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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 300/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 24 settembre 2025 nella causa avente ad oggetto “cancellazione/reiscrizione elenchi anagrafici OTD”, ha pronunciato, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale tra
rappr. e dif. da avv. Stefania Cazzato Parte_1
Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Oreste Manzi CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 9.8.2021 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 11 giugno 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza in relazione a n. n. 63 giornate lavorative in agricoltura relative all'anno 2018 quale O.T.D., assumendo di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di Serra Leonardo e Bufano Isabella): giornate cancellate d'ufficio dall' all'esito di accesso ispettivo dei relativi funzionari/ispettori. CP_1
Si è costituito in questa sede di gravame l' . CP_1
La causa, all'udienza del 24 settembre 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---§§ooo§§---
L'appellante censura la sentenza di primo grado con riferimento alla errata valutazione istruttoria, segnatamente delle testimonianze rese in giudizio dalle lavoratrici e Controparte_2 CP_3
,
[...] le quali – come si evince testualmente dai verbali del fascicolo di primo grado – hanno dichiarato entrambe di confermare che l'appellante ebbe a lavorare nell'anno 2018 alle dipendenze dell'azienda di Serra Leonardo nel periodo dal 12.6.2018 al 7.9.2018 per 63 giornate, tanto potendo
1 affermare in quanto anche la lavorò nello stesso periodo occupandosi entrambe di Pt_1 piantagione e raccolta di ortaggi quali melanzane e peperoni, piantagione di piantine di meloni gialli, pulizia del terreno dalle erbacce, all'acinino ed alla sfogliatura delle piante, su terreni ubicati in agro di Castellaneta, con orario di lavoro di sette ore e retribuzione di € 33,00 giornalieri corrisposta in contanti quindicinalmente dal titolare Serra, sotto le cui direttive svolgevano il proprio lavoro.
In tal senso, osserva l'appellante, provando adeguatamente quanto oggetto del ricorso.
V'è tuttavia che dall'esame delle dichiarazioni rese innanzi agli ispettori nella immediatezza dei fatti la dichiarava che nell'anno 2018, dagli inizi di giugno alla fine di agosto, aveva CP_2 lavorato alle dipendenze della ditta Serra, e di aver conosciuto tale azienda tramite amiche che vi lavoravano, delle quali però non ricordava il nome;
di raggiungere Castellaneta da Sava con la propria autovettura, passando a prendere la signora dalla propria casa;
di essersi Parte_2 occupata con la ditta Serra della piantagione di melanzane e finocchi, facendo soltanto questo lavoro fino era cessato il rapporto di lavoro con Serra.
, in sede ispettiva e dunque anch'ella nella immediatezza dei fatti, dichiarava: CP_3
2 La teste dunque già innanzi agli ispettori riconduce l'attività svolta a quella dichiarata in ricorso dalla ricorrente/appellante (pomodori, melanzane, insalate e finocchi), ma non ricorda i nomi di altri colleghi oltre e , con cui lavorava in squadra. Persona_1 Controparte_2
In entrambe le dichiarazioni rese in sede ispettiva manca dunque l'elemento fondamentale, e cioè la indicazione della sig.ra fra gli OTD che in quel periodo lavorarono alle dipendenze della Pt_1 ditta Serra-Bufano.
3 Ciò posto, e rilevato da questa Corte che la non si limitò a lavorare per la predetta Parte_2 ditta dal 20 marzo a fine luglio e non dal giugno al settembre (come da sentenza di primo grado), in quanto la dichiarò di aver lavorato dal 20 luglio a metà settembre come sopra appena Pt_2 verificato, ciò che manca è l'elemento fondamentale, costituito, nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti e dunque più che ragionevolmente dotate di maggiore affidabilità, della assoluta mancata menzione dell'appellante, da parte delle informatrici, fra le lavoranti nel periodo oggetto del ricorso e dell'appello.
Di talchè, rileva la Corte, vistosissima è la contraddizione con le dichiarazioni rese in sede testimoniale sopra esaminate, rese a distanza di anni, in cui le due testimoni annoverano senza alcuna ombra di dubbio la fra le colleghe di lavoro nel periodo oggetto di causa. Pt_1
La contraddizione, in sé inspiegabile e che conduce questa Corte a ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, non può prescindere dalla considerazione che entrambe le testimoni hanno dichiarato di aver in corso giudizio per le medesime giornate di lavoro alle dipendenze della ditta Serra-Bufano, circostanza questa che mina fortemente la loro terzietà ed attendibilità, profilandosi una compiacenza testimoniale più che finalizzata a poter giovare ai rispettivi ricorsi giudiziali.
La conclusione cui questa Corte perviene è che l'appellante non ha offerto piena prova dei fatti esposti, con la conseguenza del rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e
77 DP.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese di lite.
Taranto, 24 settembre 2025
Il Presiedente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 24 settembre 2025 nella causa avente ad oggetto “cancellazione/reiscrizione elenchi anagrafici OTD”, ha pronunciato, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale tra
rappr. e dif. da avv. Stefania Cazzato Parte_1
Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Oreste Manzi CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 9.8.2021 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 11 giugno 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza in relazione a n. n. 63 giornate lavorative in agricoltura relative all'anno 2018 quale O.T.D., assumendo di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di Serra Leonardo e Bufano Isabella): giornate cancellate d'ufficio dall' all'esito di accesso ispettivo dei relativi funzionari/ispettori. CP_1
Si è costituito in questa sede di gravame l' . CP_1
La causa, all'udienza del 24 settembre 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---§§ooo§§---
L'appellante censura la sentenza di primo grado con riferimento alla errata valutazione istruttoria, segnatamente delle testimonianze rese in giudizio dalle lavoratrici e Controparte_2 CP_3
,
[...] le quali – come si evince testualmente dai verbali del fascicolo di primo grado – hanno dichiarato entrambe di confermare che l'appellante ebbe a lavorare nell'anno 2018 alle dipendenze dell'azienda di Serra Leonardo nel periodo dal 12.6.2018 al 7.9.2018 per 63 giornate, tanto potendo
1 affermare in quanto anche la lavorò nello stesso periodo occupandosi entrambe di Pt_1 piantagione e raccolta di ortaggi quali melanzane e peperoni, piantagione di piantine di meloni gialli, pulizia del terreno dalle erbacce, all'acinino ed alla sfogliatura delle piante, su terreni ubicati in agro di Castellaneta, con orario di lavoro di sette ore e retribuzione di € 33,00 giornalieri corrisposta in contanti quindicinalmente dal titolare Serra, sotto le cui direttive svolgevano il proprio lavoro.
In tal senso, osserva l'appellante, provando adeguatamente quanto oggetto del ricorso.
V'è tuttavia che dall'esame delle dichiarazioni rese innanzi agli ispettori nella immediatezza dei fatti la dichiarava che nell'anno 2018, dagli inizi di giugno alla fine di agosto, aveva CP_2 lavorato alle dipendenze della ditta Serra, e di aver conosciuto tale azienda tramite amiche che vi lavoravano, delle quali però non ricordava il nome;
di raggiungere Castellaneta da Sava con la propria autovettura, passando a prendere la signora dalla propria casa;
di essersi Parte_2 occupata con la ditta Serra della piantagione di melanzane e finocchi, facendo soltanto questo lavoro fino era cessato il rapporto di lavoro con Serra.
, in sede ispettiva e dunque anch'ella nella immediatezza dei fatti, dichiarava: CP_3
2 La teste dunque già innanzi agli ispettori riconduce l'attività svolta a quella dichiarata in ricorso dalla ricorrente/appellante (pomodori, melanzane, insalate e finocchi), ma non ricorda i nomi di altri colleghi oltre e , con cui lavorava in squadra. Persona_1 Controparte_2
In entrambe le dichiarazioni rese in sede ispettiva manca dunque l'elemento fondamentale, e cioè la indicazione della sig.ra fra gli OTD che in quel periodo lavorarono alle dipendenze della Pt_1 ditta Serra-Bufano.
3 Ciò posto, e rilevato da questa Corte che la non si limitò a lavorare per la predetta Parte_2 ditta dal 20 marzo a fine luglio e non dal giugno al settembre (come da sentenza di primo grado), in quanto la dichiarò di aver lavorato dal 20 luglio a metà settembre come sopra appena Pt_2 verificato, ciò che manca è l'elemento fondamentale, costituito, nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti e dunque più che ragionevolmente dotate di maggiore affidabilità, della assoluta mancata menzione dell'appellante, da parte delle informatrici, fra le lavoranti nel periodo oggetto del ricorso e dell'appello.
Di talchè, rileva la Corte, vistosissima è la contraddizione con le dichiarazioni rese in sede testimoniale sopra esaminate, rese a distanza di anni, in cui le due testimoni annoverano senza alcuna ombra di dubbio la fra le colleghe di lavoro nel periodo oggetto di causa. Pt_1
La contraddizione, in sé inspiegabile e che conduce questa Corte a ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, non può prescindere dalla considerazione che entrambe le testimoni hanno dichiarato di aver in corso giudizio per le medesime giornate di lavoro alle dipendenze della ditta Serra-Bufano, circostanza questa che mina fortemente la loro terzietà ed attendibilità, profilandosi una compiacenza testimoniale più che finalizzata a poter giovare ai rispettivi ricorsi giudiziali.
La conclusione cui questa Corte perviene è che l'appellante non ha offerto piena prova dei fatti esposti, con la conseguenza del rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e
77 DP.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese di lite.
Taranto, 24 settembre 2025
Il Presiedente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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