Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 08/10/2025, n. 17217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17217 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17217/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06359/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6359 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Immacolata Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1) del provvedimento adottato dal presidente della commissione prove di efficienza fisica con il quale veniva dichiarata la «non idoneità» del ricorrente al concorso pubblico per il reclutamento di complessivi n. 1479 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria indetto con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale – IV serie speciale del 9 novembre 2021, n. 89, con l’allegato verbale relativo alla prova di efficienza fisica - corsa piana, consegnato brevi manu in data 11 maggio 2022;
2) del provvedimento ove già adottato, non notificato – del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione dello stesso dal procedimento sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;
3) per quanto occorrer possa, del decreto del capo del dipartimento del 22 aprile 2020 recante le modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica, nella parte in cui all’art. 4 comma 3 prevede per la prova della corsa che i candidati saranno divisi in gruppi fino ad un massimo di 15 persone per batteria;
4) di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. AS VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava gli atti coi quali veniva dichiarato non idoneo alla prova di efficienza fisica relativa al concorso in oggetto.
2. Benché regolarmente intimato, non si costituiva in giudizio il Ministero della giustizia.
3. In vista della trattazione di merito, il procuratore di parte ricorrente depositava (senza notificarlo all’amministrazione) atto di rinuncia al ricorso: su tali premesse, all’udienza del 19 settembre 2025, il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
4. Stante l’inequivocabile dichiarazione dell’interessato il Collegio può, ai sensi dell’art. 84, comma 4 c.p.a., riqualificare l’atto di rinuncia non notificato come manifestazione di una sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento della decisione gravata: conseguentemente, il ricorso va dichiarato improcedibile.
5. Non vi è pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AC SI, Presidente FF
AS VI, Referendario, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS VI | AC SI |
IL SEGRETARIO