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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5804/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: accertamento negativo di credito da forniture di merce
TRA
, rappresentato Parte_1
e difeso dagli avv.ti Carmela Mancone e Daniela Iannotta, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Canale, come da CP_1 procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.10.2019 la conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Isernia, affinchè venisse accertata l'illegittimità,
[...]
l'infondatezza e l'inesistenza della pretesa creditoria di e, per CP_1
l'effetto, che fosse dichiarato nulla dovuto da essa ditta in quanto Pt_1 quest'ultima aveva sempre corrisposto gli importi degli ordini ed acquisti correttamente contabilizzati e concretamente effettuati. In quel giudizio si costituiva la la quale eccepiva l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di Isernia per essere competente quello di Nocera Inferiore ex artt.
19 e 20 c.p.c.. Nel merito chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettare la domanda, in quanto nessuna azione giudiziaria era stata intrapresa da parte di essa e peraltro la ditta si era CP_1 Pt_1 riconosciuta debitrice per un importo di euro 24.097,20 e successivamente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 alla notifica dell'atto di citazione aveva comunicato lo svincolo di due assegni bancari per l'importo complessivo di euro 26.677,31, incassati dalla CP_1 rispettivamente in data 28 ottobre 2019 e in data 7 gennaio 2020 , ciò a dimostrazione della pretestuosità ed infondatezza della domanda di accertamento negativo del credito. Deduceva che la stessa attrice aveva allegato che i rapporti commerciali con la erano iniziati nel febbraio CP_1
2017 con l'acquisto, presso la sede della società di molteplici pezzi di CP_1 ricambi e che nell'agosto del 2019 con sommo stupore aveva appreso di essere debitrice nei confronti della della somma di euro 75.541,67. La CP_1 convenuta ricostruiva i rapporti commerciali intercorsi con l'attrice deducendo il mancato pagamento delle seguenti 16 fatture e del mancato pagamento di due assegni bancari e, precisamente: 1) fattura n. 150 del
31/01/2019 autenticata per Notaio con bolle di accompagnamento Per_1 in originale;
2) fattura n. 107 del 31/01/2019 autenticata per Notaio
con bolle di accompagnamento in originale;
3) fattura n. 1844 del Per_1
29/12/2018 autenticata per Notaio con bolle di accompagnamento Per_1 in originale;
4) fattura n. 553 del 30/09/2018 autentica per Notaio Per_1 con bolla di accompagnamento in originale;
5) fattura n. 1812 del 29/12/2018 autenticata per Notaio con bolle di accompagnamento in originale;
Per_1
6) fattura n. 1415 del 30/09/2018 autenticata per Notaio con bolle Per_1 di accompagnamento in originale;
7) fattura n. 1381 del 29/12/2018 autenticata per Notaio con bolla di accompagnamento in originale;
Per_1
8) fattura n. 1376 del 30/09/2018 autenticata per Notaio con bolle Per_1 di accompagnamento in originale;
9) fattura n. 1208 del 31/08/2018 autenticata per Notaio con bolle di accompagnamento in originale;
Per_1
10) fattura n. 1136 del 29/12/2018 autenticata per Notaio con bolla Per_1 di accompagnamento in originale;
11) fattura n. 851 del 29/09/2018 autenticata per Notaio con bolla di accompagnamento in originale;
Per_1
12) fattura n. 750 del 31/07/2018 autenticata per Notaio con bolla Per_1 di accompagnamento in originale;
13) fattura n. 715 del 31/05/2018 autenticata per Notaio con bolle di accompagnamento in originale;
Per_1
14) fattura n. 584 del 30/09/2018 autenticata per Notaio con bolla Per_1 di accompagnamento in originale;
15) fattura n. 1063 del 31/07/2018 di €
6.491,80 autenticata per Notaio con bolle di accompagnamento in Per_1 originale, per la quale la aveva versato un acconto Parte_1 per euro 5.048,68, pertanto, il residuo ancora dovuto sulla stessa era di euro
1.443,12; 16) fattura n. 1046 del 31/07/2018 di € 8.133,41 autenticata per
Notaio con bolle di accompagnamento in originale, per la quale la Per_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 aveva versato un acconto per euro 3.822,29, Parte_1 pertanto, il residuo ancora dovuto sulla stessa era di euro 4.311,12; 17) assegno bancario n. 8335555648-04 del 31 maggio 2019 di € 10.798,94 + €
7,00 per spese, emesso per il pagamento di altre fatture;
18) assegno bancario n. 8335555650-06 del 31 luglio 2019 di € 15.878,37 + € 7,00 per spese, emesso per il pagamento di altre fatture. Allegava che dalla sommatoria delle suindicate fatture unitamente ai due assegni bancari, erano state detratte le seguenti seinote di credito: a) Nota di credito n. 216 del 31 maggio 2018 autenticata per Notaio;
b) Nota di credito n. 761 del 31 maggio Per_1
2018 autenticata per Notaio;
c) Nota di credito n. 1903 del 30 Per_1 dicembre 2017 autenticata per Notaio;
d) Nota di credito n. 448 del Per_1
31 marzo 2018 autenticata per Notaio;
e) Nota di credito n. 603 del Per_1
30 aprile 2018 autenticata per Notaio;
f) Nota di credito n. 1254 Per_1 del 31 agosto 2018 autenticata per Notaio . Evidenziava che tutte le Per_1 fatture erano documentate dai D.D.T. emessi dalla e Parte_1 che esse e le note di credito erano state regolarmente riportate e tenute nel
Libro Giornale autenticato dal Notaio con numeri 8454 e Persona_2
8455 di repertorio. Deduceva che, pertanto, l'importo dato sommando le 16 fatture suindicate era pari ad euro 60.829,48 da cui, sottraendo l'acconto di euro 5.048,68 versato da parte attrice sulla fattura n. 1063 del 31/07/2018 di euro 6.491,80 e l'acconto di euro 3.822,29 versato sulla fattura n. 1046 del
31/07/2018 di euro 8.133,41 era residuato un importo pari ad euro 51.958,51.
Da quest'ultimo importo, sottraendo l'ammontare di euro 3.108,15 di cui alle sei note di credito emesse, residuava un importo dovuto di euro 48.850,36.
A tale importo, poi, erano stati sommati i due assegni rispettivamente di € 10.798,94 + € 7,00 per spese e di € 15.878,37 + € 7,00 per spese per un totale complessivo, appunto, pari ad € 75.541,67, così come richiesti nella comunicazione pec del 7 agosto 2019. In data 28 ottobre 2019, successivamente alla notifica della domanda attorea, l'attrice pagava alla l'assegno bancario n. 8335555650-06 del 31 luglio 2019 di € CP_1
15.878,37 emesso con deposito vincolato e, in data 7 gennaio 2020l'assegno bancario n. 8335555648-04 del 31 maggio 2019 di € 10.798,94 emesso con deposito vincolato.
In data 15/09/20 il Tribunale di Isernia, accogliendo l'eccezione della convneuta, emetteva ordinanza con la quale dichiarava la propria incompetenza per territorio, per essere territorialmente competente il
Tribunale di Nocera Inferiore, innanzi al quale l'attrice riassumeva la causa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 14.12.2020.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 Ripropostasi la causa negli stessi termini di cui alla precedente fase, il giudice di Nocera Inferiore, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, fatte precisare le conclusioni, riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c..
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero risulta documentalmente provato dalla convenuta che l'attrice si era riconosciuta debitrice per un importo di euro 24.097,20, ma ciò nonostante, con l'azione giudiziaria promossa ha negato qualsiasi importo dovuto alla smentendo sé stessa poco dopo la notfoca dell'atto di CP_1 citazione, svincolando e pagando due assegni bancari per l'importo complessivo di euro 26.677,31, incassati dalla rispettivamente in data CP_1
28 ottobre 2019 e in data 7 gennaio 2020. Basta ciò per dimostrare l'infondatezza della domanda di accertamento negativo di credito.
Peraltro mentre la convenuta ha ricostruito in modo certosino e documentato i rapporti commerciali intercorsi con l'attrice provando il suo credito, l'attrice nulla ha disconosciuto e contestato in modo specifico, né ha fornito una diversa ricostruzione dei rapporti di dare/aver alternativa a quella della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con riferimento ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 - tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea
2) condanna l'attrice al pagamento alla convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
Così deciso in data 14.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5804/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: accertamento negativo di credito da forniture di merce
TRA
, rappresentato Parte_1
e difeso dagli avv.ti Carmela Mancone e Daniela Iannotta, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Canale, come da CP_1 procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.10.2019 la conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Isernia, affinchè venisse accertata l'illegittimità,
[...]
l'infondatezza e l'inesistenza della pretesa creditoria di e, per CP_1
l'effetto, che fosse dichiarato nulla dovuto da essa ditta in quanto Pt_1 quest'ultima aveva sempre corrisposto gli importi degli ordini ed acquisti correttamente contabilizzati e concretamente effettuati. In quel giudizio si costituiva la la quale eccepiva l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di Isernia per essere competente quello di Nocera Inferiore ex artt.
19 e 20 c.p.c.. Nel merito chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettare la domanda, in quanto nessuna azione giudiziaria era stata intrapresa da parte di essa e peraltro la ditta si era CP_1 Pt_1 riconosciuta debitrice per un importo di euro 24.097,20 e successivamente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 alla notifica dell'atto di citazione aveva comunicato lo svincolo di due assegni bancari per l'importo complessivo di euro 26.677,31, incassati dalla CP_1 rispettivamente in data 28 ottobre 2019 e in data 7 gennaio 2020 , ciò a dimostrazione della pretestuosità ed infondatezza della domanda di accertamento negativo del credito. Deduceva che la stessa attrice aveva allegato che i rapporti commerciali con la erano iniziati nel febbraio CP_1
2017 con l'acquisto, presso la sede della società di molteplici pezzi di CP_1 ricambi e che nell'agosto del 2019 con sommo stupore aveva appreso di essere debitrice nei confronti della della somma di euro 75.541,67. La CP_1 convenuta ricostruiva i rapporti commerciali intercorsi con l'attrice deducendo il mancato pagamento delle seguenti 16 fatture e del mancato pagamento di due assegni bancari e, precisamente: 1) fattura n. 150 del
31/01/2019 autenticata per Notaio con bolle di accompagnamento Per_1 in originale;
2) fattura n. 107 del 31/01/2019 autenticata per Notaio
con bolle di accompagnamento in originale;
3) fattura n. 1844 del Per_1
29/12/2018 autenticata per Notaio con bolle di accompagnamento Per_1 in originale;
4) fattura n. 553 del 30/09/2018 autentica per Notaio Per_1 con bolla di accompagnamento in originale;
5) fattura n. 1812 del 29/12/2018 autenticata per Notaio con bolle di accompagnamento in originale;
Per_1
6) fattura n. 1415 del 30/09/2018 autenticata per Notaio con bolle Per_1 di accompagnamento in originale;
7) fattura n. 1381 del 29/12/2018 autenticata per Notaio con bolla di accompagnamento in originale;
Per_1
8) fattura n. 1376 del 30/09/2018 autenticata per Notaio con bolle Per_1 di accompagnamento in originale;
9) fattura n. 1208 del 31/08/2018 autenticata per Notaio con bolle di accompagnamento in originale;
Per_1
10) fattura n. 1136 del 29/12/2018 autenticata per Notaio con bolla Per_1 di accompagnamento in originale;
11) fattura n. 851 del 29/09/2018 autenticata per Notaio con bolla di accompagnamento in originale;
Per_1
12) fattura n. 750 del 31/07/2018 autenticata per Notaio con bolla Per_1 di accompagnamento in originale;
13) fattura n. 715 del 31/05/2018 autenticata per Notaio con bolle di accompagnamento in originale;
Per_1
14) fattura n. 584 del 30/09/2018 autenticata per Notaio con bolla Per_1 di accompagnamento in originale;
15) fattura n. 1063 del 31/07/2018 di €
6.491,80 autenticata per Notaio con bolle di accompagnamento in Per_1 originale, per la quale la aveva versato un acconto Parte_1 per euro 5.048,68, pertanto, il residuo ancora dovuto sulla stessa era di euro
1.443,12; 16) fattura n. 1046 del 31/07/2018 di € 8.133,41 autenticata per
Notaio con bolle di accompagnamento in originale, per la quale la Per_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 aveva versato un acconto per euro 3.822,29, Parte_1 pertanto, il residuo ancora dovuto sulla stessa era di euro 4.311,12; 17) assegno bancario n. 8335555648-04 del 31 maggio 2019 di € 10.798,94 + €
7,00 per spese, emesso per il pagamento di altre fatture;
18) assegno bancario n. 8335555650-06 del 31 luglio 2019 di € 15.878,37 + € 7,00 per spese, emesso per il pagamento di altre fatture. Allegava che dalla sommatoria delle suindicate fatture unitamente ai due assegni bancari, erano state detratte le seguenti seinote di credito: a) Nota di credito n. 216 del 31 maggio 2018 autenticata per Notaio;
b) Nota di credito n. 761 del 31 maggio Per_1
2018 autenticata per Notaio;
c) Nota di credito n. 1903 del 30 Per_1 dicembre 2017 autenticata per Notaio;
d) Nota di credito n. 448 del Per_1
31 marzo 2018 autenticata per Notaio;
e) Nota di credito n. 603 del Per_1
30 aprile 2018 autenticata per Notaio;
f) Nota di credito n. 1254 Per_1 del 31 agosto 2018 autenticata per Notaio . Evidenziava che tutte le Per_1 fatture erano documentate dai D.D.T. emessi dalla e Parte_1 che esse e le note di credito erano state regolarmente riportate e tenute nel
Libro Giornale autenticato dal Notaio con numeri 8454 e Persona_2
8455 di repertorio. Deduceva che, pertanto, l'importo dato sommando le 16 fatture suindicate era pari ad euro 60.829,48 da cui, sottraendo l'acconto di euro 5.048,68 versato da parte attrice sulla fattura n. 1063 del 31/07/2018 di euro 6.491,80 e l'acconto di euro 3.822,29 versato sulla fattura n. 1046 del
31/07/2018 di euro 8.133,41 era residuato un importo pari ad euro 51.958,51.
Da quest'ultimo importo, sottraendo l'ammontare di euro 3.108,15 di cui alle sei note di credito emesse, residuava un importo dovuto di euro 48.850,36.
A tale importo, poi, erano stati sommati i due assegni rispettivamente di € 10.798,94 + € 7,00 per spese e di € 15.878,37 + € 7,00 per spese per un totale complessivo, appunto, pari ad € 75.541,67, così come richiesti nella comunicazione pec del 7 agosto 2019. In data 28 ottobre 2019, successivamente alla notifica della domanda attorea, l'attrice pagava alla l'assegno bancario n. 8335555650-06 del 31 luglio 2019 di € CP_1
15.878,37 emesso con deposito vincolato e, in data 7 gennaio 2020l'assegno bancario n. 8335555648-04 del 31 maggio 2019 di € 10.798,94 emesso con deposito vincolato.
In data 15/09/20 il Tribunale di Isernia, accogliendo l'eccezione della convneuta, emetteva ordinanza con la quale dichiarava la propria incompetenza per territorio, per essere territorialmente competente il
Tribunale di Nocera Inferiore, innanzi al quale l'attrice riassumeva la causa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 14.12.2020.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 Ripropostasi la causa negli stessi termini di cui alla precedente fase, il giudice di Nocera Inferiore, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, fatte precisare le conclusioni, riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c..
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero risulta documentalmente provato dalla convenuta che l'attrice si era riconosciuta debitrice per un importo di euro 24.097,20, ma ciò nonostante, con l'azione giudiziaria promossa ha negato qualsiasi importo dovuto alla smentendo sé stessa poco dopo la notfoca dell'atto di CP_1 citazione, svincolando e pagando due assegni bancari per l'importo complessivo di euro 26.677,31, incassati dalla rispettivamente in data CP_1
28 ottobre 2019 e in data 7 gennaio 2020. Basta ciò per dimostrare l'infondatezza della domanda di accertamento negativo di credito.
Peraltro mentre la convenuta ha ricostruito in modo certosino e documentato i rapporti commerciali intercorsi con l'attrice provando il suo credito, l'attrice nulla ha disconosciuto e contestato in modo specifico, né ha fornito una diversa ricostruzione dei rapporti di dare/aver alternativa a quella della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con riferimento ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 - tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea
2) condanna l'attrice al pagamento alla convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
Così deciso in data 14.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4