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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 619/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
25.3.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. PELUSO VINCENZO e dall'Avv. Stab.
[...]
, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio Parte_2
in Casaluce (CE), Via V. Veneto 7
con tro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
- resistente –
aprpresentato e difeso in proprio ex art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott.ri CP_2
, e , elettivamente domiciliato in
[...] CP_3 Controparte_4
Via Forte Marghera 191 30173 Venezia
OGGETTO: Al tre i potesi.
CO NC LU SIO NI
1 Per part e ri corre nte:
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione della “Retribuzione Professionale Docenti” previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni per le supplenze svolte nell'as 2021/2022, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo pari ad €. 1.356,06 oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen.,
con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Per parte resi stente:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
fissarsi, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., altra udienza, e autorizzare la chiamata in causa del Ministero
dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia;
In via principale, nel merito:
rigettare le domande tutte della parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.,
introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. La ricorrente agiva in giudizio nei confronti del deducendo di Controparte_5
avere prestato attività lavorativa come docente a tempo determinato nell'a.s. 2021/22,
lamentando di non aver percepito la Retribuzione Professionale Docenti invece spettante anche al personale assunto per supplenze brevi, in base a quanto previsto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 come interpretato anche dalla giurisprudenza di legittimità - Cass., 20015/18; Cass., 6293/20 -, basata sul principio di non discriminazione. Concludeva affinché, disapplicato l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 nella parte in cui escludeva i supplenti non titolari di supplenze annuali dalla Retribuzione
Professionale Docente, fosse accertato il suo diritto alla corresponsione di detta
2 Retribuzione Professionale Docenti, e di conseguenza il fosse condannato ad CP_1
erogarle l'importo di € 1.356,06, oltre accessori.
2. Costituendosi in giudizio il convenuto sosteneva che la Retribuzione CP_1
Professionale Docenti spettava al solo personale assunto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per supplenze annuali o fino al termine dell'attività scolastica,
risultando giustificato il differente trattamento riservato ai titolari di supplenze brevi e temporanee in ragione della brevità degli incarichi e varietà di posti di lavoro assegnati,
contestando in ogni caso la quantificazione operata da controparte in ragione dell'orario part-time assegnato al ricorrente. Chiedeva inoltre di essere autorizzato alla chiamata in causa della Ragioneria, in quanto soggetto cui era rimesso il pagamento degli importi in questione.
3. Disattesa l'istanza di chiamata in causa a fronte della carenza di legittimazione passiva della Ragioneria, la causa veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. La questione di causa riguarda il diritto o meno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee - dunque non annuali o fino al termine delle attività didattiche
- a percepire la Retribuzione Professionale Docente, compenso accessorio istituito dall'art. 7 del CCNL comparto scuola 15.3.2001 in relazione al “personale docente ed educativo” (art. 7, co. 1, CCNL citato).
5. Detta questione si pone in quanto il non ha erogato detta voce retributiva alla CP_1
ricorrente, in quanto titolare di supplenze brevi o saltuarie, ritendo che essa competesse solo al personale assunto a tempo indeterminato o titolare di supplenze fino al termine delle attività scolastiche ovvero di supplenze annuali, così come era esplicitamente previsto per il Compenso Individuale Accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999,
assorbito dal nuovo istituto contrattuale.
6. Senonché, sul punto si condivide l'interpretazione della clausola contrattual-collettiva fornita dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze 20015/18 e 6293/20, nonché
3 da ultimo ribadito in Cass., 12309/24 e Cass., 123003/24, secondo cui la norma deve essere interpretata nel senso che la Retribuzione Professionale Docente spetti a tutti i docenti, anche se assunti a tempo determinato ed a prescindere dalla tipologia della supplenza conferita, in assenza di chiare indicazioni limitative ivi stabilite ed in linea con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
7. Ne consegue che, accertata la debenza a favore della ricorrente della Retribuzione
Professionale Docente per l'a.s. indicato in ricorso, in ragione delle supplenze a lei conferite come risultanti dalla documentazione in atti, il va condannato ad CP_1
erogarle l'importo di € 1.356,06 – non contestato da parte resistente -, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore dei procuratori della ricorrente che si sono dichiarati antistatari tenuto conto dell'esiguo valore di causa e del carattere seriale della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata la debenza a favore della ricorrente della Retribuzione Professionale Docente per l'a.s. indicato in ricorso, condanna il convenuto ad erogarle il conseguente importo per € 1.356,06, oltre alla maggior CP_1
somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
Condanna altresì il convenuto a rifondere ai procuratori della ricorrente – che si sono CP_1
dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 700,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 49,00.
Venezia, 12/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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