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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 4096/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to ANGELINO ANTIMO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
CP_
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.3.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe impugnava le comunicazioni di indebito comunicate il 30.3.2023 sulla prestazione di disoccupazione agricola pari a Euro 552,93, per effetto della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi, per il periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2006 e sulla prestazione di disoccupazione agricola pari a Euro 1.117,18, per effetto della mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo 1.1.2007 al 31.1.2007.
Con i motivi di opposizione parte ricorrente eccepiva la prescrizione decennale per la ripetizione delle somme indebitamente percepite e chiedeva quindi l'annullamento dei provvedimenti con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto con vittoria CP_1
di spese. Disposta trattazione scritta del procedimento all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Con l'unico motivo di opposizione parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti vantati dall'ente a titolo di indebito per la percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni
2006 e 2007 stante l'intervenuta cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli.
Non venendo in discussione nel merito il provvedimento di cancellazione/ mancata iscrizione non vi è alcun problema di decadenza, come eccepito infondatamente dall' . CP_1
Unica questione che resta in discussione è il dies a quo della eccepita prescrizione.
Premesso che indubitabilmente il termine di prescrizione decennale decorre dal pagamento della prestazione indebita (nel caso di specie quindi dal 2007/2008) a fronte della eccezione sollevata dalla ricorrente l' non ha allegato o prodotto atti interruttivi sino alla comunicazione del 30.3.2023. CP_1
Né può trovare accoglimento l'eccezione di sospensione sollevata dall' CP_1
Per costante giurisprudenza della SC, la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941
c.c., n. 8 ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito
(Cass.5413/20, Cass.21567/14).
Nel caso di specie, la falsa dichiarazione della sussistenza di rapporti di lavoro in agricoltura posta n CP_ essere dalla ditta datrice di lavoro poteva essere scoperta dall' - come fu - a seguito di controlli ispettivi, i quali rientrano nelle istituzionali attribuzioni dell'ente, sì che non può parlarsi di impossibilità nell'esercizio del diritto.
CP_
La SC ha più volte affermato che sussiste mera difficoltà e non impossibilità, quando l' possa venire a conoscenza del proprio diritto facendo ricorso ai suoi poteri ispettivi o mediante richiesta di informazioni all'Agenzia delle Entrate (v. Cass.25593/19, Cass.16038/19, Cass.17769/15).
Il ricorso va quindi accolto e gli atti annullati.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso annulla gli atti di ripetizione di indebito impugnati e dichiara che nulla è dovuto in relazione agli stessi. Condanna l' al pagamento delle CP_1
spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1200,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 21.5.2025 Il Giudice Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 4096/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to ANGELINO ANTIMO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
CP_
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.3.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe impugnava le comunicazioni di indebito comunicate il 30.3.2023 sulla prestazione di disoccupazione agricola pari a Euro 552,93, per effetto della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi, per il periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2006 e sulla prestazione di disoccupazione agricola pari a Euro 1.117,18, per effetto della mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo 1.1.2007 al 31.1.2007.
Con i motivi di opposizione parte ricorrente eccepiva la prescrizione decennale per la ripetizione delle somme indebitamente percepite e chiedeva quindi l'annullamento dei provvedimenti con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto con vittoria CP_1
di spese. Disposta trattazione scritta del procedimento all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Con l'unico motivo di opposizione parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti vantati dall'ente a titolo di indebito per la percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni
2006 e 2007 stante l'intervenuta cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli.
Non venendo in discussione nel merito il provvedimento di cancellazione/ mancata iscrizione non vi è alcun problema di decadenza, come eccepito infondatamente dall' . CP_1
Unica questione che resta in discussione è il dies a quo della eccepita prescrizione.
Premesso che indubitabilmente il termine di prescrizione decennale decorre dal pagamento della prestazione indebita (nel caso di specie quindi dal 2007/2008) a fronte della eccezione sollevata dalla ricorrente l' non ha allegato o prodotto atti interruttivi sino alla comunicazione del 30.3.2023. CP_1
Né può trovare accoglimento l'eccezione di sospensione sollevata dall' CP_1
Per costante giurisprudenza della SC, la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941
c.c., n. 8 ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito
(Cass.5413/20, Cass.21567/14).
Nel caso di specie, la falsa dichiarazione della sussistenza di rapporti di lavoro in agricoltura posta n CP_ essere dalla ditta datrice di lavoro poteva essere scoperta dall' - come fu - a seguito di controlli ispettivi, i quali rientrano nelle istituzionali attribuzioni dell'ente, sì che non può parlarsi di impossibilità nell'esercizio del diritto.
CP_
La SC ha più volte affermato che sussiste mera difficoltà e non impossibilità, quando l' possa venire a conoscenza del proprio diritto facendo ricorso ai suoi poteri ispettivi o mediante richiesta di informazioni all'Agenzia delle Entrate (v. Cass.25593/19, Cass.16038/19, Cass.17769/15).
Il ricorso va quindi accolto e gli atti annullati.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso annulla gli atti di ripetizione di indebito impugnati e dichiara che nulla è dovuto in relazione agli stessi. Condanna l' al pagamento delle CP_1
spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1200,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 21.5.2025 Il Giudice Pres. Matilde Pezzullo