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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/11/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5405/2020, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 237/2020 del Giudice di Pace di Fondi Dott. Pesce, depositata in data 11.09.2020, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 27.11.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1 citazione in appello, dall'avv. Piacentino Lamesi, presso il cui studio elettivamente in Roma, Via Flaminia 466.
APPELLANTE
E
nella persona del rappresentante legale p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Patrizia Zingone, presso il suo studio elettivamente domicilia in Milano alla via Lamarmora 42
APPELLATA
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Pt_1
impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Fondi Dott. Pesce n.
[...] 237/2020 depositata in data 11.09.2020, al fine di ottenerne la riforma.
A tal fine deduceva l'omessa pronuncia laddove il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato esaustivamente in relazione all'eccezione di prescrizione del credito sollevata in primo grado. Lamentava altresì l'errata valutazione delle prove e il travisamento dei fatti in ordine all'inesistenza dell'an e del quantum debeatur nonchè la contraddittorietà e carenza di motivazione.
Concludeva, quindi chiedendo la riforma della sentenza n. 237/2020 emessa dal Giudice di Pace di Fondi e l'accoglimento integrale dell'appello.
Si costituiva in giudizio deducendo la Controparte_1 correttezza della sentenza di primo grado, chiedendo, di respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto, ritenendo corrette le statuizioni del Gdp.
Prodotta documentazione, acquisito il fascicolo di primo grado, rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa, all'udienza del 27.11.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'appello è infondato nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente, deve darsi atto del mancato deposito delle note conclusionali da parte appellante.
Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali
(Cassazione 19.12.2019 n. 33767).
Nel caso di specie, dal contegno complessivo della parte, non è possibile dedurre inequivocabilmente la volontà rinunciativa della domanda, insistendo in ogni caso per la decisione nel merito la parte appellata.
Nel merito, circa la doglianza relativa all'omessa pronuncia nonché mancanza di motivazione in relazione all'eccezione di prescrizione del credito
- 2 - sollevata in primo grado dall'odierna appellante, si osserva come il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto non meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione in quanto presenti in atti lettere di diffida e messa in mora da parte della . CP_1
A tal proposito si osserva come l'art. 1, commi 4 e 10, della L. n.
205/2017 ha ridotto a due anni il termine di prescrizione del diritto al corrispettivo nelle forniture di gas e energia elettrica, unicamente con riferimento alle fatture scadute successivamente al 1.1.2019.
Nel caso di specie, parte appellata ha prodotto fatture, emesse tra il 2009
e il 2012, per la somministrazione di gas naturale presso l'immobile sito in
Fondi (LT), alla Via Guado III.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge, pertanto, che tutte le fatture hanno scadenza anteriore alla suddetta data del 1.1.2019, con la conseguenza che per il credito oggetto del presente giudizio deve trovare applicazione la norma di cui all'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4), secondo cui si prescrivono in cinque anni “…gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi…”.
Orbene, alla data di deposito del ricorso monitorio, dalla documentazione allegata – quindi le diffide e la messa in mora - il termine quinquennale di prescrizione non risultava decorso.
Infatti parte appellata, ha nei corretti tempi di legge, azionato la richiesta di pagamento del debito insoluto di parte appellante.
Trattandosi pertanto di fatture emesse precedentemente alla modifica legislativa le stesse non sono prescritte.
Va, inoltre, osservato che ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di atto soggetto a formule sacramentali - che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. civ., VI-2, 10/03/2022, ord. n. 7835).
È indubbio che la comunicazione sopra indicata, quali le lettere di
- 3 - diffida di pagamento e messa in mora versate in atti (la cui ricezione non è stata contestata da parte appellante) abbia efficacia interruttiva della prescrizione del credito vantato.
Si conclude osservando come, da un lato non sussista il vizio di omessa pronuncia, atteso che il Giudice di Pace adito ha espressamente ritenuto non sussistenti questioni pregiudiziali e/o preliminari degne di pregio, dall'altro che l'eccezione di prescrizione, reiterata nella presente sede è infondata per quanto esposto.
In ordine alla errata valutazione delle prove, travisamento dei fatti in ordine all'inesistenza dell'an e del quantum debeatur – contraddittorietà e carenza di motivazione, va rilevato che la documentazione posta a fondamento del credito non risulta ritualmente disconosciuta.
Costantemente la giurisprudenza ai fini del disconoscimento ritiene che la documentazione prodotta in giudizio si ha per riconosciuta solo se la controparte non la disconosca, in modo formale ex art.214 e 215 cpc, nel termine della prima udienza o nell'udienza successiva alla loro produzione in giudizio.
Orbene sul valore del disconoscimento la Suprema Corte ha più volte precisato che il suo contenuto debba essere chiaro e specifico, in maniera tale da rendere inequivocabile la volontà di rinnegare la genuinità del documento
(cfr. Cass. 18349/2013, Cass. n. 5461/2006).
In particolare sul disconoscimento in caso di persone giuridiche ha affermato che “Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare
l'avversario di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (Cassazione III sez. civile,
- 4 - 19 luglio 2012, n. 12448, Cass. Sez. I, Sentenza n. 3620 del 16/02/2010,
Tribunale di Padova - Sezione II civile - Sentenza 17 febbraio 2015 n. 482).
L'appellante si è limita semplicemente ad affermare che esso è l'unico soggetto avente la rappresentanza dell'omonima ditta individuale all'esterno, tuttavia non ha dimostrato se le sottoscrizioni sul contratto fossero o meno riconducibili come propria ad alcun altro degli addetti o delegati per il particolare affare.
Ai fini di un efficace disconoscimento, infatti, non è sufficiente negare la riconducibilità della firma al soggetto munito di rappresentanza legale, ma altresì ad ogni altra persona fisica che ricopra in azienda un ruolo compatibile con l'affare.
Nel caso di specie non sono stati dedotto elementi che consentissero di ritenere che la firma potesse non essere apposta in rappresentanza dell'azienda.
Il contratto in atti, pertanto, è riconducibile alla parte appellante atteso che sono ben indentificati i riferimenti personali e quindi gli elementi della partita iva della ditta individuale ed il timbro e la firma. Non risulta, al contrario, allegato un contratto di fornitura con altra società o un approvvigionamento alternativo all'energia elettrica a dimostrazione di un duplice ed erroneo conteggio dei medesimi consumi.
Ancora e sempre sul secondo motivo di appello, controparte lamenta come il Giudice di prime cure nella sentenza impugnata abbia erroneamente valutato gli elementi probatori travisando i fatti in relazione all'eccepita inesistenza dell'an e del quantum debeatur, giungendo ad una sentenza contraddittoria anche nella parte in cui attenziona i consumi.
Si osserva come giudice di prime cure abbia ben attenzionato la produzione documentale dell'odierno appellante specificando la valenza probatoria del contratto sottoscritto tra le parti.
Parte appellata produceva infatti copia del contratto, (Doc.1), che il sig.
, titolare dell'omonima ditta individuale, in data 27.04.2009 Parte_1 sottoscriveva sotto la voce “contratto Edison 24 Business”, con tariffa
- 5 - monoraria, per il POD IT001E66284508, apponendo tanto la propria firma quanto il timbro della ditta individuale.
Parte appellante eccepiva che il contratto dovesse essere considerato in ogni caso nullo in quanto i dati inseriti fossero inesatti;
tuttavia da una semplice lettura del contratto si evince che lo stesso veniva stipulato per il POD
IT001E66284508 sito in via Guado III, ossia la sede legale della ditta individuale, come risulta da visura camerale ordinaria allegata al fascicolo di primo grado. Inoltre, in merito alla mancata coincidenza tra i codici dei numeri di presa, tale eccezione risulta essere irrilevante in quanto il punto di fornitura viene identificato dal POD.
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Ogni altra questione risulta assorbita dalla presente motivazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) sussistono i presupposti perché la parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis (“Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione da 1.101,00 a 5.200,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività
- 6 - processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe:
a) rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza n. 237/2020 emessa dal Giudice di Pace di Fondi e depositata in data 11.09.2020 notificata in data 5.10.2020;
b) condanna la parte appellante alla refusione in favore di Controparte_1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano
[...] in complessivi euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA, se dovute, come per legge;
c) sussistono i presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228
(entrata in vigore il 13 gennaio 2013) perché la parte appellante principale, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Latina il 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5405/2020, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 237/2020 del Giudice di Pace di Fondi Dott. Pesce, depositata in data 11.09.2020, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 27.11.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1 citazione in appello, dall'avv. Piacentino Lamesi, presso il cui studio elettivamente in Roma, Via Flaminia 466.
APPELLANTE
E
nella persona del rappresentante legale p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Patrizia Zingone, presso il suo studio elettivamente domicilia in Milano alla via Lamarmora 42
APPELLATA
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Pt_1
impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Fondi Dott. Pesce n.
[...] 237/2020 depositata in data 11.09.2020, al fine di ottenerne la riforma.
A tal fine deduceva l'omessa pronuncia laddove il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato esaustivamente in relazione all'eccezione di prescrizione del credito sollevata in primo grado. Lamentava altresì l'errata valutazione delle prove e il travisamento dei fatti in ordine all'inesistenza dell'an e del quantum debeatur nonchè la contraddittorietà e carenza di motivazione.
Concludeva, quindi chiedendo la riforma della sentenza n. 237/2020 emessa dal Giudice di Pace di Fondi e l'accoglimento integrale dell'appello.
Si costituiva in giudizio deducendo la Controparte_1 correttezza della sentenza di primo grado, chiedendo, di respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto, ritenendo corrette le statuizioni del Gdp.
Prodotta documentazione, acquisito il fascicolo di primo grado, rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa, all'udienza del 27.11.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'appello è infondato nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente, deve darsi atto del mancato deposito delle note conclusionali da parte appellante.
Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali
(Cassazione 19.12.2019 n. 33767).
Nel caso di specie, dal contegno complessivo della parte, non è possibile dedurre inequivocabilmente la volontà rinunciativa della domanda, insistendo in ogni caso per la decisione nel merito la parte appellata.
Nel merito, circa la doglianza relativa all'omessa pronuncia nonché mancanza di motivazione in relazione all'eccezione di prescrizione del credito
- 2 - sollevata in primo grado dall'odierna appellante, si osserva come il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto non meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione in quanto presenti in atti lettere di diffida e messa in mora da parte della . CP_1
A tal proposito si osserva come l'art. 1, commi 4 e 10, della L. n.
205/2017 ha ridotto a due anni il termine di prescrizione del diritto al corrispettivo nelle forniture di gas e energia elettrica, unicamente con riferimento alle fatture scadute successivamente al 1.1.2019.
Nel caso di specie, parte appellata ha prodotto fatture, emesse tra il 2009
e il 2012, per la somministrazione di gas naturale presso l'immobile sito in
Fondi (LT), alla Via Guado III.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge, pertanto, che tutte le fatture hanno scadenza anteriore alla suddetta data del 1.1.2019, con la conseguenza che per il credito oggetto del presente giudizio deve trovare applicazione la norma di cui all'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4), secondo cui si prescrivono in cinque anni “…gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi…”.
Orbene, alla data di deposito del ricorso monitorio, dalla documentazione allegata – quindi le diffide e la messa in mora - il termine quinquennale di prescrizione non risultava decorso.
Infatti parte appellata, ha nei corretti tempi di legge, azionato la richiesta di pagamento del debito insoluto di parte appellante.
Trattandosi pertanto di fatture emesse precedentemente alla modifica legislativa le stesse non sono prescritte.
Va, inoltre, osservato che ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di atto soggetto a formule sacramentali - che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. civ., VI-2, 10/03/2022, ord. n. 7835).
È indubbio che la comunicazione sopra indicata, quali le lettere di
- 3 - diffida di pagamento e messa in mora versate in atti (la cui ricezione non è stata contestata da parte appellante) abbia efficacia interruttiva della prescrizione del credito vantato.
Si conclude osservando come, da un lato non sussista il vizio di omessa pronuncia, atteso che il Giudice di Pace adito ha espressamente ritenuto non sussistenti questioni pregiudiziali e/o preliminari degne di pregio, dall'altro che l'eccezione di prescrizione, reiterata nella presente sede è infondata per quanto esposto.
In ordine alla errata valutazione delle prove, travisamento dei fatti in ordine all'inesistenza dell'an e del quantum debeatur – contraddittorietà e carenza di motivazione, va rilevato che la documentazione posta a fondamento del credito non risulta ritualmente disconosciuta.
Costantemente la giurisprudenza ai fini del disconoscimento ritiene che la documentazione prodotta in giudizio si ha per riconosciuta solo se la controparte non la disconosca, in modo formale ex art.214 e 215 cpc, nel termine della prima udienza o nell'udienza successiva alla loro produzione in giudizio.
Orbene sul valore del disconoscimento la Suprema Corte ha più volte precisato che il suo contenuto debba essere chiaro e specifico, in maniera tale da rendere inequivocabile la volontà di rinnegare la genuinità del documento
(cfr. Cass. 18349/2013, Cass. n. 5461/2006).
In particolare sul disconoscimento in caso di persone giuridiche ha affermato che “Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare
l'avversario di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (Cassazione III sez. civile,
- 4 - 19 luglio 2012, n. 12448, Cass. Sez. I, Sentenza n. 3620 del 16/02/2010,
Tribunale di Padova - Sezione II civile - Sentenza 17 febbraio 2015 n. 482).
L'appellante si è limita semplicemente ad affermare che esso è l'unico soggetto avente la rappresentanza dell'omonima ditta individuale all'esterno, tuttavia non ha dimostrato se le sottoscrizioni sul contratto fossero o meno riconducibili come propria ad alcun altro degli addetti o delegati per il particolare affare.
Ai fini di un efficace disconoscimento, infatti, non è sufficiente negare la riconducibilità della firma al soggetto munito di rappresentanza legale, ma altresì ad ogni altra persona fisica che ricopra in azienda un ruolo compatibile con l'affare.
Nel caso di specie non sono stati dedotto elementi che consentissero di ritenere che la firma potesse non essere apposta in rappresentanza dell'azienda.
Il contratto in atti, pertanto, è riconducibile alla parte appellante atteso che sono ben indentificati i riferimenti personali e quindi gli elementi della partita iva della ditta individuale ed il timbro e la firma. Non risulta, al contrario, allegato un contratto di fornitura con altra società o un approvvigionamento alternativo all'energia elettrica a dimostrazione di un duplice ed erroneo conteggio dei medesimi consumi.
Ancora e sempre sul secondo motivo di appello, controparte lamenta come il Giudice di prime cure nella sentenza impugnata abbia erroneamente valutato gli elementi probatori travisando i fatti in relazione all'eccepita inesistenza dell'an e del quantum debeatur, giungendo ad una sentenza contraddittoria anche nella parte in cui attenziona i consumi.
Si osserva come giudice di prime cure abbia ben attenzionato la produzione documentale dell'odierno appellante specificando la valenza probatoria del contratto sottoscritto tra le parti.
Parte appellata produceva infatti copia del contratto, (Doc.1), che il sig.
, titolare dell'omonima ditta individuale, in data 27.04.2009 Parte_1 sottoscriveva sotto la voce “contratto Edison 24 Business”, con tariffa
- 5 - monoraria, per il POD IT001E66284508, apponendo tanto la propria firma quanto il timbro della ditta individuale.
Parte appellante eccepiva che il contratto dovesse essere considerato in ogni caso nullo in quanto i dati inseriti fossero inesatti;
tuttavia da una semplice lettura del contratto si evince che lo stesso veniva stipulato per il POD
IT001E66284508 sito in via Guado III, ossia la sede legale della ditta individuale, come risulta da visura camerale ordinaria allegata al fascicolo di primo grado. Inoltre, in merito alla mancata coincidenza tra i codici dei numeri di presa, tale eccezione risulta essere irrilevante in quanto il punto di fornitura viene identificato dal POD.
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Ogni altra questione risulta assorbita dalla presente motivazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) sussistono i presupposti perché la parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis (“Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione da 1.101,00 a 5.200,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività
- 6 - processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe:
a) rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza n. 237/2020 emessa dal Giudice di Pace di Fondi e depositata in data 11.09.2020 notificata in data 5.10.2020;
b) condanna la parte appellante alla refusione in favore di Controparte_1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano
[...] in complessivi euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA, se dovute, come per legge;
c) sussistono i presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228
(entrata in vigore il 13 gennaio 2013) perché la parte appellante principale, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Latina il 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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