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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 2 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3313 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 dall'avv. Marco Russo e dall'avv. Sara Serafini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Gualtiero Serafino n. 8, giusta procura alle liti estesa in calce al ricorso introduttivo.
Appellante
E
, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Michele Sordillo giusta procura CP_1 generale alle liti rep. n. 37875 del 22 marzo 2024 del dott. notaio Persona_1 in Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6110/2023 depositata in data 13 giugno 2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante, chiedeva Parte_1
CP_ l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39720220032253049000 con cui l' gli aveva ingiunto di pagare le somme ivi indicate a titolo di contributi omessi, eccependo, in buona sostanza, l'erroneità dell'iscrizione alla gestione commercianti da parte dell'Istituto. CP_ Si costituiva l' anche per la eccependo preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso per tardività e la carenza di legittimazione passiva della e nel merito il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza. Controparte_2
Secondo il giudice di primo grado << in capo al ricorrente sussistono tutti i requisiti di legge per l'iscrizione alla gestione commercianti, essendo documentalmente provato che egli è socio unico e amministratore unico della che Controparte_3 nel periodo di cui all'avviso di addebito impugnato tale azienda era attiva e produttiva di redditi e non aveva dipendenti, e che nel medesimo periodo il ricorrente non ha svolto altra attività lavorativa che possa escludere il carattere di abitualità e prevalenza nell'espletamento dell'attività d'impresa e non ha versato contributi ad alcun'altra gestione previdenziale (all.ti nn. 1-7, 12 alla memoria). La documentazione allegata alle note di trattazione scritta da parte ricorrente non smentisce in fatto i dati scaturenti dalla documentazione allegata alla memoria dall' resistente…>>. CP_4
Con l'appello il ha censurato la decisione chiedendone la riforma con Parte_1
l'accoglimento delle originarie conclusioni.
Si è costituito l' resistendo al gravame. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale. CP_ Con l'avviso di addebito n. 39720220032253049000, notificato il 27.1.2023, l' ha ingiunto al il pagamento di € 10.802,02 in riferimento ai pretesi Parte_1
“contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti” per il periodo dal
12/2018 al 12/2021.
La tesi dell'appellante, riproposta in questa sede, riguarda l'assenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti.
Impregiudicata la circostanza di essere Amministratore Unico della
[...]
, l'appellante ha ribadito che l'attività della Controparte_5 società aveva riguardato solo la locazione immobiliare di beni propri - con particolare riferimento ai locali siti in Trieste, Via del Canale LO n. 2, oggetto, infatti, di contratto di locazione commerciale stipulato in data 31.10.2013 con la e tutt'ora in essere, come risulta dalla cessione Controparte_6 stipulata, in data 1.11.2018, tra l'originario conduttore e soggetto terzo, ove si dà atto della stipula del contratto di locazione tra il suddetto locatore e la CP_3
[...]
La circostanza che la svolgesse attività immobiliare risulta, altresì, Controparte_3 comprovato dallo Statuto della Società, al punto 4, come è desumibile dalla visura aggiornata, ove risulta come dichiarata l'attività di locazione di immobili propri;
che l'unica attività concretamente svolta dalla abbia riguardato la Controparte_3 gestione di immobili propri sarebbe, poi, comprovato dall'esame delle fatture relative all'anno 2018, 2019, 2020 e 2021, tutte concernenti i canoni di locazione e/o gli accessori condominiali relativi all'immobile sito in Trieste, Via del Canale
LO; dai bilanci della società relativi agli anni 2018, 2019, 2020, e 2021 nonché dalla scheda Contabile delle Locazioni Attive Unico Ricavo Presente.
Sosteneva e sostiene il che, in ogni caso, ovvero prescindere dalla Parte_1 tipologia di attività svolta dalla non aveva svolto < Controparte_3 lo fa in maniera abituale e prevalente - alcun tipo di attività commerciale, né di intermediazione commerciale/finanziaria, tant'è che non risulta iscritto né all'albo degli agenti di commercio né dei mediatori>>.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 gravata.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Con i motivi di appello si lamenta la violazione e falsa applicazione della l.
662/1996 art. 1 comma 203 che ha modificato l'art. 29 della l. 160/1975 e della l.
45/1986 art. 3.
Secondo l'appellante erra il Tribunale nel ritenere sufficiente ai fini del rigetto del ricorso la circostanza che il fosse amministratore unico della Parte_1 CP_3
che all'epoca dell'addebito tale azienda era attiva e produttiva di redditi e non
[...] aveva dipendenti;
nel fatto che il non ha svolto altra attività lavorativa Parte_1 che potesse escludere il carattere di abitualità e prevalenza nell'espletamento dell'attività d'impresa e la circostanza che lo stesso non avesse versato contributi ad alcun'altra gestione previdenziale.
Del resto è ben noto che il: <<… Presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato l'art. 29 della L. n. 160 del 1975, e della L. n. 45 del 1986, art. 3 è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale (…) la società (…) che svolge un'attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 17643/2016, cit.;
Cass. ord.,16/12/2016, n. 25017) … Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è… lo svolgimento di un'attività commerciale;
va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione…>>
Con l'ulteriore motivo ci si duole dell'omesso esame della documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado – motivazione apparente.
Il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in debito conto il contratto di locazione commerciale stipulato in data 31.10.2013 tra la e la Controparte_3 [...]
avente ad oggetto l'immobile di Canal LO (cfr. doc. 2 Controparte_6 fascicolo di primo grado); la cessione - stipulata in data 1.11.2018 tra l'originario conduttore e soggetto terzo - ove si dà atto che della stipula del citato contratto di locazione (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado); lo statuto della Società ove, al punto
4, è indicata espressamente la locazione di immobili propri quale attività concretamente esercitata dalla (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado); Controparte_3 le fatture dalle quali risulta che i ricavi della sono esclusivamente Controparte_3 prodotti da locazione attiva dell'immobile sito in Trieste, segnatamente: fatture emesse relativamente agli anni 2018/2021 ed in particolare: - fatture relative all'anno 2018 munite di registro Iva (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado); fatture relative all'anno 2019 munite di registro Iva (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado);
- fatture relative all'anno 2020 munite di registro Iva (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado); - fatture relative all'anno 2021 munite di registro Iva (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado): tutte concernenti i canoni di locazione e/o gli accessori;
la scheda
Contabile delle Locazioni Attive Unico Ricavo Presente (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado); - i verbali di approvazione bilancio della anni 2018, Controparte_3
2019, 2020 e 2021 (cfr. doc. 12 fascicolo di primo grado); la lettera di recesso della con accettazione della Lf Trading S.r.l. (cfr. doc. 13 fascicolo di Controparte_3 primo grado): la variazione iva a seguito della lettera di recesso (cfr. doc. 15 fascicolo di primo grado); la dichiarazione attività immobiliare (cfr. doc. 16 fascicolo di primo grado); la variazione del codice (cfr. doc. 17 fascicolo di CP_7 primo grado).
A fronte della copiosa documentazione il Tribunale si sarebbe < affermare apoditticamente che “… La documentazione allegata alle note di trattazione scritta da parte ricorrente non smentisce in fatto i dati scaturenti dalla documentazione allegata alla memoria dall' resistente…>>. CP_4
Motivazione insussistente che si è tradotta < accertamento di fatto dei requisiti richiesti dalla legge per giustificare l'iscrizione alla Gestione
Commercianti sia con riferimento in merito alla tipologia di attività effettivamente svolta dalla sia con riferimento all'attività concretamente svolta>>. Controparte_3
Si insiste, anche nel secondo motivo, nel rilevare come la motivazione si fondi unicamente < CP_3 rivestito dal Sig. e sul fatto che l'azienda – priva di
[...] Parte_1 dipendenti - nel periodo di cui all'avviso di addebito impugnato ha prodotto redditi, convinto che la pretesa omessa iscrizione del contribuente presso altra gestione possa dimostrare ex sé lo svolgimento di un'attività (che in ogni caso non può essere qualificata come commerciale) in maniera abituale e permanente>>.
Per contro ove il primo giudice avesse esaminato la suindicata documentazione avrebbe accertato l'insussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti. Decisivo poi era stato l'omesso esame della lettera di incarico di procacciatore d'affari sottoscritta nel maggio 2020 dalla società
Lf Trading S.r.l. e dalla - per il periodo decorrente dal 4 maggio 2020 Controparte_3 al 4 maggio 2021, rapporto però che aveva visto il recesso dell'appellante il
12.6.2020 (cfr. doc. 13 di parte cit.).
Neppure lo svolgimento dell'attività di procacciatore d'affari costituirebbe titolo per l'intervenuta iscrizione.
Per contro, secondo il primo giudice, i documenti prodotti dall' sarebbero CP_1 idonei a supportare la decisione (“… la denuncia di modifica del 8 giugno 2020 in cui era indicata attività prevalente, con decorrenza dal 12 maggio 2020
“procacciatore d'affari in prodotti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli p. 17)” e/o la “… denuncia di modifica del 1 luglio 2021…” in cui “… l'indicazione di detta attività veniva annullata e con successiva denuncia di modifica del 6 luglio 2021, veniva indicata come attività prevalente dalla medesima data di decorrenza del 12 maggio 2020, quella di locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) (cfr. doc. all. n. 1, p. 17) …” (cfr. memoria difensiva controparte, pagg. 2 e 3)>>.
In ogni caso si sostiene che < dell'attività non sarebbe idonea a giustificare l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti>>.
Anche con questo motivo si insiste nel sostenere che la svolge Controparte_3
<>, per cui non rientra nell'attività commerciale richiesta dalla normativa ai fini dell'iscrizione della Gestione Commercianti.
Con il terzo motivo si denuncia l'insussistenza in capo al dei requisiti Parte_1 indefettibilmente richiesti ex lege ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti
– omesso svolgimento di attività commerciale in via abituale e prevalente nell'ambito della - motivazione insufficiente per erronea valutazione Controparte_3 delle risultanze probatorie in atti
In particolare il capo di sentenza è quello dove si ritiene che “… nel medesimo periodo il ricorrente non ha svolto altra attività lavorativa che possa escludere il carattere di abitualità e prevalenza nell'espletamento dell'attività d'impresa e non ha versato contributi ad alcun'altra gestione previdenziale (all.ti nn. 1-7, 12 alla memoria) …” (cfr. sentenza impugnata, pag. 2).
Il Tribunale avrebbe desunto la sussistenza del requisito dell'abitualità e prevalenza nell'attività di impresa dal fatto che il non svolgesse altra attività Parte_1 lavorativa e non versasse altri contributi.
Con l'ulteriore motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115
c.p.c. – violazione e falsa applicazione della ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nel caso di specie - motivazione apparente –
La sentenza di primo grado è stata censurata anche laddove ha ritenuto che “… La documentazione allegata alle note di trattazione scritta da parte ricorrente non smentisce in fatto i dati scaturenti dalla documentazione allegata alla memoria dall' resistente…” CP_4
Secondo l'appellante si tratterebbe di motivazione meramente apparente perché come si è omesso di esaminare gli atti di parte ricorrente, allo stesso modo gli CP_
< dall' vengono, quanto meno, considerati in maniera parziale ed insufficiente>>.
Con gli ultimi motivi si lamenta omessa pronuncia in ordine all'eccepita carenza di CP_ motivazione dell'avviso impugnato in primo grado – violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l.
241/1990; il rigetto delle istanze istruttorie articolate in primo grado;
si chiede riforma del capo di sentenza che ha condannato il alla refusione delle Parte_1
CP_ spese di lite in favore dell' – violazione e falsa applicazione del d.m. 55/2014.
L'ultimo ed il penultimo motivo sono inammissibili perché riguardano profili formali dell'avviso a fronte di una non tempestiva opposizione.
Riguardo ai restanti motivi, escluso quello relativo alla soccombenza ed alla regolazione delle spese di lite, gli stessi possono essere trattati congiuntamente.
Si rileva preliminarmente che l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti CP_ dell' nel caso del socio amministratore di una società a responsabilità limitata, sussiste solamente se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
L'eventuale iscrizione del socio amministratore di una società a responsabilità limitata anche alla gestione commercianti trova origine nell'art. 1 comma 203 L.
662/1996 (che ha sostituito il comma 1comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno
1975, n. 160) che prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e s.m.i. per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. Va ricordato che la carica di amministratore già prevede l'iscrizione alla gestione separata dell' e, vista la normativa sopra richiamata e la presenza nello stesso CP_1 soggetto delle qualifiche di socio e amministratore, il quesito sorge spontaneo. Co Quanto sussiste l'obbligo in capo al socio amministratore di di iscriversi anche alla gestione commercianti, ovvero quando può essere iscritto a quali condizioni.
La Corte di Cassazione ritiene che, sul piano previdenziale, solo quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata.
Le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore.
L'attività di amministratore è diretta a dare diretta esecuzione al contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale (e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza) sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza.
Dunque il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti
è, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale.
Il carattere di abitualità e prevalenza va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in qualità di amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali).
Nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, si concreti in un "facere sostanzialmente gestorio" e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. In punto di prova della partecipazione al lavoro aziendale con abitalità e prevalenza
è indiscusso che sia compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione anche alla gestione commercianti.
Pacifico è che l'assolvimento dell'onere probatorio spetti all'ente previdenziale che deve dimostrare la sussistenza dei presupposti impositivo.
Possono assumere rilevanza ai fine della prova la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte nonché
l'organizzazione dell'attività stessa. CP_ Nella stessa Circolare n. 84 del 10/06/2021 gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo Unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, sono ritenuti non ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n.
384-1992.
La Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale” mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione
(senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”.
Il possesso di un determinato codice ATECO è un mero elemento di identificazione e classificazione del tipo di attività, che delinea immediatamente e univocamente i contenuti della relativa licenza, ove prevista. l'unica funzione dei codici ATECO
(consistenti in una combinazione alfanumerica) si risolve in una classificazione a fini statistici, fiscali e contributivi delle attività economiche che l'imprenditore dichiara di svolgere, senza alcun valore costitutivo né ricognitivo del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività, né dell'attività concretamente espletata, che può essere ricostruita soltanto facendo riferimento all'oggetto sociale, alle licenze possedute ed a quanto effettivamente svolto dal singolo esercizio commerciale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3035). Anche da ultimo la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23337/2025, ha ribadito che per l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti non è sufficiente la mera qualifica di socio e la percezione di un reddito societario.
L' ha l'onere di provare la partecipazione personale, abituale e prevalente CP_1 dell'iscritto all'attività lavorativa aziendale.
Gli elementi formali non sono sufficienti a ritenere provati i requisiti previsti.
Nel caso in esame per il periodo che va dalla richiesta di contribuzione dal dicembre
2018 al maggio 2020 vi è solo la qualità di Amministratore in capo al Parte_1
Nel periodo successivo sebbene vi sia la lettera di incarico per procacciamento di affari, da quel rapporto, l'appellante è receduto con lettera del giugno 2020 pubblicizzata nel luglio del 2021.
Orbene se l'attività prevalente dichiarata è quella di gestione di affitti propri non vi sono le condizioni neppure formali per il periodo successivo al maggio 2020 per l'iscrizione nella gestione commercianti.
Non costiuscono prove decisive sia quanto previsto nello statuto, sia la dichiarazione IVA che i codici ATECO.
I codici sono una codifica alfanumerica che identifica l'attività economica di imprese e professionisti utilizzata per fini statistici, fiscali e contributivi.
Se è vero che dall'errata indicazione di tali codici possono derivare questioni e problemi di inquadramento fiscale e altresì sanzioni, ove l' non abbia provato CP_1 il tipo di attività svolto e l'abitualità e prevalenza non possono, neppure insieme alle dichiarazioni IVA, costituire prova dei requisiti di cui è detto.
E la circostanza che il non sia iscritto ad altra gestione non implica che Parte_1 debba e possa essere iscritto a questa.
La produzione dei bilanci come degli ulteriori documenti e le deduzioni dell' CP_1 sul punto sono del tutto tardive, perché svolte in appello e comportano nuovi accertamenti di fatto.
Analoghe considerazioni invero possono essere svolte quanto ai documenti prodotti irritualmente in sede di trattazione scritta.
In ultimo, costituendo elemento dirimente, l' ha omesso l'offerta della prova delle condizioni soggettive ed oggettive per l'insorgenza dell'obbligo a carico della parte ricorrente, oggi appellante, di versamento di contributi presso la gestione commercianti.
Risulta omessa la prova da parte dell'istituto resistente a ciò tenuto in ragione della posizione sostanziale assunta nel giudizio circa l'an del debito contributio.
Ebbene, alla luce di tutto quanto ritenuto, deve ritenersi non adeguatamente provata CP_ dalla parte resistente la fondatezza delle pretese contributive per cui è causa.
Deve, infatti, ritenersi imprescindibile l'accertamento della necessaria coesistenza delle condizioni e dei presupposti legislativi di cui all'art. 1, comma 203 L. n.
662/1996 per poter ritenere obbligatoria l'iscrizione nella gestione commercianti anche di un socio amministratore unico di società a responsabilità limitata, come per il caso di specie e, di conseguenza, per poter ritenere effettivamente dovuti i contributi da questi pretesi.
In mancanza di prove della ricorrenza dei requisiti di legge in capo alla parte ricorrente e, soprattutto, attesa l'impossibilità di desumere detti elementi dalle produzioni di parte resistente, considerata l'irrilevanza della visura camerale della società in esame e della sua iscrizione nel registro delle imprese, in quanto non funzionali, come del resto gli altri elementi indiziari, a provare anche la partecipazione personale e prevalente del ricorrente al lavoro aziendale, occorre accogliere la proposta opposizione e riformare la gravata sentenza.
In concreto manca la prova necessaria dell'abitualità e della prevalenza della personale prestazione lavorativa del ricorrente per la società di cui è amministratore unico per i periodi in contesa che la parte resistente aveva l'onere di fornire.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, così assobendosi la relativa lagnanza.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, annullare l'avviso di addebito n. 39720220032253049000 e dichiara non dovute le somme ivi richieste. Condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle CP_1 spese del doppio grado che si liquidano, per il primo in complessivi € 2.200,00, e per il secondo in € 2.400,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e c.p.a.
Roma, 2 Ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 2 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3313 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 dall'avv. Marco Russo e dall'avv. Sara Serafini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Gualtiero Serafino n. 8, giusta procura alle liti estesa in calce al ricorso introduttivo.
Appellante
E
, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Michele Sordillo giusta procura CP_1 generale alle liti rep. n. 37875 del 22 marzo 2024 del dott. notaio Persona_1 in Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6110/2023 depositata in data 13 giugno 2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante, chiedeva Parte_1
CP_ l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39720220032253049000 con cui l' gli aveva ingiunto di pagare le somme ivi indicate a titolo di contributi omessi, eccependo, in buona sostanza, l'erroneità dell'iscrizione alla gestione commercianti da parte dell'Istituto. CP_ Si costituiva l' anche per la eccependo preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso per tardività e la carenza di legittimazione passiva della e nel merito il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza. Controparte_2
Secondo il giudice di primo grado << in capo al ricorrente sussistono tutti i requisiti di legge per l'iscrizione alla gestione commercianti, essendo documentalmente provato che egli è socio unico e amministratore unico della che Controparte_3 nel periodo di cui all'avviso di addebito impugnato tale azienda era attiva e produttiva di redditi e non aveva dipendenti, e che nel medesimo periodo il ricorrente non ha svolto altra attività lavorativa che possa escludere il carattere di abitualità e prevalenza nell'espletamento dell'attività d'impresa e non ha versato contributi ad alcun'altra gestione previdenziale (all.ti nn. 1-7, 12 alla memoria). La documentazione allegata alle note di trattazione scritta da parte ricorrente non smentisce in fatto i dati scaturenti dalla documentazione allegata alla memoria dall' resistente…>>. CP_4
Con l'appello il ha censurato la decisione chiedendone la riforma con Parte_1
l'accoglimento delle originarie conclusioni.
Si è costituito l' resistendo al gravame. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale. CP_ Con l'avviso di addebito n. 39720220032253049000, notificato il 27.1.2023, l' ha ingiunto al il pagamento di € 10.802,02 in riferimento ai pretesi Parte_1
“contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti” per il periodo dal
12/2018 al 12/2021.
La tesi dell'appellante, riproposta in questa sede, riguarda l'assenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti.
Impregiudicata la circostanza di essere Amministratore Unico della
[...]
, l'appellante ha ribadito che l'attività della Controparte_5 società aveva riguardato solo la locazione immobiliare di beni propri - con particolare riferimento ai locali siti in Trieste, Via del Canale LO n. 2, oggetto, infatti, di contratto di locazione commerciale stipulato in data 31.10.2013 con la e tutt'ora in essere, come risulta dalla cessione Controparte_6 stipulata, in data 1.11.2018, tra l'originario conduttore e soggetto terzo, ove si dà atto della stipula del contratto di locazione tra il suddetto locatore e la CP_3
[...]
La circostanza che la svolgesse attività immobiliare risulta, altresì, Controparte_3 comprovato dallo Statuto della Società, al punto 4, come è desumibile dalla visura aggiornata, ove risulta come dichiarata l'attività di locazione di immobili propri;
che l'unica attività concretamente svolta dalla abbia riguardato la Controparte_3 gestione di immobili propri sarebbe, poi, comprovato dall'esame delle fatture relative all'anno 2018, 2019, 2020 e 2021, tutte concernenti i canoni di locazione e/o gli accessori condominiali relativi all'immobile sito in Trieste, Via del Canale
LO; dai bilanci della società relativi agli anni 2018, 2019, 2020, e 2021 nonché dalla scheda Contabile delle Locazioni Attive Unico Ricavo Presente.
Sosteneva e sostiene il che, in ogni caso, ovvero prescindere dalla Parte_1 tipologia di attività svolta dalla non aveva svolto < Controparte_3 lo fa in maniera abituale e prevalente - alcun tipo di attività commerciale, né di intermediazione commerciale/finanziaria, tant'è che non risulta iscritto né all'albo degli agenti di commercio né dei mediatori>>.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 gravata.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Con i motivi di appello si lamenta la violazione e falsa applicazione della l.
662/1996 art. 1 comma 203 che ha modificato l'art. 29 della l. 160/1975 e della l.
45/1986 art. 3.
Secondo l'appellante erra il Tribunale nel ritenere sufficiente ai fini del rigetto del ricorso la circostanza che il fosse amministratore unico della Parte_1 CP_3
che all'epoca dell'addebito tale azienda era attiva e produttiva di redditi e non
[...] aveva dipendenti;
nel fatto che il non ha svolto altra attività lavorativa Parte_1 che potesse escludere il carattere di abitualità e prevalenza nell'espletamento dell'attività d'impresa e la circostanza che lo stesso non avesse versato contributi ad alcun'altra gestione previdenziale.
Del resto è ben noto che il: <<… Presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato l'art. 29 della L. n. 160 del 1975, e della L. n. 45 del 1986, art. 3 è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale (…) la società (…) che svolge un'attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 17643/2016, cit.;
Cass. ord.,16/12/2016, n. 25017) … Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è… lo svolgimento di un'attività commerciale;
va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione…>>
Con l'ulteriore motivo ci si duole dell'omesso esame della documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado – motivazione apparente.
Il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in debito conto il contratto di locazione commerciale stipulato in data 31.10.2013 tra la e la Controparte_3 [...]
avente ad oggetto l'immobile di Canal LO (cfr. doc. 2 Controparte_6 fascicolo di primo grado); la cessione - stipulata in data 1.11.2018 tra l'originario conduttore e soggetto terzo - ove si dà atto che della stipula del citato contratto di locazione (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado); lo statuto della Società ove, al punto
4, è indicata espressamente la locazione di immobili propri quale attività concretamente esercitata dalla (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado); Controparte_3 le fatture dalle quali risulta che i ricavi della sono esclusivamente Controparte_3 prodotti da locazione attiva dell'immobile sito in Trieste, segnatamente: fatture emesse relativamente agli anni 2018/2021 ed in particolare: - fatture relative all'anno 2018 munite di registro Iva (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado); fatture relative all'anno 2019 munite di registro Iva (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado);
- fatture relative all'anno 2020 munite di registro Iva (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado); - fatture relative all'anno 2021 munite di registro Iva (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado): tutte concernenti i canoni di locazione e/o gli accessori;
la scheda
Contabile delle Locazioni Attive Unico Ricavo Presente (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado); - i verbali di approvazione bilancio della anni 2018, Controparte_3
2019, 2020 e 2021 (cfr. doc. 12 fascicolo di primo grado); la lettera di recesso della con accettazione della Lf Trading S.r.l. (cfr. doc. 13 fascicolo di Controparte_3 primo grado): la variazione iva a seguito della lettera di recesso (cfr. doc. 15 fascicolo di primo grado); la dichiarazione attività immobiliare (cfr. doc. 16 fascicolo di primo grado); la variazione del codice (cfr. doc. 17 fascicolo di CP_7 primo grado).
A fronte della copiosa documentazione il Tribunale si sarebbe < affermare apoditticamente che “… La documentazione allegata alle note di trattazione scritta da parte ricorrente non smentisce in fatto i dati scaturenti dalla documentazione allegata alla memoria dall' resistente…>>. CP_4
Motivazione insussistente che si è tradotta < accertamento di fatto dei requisiti richiesti dalla legge per giustificare l'iscrizione alla Gestione
Commercianti sia con riferimento in merito alla tipologia di attività effettivamente svolta dalla sia con riferimento all'attività concretamente svolta>>. Controparte_3
Si insiste, anche nel secondo motivo, nel rilevare come la motivazione si fondi unicamente < CP_3 rivestito dal Sig. e sul fatto che l'azienda – priva di
[...] Parte_1 dipendenti - nel periodo di cui all'avviso di addebito impugnato ha prodotto redditi, convinto che la pretesa omessa iscrizione del contribuente presso altra gestione possa dimostrare ex sé lo svolgimento di un'attività (che in ogni caso non può essere qualificata come commerciale) in maniera abituale e permanente>>.
Per contro ove il primo giudice avesse esaminato la suindicata documentazione avrebbe accertato l'insussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti. Decisivo poi era stato l'omesso esame della lettera di incarico di procacciatore d'affari sottoscritta nel maggio 2020 dalla società
Lf Trading S.r.l. e dalla - per il periodo decorrente dal 4 maggio 2020 Controparte_3 al 4 maggio 2021, rapporto però che aveva visto il recesso dell'appellante il
12.6.2020 (cfr. doc. 13 di parte cit.).
Neppure lo svolgimento dell'attività di procacciatore d'affari costituirebbe titolo per l'intervenuta iscrizione.
Per contro, secondo il primo giudice, i documenti prodotti dall' sarebbero CP_1 idonei a supportare la decisione (“… la denuncia di modifica del 8 giugno 2020 in cui era indicata attività prevalente, con decorrenza dal 12 maggio 2020
“procacciatore d'affari in prodotti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli p. 17)” e/o la “… denuncia di modifica del 1 luglio 2021…” in cui “… l'indicazione di detta attività veniva annullata e con successiva denuncia di modifica del 6 luglio 2021, veniva indicata come attività prevalente dalla medesima data di decorrenza del 12 maggio 2020, quella di locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) (cfr. doc. all. n. 1, p. 17) …” (cfr. memoria difensiva controparte, pagg. 2 e 3)>>.
In ogni caso si sostiene che < dell'attività non sarebbe idonea a giustificare l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti>>.
Anche con questo motivo si insiste nel sostenere che la svolge Controparte_3
<>, per cui non rientra nell'attività commerciale richiesta dalla normativa ai fini dell'iscrizione della Gestione Commercianti.
Con il terzo motivo si denuncia l'insussistenza in capo al dei requisiti Parte_1 indefettibilmente richiesti ex lege ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti
– omesso svolgimento di attività commerciale in via abituale e prevalente nell'ambito della - motivazione insufficiente per erronea valutazione Controparte_3 delle risultanze probatorie in atti
In particolare il capo di sentenza è quello dove si ritiene che “… nel medesimo periodo il ricorrente non ha svolto altra attività lavorativa che possa escludere il carattere di abitualità e prevalenza nell'espletamento dell'attività d'impresa e non ha versato contributi ad alcun'altra gestione previdenziale (all.ti nn. 1-7, 12 alla memoria) …” (cfr. sentenza impugnata, pag. 2).
Il Tribunale avrebbe desunto la sussistenza del requisito dell'abitualità e prevalenza nell'attività di impresa dal fatto che il non svolgesse altra attività Parte_1 lavorativa e non versasse altri contributi.
Con l'ulteriore motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115
c.p.c. – violazione e falsa applicazione della ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nel caso di specie - motivazione apparente –
La sentenza di primo grado è stata censurata anche laddove ha ritenuto che “… La documentazione allegata alle note di trattazione scritta da parte ricorrente non smentisce in fatto i dati scaturenti dalla documentazione allegata alla memoria dall' resistente…” CP_4
Secondo l'appellante si tratterebbe di motivazione meramente apparente perché come si è omesso di esaminare gli atti di parte ricorrente, allo stesso modo gli CP_
< dall' vengono, quanto meno, considerati in maniera parziale ed insufficiente>>.
Con gli ultimi motivi si lamenta omessa pronuncia in ordine all'eccepita carenza di CP_ motivazione dell'avviso impugnato in primo grado – violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l.
241/1990; il rigetto delle istanze istruttorie articolate in primo grado;
si chiede riforma del capo di sentenza che ha condannato il alla refusione delle Parte_1
CP_ spese di lite in favore dell' – violazione e falsa applicazione del d.m. 55/2014.
L'ultimo ed il penultimo motivo sono inammissibili perché riguardano profili formali dell'avviso a fronte di una non tempestiva opposizione.
Riguardo ai restanti motivi, escluso quello relativo alla soccombenza ed alla regolazione delle spese di lite, gli stessi possono essere trattati congiuntamente.
Si rileva preliminarmente che l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti CP_ dell' nel caso del socio amministratore di una società a responsabilità limitata, sussiste solamente se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
L'eventuale iscrizione del socio amministratore di una società a responsabilità limitata anche alla gestione commercianti trova origine nell'art. 1 comma 203 L.
662/1996 (che ha sostituito il comma 1comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno
1975, n. 160) che prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e s.m.i. per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. Va ricordato che la carica di amministratore già prevede l'iscrizione alla gestione separata dell' e, vista la normativa sopra richiamata e la presenza nello stesso CP_1 soggetto delle qualifiche di socio e amministratore, il quesito sorge spontaneo. Co Quanto sussiste l'obbligo in capo al socio amministratore di di iscriversi anche alla gestione commercianti, ovvero quando può essere iscritto a quali condizioni.
La Corte di Cassazione ritiene che, sul piano previdenziale, solo quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata.
Le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore.
L'attività di amministratore è diretta a dare diretta esecuzione al contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale (e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza) sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza.
Dunque il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti
è, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale.
Il carattere di abitualità e prevalenza va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in qualità di amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali).
Nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, si concreti in un "facere sostanzialmente gestorio" e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. In punto di prova della partecipazione al lavoro aziendale con abitalità e prevalenza
è indiscusso che sia compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione anche alla gestione commercianti.
Pacifico è che l'assolvimento dell'onere probatorio spetti all'ente previdenziale che deve dimostrare la sussistenza dei presupposti impositivo.
Possono assumere rilevanza ai fine della prova la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte nonché
l'organizzazione dell'attività stessa. CP_ Nella stessa Circolare n. 84 del 10/06/2021 gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo Unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, sono ritenuti non ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n.
384-1992.
La Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale” mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione
(senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”.
Il possesso di un determinato codice ATECO è un mero elemento di identificazione e classificazione del tipo di attività, che delinea immediatamente e univocamente i contenuti della relativa licenza, ove prevista. l'unica funzione dei codici ATECO
(consistenti in una combinazione alfanumerica) si risolve in una classificazione a fini statistici, fiscali e contributivi delle attività economiche che l'imprenditore dichiara di svolgere, senza alcun valore costitutivo né ricognitivo del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività, né dell'attività concretamente espletata, che può essere ricostruita soltanto facendo riferimento all'oggetto sociale, alle licenze possedute ed a quanto effettivamente svolto dal singolo esercizio commerciale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3035). Anche da ultimo la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23337/2025, ha ribadito che per l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti non è sufficiente la mera qualifica di socio e la percezione di un reddito societario.
L' ha l'onere di provare la partecipazione personale, abituale e prevalente CP_1 dell'iscritto all'attività lavorativa aziendale.
Gli elementi formali non sono sufficienti a ritenere provati i requisiti previsti.
Nel caso in esame per il periodo che va dalla richiesta di contribuzione dal dicembre
2018 al maggio 2020 vi è solo la qualità di Amministratore in capo al Parte_1
Nel periodo successivo sebbene vi sia la lettera di incarico per procacciamento di affari, da quel rapporto, l'appellante è receduto con lettera del giugno 2020 pubblicizzata nel luglio del 2021.
Orbene se l'attività prevalente dichiarata è quella di gestione di affitti propri non vi sono le condizioni neppure formali per il periodo successivo al maggio 2020 per l'iscrizione nella gestione commercianti.
Non costiuscono prove decisive sia quanto previsto nello statuto, sia la dichiarazione IVA che i codici ATECO.
I codici sono una codifica alfanumerica che identifica l'attività economica di imprese e professionisti utilizzata per fini statistici, fiscali e contributivi.
Se è vero che dall'errata indicazione di tali codici possono derivare questioni e problemi di inquadramento fiscale e altresì sanzioni, ove l' non abbia provato CP_1 il tipo di attività svolto e l'abitualità e prevalenza non possono, neppure insieme alle dichiarazioni IVA, costituire prova dei requisiti di cui è detto.
E la circostanza che il non sia iscritto ad altra gestione non implica che Parte_1 debba e possa essere iscritto a questa.
La produzione dei bilanci come degli ulteriori documenti e le deduzioni dell' CP_1 sul punto sono del tutto tardive, perché svolte in appello e comportano nuovi accertamenti di fatto.
Analoghe considerazioni invero possono essere svolte quanto ai documenti prodotti irritualmente in sede di trattazione scritta.
In ultimo, costituendo elemento dirimente, l' ha omesso l'offerta della prova delle condizioni soggettive ed oggettive per l'insorgenza dell'obbligo a carico della parte ricorrente, oggi appellante, di versamento di contributi presso la gestione commercianti.
Risulta omessa la prova da parte dell'istituto resistente a ciò tenuto in ragione della posizione sostanziale assunta nel giudizio circa l'an del debito contributio.
Ebbene, alla luce di tutto quanto ritenuto, deve ritenersi non adeguatamente provata CP_ dalla parte resistente la fondatezza delle pretese contributive per cui è causa.
Deve, infatti, ritenersi imprescindibile l'accertamento della necessaria coesistenza delle condizioni e dei presupposti legislativi di cui all'art. 1, comma 203 L. n.
662/1996 per poter ritenere obbligatoria l'iscrizione nella gestione commercianti anche di un socio amministratore unico di società a responsabilità limitata, come per il caso di specie e, di conseguenza, per poter ritenere effettivamente dovuti i contributi da questi pretesi.
In mancanza di prove della ricorrenza dei requisiti di legge in capo alla parte ricorrente e, soprattutto, attesa l'impossibilità di desumere detti elementi dalle produzioni di parte resistente, considerata l'irrilevanza della visura camerale della società in esame e della sua iscrizione nel registro delle imprese, in quanto non funzionali, come del resto gli altri elementi indiziari, a provare anche la partecipazione personale e prevalente del ricorrente al lavoro aziendale, occorre accogliere la proposta opposizione e riformare la gravata sentenza.
In concreto manca la prova necessaria dell'abitualità e della prevalenza della personale prestazione lavorativa del ricorrente per la società di cui è amministratore unico per i periodi in contesa che la parte resistente aveva l'onere di fornire.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, così assobendosi la relativa lagnanza.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, annullare l'avviso di addebito n. 39720220032253049000 e dichiara non dovute le somme ivi richieste. Condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle CP_1 spese del doppio grado che si liquidano, per il primo in complessivi € 2.200,00, e per il secondo in € 2.400,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e c.p.a.
Roma, 2 Ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa