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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1057/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 93092 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
il difensore del ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21 luglio 2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 93092 relativo al periodo d'imposta 2019, emesso dal Comune di Taranto e a lei notificato in data 20 giugno
2025.
La ricorrente adduceva i seguenti motivi:
1) “intervenuta decadenza/prescrizione per la notifica dell'avviso di accertamento”;
2) “illegittimità dell'avviso di accertamento che non ha tenuto conto delle osservazioni della contribuente allo schema d'atto”;
3) “illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea applicazione della delibera del consiglio comunale di Taranto n.ro 60 del 24/03/2023: retroattività illegittima ed ingiustificata”;
4) “illegittimità dell'avviso di accertamento per errata valutazione dei terreni – carenza di motivazione”;
5) “illegittimità ed erroneità delle sanzioni comminate e degli interessi applicati”.
Il Comune di Taranto restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
Dà atto la stessa ricorrente di aver ricevuto in data 13 febbraio 2015 lo schema d'atto.
La decadenza è stata, dunque, ritualmente impedita, poiché, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, vanno computati gli 85 giorni di sospensione previsti dall'articolo 67 del D.L. n. 18 del 2020
(legge sull'emergenza Covid) (Cass. 21765/2025).
Il secondo motivo è infondato.
Non esiste, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, un obbligo di motivazione rinforzata (o rafforzata), secondo il quale l'Ufficio dovrebbe, sotto pena di nullità degli atti impositivi, motivare espressamente in ordine al rigetto delle osservazioni proposte durante lo svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale (ex multis, Cass. 21412/2024).
Il terzo motivo è infondato.
Che il Comune di Taranto abbia determinato retroattivamente il valore dei beni sottoposti a tassazione per l'anno 2019, sulla base della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 24/03/2023 non costituisce ragione della illegittimità della pretesa impositiva.
Conta, piuttosto, se la valutazione espressa dal Comune corrisponda o meno al valore venale dei beni tassati. E tale questione è stata posta dalla ricorrente con il quarto motivo.
Orbene, con riferimento alla medesima annualità questa Corte con sentenza n. 2172/2025, pronunciando sull'analogo ricorso proposto da Nominativo_1, comproprietaria con al ricorrente, dei medesimi beni, ha affermato quanto segue:
<
In effetti, la Corte ritiene di condividere le argomentazioni e le conclusioni rassegnate nell'allegata perizia giurata di parte attrice, a firma del geom. Nominativo_2, di contro alle stime sintetiche operate dall'Ente impositore nell'avviso impugnato, apparse prive di analisi comparata e di documentazione probante. La perizia giurata anzidetta ha validato le stime operate dal Comune, ma con esclusione di quelle riguardanti i suoli siti in località Padrovale. In ordine a tali suoli, il predetto perito ha svolto una laboriosa analisi esaustiva della realtà giuridica e fattuale dei terreni, accompagnata da una ricerca e da valutazione comparativa con atti di compravendita di lotti confinanti.
In particolare, essa ha tenuto conto dello “stop” edificatorio a tempo indeterminato formalmente impresso nelle corrispondenti zone dal pubblico Ente, in quanto esterne all'abitato consolidato e, quindi, ormai estranee al pubblico interesse urbanistico;
dei vincoli di varia natura esistenti ed incidenti a volte anche in modo pesante (paesaggistici, idrogeologici, servitù di linea elettrica...) su detti terreni e, alla fine, ha ritenuto equo assegnare ai medesimi, con riferimento all'annualità in questione, il valore di euro 1,40 al mq, del tutto condiviso da questa Corte.
I criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni appaiono correttamente applicati, ma gli importi vanno conseguentemente rideterminati, tenuto conto della stima dei valori fissata in questa sede giudiziale>>.
Questa Associazione_1 condivide e fa proprie le conclusioni cui è giunta la predetta sentenza, sulla scorta della perizia del geom. Nominativo_2 acquista agli atti del processo.
Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione, del ricorso, va rideterminata nella misura di €.1,40 al mq. il valore imponibile IMU, di cui all'avviso di accertamento, afferente ai terreni ubicati in località Padrovale, così come meglio individuati nella perizia sopra citata.
Considerato che la pretesa impositiva è risultata, comunque, in parte fondata, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1057/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 93092 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
il difensore del ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21 luglio 2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 93092 relativo al periodo d'imposta 2019, emesso dal Comune di Taranto e a lei notificato in data 20 giugno
2025.
La ricorrente adduceva i seguenti motivi:
1) “intervenuta decadenza/prescrizione per la notifica dell'avviso di accertamento”;
2) “illegittimità dell'avviso di accertamento che non ha tenuto conto delle osservazioni della contribuente allo schema d'atto”;
3) “illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea applicazione della delibera del consiglio comunale di Taranto n.ro 60 del 24/03/2023: retroattività illegittima ed ingiustificata”;
4) “illegittimità dell'avviso di accertamento per errata valutazione dei terreni – carenza di motivazione”;
5) “illegittimità ed erroneità delle sanzioni comminate e degli interessi applicati”.
Il Comune di Taranto restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
Dà atto la stessa ricorrente di aver ricevuto in data 13 febbraio 2015 lo schema d'atto.
La decadenza è stata, dunque, ritualmente impedita, poiché, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, vanno computati gli 85 giorni di sospensione previsti dall'articolo 67 del D.L. n. 18 del 2020
(legge sull'emergenza Covid) (Cass. 21765/2025).
Il secondo motivo è infondato.
Non esiste, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, un obbligo di motivazione rinforzata (o rafforzata), secondo il quale l'Ufficio dovrebbe, sotto pena di nullità degli atti impositivi, motivare espressamente in ordine al rigetto delle osservazioni proposte durante lo svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale (ex multis, Cass. 21412/2024).
Il terzo motivo è infondato.
Che il Comune di Taranto abbia determinato retroattivamente il valore dei beni sottoposti a tassazione per l'anno 2019, sulla base della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 24/03/2023 non costituisce ragione della illegittimità della pretesa impositiva.
Conta, piuttosto, se la valutazione espressa dal Comune corrisponda o meno al valore venale dei beni tassati. E tale questione è stata posta dalla ricorrente con il quarto motivo.
Orbene, con riferimento alla medesima annualità questa Corte con sentenza n. 2172/2025, pronunciando sull'analogo ricorso proposto da Nominativo_1, comproprietaria con al ricorrente, dei medesimi beni, ha affermato quanto segue:
<
In effetti, la Corte ritiene di condividere le argomentazioni e le conclusioni rassegnate nell'allegata perizia giurata di parte attrice, a firma del geom. Nominativo_2, di contro alle stime sintetiche operate dall'Ente impositore nell'avviso impugnato, apparse prive di analisi comparata e di documentazione probante. La perizia giurata anzidetta ha validato le stime operate dal Comune, ma con esclusione di quelle riguardanti i suoli siti in località Padrovale. In ordine a tali suoli, il predetto perito ha svolto una laboriosa analisi esaustiva della realtà giuridica e fattuale dei terreni, accompagnata da una ricerca e da valutazione comparativa con atti di compravendita di lotti confinanti.
In particolare, essa ha tenuto conto dello “stop” edificatorio a tempo indeterminato formalmente impresso nelle corrispondenti zone dal pubblico Ente, in quanto esterne all'abitato consolidato e, quindi, ormai estranee al pubblico interesse urbanistico;
dei vincoli di varia natura esistenti ed incidenti a volte anche in modo pesante (paesaggistici, idrogeologici, servitù di linea elettrica...) su detti terreni e, alla fine, ha ritenuto equo assegnare ai medesimi, con riferimento all'annualità in questione, il valore di euro 1,40 al mq, del tutto condiviso da questa Corte.
I criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni appaiono correttamente applicati, ma gli importi vanno conseguentemente rideterminati, tenuto conto della stima dei valori fissata in questa sede giudiziale>>.
Questa Associazione_1 condivide e fa proprie le conclusioni cui è giunta la predetta sentenza, sulla scorta della perizia del geom. Nominativo_2 acquista agli atti del processo.
Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione, del ricorso, va rideterminata nella misura di €.1,40 al mq. il valore imponibile IMU, di cui all'avviso di accertamento, afferente ai terreni ubicati in località Padrovale, così come meglio individuati nella perizia sopra citata.
Considerato che la pretesa impositiva è risultata, comunque, in parte fondata, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese