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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 02/12/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. 45-1/2025 Ricorso per l'apertura di liquidazione giudiziale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Il Collegio, composto dai magistrati
Dott. Claudia Frosini Presidente rel.
Dott. Valerio Medaglia Giudice
Dott. Amedeo Russo Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 45-1/2025 promosso da Parte_1 nei confronti di Controparte_1 con l'intervento di RO LL
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza all'indirizzo pec come da attestazione di cancelleria in atti, essendosi in ogni caso la società resistente costituitasi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI, non ricorrendo in particolare presupposti per l'esenzione dalla fallibilità come si evince dai bilanci relativi al triennio di riferimento in atti (cfr. bilanci 2022 – 2023- 2024 allegati alla comparsa di costituzione e risposta, questi ultimi due peraltro non tempestivamente depositati presso il registro delle imprese come si evince dalla visura in atti ma solo in data 12.11.2025, nell'imminenza dell'udienza) ed in ogni caso essendo emersi dall'istruttoria debiti ben superiori alla prescritta soglia;
rilevato infatti che risulta nella specie ampiamente superato il limite dell'indebitamento complessivo della società previsto dall'art. 2, lett. D), n. 3 CCI, essendo emerso dall'istruttoria un debito nei confronti dell'erario pari ad € 6.593.345,31 alla data del 16.7.2025 (cfr. certificazione di ADE-R acquisita dall'ufficio); premesso inoltre che il creditore istante vanta un credito di € 127.784,75 in forza di sentenza n.
790/2024 del Tribunale di Siena seguita da precetto e pignoramenti presso terzi con esito negativo (docc.ti 1-2-3-4); premesso che il creditore intervenuto vanta un credito indicato nella misura di € 90.000,00 corrispondente alle somme da questo versate a in relazione ad una proposta CP_1 irrevocabile di acquisto di un immobile di proprietà della società resistente a cui non ha fatto seguito, nei termini convenuti, la stipula del relativo contratto preliminare, con conseguente inadempimento contrattuale della stessa resistente;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dall'ingentissima situazione debitoria complessiva emersa in corso di istruttoria e, in particolare:
- dai debiti nei confronti dell'erario pari ad € 6.593.345,31 alla data del 16.7.2025, già di per sé sufficienti ad evidenziare il conclamato stato di insolvenza della società;
- dai debiti nei confronti dei ricorrenti sui quali non sono sorte contestazioni nell'ambito del presente procedimento;
- dai numerosi decreti ingiuntivi acquisiti dall'ufficio e in particolare, in relazione all'ultimo biennio: dal D.I. 544/2023 pari ad € 5.141,78 in favore di , dal D.I. n. Parte_2
556/2023 pari ad € 15.860,00 in linea capitale in favore di Follonica Hockey 1952 asd;
dal D.I.
n. 554/2023 pari ad € 75.178,14 in linea capitale, in favore di dal D.I. 554/2024 Parte_3 pari ad € 107.792,52 in favore di Parte_4
- dalla pendenza di plurime procedure esecutive mobiliari come si evince dall'attestazione di cancelleria del 18.11.2025 in atti;
rilevata altresì la presenza di ulteriori indici sintomatici quali l'esito infruttuoso delle procedure esecutive presso terzi instaurate dal creditore istante nonché, più in generale, la presenza di numerose ulteriori procedure esecutive mobiliari, tra le quali risulta ancora pendente quella instaurata dal per un credito di oltre € 290.000,00 (cfr. attestazione di Controparte_2 cancelleria citata);
rilevato che la società resistente, costituendosi in giudizio, non ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, avendo allegato la pendenza di un procedimento penale a seguito di denuncia querela dalla stessa sporta per il reato di all'art. 644
c.p.p. al fine di ottenere il provvedimento sospensivo di cui alla legge 44/1999;
ritenuto che tale circostanza non risulti in alcun modo ostativa all'apertura della liquidazione giudiziale, sia poiché ad oggi non risulta emesso alcun provvedimento sospensivo da parte del
Pubblico Ministero competente, sia perché in ogni caso lo stesso inciderebbe unicamente sulle procedure esecutive in corso;
ritenuto infatti di aderire al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come la procedura prefallimentare non ha natura esecutiva bensì cognitiva e che, pertanto, non è soggetta alla sospensione dei procedimenti esecutivi di cui all'art. 20 comma 4 della legge n. 44/1999 (Cass. 29245/2018);
rilevato infine che i profili relativi alla mancanza di convenienza della procedura liquidatoria concorsuale per il ceto creditorio non rilevano ai fini della decisione in presenza dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e di un conclamato stato di insolvenza;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto di liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza ex D.M. 55/2014 e s.m.i.;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società C.F. Controparte_1
con sede in Follonica via Atene n. 3; P.IVA_1
nomina
Giudice delegato la dott.ssa Claudia Frosini
nomina curatore il Dott. in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con Persona_1 invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è
a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno del 14.4.2026 ore 10:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. liquida le spese del presente procedimento
- in favore del ricorrente nella somma di € 2.095,00 oltre rimborso spese vive documentate, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e cap come per legge;
- in favore dell'intervenuto nella somma di € 2.095,00 oltre rimborso spese vive documentate, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e cap come per legge.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio in data 1.12.2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Frosini