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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT IG, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 208/2018 spedito il 19/03/2018
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sedini - Via La Rampa N. 20 07035 Sedini SS
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 828/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SASSARI sez. 3 e pubblicata il 04/12/2017 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 281/09 I.C.I. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 282/10 I.C.I. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250/15 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 249/15 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare l'illegittimità degli avvisi di accertamento disposti dal Comune di Sedini. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Resistente/Appellato: rigettare l'appello principale. Accogliere l'appello incidentale e, in riforma del capo della sentenza relativo agli avvisi degli anni 2009 e 2010, emessi dal Comune di Sedini nei confronti di Ricorrente_1 srl, confermare gli avvisi di accertamento. Con vittoria di spese ed onorari anche della fase cautelare e rimborso di spese generali e di contributo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società srl propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Sassari sez. I n. 828/3/2017, depositata in data 4 dicembre 2017, notificata in data 2 gennaio 2018 con la quale, in merito ai ricorsi riuniti proposti dalla società avverso gli avvisi di accertamento nn. 281/2009, 282/2010, 249/2015 e 250/2015, erano stati rettificati quelli relativi alle annualità 2009 e 2010 e respinti quelli relativi alle annualità 2012 e 2013. Ricorrente_1La società S.p.A. era proprietaria fino al 31 dicembre 2019 di un parco eolico Luogo_1denominato “ ” sito nel territorio del Comune di Sedini (SS), costituito da 43 impianti eolici (36 del primo lotto e 7 del secondo lotto) per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. La società aveva proceduto in data 12 ottobre 2009 alla predisposizione di 36 distinti Modelli Docfa di accatastamento, con i quali aveva proposto per ciascun impianto eolico del primo lotto una rendita catastale pari ad € 4.422,00. Le rendite catastali proposte dalla Società erano state oggetto di rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari, la quale, mediante l'emissione di 36 distinti avvisi di accertamento catastali (avvisi di accertamento catastale nn. SS0293232/10, SS0293239/10, SS0293244/10, SS0293276/10, SS0293305/10, SS0293259/10, SS0393329/10, SS0293350/10, SS0293357/10, SS0294640/10, SS0293249/10, SS0293279/10, SS0293308/10, SS0293315/10, SS0293332/10, SS0293351/10, SS0294636/10, SS0294643/10, SS0293251/10, SS0293282/10, SS0293312/10, SS0293317/10, SS0293336/10, SS0293355/10, SS0294637/10, SS0293265/10, SS0293254/10, SS0293289/10, SS0293255/10, SS0293323/10, SS0293341/10, SS0293356/10, SS0294639/10, SS0293271/10, SS0293295/10, SS0293302/10) aveva proceduto alla rideterminazione della rendita catastale originariamente proposta rettificandola in € 18.800,00 circa per ciascun impianto eolico appartenente al primo lotto. La Società aveva impugnato gli Avvisi di accertamento catastale. Il Comune di Sedini, per quanto riguarda l'imposta ICI/IMU di sua competenza, aveva notificato alla Società gli avvisi di accertamento nn. 281/2009, 282/2010, 249/2015 e 250/2015, con i quali aveva accertato, nei confronti della stessa società, il parziale versamento ICI/IMU, in relazione al richiamato parco eolico, per gli anni d'imposta 2009, 2010, 2012 e 2013. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari con sentenza n. 828/3/2017, depositata in data 4 dicembre 2017, notificata in data 2 gennaio 2018, dopo aver disposto la riunione dei giudizi proposti dalla società odierna appellante avverso i citati avvisi di accertamento, ha respinto i ricorsi proposti dalla Società per gli anni d'imposta 2012 e 2013 ed ha invece rettificato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010, ritenendo che anche per dette annualità dovesse essere presa in considerazione come base la rendita catastale rettificata dall'Agenzia del Territorio. La Società odierna appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. la nullità per violazione dell'art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992;
2. l'erroneità in relazione all'eccepita illegittimità degli Avvisi di accertamento per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000;
3. l'erroneità in relazione alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa;
4. l'erroneità in relazione all'eccepita illegittimità derivata degli Avvisi di accertamento 2012 – 2013 per avere il Comune calcolato la maggiore imposta asseritamente dovuta sulla base della rendita attribuita dall'Ufficio negli Avvisi di accertamento catastale;
5. l'erroneità in relazione all'eccepita illegittimità degli avvisi di accertamento 2009 e 2010 per violazione dell'art. 2697 c.c.;
6. l'erroneità in relazione all'eccepita illegittimità dell'avviso di accertamento 2010 per violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992;
7. l'erroneità in relazione all'eccepita illegittimità degli avvisi di accertamento 2009 e 2010 nel merito. Si costituisce in giudizio il Comune di Sedini che contesta la fondatezza dei motivi di appello e propone appello incidentale relativamente alle annualità 2009 e 2010, per le quali annualità chiede la conferma degli avvisi di accertamento emessi dal Comune sulla base dei valori contabili. Con atto del 03/07/2018 il Comune di Sedini deposita memorie illustrative con le quali rinnova lle eccezioni avverso i motivi di appello. All'udienza del 23/05/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna – sezione staccata di Sassari con ordinanza n. 618/3/2022, depositata in data 29 dicembre 2022, ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio instaurato per l'impugnazione degli Avvisi di accertamento catastale. Ricorrente_1In data 21/07/2025, in pendenza del giudizio di riassunzione, S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari hanno concluso n. 36 accordi conciliativi fuori udienza, ex art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, con cui hanno rideterminato la rendita catastale di ciascun impianto eolico in € 10.300,00, per cui la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna con sentenza n. 1272/3/2025, depositata in data 11 novembre 2025, ha dichiarato l'estinzione del giudizio instaurato per l'impugnazione degli Avvisi di accertamento catastale. Con atto del 03/12/2025 il difensore del Comune, facendo riferimentoal citato accordo conciliativo e considerato che sono definibili i procedimenti riuniti relativi alle annualità 2009, 2010, 2012 e 2013, chiede che venga disposta la fissazione dell'udienza di trattazione. Con atto del 09/12/2025, anche la società chiede che, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 546/1992, venga disposta la ripresa del giudizio. Con atto del 26/01/2026, la società appellante deposita memorie illustrative con le quali ribadisce la fondatezza delle proprie ragioni. Con atto del 27/01/2026 il difensore del Comune deposita memorie, con le quali, nel confermare che la controversia relativa alla determinazione della rendita catastale degli impianti eolici debba considerarsi ormai definita, avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo, eccepisce, in ordine alla debenza delle sanzioni, che, alla luce del chiarimento fornito dalla giurisprudenza di legittimità e recepito dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sassari sez. II con sentenza n. 668/2025, depositata il 24/12/2025, non sia più sostenibile che, a decorrere dall'anno 2012, il contribuente potesse legittimamente nutrire dubbi in ordine al corretto trattamento fiscale degli impianti eolici, per cui le sanzioni irrogate dal Comune di Sedini devono ritenersi pienamente legittime e, pertanto, confermate per tutte le annualità a partire dal 2012, restando eventualmente esclusa la loro applicazione esclusivamente per gli anni precedenti, in relazione ai quali la giurisprudenza ha riconosciuto l'effettiva esistenza di un quadro interpretativo non ancora consolidato. Nella pubblica udienza del 09/02/2026, sono intervenute entrambe le parti che hanno ribadito la fondatezza delle rispettive ragioni. Il difensore del Comune, in ordine alla debenza delle sanzioni, fa presente che la Suprema Corte, con le sentenze 2554/2026 e 2596/2026in giudizio tra le stesse parte e riguardo la medesima questione giuridica, ha ritenuto insussistente alcuna incertezza interpretativa e quindi dovute le sanzioni. Nella camera di consiglio del 09/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello principale di Ricorrente_1 srl sia parzialmente fondato. In via preliminare, il Collegio prende atto dell'accordo conciliativo, a spese compensate, intervenuto tra la società Ricorrente_1 spa e l'Agenzia delle Entrate, secondo cui, per ciascuna unità immobiliare, il valore di rendita è convenuto in € 10.300,00. La determinazione del valore della rendita in € 10.300,00 per ciascun impianto eolico, condiziona conseguentemente i restanti giudizi riuniti. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, esiste infatti un rapporto di pregiudizialità tra la decisione sulla determinazione della rendita da parte dell'Agenzia delle Entrate Territorio e la liquidazione dell'IMU/ICI e TASI, da parte dell'Ente locale, per cui la prima si riflette necessariamente sulla seconda, condizionandola. In tal senso infatti, la Suprema Corte ha precisato che: “A proposito del rapporto tra il giudizio di accertamento della rendita catastale e quello di impugnazione della conseguente liquidazione ICI, intende il Collegio ribadire che in tema di processo tributario, tra la controversia che oppone il contribuente all'Agenzia del territorio in ordine all'impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e quella, instaurata dallo stesso contribuente contro il Comune, avente ad oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'ICI gravante sull'immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazione dell'imposta. (Cass. Sez. 5, n. 16581 del 2021, Sez. 6 - 5, n. 421/2014, Rv. 629221 – 01, Sez. 5, n. 9203/2007, Rv. 598180 – 01, Sez. 5, n. 13082/2006, Rv. 591101 – 01; v. Sez. 5, n. 21765/2017, Rv. 645619 – 01 sulle condizioni necessarie per l'applicazione al processo tributario dell'art. 295 cod. proc. civ.). Tale principio deve trovare applicazione anche in tema di IMU, attesa la stretta analogia tra i tributi.” (cfr. Corte di Cassazione ord. n. 6777/2024; in tal senso, ex multis, Corte di Cassazione sent. n. 25250/2019; Corte di Cassazione ord. n. 1570/2021). Il Collegio ritiene quindi di accogliere parzialmente l'appello di Ricorrente_1 srl per cui gli avvisi di accertamento per ICI/IMU emessi dal Comune di Sedini per le annualità oggetto del giudizio riunito (ICI 2009, ICI 2010, IMU 2012, IMU 2013), devono essere rideterminati sulla base della rendita catastale oggetto dell'accordo conciliativo sopra descritto e segnatamente in € 10.300,00 per ciascun impianto. La definitiva rideterminazione della rendita catastale oggetto di accertamento, influisce sulla determinazione della base imponibile, e quindi legittima il Comune а riscuotere la differenza di imposta, con i relativi interessi. In ordine alle sanzioni, il Collegio, preso atto delle recentissime ordinanze della Suprema Corte nn. 2554/2026 e 2596/2026, intercorse tra le medesime parti e riguardanti la medesima questione, ritiene di uniformarsi all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità ivi affermato, e quindi di ritenere dovute le sanzioni dal 2006 in poi e quindi per tutte le annualità oggetto del presente giudizio (2009, 2010, 2012, 2013). La Corte di Cassazione ha precisato che sulla medesima questione era già intervenuta con la sentenza 33470/2023, secondo cui sulle specifiche questioni oggetto del contendere è intervenuta la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 4031/2012), escludendo del tutto la configurabilità di una situazione di oggettiva incertezza normativa con riguardo alla disciplina dell'accatastamento dei parchi eolici, sotto il profilo della categoria catastale, con indirizzo poi confermato dalle successive pronunce (n. 19334/2019, Cass. n. 14042/2020, Cass. n. 15172/2020; Cass. n. 40695/2021). Detta pronuncia (n. 33470/2023) ha affermato che già nel 2005 era intervenuto l'art.
1-quinquies, d.l. n. 44/2005, convertito con legge n. 88 del 2005 secondo cui «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento». Ebbene secondo la Corte «Quest'ultima disposizione rendeva evidente quale sarebbe stata la soluzione della controversia in esame. Inoltre, si sottolinea che oggetto del contendere non è stato semplicemente il tipo di classamento da porre in essere, con riferimento agli anni di imposta de quibus, ma l'omesso accatastamento e dichiarazione dei detti beni ai fini ICI, circostanze che, in ogni caso, rendevano inevitabile l'inflizione delle sanzioni in esame. Infatti, incertezze normative che incidano sul classamento di una res non possono giustificare l'omesso accatastamento della stessa o la sua non dichiarazione ai fini ICI;
pertanto, in presenza di simili violazioni, non è possibile per la parte non corrispondere la sanzione dovuta deducendo tali incertezze normative. Se ne ricava che, con certezza dal 2006 in poi, in ragione delle menzionate circolari dell'Agenzia delle Entrate nonchè per effetto della summenzionata novella normativa (articolo 1-quinquies del d.l. n. 44 del 31 maggio 2005, convertito con legge n. 88 del 2005) e considerato l'omesso accatastamento e la mancanza di dichiarazione ICI, deve escludersi che ricorra una situazione di oggettiva incertezza normativa che giustifichi la non irrogazione di sanzioni» (così Cass. n. 33470/2023 cit.). L'appello incidentale del Comune di Sedini è privo di fondamento. Il Collegio ritiene che il valore della rendita catastale così come definito in conseguenza dell'accordo conciliativo, debba essere applicato per tutte le annualità oggetto del presente giudizio e quindi anche con riferimento alle annualità 2009 e 2010, laddove il Comune aveva accertato una maggiore ICI, calcolando per ciascun impianto una rendita catastale pari a € 45.000,00. Il Collegio ritiene che il corretto valore della rendita di ciascun impianto sia di € 10.300,00, valore frutto dell'accordo conciliativo intercorso tra la società Società_2 spa e l'Agenzia delle Entrate, attestato in un valore mediano tra quello iniziale indicato, in data 12/10/2009, da Ricorrente_1 S.p.A. nelle dichiarazioni Modello Docfa di accatastamento, pari ad € 4.422,00, e quello rettificato dall'Ufficio in data 6, 7 e 9 dicembre 2010, in € 18.800,00 per ciascun impianto eolico. Il valore di € 10.300,00 è peraltro conforme a quello indicato nella perizia di parte del 08/11/2021 mentre il differente maggior valore calcolato dal Comune, che si fonda su perizia di parte della società Società_3, calcolato sulla base del valore venale dell'immobile, è privo di idonea giustificazione, essendo sproporzionato rispetto a quello ritenuto congruo dalla stessa Agenzia delle Entrate, senza che siano motivate le ragioni del notevole scostamento del valore venale, che viene maggiorato del quadruplo, che si sarebbero realizzate nelle annualità 2009 e 2010, rispetto a quelle immediatamente successive. Peraltro lo stesso Comune, nelle memorie del 27/01/2026, pur senza rinunziare all'appello incidentale, riconosce che “la controversia relativa alla determinazione della rendita catastale degli impianti eolici debba considerarsi ormai definita, avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo recepito dal giudice della sentenza n. 668/25 depositata nel presente giudizio d'appello, il quale ha preso atto della rideterminazione della rendita e ne ha riconosciuto la legittimità, con conseguente superamento di ogni residuo profilo di incertezza sul punto. Tutto ciò premesso, considerato che le parti concordano nel ritenere che l'ICI/IMU debba essere ricalcolata sulla base della rendita catastale come rideterminata in sede conciliativa, si chiede che l'imposta dovuta da parte contribuente venga riliquidata assumendo quale base imponibile la rendita catastale pari a euro 10.300,00”. Le spese del giudizio sono interamente compensate attesa la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione III, a parziale riforma della sentenza impugnata:
- accoglie parzialmente l'appello principale di Ricorrente_1 srl e per l'effetto dispone la rettifica degli avvisi di accertamento impugnati, relativi alle annualità 2009, 2010, 2012 e 2013, sulla base della rendita quantificata nell'accordo conciliativo intervenuto tra la società Ricorrente_1 srl e l'Agenzia delle Entrate, Dovuti interessi e sanzioni.
- Rigetta l'appello incidentale del Comune di Sedini
- Spese compensate
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT IG, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 208/2018 spedito il 19/03/2018
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sedini - Via La Rampa N. 20 07035 Sedini SS
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 828/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SASSARI sez. 3 e pubblicata il 04/12/2017 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 281/09 I.C.I. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 282/10 I.C.I. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250/15 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 249/15 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare l'illegittimità degli avvisi di accertamento disposti dal Comune di Sedini. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Resistente/Appellato: rigettare l'appello principale. Accogliere l'appello incidentale e, in riforma del capo della sentenza relativo agli avvisi degli anni 2009 e 2010, emessi dal Comune di Sedini nei confronti di Ricorrente_1 srl, confermare gli avvisi di accertamento. Con vittoria di spese ed onorari anche della fase cautelare e rimborso di spese generali e di contributo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società srl propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Sassari sez. I n. 828/3/2017, depositata in data 4 dicembre 2017, notificata in data 2 gennaio 2018 con la quale, in merito ai ricorsi riuniti proposti dalla società avverso gli avvisi di accertamento nn. 281/2009, 282/2010, 249/2015 e 250/2015, erano stati rettificati quelli relativi alle annualità 2009 e 2010 e respinti quelli relativi alle annualità 2012 e 2013. Ricorrente_1La società S.p.A. era proprietaria fino al 31 dicembre 2019 di un parco eolico Luogo_1denominato “ ” sito nel territorio del Comune di Sedini (SS), costituito da 43 impianti eolici (36 del primo lotto e 7 del secondo lotto) per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. La società aveva proceduto in data 12 ottobre 2009 alla predisposizione di 36 distinti Modelli Docfa di accatastamento, con i quali aveva proposto per ciascun impianto eolico del primo lotto una rendita catastale pari ad € 4.422,00. Le rendite catastali proposte dalla Società erano state oggetto di rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari, la quale, mediante l'emissione di 36 distinti avvisi di accertamento catastali (avvisi di accertamento catastale nn. SS0293232/10, SS0293239/10, SS0293244/10, SS0293276/10, SS0293305/10, SS0293259/10, SS0393329/10, SS0293350/10, SS0293357/10, SS0294640/10, SS0293249/10, SS0293279/10, SS0293308/10, SS0293315/10, SS0293332/10, SS0293351/10, SS0294636/10, SS0294643/10, SS0293251/10, SS0293282/10, SS0293312/10, SS0293317/10, SS0293336/10, SS0293355/10, SS0294637/10, SS0293265/10, SS0293254/10, SS0293289/10, SS0293255/10, SS0293323/10, SS0293341/10, SS0293356/10, SS0294639/10, SS0293271/10, SS0293295/10, SS0293302/10) aveva proceduto alla rideterminazione della rendita catastale originariamente proposta rettificandola in € 18.800,00 circa per ciascun impianto eolico appartenente al primo lotto. La Società aveva impugnato gli Avvisi di accertamento catastale. Il Comune di Sedini, per quanto riguarda l'imposta ICI/IMU di sua competenza, aveva notificato alla Società gli avvisi di accertamento nn. 281/2009, 282/2010, 249/2015 e 250/2015, con i quali aveva accertato, nei confronti della stessa società, il parziale versamento ICI/IMU, in relazione al richiamato parco eolico, per gli anni d'imposta 2009, 2010, 2012 e 2013. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari con sentenza n. 828/3/2017, depositata in data 4 dicembre 2017, notificata in data 2 gennaio 2018, dopo aver disposto la riunione dei giudizi proposti dalla società odierna appellante avverso i citati avvisi di accertamento, ha respinto i ricorsi proposti dalla Società per gli anni d'imposta 2012 e 2013 ed ha invece rettificato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010, ritenendo che anche per dette annualità dovesse essere presa in considerazione come base la rendita catastale rettificata dall'Agenzia del Territorio. La Società odierna appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. la nullità per violazione dell'art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992;
2. l'erroneità in relazione all'eccepita illegittimità degli Avvisi di accertamento per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000;
3. l'erroneità in relazione alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa;
4. l'erroneità in relazione all'eccepita illegittimità derivata degli Avvisi di accertamento 2012 – 2013 per avere il Comune calcolato la maggiore imposta asseritamente dovuta sulla base della rendita attribuita dall'Ufficio negli Avvisi di accertamento catastale;
5. l'erroneità in relazione all'eccepita illegittimità degli avvisi di accertamento 2009 e 2010 per violazione dell'art. 2697 c.c.;
6. l'erroneità in relazione all'eccepita illegittimità dell'avviso di accertamento 2010 per violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992;
7. l'erroneità in relazione all'eccepita illegittimità degli avvisi di accertamento 2009 e 2010 nel merito. Si costituisce in giudizio il Comune di Sedini che contesta la fondatezza dei motivi di appello e propone appello incidentale relativamente alle annualità 2009 e 2010, per le quali annualità chiede la conferma degli avvisi di accertamento emessi dal Comune sulla base dei valori contabili. Con atto del 03/07/2018 il Comune di Sedini deposita memorie illustrative con le quali rinnova lle eccezioni avverso i motivi di appello. All'udienza del 23/05/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna – sezione staccata di Sassari con ordinanza n. 618/3/2022, depositata in data 29 dicembre 2022, ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio instaurato per l'impugnazione degli Avvisi di accertamento catastale. Ricorrente_1In data 21/07/2025, in pendenza del giudizio di riassunzione, S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari hanno concluso n. 36 accordi conciliativi fuori udienza, ex art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, con cui hanno rideterminato la rendita catastale di ciascun impianto eolico in € 10.300,00, per cui la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna con sentenza n. 1272/3/2025, depositata in data 11 novembre 2025, ha dichiarato l'estinzione del giudizio instaurato per l'impugnazione degli Avvisi di accertamento catastale. Con atto del 03/12/2025 il difensore del Comune, facendo riferimentoal citato accordo conciliativo e considerato che sono definibili i procedimenti riuniti relativi alle annualità 2009, 2010, 2012 e 2013, chiede che venga disposta la fissazione dell'udienza di trattazione. Con atto del 09/12/2025, anche la società chiede che, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 546/1992, venga disposta la ripresa del giudizio. Con atto del 26/01/2026, la società appellante deposita memorie illustrative con le quali ribadisce la fondatezza delle proprie ragioni. Con atto del 27/01/2026 il difensore del Comune deposita memorie, con le quali, nel confermare che la controversia relativa alla determinazione della rendita catastale degli impianti eolici debba considerarsi ormai definita, avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo, eccepisce, in ordine alla debenza delle sanzioni, che, alla luce del chiarimento fornito dalla giurisprudenza di legittimità e recepito dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sassari sez. II con sentenza n. 668/2025, depositata il 24/12/2025, non sia più sostenibile che, a decorrere dall'anno 2012, il contribuente potesse legittimamente nutrire dubbi in ordine al corretto trattamento fiscale degli impianti eolici, per cui le sanzioni irrogate dal Comune di Sedini devono ritenersi pienamente legittime e, pertanto, confermate per tutte le annualità a partire dal 2012, restando eventualmente esclusa la loro applicazione esclusivamente per gli anni precedenti, in relazione ai quali la giurisprudenza ha riconosciuto l'effettiva esistenza di un quadro interpretativo non ancora consolidato. Nella pubblica udienza del 09/02/2026, sono intervenute entrambe le parti che hanno ribadito la fondatezza delle rispettive ragioni. Il difensore del Comune, in ordine alla debenza delle sanzioni, fa presente che la Suprema Corte, con le sentenze 2554/2026 e 2596/2026in giudizio tra le stesse parte e riguardo la medesima questione giuridica, ha ritenuto insussistente alcuna incertezza interpretativa e quindi dovute le sanzioni. Nella camera di consiglio del 09/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello principale di Ricorrente_1 srl sia parzialmente fondato. In via preliminare, il Collegio prende atto dell'accordo conciliativo, a spese compensate, intervenuto tra la società Ricorrente_1 spa e l'Agenzia delle Entrate, secondo cui, per ciascuna unità immobiliare, il valore di rendita è convenuto in € 10.300,00. La determinazione del valore della rendita in € 10.300,00 per ciascun impianto eolico, condiziona conseguentemente i restanti giudizi riuniti. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, esiste infatti un rapporto di pregiudizialità tra la decisione sulla determinazione della rendita da parte dell'Agenzia delle Entrate Territorio e la liquidazione dell'IMU/ICI e TASI, da parte dell'Ente locale, per cui la prima si riflette necessariamente sulla seconda, condizionandola. In tal senso infatti, la Suprema Corte ha precisato che: “A proposito del rapporto tra il giudizio di accertamento della rendita catastale e quello di impugnazione della conseguente liquidazione ICI, intende il Collegio ribadire che in tema di processo tributario, tra la controversia che oppone il contribuente all'Agenzia del territorio in ordine all'impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e quella, instaurata dallo stesso contribuente contro il Comune, avente ad oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'ICI gravante sull'immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazione dell'imposta. (Cass. Sez. 5, n. 16581 del 2021, Sez. 6 - 5, n. 421/2014, Rv. 629221 – 01, Sez. 5, n. 9203/2007, Rv. 598180 – 01, Sez. 5, n. 13082/2006, Rv. 591101 – 01; v. Sez. 5, n. 21765/2017, Rv. 645619 – 01 sulle condizioni necessarie per l'applicazione al processo tributario dell'art. 295 cod. proc. civ.). Tale principio deve trovare applicazione anche in tema di IMU, attesa la stretta analogia tra i tributi.” (cfr. Corte di Cassazione ord. n. 6777/2024; in tal senso, ex multis, Corte di Cassazione sent. n. 25250/2019; Corte di Cassazione ord. n. 1570/2021). Il Collegio ritiene quindi di accogliere parzialmente l'appello di Ricorrente_1 srl per cui gli avvisi di accertamento per ICI/IMU emessi dal Comune di Sedini per le annualità oggetto del giudizio riunito (ICI 2009, ICI 2010, IMU 2012, IMU 2013), devono essere rideterminati sulla base della rendita catastale oggetto dell'accordo conciliativo sopra descritto e segnatamente in € 10.300,00 per ciascun impianto. La definitiva rideterminazione della rendita catastale oggetto di accertamento, influisce sulla determinazione della base imponibile, e quindi legittima il Comune а riscuotere la differenza di imposta, con i relativi interessi. In ordine alle sanzioni, il Collegio, preso atto delle recentissime ordinanze della Suprema Corte nn. 2554/2026 e 2596/2026, intercorse tra le medesime parti e riguardanti la medesima questione, ritiene di uniformarsi all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità ivi affermato, e quindi di ritenere dovute le sanzioni dal 2006 in poi e quindi per tutte le annualità oggetto del presente giudizio (2009, 2010, 2012, 2013). La Corte di Cassazione ha precisato che sulla medesima questione era già intervenuta con la sentenza 33470/2023, secondo cui sulle specifiche questioni oggetto del contendere è intervenuta la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 4031/2012), escludendo del tutto la configurabilità di una situazione di oggettiva incertezza normativa con riguardo alla disciplina dell'accatastamento dei parchi eolici, sotto il profilo della categoria catastale, con indirizzo poi confermato dalle successive pronunce (n. 19334/2019, Cass. n. 14042/2020, Cass. n. 15172/2020; Cass. n. 40695/2021). Detta pronuncia (n. 33470/2023) ha affermato che già nel 2005 era intervenuto l'art.
1-quinquies, d.l. n. 44/2005, convertito con legge n. 88 del 2005 secondo cui «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento». Ebbene secondo la Corte «Quest'ultima disposizione rendeva evidente quale sarebbe stata la soluzione della controversia in esame. Inoltre, si sottolinea che oggetto del contendere non è stato semplicemente il tipo di classamento da porre in essere, con riferimento agli anni di imposta de quibus, ma l'omesso accatastamento e dichiarazione dei detti beni ai fini ICI, circostanze che, in ogni caso, rendevano inevitabile l'inflizione delle sanzioni in esame. Infatti, incertezze normative che incidano sul classamento di una res non possono giustificare l'omesso accatastamento della stessa o la sua non dichiarazione ai fini ICI;
pertanto, in presenza di simili violazioni, non è possibile per la parte non corrispondere la sanzione dovuta deducendo tali incertezze normative. Se ne ricava che, con certezza dal 2006 in poi, in ragione delle menzionate circolari dell'Agenzia delle Entrate nonchè per effetto della summenzionata novella normativa (articolo 1-quinquies del d.l. n. 44 del 31 maggio 2005, convertito con legge n. 88 del 2005) e considerato l'omesso accatastamento e la mancanza di dichiarazione ICI, deve escludersi che ricorra una situazione di oggettiva incertezza normativa che giustifichi la non irrogazione di sanzioni» (così Cass. n. 33470/2023 cit.). L'appello incidentale del Comune di Sedini è privo di fondamento. Il Collegio ritiene che il valore della rendita catastale così come definito in conseguenza dell'accordo conciliativo, debba essere applicato per tutte le annualità oggetto del presente giudizio e quindi anche con riferimento alle annualità 2009 e 2010, laddove il Comune aveva accertato una maggiore ICI, calcolando per ciascun impianto una rendita catastale pari a € 45.000,00. Il Collegio ritiene che il corretto valore della rendita di ciascun impianto sia di € 10.300,00, valore frutto dell'accordo conciliativo intercorso tra la società Società_2 spa e l'Agenzia delle Entrate, attestato in un valore mediano tra quello iniziale indicato, in data 12/10/2009, da Ricorrente_1 S.p.A. nelle dichiarazioni Modello Docfa di accatastamento, pari ad € 4.422,00, e quello rettificato dall'Ufficio in data 6, 7 e 9 dicembre 2010, in € 18.800,00 per ciascun impianto eolico. Il valore di € 10.300,00 è peraltro conforme a quello indicato nella perizia di parte del 08/11/2021 mentre il differente maggior valore calcolato dal Comune, che si fonda su perizia di parte della società Società_3, calcolato sulla base del valore venale dell'immobile, è privo di idonea giustificazione, essendo sproporzionato rispetto a quello ritenuto congruo dalla stessa Agenzia delle Entrate, senza che siano motivate le ragioni del notevole scostamento del valore venale, che viene maggiorato del quadruplo, che si sarebbero realizzate nelle annualità 2009 e 2010, rispetto a quelle immediatamente successive. Peraltro lo stesso Comune, nelle memorie del 27/01/2026, pur senza rinunziare all'appello incidentale, riconosce che “la controversia relativa alla determinazione della rendita catastale degli impianti eolici debba considerarsi ormai definita, avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo recepito dal giudice della sentenza n. 668/25 depositata nel presente giudizio d'appello, il quale ha preso atto della rideterminazione della rendita e ne ha riconosciuto la legittimità, con conseguente superamento di ogni residuo profilo di incertezza sul punto. Tutto ciò premesso, considerato che le parti concordano nel ritenere che l'ICI/IMU debba essere ricalcolata sulla base della rendita catastale come rideterminata in sede conciliativa, si chiede che l'imposta dovuta da parte contribuente venga riliquidata assumendo quale base imponibile la rendita catastale pari a euro 10.300,00”. Le spese del giudizio sono interamente compensate attesa la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione III, a parziale riforma della sentenza impugnata:
- accoglie parzialmente l'appello principale di Ricorrente_1 srl e per l'effetto dispone la rettifica degli avvisi di accertamento impugnati, relativi alle annualità 2009, 2010, 2012 e 2013, sulla base della rendita quantificata nell'accordo conciliativo intervenuto tra la società Ricorrente_1 srl e l'Agenzia delle Entrate, Dovuti interessi e sanzioni.
- Rigetta l'appello incidentale del Comune di Sedini
- Spese compensate