Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/11/2025, n. 21451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21451 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21451/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12578/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12578 del 2024, proposto da
CE CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Moretti, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento,
previa adozione delle misure cautelari adeguate
- del provvedimento prot. 2375 del 1° ottobre 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, comunicato al ricorrente in pari data, nella parte in cui ha subordinato il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente per la seguente classe di concorso: A030 – MUSICA nella scuola secondaria di I grado, conseguita dal ricorrente all’estero, al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell’interessato;
- nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ivi compreso il “parere tecnico” menzionato nel suddetto Decreto direttoriale, allo stato non conosciuto;
nonché, per il conseguente accertamento
- del diritto del Sig. CA a vedersi riconosciuta l’abilitazione all’insegnamento e/o qualifica professionale conseguita nel Regno Unito, senza necessità di dover espletare misure compensative di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 206 del 2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la nota del 2 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa IA RI VA e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Considerato che il Ministero resistente, in data 29 maggio 2025, ha depositato il provvedimento prot. n. 682 del 31 marzo 2025, con il quale ha provveduto al riesame dell’istanza presentata dal ricorrente in esecuzione della ordinanza di questa Sezione n. 5851 del 2024, ed ha riconosciuto il titolo professionale conseguito nel Regno Unito, anche alla luce della documentazione prodotta in giudizio, per la classe di concorso A030 – Musica negli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado ( ex A29 e A30).
2. Considerato che il difensore di parte ricorrente, con dichiarazione depositata in atti il 2 ottobre 2025, ha comunicato l'intervenuto riconoscimento del titolo abilitativo estero ed ha quindi rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse del suo assistito alla decisione del ricorso, insistendo tuttavia per le spese di lite;
3. Ritenuto che tale circostanza importi l’improcedibilità del gravame, con compensazione tra le parti delle spese di lite, in ragione dell’andamento complessivo della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11578 del 2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DR TO, Presidente
IA RI VA, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RI VA | DR TO |
IL SEGRETARIO