TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2506 del 2023, e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. GIARDINA Parte_1
GIUSEPPE e dall'Avv. CASCIÀ NANCY, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 23.10.23 impugnava dinanzi al Tribunale di Parte_1
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, l'intimazione di pagamento N. 291
2022 90000528 48/000 comunicata in data 19/10/2023 unitamente ai seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 591 2011 2000164828 000, con cui il concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di
€ 2.321,14 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2010 e 2011;
2) avviso di addebito n. 591 2012 0000759124 000, con cui il concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di
€ 2.319,71 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2011;
1 3) avviso di addebito n. 591 2012 0002151700 000, con cui il concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di
€ 2.403,58 per Contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2011
e 2012;
4) avviso di addebito n. 591 2016 0002317408 000, con cui il concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di
€ 2.601,11 per comm. Accertam. Unificato contrib. Ivs, per l'anno 2010. A fondamento della propria pretesa rilevava l'irregolare notifica degli atti presupposti ed eccepiva la prescrizione del credito.
Si costituiva comunicando lo sgravio parziale del credito (in merito agli AVA CP_1
n. 1, 2 e 3), con domanda di dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere, insistendo nel rigetto della domanda in relazione all'ava n. 4.
Istruita la causa solo documentalmente, la stessa veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 28.1.25
Motivi della decisione
In primo luogo, quanto agli AVA impugnati, ad eccezione di quello sub n. 4 (avviso di addebito n. n. 591 2016 0002317408 000) si rileva che ha prodotto CP_1 provvedimento di sgravio fondato sull'art. 1 comma 222 della L. n. 197/2022 in forza del quale “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali […]”.
Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, richiesta cui si è associata parte ricorrente insistendo sulle spese.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ( c.f.r. SS.UU n. 1048, 368/2000,
4918/98, Cass. n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) si ha cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui venga meno, con la materia controversa, qualsiasi posizione di contrasto tra le parti.
Si osserva, che l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Essa, infatti, ricorre quando le parti non hanno più l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice
(c.d. interesse ad agire e contraddire); può al più residuare un contrasto solo sulle
2 spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. S.U. n. 11969 del 2005 Cass. n. 14775 del 2004).
Nel caso di specie, stante l'intervenuto sgravio degli AVA suddetti (eccetto che per quello sub n. 4), è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito e deve essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere.
Per quel che concerne l'avviso di addebito n. 591 2016 0002317408 000, unico non sgravato tra quelli espressamente impugnati, appare utile preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256:
“13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma
1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr.
Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o
a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
3 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”.
Nel caso di specie il ricorrente, ha esperito azione ex art. 615 cpc.
per documentare l'avvenuta notifica dell'avviso n. 591 2016 0002317408 ha CP_1 versato in atti la busta della raccomandata riportante come destinatario il ricorrente all'indirizzo Via Piersanti Mattarella n. 19, Canicattì -AG; Parte_1 suddetto indirizzo risulta sbarrato, inoltre risulta apposto un timbro con annotato
―al mittente non curato ritiro- e vergata a mano la dicitura ―avvisato 14.12.16; il retro dell'avviso di ricevimento è privo di qualsivoglia attestazione.
Trattasi di notifica effettuata direttamente dell'Istituto avvalendosi della posta ordinaria secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario (D.P.R.
655/1982) in forza delle quali la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'Ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento.
Nel caso in esame, stante il mancato rinvenimento del destinatario e/o di altre persone abilitate a ricevere l'atto al momento della consegna della raccomandata, la notificazione risulta perfezionata, secondo , per compiuta giacenza il decimo CP_1 giorno successivo rispetto alla consegna.
Tanto premesso è pacifico che per la comunicazione del verbale di CP_1 commissione medica sia abilitato a provvedervi in proprio rientrando la fattispecie in quelle per le quali: il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzato, bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario (cfr. Cass. 17598/2010).
Il regolamento postale adottato con D.M. 01.10.2008 per le raccomandate ordinarie si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); La consegna degli invii a firma avviene presso l'ufficio postale e il centro di distribuzione anche nei seguenti casi: a) non è
4 possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 – 28- 29 e 30;
Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio.
La Suprema Corte pronunciando in maniera specifica in relazione alla differenza tra le formalità della notifica per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c e quelle previste dal regolamento postale per le raccomandate ordinarie ha chiarito, dopo ampio esame della fattispecie, che il suddetto bilanciamento debba rinvenirsi facendo applicazione — non diretta ma analogica — della regola dettata nell'articolo 8, quarto comma, L. 890/02 secondo cui "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore"; peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all' articolo 25, il
"rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 I. 890/02, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nei caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata ) dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. (cfr. Cass. 2047/16 e 19958/17) È necessario, tuttavia, che risulti prova che il destinatario abbia ricevuto l'avviso di giacenza, formalità che non è integrata nel caso in esame poiché manca nelle anonime annotazioni contenute nella busta la prova del rilascio dell'avviso di giacenza.
La causa va, dunque, decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 615 c.p.c.
Segnatamente, l'opposizione all'esecuzione risulta meritevole di accoglimento giacché dall'insorgere del debito - contrib. Ivs, per l'anno 2010- alla prima regolare notifica in atti, ossia quella dell'intimazione di pagamento oggi impugnata
(23.10.23), è sicuramente decorso il termine quinquennale di prescrizione.
La domanda va, pertanto, accolta.
Spese secondo soccombenza, considerata anche la soccombenza virtuale di CP_1 che ha proceduto allo sgravio in data successiva alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli AVA n. 591
2011 2000164828 000, n. 591 2012 0000759124 000, n. 591 2012 0002151700
000;
5 accoglie il ricorso e dichiara prescritto il credito di cui all'AVA n. 591 2016
0002317408 000; pone a carico di le spese di lite, che sono liquidate in euro 1.865,00 oltre spese CP_1 iva e cpa, da distrarsi.
Così deciso in Agrigento, 28/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
6