Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2002, n. 7542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7542 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA N I R A E E I R I E T L S N A S U E O P T : S I R A M . 4 L 0 D L E 6 9 - 3 . 8 A R T , 4 1 0 1 SEZ E PRIMA CIVIL0 7542/02 P NOME DEL POPOLO ITALIANO S E R C C I E A O E S A T L A S L D T O O LA TE dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7981/01 . Giovanni Presidente OLLA Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 21020 Consigliere Dott. Giuseppe V.A. MAGNO Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 14/02/02 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RO MM, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione con l'avv. Aldo Perla del Foro di Torino che lo rappresenta e difende giusta delega in atti
- ricorrente -
contro
PREFETTO di TORINO --intimato- avverso il decreto 23.02.01 del Tribunale di Torino. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.02.02 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 13.2.01 il Prefetto di Torino disponeva l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino del Marocco HA MM ai sensi 399 1 2002 dell'art. 11 comma 2 lett. B) della L. 40/98 perché entrato in Italia nel 1991 non avrebbe richiesto alcun permesso di soggiorno. Avverso detto decreto, notificato in pari data con traduzione in lingua francese, l'HA proponeva ricorso il 16.2.01 e l'adito Tribunale di Torino - acquisita con decreto 13.2.01 documentazione e sentito l'extracomunitario - rigettava l'impugnazione. Per la cassazione di tale decreto l'HA ha proposto ricorso con due motivi, notificando l'atto il 22.3.01 al Prefetto di Torino. L'intimato non ha espletato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, infondati essendo i due motivi nei quali esso si articola, deve essere rigettato. Con il primo motivo l'HA denunzia violazione degli artt. 7 ed 8 della L. 241/90 per omessa comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento a di espulsione. La censura è infondata. Al proposito il Collegio non può che ribadire il costante indirizzo assunto da questa Corte (Cass. 13874/01 - 12795/01) a mente del quale le esigenze di urgenza sottese 12803/01 - alla procedura di espulsione - scandita da brevissimi termini di opposizione, decisione ed esecuzione della misura, posti in ragione delle preminenti esigenze di sicurezza pubblica - rendono affatto inapplicabile il disposto della legge sul procedimento afferente l'onere di avviso dell'avvio del medesimo, in tal senso non essendo equivoco il disposto dell'art. 7 della L. 241/90 che dall'osservanza dell'onere de quo dispensa l'Amministrazione le volte in cui sussistano particolari esigenze di celerità. Infondato è anche il secondo motivo del ricorso, con il quale si addebita al 2 decreto vizio di motivazione consistente nel non avere il Tribunale considerato che l'opponente aveva chiesto di provare di avere avuto un p.d.s., poi smarrito, e di avere documentata necessità di cure sanitarie in Italia. Sotto il primo profilo, è agevole rilevare che la doglianza di omessa considerazione della documentazione a sostegno dello smarrimento del primo permesso di soggiorno è del tutto priva di decisività, non scorgendosi qual rilievo possa assumere l'avere denunziato all'Autorità marocchina lo smarrimento di un permesso di soggiorno italiano là dove l'HA avrebbe dovuto documentare di aver denunziato in Questura lo smarrimento stesso e tempestivamente richiesto il rilascio di un duplicato. Sotto il secondo profilo è analogamente non rilevante la censura afferente la mancata considerazione delle pretese esigenze di terapia chirurgica in Italia, posto che comunque una permanenza nello Stato con tale finalità avrebbe dovuto ricevere lo specifico assenso amministrativo con la concessione del permesso di cui all'art. 36 del D.Leg. 286/98, permesso che l'HA non ha mai dichiarato di aver richiesto. L'assenza di difese da parte dell'intimato dispensa di provvedere sulle spese. O T A T
P.Q.M.
I 0 S R 1 . E I 1 O N 1 L La Corte di Cassazione, L A . R E T T D R S rigetta il ricorso. A O E C N I 8 O R 9 I - A S 3 Così deciso in Roma il 14 febbraio 2002 L C - U 6 A P S L E E E Presidente S II/Cons.est. : D E A I P R 0 S E 4 T ✓ . A L M CORE SUPREMA CASSAZIONE Puma Sezione Civite CANCELLIERE Mise Comined Deportato in Cancelleria Lisa Passingiti 23 MAG. 2002 IL CANCELLIERE