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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/11/2025, n. 8513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8513 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8458/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XIV Civile – Specializzata in materia di Impresa “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IL AN Presidente
dott. AR HI Giudice Relatore
dott. Lorena Casiraghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8458/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante , con sede a Parte_1 Controparte_1
Modena in via dell'Artigianato, 12 (P.I. ) con il patrocinio degli avv.ti prof. Massimo P.IVA_1
LL, GA RG LL, AN NA, RI GH ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori LL in via Santa Sofia n. 18, 20122 Milano;
- parte attrice contro
(P.I. , in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante , con il patrocinio degli avv.ti Domenico CAPRA, Valentina Controparte_3
MALERBA, EL PE ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Cappellini in via
Francesco Sforza n. 14, 20122, Milano;
pagina 1 di 20 - parte convenuta
Oggetto: concorrenza sleale interferente.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le loro conclusioni come segue:
Conclusioni nell'interesse della società attrice:
«Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, nel merito
1) accertare l'imitazione servile, da parte di della conformazione della rete metallica e del piastrino di fissaggio Della CP_2
Casa e comunque il compimento degli atti di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1, 2 e 3, c.c. di cui in atti;
2) accertare il mendacio, da parte della convenuta, nell'indicazione del proprio piastrino come oggetto di modello depositato;
3) per l'effetto, inibire alla convenuta la prosecuzione degli illeciti di cui al punto precedente;
4) ordinare il ritiro dal commercio di quanto accertato in imitazione servile e di cui al precedente punto 1;
5) fissare nella misura di euro 50.000,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, la somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza dei punti precedenti successivamente constatata e di euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione della emananda sentenza (ivi compreso il ritiro dal commercio, nonché ogni giorno di ritardo nella pubblicazione
sul sito di parte convenuta di cui infra);
6) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti e patiendi
dall'attrice per effetto degli illeciti di cui ai capi precedenti, procedendo alla liquidazione dei danni in base alle prove raggiunte
nell'espletanda istruttoria ed alle presunzioni che ne derivano ovvero secondo equità;
7) condannare altresì la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione degli utili conseguiti
mediante le violazioni di cui in narrativa, in alternativa -comunque cumulativamente al danno emergente- al risarcimento del
lucro cessante o nella misura in cui eccedano tale risarcimento;
8) disporre la pubblicazione della sentenza, a cura dell'attrice ma a spese della convenuta, per due volte in giorni consecutivi, a
caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani Il Resto , Il Corriere della Sera e Il CP_4
pagina 2 di 20 Sole 24 Ore, nonché sulle due riviste di settore Tecniche Nuove – fascicolo “Automazione Industriale” e Tecniche Nuove -
fascicolo “ Il Progettista Industriale”, oltre che sulla homepage del sito di parte convenuta per almeno trenta giorni;
9) dare avviso alla Camera di Commercio di Lecco della mendace indicazione, da parte di del proprio modello di CP_2
piastrino come depositato ai fin dell'applicazione della sanzione amministrativa ex art. 127 c.p.i.;
10) disporre comunque ogni altro opportuno provvedimento idoneo a eliminare le violazioni poste in essere ex art. 2599 c.c.;
11) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese tutti del presente giudizio;
in via istruttoria, si insiste per le istanze istruttorie
riepilogate a pagg.
8-10 della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2 e per il rigetto di quelle avversarie;
nonché, in caso di
ammissione delle avverse istanze, per la prova contraria di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 3.
Conclusioni nell'interesse della società convenuta:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
Nel merito - rigettare le domande dell'attrice per tutti i motivi dedotti in narrativa. In via istruttoria occorrendo - contestata
l'ammissione dei capitoli di prova avversari per le ragioni tutte indicate nella terza memoria istruttoria di Access, nella denegata
ipotesi di ammissione di tali capitoli, si chiede che sugli stessi, a prova contraria, siano sentiti i testimoni indicati nella terza
memoria istruttoria di Access;
- si insiste per il rigetto di tutte le altre istanze di prova avversarie, per le ragioni tutte indicate
nella terza memoria di Access;
- ci si associa alla richiesta di consulenza tecnica formulata da controparte, al solo fine di
verificare che pressoché tutte le caratteristiche rivendicate dipendono da scelte tecnico funzionali e non capricciose ed estetiche. In
ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite e condanna della società alle spese del presente Parte_1
giudizio, e con espressa richiesta di condanna dell'attrice ex art. 96.3 c.p.c.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 04/02/2020, la società attrice ha convenuto in Parte_2
giudizio la società deducendo quanto segue: CP_2
- dal 2016 la società attrice è produttrice di pannelli modulari in rete metallica, commercializzati con il nome Easy Barrier e destinati ad essere utilizzati, a fini protettivi, come recinzioni industriali di macchinari, linee di trasporto, isole robotizzate etc.; pagina 3 di 20 - il prodotto in questione presenta caratteristiche “distintive inconfondibili” che lo rendono riconoscibile sul mercato;
- le reti modulari Easy Barrier si caratterizzano per la presenza dei seguenti elementi: (a) nervature trapezoidali con i lati obliqui simmetrici a 45°; (b) maglie aventi un “foro quadrato di 40x40 mm”; (c)
maglie con un “passo” di 44 mm con filo di 4 mm;
(e) posizionamento equidistante delle nervature nei pannelli alti 1.890 mm e sostanzialmente equidistante nei pannelli alti 2.385 mm;
(f) posizionamento delle nervature d'estremità in corrispondenza del bordo superiore ed inferiore dei pannelli.
- gli elementi descritti non sono tutti contestualmente presenti nelle reti degli altri competitor e costituiscono, da oltre vent'anni, una “forma distintiva riconducibile esclusivamente a;
Parte_1 pagina 4 di 20 - ulteriore elemento “essenziale” è rappresetnato dal “piastrino di fissaggio” – raffigurato nell'immagine che segue – denominato “Skatto” ed oggetto di un brevetto italiano IT 1396476 e di un brevetto europeo EP 2657435B1:
1.1. Svolte tali premesse, l'attrice ha contestato alla convenuta le seguenti condotte, CP_2
lamentandone il contenuto anticoncorrenziale ai sensi dall'art. 2958 c.c.:
i) realizzazione di una nuova linea di pannelli denominata Frameless, identica al prodotto Easy Barrier,
con evidente intento confusorio, oltre che di agganciamento;
ii) realizzazione di un “piastrino di fissaggio”, denominato Modula, che riprendeva la “forma della schiena
(la base maggiore del trapezio) assolutamente innecessitata per . La componente in questione recava, CP_2
inoltre, la dicitura “modello depositato” non corrispondente al vero;
iii) divulgazione da parte della convenuta di notizie denigratorie riguardanti i “pannelli in rete metallica senza telaio, dotati di nervature trapezoidali di irrigidimento”; in particolare, la convenuta aveva
“diffuso” una interpretazione particolarmente restrittiva e rigorosa del paragrafo 5.18. – Climbing –
della norma UNI EN ISO 14120 (Climbing on guards shall, as far as practicable, be inhibited by design.
Consideration shall be given to this possibility in their construction and the selection of materials and shapes. For example, pagina 5 di 20 by eliminating horizontal structural members and the horizontal component of mesh fabric from the outside surface of the
guard, climbing is made more difficult), sostenendo che la presenza di tali nervature rendeva i pannelli modulari non conformi alla normativa UNI EN ISO di riferimento;
secondo l'attrice, l'interpretazione data dalla convenuta alla norma UNI EN ISO richiamata aveva lo scopo di promuovere la linea di pannelli con cornice perimetrale e a rete piana commercializzata dalla convenuta ed assente dal catalogo di A conferma della non correttezza della tesi della convenuta, l'attrice ha osservato Parte_1
che numerosi competitor avevano proposto recinzioni con pannelli recanti tali nervature e che anche la convenuta aveva, successivamente, proposto la linea di prodotti per cui è causa, salvo dichiarare, nei materiali informativi, una conformità soltanto parziale alla norma UNI EN ISO citata, con esclusione del paragrafo 5.18 così da non contraddire la propria precedente posizione;
iv) pubblicazione sul sito web della convenuta di fotografie che riproducevano alcuni dettagli della rete prodotta da contraddistinte da un “eloquente segnale di divieto” (doc. 13); detta Parte_1
pubblicazione era avvenuta nel corso del 2018 e la convenuta aveva rimosso le fotografie dopo una inviata dai legali dell'attrice senza riconoscere l'addebito (doc. 14 e 15).
1.2. L'attrice ha osservato che il prodotto della società denominato Frameless, costituiva una CP_2
“copia a pantografo” del prodotto Modula e che l'imitazione da parte di del precedente CP_2
prodotto di costituiva atto di concorrenza sleale ai sensi degli artt. 2598, n. 1, 2 e n. 3 Parte_1
c.c. e comunque illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. L'attrice ha lamentato, inoltre,
l'illiceità della condotta della convenuta sotto il profilo della denigrazione e diffusione di notizie non vere (anche in violazione delle previsioni del d.lgs. 145/2007) con riguardo all'apposizione della dicitura
“modello depositato” sul piastrino utilizzato per l'assemblaggio.
1.3. Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno emergente in relazione al danno all'immagine e alle spese sostenute per rafforzare i propri prodotti e reagire all'imitazione; il risarcimento del danno da lucro cessante conseguente alla condotta illecita della controparte (ai sensi pagina 6 di 20 degli artt. 125 c.p.i. e 2600, comma 1, c.c.), chiedendo disporsi c.t.u. contabile. Per l'ipotesi in cui “non fosse possibile accertare in corso di causa la concreta entità del danno patrimoniale patito dall'attrice”,
la parte ha chiesto di farsi riferimento all'importo “dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso” e, in ogni caso, liquidarsi il danno in misura non inferiore agli utili realizzati dalla convenuta con la vendita dei prodotti oggetto di imitazione servile. Ancora, la parte ha chiesto il risarcimento derivante dalla “mendace e ingannevole apposizione del segno modello depositato” e ha chiesto la trasmissione della sentenza alla Camera di commercio e comunque agli uffici competenti ad applicare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 127 c.p.i. Infine, la parte ha chiesto di inibirsi la reiterazione delle condotte contestate con fissazione di una penale pari a euro 50.000,00 o alla diversa somma che ritenuta di giustizia, per ogni diversa violazione, e di “€ 2.000,00 per il ritardo nell'ottemperare al dictum giudiziale”.
2. Con comparsa dell'01/09/2020 si è costituita la società chiedendo il rigetto delle CP_2
domande di cui ha contestato la fondatezza per le ragioni che di seguito si espongono.
2.1. La convenuta ha osservato che il settore per cui è causa è quello delle “recinzioni modulari in pannelli attraverso le quali – nel rispetto delle normative comunitarie di riferimento in materia di sicurezza del macchinario e prevenzione infortuni – si ottiene il perimetro necessario per la messa in sicurezza di un determinato macchinario e/o di una determinata area”. Attraverso l'assemblamento di più moduli di recinzione, si può, infatti, ottenere il perimetro di volta in volta richiesto, da completarsi con l'inserimento di una o più porte per permettere l'entrata e l'uscita dalla zona interdetta dalla recinzione.
Ancora, la convenuta ha osservato che si trovano sul mercato pannelli modulari con o senza telaio. I
sistemi per cui è causa prevedono l'uso di pannelli senza telaio, i quali hanno il vantaggio di poter essere facilmente modificati nella messa in opera, ma necessitano anche di accorgimenti per il loro irrobustimento. In questo ambito, le “nervature”, ottenute attraverso uno “stampaggio meccanico”,
pagina 7 di 20 hanno la funzione di “irrobustimento del foglio” che “altrimenti si comporterebbe alla stregua di un
“lenzuolo” in quanto eccessivamente flessibile per lo scopo”. Il sistema di stampaggio e nervatura nei moduli per le recinzioni “appartiene al notorio” essendo disponibili, dalla metà degli anni '80, reti modulari nervate (cfr. i cataloghi delle società CE SpA, Nuova Defim SpA, Cavatorta SpA,
Siderrurgica Ferro Bulloni Spa, Officne D'amico Srl, Mastec srl, EC SpA, RO Srl, Tempi Srl,
DI spa, Ksafe srl, prodotti come doc. 2 della convenuta).
2.2. La convenuta ha osservato che molte degli elementi, elencati dall'attrice come caratterizzanti la rete modulare commercializzata da assolvono ad una funzione tecnica e corrispondo a Parte_1
precise indicazioni delle norme UNI EN ISO, come confermato dal fatto che gli elementi in questione si sono presenti nei prodotti di numerosi competitor del settore, ovvero si differenziano per dettagli difficilmente percepibili o per misure millimetriche. Osserva la convenuta che il prodotto in questione è
un prodotto industriale, per la scelta del quale non è determinate l'aspetto esteriore, ma sono rilevanti gli aspetti che corrispondono ad esigenze tecnico - funzionali e di sicurezza, oltre che il prezzo. Si tratta,
poi, di prodotti in una certa misura personalizzabili (per tipologia, dimensioni ed anche colori) in relazione alle esigenze del singolo cliente. Inoltre, il pannello non costituisce il “prodotto di per sé, ma è
piuttosto solo uno degli elementi che costituiscono una recinzione modulare”, assieme ai montanti -
“tubolari metallici di forma poligonale (generalmente quadrata o rettangolare) aventi funzione di sostegno” - ed al “sistema di fissaggio per l'ancoraggio del pannello ai montanti”, come si ricava dall'immagine di seguito riportata (dove sono visibili il montante giallo di sostegno, la rete modulare nera e si intravede il sistema di ancoraggio della rete al montante):
pagina 8 di 20 2.3. Sotto altro profilo, la convenuta ha osservato che il catalogo di ACCESS prevede ben 13 linee di prodotti standard; il prodotto denominato Modula offre 10 misure disponibili per un totale di 16
combinazioni. In particolare, è offerto in otto misure di larghezza (224, 448, 708, 1016, 1192, Pt_3
1500, 1984, 267) e due di altezza (1887, 2343); mentre il prodotto di è offerto in tre misure Parte_1
di larghezza (928, 1456 e 1984) e due di altezza (1890, 2385).
2.4. Per quanto riguarda le singole caratteristiche evidenziate da la convenuta ha osservato Parte_1
che:
- le nervature trapezoidali del pannello con lati obliqui simmetrici a 45° assolvono alla funzione tecnica di rinforzare la struttura della rete e sono diffuse nel settore (cfr. domanda di brevetto depositata alla ditta RO nel 2018 n. 102018222224006); tali nervature sono presenti anche nella domanda di brevetto del 22/03/2002 depositato a nome di di Della Casa Persona_1
Romolo S.r.n. concesso con il n. 1-334.771, le cui privative non sono state azionate nel presente brevetto, e nella rete descritta nella domanda internazionale WO 2010/121789 A2 del 2010 a nome
CE Holding NV anche se non a maglie quadrate;
- inoltre, nel pannello realizzato da la nervatura della rete “piega proprio sul filo”, mentre in CP_2
quello realizzato dall'attrice la nervatura “piega prima del filo”; tale differenza consente, nella rete di pagina 9 di 20 ACCESS, di “incastrare correttamente la piastrina di fissaggio Access al pannello del modello
Modula” (cfr. pag. 14 e 15 della comparsa e relative immagini);
- anche la misura delle maglie (40x40 mm) con un passo di 44 mm ed un filo di 4 mm è una misura
standard, presente non solo nei pannelli di sicurezza ma, ancor prima, in qualunque rete metallica in uso nei più disparati settori industriali e così realizzata dal fornitore di tale misura è CP_2
presente, ad esempio, nelle reti del competitor Tempi S.r.l., era già presente in altri prodotti di
ACCESS (ad es. serie “Quadra”);
- con riguardo all'ulteriore caratteristica, data dalla presenza di nervature equidistanti, la convenuta ha osservato che la norma UNI EN 10223-7-2013, che specifica i requisiti per i pannelli a rete in filo di acciaio saldati per recinzioni, descrive e raffigura un pannello caratterizzato dalla presenza di nervature parallele ed equidistanti lungo tutto il pannello, collocate in corrispondenza dei bordi superiore ed inferiore (doc. 17, pag. 3); cosicché tale disposizione non può considerarsi arbitraria o individualizzante il prodotto realizzato da una particolare impresa;
- anche il colore del prodotto è suggerito dalle norme UNI EN ISO pertinenti (14120) secondo cui “il colore della protezione non deve mai confondere la vista nel determinare cosa accade al macchinario retrostante”; allo stesso modo, il colore giallo dei montanti, peraltro di differenti “ral”, ha lo scopo di evidenziare la presenza della recinzione all'interno delle fabbriche;
tali colori sono personalizzabili;
- la forma del fissaggio “Skatto” realizzato dall'attrice è tutelata da due brevetti per invenzione, a conferma del fatto che si tratti di una forma funzionale;
peraltro, anche il fissaggio utilizzato da
è oggetto della domanda di brevetto depositata il 13/03/2019 al n. 102019000003643 di CP_2
cui è titolare il socio unico della società CP_2
- a parte la sagoma trapezoidale, volta a consentire l'incastro con la nervatura trapezoidale (foma su cui l'attrice non vanta esclusive), il piastrino di fissaggio di e quello dell'attrice presentano CP_2
pagina 10 di 20 caratteristiche diverse che corrispondono alla diversa modalità di ancoraggio della rete al supporto verticale;
- segnatamente, “nel lato di fissaggio della piastra Access è infatti presente una scanalatura poligonale
(16) che corrisponde al profilo poligonale delle nervature della rete e si estende lungo una porzione perimetrale della piastra. È inoltre presente una coppia di incavi (22) che, a partire da detta porzione perimetrale, si estendono nella scanalatura in modo da permettere un accoppiamento per interferenza con il filo della rete, grazie alla relativa cedevolezza della resina sintetica costituente la piastra”, come da disegno che segue:
- dal disegno 10B del brevetto utilizzato da si ricava che la “scanalatura” (16) ha la funzione di CP_2
“ricevere il filo della nervatura trapezoidale della rete”, caratteristica che manca nelle reti dell'attrice:
pagina 11 di 20 - anche il tubulare di fissaggio di presenta una diversa forma rispetto a quello di CP_2 Parte_1
in quanto conformato in modo da consentire il passaggio al suo interno di cavi elettrici (cfr.
[...]
immagini a pag. 20 e 21 della comparsa di costituzione). La convenuta ha, sotto altro profilo, contestato la fondatezza dell'ulteriore argomento di parte attrice circa la maggiore convenienza dei prodotti di
ACCESS rispetto a quelli di in quanto, dal confronto tra i listini delle due aziende, Parte_1
emergeva il contrario.
2.5. Richiamata la giurisprudenza in tema di concorrenza sleale per imitazione servile – secondo cui la tutela di cui all'art. 2598, n. 1, c.c. si riferisce “alle forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto
rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi in essa gli elementi formali dei prodotti imitati che nella percezione
del pubblico non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso” (Cass. 29522/08) e “il divieto di
imitazione servile è limitato alle forme individualizzanti che sono idonee ad indicare la provenienza del prodotto,
istituendo un sicuro nesso tra quest'ultimo ed impresa produttrice” (Trib. Milano, 11108/2017) e ancora “la novità
e la capacità distintiva sarebbero requisiti necessari in via cumulativa, con correlativo onere della prova con riguardo ad
entrambi i fatti costitutivi incombenti su chi agisce in contraffazione” (Trib. Milano 66460/16) – la società
convenuta ha eccepito l'assenza di prova in ordine alla novità del prodotto oggetto di causa trattandosi di un prodotto standardizzato nel mercato di riferimento (cfr. i cataloghi dei produttori CE
pagina 12 di 20 ROt S.r.l. prodotti come doc. 2 della comparsa di costituzione) e, Pt_2 Controparte_5
quindi, la mancanza di prova in ordine alla capacità distintiva degli elementi descritti dall'attrice.
2.6. Con riferimento alle ulteriori contestazioni, la società convenuta ha osservato che, per mero errore,
sulla piastrina di fissaggio di era stata apposta la dicitura “modello registrato”, quando, in CP_2
realtà, si trattava di un brevetto. Con riguardo al contenuto delle pagine web, in cui la convenuta segnalava con un “bollino” rosso le caratteristiche della rete corrispondenti a quelle del prodotto commercializzato dall'attrice, la parte ha osservato che tale pagina era stata rimossa nel 2018, senza alcuna acquiescenza rispetto alle doglianze della parte e che, da allora, nessuna altra contestazione era stata mossa dall'attrice. Infine, in merito alla asserita diffusione di notizie screditanti circa la non conformità del prodotto Easy Barrier alla norma UNI EN ISO per la presenza della “scanalatura”, la convenuta ha lamentato la genericità dell'addebito ed, in ogni caso, la mancanza di prova della falsità
dell'assunto, osservando che le criticità presentate dal sistema di nervatura, costituenti un punto appoggio per lo “scavalcamento” dei pannelli, sono note nel settore e desumibili dal chiaro tenore della norma UNI EN ISO richiamata dalla stessa attrice.
2.7. Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del
21 luglio 2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/10/2022.
Seguivano alcuni rinvii d'ufficio, quindi, all'udienza del 24/10/2024 davanti al nuovo giudice istruttore le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Così ripercorse le difese delle parti, giova rilevare che la società attrice, pur deducendo che alcune delle caratteristiche del prodotto da essa commercializzato con il nome Easy Barrier sono coperte da privative industriali, ha lamentato atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 e 3 c.c. senza lamentare la lesione delle privative industriali di cui è titolare.
pagina 13 di 20
4. Sulla concorrenza sleale confusoria.
4.1. Come noto, l'elemento che accomuna le fattispecie di concorrenza sleale descritte dall'art. 2598 n. 1 c.c.
è l'idoneità della condotta ad ingenerare nel consumatore medio una confusione circa l'origine del prodotto, determinando un falso convincimento sull'identità dell'imprenditore cui un prodotto o una attività debbano essere ricondotti. Partendo da tale ratio, costituisce imitazione servile non già la riproduzione di qualsiasi parte del prodotto altrui, ma soltanto l'imitazione degli elementi esteriori di esso che abbiano “capacità distintiva” in quanto percepiti dagli utenti come indicativi di una determinata “origine”. Deve, quindi, trattarsi di forme esteriori del prodotto aventi natura non funzionale, dotate di efficacia individualizzante nella duplice accezione di (i) elementi che rendano il prodotto “riconoscibile” e (ii) riconducibile ad un determinato imprenditore. In altri termini, la concorrenza sleale confusoria afferisce a forme inessenziali rispetto alla funzione che sono destinate ad assolvere e che risultano “voluttuarie” o “capricciose” o, comunque, non standardizzate nel mercato di riferimento (Cass. 8944/2020; Cass. 3478/2009; nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Milano,
Sezione specializzata in materia di Impresa, 27/11/2017; Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impresa,
24/01/2012, Tribunale di Milano Sez. Spec. Impresa, 17/10/2014, n. 12223; Tribunale di Venezia, Sez.
Spec. Impresa, 8/02/2012). Affinché possa ritenersi integrata la fattispecie codicistica è, tuttavia,
richiesto che (a) la “forma individualizzante” del prodotto sia percepibile non solo dall'utilizzatore informato (paradigma di riferimento degli artt. 33 e 41 c.p.i.), ma anche dal “consumatore medio”
(Cass. 8944/2020); che (b) detta forma sia dotata di “notorietà qualificata”, ovvero sia riconducibile anche dal consumatore medio ad un determinato imprenditore, ossia abbia “capacità distintiva”
cosicché (c) la riproduzione degli elementi individualizzanti da parte del concorrente sia idonea ad indurre il consumatore medio in errore circa la provenienza del prodotto da un determinato imprenditore (“di guisa che egli, volendo acquistare le merce di un determinato produttore, possa pagina 14 di 20 confonderla con quella di un suo concorrente”, Cass. n. 4340/2022). Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la comparazione tra prodotti deve avvenire non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante la loro valutazione sintetica e complessiva, secondo un giudizio di “impressione” e non di “riflessione”, tenuto conto che,
normalmente, al momento dell'acquisto il consumatore non ha di fronte a sé entrambi i prodotti, ma opera un confronto in base al solo ricordo che di esso conserva (Cass. 30331/2022; Cass. 20234/2022;
Tribunale di Milano, 24/12/2013; Corte d'Appello di Napoli, 22/07/2008).
4.2. Svolta tale premessa, dalla normativa tecnica di settore prodotta dalla convenuta e dalla documentazione prodotta dall'attrice (in particolare dai depliant degli altri produttori concorrenti),
emerge che gli elementi descritti dall'attrice sono in una certa misura standardizzati e rispondono a consolidate specifiche di settore (si pensi ad esempio alla presenza della nervatura, avente la funzione tecnica di rinforzare la rete senza telaio, ed al suo posizionamento lungo il bordo superiore ed inferiore); anche la forma trapezoidale della nervature – che, in astratto, potrebbe essere non
“necessitata” in quanto sostituibile con altre forme idonee ad assolvere alla stessa funzione tecnica – e l'utilizzo di “maglie” a quadretti, piuttosto che rettangolari, non costituiscono elementi caratterizzante la rete dell'attrice, in quanto presenti in analoghi prodotti realizzati da altri imprenditori (cfr. le reti modulari prodotte da DI e da EC sub doc. 3, 25 e 26 dell'attrice; rete RO sub doc. 5 della convenuta). Si osserva poi che gli elementi in esame, oltre ad essere diffusi nel settore per cui è causa,
vengono in rilievo non già per il loro pregio estetico o per la loro originalità, ma per la funzione da ciascun elemento assolta, ovvero per la rispondenza (misure e colori) alle specifiche esigenze del cliente.
Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che i diversi produttori non si limitano ad offrire una sola linea di prodotti, dotata di certe caratteristiche, ma una pluralità di linee in cui le diverse pagina 15 di 20 caratteristiche si trovano variamente combinate in relazione alle diverse destinazioni (ad esempio, la stessa attrice produce anche reti a maglia quadrata, come da doc. 26 della convenuta).
4.3. Esclusa l'originalità ed il carattere individualizzante degli elementi indicati dall'attrice nell'atto di citazione, sotto altro profilo, si osserva che non ha fornito prova alcuna del fatto che Parte_1
detti elementi indicati, ove cumulativamente presenti, siano percepiti presso il pubblico degli utenti come indicativi della provenienza del prodotto dalla società attrice, non avendo offerto prova della diffusione dei prodotti Easy Barrier presso il pubblico degli utenti ovvero in ordine agli investimenti sostenuti per pubblicizzare il prodotto e ampliarne la notorietà.
4.4. Sull'illecito concorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c.
L'attrice ha dedotto che la condotta della convenuta integrerebbe i presupposti della concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3, c.c. ossia della contrarietà alla correttezza professionale sotto il profilo della realizzazione di un prodotto che costituisce la copia pantografica del prodotto commercializzato dall'attrice, oltre che sotto il profilo dello sfruttamento parassitario, attesa la “sostituibilità” del prodotto della convenuta con quello dall'attrice. L'assunto non è fondato per le ragioni che si espongono.
In primo luogo, si osserva che la rete modulare Framless prodotta della convenuta presenta talune differenze che non consentono di affermare che tale prodotto costituisca una copia “pantografica” di quello dell'attrice (le misure non coincidono;
diverso è il posizionamento del “filo” della rete metallica rispetto alla nervatura;
la piastrina di fissaggio, tutelata dal brevetto della convenuta, presenta un sistema di “aggancio” diverso da quello brevettato dall'attrice; il supporto verticale ha una diversa dimensione ed è conformato in modo da consentire il passaggio di cavi elettrici).
Generiche risultano le doglianze circa una presunta “sostituibilità” o intercambiabilità del prodotto dell'attrice con quello della convenuta. Con la seconda memoria, l'attrice ha depositato alcune foto (da
29A a 29D), volte a mostrare che il piastrino di fissaggio di si adatta ad un pannello Parte_1
pagina 16 di 20 ed altre foto (da 29E a 29G) volte a mostrare che il piastrino di fissaggio di si adatta CP_2 CP_2
anche a pannelli prodotti da In replica a tale produzione documentale, parte convenuta Parte_1
ha osservato che le fotografie in esame non sono significative in quanto il “prodotto” modulare è
composto non solo dalla rete e dal piastrino di fissaggio, ma anche dal palo di sostegno, sicché
immaginando di sostituire solo la rete, “il risultato finale” produce “quote dal suolo differenti”, e “senza possibilità di regolazione”; emergono inoltre “forzatura per alloggiamento”, come da foto prodotte a pag. 7 della terza memoria istruttoria della convenuta.
In diritto, occorre rilevare che la mera intercambiabilità tra pezzi modulari non integra da sola l'elemento oggettivo della concorrenza sleale. La Corte di Cassazione ha, sul punto, ricordato che “in tema di concorrenza sleale l'imitazione servile di prodotti altrui è illecita, ai sensi dell'art. 2598, n. 1 c.c.,
solo in dipendenza della sua idoneità a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente, senza che l'illiceità dell'imitazione non confusoria possa farsi derivare dall'inclusione di essa nello schema atipico di concorrenza sleale previsto dal n. 3 dell'art. 2598 cit., atteso che tale norma di chiusura non racchiude ipotesi complementari rispetto a quelle contemplate nei nn. 1 e 2, ma casi alternativi, ciascuno dotato di connotazione sua propria. Una relazione di continenza non è, in particolare, ravvisabile nel rapporto fra concorrenza sleale per imitazione servile e concorrenza sleale per imitazione contraria alla correttezza professionale (rispettivamente, nn. 1 e 3 dell'art. 2598 c.c.),
atteso che, nel difetto dei requisiti dell'una, quale la capacità individualizzante del prodotto imitato, il riscontro dell'altra richiede, comunque, la presenza di elementi ulteriori (in particolare, la non conformità del fatto a correttezza professionale e la sua idoneità ad arrecare nocumento)” (Cass. sez. I
2008/n. 5437; Cass., sez. I 2003/n. 15761; Cass. Sez. I 2003/n.631; Cass., sez. I, 1994/n. 9387). In un caso che, a parte la diversità del prodotto e del mercato cui si riferisce, presenta analogie con l'odierna controversia la Corte ha sul punto chiarito che “l'imitazione di forme non protette da brevetto è […]
pagina 17 di 20 vietata solo in quanto idonea a determinare appunto confusione sulla provenienza dei prodotti (Cass.,
sez. 1^, 19 gennaio 2006, n. 1062, m. 585953). Ma una tale confusione non è neppure ipotizzabile quando la forma non assuma in concreto un significato rappresentativo o evocativo idoneo a indurre in errore sul suo effettivo produttore. Sicché la compatibilità tra prodotti modulari di diversa produzione non può essere considerata di per sé illecita, quando non ingeneri confusione alcuna sulla provenienza dei prodotti” (Cass. 2008/n. 5437; nello stesso senso Corte Appello di Milano, Sez. Specializzata
Impresa, n. 1609/2022; Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, 21/03/2018,
n. 3225; Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, 28/05/2021, n. 4932;
Tribunale di Milano, 11910/2017).
Nel caso di specie non ricorrono neanche gli elementi costitutivi della concorrenza sleale parassitaria che riguarda non tanto i prodotti, ma, piuttosto, rilevanti iniziative imprenditoriali del concorrente danneggiato e che si caratterizza per la eterogeneità delle attività imprenditoriali imitate e la sistematicità
e continuità temporale della condotta imitativa (Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Impresa,
01/02/2023; Cass. Civile, 12/10/2018, n. 25607).
Non provate risultano le ulteriori doglianze in merito alla concorrenza sleale per denigrazione, che l'attrice ravvisa nell'aver la convenuta “diffuso” una interpretazione “rigorosa” della norma UNI EN
ISO in punto di posizionamento e conformazione della “nervatura” nelle reti per cui è causa. La
contestazione ha ad oggetto l'interpretazione data dalla convenuta all'articolo 5.18 della norma EN
14120 il cui contenuto è stato riportato dalla società nella comparsa (Climbing: Climbing on CP_2
guards shall, as far as possible, be inhibited by design. Consideration shall be given to this possibility in their construction
and the selection of material and shapes. For examples, by eliminating horizontal structural members and the horizontal
component of mesh fabric from the outside surface of the guard, climbing is made more difficult). Ebbene, la norma citata pare effettivamente evidenziare il pericolo che la presenza di elementi orizzontali sulla facciata pagina 18 di 20 esterna dei pannelli possa rappresentare un punto di appoggio. Ad ogni modo, a prescindere dell'esatta interpretazione da dare alla previsione tecnica in esame, le allegazioni dell'attrice in merito alla illiceità
della condotta della convenuta risultano assolutamente generiche nella stessa individuazione del contenuto esatto della condotta anticoncorrenziale dell'attrice e della idoneità di tale condotta a veicolare anche un messaggio denigratorio in relazione ai prodotti della concorrente atteso che, per stessa ammissione dell'attrice, la presenza di nervatura orizzontali (a prescindere dalla forma) è presente in tutte le reti modulari senza telaio in quanto assolve alla funzione tecnica di rendere più solido il pannello.
Irrilevanti risultano le contestazioni in merito alla apposizione della dicitura “modello” sulla piastra di fissaggio realizzata dalla convenuta, trattandosi di un prodotto realizzato sulla base degli insegnamenti di un brevetto, cosicché tale erronea indicazione risulta, nel caso di specie, priva di lesività nei confronti dei concorrenti e del pubblico.
Con riguardo, infine, alla pubblicazione sul sito della convenuta di immagini che ponevano a confronto caratteristiche del prodotto dell'attrice con caratteristiche del prodotto della convenuta segnalate come peggiori (con un segnale di divieto), si osserva che le immagini in questione non recano alcun riferimento all'attrice o al nome commerciale dei prodotti da questa commercializzati;
né l'attrice ha provato la riconoscibilità di tali dettagli da parte degli altri concorrenti e dei consumatori come riferibili a prodotti dell'attrice (cfr. doc. 13 allegato all'atto di citazione). Peraltro, a seguito della missiva inviata dall'attrice nel 2018, la convenuta ha sostituito le foto che in ipotesi ritraevano, senza un esplicito riferimento, dettagli di prodotti dell'attrice, con altre foto “generiche” riproducenti il medesimo elemento e nessuna ulteriore contestazione è stata svolta dall'attrice prima dell'istaurazione del presente giudizio (cfr. scambio di missive sub doc. 14 e 15 del fascicolo dell'attrice).
pagina 19 di 20 Il rigetto della domanda dell'attrice comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, da liquidarsi in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 per le cause aventi valore indeterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta Parte_1 CP_2
[...]
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 oltre rimborso forfettario del 15% oltre accessori come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
AR HI IL AN
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XIV Civile – Specializzata in materia di Impresa “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IL AN Presidente
dott. AR HI Giudice Relatore
dott. Lorena Casiraghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8458/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante , con sede a Parte_1 Controparte_1
Modena in via dell'Artigianato, 12 (P.I. ) con il patrocinio degli avv.ti prof. Massimo P.IVA_1
LL, GA RG LL, AN NA, RI GH ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori LL in via Santa Sofia n. 18, 20122 Milano;
- parte attrice contro
(P.I. , in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante , con il patrocinio degli avv.ti Domenico CAPRA, Valentina Controparte_3
MALERBA, EL PE ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Cappellini in via
Francesco Sforza n. 14, 20122, Milano;
pagina 1 di 20 - parte convenuta
Oggetto: concorrenza sleale interferente.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le loro conclusioni come segue:
Conclusioni nell'interesse della società attrice:
«Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, nel merito
1) accertare l'imitazione servile, da parte di della conformazione della rete metallica e del piastrino di fissaggio Della CP_2
Casa e comunque il compimento degli atti di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1, 2 e 3, c.c. di cui in atti;
2) accertare il mendacio, da parte della convenuta, nell'indicazione del proprio piastrino come oggetto di modello depositato;
3) per l'effetto, inibire alla convenuta la prosecuzione degli illeciti di cui al punto precedente;
4) ordinare il ritiro dal commercio di quanto accertato in imitazione servile e di cui al precedente punto 1;
5) fissare nella misura di euro 50.000,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, la somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza dei punti precedenti successivamente constatata e di euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione della emananda sentenza (ivi compreso il ritiro dal commercio, nonché ogni giorno di ritardo nella pubblicazione
sul sito di parte convenuta di cui infra);
6) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti e patiendi
dall'attrice per effetto degli illeciti di cui ai capi precedenti, procedendo alla liquidazione dei danni in base alle prove raggiunte
nell'espletanda istruttoria ed alle presunzioni che ne derivano ovvero secondo equità;
7) condannare altresì la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione degli utili conseguiti
mediante le violazioni di cui in narrativa, in alternativa -comunque cumulativamente al danno emergente- al risarcimento del
lucro cessante o nella misura in cui eccedano tale risarcimento;
8) disporre la pubblicazione della sentenza, a cura dell'attrice ma a spese della convenuta, per due volte in giorni consecutivi, a
caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani Il Resto , Il Corriere della Sera e Il CP_4
pagina 2 di 20 Sole 24 Ore, nonché sulle due riviste di settore Tecniche Nuove – fascicolo “Automazione Industriale” e Tecniche Nuove -
fascicolo “ Il Progettista Industriale”, oltre che sulla homepage del sito di parte convenuta per almeno trenta giorni;
9) dare avviso alla Camera di Commercio di Lecco della mendace indicazione, da parte di del proprio modello di CP_2
piastrino come depositato ai fin dell'applicazione della sanzione amministrativa ex art. 127 c.p.i.;
10) disporre comunque ogni altro opportuno provvedimento idoneo a eliminare le violazioni poste in essere ex art. 2599 c.c.;
11) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese tutti del presente giudizio;
in via istruttoria, si insiste per le istanze istruttorie
riepilogate a pagg.
8-10 della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2 e per il rigetto di quelle avversarie;
nonché, in caso di
ammissione delle avverse istanze, per la prova contraria di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 3.
Conclusioni nell'interesse della società convenuta:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
Nel merito - rigettare le domande dell'attrice per tutti i motivi dedotti in narrativa. In via istruttoria occorrendo - contestata
l'ammissione dei capitoli di prova avversari per le ragioni tutte indicate nella terza memoria istruttoria di Access, nella denegata
ipotesi di ammissione di tali capitoli, si chiede che sugli stessi, a prova contraria, siano sentiti i testimoni indicati nella terza
memoria istruttoria di Access;
- si insiste per il rigetto di tutte le altre istanze di prova avversarie, per le ragioni tutte indicate
nella terza memoria di Access;
- ci si associa alla richiesta di consulenza tecnica formulata da controparte, al solo fine di
verificare che pressoché tutte le caratteristiche rivendicate dipendono da scelte tecnico funzionali e non capricciose ed estetiche. In
ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite e condanna della società alle spese del presente Parte_1
giudizio, e con espressa richiesta di condanna dell'attrice ex art. 96.3 c.p.c.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 04/02/2020, la società attrice ha convenuto in Parte_2
giudizio la società deducendo quanto segue: CP_2
- dal 2016 la società attrice è produttrice di pannelli modulari in rete metallica, commercializzati con il nome Easy Barrier e destinati ad essere utilizzati, a fini protettivi, come recinzioni industriali di macchinari, linee di trasporto, isole robotizzate etc.; pagina 3 di 20 - il prodotto in questione presenta caratteristiche “distintive inconfondibili” che lo rendono riconoscibile sul mercato;
- le reti modulari Easy Barrier si caratterizzano per la presenza dei seguenti elementi: (a) nervature trapezoidali con i lati obliqui simmetrici a 45°; (b) maglie aventi un “foro quadrato di 40x40 mm”; (c)
maglie con un “passo” di 44 mm con filo di 4 mm;
(e) posizionamento equidistante delle nervature nei pannelli alti 1.890 mm e sostanzialmente equidistante nei pannelli alti 2.385 mm;
(f) posizionamento delle nervature d'estremità in corrispondenza del bordo superiore ed inferiore dei pannelli.
- gli elementi descritti non sono tutti contestualmente presenti nelle reti degli altri competitor e costituiscono, da oltre vent'anni, una “forma distintiva riconducibile esclusivamente a;
Parte_1 pagina 4 di 20 - ulteriore elemento “essenziale” è rappresetnato dal “piastrino di fissaggio” – raffigurato nell'immagine che segue – denominato “Skatto” ed oggetto di un brevetto italiano IT 1396476 e di un brevetto europeo EP 2657435B1:
1.1. Svolte tali premesse, l'attrice ha contestato alla convenuta le seguenti condotte, CP_2
lamentandone il contenuto anticoncorrenziale ai sensi dall'art. 2958 c.c.:
i) realizzazione di una nuova linea di pannelli denominata Frameless, identica al prodotto Easy Barrier,
con evidente intento confusorio, oltre che di agganciamento;
ii) realizzazione di un “piastrino di fissaggio”, denominato Modula, che riprendeva la “forma della schiena
(la base maggiore del trapezio) assolutamente innecessitata per . La componente in questione recava, CP_2
inoltre, la dicitura “modello depositato” non corrispondente al vero;
iii) divulgazione da parte della convenuta di notizie denigratorie riguardanti i “pannelli in rete metallica senza telaio, dotati di nervature trapezoidali di irrigidimento”; in particolare, la convenuta aveva
“diffuso” una interpretazione particolarmente restrittiva e rigorosa del paragrafo 5.18. – Climbing –
della norma UNI EN ISO 14120 (Climbing on guards shall, as far as practicable, be inhibited by design.
Consideration shall be given to this possibility in their construction and the selection of materials and shapes. For example, pagina 5 di 20 by eliminating horizontal structural members and the horizontal component of mesh fabric from the outside surface of the
guard, climbing is made more difficult), sostenendo che la presenza di tali nervature rendeva i pannelli modulari non conformi alla normativa UNI EN ISO di riferimento;
secondo l'attrice, l'interpretazione data dalla convenuta alla norma UNI EN ISO richiamata aveva lo scopo di promuovere la linea di pannelli con cornice perimetrale e a rete piana commercializzata dalla convenuta ed assente dal catalogo di A conferma della non correttezza della tesi della convenuta, l'attrice ha osservato Parte_1
che numerosi competitor avevano proposto recinzioni con pannelli recanti tali nervature e che anche la convenuta aveva, successivamente, proposto la linea di prodotti per cui è causa, salvo dichiarare, nei materiali informativi, una conformità soltanto parziale alla norma UNI EN ISO citata, con esclusione del paragrafo 5.18 così da non contraddire la propria precedente posizione;
iv) pubblicazione sul sito web della convenuta di fotografie che riproducevano alcuni dettagli della rete prodotta da contraddistinte da un “eloquente segnale di divieto” (doc. 13); detta Parte_1
pubblicazione era avvenuta nel corso del 2018 e la convenuta aveva rimosso le fotografie dopo una inviata dai legali dell'attrice senza riconoscere l'addebito (doc. 14 e 15).
1.2. L'attrice ha osservato che il prodotto della società denominato Frameless, costituiva una CP_2
“copia a pantografo” del prodotto Modula e che l'imitazione da parte di del precedente CP_2
prodotto di costituiva atto di concorrenza sleale ai sensi degli artt. 2598, n. 1, 2 e n. 3 Parte_1
c.c. e comunque illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. L'attrice ha lamentato, inoltre,
l'illiceità della condotta della convenuta sotto il profilo della denigrazione e diffusione di notizie non vere (anche in violazione delle previsioni del d.lgs. 145/2007) con riguardo all'apposizione della dicitura
“modello depositato” sul piastrino utilizzato per l'assemblaggio.
1.3. Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno emergente in relazione al danno all'immagine e alle spese sostenute per rafforzare i propri prodotti e reagire all'imitazione; il risarcimento del danno da lucro cessante conseguente alla condotta illecita della controparte (ai sensi pagina 6 di 20 degli artt. 125 c.p.i. e 2600, comma 1, c.c.), chiedendo disporsi c.t.u. contabile. Per l'ipotesi in cui “non fosse possibile accertare in corso di causa la concreta entità del danno patrimoniale patito dall'attrice”,
la parte ha chiesto di farsi riferimento all'importo “dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso” e, in ogni caso, liquidarsi il danno in misura non inferiore agli utili realizzati dalla convenuta con la vendita dei prodotti oggetto di imitazione servile. Ancora, la parte ha chiesto il risarcimento derivante dalla “mendace e ingannevole apposizione del segno modello depositato” e ha chiesto la trasmissione della sentenza alla Camera di commercio e comunque agli uffici competenti ad applicare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 127 c.p.i. Infine, la parte ha chiesto di inibirsi la reiterazione delle condotte contestate con fissazione di una penale pari a euro 50.000,00 o alla diversa somma che ritenuta di giustizia, per ogni diversa violazione, e di “€ 2.000,00 per il ritardo nell'ottemperare al dictum giudiziale”.
2. Con comparsa dell'01/09/2020 si è costituita la società chiedendo il rigetto delle CP_2
domande di cui ha contestato la fondatezza per le ragioni che di seguito si espongono.
2.1. La convenuta ha osservato che il settore per cui è causa è quello delle “recinzioni modulari in pannelli attraverso le quali – nel rispetto delle normative comunitarie di riferimento in materia di sicurezza del macchinario e prevenzione infortuni – si ottiene il perimetro necessario per la messa in sicurezza di un determinato macchinario e/o di una determinata area”. Attraverso l'assemblamento di più moduli di recinzione, si può, infatti, ottenere il perimetro di volta in volta richiesto, da completarsi con l'inserimento di una o più porte per permettere l'entrata e l'uscita dalla zona interdetta dalla recinzione.
Ancora, la convenuta ha osservato che si trovano sul mercato pannelli modulari con o senza telaio. I
sistemi per cui è causa prevedono l'uso di pannelli senza telaio, i quali hanno il vantaggio di poter essere facilmente modificati nella messa in opera, ma necessitano anche di accorgimenti per il loro irrobustimento. In questo ambito, le “nervature”, ottenute attraverso uno “stampaggio meccanico”,
pagina 7 di 20 hanno la funzione di “irrobustimento del foglio” che “altrimenti si comporterebbe alla stregua di un
“lenzuolo” in quanto eccessivamente flessibile per lo scopo”. Il sistema di stampaggio e nervatura nei moduli per le recinzioni “appartiene al notorio” essendo disponibili, dalla metà degli anni '80, reti modulari nervate (cfr. i cataloghi delle società CE SpA, Nuova Defim SpA, Cavatorta SpA,
Siderrurgica Ferro Bulloni Spa, Officne D'amico Srl, Mastec srl, EC SpA, RO Srl, Tempi Srl,
DI spa, Ksafe srl, prodotti come doc. 2 della convenuta).
2.2. La convenuta ha osservato che molte degli elementi, elencati dall'attrice come caratterizzanti la rete modulare commercializzata da assolvono ad una funzione tecnica e corrispondo a Parte_1
precise indicazioni delle norme UNI EN ISO, come confermato dal fatto che gli elementi in questione si sono presenti nei prodotti di numerosi competitor del settore, ovvero si differenziano per dettagli difficilmente percepibili o per misure millimetriche. Osserva la convenuta che il prodotto in questione è
un prodotto industriale, per la scelta del quale non è determinate l'aspetto esteriore, ma sono rilevanti gli aspetti che corrispondono ad esigenze tecnico - funzionali e di sicurezza, oltre che il prezzo. Si tratta,
poi, di prodotti in una certa misura personalizzabili (per tipologia, dimensioni ed anche colori) in relazione alle esigenze del singolo cliente. Inoltre, il pannello non costituisce il “prodotto di per sé, ma è
piuttosto solo uno degli elementi che costituiscono una recinzione modulare”, assieme ai montanti -
“tubolari metallici di forma poligonale (generalmente quadrata o rettangolare) aventi funzione di sostegno” - ed al “sistema di fissaggio per l'ancoraggio del pannello ai montanti”, come si ricava dall'immagine di seguito riportata (dove sono visibili il montante giallo di sostegno, la rete modulare nera e si intravede il sistema di ancoraggio della rete al montante):
pagina 8 di 20 2.3. Sotto altro profilo, la convenuta ha osservato che il catalogo di ACCESS prevede ben 13 linee di prodotti standard; il prodotto denominato Modula offre 10 misure disponibili per un totale di 16
combinazioni. In particolare, è offerto in otto misure di larghezza (224, 448, 708, 1016, 1192, Pt_3
1500, 1984, 267) e due di altezza (1887, 2343); mentre il prodotto di è offerto in tre misure Parte_1
di larghezza (928, 1456 e 1984) e due di altezza (1890, 2385).
2.4. Per quanto riguarda le singole caratteristiche evidenziate da la convenuta ha osservato Parte_1
che:
- le nervature trapezoidali del pannello con lati obliqui simmetrici a 45° assolvono alla funzione tecnica di rinforzare la struttura della rete e sono diffuse nel settore (cfr. domanda di brevetto depositata alla ditta RO nel 2018 n. 102018222224006); tali nervature sono presenti anche nella domanda di brevetto del 22/03/2002 depositato a nome di di Della Casa Persona_1
Romolo S.r.n. concesso con il n. 1-334.771, le cui privative non sono state azionate nel presente brevetto, e nella rete descritta nella domanda internazionale WO 2010/121789 A2 del 2010 a nome
CE Holding NV anche se non a maglie quadrate;
- inoltre, nel pannello realizzato da la nervatura della rete “piega proprio sul filo”, mentre in CP_2
quello realizzato dall'attrice la nervatura “piega prima del filo”; tale differenza consente, nella rete di pagina 9 di 20 ACCESS, di “incastrare correttamente la piastrina di fissaggio Access al pannello del modello
Modula” (cfr. pag. 14 e 15 della comparsa e relative immagini);
- anche la misura delle maglie (40x40 mm) con un passo di 44 mm ed un filo di 4 mm è una misura
standard, presente non solo nei pannelli di sicurezza ma, ancor prima, in qualunque rete metallica in uso nei più disparati settori industriali e così realizzata dal fornitore di tale misura è CP_2
presente, ad esempio, nelle reti del competitor Tempi S.r.l., era già presente in altri prodotti di
ACCESS (ad es. serie “Quadra”);
- con riguardo all'ulteriore caratteristica, data dalla presenza di nervature equidistanti, la convenuta ha osservato che la norma UNI EN 10223-7-2013, che specifica i requisiti per i pannelli a rete in filo di acciaio saldati per recinzioni, descrive e raffigura un pannello caratterizzato dalla presenza di nervature parallele ed equidistanti lungo tutto il pannello, collocate in corrispondenza dei bordi superiore ed inferiore (doc. 17, pag. 3); cosicché tale disposizione non può considerarsi arbitraria o individualizzante il prodotto realizzato da una particolare impresa;
- anche il colore del prodotto è suggerito dalle norme UNI EN ISO pertinenti (14120) secondo cui “il colore della protezione non deve mai confondere la vista nel determinare cosa accade al macchinario retrostante”; allo stesso modo, il colore giallo dei montanti, peraltro di differenti “ral”, ha lo scopo di evidenziare la presenza della recinzione all'interno delle fabbriche;
tali colori sono personalizzabili;
- la forma del fissaggio “Skatto” realizzato dall'attrice è tutelata da due brevetti per invenzione, a conferma del fatto che si tratti di una forma funzionale;
peraltro, anche il fissaggio utilizzato da
è oggetto della domanda di brevetto depositata il 13/03/2019 al n. 102019000003643 di CP_2
cui è titolare il socio unico della società CP_2
- a parte la sagoma trapezoidale, volta a consentire l'incastro con la nervatura trapezoidale (foma su cui l'attrice non vanta esclusive), il piastrino di fissaggio di e quello dell'attrice presentano CP_2
pagina 10 di 20 caratteristiche diverse che corrispondono alla diversa modalità di ancoraggio della rete al supporto verticale;
- segnatamente, “nel lato di fissaggio della piastra Access è infatti presente una scanalatura poligonale
(16) che corrisponde al profilo poligonale delle nervature della rete e si estende lungo una porzione perimetrale della piastra. È inoltre presente una coppia di incavi (22) che, a partire da detta porzione perimetrale, si estendono nella scanalatura in modo da permettere un accoppiamento per interferenza con il filo della rete, grazie alla relativa cedevolezza della resina sintetica costituente la piastra”, come da disegno che segue:
- dal disegno 10B del brevetto utilizzato da si ricava che la “scanalatura” (16) ha la funzione di CP_2
“ricevere il filo della nervatura trapezoidale della rete”, caratteristica che manca nelle reti dell'attrice:
pagina 11 di 20 - anche il tubulare di fissaggio di presenta una diversa forma rispetto a quello di CP_2 Parte_1
in quanto conformato in modo da consentire il passaggio al suo interno di cavi elettrici (cfr.
[...]
immagini a pag. 20 e 21 della comparsa di costituzione). La convenuta ha, sotto altro profilo, contestato la fondatezza dell'ulteriore argomento di parte attrice circa la maggiore convenienza dei prodotti di
ACCESS rispetto a quelli di in quanto, dal confronto tra i listini delle due aziende, Parte_1
emergeva il contrario.
2.5. Richiamata la giurisprudenza in tema di concorrenza sleale per imitazione servile – secondo cui la tutela di cui all'art. 2598, n. 1, c.c. si riferisce “alle forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto
rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi in essa gli elementi formali dei prodotti imitati che nella percezione
del pubblico non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso” (Cass. 29522/08) e “il divieto di
imitazione servile è limitato alle forme individualizzanti che sono idonee ad indicare la provenienza del prodotto,
istituendo un sicuro nesso tra quest'ultimo ed impresa produttrice” (Trib. Milano, 11108/2017) e ancora “la novità
e la capacità distintiva sarebbero requisiti necessari in via cumulativa, con correlativo onere della prova con riguardo ad
entrambi i fatti costitutivi incombenti su chi agisce in contraffazione” (Trib. Milano 66460/16) – la società
convenuta ha eccepito l'assenza di prova in ordine alla novità del prodotto oggetto di causa trattandosi di un prodotto standardizzato nel mercato di riferimento (cfr. i cataloghi dei produttori CE
pagina 12 di 20 ROt S.r.l. prodotti come doc. 2 della comparsa di costituzione) e, Pt_2 Controparte_5
quindi, la mancanza di prova in ordine alla capacità distintiva degli elementi descritti dall'attrice.
2.6. Con riferimento alle ulteriori contestazioni, la società convenuta ha osservato che, per mero errore,
sulla piastrina di fissaggio di era stata apposta la dicitura “modello registrato”, quando, in CP_2
realtà, si trattava di un brevetto. Con riguardo al contenuto delle pagine web, in cui la convenuta segnalava con un “bollino” rosso le caratteristiche della rete corrispondenti a quelle del prodotto commercializzato dall'attrice, la parte ha osservato che tale pagina era stata rimossa nel 2018, senza alcuna acquiescenza rispetto alle doglianze della parte e che, da allora, nessuna altra contestazione era stata mossa dall'attrice. Infine, in merito alla asserita diffusione di notizie screditanti circa la non conformità del prodotto Easy Barrier alla norma UNI EN ISO per la presenza della “scanalatura”, la convenuta ha lamentato la genericità dell'addebito ed, in ogni caso, la mancanza di prova della falsità
dell'assunto, osservando che le criticità presentate dal sistema di nervatura, costituenti un punto appoggio per lo “scavalcamento” dei pannelli, sono note nel settore e desumibili dal chiaro tenore della norma UNI EN ISO richiamata dalla stessa attrice.
2.7. Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del
21 luglio 2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/10/2022.
Seguivano alcuni rinvii d'ufficio, quindi, all'udienza del 24/10/2024 davanti al nuovo giudice istruttore le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Così ripercorse le difese delle parti, giova rilevare che la società attrice, pur deducendo che alcune delle caratteristiche del prodotto da essa commercializzato con il nome Easy Barrier sono coperte da privative industriali, ha lamentato atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 e 3 c.c. senza lamentare la lesione delle privative industriali di cui è titolare.
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4. Sulla concorrenza sleale confusoria.
4.1. Come noto, l'elemento che accomuna le fattispecie di concorrenza sleale descritte dall'art. 2598 n. 1 c.c.
è l'idoneità della condotta ad ingenerare nel consumatore medio una confusione circa l'origine del prodotto, determinando un falso convincimento sull'identità dell'imprenditore cui un prodotto o una attività debbano essere ricondotti. Partendo da tale ratio, costituisce imitazione servile non già la riproduzione di qualsiasi parte del prodotto altrui, ma soltanto l'imitazione degli elementi esteriori di esso che abbiano “capacità distintiva” in quanto percepiti dagli utenti come indicativi di una determinata “origine”. Deve, quindi, trattarsi di forme esteriori del prodotto aventi natura non funzionale, dotate di efficacia individualizzante nella duplice accezione di (i) elementi che rendano il prodotto “riconoscibile” e (ii) riconducibile ad un determinato imprenditore. In altri termini, la concorrenza sleale confusoria afferisce a forme inessenziali rispetto alla funzione che sono destinate ad assolvere e che risultano “voluttuarie” o “capricciose” o, comunque, non standardizzate nel mercato di riferimento (Cass. 8944/2020; Cass. 3478/2009; nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Milano,
Sezione specializzata in materia di Impresa, 27/11/2017; Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impresa,
24/01/2012, Tribunale di Milano Sez. Spec. Impresa, 17/10/2014, n. 12223; Tribunale di Venezia, Sez.
Spec. Impresa, 8/02/2012). Affinché possa ritenersi integrata la fattispecie codicistica è, tuttavia,
richiesto che (a) la “forma individualizzante” del prodotto sia percepibile non solo dall'utilizzatore informato (paradigma di riferimento degli artt. 33 e 41 c.p.i.), ma anche dal “consumatore medio”
(Cass. 8944/2020); che (b) detta forma sia dotata di “notorietà qualificata”, ovvero sia riconducibile anche dal consumatore medio ad un determinato imprenditore, ossia abbia “capacità distintiva”
cosicché (c) la riproduzione degli elementi individualizzanti da parte del concorrente sia idonea ad indurre il consumatore medio in errore circa la provenienza del prodotto da un determinato imprenditore (“di guisa che egli, volendo acquistare le merce di un determinato produttore, possa pagina 14 di 20 confonderla con quella di un suo concorrente”, Cass. n. 4340/2022). Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la comparazione tra prodotti deve avvenire non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante la loro valutazione sintetica e complessiva, secondo un giudizio di “impressione” e non di “riflessione”, tenuto conto che,
normalmente, al momento dell'acquisto il consumatore non ha di fronte a sé entrambi i prodotti, ma opera un confronto in base al solo ricordo che di esso conserva (Cass. 30331/2022; Cass. 20234/2022;
Tribunale di Milano, 24/12/2013; Corte d'Appello di Napoli, 22/07/2008).
4.2. Svolta tale premessa, dalla normativa tecnica di settore prodotta dalla convenuta e dalla documentazione prodotta dall'attrice (in particolare dai depliant degli altri produttori concorrenti),
emerge che gli elementi descritti dall'attrice sono in una certa misura standardizzati e rispondono a consolidate specifiche di settore (si pensi ad esempio alla presenza della nervatura, avente la funzione tecnica di rinforzare la rete senza telaio, ed al suo posizionamento lungo il bordo superiore ed inferiore); anche la forma trapezoidale della nervature – che, in astratto, potrebbe essere non
“necessitata” in quanto sostituibile con altre forme idonee ad assolvere alla stessa funzione tecnica – e l'utilizzo di “maglie” a quadretti, piuttosto che rettangolari, non costituiscono elementi caratterizzante la rete dell'attrice, in quanto presenti in analoghi prodotti realizzati da altri imprenditori (cfr. le reti modulari prodotte da DI e da EC sub doc. 3, 25 e 26 dell'attrice; rete RO sub doc. 5 della convenuta). Si osserva poi che gli elementi in esame, oltre ad essere diffusi nel settore per cui è causa,
vengono in rilievo non già per il loro pregio estetico o per la loro originalità, ma per la funzione da ciascun elemento assolta, ovvero per la rispondenza (misure e colori) alle specifiche esigenze del cliente.
Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che i diversi produttori non si limitano ad offrire una sola linea di prodotti, dotata di certe caratteristiche, ma una pluralità di linee in cui le diverse pagina 15 di 20 caratteristiche si trovano variamente combinate in relazione alle diverse destinazioni (ad esempio, la stessa attrice produce anche reti a maglia quadrata, come da doc. 26 della convenuta).
4.3. Esclusa l'originalità ed il carattere individualizzante degli elementi indicati dall'attrice nell'atto di citazione, sotto altro profilo, si osserva che non ha fornito prova alcuna del fatto che Parte_1
detti elementi indicati, ove cumulativamente presenti, siano percepiti presso il pubblico degli utenti come indicativi della provenienza del prodotto dalla società attrice, non avendo offerto prova della diffusione dei prodotti Easy Barrier presso il pubblico degli utenti ovvero in ordine agli investimenti sostenuti per pubblicizzare il prodotto e ampliarne la notorietà.
4.4. Sull'illecito concorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c.
L'attrice ha dedotto che la condotta della convenuta integrerebbe i presupposti della concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3, c.c. ossia della contrarietà alla correttezza professionale sotto il profilo della realizzazione di un prodotto che costituisce la copia pantografica del prodotto commercializzato dall'attrice, oltre che sotto il profilo dello sfruttamento parassitario, attesa la “sostituibilità” del prodotto della convenuta con quello dall'attrice. L'assunto non è fondato per le ragioni che si espongono.
In primo luogo, si osserva che la rete modulare Framless prodotta della convenuta presenta talune differenze che non consentono di affermare che tale prodotto costituisca una copia “pantografica” di quello dell'attrice (le misure non coincidono;
diverso è il posizionamento del “filo” della rete metallica rispetto alla nervatura;
la piastrina di fissaggio, tutelata dal brevetto della convenuta, presenta un sistema di “aggancio” diverso da quello brevettato dall'attrice; il supporto verticale ha una diversa dimensione ed è conformato in modo da consentire il passaggio di cavi elettrici).
Generiche risultano le doglianze circa una presunta “sostituibilità” o intercambiabilità del prodotto dell'attrice con quello della convenuta. Con la seconda memoria, l'attrice ha depositato alcune foto (da
29A a 29D), volte a mostrare che il piastrino di fissaggio di si adatta ad un pannello Parte_1
pagina 16 di 20 ed altre foto (da 29E a 29G) volte a mostrare che il piastrino di fissaggio di si adatta CP_2 CP_2
anche a pannelli prodotti da In replica a tale produzione documentale, parte convenuta Parte_1
ha osservato che le fotografie in esame non sono significative in quanto il “prodotto” modulare è
composto non solo dalla rete e dal piastrino di fissaggio, ma anche dal palo di sostegno, sicché
immaginando di sostituire solo la rete, “il risultato finale” produce “quote dal suolo differenti”, e “senza possibilità di regolazione”; emergono inoltre “forzatura per alloggiamento”, come da foto prodotte a pag. 7 della terza memoria istruttoria della convenuta.
In diritto, occorre rilevare che la mera intercambiabilità tra pezzi modulari non integra da sola l'elemento oggettivo della concorrenza sleale. La Corte di Cassazione ha, sul punto, ricordato che “in tema di concorrenza sleale l'imitazione servile di prodotti altrui è illecita, ai sensi dell'art. 2598, n. 1 c.c.,
solo in dipendenza della sua idoneità a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente, senza che l'illiceità dell'imitazione non confusoria possa farsi derivare dall'inclusione di essa nello schema atipico di concorrenza sleale previsto dal n. 3 dell'art. 2598 cit., atteso che tale norma di chiusura non racchiude ipotesi complementari rispetto a quelle contemplate nei nn. 1 e 2, ma casi alternativi, ciascuno dotato di connotazione sua propria. Una relazione di continenza non è, in particolare, ravvisabile nel rapporto fra concorrenza sleale per imitazione servile e concorrenza sleale per imitazione contraria alla correttezza professionale (rispettivamente, nn. 1 e 3 dell'art. 2598 c.c.),
atteso che, nel difetto dei requisiti dell'una, quale la capacità individualizzante del prodotto imitato, il riscontro dell'altra richiede, comunque, la presenza di elementi ulteriori (in particolare, la non conformità del fatto a correttezza professionale e la sua idoneità ad arrecare nocumento)” (Cass. sez. I
2008/n. 5437; Cass., sez. I 2003/n. 15761; Cass. Sez. I 2003/n.631; Cass., sez. I, 1994/n. 9387). In un caso che, a parte la diversità del prodotto e del mercato cui si riferisce, presenta analogie con l'odierna controversia la Corte ha sul punto chiarito che “l'imitazione di forme non protette da brevetto è […]
pagina 17 di 20 vietata solo in quanto idonea a determinare appunto confusione sulla provenienza dei prodotti (Cass.,
sez. 1^, 19 gennaio 2006, n. 1062, m. 585953). Ma una tale confusione non è neppure ipotizzabile quando la forma non assuma in concreto un significato rappresentativo o evocativo idoneo a indurre in errore sul suo effettivo produttore. Sicché la compatibilità tra prodotti modulari di diversa produzione non può essere considerata di per sé illecita, quando non ingeneri confusione alcuna sulla provenienza dei prodotti” (Cass. 2008/n. 5437; nello stesso senso Corte Appello di Milano, Sez. Specializzata
Impresa, n. 1609/2022; Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, 21/03/2018,
n. 3225; Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, 28/05/2021, n. 4932;
Tribunale di Milano, 11910/2017).
Nel caso di specie non ricorrono neanche gli elementi costitutivi della concorrenza sleale parassitaria che riguarda non tanto i prodotti, ma, piuttosto, rilevanti iniziative imprenditoriali del concorrente danneggiato e che si caratterizza per la eterogeneità delle attività imprenditoriali imitate e la sistematicità
e continuità temporale della condotta imitativa (Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Impresa,
01/02/2023; Cass. Civile, 12/10/2018, n. 25607).
Non provate risultano le ulteriori doglianze in merito alla concorrenza sleale per denigrazione, che l'attrice ravvisa nell'aver la convenuta “diffuso” una interpretazione “rigorosa” della norma UNI EN
ISO in punto di posizionamento e conformazione della “nervatura” nelle reti per cui è causa. La
contestazione ha ad oggetto l'interpretazione data dalla convenuta all'articolo 5.18 della norma EN
14120 il cui contenuto è stato riportato dalla società nella comparsa (Climbing: Climbing on CP_2
guards shall, as far as possible, be inhibited by design. Consideration shall be given to this possibility in their construction
and the selection of material and shapes. For examples, by eliminating horizontal structural members and the horizontal
component of mesh fabric from the outside surface of the guard, climbing is made more difficult). Ebbene, la norma citata pare effettivamente evidenziare il pericolo che la presenza di elementi orizzontali sulla facciata pagina 18 di 20 esterna dei pannelli possa rappresentare un punto di appoggio. Ad ogni modo, a prescindere dell'esatta interpretazione da dare alla previsione tecnica in esame, le allegazioni dell'attrice in merito alla illiceità
della condotta della convenuta risultano assolutamente generiche nella stessa individuazione del contenuto esatto della condotta anticoncorrenziale dell'attrice e della idoneità di tale condotta a veicolare anche un messaggio denigratorio in relazione ai prodotti della concorrente atteso che, per stessa ammissione dell'attrice, la presenza di nervatura orizzontali (a prescindere dalla forma) è presente in tutte le reti modulari senza telaio in quanto assolve alla funzione tecnica di rendere più solido il pannello.
Irrilevanti risultano le contestazioni in merito alla apposizione della dicitura “modello” sulla piastra di fissaggio realizzata dalla convenuta, trattandosi di un prodotto realizzato sulla base degli insegnamenti di un brevetto, cosicché tale erronea indicazione risulta, nel caso di specie, priva di lesività nei confronti dei concorrenti e del pubblico.
Con riguardo, infine, alla pubblicazione sul sito della convenuta di immagini che ponevano a confronto caratteristiche del prodotto dell'attrice con caratteristiche del prodotto della convenuta segnalate come peggiori (con un segnale di divieto), si osserva che le immagini in questione non recano alcun riferimento all'attrice o al nome commerciale dei prodotti da questa commercializzati;
né l'attrice ha provato la riconoscibilità di tali dettagli da parte degli altri concorrenti e dei consumatori come riferibili a prodotti dell'attrice (cfr. doc. 13 allegato all'atto di citazione). Peraltro, a seguito della missiva inviata dall'attrice nel 2018, la convenuta ha sostituito le foto che in ipotesi ritraevano, senza un esplicito riferimento, dettagli di prodotti dell'attrice, con altre foto “generiche” riproducenti il medesimo elemento e nessuna ulteriore contestazione è stata svolta dall'attrice prima dell'istaurazione del presente giudizio (cfr. scambio di missive sub doc. 14 e 15 del fascicolo dell'attrice).
pagina 19 di 20 Il rigetto della domanda dell'attrice comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, da liquidarsi in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 per le cause aventi valore indeterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta Parte_1 CP_2
[...]
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 oltre rimborso forfettario del 15% oltre accessori come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
AR HI IL AN
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