CASS
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 21583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21583 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - OL MA NI RD NO DI UR - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: SI US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2024 del TRIBUNALE di Palermo vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 17 ottobre 2024 il Tribunale di Palermo – costituito ai sensi dell’art. 324 cod.proc.pen. – ha confermato il decreto di sequestro preventivo della società MM4480 s.r.l.s., della ditta individuale SI US e del marchio “RB”, emanato sulla base del fumus commissi delicti relativo al reato di cui agli articoli 110 e 416 bis cod.pen. provvisoriamente contestato a RI SO.
2. Secondo l’accusa SO ha assicurato, nel corso del tempo, a ZI MI – esponente di vertice del mandamento di San OR / TO Natale di cosa nostra – entrate economiche attraverso il versamento di una quota di profitti derivanti da alcune attività commerciali (svolte con i marchi BRIOSCIA e SHARBAT). Il GIP ha disposto il sequestro preventivo dei beni suindicati, ritenuti strumentali alla consumazione del reato, in vista della successiva confisca di cui all’art. 416 bis, comma 7, cod.pen. .
3. Sia l’ordinanza genetica, che il provvedimento del Tribunale, precisano come i risultati delle investigazioni consentano di qualificare indubbiamente le attività commerciali esercitate da SO RI quali “imprese mafiose”, riconducibili alla categoria dell’impresa “a partecipazione mafiosa”, dovendosi ritenere che il predetto indagato sia un “imprenditore colluso”. La ditta individuale SI US viene ritenuta solo formalmente intestata alla predetta, ma sostanzialmente amministrata da SO RI, in un più ampio contesto di amministrazione mafiosa delle proprie imprese. Vengono ricostruiti i rapporti tra SO RI e ZI MI, esponente di spicco della consorteria mafiosa di “Partanna-Mondello”, il quale avrebbe beneficiato dei proventi delle attività amministrate dal primo, anche mediante l’assunzione formale del proprio figlio ZI GI, pur senza avervi investito alcun capitale. ZI MI, secondo le ricostruzioni, avrebbe intrattenuto reiterati e continuativi rapporti con il SO, fornendo a quest’ultimo supporto ed ausilio nello svolgimento delle sue attività, estrinsecatesi sia in una protezione delle imprese, secondo il classico modello mafioso, sia intermediando con professionisti di sua conoscenza per cercare di superare alcuni ostacoli amministrativi. Il GIP ha concluso nel senso di ritenere sussistente il fumus del concorso esterno in associazione mafiosa del SO, avendo lo stesso dato un consapevole, volontario e stabile contributo alla organizzazione mafiosa, ottenendo in cambio, sia pure in una costante posizione di subalternità, vantaggi per la sua attività imprenditoriale, che non avrebbe potuto altrimenti ottenere. L’ordinanza ricorsa ricostruisce i rapporti tra SO RI e ZI MI (anche per mezzo dell’intermediazione del figlio di quest’ultimo, ZI GI). Dalle indagini sarebbe emersa la messa a disposizione delle imprese del SO in favore del ZI, in un’ottica di reciproci scambi di favori. Ricostruiti i rapporti tra i due, prima con riferimento alla società Magi s.r.l. (società esercente l’attività di “produzione gelateria e pasticcieria”, proprietaria del marchio di gelato “Brioscià”, gestita di fatto dal SO), poi con riferimento alla costituzione della società MM4480 s.r.l.s. (già operante sotto il marchio “Brioscià”, poi operante altresì sotto il nuovo marchio “RB”), il provvedimento impugnato concentra l’attenzione sulla riconducibilità della ditta individuale SI Penale Sent. Sez. 1 Num. 21583 Anno 2025 Presidente: BO MO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 11/03/2025 US al SO GI. Anzitutto, si pone in evidenza come sotto il marchio ‘Sharbart’ abbiano operato sia la società MM4480, sia la ditta individuale SI US. Le concrete modalità operative di queste imprese, come rilevato dagli inquirenti, “sono risultate collocarsi in un solco di continuità rispetto a quanto precedentemente accertato per il marchio Brioscià e per la Magi s.r.l.” In secondo luogo, la SI non solo era già dipendente dalle Magi s.r.l., ma nel frattempo aveva instaurato una situazione sentimentale con il SO. Inoltre, dagli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, è emerso che una nuova attività, operante sempre sotto il marchio “Sharbart”, era formalmente riconducibile alla ditta individuale SI GI. È risultato, altresì, che la stessa SI avesse registrato proprio il marchio RB, creato prima della costituzione della citata ditta individuale. Tale ultima costituzione viene, dunque, ritenuta attuazione del più ampio progetto imprenditoriale volto all’espansione del marchio RB voluto dal SO e dal ZI, come confermato da ulteriori elementi, i quali dimostrerebbero che le modalità gestorie dell’attività sono sovrapponibili a quelle che avevano caratterizzato le precedenti società del SO. Tali elementi, oltre a quelli già esaminati, sono così indicati: a) il SO si occupava della gestione dei turni di servizio dei dipendenti e della gestione economica dell’attività commerciale, oltre che dei rapporti con i fornitori;
b) in un’intercettazione telefonica con la cugina, il SO rivendicava implicitamente la proprietà degli utili ricavati tramite la ditta individuale;
c) sia la ditta individuale SI US che la società MM4480 s.r.l.s. hanno assunto gli stessi dipendenti nel medesimo arco temporale, ciò a conferma della sovrapposizione gestionale tra le due realtà imprenditoriali;
d) per l’attività della ditta SI sono stati utilizzati taluni beni riferibili alla fallita società Magi;
e) è stata accertata la costante ingerenza nella attività commerciale della SI di ZI GI, figlio di MI, gravato dal novembre 2022 della misura cautelare degli arresti domiciliari;
f) l’attività tecnica di videosorveglianza ha documentato la consegna di denaro effettuata dal SO in favore di GI ZI. g) vi sono plurime intercettazioni che dimostrerebbero come SO abbia preso istruzioni in ordine alla gestione della società da ZI GI.
4. Dunque, alla luce delle risultanze probatorie citate, vengono ritenute prive di rilievo le censure difensive volte a dimostrare come la costituzione della ditta SI US sia avvenuta con provviste lecite, apportate dai genitori della donna, considerato che, una volta accertato come l’attività si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la protezione di un’associazione mafiosa, ne risulta contaminato l’intero patrimonio aziendale. È bene ricordare che proprio la liceità del capitale iniziale ha escluso la gravità indiziaria in ordine al reato di intestazione fittizia, contestato tra gli altri alla stessa SI.
5. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - SI US. Il ricorso si articola in un motivo unico, con il quale si deduce il vizio di mera apparenza di motivazione. In apertura la difesa pone in evidenza come la MM4480 s.r.l.s. fosse oggettivamente riconducibile al SO, non anche alla SI, e che, in riferimento alla ditta intestata a quest’ultima, non si registrerebbe alcuna intercettazione idonea a far desumere, neanche indirettamente, che la stessa fosse nella disponibilità del SO o di soggetti terzi. In secondo luogo, si censura l’ordinanza ricorsa nella parte in cui non avrebbe tenuto adeguatamente conto della provenienza non solo lecita, ma anche familiare, delle provviste utilizzate dalla SI US per avviare la gelateria oggetto di sequestro preventivo, grazie all’aiuto economico ricevuto dagli anziani genitori. Ad opinione della difesa, il Tribunale non avrebbe adeguatamente spiegato la conciliabilità, sul piano degli ordinari comportamenti umani, dell’impegno economico affrontato dagli anziani coniugi SI per aiutare la figlia, con la riconducibilità della ditta SI al SO, considerato che tali familiari «non si sarebbero privati dei loro risparmi per favorire quel progetto di espansione del MA RB ideato da ZI MI e SO RI». Gli elementi individuati dal Tribunale a riprova del collegamento tra la ditta SI ed il SO (quali la gestione dei turni di lavoro, l’assunzione dei dipendenti ecc.) troverebbero giustificazione nel rapporto sentimentale intercorrente tra i due soggetti citati e nel fatto che il SO era ritenuto un “talentuoso maestro gelatiere, riconosciuto nel panorama cittadino per la sua alta professionalità”, circostanze che il Tribunale non avrebbe per nulla ponderato. La difesa, inoltre, pone in evidenza come tutte le condotte rilevanti in chiave di concorso esterno contestate al SO siano avvenute nel biennio 2017/2019 ed abbiano coinvolto esclusivamente le realtà commerciali Magi s.r.l. e MM4480 s.r.l.s. Solo un episodio contestato sarebbe stato astrattamente riferibile alla ditta SI, cioè la presunta consegna di denaro effettuata dal SO a favore di GI ZI, il quale però non sarebbe un “uomo d’onore”, ma solamente il figlio di ZI MI, il quale viene ritenuto, in tesi investigativa, il referente mafioso del SO. Per di più, dalla lettura dei capi d’accusa emergerebbe una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la Magi e la MM4480, da un lato, e la ditta SI, dall’altro. Viene sottolineato come l’aggravante di cui al 416 bis.1 cod.pen. sia stata contestata solo in riferimento all’attività della Magi s.r.l. e della MM4480 s.r.l.s., non anche per la ditta SI US, mentre il sequestro è stato disposto per tutte e tre le imprese. È oggetto di critica anche la tesi, sostenuta dal Tribunale, secondo la quale ZI GI sarebbe subentrato al padre MI, dopo che quest’ultimo è stato ristretto agli arresti domiciliari, 2 nell’attività di gestione delle imprese del SO. Sostiene la difesa che GI, il quale non è affatto “un uomo d’onore”, non può aver sostituito il padre, esponente di vertice del mandamento San OR TO Natale, considerato che tale consorteria mafiosa non avrebbe consentito una simile sostituzione. I rapporti tra GI ZI e RI SO sarebbero piuttosto riconducibili a meri affari personali, come tali non riconducibili alla condotta di concorso esterno oggetto di contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché propone una lettura alternativa, in fatto, delle emergenze istruttorie, a fronte di ampia e congrua motivazione della decisione impugnata. Peraltro, trattandosi di decisione cautelare in tema di sequestro preventivo, la limitazione legislativa dei motivi di ricorso per cassazione alla violazione di legge (art. 325 cod.proc.pen.) impone la individuazione di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le molte Sez. II n. 18951 del 14.3.2017, rv 269656).
2. Nulla di tutto questo è dato intravedere nella decisione impugnata, atteso che in motivazione si prende in esame la tesi difensiva ma si indicano con assoluta completezza i numerosi elementi che portano a ritenere come l’attività della ditta individuale sia stata del tutto asservita alle finalità del SO di arrecare sostegno economico al ZI, in un contesto di agevolazione mafiosa. Da ciò la considerazione per cui la strumentalità dell’azienda alla consumazione del reato di concorso esterno rende del tutto ininfluente l’origine lecita del capitale iniziale investito nella attività. Va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza formatasi in ambito di prevenzione patrimoniale ma applicabile anche all’ipotesi in esame, laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a partecipazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci (tra le molte Sez. VI n. 7072 del 14.07.2021, rv 283462). Si tratta di un argomento dirimente in diritto, con cui la ricorrente omette di confrontarsi. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 11/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO AG MO BO 3
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 17 ottobre 2024 il Tribunale di Palermo – costituito ai sensi dell’art. 324 cod.proc.pen. – ha confermato il decreto di sequestro preventivo della società MM4480 s.r.l.s., della ditta individuale SI US e del marchio “RB”, emanato sulla base del fumus commissi delicti relativo al reato di cui agli articoli 110 e 416 bis cod.pen. provvisoriamente contestato a RI SO.
2. Secondo l’accusa SO ha assicurato, nel corso del tempo, a ZI MI – esponente di vertice del mandamento di San OR / TO Natale di cosa nostra – entrate economiche attraverso il versamento di una quota di profitti derivanti da alcune attività commerciali (svolte con i marchi BRIOSCIA e SHARBAT). Il GIP ha disposto il sequestro preventivo dei beni suindicati, ritenuti strumentali alla consumazione del reato, in vista della successiva confisca di cui all’art. 416 bis, comma 7, cod.pen. .
3. Sia l’ordinanza genetica, che il provvedimento del Tribunale, precisano come i risultati delle investigazioni consentano di qualificare indubbiamente le attività commerciali esercitate da SO RI quali “imprese mafiose”, riconducibili alla categoria dell’impresa “a partecipazione mafiosa”, dovendosi ritenere che il predetto indagato sia un “imprenditore colluso”. La ditta individuale SI US viene ritenuta solo formalmente intestata alla predetta, ma sostanzialmente amministrata da SO RI, in un più ampio contesto di amministrazione mafiosa delle proprie imprese. Vengono ricostruiti i rapporti tra SO RI e ZI MI, esponente di spicco della consorteria mafiosa di “Partanna-Mondello”, il quale avrebbe beneficiato dei proventi delle attività amministrate dal primo, anche mediante l’assunzione formale del proprio figlio ZI GI, pur senza avervi investito alcun capitale. ZI MI, secondo le ricostruzioni, avrebbe intrattenuto reiterati e continuativi rapporti con il SO, fornendo a quest’ultimo supporto ed ausilio nello svolgimento delle sue attività, estrinsecatesi sia in una protezione delle imprese, secondo il classico modello mafioso, sia intermediando con professionisti di sua conoscenza per cercare di superare alcuni ostacoli amministrativi. Il GIP ha concluso nel senso di ritenere sussistente il fumus del concorso esterno in associazione mafiosa del SO, avendo lo stesso dato un consapevole, volontario e stabile contributo alla organizzazione mafiosa, ottenendo in cambio, sia pure in una costante posizione di subalternità, vantaggi per la sua attività imprenditoriale, che non avrebbe potuto altrimenti ottenere. L’ordinanza ricorsa ricostruisce i rapporti tra SO RI e ZI MI (anche per mezzo dell’intermediazione del figlio di quest’ultimo, ZI GI). Dalle indagini sarebbe emersa la messa a disposizione delle imprese del SO in favore del ZI, in un’ottica di reciproci scambi di favori. Ricostruiti i rapporti tra i due, prima con riferimento alla società Magi s.r.l. (società esercente l’attività di “produzione gelateria e pasticcieria”, proprietaria del marchio di gelato “Brioscià”, gestita di fatto dal SO), poi con riferimento alla costituzione della società MM4480 s.r.l.s. (già operante sotto il marchio “Brioscià”, poi operante altresì sotto il nuovo marchio “RB”), il provvedimento impugnato concentra l’attenzione sulla riconducibilità della ditta individuale SI Penale Sent. Sez. 1 Num. 21583 Anno 2025 Presidente: BO MO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 11/03/2025 US al SO GI. Anzitutto, si pone in evidenza come sotto il marchio ‘Sharbart’ abbiano operato sia la società MM4480, sia la ditta individuale SI US. Le concrete modalità operative di queste imprese, come rilevato dagli inquirenti, “sono risultate collocarsi in un solco di continuità rispetto a quanto precedentemente accertato per il marchio Brioscià e per la Magi s.r.l.” In secondo luogo, la SI non solo era già dipendente dalle Magi s.r.l., ma nel frattempo aveva instaurato una situazione sentimentale con il SO. Inoltre, dagli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, è emerso che una nuova attività, operante sempre sotto il marchio “Sharbart”, era formalmente riconducibile alla ditta individuale SI GI. È risultato, altresì, che la stessa SI avesse registrato proprio il marchio RB, creato prima della costituzione della citata ditta individuale. Tale ultima costituzione viene, dunque, ritenuta attuazione del più ampio progetto imprenditoriale volto all’espansione del marchio RB voluto dal SO e dal ZI, come confermato da ulteriori elementi, i quali dimostrerebbero che le modalità gestorie dell’attività sono sovrapponibili a quelle che avevano caratterizzato le precedenti società del SO. Tali elementi, oltre a quelli già esaminati, sono così indicati: a) il SO si occupava della gestione dei turni di servizio dei dipendenti e della gestione economica dell’attività commerciale, oltre che dei rapporti con i fornitori;
b) in un’intercettazione telefonica con la cugina, il SO rivendicava implicitamente la proprietà degli utili ricavati tramite la ditta individuale;
c) sia la ditta individuale SI US che la società MM4480 s.r.l.s. hanno assunto gli stessi dipendenti nel medesimo arco temporale, ciò a conferma della sovrapposizione gestionale tra le due realtà imprenditoriali;
d) per l’attività della ditta SI sono stati utilizzati taluni beni riferibili alla fallita società Magi;
e) è stata accertata la costante ingerenza nella attività commerciale della SI di ZI GI, figlio di MI, gravato dal novembre 2022 della misura cautelare degli arresti domiciliari;
f) l’attività tecnica di videosorveglianza ha documentato la consegna di denaro effettuata dal SO in favore di GI ZI. g) vi sono plurime intercettazioni che dimostrerebbero come SO abbia preso istruzioni in ordine alla gestione della società da ZI GI.
4. Dunque, alla luce delle risultanze probatorie citate, vengono ritenute prive di rilievo le censure difensive volte a dimostrare come la costituzione della ditta SI US sia avvenuta con provviste lecite, apportate dai genitori della donna, considerato che, una volta accertato come l’attività si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la protezione di un’associazione mafiosa, ne risulta contaminato l’intero patrimonio aziendale. È bene ricordare che proprio la liceità del capitale iniziale ha escluso la gravità indiziaria in ordine al reato di intestazione fittizia, contestato tra gli altri alla stessa SI.
5. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - SI US. Il ricorso si articola in un motivo unico, con il quale si deduce il vizio di mera apparenza di motivazione. In apertura la difesa pone in evidenza come la MM4480 s.r.l.s. fosse oggettivamente riconducibile al SO, non anche alla SI, e che, in riferimento alla ditta intestata a quest’ultima, non si registrerebbe alcuna intercettazione idonea a far desumere, neanche indirettamente, che la stessa fosse nella disponibilità del SO o di soggetti terzi. In secondo luogo, si censura l’ordinanza ricorsa nella parte in cui non avrebbe tenuto adeguatamente conto della provenienza non solo lecita, ma anche familiare, delle provviste utilizzate dalla SI US per avviare la gelateria oggetto di sequestro preventivo, grazie all’aiuto economico ricevuto dagli anziani genitori. Ad opinione della difesa, il Tribunale non avrebbe adeguatamente spiegato la conciliabilità, sul piano degli ordinari comportamenti umani, dell’impegno economico affrontato dagli anziani coniugi SI per aiutare la figlia, con la riconducibilità della ditta SI al SO, considerato che tali familiari «non si sarebbero privati dei loro risparmi per favorire quel progetto di espansione del MA RB ideato da ZI MI e SO RI». Gli elementi individuati dal Tribunale a riprova del collegamento tra la ditta SI ed il SO (quali la gestione dei turni di lavoro, l’assunzione dei dipendenti ecc.) troverebbero giustificazione nel rapporto sentimentale intercorrente tra i due soggetti citati e nel fatto che il SO era ritenuto un “talentuoso maestro gelatiere, riconosciuto nel panorama cittadino per la sua alta professionalità”, circostanze che il Tribunale non avrebbe per nulla ponderato. La difesa, inoltre, pone in evidenza come tutte le condotte rilevanti in chiave di concorso esterno contestate al SO siano avvenute nel biennio 2017/2019 ed abbiano coinvolto esclusivamente le realtà commerciali Magi s.r.l. e MM4480 s.r.l.s. Solo un episodio contestato sarebbe stato astrattamente riferibile alla ditta SI, cioè la presunta consegna di denaro effettuata dal SO a favore di GI ZI, il quale però non sarebbe un “uomo d’onore”, ma solamente il figlio di ZI MI, il quale viene ritenuto, in tesi investigativa, il referente mafioso del SO. Per di più, dalla lettura dei capi d’accusa emergerebbe una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la Magi e la MM4480, da un lato, e la ditta SI, dall’altro. Viene sottolineato come l’aggravante di cui al 416 bis.1 cod.pen. sia stata contestata solo in riferimento all’attività della Magi s.r.l. e della MM4480 s.r.l.s., non anche per la ditta SI US, mentre il sequestro è stato disposto per tutte e tre le imprese. È oggetto di critica anche la tesi, sostenuta dal Tribunale, secondo la quale ZI GI sarebbe subentrato al padre MI, dopo che quest’ultimo è stato ristretto agli arresti domiciliari, 2 nell’attività di gestione delle imprese del SO. Sostiene la difesa che GI, il quale non è affatto “un uomo d’onore”, non può aver sostituito il padre, esponente di vertice del mandamento San OR TO Natale, considerato che tale consorteria mafiosa non avrebbe consentito una simile sostituzione. I rapporti tra GI ZI e RI SO sarebbero piuttosto riconducibili a meri affari personali, come tali non riconducibili alla condotta di concorso esterno oggetto di contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché propone una lettura alternativa, in fatto, delle emergenze istruttorie, a fronte di ampia e congrua motivazione della decisione impugnata. Peraltro, trattandosi di decisione cautelare in tema di sequestro preventivo, la limitazione legislativa dei motivi di ricorso per cassazione alla violazione di legge (art. 325 cod.proc.pen.) impone la individuazione di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le molte Sez. II n. 18951 del 14.3.2017, rv 269656).
2. Nulla di tutto questo è dato intravedere nella decisione impugnata, atteso che in motivazione si prende in esame la tesi difensiva ma si indicano con assoluta completezza i numerosi elementi che portano a ritenere come l’attività della ditta individuale sia stata del tutto asservita alle finalità del SO di arrecare sostegno economico al ZI, in un contesto di agevolazione mafiosa. Da ciò la considerazione per cui la strumentalità dell’azienda alla consumazione del reato di concorso esterno rende del tutto ininfluente l’origine lecita del capitale iniziale investito nella attività. Va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza formatasi in ambito di prevenzione patrimoniale ma applicabile anche all’ipotesi in esame, laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a partecipazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci (tra le molte Sez. VI n. 7072 del 14.07.2021, rv 283462). Si tratta di un argomento dirimente in diritto, con cui la ricorrente omette di confrontarsi. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 11/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO AG MO BO 3