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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7206/2025
r.g., decisa nell'udienza del 23.12.2025, promossa da con gli avv.ti Francesco Certomà, Antonio Andriulli e Rita Battiato;
Pt_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Massimo Urselli;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 18.7.2025 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., l' Pt_1
chiedeva dichiararsi insussistente in capo a il requisito CP_1
sanitario previsto dall'art. 1 l. 12.6.1984 n. 222 ai fini dell'assegno ordinario di invalidità.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda e dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario prescritto per l'assegno di
1 invalidità ordinaria, come riconosciuto dal consulente tecnico di ufficio nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso dell è infondato. Pt_1
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo come integrata dai successivi chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che le infermità da cui è affetto l'assicurato riducono in modo permanente a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, come prescritto dall'art. 1 co. 1
l. 12.6.1984 n. 222 ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità: tanto, a decorrere dalla domanda amministrativa (30.7.2024).
Conclusivamente, il ricorso proposto dall va disatteso, e per l'effetto Pt_1
deve dichiararsi l'assicurato invalido ordinario con la decorrenza sopra indicata.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' le spese di c.t.u. come già liquidate. Pt_1
2
P.q.m.
rigetta il ricorso proposto dall e per l'effetto dichiara Pt_1 CP_1
invalido ordinario dalla data della domanda amministrativa (30.7.2024);
condanna l' a rifondere al convenuto le spese di causa, liquidate in Pt_1
euro 2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Massimo Urselli.
Taranto, 23.12.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7206/2025
r.g., decisa nell'udienza del 23.12.2025, promossa da con gli avv.ti Francesco Certomà, Antonio Andriulli e Rita Battiato;
Pt_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Massimo Urselli;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 18.7.2025 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., l' Pt_1
chiedeva dichiararsi insussistente in capo a il requisito CP_1
sanitario previsto dall'art. 1 l. 12.6.1984 n. 222 ai fini dell'assegno ordinario di invalidità.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda e dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario prescritto per l'assegno di
1 invalidità ordinaria, come riconosciuto dal consulente tecnico di ufficio nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso dell è infondato. Pt_1
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo come integrata dai successivi chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che le infermità da cui è affetto l'assicurato riducono in modo permanente a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, come prescritto dall'art. 1 co. 1
l. 12.6.1984 n. 222 ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità: tanto, a decorrere dalla domanda amministrativa (30.7.2024).
Conclusivamente, il ricorso proposto dall va disatteso, e per l'effetto Pt_1
deve dichiararsi l'assicurato invalido ordinario con la decorrenza sopra indicata.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' le spese di c.t.u. come già liquidate. Pt_1
2
P.q.m.
rigetta il ricorso proposto dall e per l'effetto dichiara Pt_1 CP_1
invalido ordinario dalla data della domanda amministrativa (30.7.2024);
condanna l' a rifondere al convenuto le spese di causa, liquidate in Pt_1
euro 2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Massimo Urselli.
Taranto, 23.12.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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