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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4776 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 512/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 512-25 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
nella qualità di procuratore speciale ad agire della madre Sig.ra Parte_1 [...] nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Pt_2
IG e dall'Avv. ZI TE come da procura in atti Ricorrente
nonché
e e e e CP_1 CP_2 CP_3 Parte_1 CP_4 [...]
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo IG e dall'Avv. Parte_3
ZI TE come da procura in atti
Interventori adesivi dipendenti
Contro
(C.F. e P. IVA n. , in persona del Controparte_5 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., Ing. , domiciliato per la CP_6 carica presso la sede legale, in , alla via Nizza n. 146, rappresentata e difesa CP_5 dall'Avv. Franco Marruso (c.f. ), ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso l , in via Controparte_7
Nizza n. 146, in , come da procura generale alle liti Rep. n. 27360 CP_5
– Racc. n. 4281 dell'01/06/2023
Resistente conclusioni: come da verbale di udienza del 07/09/2025
pagina 1 di 12 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso , nella qualità di procuratore speciale di Parte_1 Parte_2 esponeva che: - , soggetto già in precedenza affetto da sindrome di Parte_2
Raynaud, artrite reumatoide, sclerosi sistemica, patologia discale multipla in sede lombo-sacrale con riduzione del canale spinale (plurime ernie discali nei tratti L2-L3- L4-L5-S1), ischemia miocardica trattata con PCI con stenting su IVA, con esiti di miocardiopatia dilatativa, ischemia cerebrale trattata con endoarterectomia su ICA, Epatopatia HBV+, come risulta dalla documentazione clinica relativa alle patologie Contr pregresse, a seguito di una caduta accidentale in casa, si recava presso il P.S. della di , P.O. di Sarno, per frattura del femore sinistro, come risulta dal certificato di CP_5 pronto soccorso del 21/09/2018; - la paziente, dopo alcune ore di attesa al P.S., veniva ricoverata presso la struttura sanitaria, come risulta dalla cartella clinica n. 5474-18; - la sig.ra nel corso del ricovero, veniva sottoposta ad X. grafia femore sinistro da cui Pt_2 risultava la diagnosi di: “Frattura scomposta del terzo prossimale diafisario del femore”;
- ricoverata nel reparto di Ortopedia e Traumatologia alle ore 10:10 del 22/09/2018, veniva raccolta dai sanitari l'anamnesi di: “Artrite reumatoide. Paziente cardiopatica in trattamento con Duoplavix 75 mg. Ipertesa. Ipercolesterolemia Torvast 20 mg.
. Angioplastica nel mese di luglio-agosto. Caduta accidentale in ambiente CP_8 domestico” e predisposta la “Trazione transcheletrica” dell'arto infortunato;
- la Pt_2 sempre nel corso del ricovero, veniva sottoposta, in data 24/9/2018, a: Consulenza cardiologica, da cui risultava: “PCI + DES su IVA 1° agosto 2018. Endoarteriectomia ICA dx 16 luglio 2018. Dislipidemia. Paziente ad alto rischio trombotico, se l'intervento non è indifferibile. Continua 100 cp. Sospende Clopidogrel e CP_9 Contro ricominciare dopo 24-48 ore dopo l'intervento. ECG RS a FC 82 bpm. I grado. QRS. BBdx” e Consulenza anestesiologica, da cui risultava: “Per la recente storia anamnestica della paziente (PCI su IVA effettuata il 1° agosto 2018; endoarteriectomia A dx 16 luglio 2018) come già opportunamente rimarcato dal consulente cardiologo, si evidenzia l'alto rischio trombotico per il quale si consiglia ricovero ed esecuzione atto chirurgico presso PO ove sia presente oltre al reparto di Ortopedia anche una Cardiologia Interventistica. Da rivalutare qualora la paziente ed i parenti prossimi decidano per un percorso chirurgico da effettuarsi presso il nostro PO”. Sempre nel corso del ricovero, in data 26/09/2018, dal diario clinico risultava: “Trazione ben tollerata. Dalla consulenza anestesiologica eseguita il 24/09/2018 la recente storia anamnestica della paziente (PCI su IVA effettuata il 1° agosto 2018, endoarteriectomia IPA del 16 luglio 2018) con alto rischio trombotico si trasferisce la stessa presso il PO Umberto I Nocera ER provvisto di reparto di Cardiologia Interventistica”; - la paziente, pertanto, in data 26/9/2018, dopo 5 giorni di attesa dal suo primo accesso al Pronto Soccorso (21/9/2018), veniva dimessa e trasferita presso altro P.O. con la seguente diagnosi di dimissione: “Frattura spiroide-diafisaria femore destro in paziente con esiti di intervento chirurgico di angioplastica e stenosi carotidea. Si trasferisce pagina 2 di 12 presso il PO di Nocera”; - ella, dunque, in data 26/09/2018, veniva trasferita presso altro nosocomio del distretto dell , al P.O. “Umberto I” di Nocera ER CP_7
(SA), ove veniva accolta con “Esame obiettivo: La paziente riferisce di aver eseguito il primo accesso presso Ospedale di Sarno in data 21/09/2018, dove le veniva diagnosticata frattura femore pertrocanterica e diafisaria. Trattata in prima istanza con trazione transtibiale. Arriva presso nostro reparto ortopedico in data 26/09/2018 (data odierna) per trasferimento”, come risulta dal verbale di pronto soccorso n. 20180053242 e dalla cartella clinica n. 17056; - nel corso di tale nuovo ricovero, dopo due ulteriori giorni di attesa, in data 28/09/2018, veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione della frattura del femore. L'intervento veniva così descritto in cartella clinica:
“Paziente in AS, decubito supino, posizionata su lettino ortopedico, arto inferiore destro in trazione;
femore sinistro sotto controllo ampliscopico. Accesso all'apice del g. trocantere sinistro, attraverso la fossetta del piriforme s'introduce filo guida nel canale midollare e lo si alesa. Con l'ausilio dell'apposito strumentario dedicato si impianta chiodo Metatan 11,5x36 mm, bloccato prossimalmente e distalmente. Controllo scopico finale. Sutura per piani. Medicazioni a piatto”. La paziente, nel corso dell'intervento, veniva sottoposta ad emotrasfusione intraoperatoria e, nel post-operatorio, veniva sottoposta ad X. grafia del femore sinistro, da cui risultava: “Controllo post-operatorio di nota frattura metafiso-diafisaria prossimale di femore in trattamento con placca endomidollare e viti metalliche”. Successivamente, veniva sottoposta, in data 29/09/2018, a consulenza fisiatrica, da cui risultava: “ come da cartella. Paziente vigile e orientata. Limitazione articolare Per_1 segmentaria arto inferiore sinistro. Inizia trattamento riabilitativo, cauta igiene articolare segmentaria anca e ginocchio sinistri. Potenziamento muscolare all'arto inferiore controlaterale. MRS pre-evento acuto 0-1. Setting riabilitativo: cure domiciliari”. In data 02/10/2018, veniva sottoposta ad “emotrasfusione”. In data 06/10/2018, si sottoponeva a TAC ginocchio e gamba sinistri, da cui risultava:
“Presenza di chiodo endomidollare nel femore sinistro, il cui estremo distale è apprezzabile oltre il margine inferiore del condilo mediale, con frattura e distacco parcellare dal margine antere-inferiore del condilo stesso”. A fronte di tale viziato posizionamento del chiodo endomidollare, in data 08/10/2018, i sanitari in servizio annotavano nel diario clinico che “presa visione dell'esame TAC del femore e del ginocchio sinistro che evidenzia presenza del chiodo oltre il margine inferiore del canale femorale mediale, si informa la paziente della necessità di un nuovo intervento chirurgico di revisione dell'osteosintesi. La paziente edotta sui rischi, complicanze e benefici, acconsente all'intervento chirurgico...”. Ordunque, in data 09/10/2018, veniva sottoposta al predetto intervento chirurgico di revisione, così descritto: “Su letto ortopedico, sotto controllo scopico, previa applicazione di staffa di trazione transcheletrica tibiale a sinistra, incisione su pregressa incisione chirurgica al 3° distale, medio e prossimale di coscia, si rimuove la vite di blocco distale, si traziona l'arto, il chiodo di circa 1 cm e non oltre per cui si decide di rimuovere le viti cefaliche e di rimuovere il chiodo Metatan 360 mm e si sostituisce con pagina 3 di 12 stesso chiodo Metatan di lunghezza 340 mm bloccandolo distalmente con due viti e prossimalmente con due viti cefaliche. Controllo anatomico e scopico, sutura degli accessi cutanei per strati. Medicazione”. La Sig.ra successivamente, veniva sottoposta ad X. grafia femore sinistro da cui Pt_2 risultava: “Controllo radiografico di frattura terzo medio-prossimale di femore trattata con mezzi di sintesi metallica come richiesto dall'ortopedico a cui si rimanda per le dovute valutazioni e per gli opportuni controlli di evoluzione con i precedenti esami radiografici”. Quindi, si sottoponeva, in data 11/10/2018 ad ulteriore emotrasfusione e, in data 15/10/2018, ad ulteriore X. grafia del femore sinistro da cui risultava: “Controllo radiografico di frattura terzo medio-prossimale di femore trattata con mezzi di sintesi metallica come richiesto dall'ortopedico a cui si rimanda per le dovute valutazioni e per gli opportuni controlli di evoluzione con i precedenti esami radiografici”. In data 18/10/2018, veniva dimessa con la seguente diagnosi di dimissione: “Ricovero 26/09/2018. Dimissione 18/10/18. Diagnosi di dimissione: frattura pluriframmentaria basi-pertrocanterica femore sinistro. Cardiopatia ipertensiva. Cardiopatia dilatativa. Ipercolesterolemia epatopatia HBV correlata. Inquadramento clinico iniziale: frattura del femore. Frattura di parte non specificata del femore. Terapia farmacologica ed altri trattamenti eseguiti: esami di laboratorio pre e post-op, rx torace, rx anca sinistra pre e post-op, TC ginocchio sx. ECG, consulenza cardiologica e fisiatrica. Terapia antitrombotica, antibiotica, gastroprotettore, antidolorifica. Emotrasfusioni, terapia personale. Interventi e procedura eseguiti: osteosintesi femore sinistro con chiodo endomidollare Meta-tan 11,5x36 il 28/09/18. Revisione per sostituzione pregresso chiodo con chiodo endomidollare Meta-tan 11,5 x 34 il 09/10/18. Terapia farmacologica consigliata alla dimissione: Clexane 4000 1 fl sc per 30gg, Limpidex 30 1 cp al mattino, Duoplavin 75 1 cp come da protocollo. Utile consulenza urgente con il cardiologo che ha in cura la pz per monitoraggio serrato. Prima di riprendere la terapia personale domiciliare contattare il proprio medico curante per eventuali modifiche. Indicazioni terapeutiche consigliate: stretto monitoraggio di emocromo (ultimo emocromo del 17/10/18: hgb 11,0), pt, ptt, plt, funzionalità renale ed epatica, glicemia, diuresi e pressione arteriosa. Divieto assoluto di carico a sx. Cauta mobilizzazione attiva e passiva di caviglia sinistra. Controlli prenotati e/o consigliati: medicazione all'occorrenza e rimozione punti di sutura tra 10-15 gg a domicilio affidati al curante o in ambulatorio di ortopedia con prenotazione al cup. Controllo ambulatoriale ortopedico tra 20 giorni con rx anca + femore sinistro, eseguiti 1-2 gg prima”. La paziente, successivamente, praticava: Esami ematochimici (22.10.18); Visita ortopedica – PO “Umberto I” di Nocera ER (7.11.18), da cui risultava: “Frattura 3 diafisaria prossimale femore sinistro operata il 9.10.18 con chiodo bloccato Metatan. Al controllo x. Grafico femore in asse con mezzi di sintesi ben tollerati. Scarsa formazione di callo osseo. Si rimuovono in punti di sutura. Cicatrici chirurgiche guarite per I intenzione. Si consiglia cauta rieducazione motoria A/P ginocchio e anca sinistra fuori carico per 30 giorni domiciliare. Può stare seduta a letto o in poltrona. Controllo ambulatoriale fra 40 gironi con rx femore sinistro in toto”; X.grafia femore sinistro pagina 4 di 12 (17/12/18), da cui risultava: “Controllo radiografico di frattura terzo medio-prossimale diafisario di femore trattata con mezzi di sintesi metallica come richiesto dall'ortopedico a cui si rimanda per le dovute valutazioni e per gli opportuni controlli di evoluzione con i precedenti esami radiografici”; Visita ortopedica – PO “Umberto I” di Nocera ER (17/12/18), da cui risultava: “Frattura pluriframmentaria base pertrocanterica femore sinistro trattata mediante osteosintesi con chiodo endomidollare Meta-tan il 28.9.18. Si prende visione dell'Rx che mostra quadro analogo al precedente. Utile ciclo cauto di FKT per rieducazione motoria attiva e passiva ginocchio e anca sinistra per altri 20 giorni. Nuovo controllo con rx tra 30 giorni con impegnativa e prenotazione. Dibase 25.000 1 fl alla settimana per due mesi, previo consulto con il medico di medicina generale al fine di evitare interferenze farmacologiche. La paziente può iniziare carico sfiorante con ausilio di girello sottoascellare”; Visita reumatologica – Centro di Riabilitazione “LARS” di Sarno (21.12.18), da cui risultava: “Frattura femore non ben consolidata. Paziente in stato di scarsa mobilità a causa di TVP. Clexane 2000 1 fl die. Clodron fl 1 fl a settimana, Dibase 25.000. Controllo settimanale di PT e PTT”; Visita ortopedica – PO “Umberto I” di Nocera ER (16/01/19), da cui risultava: “Frattura 3° diafisario medio prossimale di femore sinistro in consolidazione, operata con chiodo bloccato. Controllo rx del 16.1.19. Può deambulare con girello con carico al 25-30%. Controllo ambulatoriale fra 30 giorni con rx femore sinistro”; X. grafia femore sinistro (16/01/19), da cui risultava: “Controllo radiografico di nota frattura spiroide del III diafisario medio-prossimale, chirurgicamente trattata con mezzo metallico da osteosintesi (chiodo gamma). Note di callogenesi”; Visita ortopedica – PO “Umberto I” di Nocera ER (4.2.19), da cui risultava: “Frattura 3° medio distale femore sinistro operata con chiodo endomidollare in avanzata consolidazione. Può deambulare con girello con sottoascellari e carico graduale. Continui la rieducazione motoria A/P arto inferiore sinistro per 30 giorni”; Esami ematochimici (11.2.19); Esami ematochimici (18/02/19); Visita fisiatrica - Centro di Riabilitazione “LARS” di Sarno (28/02/19), da cui risultava: “Attività previste: RNM: kinesi segmentaria pluridistrettuale;
esercizi posturali e propriocettivi;
FNP; esercizi di carico;
passaggi posturali- trasferimenti;
esercizi di allungamento prolungato mio-fasciale; training deambulatorio”; X.grafia femore sinistro (05/06/19), da cui risultava: “Controllo radiografico di nota frattura spiroide del III diafisario medio-prossimale di femore, trattata con mezzi di osteosintesi metallica per valutazione specialistica ortopedica”. Nonostante le numerose cure e visite praticate su prescrizione dei sanitari, la paziente lamentava artralgia di anca e, più accentuatamente, di ginocchio sinistro, con dolore al carico e difficoltà deambulative, anche nelle brevi distanze. Ordunque, con ricorso per ATP ex art. 696bis c.p.c., notificato in data 29/09/2023, in uno a pedissequo decreto di fissazione d'udienza per il giorno 23/10/2023, il sig.
[...]
, nella qualità di procuratore speciale ad agire della propria madre, sig.ra Parte_1 [...]
conveniva, dinnanzi a codesto Ill.mo Tribunale, l Pt_2 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., assumendo la sussistenza di danni da
[...] responsabilità professionale medica, a seguito del già menzionato intervento chirurgico pagina 5 di 12 per la riduzione di una frattura del femore sinistro, a cui quest'ultima si era sottoposta, in data 28/09/2018, presso il P.O. “Umberto I” di Nocera ER (dopo un primo ricovero presso il P.O. “villa Malta” di Sarno, a partire dal 21/09/2018). Nello specifico, veniva contestato un viziato posizionamento del chiodo endomidollare, che, in data 09/10/2018, avevo reso necessario un nuovo intervento chirurgico di revisione. A sostengo di tale atto, parte ricorrente affermava che, nonostante le numerose cure ricevute anche successivamente, la sig.ra lamentava dei postumi, ovvero: Parte_2 rilevante aggravio estetico cicatriziale;
gravi disturbi funzionali del ginocchio e della deambulazione;
grave limitazione nelle normali funzioni statico- deambulatorie. Con memoria difensiva del 20/03/2023, si costituiva in giudizio l Controparte_5
, in persona del legale rappresentate p.t., contestando nel merito ogni
[...] avversa pretesa, in quanto ritenuta infondata in fatto e in diritto, rilevando altresì che i postumi lamentati erano da considerarsi una complicanza prevedibile, ma non prevenibile, della tipologia di intervento a cui era stata sottoposta la paziente. Nominato il collegio ed espletate le operazioni peritali, in data 30/05/2024, veniva depositato l'elaborato peritale, in cui si riconosceva la responsabilità dei sanitari del P.O.
“Umberto I” di Nocera inferiore, per gli errori tecnici compiuti in occasione del primo intervento chirurgico e si accertava un conseguente danno iatrogeno differenziale pari al 15 % (da 25% al 10%), nonché un periodo di ITT di 40 giorni ed un periodo di ITP di 60 giorni al 50% e di 30 al 25%. Di conseguenza, il sig. , nella medesima qualità di procuratore speciale ad Parte_1 agire della propria madre, sig.ra con ricorso ex art. 281decies c.p.c., Parte_2 notificato in data 09/04/2025, in uno a pedissequo decreto di fissazione di udienza di comparizione dinnanzi a codesto Ill.mo Giudice, per il giorno 26/05/2025, introduceva il presente giudizio di merito, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dell , in persona del legale rappresentante p.t., per il Controparte_5 sinistro de quo e, per l'effetto, di condannarla al pagamento di tutti i danni patrimoniale e non patrimoniali conseguentemente patiti, oltre accessori come per legge. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/05/2025, si costituiva nel giudizio così introdotto l , in persona del Direttore Controparte_5
Generale e legale rappresentate p.t., contestando qualsivoglia pretesa avanzata da parte ricorrente, in quanto considerata inammissibile e/o infondata, in fatto e in diritto. In via preliminare, parte resistente presentava istanza di mutamento del rito ex art. 281 duodecies c.p.c. in quanto riteneva che vi fosse un alto grado di complessità della lite e c'era, pertanto, bisogno di un notevole approfondimento istruttorio. Nel merito, parte resistente poneva in evidenza che, in tema di responsabilità della struttura sanitaria, considerata la sua natura contrattuale, il riparto dell'onere della prova comporta che il paziente, che agisca in giudizio per il risarcimento del danno, debba dimostrare, oltre all'esistenza del contratto, anche la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento lesivo della salute e la condotta commissiva o omissiva dei medici, mentre la struttura sanitaria, onde escludere ogni responsabilità, deve dimostrare che la prestazione medica dovuta risultava impossibile per causa ad essa non imputabile, ovvero che pagina 6 di 12 l'inadempimento sia stato causato da una evenienza imprevedibile, oltre che inevitabile, con la comune diligenza. Aggiungeva parte resistente che la paziente, in ragione dell'età avanzata, soffriva di osteoporosi, il che rendeva scadente la qualità dell'osso operato e ciò aveva determinato una modesta migrazione del chiodo impiantato che determinava la scelta di effettuare un nuovo intervento chirurgico, dato che tale circostanza provocava una sintomatologia dolorosa in prossimità dell'articolazione del ginocchio. In ordine alla quantificazione del danno, la resistente contestava la determinazione dello stesso. Specificava, a tal proposito, che, essendo stato qualificato di tipo iatrogeno, occorresse tener conto della sola differenza tra i valori monetari della percentuale di invalidità complessiva e quella che si sarebbe comunque residuata nel paziente, anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico. Ciò in quanto andava considerato che la sig.ra era un soggetto con importanti Pt_2 coomorbidità, il che avrebbe dovuto portare a ritenere che, anche in condizioni ottimali, la guarigione della patologia per cui si era sottoposto ad intervento chirurgico avrebbe comunque comportato esiti non iatrogeni superiori al 10% di danno biologico e, quindi, un differenziale minore rispetto a quello stimato. Sulla base di questo, per l'odierna resistente non sussistono neppure i presupposti per applicare la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale. Infine, contestava la pretesa di parte ricorrente relativa al rimborso delle spese di CTP, perché ritenuta carente di documentazione. Sosteneva, infatti, che erano stati allegati della semplice proforma e non delle fatture, i quali, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, non provavano che l'esborso fosse stato effettivamente sostenuto. Con comparsa di intervento volontario adesivo dipendente, depositata in data 13/05/2025, si costituivano in giudizio i Sig.ri CP_1 CP_2 [...]
, , e , in qualità di marito e CP_3 Parte_1 CP_4 Parte_3 figli, anche conviventi, della Sig.ra Gli interventori di cui sopra, quali Parte_2 soggetti danneggiati nello stesso evento da cui trae origine la domanda della parte danneggiata, vantavano un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni della paziente. Pertanto, spiegavano intervento volontario adesivo dipendente, ai sensi dell'art. 105, 2° comma, c.p.c., a sostegno della domanda della paziente nei confronti dell , in persona del legale rappresentante pro tempore, al sol fine di CP_7 sentire dichiarare la responsabilità dell nella determinazione delle lesioni CP_7 subite dalla sig.ra Questi, ordunque, chiedevano accogliersi la domanda spiegata Pt_2 da ricorrente principale nei confronti dell , con vittoria di spese e CP_7 compensi del presente giudizio oltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 30% per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55, comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b, D.M. 8/3/2018 n. 37; del 150% per assistenza plurima per assistenza di più parti oltre la prima ex art. 4, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55 e del 30% per assistenza plurima per ogni ulteriore eventuale controparte costituita e/o chiamata in causa per assistenza contro più parti ex art. 4, 2° comma, D.M. 10/3/2014 n. 55 come modificato dall'art. 1, lett. c, D.M. pagina 7 di 12 8/3/2018 n. 37; del 15% per spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55; del 4% per C.A. e del 22% per I.V.A. Incardinato così il giudizio e fissata l'udienza per la comparizione delle parti per il 26/05/2025, con ordinanza del 07/09/2025, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo r.g. n. 5226/2023 e si assegnava la presente causa a sentenza. La domanda è fondata e, come tale, va accolta. Nella fattispecie, i fatti della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi provati alla stregua della documentazione prodotta e anche della espletata CTU medico-legale nel giudizio recante r.g. n. 5226 del 2023. I risultati delle indagini peritali, infatti, rendono incontestabile la presenza di evidenti profili di responsabilità a carico della convenuta . Controparte_11
La sig.ra nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel ricorso introduttivo Pt_2 subiva, a cagione di un errato ed inadeguato trattamento sanitario e chirurgico, un complessivo peggioramento dello stato di salute ed uno stato di invalidità psico-fisica. Nel settembre del 2018, la paziente si ricoverava presso la Divisione di Ortopedia del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sarno, dove le veniva diagnosticata la frattura del femore sinistro, scomposta, al terzo prossimale diafisario;
veniva applicata una trazione trans scheletrica e veniva quindi trasferita presso la Divisione di Ortopedia dell'ospedale Umberto I di Nocera ER, dove il 28 settembre si sottoponeva ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi della frattura con chiodo endomidollare. Ma un controllo radiografico effettuato a distanza di un giorno, nel posto operatorio, e un esame Tac, effettuata il 6 ottobre del 2018, evidenziò che il chiodo endomidollare aveva perforato il margine inferiore del condilo mediale del femore stesso, con frattura e distacco parcellare del margine antero inferiore del condilo. Pertanto, i sanitari, resi conto dell'errore commesso, il giorno 9 ottobre rimossero il primo mezzo di sintesi, e veniva impiantato un nuovo chiodo endomidollare, con divieto assoluto di carico per almeno 30 giorni. Va posto in evidenza che, nell'ambito del trattamento chirurgico di queste fratture, vanno considerate osteosintesi mediante placca e viti, cosiddette osteosintesi periferiche, sintesi con fissazione esterna, osteosintesi mediante chiodi endomidollari, generalmente tecnica questa la più applicata, soprattutto per le fratture prossimali, e le fratture medio diafisarie del femore. Nella vicenda de quo, va precisato che il chiodo endomidollare impiantato in occasione del primo intervento chirurgico, pur se correttamente programmato, per il tipo di frattura che la paziente aveva riportato, venne impiantato in maniera non corretta, essendo eccessivamente lungo e sovradimensionato, ed andando a fratturare il condilo mediale, come ben evidenziato dagli esami radiografici e dalla Tac effettuata a distanza di alcuni giorni. Per tale motivo fu necessario sottoporre la paziente ad un nuovo intervento chirurgico, con rimozione del primo mezzo di sintesi, ed impianto di uno nuovo chiodo endomidollare, di lunghezza e caratteristiche diverse. Pertanto, risulta evidente l'errore tecnico commesso dai sanitari della divisione di Ortopedia dell'ospedale di Nocera ER, Umberto I. pagina 8 di 12 Il doppio intervento, e la frattura del condilo femorale mediale, hanno comportato dei postumi permanenti che, qualora l'intervento chirurgico fosse stato effettuato in maniera perfetta, certamente non sarebbero residuati. Difatti, il lungo divieto di carico, cui la paziente fu costretta, per cercare di far guarire nel miglior modo possibile la frattura femorale, nonché quella del condilo femorale, segmento questo di estrema importanza perché, anatomicamente posizionato in sede articolare, e su cui si inserisce il legamento collaterale mediale, comportava una notevole rigidità a carico del ginocchio, dell'articolazione coxo-femorale, ed una modica lassità del compartimento mediale, obbligando la paziente, ad una deambulazione difficoltosa e consentita con l'ausilio di un supporto. Gli incaricati CC.TT.UU. evidenziavano, a tal riguardo, un danno biologico del 25%, con un danno cosiddetto fisiologico del 10%, ovvero quanto sarebbe esitato qualora la paziente fosse stata operata, per la frattura di femore, in maniera corretta. Il rimanente 15% va identificato quale danno differenziale/iatrogeno, esclusivamente addebitabile all'errore tecnico nel posizionamento del chiodo endomidollare, in occasione del primo intervento, che fratturò il condilo femorale mediale, e costrinse la sig.ra a Pt_2 sottoporsi, a distanza di pochi giorni, ad un nuovo intervento chirurgico. Dunque, va riconosciuto il risarcimento per il danno iatrogeno differenziale subito dalla paziente. Il danno iatrogeno differenziale rappresenta la differenza tra l'invalidità residuata al paziente in conseguenza del comportamento del sanitario e quella che gli sarebbe comunque residuata a causa della lesione se il trattamento sanitario fosse stato corretto. Logicamente, in sede di quantificazione del danno, si ritiene giusto tenere conto degli effetti che si sarebbero comunque verificati in ragione della patologia originaria e rispetto ai quali la condotta dei sanitari non ha avuto alcuna incidenza. Alla percentuale di danno iatrogeno differenziale suddetto, va considerato il periodo di inabilità temporanea, dapprima totale e poi parziale. Precisamente, alla sig.ra si attribuiva una di inabilità temporanea totale, Parte_2 di 40 giorni, ed un periodo di inabilità temporanea parziale di 60 giorni al 50%, 30 al 25%, periodi tutti questi addebitabili all'erroneo trattamento svolto dai sanitari della Divisione di Ortopedia dell'ospedale Umberto I di Nocera ER, che obbligarono la paziente ad un secondo intervento chirurgico, e pertanto ad un periodo di ricovero presso lo stesso nosocomio, nonché a un lungo periodo di riabilitazione, finalizzato al ripristino della funzionalità articolare, ad una ripresa accettabile del tono muscolare, e alla ripresa di una deambulazione. Dalla documentazione prodotta e sulla base dei rilievi tecnici dei consulenti si ritiene provata la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari della Divisione di Ortopedia dell'ospedale Umberto I di Nocera ER e l'eventus damni. Pertanto, la domanda di risarcimento merita accoglimento e la resistente CP_7 condannata al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Parte_2
Considerata l'età dell'attrice all'epoca dei fatti (72) e le percentuali di danno iatrogeno differenziale e inabilità assegnate, come sopra descritto, emerge un quantum risarcitorio pagina 9 di 12 pari ad € 49.615,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo.
- Rispetto all'onere probatorio Appurata la natura contrattuale della responsabilità dell'odierna convenuta, vanno chiarite le distinzioni tra le diverse tipologie di responsabilità in ordine alla ripartizione dell'onere della prova. Mentre nella responsabilità extracontrattuale esso è a carico del danneggiato (attore) per la dimostrazione del fatto illecito in tutti i suoi elementi, incluso l'atteggiamento soggettivo dell'autore (colpa o dolo), in quella contrattuale l'onere della prova è invertito: in ogni caso di inadempimento il legislatore presume la colpa del debitore esonerando l'attore dal relativo onere probatorio. Si tratta certamente di una presunzione relativa e da ciò deriva che il debitore può liberarsi da ogni responsabilità provando l'assenza di colpa e cioè che l'impossibilità di adempiere è derivata da causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, quindi, incombeva sulla struttura sanitaria l'onere di provare l'assenza di colpa propria e l'impossibilità di adempiere alla prestazione per causa ad essa non imputabile, trattandosi di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale come erroneamente asserito da parte resistente.
- In ordine alla richiesta personalizzazione del danno Essa va rigettata. Parte ricorrente, nella fattispecie, non ha dimostrato quelle precise circostanze eccezionali che avrebbero potuto giustificare la richiesta di aumento del quantum risarcitorio superando, così, le conseguenze ordinarie del danno. Infatti, ai fini della personalizzazione del danno morale, deve essere valutata l'intensità e la durata della sofferenza psichica. Nonostante le eseguite visite, non può dedursi che parte attrice abbia subito conseguenze straordinarie e/o eccezionali. Anche la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364, ha chiarito che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudicante – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni”, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
- Sulle spese mediche La richiesta di risarcimento per il danno lamentato a tale titolo va accolta. Pertanto, va riconosciuta la somma di € 1.206,82 a causa dei ripetuti controlli clinici, cure, interventi chirurgici di revisione, medicazioni, trattamenti specialistici cui si sottoponeva la paziente. Inoltre, per quanto concerne i cicli di riabilitazione e fisiokinesiterapia, che si stimano in circa 6 cicli annuali, della durata di circa 10 ore ciascuno, si stima un costo medio di € pagina 10 di 12 50,00 all'ora, e dunque può valutarsi presuntivamente e, in via equitativa, un costo pari ad € 3.000,00.
- Sulla posizione degli intervenuti I Sig.ri , , , e Parte_4 CP_2 CP_3 Parte_1 CP_4 depositavano, in data 13/05/2025, comparsa di intervento Parte_3 volontario adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105, 2° comma, c.p.c., con la quale manifestavano interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni della paziente e chiedevano accogliersi la domanda spiegata in via principale nei confronti dell CP_7
, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre le maggiorazioni di
[...] legge sui compensi A tal proposito, le Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 27846 del 30/10/2019, hanno statuito che, in caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata, come nel caso di specie. Si ritengono legittime, pertanto, le richieste di maggiorazioni sui compensi presentate dagli odierni intervenuti in codesto giudizio e meritano accoglimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara la responsabilità dell nella causazione del danno subito dalla sig.ra e, per CP_12 Parte_2
l'effetto, la condanna al risarcimento, in favore di parte ricorrente principale e interventori volontari, dei danni non patrimoniali, come danno biologico iatrogeno differenziale oltre inabilità temporanea totale e parziale subita, che si quantificano in € 49.615,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo;
- condanna parte resistente al risarcimento dei danni patrimoniali che si quantificano in € 4.206,82;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese giudiziarie pari a € 30.761,91 di cui 15% per spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, 4% per C.A. e del 22% per I.V.A., da distrarre in favore dei procuratori, Avv. Vincenzo IG e Avv. ZI TE, antistatari;
- pone le spese di CTU del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., recante r.g. n. 5226/2023 a carico di parte resistente soccombente. Salerno 25 nov. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 512-25 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
nella qualità di procuratore speciale ad agire della madre Sig.ra Parte_1 [...] nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Pt_2
IG e dall'Avv. ZI TE come da procura in atti Ricorrente
nonché
e e e e CP_1 CP_2 CP_3 Parte_1 CP_4 [...]
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo IG e dall'Avv. Parte_3
ZI TE come da procura in atti
Interventori adesivi dipendenti
Contro
(C.F. e P. IVA n. , in persona del Controparte_5 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., Ing. , domiciliato per la CP_6 carica presso la sede legale, in , alla via Nizza n. 146, rappresentata e difesa CP_5 dall'Avv. Franco Marruso (c.f. ), ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso l , in via Controparte_7
Nizza n. 146, in , come da procura generale alle liti Rep. n. 27360 CP_5
– Racc. n. 4281 dell'01/06/2023
Resistente conclusioni: come da verbale di udienza del 07/09/2025
pagina 1 di 12 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso , nella qualità di procuratore speciale di Parte_1 Parte_2 esponeva che: - , soggetto già in precedenza affetto da sindrome di Parte_2
Raynaud, artrite reumatoide, sclerosi sistemica, patologia discale multipla in sede lombo-sacrale con riduzione del canale spinale (plurime ernie discali nei tratti L2-L3- L4-L5-S1), ischemia miocardica trattata con PCI con stenting su IVA, con esiti di miocardiopatia dilatativa, ischemia cerebrale trattata con endoarterectomia su ICA, Epatopatia HBV+, come risulta dalla documentazione clinica relativa alle patologie Contr pregresse, a seguito di una caduta accidentale in casa, si recava presso il P.S. della di , P.O. di Sarno, per frattura del femore sinistro, come risulta dal certificato di CP_5 pronto soccorso del 21/09/2018; - la paziente, dopo alcune ore di attesa al P.S., veniva ricoverata presso la struttura sanitaria, come risulta dalla cartella clinica n. 5474-18; - la sig.ra nel corso del ricovero, veniva sottoposta ad X. grafia femore sinistro da cui Pt_2 risultava la diagnosi di: “Frattura scomposta del terzo prossimale diafisario del femore”;
- ricoverata nel reparto di Ortopedia e Traumatologia alle ore 10:10 del 22/09/2018, veniva raccolta dai sanitari l'anamnesi di: “Artrite reumatoide. Paziente cardiopatica in trattamento con Duoplavix 75 mg. Ipertesa. Ipercolesterolemia Torvast 20 mg.
. Angioplastica nel mese di luglio-agosto. Caduta accidentale in ambiente CP_8 domestico” e predisposta la “Trazione transcheletrica” dell'arto infortunato;
- la Pt_2 sempre nel corso del ricovero, veniva sottoposta, in data 24/9/2018, a: Consulenza cardiologica, da cui risultava: “PCI + DES su IVA 1° agosto 2018. Endoarteriectomia ICA dx 16 luglio 2018. Dislipidemia. Paziente ad alto rischio trombotico, se l'intervento non è indifferibile. Continua 100 cp. Sospende Clopidogrel e CP_9 Contro ricominciare dopo 24-48 ore dopo l'intervento. ECG RS a FC 82 bpm. I grado. QRS. BBdx” e Consulenza anestesiologica, da cui risultava: “Per la recente storia anamnestica della paziente (PCI su IVA effettuata il 1° agosto 2018; endoarteriectomia A dx 16 luglio 2018) come già opportunamente rimarcato dal consulente cardiologo, si evidenzia l'alto rischio trombotico per il quale si consiglia ricovero ed esecuzione atto chirurgico presso PO ove sia presente oltre al reparto di Ortopedia anche una Cardiologia Interventistica. Da rivalutare qualora la paziente ed i parenti prossimi decidano per un percorso chirurgico da effettuarsi presso il nostro PO”. Sempre nel corso del ricovero, in data 26/09/2018, dal diario clinico risultava: “Trazione ben tollerata. Dalla consulenza anestesiologica eseguita il 24/09/2018 la recente storia anamnestica della paziente (PCI su IVA effettuata il 1° agosto 2018, endoarteriectomia IPA del 16 luglio 2018) con alto rischio trombotico si trasferisce la stessa presso il PO Umberto I Nocera ER provvisto di reparto di Cardiologia Interventistica”; - la paziente, pertanto, in data 26/9/2018, dopo 5 giorni di attesa dal suo primo accesso al Pronto Soccorso (21/9/2018), veniva dimessa e trasferita presso altro P.O. con la seguente diagnosi di dimissione: “Frattura spiroide-diafisaria femore destro in paziente con esiti di intervento chirurgico di angioplastica e stenosi carotidea. Si trasferisce pagina 2 di 12 presso il PO di Nocera”; - ella, dunque, in data 26/09/2018, veniva trasferita presso altro nosocomio del distretto dell , al P.O. “Umberto I” di Nocera ER CP_7
(SA), ove veniva accolta con “Esame obiettivo: La paziente riferisce di aver eseguito il primo accesso presso Ospedale di Sarno in data 21/09/2018, dove le veniva diagnosticata frattura femore pertrocanterica e diafisaria. Trattata in prima istanza con trazione transtibiale. Arriva presso nostro reparto ortopedico in data 26/09/2018 (data odierna) per trasferimento”, come risulta dal verbale di pronto soccorso n. 20180053242 e dalla cartella clinica n. 17056; - nel corso di tale nuovo ricovero, dopo due ulteriori giorni di attesa, in data 28/09/2018, veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione della frattura del femore. L'intervento veniva così descritto in cartella clinica:
“Paziente in AS, decubito supino, posizionata su lettino ortopedico, arto inferiore destro in trazione;
femore sinistro sotto controllo ampliscopico. Accesso all'apice del g. trocantere sinistro, attraverso la fossetta del piriforme s'introduce filo guida nel canale midollare e lo si alesa. Con l'ausilio dell'apposito strumentario dedicato si impianta chiodo Metatan 11,5x36 mm, bloccato prossimalmente e distalmente. Controllo scopico finale. Sutura per piani. Medicazioni a piatto”. La paziente, nel corso dell'intervento, veniva sottoposta ad emotrasfusione intraoperatoria e, nel post-operatorio, veniva sottoposta ad X. grafia del femore sinistro, da cui risultava: “Controllo post-operatorio di nota frattura metafiso-diafisaria prossimale di femore in trattamento con placca endomidollare e viti metalliche”. Successivamente, veniva sottoposta, in data 29/09/2018, a consulenza fisiatrica, da cui risultava: “ come da cartella. Paziente vigile e orientata. Limitazione articolare Per_1 segmentaria arto inferiore sinistro. Inizia trattamento riabilitativo, cauta igiene articolare segmentaria anca e ginocchio sinistri. Potenziamento muscolare all'arto inferiore controlaterale. MRS pre-evento acuto 0-1. Setting riabilitativo: cure domiciliari”. In data 02/10/2018, veniva sottoposta ad “emotrasfusione”. In data 06/10/2018, si sottoponeva a TAC ginocchio e gamba sinistri, da cui risultava:
“Presenza di chiodo endomidollare nel femore sinistro, il cui estremo distale è apprezzabile oltre il margine inferiore del condilo mediale, con frattura e distacco parcellare dal margine antere-inferiore del condilo stesso”. A fronte di tale viziato posizionamento del chiodo endomidollare, in data 08/10/2018, i sanitari in servizio annotavano nel diario clinico che “presa visione dell'esame TAC del femore e del ginocchio sinistro che evidenzia presenza del chiodo oltre il margine inferiore del canale femorale mediale, si informa la paziente della necessità di un nuovo intervento chirurgico di revisione dell'osteosintesi. La paziente edotta sui rischi, complicanze e benefici, acconsente all'intervento chirurgico...”. Ordunque, in data 09/10/2018, veniva sottoposta al predetto intervento chirurgico di revisione, così descritto: “Su letto ortopedico, sotto controllo scopico, previa applicazione di staffa di trazione transcheletrica tibiale a sinistra, incisione su pregressa incisione chirurgica al 3° distale, medio e prossimale di coscia, si rimuove la vite di blocco distale, si traziona l'arto, il chiodo di circa 1 cm e non oltre per cui si decide di rimuovere le viti cefaliche e di rimuovere il chiodo Metatan 360 mm e si sostituisce con pagina 3 di 12 stesso chiodo Metatan di lunghezza 340 mm bloccandolo distalmente con due viti e prossimalmente con due viti cefaliche. Controllo anatomico e scopico, sutura degli accessi cutanei per strati. Medicazione”. La Sig.ra successivamente, veniva sottoposta ad X. grafia femore sinistro da cui Pt_2 risultava: “Controllo radiografico di frattura terzo medio-prossimale di femore trattata con mezzi di sintesi metallica come richiesto dall'ortopedico a cui si rimanda per le dovute valutazioni e per gli opportuni controlli di evoluzione con i precedenti esami radiografici”. Quindi, si sottoponeva, in data 11/10/2018 ad ulteriore emotrasfusione e, in data 15/10/2018, ad ulteriore X. grafia del femore sinistro da cui risultava: “Controllo radiografico di frattura terzo medio-prossimale di femore trattata con mezzi di sintesi metallica come richiesto dall'ortopedico a cui si rimanda per le dovute valutazioni e per gli opportuni controlli di evoluzione con i precedenti esami radiografici”. In data 18/10/2018, veniva dimessa con la seguente diagnosi di dimissione: “Ricovero 26/09/2018. Dimissione 18/10/18. Diagnosi di dimissione: frattura pluriframmentaria basi-pertrocanterica femore sinistro. Cardiopatia ipertensiva. Cardiopatia dilatativa. Ipercolesterolemia epatopatia HBV correlata. Inquadramento clinico iniziale: frattura del femore. Frattura di parte non specificata del femore. Terapia farmacologica ed altri trattamenti eseguiti: esami di laboratorio pre e post-op, rx torace, rx anca sinistra pre e post-op, TC ginocchio sx. ECG, consulenza cardiologica e fisiatrica. Terapia antitrombotica, antibiotica, gastroprotettore, antidolorifica. Emotrasfusioni, terapia personale. Interventi e procedura eseguiti: osteosintesi femore sinistro con chiodo endomidollare Meta-tan 11,5x36 il 28/09/18. Revisione per sostituzione pregresso chiodo con chiodo endomidollare Meta-tan 11,5 x 34 il 09/10/18. Terapia farmacologica consigliata alla dimissione: Clexane 4000 1 fl sc per 30gg, Limpidex 30 1 cp al mattino, Duoplavin 75 1 cp come da protocollo. Utile consulenza urgente con il cardiologo che ha in cura la pz per monitoraggio serrato. Prima di riprendere la terapia personale domiciliare contattare il proprio medico curante per eventuali modifiche. Indicazioni terapeutiche consigliate: stretto monitoraggio di emocromo (ultimo emocromo del 17/10/18: hgb 11,0), pt, ptt, plt, funzionalità renale ed epatica, glicemia, diuresi e pressione arteriosa. Divieto assoluto di carico a sx. Cauta mobilizzazione attiva e passiva di caviglia sinistra. Controlli prenotati e/o consigliati: medicazione all'occorrenza e rimozione punti di sutura tra 10-15 gg a domicilio affidati al curante o in ambulatorio di ortopedia con prenotazione al cup. Controllo ambulatoriale ortopedico tra 20 giorni con rx anca + femore sinistro, eseguiti 1-2 gg prima”. La paziente, successivamente, praticava: Esami ematochimici (22.10.18); Visita ortopedica – PO “Umberto I” di Nocera ER (7.11.18), da cui risultava: “Frattura 3 diafisaria prossimale femore sinistro operata il 9.10.18 con chiodo bloccato Metatan. Al controllo x. Grafico femore in asse con mezzi di sintesi ben tollerati. Scarsa formazione di callo osseo. Si rimuovono in punti di sutura. Cicatrici chirurgiche guarite per I intenzione. Si consiglia cauta rieducazione motoria A/P ginocchio e anca sinistra fuori carico per 30 giorni domiciliare. Può stare seduta a letto o in poltrona. Controllo ambulatoriale fra 40 gironi con rx femore sinistro in toto”; X.grafia femore sinistro pagina 4 di 12 (17/12/18), da cui risultava: “Controllo radiografico di frattura terzo medio-prossimale diafisario di femore trattata con mezzi di sintesi metallica come richiesto dall'ortopedico a cui si rimanda per le dovute valutazioni e per gli opportuni controlli di evoluzione con i precedenti esami radiografici”; Visita ortopedica – PO “Umberto I” di Nocera ER (17/12/18), da cui risultava: “Frattura pluriframmentaria base pertrocanterica femore sinistro trattata mediante osteosintesi con chiodo endomidollare Meta-tan il 28.9.18. Si prende visione dell'Rx che mostra quadro analogo al precedente. Utile ciclo cauto di FKT per rieducazione motoria attiva e passiva ginocchio e anca sinistra per altri 20 giorni. Nuovo controllo con rx tra 30 giorni con impegnativa e prenotazione. Dibase 25.000 1 fl alla settimana per due mesi, previo consulto con il medico di medicina generale al fine di evitare interferenze farmacologiche. La paziente può iniziare carico sfiorante con ausilio di girello sottoascellare”; Visita reumatologica – Centro di Riabilitazione “LARS” di Sarno (21.12.18), da cui risultava: “Frattura femore non ben consolidata. Paziente in stato di scarsa mobilità a causa di TVP. Clexane 2000 1 fl die. Clodron fl 1 fl a settimana, Dibase 25.000. Controllo settimanale di PT e PTT”; Visita ortopedica – PO “Umberto I” di Nocera ER (16/01/19), da cui risultava: “Frattura 3° diafisario medio prossimale di femore sinistro in consolidazione, operata con chiodo bloccato. Controllo rx del 16.1.19. Può deambulare con girello con carico al 25-30%. Controllo ambulatoriale fra 30 giorni con rx femore sinistro”; X. grafia femore sinistro (16/01/19), da cui risultava: “Controllo radiografico di nota frattura spiroide del III diafisario medio-prossimale, chirurgicamente trattata con mezzo metallico da osteosintesi (chiodo gamma). Note di callogenesi”; Visita ortopedica – PO “Umberto I” di Nocera ER (4.2.19), da cui risultava: “Frattura 3° medio distale femore sinistro operata con chiodo endomidollare in avanzata consolidazione. Può deambulare con girello con sottoascellari e carico graduale. Continui la rieducazione motoria A/P arto inferiore sinistro per 30 giorni”; Esami ematochimici (11.2.19); Esami ematochimici (18/02/19); Visita fisiatrica - Centro di Riabilitazione “LARS” di Sarno (28/02/19), da cui risultava: “Attività previste: RNM: kinesi segmentaria pluridistrettuale;
esercizi posturali e propriocettivi;
FNP; esercizi di carico;
passaggi posturali- trasferimenti;
esercizi di allungamento prolungato mio-fasciale; training deambulatorio”; X.grafia femore sinistro (05/06/19), da cui risultava: “Controllo radiografico di nota frattura spiroide del III diafisario medio-prossimale di femore, trattata con mezzi di osteosintesi metallica per valutazione specialistica ortopedica”. Nonostante le numerose cure e visite praticate su prescrizione dei sanitari, la paziente lamentava artralgia di anca e, più accentuatamente, di ginocchio sinistro, con dolore al carico e difficoltà deambulative, anche nelle brevi distanze. Ordunque, con ricorso per ATP ex art. 696bis c.p.c., notificato in data 29/09/2023, in uno a pedissequo decreto di fissazione d'udienza per il giorno 23/10/2023, il sig.
[...]
, nella qualità di procuratore speciale ad agire della propria madre, sig.ra Parte_1 [...]
conveniva, dinnanzi a codesto Ill.mo Tribunale, l Pt_2 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., assumendo la sussistenza di danni da
[...] responsabilità professionale medica, a seguito del già menzionato intervento chirurgico pagina 5 di 12 per la riduzione di una frattura del femore sinistro, a cui quest'ultima si era sottoposta, in data 28/09/2018, presso il P.O. “Umberto I” di Nocera ER (dopo un primo ricovero presso il P.O. “villa Malta” di Sarno, a partire dal 21/09/2018). Nello specifico, veniva contestato un viziato posizionamento del chiodo endomidollare, che, in data 09/10/2018, avevo reso necessario un nuovo intervento chirurgico di revisione. A sostengo di tale atto, parte ricorrente affermava che, nonostante le numerose cure ricevute anche successivamente, la sig.ra lamentava dei postumi, ovvero: Parte_2 rilevante aggravio estetico cicatriziale;
gravi disturbi funzionali del ginocchio e della deambulazione;
grave limitazione nelle normali funzioni statico- deambulatorie. Con memoria difensiva del 20/03/2023, si costituiva in giudizio l Controparte_5
, in persona del legale rappresentate p.t., contestando nel merito ogni
[...] avversa pretesa, in quanto ritenuta infondata in fatto e in diritto, rilevando altresì che i postumi lamentati erano da considerarsi una complicanza prevedibile, ma non prevenibile, della tipologia di intervento a cui era stata sottoposta la paziente. Nominato il collegio ed espletate le operazioni peritali, in data 30/05/2024, veniva depositato l'elaborato peritale, in cui si riconosceva la responsabilità dei sanitari del P.O.
“Umberto I” di Nocera inferiore, per gli errori tecnici compiuti in occasione del primo intervento chirurgico e si accertava un conseguente danno iatrogeno differenziale pari al 15 % (da 25% al 10%), nonché un periodo di ITT di 40 giorni ed un periodo di ITP di 60 giorni al 50% e di 30 al 25%. Di conseguenza, il sig. , nella medesima qualità di procuratore speciale ad Parte_1 agire della propria madre, sig.ra con ricorso ex art. 281decies c.p.c., Parte_2 notificato in data 09/04/2025, in uno a pedissequo decreto di fissazione di udienza di comparizione dinnanzi a codesto Ill.mo Giudice, per il giorno 26/05/2025, introduceva il presente giudizio di merito, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dell , in persona del legale rappresentante p.t., per il Controparte_5 sinistro de quo e, per l'effetto, di condannarla al pagamento di tutti i danni patrimoniale e non patrimoniali conseguentemente patiti, oltre accessori come per legge. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/05/2025, si costituiva nel giudizio così introdotto l , in persona del Direttore Controparte_5
Generale e legale rappresentate p.t., contestando qualsivoglia pretesa avanzata da parte ricorrente, in quanto considerata inammissibile e/o infondata, in fatto e in diritto. In via preliminare, parte resistente presentava istanza di mutamento del rito ex art. 281 duodecies c.p.c. in quanto riteneva che vi fosse un alto grado di complessità della lite e c'era, pertanto, bisogno di un notevole approfondimento istruttorio. Nel merito, parte resistente poneva in evidenza che, in tema di responsabilità della struttura sanitaria, considerata la sua natura contrattuale, il riparto dell'onere della prova comporta che il paziente, che agisca in giudizio per il risarcimento del danno, debba dimostrare, oltre all'esistenza del contratto, anche la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento lesivo della salute e la condotta commissiva o omissiva dei medici, mentre la struttura sanitaria, onde escludere ogni responsabilità, deve dimostrare che la prestazione medica dovuta risultava impossibile per causa ad essa non imputabile, ovvero che pagina 6 di 12 l'inadempimento sia stato causato da una evenienza imprevedibile, oltre che inevitabile, con la comune diligenza. Aggiungeva parte resistente che la paziente, in ragione dell'età avanzata, soffriva di osteoporosi, il che rendeva scadente la qualità dell'osso operato e ciò aveva determinato una modesta migrazione del chiodo impiantato che determinava la scelta di effettuare un nuovo intervento chirurgico, dato che tale circostanza provocava una sintomatologia dolorosa in prossimità dell'articolazione del ginocchio. In ordine alla quantificazione del danno, la resistente contestava la determinazione dello stesso. Specificava, a tal proposito, che, essendo stato qualificato di tipo iatrogeno, occorresse tener conto della sola differenza tra i valori monetari della percentuale di invalidità complessiva e quella che si sarebbe comunque residuata nel paziente, anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico. Ciò in quanto andava considerato che la sig.ra era un soggetto con importanti Pt_2 coomorbidità, il che avrebbe dovuto portare a ritenere che, anche in condizioni ottimali, la guarigione della patologia per cui si era sottoposto ad intervento chirurgico avrebbe comunque comportato esiti non iatrogeni superiori al 10% di danno biologico e, quindi, un differenziale minore rispetto a quello stimato. Sulla base di questo, per l'odierna resistente non sussistono neppure i presupposti per applicare la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale. Infine, contestava la pretesa di parte ricorrente relativa al rimborso delle spese di CTP, perché ritenuta carente di documentazione. Sosteneva, infatti, che erano stati allegati della semplice proforma e non delle fatture, i quali, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, non provavano che l'esborso fosse stato effettivamente sostenuto. Con comparsa di intervento volontario adesivo dipendente, depositata in data 13/05/2025, si costituivano in giudizio i Sig.ri CP_1 CP_2 [...]
, , e , in qualità di marito e CP_3 Parte_1 CP_4 Parte_3 figli, anche conviventi, della Sig.ra Gli interventori di cui sopra, quali Parte_2 soggetti danneggiati nello stesso evento da cui trae origine la domanda della parte danneggiata, vantavano un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni della paziente. Pertanto, spiegavano intervento volontario adesivo dipendente, ai sensi dell'art. 105, 2° comma, c.p.c., a sostegno della domanda della paziente nei confronti dell , in persona del legale rappresentante pro tempore, al sol fine di CP_7 sentire dichiarare la responsabilità dell nella determinazione delle lesioni CP_7 subite dalla sig.ra Questi, ordunque, chiedevano accogliersi la domanda spiegata Pt_2 da ricorrente principale nei confronti dell , con vittoria di spese e CP_7 compensi del presente giudizio oltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 30% per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55, comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b, D.M. 8/3/2018 n. 37; del 150% per assistenza plurima per assistenza di più parti oltre la prima ex art. 4, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55 e del 30% per assistenza plurima per ogni ulteriore eventuale controparte costituita e/o chiamata in causa per assistenza contro più parti ex art. 4, 2° comma, D.M. 10/3/2014 n. 55 come modificato dall'art. 1, lett. c, D.M. pagina 7 di 12 8/3/2018 n. 37; del 15% per spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55; del 4% per C.A. e del 22% per I.V.A. Incardinato così il giudizio e fissata l'udienza per la comparizione delle parti per il 26/05/2025, con ordinanza del 07/09/2025, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo r.g. n. 5226/2023 e si assegnava la presente causa a sentenza. La domanda è fondata e, come tale, va accolta. Nella fattispecie, i fatti della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi provati alla stregua della documentazione prodotta e anche della espletata CTU medico-legale nel giudizio recante r.g. n. 5226 del 2023. I risultati delle indagini peritali, infatti, rendono incontestabile la presenza di evidenti profili di responsabilità a carico della convenuta . Controparte_11
La sig.ra nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel ricorso introduttivo Pt_2 subiva, a cagione di un errato ed inadeguato trattamento sanitario e chirurgico, un complessivo peggioramento dello stato di salute ed uno stato di invalidità psico-fisica. Nel settembre del 2018, la paziente si ricoverava presso la Divisione di Ortopedia del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sarno, dove le veniva diagnosticata la frattura del femore sinistro, scomposta, al terzo prossimale diafisario;
veniva applicata una trazione trans scheletrica e veniva quindi trasferita presso la Divisione di Ortopedia dell'ospedale Umberto I di Nocera ER, dove il 28 settembre si sottoponeva ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi della frattura con chiodo endomidollare. Ma un controllo radiografico effettuato a distanza di un giorno, nel posto operatorio, e un esame Tac, effettuata il 6 ottobre del 2018, evidenziò che il chiodo endomidollare aveva perforato il margine inferiore del condilo mediale del femore stesso, con frattura e distacco parcellare del margine antero inferiore del condilo. Pertanto, i sanitari, resi conto dell'errore commesso, il giorno 9 ottobre rimossero il primo mezzo di sintesi, e veniva impiantato un nuovo chiodo endomidollare, con divieto assoluto di carico per almeno 30 giorni. Va posto in evidenza che, nell'ambito del trattamento chirurgico di queste fratture, vanno considerate osteosintesi mediante placca e viti, cosiddette osteosintesi periferiche, sintesi con fissazione esterna, osteosintesi mediante chiodi endomidollari, generalmente tecnica questa la più applicata, soprattutto per le fratture prossimali, e le fratture medio diafisarie del femore. Nella vicenda de quo, va precisato che il chiodo endomidollare impiantato in occasione del primo intervento chirurgico, pur se correttamente programmato, per il tipo di frattura che la paziente aveva riportato, venne impiantato in maniera non corretta, essendo eccessivamente lungo e sovradimensionato, ed andando a fratturare il condilo mediale, come ben evidenziato dagli esami radiografici e dalla Tac effettuata a distanza di alcuni giorni. Per tale motivo fu necessario sottoporre la paziente ad un nuovo intervento chirurgico, con rimozione del primo mezzo di sintesi, ed impianto di uno nuovo chiodo endomidollare, di lunghezza e caratteristiche diverse. Pertanto, risulta evidente l'errore tecnico commesso dai sanitari della divisione di Ortopedia dell'ospedale di Nocera ER, Umberto I. pagina 8 di 12 Il doppio intervento, e la frattura del condilo femorale mediale, hanno comportato dei postumi permanenti che, qualora l'intervento chirurgico fosse stato effettuato in maniera perfetta, certamente non sarebbero residuati. Difatti, il lungo divieto di carico, cui la paziente fu costretta, per cercare di far guarire nel miglior modo possibile la frattura femorale, nonché quella del condilo femorale, segmento questo di estrema importanza perché, anatomicamente posizionato in sede articolare, e su cui si inserisce il legamento collaterale mediale, comportava una notevole rigidità a carico del ginocchio, dell'articolazione coxo-femorale, ed una modica lassità del compartimento mediale, obbligando la paziente, ad una deambulazione difficoltosa e consentita con l'ausilio di un supporto. Gli incaricati CC.TT.UU. evidenziavano, a tal riguardo, un danno biologico del 25%, con un danno cosiddetto fisiologico del 10%, ovvero quanto sarebbe esitato qualora la paziente fosse stata operata, per la frattura di femore, in maniera corretta. Il rimanente 15% va identificato quale danno differenziale/iatrogeno, esclusivamente addebitabile all'errore tecnico nel posizionamento del chiodo endomidollare, in occasione del primo intervento, che fratturò il condilo femorale mediale, e costrinse la sig.ra a Pt_2 sottoporsi, a distanza di pochi giorni, ad un nuovo intervento chirurgico. Dunque, va riconosciuto il risarcimento per il danno iatrogeno differenziale subito dalla paziente. Il danno iatrogeno differenziale rappresenta la differenza tra l'invalidità residuata al paziente in conseguenza del comportamento del sanitario e quella che gli sarebbe comunque residuata a causa della lesione se il trattamento sanitario fosse stato corretto. Logicamente, in sede di quantificazione del danno, si ritiene giusto tenere conto degli effetti che si sarebbero comunque verificati in ragione della patologia originaria e rispetto ai quali la condotta dei sanitari non ha avuto alcuna incidenza. Alla percentuale di danno iatrogeno differenziale suddetto, va considerato il periodo di inabilità temporanea, dapprima totale e poi parziale. Precisamente, alla sig.ra si attribuiva una di inabilità temporanea totale, Parte_2 di 40 giorni, ed un periodo di inabilità temporanea parziale di 60 giorni al 50%, 30 al 25%, periodi tutti questi addebitabili all'erroneo trattamento svolto dai sanitari della Divisione di Ortopedia dell'ospedale Umberto I di Nocera ER, che obbligarono la paziente ad un secondo intervento chirurgico, e pertanto ad un periodo di ricovero presso lo stesso nosocomio, nonché a un lungo periodo di riabilitazione, finalizzato al ripristino della funzionalità articolare, ad una ripresa accettabile del tono muscolare, e alla ripresa di una deambulazione. Dalla documentazione prodotta e sulla base dei rilievi tecnici dei consulenti si ritiene provata la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari della Divisione di Ortopedia dell'ospedale Umberto I di Nocera ER e l'eventus damni. Pertanto, la domanda di risarcimento merita accoglimento e la resistente CP_7 condannata al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Parte_2
Considerata l'età dell'attrice all'epoca dei fatti (72) e le percentuali di danno iatrogeno differenziale e inabilità assegnate, come sopra descritto, emerge un quantum risarcitorio pagina 9 di 12 pari ad € 49.615,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo.
- Rispetto all'onere probatorio Appurata la natura contrattuale della responsabilità dell'odierna convenuta, vanno chiarite le distinzioni tra le diverse tipologie di responsabilità in ordine alla ripartizione dell'onere della prova. Mentre nella responsabilità extracontrattuale esso è a carico del danneggiato (attore) per la dimostrazione del fatto illecito in tutti i suoi elementi, incluso l'atteggiamento soggettivo dell'autore (colpa o dolo), in quella contrattuale l'onere della prova è invertito: in ogni caso di inadempimento il legislatore presume la colpa del debitore esonerando l'attore dal relativo onere probatorio. Si tratta certamente di una presunzione relativa e da ciò deriva che il debitore può liberarsi da ogni responsabilità provando l'assenza di colpa e cioè che l'impossibilità di adempiere è derivata da causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, quindi, incombeva sulla struttura sanitaria l'onere di provare l'assenza di colpa propria e l'impossibilità di adempiere alla prestazione per causa ad essa non imputabile, trattandosi di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale come erroneamente asserito da parte resistente.
- In ordine alla richiesta personalizzazione del danno Essa va rigettata. Parte ricorrente, nella fattispecie, non ha dimostrato quelle precise circostanze eccezionali che avrebbero potuto giustificare la richiesta di aumento del quantum risarcitorio superando, così, le conseguenze ordinarie del danno. Infatti, ai fini della personalizzazione del danno morale, deve essere valutata l'intensità e la durata della sofferenza psichica. Nonostante le eseguite visite, non può dedursi che parte attrice abbia subito conseguenze straordinarie e/o eccezionali. Anche la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364, ha chiarito che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudicante – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni”, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
- Sulle spese mediche La richiesta di risarcimento per il danno lamentato a tale titolo va accolta. Pertanto, va riconosciuta la somma di € 1.206,82 a causa dei ripetuti controlli clinici, cure, interventi chirurgici di revisione, medicazioni, trattamenti specialistici cui si sottoponeva la paziente. Inoltre, per quanto concerne i cicli di riabilitazione e fisiokinesiterapia, che si stimano in circa 6 cicli annuali, della durata di circa 10 ore ciascuno, si stima un costo medio di € pagina 10 di 12 50,00 all'ora, e dunque può valutarsi presuntivamente e, in via equitativa, un costo pari ad € 3.000,00.
- Sulla posizione degli intervenuti I Sig.ri , , , e Parte_4 CP_2 CP_3 Parte_1 CP_4 depositavano, in data 13/05/2025, comparsa di intervento Parte_3 volontario adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105, 2° comma, c.p.c., con la quale manifestavano interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni della paziente e chiedevano accogliersi la domanda spiegata in via principale nei confronti dell CP_7
, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre le maggiorazioni di
[...] legge sui compensi A tal proposito, le Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 27846 del 30/10/2019, hanno statuito che, in caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata, come nel caso di specie. Si ritengono legittime, pertanto, le richieste di maggiorazioni sui compensi presentate dagli odierni intervenuti in codesto giudizio e meritano accoglimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara la responsabilità dell nella causazione del danno subito dalla sig.ra e, per CP_12 Parte_2
l'effetto, la condanna al risarcimento, in favore di parte ricorrente principale e interventori volontari, dei danni non patrimoniali, come danno biologico iatrogeno differenziale oltre inabilità temporanea totale e parziale subita, che si quantificano in € 49.615,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo;
- condanna parte resistente al risarcimento dei danni patrimoniali che si quantificano in € 4.206,82;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese giudiziarie pari a € 30.761,91 di cui 15% per spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, 4% per C.A. e del 22% per I.V.A., da distrarre in favore dei procuratori, Avv. Vincenzo IG e Avv. ZI TE, antistatari;
- pone le spese di CTU del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., recante r.g. n. 5226/2023 a carico di parte resistente soccombente. Salerno 25 nov. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva pagina 11 di 12 pagina 12 di 12