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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127-ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 91/2025 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
- in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli Avv.ti Paola D'Ilio e Guglielmo Corsalini
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso come da mandato agli atti dall'Avv. Stefano Controparte_1
Brugiapaglia del Foro di Ancona
APPELLATO
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro,
[...]
esponeva di essere autista-operatore di esercizio in favore dell'azienda locale di CP_1 trasporti pubblici Conerobus S.p.a. (già dal 123 dicembre 1997 e di avere contratto, in CP_2 conseguenza dello svolgimento di tale attività lavorativa, “ernie discali lombari” ed “ernie distali cervicali” con “radiocolopatia C4-C5, C5-C5 e C6-C7”, denunciate all' in data 13 Pt_1 luglio 2022; di essersi visto riconoscere l'origine professionale delle sole ernie discali lombari;
chiedeva, pertanto, accertarsi a proprio carico la menomazione dell'integrità psicofisica nella complessiva misura del 18%, o in altra di Giustizia, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento del trattamento previdenziale di Legge, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda, della quale Pt_1 chiedeva il rigetto.
Con sentenza dell'11 novembre 2024 il Tribunale adito, riconoscendo, sulla scorta della espletata CTU, l'eziologia professionale anche della patologia degenerativa a carico del distretto cervicale, accoglieva la domanda e affermava il diritto del ricorrente alle prestazioni assicurative ex art. 13 d.lgs.n. 38/2000 in ragione della percentuale di postumi pari all'14%, condannando l' alla relativa erogazione, nonché al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Con ricorso depositato presso questa Corte l'8 aprile 2025 l' ha proposto appello Pt_1 avverso la sentenza di primo grado, censurandola nella parte in cui, sulla scorta dell'espletata
CTU, aveva fatto riferimento ad una presunzione di rischio lavorativo fondata su affermazioni del tutto soggettive ed estranee alle costruzioni logiche proprie dell'indagine scientifica, ricorrendo ad un criterio di causalità fondato sulla mera possibilità, a discapito di una criteriologia che avrebbe dovuto restare ancorata al terreno della probabilità qualificata.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di lite.
ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, ancor prima che infondato, e va respinto per i motivi di seguito esposti.
L'odierno gravame consiste, infatti, nella sostanziale riproposizione degli argomenti trasfusi nelle note scritte depositate in primo grado dall' in data 22 febbraio 2024, in Pt_1 risposta alle conclusioni all'epoca rassegnate dal CTU nominato in quella sede, con qualche aggiunta di considerazioni meramente astratte e teoriche sulla genesi multifattoriale della patologia a carico dell'originario ricorrente.
Agli argomenti spesi in seno alle predette note il CTU nominato in primo grado, in tal senso sollecitato dal Tribunale, aveva esaurientemente risposto in sede di integrazione dell'elaborato peritale, evidenziando che:“l'affermazione secondo cui l'esposizione a vibrazioni con frequenze sovrapponibili alla frequenza di risonanza del corpo umano (4-8
Hz) può amplificare la risposta muscolare del distretto collo-spalla” è stata reperita dalla sottoscritta nel fascicolo “Decreto Legislativo 81/2008 - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a VIBRAZIONI. Indicazioni operative” redatto dal Coordinamento
Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome -
Gruppo Tematico Agenti Fisici, in collaborazione con ed Istituto Superiore di Pt_1
Sanità (disponibile al seguente link https://ottouno.it/wp-content/uploads/PAF-Vibrazioni-
2021.pdf). Nello stesso documento, a pagina 13, si legge che “Alcuni studi epidemiologici hanno evidenziato un'aumentata occorrenza di disturbi cervico-brachiali nei conducenti di automezzi. Diversi fattori ergonomici sono sospettati di essere all'origine di questi disturbi, quali i movimenti di rotazione e torsione del capo, i movimenti ripetitivi del sistema mano-braccio-spalla per azionare i comandi dei veicoli, e l'esposizione a vibrazioni meccaniche.”. Come già affermato nella relazione, anche se i pochi studi epidemiologici sinora condotti hanno dimostrato una associazione non conclusiva tra esposizione a vibrazioni e disturbi cervico-brachiali, non si può negare tout-cour
l'insorgenza della patologia degenerativa a carico del distretto cervicale nei conducenti professionali, per tutte le ragioni meglio esplicitate nella relazione già depositata.
Esistendo per la sottoscritta nesso causale tra il rischio lavorativo del sig. e CP_1 la malattia denunciata a carico del tratto cervicale e lombare, si ritiene che il danno biologico in capo al sig. sia quantificabile nella misura complessiva del 14%. CP_1
All'esito del surriferito chiarimento, condivisibilmente il Tribunale ha accolto la domanda.
Ciò che, dunque, rende inammissibile il gravame è la sostanziale reiterazione degli argomenti che hanno già trovato adeguata risposta nella sentenza, senza sottoposizione a puntuale vaglio critico delle affermazioni del giudicante, in carenza di minimo ragionamento diretto a smentirne in modo preciso la validità, ed in ogni caso idoneo a confutare gli esiti della mutuata indagine peritale, attraverso concreti elementi fattuali di valenza opposta a quella dei dati storici, anamnesici e clinici utilizzati dal CTU, e soprattutto attraverso la specifica confutazione delle fonti scientifiche che l'ausiliario del giudice si è premurato di indicare.
In conclusione, l'appellante si è del tutto sottratto non soltanto all'onere di controargomentare in maniera conferente rispetto ai contenuti della decisione di primo grado, ma anche all'onere di additare, rispetto all'astratta segnalazione dell'eziologia multifattoriale della spondilo-discopatia cervicale, quali fattori personali di rischio abbiano agito in concreto a carico dell'originario ricorrente, in relazione alla sua età, alle sue abitudini di vita, alle sue condizioni metaboliche o caratteristiche fisiche, o ancora rispetto a preesistenti patologie, in maniera da evidenziare l'intrinseca scorrettezza delle conclusioni cui sarebbe giunto il CTU nominato in primo grado e, per esso, il Tribunale.
Pertanto, a fronte di una CTU espletata in primo grado secondo un corretto metodo di indagine medico-scientifica, adeguatamente sorretta da logiche argomentazioni, per questo mutuate dal Tribunale, la sentenza impugnata va confermata senza necessità di ulteriori approfondimenti.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' al pagamento delle spese del presente grado che liquida in favore dell'appellato Pt_1 in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
3) dichiara la ricorrenza in astratto dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, del doppio del contributo Pt_1 unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127-ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 91/2025 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
- in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli Avv.ti Paola D'Ilio e Guglielmo Corsalini
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso come da mandato agli atti dall'Avv. Stefano Controparte_1
Brugiapaglia del Foro di Ancona
APPELLATO
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro,
[...]
esponeva di essere autista-operatore di esercizio in favore dell'azienda locale di CP_1 trasporti pubblici Conerobus S.p.a. (già dal 123 dicembre 1997 e di avere contratto, in CP_2 conseguenza dello svolgimento di tale attività lavorativa, “ernie discali lombari” ed “ernie distali cervicali” con “radiocolopatia C4-C5, C5-C5 e C6-C7”, denunciate all' in data 13 Pt_1 luglio 2022; di essersi visto riconoscere l'origine professionale delle sole ernie discali lombari;
chiedeva, pertanto, accertarsi a proprio carico la menomazione dell'integrità psicofisica nella complessiva misura del 18%, o in altra di Giustizia, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento del trattamento previdenziale di Legge, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda, della quale Pt_1 chiedeva il rigetto.
Con sentenza dell'11 novembre 2024 il Tribunale adito, riconoscendo, sulla scorta della espletata CTU, l'eziologia professionale anche della patologia degenerativa a carico del distretto cervicale, accoglieva la domanda e affermava il diritto del ricorrente alle prestazioni assicurative ex art. 13 d.lgs.n. 38/2000 in ragione della percentuale di postumi pari all'14%, condannando l' alla relativa erogazione, nonché al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Con ricorso depositato presso questa Corte l'8 aprile 2025 l' ha proposto appello Pt_1 avverso la sentenza di primo grado, censurandola nella parte in cui, sulla scorta dell'espletata
CTU, aveva fatto riferimento ad una presunzione di rischio lavorativo fondata su affermazioni del tutto soggettive ed estranee alle costruzioni logiche proprie dell'indagine scientifica, ricorrendo ad un criterio di causalità fondato sulla mera possibilità, a discapito di una criteriologia che avrebbe dovuto restare ancorata al terreno della probabilità qualificata.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di lite.
ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, ancor prima che infondato, e va respinto per i motivi di seguito esposti.
L'odierno gravame consiste, infatti, nella sostanziale riproposizione degli argomenti trasfusi nelle note scritte depositate in primo grado dall' in data 22 febbraio 2024, in Pt_1 risposta alle conclusioni all'epoca rassegnate dal CTU nominato in quella sede, con qualche aggiunta di considerazioni meramente astratte e teoriche sulla genesi multifattoriale della patologia a carico dell'originario ricorrente.
Agli argomenti spesi in seno alle predette note il CTU nominato in primo grado, in tal senso sollecitato dal Tribunale, aveva esaurientemente risposto in sede di integrazione dell'elaborato peritale, evidenziando che:“l'affermazione secondo cui l'esposizione a vibrazioni con frequenze sovrapponibili alla frequenza di risonanza del corpo umano (4-8
Hz) può amplificare la risposta muscolare del distretto collo-spalla” è stata reperita dalla sottoscritta nel fascicolo “Decreto Legislativo 81/2008 - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a VIBRAZIONI. Indicazioni operative” redatto dal Coordinamento
Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome -
Gruppo Tematico Agenti Fisici, in collaborazione con ed Istituto Superiore di Pt_1
Sanità (disponibile al seguente link https://ottouno.it/wp-content/uploads/PAF-Vibrazioni-
2021.pdf). Nello stesso documento, a pagina 13, si legge che “Alcuni studi epidemiologici hanno evidenziato un'aumentata occorrenza di disturbi cervico-brachiali nei conducenti di automezzi. Diversi fattori ergonomici sono sospettati di essere all'origine di questi disturbi, quali i movimenti di rotazione e torsione del capo, i movimenti ripetitivi del sistema mano-braccio-spalla per azionare i comandi dei veicoli, e l'esposizione a vibrazioni meccaniche.”. Come già affermato nella relazione, anche se i pochi studi epidemiologici sinora condotti hanno dimostrato una associazione non conclusiva tra esposizione a vibrazioni e disturbi cervico-brachiali, non si può negare tout-cour
l'insorgenza della patologia degenerativa a carico del distretto cervicale nei conducenti professionali, per tutte le ragioni meglio esplicitate nella relazione già depositata.
Esistendo per la sottoscritta nesso causale tra il rischio lavorativo del sig. e CP_1 la malattia denunciata a carico del tratto cervicale e lombare, si ritiene che il danno biologico in capo al sig. sia quantificabile nella misura complessiva del 14%. CP_1
All'esito del surriferito chiarimento, condivisibilmente il Tribunale ha accolto la domanda.
Ciò che, dunque, rende inammissibile il gravame è la sostanziale reiterazione degli argomenti che hanno già trovato adeguata risposta nella sentenza, senza sottoposizione a puntuale vaglio critico delle affermazioni del giudicante, in carenza di minimo ragionamento diretto a smentirne in modo preciso la validità, ed in ogni caso idoneo a confutare gli esiti della mutuata indagine peritale, attraverso concreti elementi fattuali di valenza opposta a quella dei dati storici, anamnesici e clinici utilizzati dal CTU, e soprattutto attraverso la specifica confutazione delle fonti scientifiche che l'ausiliario del giudice si è premurato di indicare.
In conclusione, l'appellante si è del tutto sottratto non soltanto all'onere di controargomentare in maniera conferente rispetto ai contenuti della decisione di primo grado, ma anche all'onere di additare, rispetto all'astratta segnalazione dell'eziologia multifattoriale della spondilo-discopatia cervicale, quali fattori personali di rischio abbiano agito in concreto a carico dell'originario ricorrente, in relazione alla sua età, alle sue abitudini di vita, alle sue condizioni metaboliche o caratteristiche fisiche, o ancora rispetto a preesistenti patologie, in maniera da evidenziare l'intrinseca scorrettezza delle conclusioni cui sarebbe giunto il CTU nominato in primo grado e, per esso, il Tribunale.
Pertanto, a fronte di una CTU espletata in primo grado secondo un corretto metodo di indagine medico-scientifica, adeguatamente sorretta da logiche argomentazioni, per questo mutuate dal Tribunale, la sentenza impugnata va confermata senza necessità di ulteriori approfondimenti.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' al pagamento delle spese del presente grado che liquida in favore dell'appellato Pt_1 in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
3) dichiara la ricorrenza in astratto dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, del doppio del contributo Pt_1 unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente