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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG 1938/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1938 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2018,
TRA
(C. F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. Rosario Pace, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
parte attrice/opponente
E
AVV. , C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
da se stesso nonché dall'Avv. Marco Merenda che lo rappresenta e difende per procura in atti.
parte convenuta/opposta
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni che si intendono qui riportate.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione Con atto di citazione regolarmente notificato ha avanzato Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificato dall'Avv. in data Controparte_1
21.3.2018 con cui è stato intimato il pagamento della somma di € 7.394,06 oltre interessi e accessori, deducendo la mancanza del titolo esecutivo e della relativa notifica, di cui pertanto chiedeva l'annullamento spiegando altresì domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. con la condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali.
L'opposto, costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente l'opposizione di controparte in quanto infondata in fatto e in diritto di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si dà atto che i procuratori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche se parte opposta, insistendo per la condanna di parte opponente alle spese processuali, chiede la decisione del giudizio in ordine alla regolazione delle spese di lite.
Sul punto, va rilevato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, tale provvedimento a carattere dichiarativo implica che sia sopravvenuto un fattore che incida sulla situazione sostanziale preesistente e che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale o che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (Cfr., ex multis, Cass. Civ., 10.02.2003, n. 1950; Cass. Civ.,
22.05.2006, n. 11931).
La Suprema Corte ha affermato, infatti, che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo,
l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”
(Cass. Civ., 08.072010, n. 16150).
Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, sia venuto meno l'interesse alla pronuncia del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata.
Alla luce del criterio della cd. soccombenza virtuale, occorre quindi procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza della domanda svolta, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere del pagamento delle spese processuali. Per costante orientamento della Suprema
Corte, infatti, “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass.
Civ. n. 29.11.2016, n. 24234; cfr., anche Cass. Civ. 29.09.2006, n. 21244).
Ciò posto, nel caso di specie, va evidenziato che, dall'esame della sentenza depositata dall'opposto, risulta che il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo - che costituisce il titolo dell'intimata esecuzione - era stato avanzato tardivamente;
pertanto, legittimamente, parte opposta, decorsi quaranta giorni dalla notifica del titolo, in mancanza di opposizione, ha chiesto e ottenuto il decreto di esecutorietà dell'ingiunzione e proceduto alla notifica del precetto, perfezionatasi in data 28.3.2018 con consegna al destinatario. Nell'atto di precetto è stata peraltro indicata la data in cui il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo.
Dalla disamina della suddetta sentenza, da ultimo, non risulta che il giudice dell'opposizione abbia sospeso l'efficacia esecutiva del titolo. Peraltro, si evince che in data 30.1.2020 il G.E. ha emesso ordinanza di assegnazione delle somme portate dal precetto a seguito della vendita del mezzo pignorato.
Pertanto, l'odierna opposizione è priva di fondamento.
Ne consegue, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna dell'opponente alle spese processuali, che si liquidano nei valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, in € 1.700,00 esclusa la fase istruttoria, oltre spese generali e accessori come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Ivana Bonfiglio, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1938/2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere.
b) Condanna l'opponente alle spese processuali che si liquidano nei valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, in € 1.700,00 esclusa la fase istruttoria, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Messina, lì 10 marzo 2025.
Il Cancelliere
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Ivana Bonfiglio