Articolo 10 della Legge 10 maggio 1938, n. 745
Articolo 9Articolo 11
Versione
2 luglio 1938
Art. 10.

Le operazioni di prestito su pegno debbono essere effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, la quale deve contenere la denominazione del Monte, la descrizione sommaria della cosa costituita in pegno, il valore di stima attribuito, la data di cessione e quella della scadenza del prestito, la indicazione dei corrispettivi dovuti al Monte e quelle altre indicazioni che siano stabilite nelle norme di cui all'art. 35.

La polizza di pegno, anche se contenga l'indicazione del nome, e' al portatore e deve essere firmata dal rappresentante legale del Monte, o da un funzionario all'uopo delegato dal Consiglio e dal perito.


Entrata in vigore il 2 luglio 1938
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