TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17980 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31951 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 10.6.2025
e vertente
T R A
(P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato Ing. elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_1
Lombardia n. 23/C, presso lo studio legale degli Avv.ti Giuseppe Barreca e Saverio Marinucci, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
(P.IVA/C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore Sig. elettivamente domiciliata in CP_3
Carpi (MO), Viale N. Biondo n. 40, presso lo studio legale dell'Avv. Daniele Saltini, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: Vendita di cosa mobili
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attrice: “…richiamando tutto quanto dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, facendo altresì presente di aver già depositato il verbale negativo della mediazione delegata dal Giudice, con nota di deposito del 03.12.2024.”;
1 • La difesa della convenuta: “Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia l'Ill.mo Giudice adito: Nel merito in via principale: - accertare, sulla base degli atti di causa e della documentazione prodotta nonché delle eventuali risultanze istruttorie,
l'inadempimento dell'attrice e, conseguentemente, rigettare le domande tutte svolte dalla in persona del dell'Amministratore Delegato e legale Parte_1 rappresentante pro tempore Ing. con sede in Roma, Via Tiburtina n.1095 (p.i. Controparte_1
) in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- accogliere, sulla base degli atti di causa P.IVA_1
e della documentazione prodotta nonché delle eventuali risultanze istruttorie, la domanda riconvenzionale svolta dalla (p.i. e c.f. Controparte_2
) e, per l'effetto, condannare in persona del P.IVA_2 Parte_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Ing. con Controparte_1 sede in Roma, Via Tiburtina n.1095 (p.i. ), al pagamento della somma di € P.IVA_1
397.602,70=, o di altra diversa maggiore e/o minore somma dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre all'importo determinato in via equitativa per il danno all'immagine della convenuta, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 e ss.mm.ii. dalla costituzione in giudizio al saldo effettivo;
Nel merito in via subordinata: - nella denegata e non temuta ipotesi il Giudice adito decida di accogliere, anche parzialmente, le domande attoree, Voglia lo Stesso determinare la somma rispettivamente dovuta all'attrice e alla convenuta in ragione delle rispettive pretese e, conseguentemente, compensare le stesse ponendo il saldo a carico della parte soccombente;
In ogni caso: - con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA ai sensi di legge.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_1 giudizio la esponendo: Controparte_2
- che in data 16 dicembre 2019, proponeva alla Parte_2
l'acquisto di macchinari indicati nell'Offerta di Vendita n. 256310.3;
- che l'offerta, la quale descriveva il sistema oggetto di fornitura in una relazione tecnica redatta il 13 marzo 2019, veniva accettata e sottoscritta da nella medesima data;
Parte_2
- che il corrispettivo complessivo pattuito ammontava ad euro 306.435,50, oltre IVA;
- che emetteva, in data 24 dicembre 2019, la fattura n. 9121021862 relativa ad un acconto del 20% (pari ad euro 61.287,10 oltre IVA, per un totale di euro 74.770,26), che veniva regolarmente saldata da in data 8 aprile 2020; Parte_2
2 - che nel mese di aprile 2020 completava la fornitura dei macchinari prestando assistenza da remoto per l'installazione, in quanto rifiutava la presenza in loco del suo personale Parte_2
a causa dell'emergenza epidemiologica (Covid-19);
- che offriva altresì un training di tre giorni lavorativi a partire dal 19 maggio 2020, ma e chiedeva il rinvio, domandando che la formazione fosse svolta da remoto non prima Parte_2 della metà di luglio;
- che i corsi venivano completati soltanto nel mese di agosto 2020;
- che nel mese di settembre 2020, circa 5 mesi dopo l'installazione, lamentava Parte_2 alcune problematiche di funzionamento e rifiutava l'intervento in presenza dei suoi tecnici, posticipandolo;
- che i tecnici accedevano alla sede di solo in data 8 ottobre 2020, riscontrando Parte_2 problematiche all'amplificatore, che veniva inviato in assistenza in garanzia, a proprie spese;
- che, successivamente, il 13 novembre 2020, i tecnici eseguivano l'installazione finale e la verifica funzionale dell'apparecchio, con esito positivo;
- che, dopo tale verifica, lamentava che il macchinario non raggiungeva i livelli Parte_2 di prestazione "desiderati", sebbene tali parametri non corrispondessero a quelli contrattualmente garantiti né a quelli descritti nella relazione tecnica, riferendosi invece a standard differenti;
- che, a titolo di mera cortesia e senza oneri per il cliente, forniva a dei cavi a Parte_2 bassa perdita al fine di agevolare il conseguimento delle prestazioni richieste;
- che il 24 dicembre 2020 effettuava un'ulteriore calibrazione e un collaudo, entrambi con esito positivo, che confermavano la piena conformità del macchinario non solo agli standard contrattuali, ma anche a quelli “desiderati” da Parte_2
- che i tecnici di tuttavia, non presenziavano al collaudo;
Parte_2
- che dopo il collaudo, segnalava un problema nella movimentazione Parte_2 dell'antenna, attribuito alla rigidità dei nuovi cavi a bassa perdita forniti gratuitamente da RSI
S.r.l.;
- che conveniva con che per raggiungere i livelli di prestazione desiderati (non Parte_2 più raggiungibili con i nuovi cavi), il cliente avrebbe acquistato un upgrade dell'amplificatore, consistente nella sostituzione del modulo da 60W con uno da 100W, con contestuale ripristino del cablaggio originale;
3 - che sottoscriveva l'Offerta di Vendita n. 429111.0 del 29 gennaio 2021, avente Parte_2 ad oggetto il predetto upgrade, per un corrispettivo di euro 11.950,00 oltre IVA, già scontato del
50%;
- che la consegna avveniva il 16 marzo 2021, mentre l'installazione/calibrazione il 19 marzo
2021, entrambe con esito positivo, come risultava dai test effettuati;
- che provvedeva al pagamento di euro 14.579,00 (IVA inclusa) in data 6 aprile Parte_2
2021, relativo alla sola fattura per l'upgrade;
- che nonostante il puntuale adempimento contrattuale e le ulteriori prestazioni rese a titolo gratuito, non saldava le fatture relative alla fornitura principale, ossia Fattura n. Parte_2
9121022688 del 23 giugno 2020 e Fattura n. 9121022871 del 27 luglio 2020;
- che il debito residuo ammontava, pertanto, ad euro 245.148,40 oltre IVA, per un totale di euro 299.081,04;
- che in data 12 aprile 2021, inviava a una diffida ad adempiere, che rimaneva Parte_2 priva di esito;
- che, pertanto, promuoveva azione giudiziaria volta all'accertamento dell'inadempimento contrattuale di e alla conseguente condanna della stessa al pagamento delle somme Parte_2 dovute.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: 1)
Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_2 per non aver quest'ultima corrisposto integralmente alla il Parte_1 corrispettivo pattuito nella Offerta di Vendita n. 256310.3 del 16.12.2019, e, per l'effetto 2)
Condannare la a corrispondere alla Controparte_2 Parte_1
l'importo di € 245.148,40 oltre IVA, per un totale di € 299.081,04, oltre rivalutazione
[...] monetaria e interessi legali dal giorno della emissione delle fatture di cui al punto 4 della parte in fatto a quello del relativo pagamento, ovvero l'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_2 la quale esponeva:
- che i fatti principali riguardavano la fornitura di una camera anecoica e del relativo sistema operativo da parte di Parte_3
- che la trattativa prendeva avvio nel mese di febbraio 2019, all'esito della quale Parte_3
formulava un'offerta poi accettata in data 16 dicembre 2019;
4 - che l'oggetto della fornitura consisteva in un sistema di immunità radiata da installare presso il proprio laboratorio di compatibilità elettromagnetica;
- che richiedeva che il sistema fosse conforme allo standard EN 61000-4-3, che prevedeva livelli di prova pari a 3 V/m e 10 V/m, nonché una calibrazione comportante l'applicazione di un livello di campo elettrico pari a 18 V/m su una matrice di 16 punti per la prova a 10 V/m;
- che il sistema doveva consentire l'esecuzione di test di emissione radiata e immunità radiata senza sostituzione di cavi, antenne o amplificatori;
- che i tempi di consegna previsti erano fissati in tredici settimane decorrenti da dicembre
2019;
- che la prima parte della merce perveniva solo in data 27 aprile 2020;
- che nel corso della prima mezza giornata di training del 29 maggio 2020, emergeva la mancanza degli interlock degli amplificatori, circostanza che comprometteva la funzionalità della sezione dedicata all'immunità;
- che l'8 giugno 2020, durante la realizzazione del sistema, si manifestavano problematiche, risolte soltanto il giorno successivo (9 giugno 2020) mediante una patch e con la consegna degli interlock mancanti;
- che il 30 giugno 2020, venivano riscontrati dadi rotti in diverse parti di supporto della camera, i quali risultavano sostituiti solo a partire dal 14 luglio 2020;
- che nei giorni dedicati al corso sull'immunità radiata (10 e 17 luglio 2020), non veniva completata la prova di calibrazione a 8 V/m, essendo stata eseguita solo quella a 10 V/m;
- che ulteriori test interni evidenziavano l'impossibilità di eseguire la taratura con il metodo dei 16 punti dell'UFA per livello di test di 10 V/m (livello di calibrazione = a 18 V/m EC = 1.8
Et);
- che le anomalie riscontrate venivano confermate anche dai tecnici di in data Parte_3
14 settembre 2020;
- che dopo vari tentativi di modifica delle impostazioni dell'amplificatore e un intervento tecnico in loco, comunicava che l'amplificatore era guasto;
Parte_3
- che il componente veniva quindi inviato in riparazione e restituito soltanto in data 4 novembre 2020;
- che i test eseguiti da il giorno successivo (5 novembre 2020) evidenziavano Parte_3 che i risultati non erano ancora soddisfacenti, non raggiungendo i livelli di calibrazione richiesti per la prova di immunità;
5 - che suggeriva quindi la sostituzione dei cavi con modelli a bassa perdita, Parte_3 soluzione che produceva effettivamente risultati migliori nei test del 13 novembre 2020;
- che, tuttavia, tali cavi non consentivano la movimentazione automatizzata dell'antenna
(cambio di polarizzazione) né l'avvicinamento all'EUT per calibrazioni più elevate, rendendo di fatto il sistema non conforme per l'esecuzione delle prove di emissione radiata;
- che nel mese di gennaio 2021 proponeva l'acquisto di un amplificatore più Parte_3 potente;
- che provvedeva ad acquistare il nuovo amplificatore e arrivava in data 15 marzo 2021 e veniva sottoposto a taratura il 19 marzo 2021, solo da tale momento il macchinario risultava pienamente operativo;
- che il ritardo e le problematiche le avevano impedito di utilizzare tempestivamente la camera anecoica, arrecando gravi pregiudizi economici e operativi;
- che per adempiere agli ordini dei clienti, era costretta a rivolgersi a soggetti terzi, sostenendo ingenti costi sia per l'uso delle camere anecoiche sia per l'invio dei propri tecnici per la valutazione e la supervisione delle prove;
- che molti clienti avevano preferito rivolgersi ad altri organismi (con camera anecoica propria) anziché accettare le prove presso laboratori di terzi;
- che una relazione tecnica dell'Ing. (ispettore di Accredia), concludeva che il Per_1 sistema installato non permetteva di raggiungere le prestazioni richieste per eseguire le prove di immunità radiata al livello 3 dello standard EN 61000-4-3;
- che, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande svolte da Parte_3
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
La causa, era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU tecnica e, ritenute inammissibili le istanze di prova orale formulate dalle parti (quella di parte convenuta in quanto superflua a seguito dell'espletamento della CTU e, comunque, in quanto vertente su circostanze in parte documentali, in parte valutative, in parte generiche ed irrilevanti, ed in parte non contestate;
quella contraria di parte attrice non essendo stata ammessa la predetta prova diretta), a seguito dell'udienza cartolare del 10.6.2025 era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta, seppur entro i seguenti limiti.
6 Preliminarmente, devesi evidenziare in tema di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697
c.c. che colui che agisce in giudizio al fine di far valere una propria pretesa creditoria è tenuto a provare i fatti costitutivi della stessa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato.
Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno
2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie per cui è causa, devesi osservare che la ha assolto all'onere della prova su Parte_1 di essa gravante. Invero, instaurando l'odierno giudizio, l'attrice ha prodotto non solo le fatture emesse nei confronti della convenuta (doc.ti 4, 5 e 6 fascicolo di parte attrice), e non debitamente saldate, per la fornitura di una camera anecoica e del relativo sistema operativo, ma ha anche depositato in atti l'offerta di vendita del 16.12.2019 e la e-mail di accettazione della stessa, inviata sottoscritta in pari data dalla convenuta (doc.ti 1 e 3 fascicolo di parte attrice).
A fronte della domanda formulata dall'attrice, la convenuta ha eccepito la non conformità Parte del sistema fornitole da alla norma EN 61000-4-3, circostanza che avrebbe determinato la necessità di ulteriori interventi da parte della società attrice, nonché il ricorso a soggetti terzi per sottoporre le apparecchiature elettroniche dei propri clienti alle prove di immunità radiata al livello 3 nelle camere anecoiche, con conseguenti ingenti costi, tutti evitabili se l'attrice avesse fornito materiale adeguato.
Ebbene, con specifico riguardo al tenore dell'offerta di vendita, come correttamente evidenziato dal CTU nominato nel corso dell'istruttoria, è possibile verificare l'assenza di una
7 puntuale individuazione di uno specifico livello di prova d'immunità (nel caso di specie, livello
3), rientrante tra i valori standard EN 61000-4-3, la cui impossibilità di esecuzione è stata lamentata dalla convenuta.
Invero, nell'offerta commerciale accettata dalla convenuta non vi è alcun riferimento al livello 3, bensì, nella relazione tecnica informativa antecedente alla conclusione contrattuale e consegnata alla parte convenuta (pag. 30 doc. 2 fascicolo di parte attrice), è possibile leggere che, in ragione proprio della mancata definizione di specifici riferimenti a livelli o standard, gli amplificatori di potenza indicati nella relazione ed oggetto di futura compravendita erano stati individuati a mero titolo esemplificativo, con l'avvertimento che il test di immunità poteva comunque sicuramente raggiungere i 10 V/m (come verificato durante la seconda giornata di apprendimento ed asserito a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta), ma che, all'occorrenza, sarebbe stato possibile aumentare l'intensità massima del campo elettromagnetico per il tramite di accorgimenti quali aggiornamenti di sistema o modificazione della configurazione in futuro.
Pertanto, non può essere sostenuta la tesi della convenuta, la quale ha dedotto l'inadempimento dell'attrice in ordine alla mancata fornitura di strumentazione idonea a raggiungere test di prova di livello 3, e ciò in quanto tale specifica non era stata dedotta tra le caratteristiche proprie della prestazione richiesta, come evidenziato nella stessa relazione tecnica e dall'assenza di qualsivoglia indicazione sul punto nel testo dell'offerta di vendita accettata senza riserve dalla convenuta.
Sicché, a fronte della stipulazione contrattuale, la società attrice risulta aver consegnato e installato correttamente la strumentazione, con la quale è stato inizialmente eseguito un primo test (in data 10-17.07.2020) per frequenze a 10V/m, pur a seguito di interventi correttivi comunque tempestivamente messi in atto dall'attrice, tra i quali anche l'attivazione della garanzia a copertura dell'amplificatore originariamente in dotazione della convenuta (di potenza pari a 60
W come indicato nella documentazione contrattuale intercorsa tra le parti), al fine di operare riparazioni poi conclusesi con la restituzione del bene in data 04.11.2020 e con un ulteriore test, riportante esito positivo, eseguito il 13.11.2020 con l'utilizzo di cavi a bassa perdita.
L'impossibilità di raggiungere un valore del campo elettrico pari a 18 V/m (pari al livello 3 della norma citata) con l'amplificatore consegnato originariamente e pari a 60 W, riscontrata solo successivamente alla conclusione contrattuale, ha indotto la convenuta ad accettare un'ulteriore proposta di vendita, avente ad oggetto un diverso amplificatore modello Bibanda BBA150, di
8 potenza pari a 100 W, che ha reso possibile il raggiungimento della calibrazione dell'intero sistema con livello 3 della norma EN 61000-4-3 (doc. 11 fascicolo di parte attrice).
Il prezzo concordato tra le parti per l'acquisto di tale ulteriore modulo amplificatore, stabilito in € 11.950,00 oltre IVA, è stato poi saldato dalla parte acquirente, beneficiaria del 50% di sconto.
Dalla documentazione versata in atti dalle parti (doc. 11 fascicolo di parte convenuta), si evince la consapevolezza in capo alla di dover acquistare, sostenendone i relativi costi, Parte_2 un ulteriore modulo amplificatore al fine di raggiungere i livelli di test desiderati e, infatti, ha saldato il relativo prezzo senza alcuna contestazione sul punto.
Sicché, la linea difensiva odierna formulata proprio dalla convenuta e incentrata sulla mancanza di qualità promesse all'atto della conclusione della prima compravendita e, dunque, del primo amplificatore, risulta discordante con la ricostruzione fattuale sin qui esposta, che fa presumere come la società acquirente fosse consapevole della necessità di dover implementare la strumentazione avuta in consegna al fine di sperimentare il livello 3 di test di immunità, non raggiungibile altrimenti.
In definitiva, non può essere addebitata alcuna responsabilità in capo all'attrice circa un ipotetico inadempimento contrattuale per come dedotto dalla convenuta, la quale, in assenza di alcuna puntuale indicazione sui livelli di test da raggiungere e riferibili alla norma EN 61000-4-
3, ha accettato consapevolmente la proposta di vendita datata 16.01.2019, per la sottoscrizione della quale era stata anche inviata una relazione peritale che evidenziava la necessità di implementare il complesso tecnico al fine di amplificare la potenza del campo elettromagnetico.
Pertanto, atteso l'inadempimento nella corresponsione del restante 80% del prezzo stabilito tra le parti e oggetto delle due fatture non saldate, la convenuta risulta debitrice di parte attrice della complessiva somma pari ad € 245.148,40, oltre IVA al 22%.
Da tale somma, in accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata dalla convenuta con la propria comparsa di costituzione e risposta, deve essere decurtato l'importo pari a € 11.040,00 (IVA esclusa), a titolo di costi sopportati da per munirsi presso terzi di Parte_2 una camera anecoica funzionante, in attesa della riparazione eseguita dall'attrice, in regime di garanzia, del primo modulo amplificatore riparato, reso funzionante anche con il test a Ec= 18
V/m nella banda sino a 3 GHz soltanto in data 13.11.2020, nonché a causa di ulteriori interventi su altri accessori funzionali al corretto utilizzo della camera anecoica (ad esempio, sostituzione dei bulloni).
9 Non possono, invece, essere riconosciuti in compensazione gli asseriti costi sopportati per le trasferte del personale di in quanto privi di alcun riscontro probatorio in ordine Parte_2 all'an e al quantum.
Relativamente, invece, agli ulteriori costi sostenuti dalla convenuta per consentire ai propri clienti di operare i test di immunità presso soggetti terzi successivamente alla installazione Parte Parte completa del sistema fornito dalla nonché agli importi oggetto di offerte inviate da ai propri clienti e non confermate, gli stessi non posso essere imputati alla condotta di parte attrice, in quanto, come rilevato dal CTU, atteso il corretto funzionamento della camera anecoica secondo un livello anche superiore a quello dedotto in contratto, devesi ritenere che la scelta di ricorrere a camere anecoiche di proprietà di altri soggetti operanti nel settore è dipesa dall'autonomia decisionale della convenuta e non può ritenersi causalmente collegata ad un presunto inadempimento dell'attrice, non verificatosi nel caso di specie per le suesposte considerazioni.
In conclusione, accertato l'inadempimento di parte convenuta all'obbligazione di pagamento del prezzo stabilito in contratto per la fornitura del sistema comprensivo di camera anecoica e relativi accessori, deve essere condannata al Controparte_2 pagamento in favore dell'attrice dell'importo complessivo di € 234.108,40 (attesa la compensazione del controcredito pari ad € 11.040,00 per come innanzi esposto), oltre IVA al
22%.
Parte attrice ha, altresì, chiesto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sul credito di cui ha chiesto odiernamente il pagamento.
Sul punto, mentre devono essere riconosciuti gli interessi legali a far data dalla data della domanda giudiziale (attesa la mancata prova della malafede in capo alla convenuta nell'inadempimento all'obbligazione di pagamento), non può accogliersi l'istata rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta e non di valore.
In ultimo, deve essere respinta la domanda risarcitoria formulata dalla convenuta per il danno all'immagine subito, attesa l'accertata infondatezza della eccezione di inadempimento dalla medesima sollevata e tenuto conto, comunque, della genericità e della vaghezza con cui l'istanza di risarcimento danni è stata formulata, non emendabile nemmeno con una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., norma che presuppone comunque raggiunta la prova dell'esistenza del pregiudizio, del quale è difficile una quantificazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022.
10 Per le medesime ragioni le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott. Paolo Goggi, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta
[...] al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_4 dell'importo di € 234.108,40, oltre IVA al 22%, oltre interessi legali a far data della domanda giudiziale;
2) Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 1.241,00 per esborsi e in € 22.457,00, per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Roma, il 20.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
11