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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/07/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 422 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI TERESA e Parte_1
) STRADA C.F._1 Parte_2
N. 21/E 86079 VENAFRO;
, giusta procura in atti;
[...]
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO , giusta CP_1
in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 06.11.2021, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
l' per vedersi riconoscere il beneficio comma 8 della L. n. CP_1
257/1992 e s.m.i. e all'art. 47, D.L. n.269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, asserendo di essere stato esposto all'amianto nell'espletamento dell'attività lavorativa. A fondamento di siffatta domanda adduceva: Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
- di avere lavorato alle dipendenze della ello stabilimento di Controparte_2 svolgendo diversificate mansioni siccome doviziosamente descritto e per il lasso Pt_3 gico dal 22.11.1979 al 15.11.2006, dei quali in ricorso;
- di esser stato a contatto, nell'espletamento delle proprie mansioni, con materiali contenenti amianto;
- di aver richiesto all' il riconoscimento dell'esposizione all'amianto con istanza del CP_3
16.04.2003;
- di essere venuto a conoscenza, nel corso del mese di febbraio 2021, il Sig. Parte_1
apprendeva da alcuni ex colleghi di lavoro che, nel corso dell'attivit
[...] svolta alle dipendenze della era stato accertato tramite CTU depositata Controparte_2 in data 28.09.2007 (a firma ) nel giudizio N. 56/2004 R.G. Sez. Lav. Per_1 del Tribunale di Isernia, che tutti i della erano stati esposti Controparte_2 all'amianto presente nell'azienda e, per logica conseg erno ricorrente;
- di aver richiesto all' i connessi benefici contributivi con domanda del 31.03.2021; CP_1
- che gli Istituti men non hanno accolto le istanze;
- che, a suo dire, ha conseguito il diritto al sopra citato beneficio inerente al cosiddetto
“moltiplicatore contributivo” ex art. 13, comma 8 della L. n. 257/1992 e s.m.i. ed ex art. 47, D.L. n.269/2003 conv. in Legge n. 326/2003. Si costituiva in giudizio l' resistente, resistendo all'avversa pretesa e Controparte_4 chiedendo il rigetto de dell'asserita decadenza sostanziale del ricorrente dalla domanda, la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva e, nel merito, la mancanza delle condizioni previste dalla legge per aver diritto al beneficio previdenziale di cui all'art. 13 comma 8 della l. 27.3.1992 n. 257, non essendovi prova dell'esposizione al rischio in capo al ricorrente. La causa, ritenuta di natura documentale, è giunta alla discussione all'udienza del 14.05.2024, trattata in modalità cartolare, ed è stata decisa tenuto conto delle note ritualmente depositate dalle parti.
*** 2. Il ricorso non merita di essere accolto, perché l'eccezione di prescrizione sollevata dall' resistente è fondata. CP_4
Va o, in ordine alla natura del diritto oggetto del ricorso, che la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nell'affermare che il diritto che viene fatto valere dai lavoratori che agiscono per ottenere giudizialmente i benefici di cui all'art. 13 co. 8 legge 257/1992 non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli posti a fondamento del diritto al trattamento pensionistico (Cass. 2351/2015). La Corte di Cassazione è quindi ormai attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, che sorge indipendentemente dall'avvenuto pensionamento e che si traduce in una modalità più favorevole del calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione stessa. Esso trova la sua fonte nel "fatto" della esposizione ad amianto con il superamento di specifiche soglie e della durata di tale Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
esposizione: tale situazione di fatto determina l'insorgenza di una situazione giuridica in base alla quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale - un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione" - Corte cost. 20 novembre 2008, n. 376). Non è sufficiente tuttavia il fatto dell'esposizione all'amianto a far decorrere il termine prescrizionale se il lavoratore non ne è consapevole così da poter concretamente esercitare il diritto: per tale ragione la Cassazione ha individuato il dies a quo della prescrizione nel momento in cui possa ritenersi che il lavoratore abbia avuto consapevolezza dell'esposizione ad amianto, che sia o meno già pensionato, e tale consapevolezza ha ritenuto che possa ritenersi logicamente acquisita nel momento in cui il lavoratore ha presentato all' la domanda amministrativa per il riconoscimento CP_3 dell'avvenuta esposizione per iodo indicato (secondo l'orientamento avallato da Cass. nn. 16128/2015, 2856/2017, 1584/2019, 1098/2019, 17654/2020). Il ricorrente àncora la consapevolezza dell'esposizione qualificata alla data (genericamente indicata ne febbraio 2021) nel quale avrebbe appreso l'esistenza di una CTU ambientale in un giudizio analogo proposto da due colleghi di lavoro presso la che aveva accertato e calcolato una esposizione superiore alle 100 Controparte_2 ff/ll fino alla metà degli anni 2000, deducendo che precedentemente egli non aveva avuto nessuna consapevolezza di essere stato esposto nel corso dell'attività lavorativa al rischio amianto. Tuttavia lo stesso ricorrente afferma di aver richiesto all' il CP_3 riconoscimento dell'esposizione all'amianto con istanza del 16.04.2003; pur n o la certezza dell'esposizione, dunque, in quella data il ricorrente aveva più di un sospetto sul rischio all'esposizione, che avrebbe potuto essere vagliato con più attenzione in quella sed, proponendo azione giudiziale nel termine di decadenza previsto dalla legge, così come – presumibilmente – è stato fatto dai colleghi che si sono visti riconoscere il beneficio con le sentenze sopra menzionate. Il ricorrente ha inoltrato il ricorso all' il 16.04.2003, mentre ha presentato la CP_3 domanda amministrativa all' solo il .2021, ben oltre il decorso del termine di CP_1 prescrizione ordinaria decen E' irrilevante la circostanza che l' abbia respinto (o eventualmente accolto solo CP_3 parzialmente la domanda, come av o nel caso in esame), trattandosi di circostanza che non impedisce né di presentare la domanda amministrativa all' né in caso di CP_1 mancato accoglimento della stessa, di agire giudizialmente per ott 'accertamento del periodo di esposizione non riconosciuto in sede amministrativa (sul punto Cass. 5386/18). L'impossibilità di far valere il diritto, cui l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo alla decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (Cass. 10828/2015) Deve al riguardo ritenersi, che il mancato rilascio della certificazione non costituisca CP_3 un impedimento giuridico alla presentazione della domanda ammi iva, in quanto, nonostante la procedimentalizzazione operata dal Ministero del lavoro con il D.M. 27 ottobre 2004, art. 3, comma 1 (emanato in forza della già citata L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 che ha demandato a un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, la definizione delle modalità di attuazione), il quale ha previsto che “Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall presenta domanda di pensione CP_3 Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
all'ente previdenziale di appartenenza, che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al presente decreto” (comma 10), non può ritenersi che la disposizione normativa vada intesa nel senso di subordinare il diritto al beneficio previdenziale al possesso del certificato dell'Ente assicuratore: il certificato è un atto di accertamento di uno stato CP_3 di fatto (esposizione qualificata e durata), e nell'esercizio dello specifico potere certificativo attribuito dalla legge 326/2003 per semplificare la prova della sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio, ma ciò non comporta che il possesso del certificato costituisca esso stesso un presupposto giuridico per l'esercizio del diritto: il legislatore - di fronte al nutrito contenzioso e alle difficoltà di accertamento, in sede giudiziale, sulla effettiva consistenza della esposizione all'amianto nelle varie realtà aziendali, spesso dismesse e quindi non più verificabili - ha conferito pieno valore alla certificazione dell' concernente, per ciascun CP_3 lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata, rilasciata sulla b gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, come mezzo di prova ai fini del beneficio per cui è causa (Cass. 6264/2011). Trattandosi di un mezzo di prova dell'esposizione qualificata, che costituisce il fatto al cui verificarsi consegue il diritto previdenziale, il suo mancato possesso non costituisce impedimento di diritto, ma al più un impedimento di fatto all'esercizio del diritto, superabile con l'espletamento della prova in sede giudiziaria mediante la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio accertativa del superamento delle soglie espositive e del tempo dell'esposizione. Il ricorso deve quindi essere rigettato per essersi il diritto estinto per prescrizione. 3. Considerato il tenore della pronuncia e la qualità delle parti, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite. Così deciso in Isernia, il 02.07.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 422 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI TERESA e Parte_1
) STRADA C.F._1 Parte_2
N. 21/E 86079 VENAFRO;
, giusta procura in atti;
[...]
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO , giusta CP_1
in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 06.11.2021, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
l' per vedersi riconoscere il beneficio comma 8 della L. n. CP_1
257/1992 e s.m.i. e all'art. 47, D.L. n.269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, asserendo di essere stato esposto all'amianto nell'espletamento dell'attività lavorativa. A fondamento di siffatta domanda adduceva: Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
- di avere lavorato alle dipendenze della ello stabilimento di Controparte_2 svolgendo diversificate mansioni siccome doviziosamente descritto e per il lasso Pt_3 gico dal 22.11.1979 al 15.11.2006, dei quali in ricorso;
- di esser stato a contatto, nell'espletamento delle proprie mansioni, con materiali contenenti amianto;
- di aver richiesto all' il riconoscimento dell'esposizione all'amianto con istanza del CP_3
16.04.2003;
- di essere venuto a conoscenza, nel corso del mese di febbraio 2021, il Sig. Parte_1
apprendeva da alcuni ex colleghi di lavoro che, nel corso dell'attivit
[...] svolta alle dipendenze della era stato accertato tramite CTU depositata Controparte_2 in data 28.09.2007 (a firma ) nel giudizio N. 56/2004 R.G. Sez. Lav. Per_1 del Tribunale di Isernia, che tutti i della erano stati esposti Controparte_2 all'amianto presente nell'azienda e, per logica conseg erno ricorrente;
- di aver richiesto all' i connessi benefici contributivi con domanda del 31.03.2021; CP_1
- che gli Istituti men non hanno accolto le istanze;
- che, a suo dire, ha conseguito il diritto al sopra citato beneficio inerente al cosiddetto
“moltiplicatore contributivo” ex art. 13, comma 8 della L. n. 257/1992 e s.m.i. ed ex art. 47, D.L. n.269/2003 conv. in Legge n. 326/2003. Si costituiva in giudizio l' resistente, resistendo all'avversa pretesa e Controparte_4 chiedendo il rigetto de dell'asserita decadenza sostanziale del ricorrente dalla domanda, la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva e, nel merito, la mancanza delle condizioni previste dalla legge per aver diritto al beneficio previdenziale di cui all'art. 13 comma 8 della l. 27.3.1992 n. 257, non essendovi prova dell'esposizione al rischio in capo al ricorrente. La causa, ritenuta di natura documentale, è giunta alla discussione all'udienza del 14.05.2024, trattata in modalità cartolare, ed è stata decisa tenuto conto delle note ritualmente depositate dalle parti.
*** 2. Il ricorso non merita di essere accolto, perché l'eccezione di prescrizione sollevata dall' resistente è fondata. CP_4
Va o, in ordine alla natura del diritto oggetto del ricorso, che la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nell'affermare che il diritto che viene fatto valere dai lavoratori che agiscono per ottenere giudizialmente i benefici di cui all'art. 13 co. 8 legge 257/1992 non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli posti a fondamento del diritto al trattamento pensionistico (Cass. 2351/2015). La Corte di Cassazione è quindi ormai attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, che sorge indipendentemente dall'avvenuto pensionamento e che si traduce in una modalità più favorevole del calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione stessa. Esso trova la sua fonte nel "fatto" della esposizione ad amianto con il superamento di specifiche soglie e della durata di tale Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
esposizione: tale situazione di fatto determina l'insorgenza di una situazione giuridica in base alla quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale - un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione" - Corte cost. 20 novembre 2008, n. 376). Non è sufficiente tuttavia il fatto dell'esposizione all'amianto a far decorrere il termine prescrizionale se il lavoratore non ne è consapevole così da poter concretamente esercitare il diritto: per tale ragione la Cassazione ha individuato il dies a quo della prescrizione nel momento in cui possa ritenersi che il lavoratore abbia avuto consapevolezza dell'esposizione ad amianto, che sia o meno già pensionato, e tale consapevolezza ha ritenuto che possa ritenersi logicamente acquisita nel momento in cui il lavoratore ha presentato all' la domanda amministrativa per il riconoscimento CP_3 dell'avvenuta esposizione per iodo indicato (secondo l'orientamento avallato da Cass. nn. 16128/2015, 2856/2017, 1584/2019, 1098/2019, 17654/2020). Il ricorrente àncora la consapevolezza dell'esposizione qualificata alla data (genericamente indicata ne febbraio 2021) nel quale avrebbe appreso l'esistenza di una CTU ambientale in un giudizio analogo proposto da due colleghi di lavoro presso la che aveva accertato e calcolato una esposizione superiore alle 100 Controparte_2 ff/ll fino alla metà degli anni 2000, deducendo che precedentemente egli non aveva avuto nessuna consapevolezza di essere stato esposto nel corso dell'attività lavorativa al rischio amianto. Tuttavia lo stesso ricorrente afferma di aver richiesto all' il CP_3 riconoscimento dell'esposizione all'amianto con istanza del 16.04.2003; pur n o la certezza dell'esposizione, dunque, in quella data il ricorrente aveva più di un sospetto sul rischio all'esposizione, che avrebbe potuto essere vagliato con più attenzione in quella sed, proponendo azione giudiziale nel termine di decadenza previsto dalla legge, così come – presumibilmente – è stato fatto dai colleghi che si sono visti riconoscere il beneficio con le sentenze sopra menzionate. Il ricorrente ha inoltrato il ricorso all' il 16.04.2003, mentre ha presentato la CP_3 domanda amministrativa all' solo il .2021, ben oltre il decorso del termine di CP_1 prescrizione ordinaria decen E' irrilevante la circostanza che l' abbia respinto (o eventualmente accolto solo CP_3 parzialmente la domanda, come av o nel caso in esame), trattandosi di circostanza che non impedisce né di presentare la domanda amministrativa all' né in caso di CP_1 mancato accoglimento della stessa, di agire giudizialmente per ott 'accertamento del periodo di esposizione non riconosciuto in sede amministrativa (sul punto Cass. 5386/18). L'impossibilità di far valere il diritto, cui l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo alla decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (Cass. 10828/2015) Deve al riguardo ritenersi, che il mancato rilascio della certificazione non costituisca CP_3 un impedimento giuridico alla presentazione della domanda ammi iva, in quanto, nonostante la procedimentalizzazione operata dal Ministero del lavoro con il D.M. 27 ottobre 2004, art. 3, comma 1 (emanato in forza della già citata L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 che ha demandato a un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, la definizione delle modalità di attuazione), il quale ha previsto che “Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall presenta domanda di pensione CP_3 Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
all'ente previdenziale di appartenenza, che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al presente decreto” (comma 10), non può ritenersi che la disposizione normativa vada intesa nel senso di subordinare il diritto al beneficio previdenziale al possesso del certificato dell'Ente assicuratore: il certificato è un atto di accertamento di uno stato CP_3 di fatto (esposizione qualificata e durata), e nell'esercizio dello specifico potere certificativo attribuito dalla legge 326/2003 per semplificare la prova della sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio, ma ciò non comporta che il possesso del certificato costituisca esso stesso un presupposto giuridico per l'esercizio del diritto: il legislatore - di fronte al nutrito contenzioso e alle difficoltà di accertamento, in sede giudiziale, sulla effettiva consistenza della esposizione all'amianto nelle varie realtà aziendali, spesso dismesse e quindi non più verificabili - ha conferito pieno valore alla certificazione dell' concernente, per ciascun CP_3 lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata, rilasciata sulla b gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, come mezzo di prova ai fini del beneficio per cui è causa (Cass. 6264/2011). Trattandosi di un mezzo di prova dell'esposizione qualificata, che costituisce il fatto al cui verificarsi consegue il diritto previdenziale, il suo mancato possesso non costituisce impedimento di diritto, ma al più un impedimento di fatto all'esercizio del diritto, superabile con l'espletamento della prova in sede giudiziaria mediante la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio accertativa del superamento delle soglie espositive e del tempo dell'esposizione. Il ricorso deve quindi essere rigettato per essersi il diritto estinto per prescrizione. 3. Considerato il tenore della pronuncia e la qualità delle parti, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite. Così deciso in Isernia, il 02.07.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio