in eccesso, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la società C.F. Controparte_1
) ha diritto ad agire in via esecutiva ai danni di e , P.IVA_1 Parte_2 Parte_1 sulla base del mutuo fondiario dell'11/06/2010 Num Rep 7921/5721, limitatamente al minor importo di euro 95.761,54, oltre successivi interessi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a decorrere dal
18/1/2024, sul capitale di euro 89.972,87; pagina 5 di 6 • rigetta le domande di risarcimento degli opponenti;
• compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 21/10/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 6 di 6