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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 14/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC BE, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
ERCOLANI GIORGIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2228/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2021
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4718/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
La parte resistente si riporta a quanto dedotto agli atti di causa e insiste per le conclusioni ivi rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl, ha presentato ricorso contro il Comune di Milano avverso il silenzio/rifiuto relativo all'istanza di rimborso dell'IMU – quota Stato, versata per gli anni 2021 e 2022, ma ritenuta non dovuta.
In data 27 ottobre 2023, Ricorrente_1 Srl ha inviato al Comune di Milano un'istanza di rimborso per l'IMU – quota Stato relativa agli anni 2021 (€ 2.423,00) e 2022 (€ 14.542,00), per un totale di € 16.965,00.
La società, proprietaria di immobili siti in Indirizzo_1, ha pagato regolarmente l'IMU per gli anni 2021 e 2022 in base alle rendite catastali vigenti. Successivamente, a seguito di una dichiarazione di variazione
IMU del 22/06/2023, è stato accertato che dal 21/10/2021 (data di presentazione della SCIA di demolizione)
l'area era divenuta fabbricabile, quindi soggetta a diversa tassazione e senza obbligo di versamento della quota Stato dell'IMU.
La società ha provveduto al ravvedimento operoso, pagando la differenza dovuta al Comune, ma ha versato erroneamente la quota Stato per i mesi di novembre e dicembre 2021 e per tutto il 2022.
Alla richiesta sono stati allegati i calcoli dettagliati, le ricevute dei pagamenti F24, copia della SCIA, istanza di rimborso, ricevute PEC e altri documenti comprovanti la richiesta.
A distanza di oltre un anno e mezzo dalla presentazione dell'istanza, la società non ha ricevuto alcun rimborso dal Comune di Milano e ha presentato ricorso contro il silenzio rifiuto chiedendo di ordinare al Comune di
Milano l'immediato rimborso della quota IMU Stato per un totale di € 16.965,00 (sommando gli importi relativi agli anni 2021 e 2022), oltre agli interessi di legge maturati dalla data della richiesta fino al saldo effettivo, con vittoria di spese.
Il Comune di Milano si è costituito in giudizio evidenziando che, secondo la normativa vigente (art. 1, comma
724, Legge 147/2013), spetta allo Stato restituire la quota IMU di propria spettanza, mentre il Comune ha solo l'obbligo di segnalare la somma da rimborsare all'Erario tramite il Portale del Federalismo Fiscale, adempimento già eseguito il 10 settembre 2025.
Il Comune contesta quindi la richiesta di Ricorrente_1 Srl, sostenendo che non vi siano somme comunali da restituire e che la richiesta di rimborso della quota statale sia infondata in diritto.
Richiama inoltre la necessità, in base all'art. 14 del D.lgs. 546/1992, di integrare il contraddittorio chiamando in causa il Ministero delle Finanze, in quanto unico percettore delle somme oggetto di rimborso. In conclusione, il Comune chiede il rigetto del ricorso, la conferma della sola segnalazione allo Stato già effettuata e la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
La società Ricorrente_1 Srl, ha presentato una memoria con la quale comunica che a seguito della chiamata in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), quest'ultimo ha provveduto al rimborso delle
“Quote Stato” IMU per gli anni 2021 e 2022, determinando la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali somme. Tuttavia, la società ricorrente conferma la richiesta di condanna del Comune di
Milano al pagamento delle spese di giudizio, in quanto l'inerzia dell'amministrazione comunale ha reso necessario l'avvio e la prosecuzione del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevata la cessazione della materia del contendere, non può fare altro che dichiarare l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, considerato che il Comune ha provveduto alla segnalazione all'erario della richiesta di rimborso del contribuente, e che nelle more del processo è venuta a cessare la materia del contendere per il rimborso da parte dell'Erario della somma richiesta, la Corte ritiene opportuna la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento con spese compensate tra le parti.
Il Relatore Il Presidente
ET IA HI RT IC
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC BE, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
ERCOLANI GIORGIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2228/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2021
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4718/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
La parte resistente si riporta a quanto dedotto agli atti di causa e insiste per le conclusioni ivi rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl, ha presentato ricorso contro il Comune di Milano avverso il silenzio/rifiuto relativo all'istanza di rimborso dell'IMU – quota Stato, versata per gli anni 2021 e 2022, ma ritenuta non dovuta.
In data 27 ottobre 2023, Ricorrente_1 Srl ha inviato al Comune di Milano un'istanza di rimborso per l'IMU – quota Stato relativa agli anni 2021 (€ 2.423,00) e 2022 (€ 14.542,00), per un totale di € 16.965,00.
La società, proprietaria di immobili siti in Indirizzo_1, ha pagato regolarmente l'IMU per gli anni 2021 e 2022 in base alle rendite catastali vigenti. Successivamente, a seguito di una dichiarazione di variazione
IMU del 22/06/2023, è stato accertato che dal 21/10/2021 (data di presentazione della SCIA di demolizione)
l'area era divenuta fabbricabile, quindi soggetta a diversa tassazione e senza obbligo di versamento della quota Stato dell'IMU.
La società ha provveduto al ravvedimento operoso, pagando la differenza dovuta al Comune, ma ha versato erroneamente la quota Stato per i mesi di novembre e dicembre 2021 e per tutto il 2022.
Alla richiesta sono stati allegati i calcoli dettagliati, le ricevute dei pagamenti F24, copia della SCIA, istanza di rimborso, ricevute PEC e altri documenti comprovanti la richiesta.
A distanza di oltre un anno e mezzo dalla presentazione dell'istanza, la società non ha ricevuto alcun rimborso dal Comune di Milano e ha presentato ricorso contro il silenzio rifiuto chiedendo di ordinare al Comune di
Milano l'immediato rimborso della quota IMU Stato per un totale di € 16.965,00 (sommando gli importi relativi agli anni 2021 e 2022), oltre agli interessi di legge maturati dalla data della richiesta fino al saldo effettivo, con vittoria di spese.
Il Comune di Milano si è costituito in giudizio evidenziando che, secondo la normativa vigente (art. 1, comma
724, Legge 147/2013), spetta allo Stato restituire la quota IMU di propria spettanza, mentre il Comune ha solo l'obbligo di segnalare la somma da rimborsare all'Erario tramite il Portale del Federalismo Fiscale, adempimento già eseguito il 10 settembre 2025.
Il Comune contesta quindi la richiesta di Ricorrente_1 Srl, sostenendo che non vi siano somme comunali da restituire e che la richiesta di rimborso della quota statale sia infondata in diritto.
Richiama inoltre la necessità, in base all'art. 14 del D.lgs. 546/1992, di integrare il contraddittorio chiamando in causa il Ministero delle Finanze, in quanto unico percettore delle somme oggetto di rimborso. In conclusione, il Comune chiede il rigetto del ricorso, la conferma della sola segnalazione allo Stato già effettuata e la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
La società Ricorrente_1 Srl, ha presentato una memoria con la quale comunica che a seguito della chiamata in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), quest'ultimo ha provveduto al rimborso delle
“Quote Stato” IMU per gli anni 2021 e 2022, determinando la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali somme. Tuttavia, la società ricorrente conferma la richiesta di condanna del Comune di
Milano al pagamento delle spese di giudizio, in quanto l'inerzia dell'amministrazione comunale ha reso necessario l'avvio e la prosecuzione del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevata la cessazione della materia del contendere, non può fare altro che dichiarare l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, considerato che il Comune ha provveduto alla segnalazione all'erario della richiesta di rimborso del contribuente, e che nelle more del processo è venuta a cessare la materia del contendere per il rimborso da parte dell'Erario della somma richiesta, la Corte ritiene opportuna la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento con spese compensate tra le parti.
Il Relatore Il Presidente
ET IA HI RT IC