Versione
2 luglio 1938
2 luglio 1938
Art. 10.
Le operazioni di prestito su pegno debbono essere effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, la quale deve contenere la denominazione del Monte, la descrizione sommaria della cosa costituita in pegno, il valore di stima attribuito, la data di cessione e quella della scadenza del prestito, la indicazione dei corrispettivi dovuti al Monte e quelle altre indicazioni che siano stabilite nelle norme di cui all'art. 35.
La polizza di pegno, anche se contenga l'indicazione del nome, e' al portatore e deve essere firmata dal rappresentante legale del Monte, o da un funzionario all'uopo delegato dal Consiglio e dal perito.
Le operazioni di prestito su pegno debbono essere effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, la quale deve contenere la denominazione del Monte, la descrizione sommaria della cosa costituita in pegno, il valore di stima attribuito, la data di cessione e quella della scadenza del prestito, la indicazione dei corrispettivi dovuti al Monte e quelle altre indicazioni che siano stabilite nelle norme di cui all'art. 35.
La polizza di pegno, anche se contenga l'indicazione del nome, e' al portatore e deve essere firmata dal rappresentante legale del Monte, o da un funzionario all'uopo delegato dal Consiglio e dal perito.
Commentari • 6
- 1. L’esenzione dalla data certa opera solo per le operazioni di "credito su pegno" e non per l’universo dell’operatività bancaria assistita da pegnohttps://www.dirittobancario.it/ · 16 luglio 2019 · 24.1835
[…] Depone in tal senso prima di tutto il dato letterale, ed inoltre il fatto che la stessa disciplina di legge riferita al «credito su pegno» viene specificamente a conformare il requisito della specificità (v. art. 10 legge 745/1938), nel richiedere, tra le altre cose, una descrizione della cosa costituita in pegno, […]
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Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2019, n. 15421Provvedimento: […] Tanto più che si tratta di estensione (non già al genere della scrittura privata in quanto tale, ma) circoscritta alle scritture provenienti dagli enti debitamente autorizzati≫ all'operatività del credito su pegno (come pure sono le polizze, firmate dal rappresentante legale del Monte o da un funzionario all'uopo delegato dal Consiglio e dal perito», ex art. 10 comma 2 legge n. 745/1938). […] il valore di stima attribuito, la data di concessione e quella della scadenza del pegno, l'indicazione dei corrispettivi dovuti al Monte» (art. 10 legge n. 745/1938). 18.- Non può essere dubbio, d'altra parte, […]Leggi di più...
- limitazione alle sole operazioni di credito su pegno·
- fondamento·
- crediti bancari garantiti da pegno·
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- art. 2787, comma 4, c.c·
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