Art. 15.
Con decreto Reale da emanare ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quelli per le comunicazioni e per le finanze, saranno emanate le norme integrative e complementari necessarie per rendere applicabile la presente legge anche nei confronti del personale delle ricevitorie postali e telegrafiche dell'Africa italiana.
Con decreto Reale da emanare ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quelli per le comunicazioni e per le finanze, saranno emanate le norme integrative e complementari necessarie per rendere applicabile la presente legge anche nei confronti del personale delle ricevitorie postali e telegrafiche dell'Africa italiana.