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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 4707/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DE Parte_1
CESARE CORRADO e DE CESARE GIANLUCA
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to SERVODIO CRISTINA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per riconoscimento di maggiore percentuale di danno biologico permanente complessivamente valutato da malattia di origine professionale ed infortunio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.01.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere coltivatore diretto dal 1995 e di essere esposto a rischi professionali specifici da movimentazione abituale di carichi pesanti senza ausili efficaci nonché di aver già ottenuto riconoscimento dei postumi invalidanti nella misura del 6% derivati da infortunio di origine professionale riconosciuto dall' e di aver CP_1 presentato invano domanda di riconoscimento della patologia ritenuta di origine professionale – tendinopatia bilaterale alle spalle -; affermando di aver riportato una menomazione dell'integrità psico- fisica complessivamente considerata pari almeno al 12% o quanto meno superiore al 6% già riconosciuto in sede amministrativa, agiva in giudizio per l'accertamento, anche a mezzo CTU, di una diversa e maggiore valutazione del danno biologico subito nella misura complessiva del 12% o altra di giustizia, in ogni caso non inferiore al
6% già riconosciuto, e per la condanna dell'istituto resistente al pagamento della prestazione spettante oltre accessori, con il favore delle spese di lite da distrarre. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
Si costituiva la parte resistente per affermare l'infondatezza, nel CP_1 merito, delle domande, ritenendo congrua la valutazione operata in sede amministrativa dei postumi invalidanti, trattandosi, la seconda patologia denunciata, di malattia comune, con vittoria di spese di lite.
Allegava documentazione.
Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il giudicante pronunciava sentenza con cui definiva il presente giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ebbene, alla luce delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale disposto d'ufficio, sin da subito deve affermarsi la fondatezza delle domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente nei termini che seguono.
Come ampiamente riscontrato e valutato dal consulente tecnico d'ufficio nell'espletamento dell'incarico affidatogli, deve ritenersi processualmente accertata una diversa e maggiore valutazione degli esiti permanenti invalidanti a carico della parte ricorrente
Pag. 2 di 5 complessivamente derivati dall'infortunio già riconosciuto e dalla patologia da ultimo denunciata – tendinopatia del sovraspinoso e sottoscapolare della spalla destra -.
Dall'elaborato peritale, infatti, è dato riscontrare un grado di menomazione permanente complessivo nella misura dell'8% a titolo di danno biologico derivato dall'infortunio e dalla malattia denunciata.
Tenuto conto della coerenza logica e dell'analitica anamnesi offerta nell'espletamento dell'incarico peritale delle patologie e dei postumi invalidanti riscontrati, il decidente non può che aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU facendole proprie.
Ne consegue che deve affermarsi la fondatezza della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento della maggiore percentuale del danno biologico subito a causa dell'infortunio e della malattia di origine professionale riscontrata.
Ed infatti, diversamente da quanto valutato in sede amministrativa, il
CTU ha riscontrato un danno biologico complessivo derivato dall'infortunio e dalla malattia denunciata pari all'8%, dunque in misura superiore al 6% già riconosciuto in sede amministrativa.
Aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, di conseguenza, deve essere accordata la maggiore incidenza percentuale dei postumi invalidanti processualmente accertata, e deve essere riconosciuto il diritto al maggior indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13, comma
2, lett. a) D.L.vo n. 38/2000 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 con decorrenza dal giorno della presentazione in sede amministrativa della domanda di riconoscimento dell'ultima patologia denunciata.
Deve essere condannata, di conseguenza, la parte resistente in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente del maggior indennizzo in capitale per i
Pag. 3 di 5 postumi invalidanti permanenti complessivamente quantificati nella misura dell'8% ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) D.L.vo n.
38/2000 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla domanda di riconoscimento dell'ultima patologia denunciata.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 e € 1.100,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente è affetta da malattia di origine professionale con postumi invalidanti permanenti complessivi nella misura dell'8% e, per l'effetto, condanna
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente del maggior indennizzo in capitale spettante per inabilità permanente nella misura dell'8% oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla data di presentazione della domanda amministrativa di riconoscimento dell'ultima patologia denunciata;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 339,00
Pag. 4 di 5 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_1 liquidate come da separato provvedimento.
Bari,20/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
N.R.G. 4707/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DE Parte_1
CESARE CORRADO e DE CESARE GIANLUCA
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to SERVODIO CRISTINA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per riconoscimento di maggiore percentuale di danno biologico permanente complessivamente valutato da malattia di origine professionale ed infortunio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.01.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere coltivatore diretto dal 1995 e di essere esposto a rischi professionali specifici da movimentazione abituale di carichi pesanti senza ausili efficaci nonché di aver già ottenuto riconoscimento dei postumi invalidanti nella misura del 6% derivati da infortunio di origine professionale riconosciuto dall' e di aver CP_1 presentato invano domanda di riconoscimento della patologia ritenuta di origine professionale – tendinopatia bilaterale alle spalle -; affermando di aver riportato una menomazione dell'integrità psico- fisica complessivamente considerata pari almeno al 12% o quanto meno superiore al 6% già riconosciuto in sede amministrativa, agiva in giudizio per l'accertamento, anche a mezzo CTU, di una diversa e maggiore valutazione del danno biologico subito nella misura complessiva del 12% o altra di giustizia, in ogni caso non inferiore al
6% già riconosciuto, e per la condanna dell'istituto resistente al pagamento della prestazione spettante oltre accessori, con il favore delle spese di lite da distrarre. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
Si costituiva la parte resistente per affermare l'infondatezza, nel CP_1 merito, delle domande, ritenendo congrua la valutazione operata in sede amministrativa dei postumi invalidanti, trattandosi, la seconda patologia denunciata, di malattia comune, con vittoria di spese di lite.
Allegava documentazione.
Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il giudicante pronunciava sentenza con cui definiva il presente giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ebbene, alla luce delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale disposto d'ufficio, sin da subito deve affermarsi la fondatezza delle domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente nei termini che seguono.
Come ampiamente riscontrato e valutato dal consulente tecnico d'ufficio nell'espletamento dell'incarico affidatogli, deve ritenersi processualmente accertata una diversa e maggiore valutazione degli esiti permanenti invalidanti a carico della parte ricorrente
Pag. 2 di 5 complessivamente derivati dall'infortunio già riconosciuto e dalla patologia da ultimo denunciata – tendinopatia del sovraspinoso e sottoscapolare della spalla destra -.
Dall'elaborato peritale, infatti, è dato riscontrare un grado di menomazione permanente complessivo nella misura dell'8% a titolo di danno biologico derivato dall'infortunio e dalla malattia denunciata.
Tenuto conto della coerenza logica e dell'analitica anamnesi offerta nell'espletamento dell'incarico peritale delle patologie e dei postumi invalidanti riscontrati, il decidente non può che aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU facendole proprie.
Ne consegue che deve affermarsi la fondatezza della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento della maggiore percentuale del danno biologico subito a causa dell'infortunio e della malattia di origine professionale riscontrata.
Ed infatti, diversamente da quanto valutato in sede amministrativa, il
CTU ha riscontrato un danno biologico complessivo derivato dall'infortunio e dalla malattia denunciata pari all'8%, dunque in misura superiore al 6% già riconosciuto in sede amministrativa.
Aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, di conseguenza, deve essere accordata la maggiore incidenza percentuale dei postumi invalidanti processualmente accertata, e deve essere riconosciuto il diritto al maggior indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13, comma
2, lett. a) D.L.vo n. 38/2000 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 con decorrenza dal giorno della presentazione in sede amministrativa della domanda di riconoscimento dell'ultima patologia denunciata.
Deve essere condannata, di conseguenza, la parte resistente in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente del maggior indennizzo in capitale per i
Pag. 3 di 5 postumi invalidanti permanenti complessivamente quantificati nella misura dell'8% ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) D.L.vo n.
38/2000 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla domanda di riconoscimento dell'ultima patologia denunciata.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 e € 1.100,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente è affetta da malattia di origine professionale con postumi invalidanti permanenti complessivi nella misura dell'8% e, per l'effetto, condanna
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente del maggior indennizzo in capitale spettante per inabilità permanente nella misura dell'8% oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla data di presentazione della domanda amministrativa di riconoscimento dell'ultima patologia denunciata;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 339,00
Pag. 4 di 5 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_1 liquidate come da separato provvedimento.
Bari,20/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 5 di 5