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Sentenza breve 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 25/03/2026, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00090/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 25/03/2026
N. 02513 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00090/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 114, comma 3, c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 90 del 2026, proposto da NA TA EL TA, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria
Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
per l'ottemperanza
della sentenza emessa n. 2430 dell'8 marzo 2023 da questo Consiglio di Stato, sez.
VII, nel giudizio R.G. n. 7337/2021, notificata in data 16 maggio 2023, come corretta N. 00090/2026 REG.RIC.
con decreto collegiale n. 3873 del 17 aprile 2023, notificato in data 16 maggio 2023 in uno alla sentenza n. 2430/2023.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Ministero dell'Istruzione e del
Merito; visti tutti gli atti della causa; relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il Consigliere
AN CC e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna ricorrente, NA TA EL TA, ha adito questo Consiglio di Stato per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 2430 dell'8 marzo 2023, corretta con successivo decreto collegiale n. 3873 del 17 aprile 2023 e passata in giudicato, nella parte in cui, dopo avere accolto l'appello della medesima e, per l'effetto, dopo avere annullato il ricorso proposto contro la nota n. 2029 del 1° febbraio 2021, avente ad oggetto il rigetto della sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna per la scuola primaria, ha statuito a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito – di qui in poi il Ministero – l'obbligo di rimborsare i contributi unificati richiesti per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
1.1. Ella ha dedotto che, ad oggi, il Ministero, nonostante la richiesta di corrispondere dette somme, non ha corrisposto tali somme.
1.2. Il Ministero intimato si è costituito con mera memoria di stile depositata il 18 marzo 2026, senza nulla osservare o eccepire. N. 00090/2026 REG.RIC.
1.3. Nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 il Collegio, non essendo comparso il difensore dell'appellante, che il 19 marzo 2026 ha depositato istanza di passaggio in decisione, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il ricorso per ottemperanza è fondato, anche alla luce della precedente pronuncia n.
2196 del 17 marzo 2026, resa su identica questione, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
2.1. Invero, non risulta che il Ministero intimato, il quale nulla ha osservato, abbia ad oggi doverosamente ottemperato la sentenza n. 2430 del 2023 di questa Sezione, siccome corretta con il decreto collegiale n. 3873 del 13 aprile 2023, nel capo relativo alla condanna al pagamento dei contributi unificati nel primo e nel secondo grado del giudizio definito da detta sentenza, nonostante la richiesta rivoltagli in via stragiudiziale dalla ricorrente (v. docc. 3, 4 e 5).
2.2. Come noto, la sentenza del giudice amministrativo che abbia espressamente disposto il pagamento del contributo unificato a carico della parte soccombente deve essere ottemperata da detta parte anche in ordine alla espressa, e specifica, statuizione condannatoria alla corresponsione delle relative somme (arg. anche e contrario da
Cass., Sez. Un., 10 novembre 2025, n. 29678, ord.).
2.3. Detti importi corrispondono, per quel giudizio, ad € 650,00 per il primo grado e ad € 975,00 per il secondo grado.
3. In accoglimento del ricorso per ottemperanza, e stante, ad oggi, il mancato adempimento da parte dell'amministrazione intimata, il Ministero, pertanto, deve essere condannato a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza, a versare detti importi alla ricorrente.
3.1. Il Collegio si riserva di adottare ulteriori provvedimenti e, in particolare, di nominare il commissario ad acta in ipotesi di perdurante inottemperanza anche oltre detto termine. N. 00090/2026 REG.RIC.
4. Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, sono liquidate in dispositivo sulla base del valore della presente controversia.
4.1. Il Ministero intimato deve essere condannato a rimborsare in favore di NA TA
EL TA il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza della sentenza n. 2430 dell'8 marzo 2023 di questo Consiglio di Stato (come corretta con decreto collegiale n. 3873 del 17 aprile
2023), proposto da NA TA EL TA, lo accoglie e per l'effetto ordina l'esecuzione immediata di detta sentenza, passata in giudicato, e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere i contributi unificati entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore di NA TA
EL TA le spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida nell'importo complessivo di € 300,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare in favore di NA TA
EL TA il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso per ottemperanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
TO CH, Presidente
AN CC, Consigliere, Estensore N. 00090/2026 REG.RIC.
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE
AN CC
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
TO CH
Pubblicato il 25/03/2026
N. 02513 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00090/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 114, comma 3, c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 90 del 2026, proposto da NA TA EL TA, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria
Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
per l'ottemperanza
della sentenza emessa n. 2430 dell'8 marzo 2023 da questo Consiglio di Stato, sez.
VII, nel giudizio R.G. n. 7337/2021, notificata in data 16 maggio 2023, come corretta N. 00090/2026 REG.RIC.
con decreto collegiale n. 3873 del 17 aprile 2023, notificato in data 16 maggio 2023 in uno alla sentenza n. 2430/2023.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Ministero dell'Istruzione e del
Merito; visti tutti gli atti della causa; relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il Consigliere
AN CC e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna ricorrente, NA TA EL TA, ha adito questo Consiglio di Stato per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 2430 dell'8 marzo 2023, corretta con successivo decreto collegiale n. 3873 del 17 aprile 2023 e passata in giudicato, nella parte in cui, dopo avere accolto l'appello della medesima e, per l'effetto, dopo avere annullato il ricorso proposto contro la nota n. 2029 del 1° febbraio 2021, avente ad oggetto il rigetto della sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna per la scuola primaria, ha statuito a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito – di qui in poi il Ministero – l'obbligo di rimborsare i contributi unificati richiesti per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
1.1. Ella ha dedotto che, ad oggi, il Ministero, nonostante la richiesta di corrispondere dette somme, non ha corrisposto tali somme.
1.2. Il Ministero intimato si è costituito con mera memoria di stile depositata il 18 marzo 2026, senza nulla osservare o eccepire. N. 00090/2026 REG.RIC.
1.3. Nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 il Collegio, non essendo comparso il difensore dell'appellante, che il 19 marzo 2026 ha depositato istanza di passaggio in decisione, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il ricorso per ottemperanza è fondato, anche alla luce della precedente pronuncia n.
2196 del 17 marzo 2026, resa su identica questione, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
2.1. Invero, non risulta che il Ministero intimato, il quale nulla ha osservato, abbia ad oggi doverosamente ottemperato la sentenza n. 2430 del 2023 di questa Sezione, siccome corretta con il decreto collegiale n. 3873 del 13 aprile 2023, nel capo relativo alla condanna al pagamento dei contributi unificati nel primo e nel secondo grado del giudizio definito da detta sentenza, nonostante la richiesta rivoltagli in via stragiudiziale dalla ricorrente (v. docc. 3, 4 e 5).
2.2. Come noto, la sentenza del giudice amministrativo che abbia espressamente disposto il pagamento del contributo unificato a carico della parte soccombente deve essere ottemperata da detta parte anche in ordine alla espressa, e specifica, statuizione condannatoria alla corresponsione delle relative somme (arg. anche e contrario da
Cass., Sez. Un., 10 novembre 2025, n. 29678, ord.).
2.3. Detti importi corrispondono, per quel giudizio, ad € 650,00 per il primo grado e ad € 975,00 per il secondo grado.
3. In accoglimento del ricorso per ottemperanza, e stante, ad oggi, il mancato adempimento da parte dell'amministrazione intimata, il Ministero, pertanto, deve essere condannato a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza, a versare detti importi alla ricorrente.
3.1. Il Collegio si riserva di adottare ulteriori provvedimenti e, in particolare, di nominare il commissario ad acta in ipotesi di perdurante inottemperanza anche oltre detto termine. N. 00090/2026 REG.RIC.
4. Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, sono liquidate in dispositivo sulla base del valore della presente controversia.
4.1. Il Ministero intimato deve essere condannato a rimborsare in favore di NA TA
EL TA il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza della sentenza n. 2430 dell'8 marzo 2023 di questo Consiglio di Stato (come corretta con decreto collegiale n. 3873 del 17 aprile
2023), proposto da NA TA EL TA, lo accoglie e per l'effetto ordina l'esecuzione immediata di detta sentenza, passata in giudicato, e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere i contributi unificati entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore di NA TA
EL TA le spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida nell'importo complessivo di € 300,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare in favore di NA TA
EL TA il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso per ottemperanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
TO CH, Presidente
AN CC, Consigliere, Estensore N. 00090/2026 REG.RIC.
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE
AN CC
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
TO CH