CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
ZO US, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1786/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000153025000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7548/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 14.3.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, notificata in data 21.1.2025, limitatamente a n. 3 cartelle di pagamento, ivi indicate, concernenti debiti tributari erariali per varie annualità, per un valore di causa di €. 22.321,00.
Parte ricorrente chiedeva dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'ufficio di Reggio Calabria e la conseguente nullità del provvedimento, avendo egli domicilio fiscale in Crotone. Eccepiva poi la mancata notificazione degli atti di riscossione indicati, che sosteneva di non aver ricevuto. Eccepiva conseguentemente la prescrizione dei tributi, anche maturata successivamente alla eventuale notifica delle cartelle.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che chiedeva rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio di Reggio Calabria. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo di avere regolarmente notificato le cartelle indicate in ricorso, nonché successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso è parzialmente fondato.
Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di nullità del provvedimento impugnato per essere esso stato emesso dall'Ufficio del concessionario per la riscossione di Reggio Calabria anziché da quello di
Crotone, dove il contribuente avrebbe fissato la propria residenza. Ciò in quanto emerge pacificamente dagli atti che il ricorrente era residente (e dunque aveva domicilio fiscale) in Reggio Calabria, per come risulta dalle visure anagrafiche prodotte in atti da parte resistente. Parte ricorrente non ha allegato alcuna certificazione dalla quale risulti in che data la residenza fu trasferita in Crotone, né alcuna prova di eventuali comunicazioni di ciò agli uffici finanziari. Pertanto non vi è prova né dell'epoca di trasferimento della residenza né della conoscenza da parte del concessionario per la riscossione che il domicilio ficìscale del contribuente era mutato. La eccezione in parola deve pertanto essere rigettata.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Giova premettere che il ricorso riguarda i seguenti titoli di riscossione, per come elencati dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio:
1. - cartella di pagamento n° 09420080024533803000, (IVA IRAP ED IRPEF – anno 2005), dell'importo di € 23.926,46, asseritamente notificata il 14.02.2009; -
2. cartella di pagamento n° 09420100018315806000, (IVA IRAP ED IRPEF – anno 2005) dell'importo
(AL NETTO DEI CONTRIBUTI INPS), di € 21.282,06, asseritamente notificata il 26.07.2010;
3. - cartella di pagamento n° 09420110007797683000, (IVA IRAP ED IRPEF – anno 2007), dell'importo di € 9.002,12, asseritamente notificata il 14.10.2011;
Ciò premesso, deve osservarsi che Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle le cartelle di pagamento sopra indicate, nonché di molteplici provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione che asseriva essere stati successivamente notificati. In ordine a tali provvedimenti deve osservarsi che le uniche intimazioni di pagamento che risultano essere state notificate secondo corretta procedura di legge sono le seguenti: 1) Intimazione n°
09420159008169710000 notificata in data 24/11/2015 2) Intimazione n° 09420159007045723000 notificata in data 24/11/2015. Tutte le altre intimazioni di pagamento non risultano essere state validamente notificate, non risultando essere susseguita, al primo vano tentativo di recapito, alcuna attività prevista dalla legge. Le suddette intimazioni di pagamento riguardano, rispettivamente, le cartelle di pagamento indicate ai nn. 1 e
2 dell'elenco che precede.
Quanto all'eccepita prescrizione, deve osservarsi che dalla data di notifica delle suddette intimazioni di pagamento a quella di notifica dell'intimazione di pagamento indicata non è decorso il relativo termine, di dieci anni, dei debiti tributari erariali portati dai titoli di riscossione in parola. Pertanto il ricorso, relativamente alle cartelle di pagamento sopra elencate, è infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla cartella indicata al n. 3 non risultano atti interruttivi della prescrizione validamente notificati al ricorrente;
pertanto per tale cartella il ricorso deve essere accolto.
Il ricorso, sulla base di quanto illustrato, è da ritenersi pertanto parzialmente fondato, per come dianzi specificato.
Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie parzialmente il ricorso, annullando il solo carico tributario portato dalla cartella di pagamento indicata al n. 3 dell'elenco di cui in parte motiva.
Rigetta, nel resto, il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
ZO US, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1786/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000153025000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7548/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 14.3.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, notificata in data 21.1.2025, limitatamente a n. 3 cartelle di pagamento, ivi indicate, concernenti debiti tributari erariali per varie annualità, per un valore di causa di €. 22.321,00.
Parte ricorrente chiedeva dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'ufficio di Reggio Calabria e la conseguente nullità del provvedimento, avendo egli domicilio fiscale in Crotone. Eccepiva poi la mancata notificazione degli atti di riscossione indicati, che sosteneva di non aver ricevuto. Eccepiva conseguentemente la prescrizione dei tributi, anche maturata successivamente alla eventuale notifica delle cartelle.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che chiedeva rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio di Reggio Calabria. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo di avere regolarmente notificato le cartelle indicate in ricorso, nonché successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso è parzialmente fondato.
Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di nullità del provvedimento impugnato per essere esso stato emesso dall'Ufficio del concessionario per la riscossione di Reggio Calabria anziché da quello di
Crotone, dove il contribuente avrebbe fissato la propria residenza. Ciò in quanto emerge pacificamente dagli atti che il ricorrente era residente (e dunque aveva domicilio fiscale) in Reggio Calabria, per come risulta dalle visure anagrafiche prodotte in atti da parte resistente. Parte ricorrente non ha allegato alcuna certificazione dalla quale risulti in che data la residenza fu trasferita in Crotone, né alcuna prova di eventuali comunicazioni di ciò agli uffici finanziari. Pertanto non vi è prova né dell'epoca di trasferimento della residenza né della conoscenza da parte del concessionario per la riscossione che il domicilio ficìscale del contribuente era mutato. La eccezione in parola deve pertanto essere rigettata.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Giova premettere che il ricorso riguarda i seguenti titoli di riscossione, per come elencati dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio:
1. - cartella di pagamento n° 09420080024533803000, (IVA IRAP ED IRPEF – anno 2005), dell'importo di € 23.926,46, asseritamente notificata il 14.02.2009; -
2. cartella di pagamento n° 09420100018315806000, (IVA IRAP ED IRPEF – anno 2005) dell'importo
(AL NETTO DEI CONTRIBUTI INPS), di € 21.282,06, asseritamente notificata il 26.07.2010;
3. - cartella di pagamento n° 09420110007797683000, (IVA IRAP ED IRPEF – anno 2007), dell'importo di € 9.002,12, asseritamente notificata il 14.10.2011;
Ciò premesso, deve osservarsi che Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle le cartelle di pagamento sopra indicate, nonché di molteplici provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione che asseriva essere stati successivamente notificati. In ordine a tali provvedimenti deve osservarsi che le uniche intimazioni di pagamento che risultano essere state notificate secondo corretta procedura di legge sono le seguenti: 1) Intimazione n°
09420159008169710000 notificata in data 24/11/2015 2) Intimazione n° 09420159007045723000 notificata in data 24/11/2015. Tutte le altre intimazioni di pagamento non risultano essere state validamente notificate, non risultando essere susseguita, al primo vano tentativo di recapito, alcuna attività prevista dalla legge. Le suddette intimazioni di pagamento riguardano, rispettivamente, le cartelle di pagamento indicate ai nn. 1 e
2 dell'elenco che precede.
Quanto all'eccepita prescrizione, deve osservarsi che dalla data di notifica delle suddette intimazioni di pagamento a quella di notifica dell'intimazione di pagamento indicata non è decorso il relativo termine, di dieci anni, dei debiti tributari erariali portati dai titoli di riscossione in parola. Pertanto il ricorso, relativamente alle cartelle di pagamento sopra elencate, è infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla cartella indicata al n. 3 non risultano atti interruttivi della prescrizione validamente notificati al ricorrente;
pertanto per tale cartella il ricorso deve essere accolto.
Il ricorso, sulla base di quanto illustrato, è da ritenersi pertanto parzialmente fondato, per come dianzi specificato.
Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie parzialmente il ricorso, annullando il solo carico tributario portato dalla cartella di pagamento indicata al n. 3 dell'elenco di cui in parte motiva.
Rigetta, nel resto, il ricorso. Spese compensate.