TRIB
Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/02/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice Dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 41054/2023, 189/2024, 7355/2024 R.G. rispettivamente promosse
DA
, Parte_1
, Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Vincenzina presso Parte_3
il cui studio, sito in Avellino, via Malta n.4, hanno eletto domicilio, giusta procura allegata in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dai propri funzionari Avv.ti Maria Grassi, Avv.
[...]
Emilia Principe, Avv. Alessandra Molfese e Avv. Alessia Cavallo (quest'ultima, oltre che per il giudizio 41054/2023, per i giudizi rg 189/2024 e 7355/2024) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in
Roma, via dei Portoghesi n.12
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti Oggetto: valutazione del servizio militare e/o civile non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con distinti ricorsi, depositati rispettivamente in data 27.12.2023,
28.12.2023 e 22.02.2024 e notificati unitamente al decreto di fissazione di udienza, , e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio il al fine di vedere accolte le Controparte_1
seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEL
RICORRENTE alla valutazione nella graduatoria di circolo ed istituto III fascia
ATA, del servizio civile ( e e/o del servizio di leva obbligatorio Pt_1 Pt_3
( ) nella stessa misura in cui è valutato per coloro i quali lo hanno Parte_2
prestato in costanza di servizio scolastico e quindi ordinare al di CP_1
riconoscere e/o integrare il punteggio del predetto servizio (pari a complessivi punti 6) di ulteriori 5,40 punti, valevoli per le graduatorie ATA triennio
2021/2024; - per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI
INTIMATE alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Al proposito, hanno esposto:
-di avere presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale ATA, nella provincia di Avellino, valide per il triennio 2021/2024, regolate dal D.M. 50/2021;
-di avere indicato nella predetta domanda di avere svolto il servizio civile
( e ) e/o il servizio di leva ( ) dopo il conseguimento del Pt_1 Pt_3 Parte_2
titolo di accesso alla graduatoria;
-che per la prestazione del servizio civile e/o militare non in costanza di rapporto di lavoro, il sulla base di quanto previsto dal D.M. 50/2021 CP_1
aveva riconosciuto un punteggio nella sola misura pari a 0.60 punti, in luogo
2 dei 6 punti riconosciuti dallo stesso per lo svolgimento della CP_1
medesima attività in costanza di rapporto di lavoro;
-che, pertanto, il D.M. 50/2021, sulla base del quale il aveva CP_1
proceduto con l'aggiornamento delle graduatorie, si poneva in contrasto con l'art. 52 Cost. e con la normativa primaria ed in particolare con l'art.20 della legge n. 958/1986 e con l'art. 569, comma 3, del d.lgs. n.297/1994.
2. Si è costituito in tutti e tre i giudizi il , Controparte_1
il quale in via preliminare, nel giudizio 41054/2023, ha sollevato l'eccezione di difetto di competenza territoriale del giudice adito per essere competente il giudice di Avellino. Nel merito in tutti e tre i procedimenti ha chiesto che il rigetto della domanda per sua infondatezza in fatto ed in diritto.
3. Disposta l'integrazione del contraddittorio nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c.
e disposta la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione oggettiva e in parte oggettiva, le cause riunite sono state trattenute in decisione all'udienza del 28 gennaio 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta con successiva pronuncia di sentenza contestuale depositata in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata del nella propria memoria di costituzione nel giudizio CP_1
41054/2023.
La ricorrente nelle note depositate in atti, ha precisato di non avere Pt_1
mai prestato servizio per il convenuto e di non essere attualmente CP_1
dipendente dello stesso, pertanto non può trovare applicazione l'art. 413, comma 5 c.p.c., secondo il quale “ competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”. Tale disposizione, infatti, trova applicazione nei diversi casi in cui la parte ha prestato servizio o presta
3 servizio presso l'amministrazione pubblica ed individua il giudice competente nel giudice del luogo in cui il dipendente presta l'attività lavorativa o dove ha prestato l'attività lavorativa in caso di cessazione del rapporto.
Nel presente caso, la ricorrente non ha avuto alcun rapporto con l'amministrazione convenuta e dunque la competenza per territorio dovrà individuarsi alla luce di quanto disposto dall'art.18 c.p.c., ossia nel luogo in cui ha sede l'amministrazione convenuta.
2. Nel merito, i ricorsi riuniti non possono trovare accoglimento per le argomentazioni di seguito espresse.
E' necessario premettere che il servizio civile gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103
d. Igs. 66/2010) e pertanto, allo stesso è applicabile la disciplina prevista per il servizio militare (così Cass. n.5679/2020).
Ciò posto, i ricorrenti lamentano l'attribuzione da parte del di un CP_1
punteggio inferiore rispetto a quello attribuito a chi ha prestato il medesimo servizio militare e/o civile in costanza di nomina.
Sul punto, sostengono che nella normativa di rango primario non vi è alcuna disposizione che consente di riconoscere un punteggio differente per lo svolgimento del servizio militare (a cui, come menzionato, è equiparato il servizio civile) a seconda che lo stesso sia svolto in costanza di nomina o meno e richiamano quanto contenuto nell'art.20 della legge n.958/1986, per il quale
“Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”, nell'art. 569, comma 3, d.lgs.
n.297/1994 nella parte in cui dispone che “il periodo di servizio militare di leva
o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” e nell'art.52, comma 2 della Cost. ai sensi del quale “Il servizio militare
4 è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.”
Il D.M. 50/2021 – continuano i ricorrenti - si pone in contrasto con le norme sopra richiamate poiché le stesse, come menzionato, non operano alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di rapporto scolastico o meno. A sostegno delle proprie posizioni, inoltre, richiamano precedenti della Corte di
Cassazione e dei giudici di merito.
La suddetta prospettazione non può essere condivisa.
Si evidenzia in primo luogo che il richiamo alla disciplina contenuta nel D.lgs.
n.297/1994 non coglie nel segno, in quanto sia l'art. 569 per il personale ATA, che l'identica disposizione per il personale docente, equiparano a tutti gli effetti il servizio di leva, indipendentemente da quando è stato svolto, ai fini della ricostruzione della carriera e non anche per quanto attiene alla valutazione del punteggio nelle graduatorie scolastiche.
Anche il richiamo all'art. 20 della legge 958/1986 non è pertinente, riconoscendo la validità del servizio militare svolto ai fini dell'inquadramento economico e previdenziale.
Si osserva anche che le pronunce della Suprema Corte riportate dalla ricorrente a fondamento della propria pretesa, nello specifico l'ordinanza n. 5679/2020 e l'ordinanza 33151/2021, riguardano fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio.
Con le predette decisioni la Corte afferma, in relazione ai concorsi pubblici, a cui vengono equiparate le graduatorie scolastiche, che il servizio di leva deve essere valutato anche se non prestato in costanza di nomina.
Nei casi trattati, infatti, la Corte, dopo avere affermato l'applicazione dell'art.2050 del Codice dell'Ordinamento Militare non solo nei concorsi pubblici ma anche nelle graduatorie scolastiche, ha riconosciuto l'illegittimità della limitazione introdotta dal DM 44/2011 nella parte in cui consentiva la
5 valutazione del solo servizio militare o servizio civile assimilato prestato in costanza di nomina.
Così, infatti, nell'ordinanza n.5679/2020 citata dalla ricorrente, la Corte ha affermato che: “(…) il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v.
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.
Si tratta dunque di fattispecie diverse rispetto al presente giudizio, in quanto con le pronunce sopra dette la Corte di Cassazione ha affermato l'illegittimità della totale esclusione, nelle procedure concorsuali, dalla valutazione del servizio militare reso non in costanza di nomina, senza affermare dall'altro lato l'illegittimità di una valutazione diversa.
Proprio su quest'ultima questione verte la causa oggi in esame, nella quale si discute appunto della possibilità nelle graduatorie scolastiche così come nei concorsi pubblici, di attribuire un punteggio differente a seconda che il servizio militare o servizio civile equiparato sia svolto o meno in costanza di nomina.
Tanto premesso, si rileva come il D.M. 50/2021, che regolamenta l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia e si occupa anche della valutazione del servizio militare e dei servizi assimilati, all'Allegato
A stabilisce che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio
6 effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”
Nell'Allegato B, tabella valutazione dei titoli, il servizio militare reso non in costanza di nomina equiparato al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, è valutato per ogni anno, con un massimo di 0,60 punti, mentre il servizio militare reso in costanza di nomina è valutato, per ogni anno, con un massimo di 6 punti.
Prima di tutto, si nota che il D.M. in parola valorizza tanto il servizio di leva reso in corso di nomina, quanto il servizio reso in un momento antecedente alla nomina, in coerenza con i principi espressi dalle pronunce della Cassazione sopra riportate.
Tale assetto, quindi, rispetta le previsioni contenute nei primi due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare (d. lgs. n.66/2010), il quale, in merito alla valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici (applicabile anche in relazione alle graduatorie scolastiche), dispone che “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
[…]”.
Dunque, la norma di rango primario non indica il punteggio da attribuire al servizio militare svolto, ma si limita a stabilire per il servizio reso non in costanza di nomina, che a questo deve essere attribuito un punteggio pari o
7 comunque non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi resi presso altri enti pubblici.
Tale ricostruzione risulta immune da censure in quanto correttamente valorizza il servizio di leva nelle graduatorie scolastiche indipendentemente dal momento in cui è stato svolto, prevedendo però anche una diversa valorizzazione del servizio militare a seconda che sia stato o meno reso in costanza di nomina.
Questa distinzione appare del tutto ragionevole atteso che l'attribuzione di un punteggio superiore per l'accesso ad un impiego pubblico, in favore di chi svolge il servizio di leva in costanza di nomina, trova la sua giustificazione nel fatto che tale soggetto deve interrompere la propria attività lavorativa per adempiere ad obblighi di legge e tale sospensione lavorativa non può tradursi in uno svantaggio rispetto a colui che, trovandosi nella stessa posizione, non è chiamato ad adempiere ai medesimi incombenti. Diversamente ragionando, si verrebbe a creare una situazione di disparità di trattamento tra chi deve sospendere l'impiego per obblighi di legge e chi invece può proseguirlo, in violazione dell'art. 52, comma 2 della Cost, a mente del quale l'adempimento del servizio di leva non può pregiudicare il diritto al lavoro del cittadino. Questa tutela ulteriore non è invece riscontrabile nel caso di colui che svolge servizio militare non in costanza di nomina.
In questa ultima situazione è necessario valorizzare il servizio, come appunto è stato fatto dal D.M. 50/2021, ma non ricorre l'ulteriore necessità di doverlo valorizzare negli stessi termini con cui viene valorizzato il servizio reso in costanza di nomina, non sussistendo la medesima necessità di tutela ex art.52, comma 2, Cost.
A sostegno della legittimità di una diversa attribuzione di punteggio è intervenuta di recente la S.C., la quale, con sentenza n. 22429/2024, nel pronunciarsi sul D.M. 50/2021, ha enunciato il seguente principio di diritto
8 “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
3. Per tutto quanto sopra riportato, i ricorsi riuniti devono essere rigettati.
4. La novità della questione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti nn. 41054/2023,
189/2024 e 7355/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge i ricorsi riuniti;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma lì 28.01.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara
Urbani.
9