Articolo 15 della Legge 18 ottobre 1942, n. 1408
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28 ottobre 1942
Art. 15.

Con decreto Reale da emanare ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quelli per le comunicazioni e per le finanze, saranno emanate le norme integrative e complementari necessarie per rendere applicabile la presente legge anche nei confronti del personale delle ricevitorie postali e telegrafiche dell'Africa italiana.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1942