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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4488/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 4488/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MALAVASI MANUELA e dell'avv. SARTORI SILVIA, VIA BAROZZI 1 MILANO,
, VIA BAROZZI, 1 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI Parte_2
N. 1 MILANO presso il difensore avv. MALAVASI MANUELA APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENATTI Controparte_1 C.F._1
FABIO, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI,45 MODENA presso il difensore avv.
BENATTI FABIO APPELLATO
In punto a: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, intermediazione finanziaria, acquisto azioni su sollecitazione dell'Istituto di credito, obblighi informativi, risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 20.2.2025
e come di seguito indicato:
Parte appellante:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della Sentenza n. 17/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Modena nel procedimento sub R.G. 3874/2021 in data 16 gennaio 2023, rep. 63/2023, depositata e
pagina 1 di 21 comunicata dalla cancelleria il 16 gennaio 2023 (e non notificata), e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa:
− in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di Modena a decidere la presente causa e per l'effetto declinare la competenza del Giudice di Pace di Modena a favore del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia d'impresa;
− nel merito: a) in via principale, respingere integralmente le domande del Sig. in quanto prescritte CP_1
(nei limiti e per le ragioni esposte in narrativa), nonché infondate in fatto e in diritto;
b) in subordine, rideterminare il quantum debeatur, tenendo conto di tutto quanto esposto in atti;
c) in ulteriore subordine: nel caso di accoglimento delle (eventuali) domande avversarie, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c. secondo quanto esposto in atti (anche rispetto alla determinazione degli interessi pretesa ex adverso) e comunque ed altresì tenendo conto non solo dell'effettivo importo investito dal Sig. nell'investimento sub iudice, ma CP_1 anche di tutto quanto percepito dal Sig. in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte CP_1 le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa;
per l'effetto: accertato e dichiarato che, in esecuzione spontanea della Sentenza n. 17/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Modena nel procedimento sub R.G. 3874/2021 in data 16 gennaio 2023, rep. 63/2023, comunicata dalla Cancelleria il 16 gennaio 2023 (e non notificata), l'appellato ha provveduto al pagamento in favore di controparte di complessivi Euro 4.782,52 a titolo di sorta capitale e spese legali liquidate dal Giudice di Pace di Modena, condannare lo stesso alla restituzione, totale o parziale, a delle somme già ricevute in esecuzione spontanea della Parte_1 Sentenza, oltre interessi legali dalla data dell'esborso sino all'effettiva restituzione;
− in via istruttoria: qualora codesto Ill.mo Tribunale non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (§ IV.H);
− in ogni caso: sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore dell'odierna appellata:
a) in via principale, condannare controparte alla corresponsione alla delle spese CP_2 liquidande per il doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla CP_2
b) in subordine, compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio e condannare controparte alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla CP_2
c) in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei motivi di impugnazione, compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio, accertare che nulla è dovuto a titolo di spese di lite per il primo grado di giudizio e condannare controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'appellato in relazione a tale grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze/compensi del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Con riserva ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni”. Parte appellata:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Modena, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, per tutti i motivi sopra esposti, respingere l'appello proposto da Parte_3
, poiché infondato in fatto e in diritto, rigettando tutte le domande, eccezioni e pretese
[...] avanzate dall'appellante poiché destituite di fondamento ivi compresa l'istanza avversaria di Ctu
pagina 2 di 21 per tutte le motivazioni sopra indicate e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata n.17/2023 emessa dal Giudice di Pace di Modena il 16.01.2023 ( R.G. 3874/2021); Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre Cpa 4%, Iva
22% e rimborso forfettario spese generali 15%.
In ogni caso, accogliere le domande formulate dal signor nel giudizio di primo Controparte_1 grado, qui integralmente ritrascritte ed espressamente riproposte ex. art. 346 c.p.c. nella presente comparsa di costituzione e risposta: In via principale: accertare e dichiarare il grave inadempimento della banca convenuta ex. artt. 1453, 1455 e s.s.
c.c., sia per la violazione delle norme di legge e di Regolamento vigenti in materia e invocate, sia per violazione dei generali principi di correttezza e buona fede, e conseguentemente dichiarare la risoluzione, in relazione all'operazione in questione, del contratto quadro e/o dell'ordine per cui è causa per grave inadempimento di ora Controparte_3 Parte_3
e condannare la predetta , in persona del suo legale
[...] Parte_3 rappresentante pro-tempore, con sede in Parma Via Università n. 1, C.F. , P.iva P.IVA_1
, al pagamento in favore del signor della somma di Euro 3.817,75, P.IVA_2 Controparte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, o di quella diversa somma, minore o maggiore, che verrà accertata o comunque ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
In via subordinata:
1) Accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 1337, 1338, 2043 c.c., nonché 1175, 1176, 2° comma e 1375 c.c., art 21 Tuf, artt.27-52 Reg. Consob Intermediari n.16190/2007, art. 56 Regolamento Intermediari
n.16190/2007, artt. 23-26 Regolamento Consob - Banca d'Italia del 29/10/2007, art 21 comma
1bis TUF, ascrivibili a ora e Controparte_3 Parte_3 comunque per tutte le violazioni di norme di legge e di regolamenti citate sopra ed i fatti tutti esposti, 2) Conseguentemente e, comunque, condannare , in persona Parte_3 del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Parma Via Università n. 1,
C.F. ,P.Iva , a risarcire al signor la somma di Euro P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
3.817,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella diversa somma, minore o maggiore, che verrà accertata o comunque ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con condanna di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Cpa ed Iva come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dall'acquisto, effettuato in data 20 novembre 2012 dal Sig.
di n. 200 azioni della (successivamente Controparte_1 Controparte_3 incorporata da ) al prezzo unitario di € 19,05 per un controvalore complessivo di Parte_3
€ 3.810,00. Con atto di citazione notificato il 17 novembre 2021, il Sig. ha convenuto in CP_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Modena, lamentando la Parte_3
violazione degli obblighi informativi e comportamentali previsti dalla normativa di settore nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento. In particolare, l'attore ha chiesto la pagina 3 di 21 risoluzione del contratto quadro e/o dell'ordine di acquisto per grave inadempimento, con conseguente condanna della banca al risarcimento del danno e/o alla restituzione del capitale investito, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La banca si è costituita in giudizio contestando integralmente le pretese avversarie ed eccependo, nel merito, l'infondatezza delle domande di parte attrice, sostenendo di aver rispettato tutti gli obblighi informativi di cui controparte lamentava la violazione. All'udienza del 26 gennaio 2022, il Giudice di Pace ha rinviato la causa ex art. 320 c.p.c. all'udienza del 20 aprile 2022, nella quale, rigettata ogni istanza istruttoria, ha fissato l'udienza del 21 settembre 2022 per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine per il deposito di note sino a tale udienza.
All'esito dell'udienza del 21 settembre 2022, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e con sentenza n. 17/2023, pubblicata il 16 gennaio 2023, ha accolto la domanda del Sig. CP_1 condannando al pagamento della somma di € 3.717,75, oltre Parte_3
interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 730,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello con atto di citazione Parte_3
notificato il 14 luglio 2023, articolando nove motivi di impugnazione. In particolare, l'appellante ha contestato la competenza del Giudice di Pace di Modena in favore del Tribunale di Bologna sezione specializzata in materia di impresa, ha eccepito la prescrizione delle domande risarcitorie, ha contestato l'applicabilità della Comunicazione Consob del 2009 e ha negato la sussistenza di inadempimenti agli obblighi informativi, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio il Sig. con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 CP_1
ottobre 2023, contestando integralmente le deduzioni dell'appellante, di cui ha chiesto il rigetto, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata assegnata con decreto presidenziale n. 73 del 12 dicembre 2024 al ruolo del
Giudice dott. Alessandro Bagnoli, il quale ha fissato l'udienza del 20 febbraio 2025 ore 10.15 alla quale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
1. Sul primo motivo di appello relativo all'eccezione di incompetenza
Il primo motivo di appello, con cui contesta la competenza del Parte_3
Giudice di Pace di Modena in favore del Tribunale di Bologna Sezione specializzata in materia di impresa, non è fondato e deve essere respinto.
pagina 4 di 21 La questione della competenza va risolta sulla base della causa petendi e del petitum della domanda proposta dall'attore. Nel caso di specie, il sig. ha agito nei confronti della banca CP_1
lamentando la violazione degli obblighi informativi e comportamentali gravanti sull'intermediario finanziario ai sensi del TUF e dei relativi Regolamenti Consob nella prestazione dei servizi di investimento, chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito dell'azzeramento del valore delle azioni acquistate.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo univoco che esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo (Cass. n. 27271/2022, n. 22340/2020, n.
24097/2021, n. 31216/2019, n. 30622/2019).
La ragione risiede nel fatto che, mediante la norma speciale di cui all'art. 3 d.lgs. n. 168/2003, il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società e alle loro vicende interne a favore di un obiettivo di certezza, finalizzato a evitare il moltiplicarsi delle liti. Ne consegue che quando nessuna questione di tal genere sia coinvolta dalla controversia, per essere la stessa in concreto limitata al profilo preliminare dell'investimento finanziario, sì che l'attore abbia prospettato la violazione degli obblighi posti dalle norme sui contratti di investimento, la causa petendi finisce per porsi al di fuori dei confini della competenza specializzata ratione materiae.
Nel caso in esame, la domanda non riguarda in via diretta ed immediata il rapporto societario con la banca emittente né i diritti e le azioni nascenti dalle partecipazioni sociali e dal loro trasferimento, ma si fonda esclusivamente sulla violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di condotta previsti dalla normativa di settore (TUF e Regolamenti Consob) nella prestazione dei servizi di investimento. La controversia è quindi di pura natura bancaria, avente ad oggetto i contratti di investimento finanziario, ed essendo il petitum e la causa petendi estranei alla materia societaria è completamente esclusa l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 3
d.lgs. n. 168/2003.
Tale orientamento è stato recentemente confermato anche dal Tribunale di Bologna Sezione
Specializzata in materia di Impresa con provvedimento del 09.10.2023, che ha dichiarato la pagina 5 di 21 propria incompetenza funzionale/per materia proprio in una causa promossa da un risparmiatore che aveva acquistato azioni bancarie ed aveva richiesto la nullità dell'ordine di acquisto o l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o aquiliana in capo alla banca per la violazione delle norme che regolano la prestazione di servizi di investimento.
Per tali ragioni, il primo motivo di appello deve essere respinto.
2. Sul secondo motivo di appello relativo all'eccezione di prescrizione
Il secondo motivo di appello, con cui contesta il rigetto Parte_3
dell'eccezione di prescrizione delle domande risarcitorie formulate dall'attore, non è fondato e deve essere respinto.
L'appellante sostiene che, essendo l'ordine di acquisto delle azioni stato impartito nel 2012 e la citazione notificata il 17 novembre 2021, qualsiasi domanda risarcitoria soggetta a termine di prescrizione quinquennale, in particolare le pretese per asserita responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale, sarebbe irrimediabilmente prescritta. La banca contesta inoltre l'individuazione operata dal Giudice di prime cure del dies a quo del termine prescrizionale nel momento in cui l'attore ha avuto contezza del danno (giugno 2016).
Le censure non colgono nel segno. Va innanzitutto affermato l'assoggettamento al termine ordinario di prescrizione decennale, trattandosi di diritto attratto nell'area contrattuale. La violazione degli obblighi informativi e comportamentali posti dalla normativa di settore (TUF e
Regolamenti Consob) in capo all'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento determina infatti una responsabilità di natura contrattuale, come chiarito dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n. 26724/2007.
Quanto alla decorrenza, va disatteso l'assunto secondo cui il termine iniziale coinciderebbe con il momento della sottoscrizione degli ordinativi d'acquisto. In realtà la prescrizione inizia a decorrere dall'azzeramento del valore delle azioni, a cagione della sospensione della possibilità di negoziare il titolo, e cioè a partire dal giugno 2016, quando il valore delle azioni è risultato sostanzialmente azzerato (Euro 0,50 per azione in luogo degli originari Euro 19,08875).
In tal senso la Suprema Corte ha chiarito che "la prescrizione, decorrendo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, presuppone la violazione del diritto: soltanto dal momento e per effetto di tale violazione sorge nel creditore l'interesse ad azionare la tutela per ottenere il soddisfacimento della pretesa" (Cass. n. 1823/2022).
pagina 6 di 21 La giurisprudenza, unanimemente, fa decorrere il termine prescrizionale dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato (Cass. n. 4683/2020, n. 22059/2017, n. 17448/2017, n.
4899/2016). Nel caso di specie ciò è avvenuto nell'estate 2016, quando l'attore è venuto a conoscenza dell'azzeramento delle azioni a seguito dell'assemblea straordinaria di
[...]
del 3 luglio 2016 che ne ha deliberato il sostanziale azzeramento. Controparte_3
La prescrizione è stata poi tempestivamente interrotta dall'attore con la lettera PEC del 19 novembre 2019 e con il successivo ricorso all'ACF del marzo 2020. Ne consegue che, essendo la citazione stata notificata il 17 novembre 2021, l'azione è stata tempestivamente proposta entro il termine decennale, decorrente dal giugno 2016.
Del tutto erronea e comunque irrilevante, inoltre, risulta essere l'asserzione secondo cui sarebbero prescritte per decorrenza del termine quinquennale le azioni di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale. Quanto alla responsabilità precontrattuale, il termine di prescrizione non è quinquennale ma decennale, rientrando la stessa nell'alveo della responsabilità contrattuale da contatto sociale e non extracontrattuale, come ormai riconosciuto dalla più recente e dominante giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 8236/2020, Cass. n. 14188/2016).
In ogni caso, anche volendo aderire alla natura extracontrattuale della responsabilità precontrattuale e dunque ad un termine prescrizionale quinquennale, alcuna prescrizione deve intendersi intervenuta in quanto, come già detto, la decorrenza inizia nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente riconoscibile, ossia da giugno 2016. In ragione di quanto sopra resta assorbita l' ulteriore eccezione di prescrizione della domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi legali.
3. Sul terzo motivo di appello relativo alla natura e applicabilità della CP_4
[...]
Il terzo motivo di appello, con cui contesta l'omessa pronuncia del Parte_3
Giudice di prime cure sulla non vincolatività e precettività della Comunicazione Consob n.
9019104/2009 nonché sulla sua inapplicabilità alle azioni de quibus, non è fondato e deve essere respinto.
L'eccezione avversaria secondo cui la Comunicazione Consob non avrebbe valore normativo e precettivo è priva di pregio. Deve infatti ritenersi che detta comunicazione abbia valore di normativa di attuazione di quanto previsto dagli artt. 21 e 23 TUF, per cui, quand'anche non si pagina 7 di 21 volesse attribuire valore normativo alla Comunicazione, giammai il suo contenuto potrebbe essere disatteso, dovendosi comunque ritenere che il provvedimento della Consob sia atto integrativo e complementare rispetto alla normativa primaria richiamata.
Non è condivisibile, quindi, l'affermazione di parte appellante laddove sostiene che il valore della suddetta Comunicazione sarebbe quello di una fonte meramente interpretativa del dettato legislativo, atteso che l'atto integrativo è intrinsecamente connesso a quello legislativo, del quale costituisce una specificazione.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che la Comunicazione Consob del 2009, anche se priva di diretta portata precettiva, è comunque esplicativa degli obblighi di legge e in ogni caso stabilisce numerosi e assai stringenti obblighi di trasparenza in merito. Recentemente la giurisprudenza ha considerato la Comunicazione Consob del 2009 un'esplicazione di obblighi già direttamente rinvenibili nella normativa di rango primario, condannando in più occasioni le banche per non essersi adeguate alle disposizioni della stessa (Cass. n. 5344/2022, Tribunale di Firenze
24.02.2020 e 03.04.2023, Tribunale di Pistoia 25.10.2022, Tribunale di Palermo 24.01.2020).
L'appellante, inoltre, non condivisibilmente asserisce che la Comunicazione Consob del 2009 non includerebbe fra i prodotti illiquidi le azioni.
In realtà la comunicazione Consob elenca come esempi di titoli illiquidi le obbligazioni bancarie, le polizze assicurative, i derivati otc ma precisa che tale elencazione non ha carattere esaustivo e quindi in essa possono inserirsi a pieno titolo anche le azioni di società bancarie non quotate, che con quei titoli condividono le caratteristiche presenti nella definizione data di titoli illiquidi come
"quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di termine ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita" e "sulla cui base non è sostenibile che i titoli azionari ne possano, per loro natura, esserne esclusi" (Tribunale di Verona
21.03.2017).
Le azioni in questione, non quotate e illiquide, sono semmai assimilabili, anche con riguardo al tipo di mercato in cui vengono trattate e alle conseguenze in termini di rischiosità dell'investimento che ciò comporta, ad altri prodotti finanziari ossia i derivati OTC, che l'odierno appellato in sede di profilatura aveva dichiarato di non conoscere (sull'assimilazione azioni non quotate-derivati si vedano Tribunale di Verona 21.03.2017, Tribunale di Pistoia 25.10.2022,
Tribunale di Lecce 14.02.2022, Tribunale Trani 03.05.2021, Tribunale Palermo 24.01.2020).
pagina 8 di 21 Peraltro, la stessa Consob nella Comunicazione del 2009 ha precisato che "la condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario". Nel caso di specie, le azioni non erano quotate su Parte_4
alcun mercato regolamentato o MTF, né risulta che l'intermediario abbia apprestato un meccanismo di riacquisto dei titoli secondo criteri e meccanismi prefissati che proteggessero il cliente dal rischio di perdite eccessive ed improvvise.
Il meccanismo "ad asta settimanale" invocato dalla banca non può ritenersi sostitutivo di tale impegno al riacquisto, essendo evidente che la possibilità di mettere all'asta i propri titoli è ben altro rispetto all'obbligo dell'intermediario di riacquistarli a certe condizioni già pattuite e sottoscritte, dunque note al cliente.
Per tali ragioni, anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
4. Sul quarto motivo di appello relativo all'illiquidità delle azioni Parte_4
Il quarto motivo d'appello, con cui contesta l'omessa pronuncia sulla Parte_3
natura illiquida delle azioni e l'asserita inattendibilità della perizia di parte, è Parte_4
infondato e deve essere respinto.
Un prodotto è illiquido quando non è agevolmente smobilizzabile dall'investitore in termini di tempo e/o convenienza economica. Nel caso di specie, vi sono elementi fondati per qualificare i titoli in esame come strumenti finanziari illiquidi. La Comunicazione Consob del 2 marzo 2009 precisa che un titolo è illiquido se comporta difficoltà di dismissione entro un arco temporale congruo e a condizioni economiche significative.
Non è fondata la tesi dell'appellante secondo cui tale Comunicazione avrebbe mera funzione interpretativa, poiché essa è atto integrativo della disciplina normativa. La Comunicazione
Consob n. 9019104/2009, infatti, individua gli indici di illiquidità e stabilisce i meccanismi correttivi per riequilibrare la posizione dell'investitore. La liquidità di un titolo è presunta se quotato su mercati regolamentati;
in caso contrario, il titolo è illiquido, salvo che l'intermediario non si impegni al riacquisto secondo criteri e meccanismi predeterminati, volti a tutelare l'investitore da perdite eccessive e improvvise.
Dagli atti emerge che le azioni non erano negoziate su mercati regolamentati né su Parte_4
sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), né risulta che l'intermediario abbia predisposto un pagina 9 di 21 sistema di riacquisto idoneo a garantirne la liquidabilità. La ha dedotto l'introduzione, dal CP_2
1° aprile 2012, di un meccanismo di asta settimanale, finalizzato alla compensazione tra ordini di vendita e acquisto, e il proprio intervento in tali aste tramite il Fondo Acquisto Azioni Proprie.
La Comunicazione Consob sopra citata chiarisce che l'elemento determinante ai fini della qualificazione di un titolo come liquido è l'impegno dell'intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi predeterminati e coerenti con quelli che hanno condotto alla determinazione del prezzo del prodotto nel mercato primario.
Tale impegno, nel caso di specie, non risulta essere stato assunto dall'intermediario, con la conseguenza che il titolo in questione deve ritenersi illiquido, non potendo il meccanismo d'asta garantire il rispetto dei “criteri e meccanismi prefissati” richiesti dalla disciplina di settore.
Nel caso in cui l'ordine di acquisto sia predeterminato, il titolo deve essere ceduto ad un prezzo non inferiore a quello precedentemente stabilito o acquistato ad un valore non superiore a quello prefissato. La ratio di tale previsione è chiara: garantire all'investitore la possibilità di recuperare il proprio investimento, evitando che la determinazione del prezzo in un contesto competitivo possa compromettere, in tutto o in parte, il valore del titolo.
L'analisi delle caratteristiche del prodotto azionario oggetto di controversia conferma la sua natura illiquida.
Le azioni , negoziate esclusivamente over the counter (OTC) e al di fuori di mercati Parte_4
regolamentati, potevano essere scambiate solo in un mercato chiuso gestito dalla stessa banca o tra i soci-azionisti, circostanza che ne rendeva difficile la monetizzazione e il recupero dell'investimento.
A conferma della natura illiquida di tali titoli concorrono anche elementi documentali, quali il contratto quadro e l'estratto conto titoli, dai quali emerge la piena consapevolezza dell'intermediario sulla scarsa liquidabilità dei prodotti proposti al cliente.
In particolare, a pagina 9 del contratto quadro, al punto 4.6, si legge che: ««gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente. Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi
, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati (…)».
pagina 10 di 21 Da tale clausola emerge la consapevolezza dell'intermediario sulla natura illiquida del titolo e sui rischi connessi alla sua negoziazione al di fuori di mercati regolamentati.
Non può condurre a diverse conclusioni la perizia prodotta dall'appellante, che si basa su dati forniti dalla stessa parte e su un metodo di rilevazione della liquidità non allineato ai criteri dell'Autorità di Vigilanza. Gli stessi periti, infatti, ammettono che la loro valutazione si fonda su informazioni fornite dal cliente, senza autonoma verifica della loro attendibilità, specificando che l'elaborato non ha validità giuridica ai fini dell'accertamento della realtà dei fatti.
Se i titoli sono illiquidi, oltre alla disciplina generale, trova applicazione la Comunicazione
Consob del 2 marzo 2009, che introduce specifici obblighi di tutela.
In entrambi i casi, l'inadempimento dell'intermediario resta configurabile, essendo comunque tenuto a garantire un'informativa adeguata sull'investimento.
Invero, sebbene la natura del titolo oggetto dell'operazione – così come il livello di esperienza e le caratteristiche individuali del cliente – possano assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta dell'intermediario, ciò non incide sulla portata generale e inderogabile degli obblighi informativi sanciti dall'art. 21 T.U.F., nonché dalle relative disposizioni attuative, dapprima contenute nel Regolamento Consob n. 11522/1998 e successivamente nel Regolamento Consob
n. 16190 del 29 ottobre 2007 (c.d. Regolamento Intermediari). Tali obblighi, infatti, operano a prescindere dalla specifica tipologia dello strumento finanziario proposto e dall'inquadramento della sua liquidità.
Ne consegue che, anche laddove i titoli CRC oggetto del presente giudizio fossero stati qualificati come liquidi al momento dell'acquisto, ciò non potrebbe comunque esimere l'istituto bancario dal rispetto del dovere primario e ineludibile di fornire all'investitore un'informazione completa, chiara e adeguata sulle caratteristiche, i rischi e le implicazioni connesse all'operazione. Tale obbligo, essendo parte integrante delle regole di condotta dell'intermediario, non può essere eluso né attenuato dalla mera circostanza della qualificazione del titolo in termini di liquidità.
Indipendentemente dalla qualificazione dei titoli in termini di liquidità, la disciplina applicabile rimane invariata sotto il profilo dell'operatività degli obblighi informativi dell'intermediario.
Qualora i titoli dovessero essere considerati liquidi, troverebbe applicazione la disciplina generale prevista dal Testo Unico della Finanza (T.U.F.), che impone specifici doveri di trasparenza, correttezza e diligenza nella prestazione dei servizi di investimento. Qualora, invece, i titoli pagina 11 di 21 fossero ritenuti illiquidi, troverebbe applicazione anche la Comunicazione Consob di Terzo
Livello del 2 marzo 2009 in tema di titoli illiquidi.
In entrambi i casi, l'inadempimento dell'intermediario rispetto agli obblighi normativi e regolamentari gravanti sullo stesso risulterebbe comunque configurabile, non venendo meno il dovere di fornire all'investitore un'informativa completa, chiara e adeguata in relazione ai rischi e alle caratteristiche dell'operazione.
5. Sul quinto motivo di appello relativo alla violazione degli obblighi informativi e comportamentali
Il quinto motivo di appello, con cui contesta la statuizione del Parte_3
Giudice di prime cure circa l'inadempimento della banca agli obblighi informativi e comportamentali previsti dal TUF e dal Regolamento Intermediari, non è fondato e deve essere respinto.
La normativa TUF di cui agli artt. 21 e 23 comma 6 e il Regolamento Consob Intermediari n.
16190/2007, in particolare con gli artt. 27, 28 e 31, prescrivono che l'intermediario finanziario è tenuto a dimostrare di aver assolto agli obblighi informativi "in concreto" e in modo specifico e puntuale, in quanto solo il loro effettivo assolvimento può consentire al cliente di compiere una consapevole scelta d'investimento e di attenuare l'asimmetria informativa presente in capo al cliente al dettaglio.
Nel caso di specie non è stata fornita al sig. alcuna informazione in ordine alla natura CP_1
speculativa dell'operazione e alla circostanza secondo cui le azioni non sono quotate e sono negoziate al di fuori dai mercati regolamentati, con conseguente rischiosità di perdita totale del capitale.
Ciò determina in capo all'istituto di credito una grave inadempienza al proprio obbligo informativo ai sensi dell'art. 21 TUF e delle norme del Regolamento Consob Intermediari del
2007. Nella specie, trattasi di azioni emesse dalla stessa appellante, pacificamente non quotate sui mercati regolamentati e connotate perciò da un grado di rischio maggiore rispetto a quello proprio dei titoli azionari in genere.
Inoltre, controparte ha omesso di fornire l'informativa prevista in ordine all'illiquidità delle azioni in questione e dunque sui rischi e pericolosità derivanti da tale caratteristica, con conseguente violazione dei doveri di correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi.
pagina 12 di 21 La documentazione prodotta da controparte non è idonea a dimostrare il corretto adempimento degli obblighi informativi. Non risulta nemmeno consegnata al sig. prima dell'ordine di CP_1
acquisto o in concomitanza della sottoscrizione alcuna scheda prodotto o prospetto informativo descrittivo delle azioni in questione. La stessa controparte si è limitata a consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti che, come statuito dalla giurisprudenza (fra le tante Cass. n.
19978/2022, n. 9066/2017), non è idoneo ad assolvere l'obbligo di fornire una informazione puntuale e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto di negoziazione, trattandosi di documento contenente un'informativa di carattere generale sugli investimenti in strumenti finanziari e non specifica sul singolo titolo acquistato.
La Suprema Corte ha recentemente chiarito che, nell'ottica di un concreto assolvimento degli obblighi informativi descritti, è da escludersi che l'intermediario possa limitarsi alla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari (v. Cass. sent n.7932 del 20/03/2023).
L'informativa fornita dalla banca risulta quindi gravemente carente, considerando che l'intermediario è tenuto ad un'informazione completa e puntuale, con la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., tanto più in presenza di un rapporto di consulenza con "raccomandazione banca".
La dicitura "MXA Mercato Azioni Carisp" presente nell'ordine è del tutto inidonea ad informare un risparmiatore retail sulla natura non quotata del titolo. La nota informativa di esecuzione è successiva all'ordine e quindi irrilevante, dovendo l'informativa essere preventiva per consentire una scelta consapevole.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la previa conoscenza della negoziazione fuori mercato è elemento essenziale per una corretta scelta d'investimento. Gli obblighi informativi, distinti da quelli di adeguatezza, vanno adempiuti a prescindere dal profilo del cliente.
"In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario provare di aver correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione, risultando irrilevante la valutazione di adeguatezza, posto che l'inosservanza dei doveri informativi è fattore di disorientamento dell'investitore" (Cass. n.17333/2023).
Il deficit informativo ha quindi impedito una scelta consapevole, con particolare gravità trattandosi di azioni della stessa banca collocate in conflitto di interessi.
Quanto alla valutazione di adeguatezza dell'investimento, nel caso de quo il rapporto di consulenza presente è pacifico, risultando anche nello stesso ordine di acquisto ove vi è la pagina 13 di 21 dicitura "OPERAZIONE CONSIGLIATA CON RACCOMANDAZIONE ", e determina CP_2
l'applicazione della normativa prevista in materia di valutazione di adeguatezza del titolo. La stessa valutazione di adeguatezza non è stata effettuata da parte della banca.
In primo luogo, il questionario MIFID utilizzato presenta vizi invalidanti, essendo stata effettuata una profilatura collettiva del sig. e della moglie, con risposte necessariamente identiche CP_1
per due soggetti diversi. Secondo le Linee Guida ESMA e la giurisprudenza, tale profilatura congiunta è inidonea a rilevare le caratteristiche specifiche di ciascun investitore.
In secondo luogo, il questionario non contiene alcuna domanda volta a verificare la conoscenza delle azioni non quotate, che per tipologia e rischi sono assimilabili ai derivati OTC e non alle azioni ordinarie. Non essendo stata verificata la capacità del cliente di comprendere i rischi specifici di tali strumenti, la banca avrebbe dovuto astenersi dall'operazione ex art. 39 comma 2
Reg. Intermediari.
Inoltre, l'obiettivo dichiarato di "incremento del capitale anche sopportando temporaneamente delle perdite" è incompatibile con un investimento in azioni non quotate, che comportano rischio di perdita definitiva. Il profilo di rischio "alto" attribuito risulta incongruo rispetto alle risposte fornite e all'assenza di esperienza pregressa in titoli azionari, come emerge dagli estratti conto.
In definitiva l'appellante non ha fornito alcuna evidenza documentale attestante l'effettivo svolgimento della verifica di adeguatezza, il percorso motivazionale seguito e i cd report di consulenza, e dunque in tal modo non si è potuto verificare il processo valutativo posto a base dell'asserita valutazione di adeguatezza, con conseguente violazione degli artt. 39 e 40
Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007 ma anche dell'art. 21 comma 1 lett. d TUF e dell'art. 29 Regolamento Congiunto Banca d'Italia-Consob.
L'inadempimento dell'appellante, rappresentato dal mancato svolgimento della valutazione di adeguatezza, è per tabulas;
infatti, l'unica dicitura presente sull'ordine di acquisto è
"OPERAZIONE CONSIGLIATA CON RACCOMANDAZIONE BANCA" e nulla sulla valutazione di adeguatezza. D'altronde l'intermediario non ha fornito alcuna evidenza a supporto della propria affermazione secondo cui l'operazione risultava comunque adeguata, non avendo neppure sull'ordine indicato i motivi dell'asserita adeguatezza e quale fosse il grado di rischio dei titoli in questione con cui avrebbe dovuto essere confrontato il profilo di rischio assegnato al cliente.
pagina 14 di 21 Peraltro, la somma investita in azioni rappresentava la totalità degli strumenti finanziari presenti nel deposito titoli, non essendovi alcuna pregressa operatività. Tale inadeguatezza risulta sussistente, in violazione dell'art. 40 comma 1 Regolamento Intermediari Consob n. 16190/2007, anche per dimensione, rappresentando le azioni Crcesena l'unico acquisto di cui al deposito titoli in questione;
la banca, a fronte di ciò, avrebbe dovuto diversificare il rischio finanziario in modo da proteggere il capitale investito.
Per tali ragioni, il quinto motivo di appello deve essere respinto, dovendosi confermare l'inadempimento della banca agli obblighi informativi e comportamentali previsti dalla normativa di settore.
6. Sul sesto motivo di appello relativo al nesso causale
Il sesto motivo di appello, con cui contesta la sussistenza del nesso Parte_3
causale tra l'inadempimento agli obblighi informativi e il danno lamentato, non è fondato e deve essere respinto.
Non vi può essere alcun dubbio sulla sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento della banca ed il danno subito dall'appellato quale conseguenza immediata e diretta dell'investimento in azioni , prive di ogni valore. Parte_4
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra inadempimento informativo e pregiudizio" (Cass. n.
31497/2021, n. 7905/2020, n. 2464/2019).
Per superare tale presunzione, secondo la Cassazione, la prova contraria "non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati. In altri termini, il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non esclude che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli" (Cass. n. 7905/2020, n. 35789/2022, n. 7932/2023).
pagina 15 di 21 Nel caso di specie, la banca non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di causalità.
Gli elementi addotti relativi al profilo soggettivo del sig. sono erronei, non sussistendo le CP_1
asserite competenze con riferimento alle azioni non quotate né l'asserita propensione al rischio alta, come già evidenziato nei precedenti paragrafi e come confermato dall'assenza di pregressa operatività in capo all'appellato.
Nel caso di specie può ragionevolmente affermarsi che l'operazione non sarebbe stata conclusa laddove la banca avesse correttamente informato il cliente ed avesse esattamente valutato il requisito dell'adeguatezza dell'operazione e che il cliente così avrebbe posto in essere una diversa forma di investimento o utilizzo del capitale.
Il nesso causale tra il permettere l'acquisto di titoli non quotati, rischiosi e pure illiquidi senza dare le opportune informazioni all'appellato ed il successivo danno verificatosi, con relativa compromissione dei risparmi del sig. risulta essere evidente. CP_1
D'altronde, si deve ritenere sussistente in via presuntiva l'esistenza del nesso causale tra l'accertato inadempimento degli obblighi informativi da parte della banca e il pregiudizio subito dall'investore. La mancanza di informazioni dovute al cliente da parte della banca è idonea a generare una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, costituendo inoltre fattore di disorientamento dell'investitore che ne è condizionato nella scelta d'investimento
(Cass. n. 7932/2023, n. 11549/2020, n. 2464/2019).
Non avendo l'appellante addotto elementi rilevanti e fondati e comunque nemmeno offerto prove idonee per potersi ritenere superata la presunzione secondo cui la perdita subita sia riconducibile all'inadempimento nell'assolvimento degli obblighi informativi e di comportamento sopra citati imposti alla banca, il nesso causale va senz'altro confermato.
Peraltro, pure l'asserita adeguatezza dell'operazione al profilo di rischio del cliente e l'asserita buona conoscenza del mercato da parte dell'investitore sarebbero privi di valore inferenziale quanto alla circostanza che lo stesso, se informato, avrebbe comunque proceduto all'acquisto
(Cass. n. 36768/2022).
Per tali ragioni, il sesto motivo di appello deve essere respinto, dovendosi confermare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento della banca e il danno subito dall'investitore.
pagina 16 di 21
7. Sul settimo motivo di appello relativo al quantum debeatur
Il settimo motivo di appello, con cui contesta la quantificazione del Parte_3
danno operata dal Giudice di prime cure, è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
Integrano circostanze fattuali debitamente documentate in atti sia l'acquisto da parte dell'investitore in data 20.11.2012 di n. 200 azioni al prezzo unitario di Euro 19,05 Parte_4
per un controvalore e, dunque, un effettivo esborso comprensivo di commissioni pari ad Euro
3.817,75.
Non può essere accolta l'eccezione secondo cui il giudice non avrebbe considerato che ogni investimento comporti inevitabilmente un rischio e che la svalutazione delle azioni Crcesena sia riconducibile a eventi sopravvenuti alla negoziazione. L'appellato non si duole infatti delle perdite subite in sé e per sé, né del fatto che l'investimento comportasse dei rischi, ma dell'inadempimento agli obblighi informativi e comportamentali previsti dalla normativa vigente in capo a controparte, che costituisce il vero oggetto della presente causa.
Non può sostenersi fondatamente che il pregiudizio occorso sarebbe stato conseguenza dell'andamento sfavorevole del mercato e dell'andamento generale del prezzo delle azioni anziché delle conseguenze e della situazione finanziaria della società; in ogni caso l'investitore non sarebbe stato esposto ad esso se non avesse acquistato i titoli in questione e, in particolare, non li avrebbe acquistati se controparte avesse correttamente osservato i propri obblighi informativi e comportamentali previsti dal Tuf, dal Regolamento Consob n.16190/2007 e dalla Comunicazione
Consob del 2009.
Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale in concreto subito dall'investitore, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo dell'intermediario finanziario,
è necessario, tuttavia, tener conto di un duplice profilo riconducibile alla colpa del creditore danneggiato ovvero del cliente/investitore, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2 c.c., evitando così che nei fatti si venga a creare un ingiustificato arricchimento del danneggiato medesimo.
In tal senso, per un verso, occorre certamente valorizzare la circostanza non contestata relativa alla mancata adesione dell'investitore all'offerta pubblica di acquisto delle azioni al Parte_4
prezzo unitario di Euro 0,50 per azione offerto agli azionisti di minoranza (corrispettivo c.d. up- front di Euro 101,00) e al corrispettivo c.d. differito pari ad Euro 0,338 per azione (Euro 68,27),
pagina 17 di 21 come confermato dal comunicato stampa di del 25 marzo 2021, per un Parte_3
totale di Euro 169,27 quale danno che, in effetti, l'investitore, aderendo all'OPA, avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Invero, tale circostanza è già stata adeguatamente considerata dal Giudice di Pace, il quale ha correttamente operato lo scomputo dell'importo di Euro 0,50 per ciascuna delle 200 azioni, per un totale di Euro 100,00.
Deve tuttavia essere detratto dall'importo investito anche il corrispettivo c.d. differito, pari a Euro
0,338 per azione, come attestato dal comunicato stampa di del 25 marzo Parte_1
2021.
Inoltre, occorre considerare che l'investitore ha percepito, nel corso del rapporto, dividendi per un importo complessivo di Euro 35,20. Trattandosi di una somma non oggetto di contestazione, essa deve essere conseguentemente scomputata dall'importo investito.
Pertanto, dall'importo riconosciuto dal Giudice di Pace, pari a Euro 3.717,75, devono essere ulteriormente detratti:
- Euro 35,20 a titolo di dividendi percepiti;
- Euro 67,60 quale corrispettivo OPA differito (0,338 x 200), come attestato dal comunicato stampa di del 25 marzo 2021; Parte_1
per un totale complessivo di Euro 102,80.
Quanto agli 808 warrant, l'appellante non ha fornito alcuna prova in merito al loro valore né ha formulato specifica richiesta di restituzione. Ne consegue che nulla è dovuto a tale titolo.
Ne consegue che il danno risarcibile deve essere rideterminato in Euro 3.614,95 (Euro 3.717,75 -
102,80), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
8. Sull'ottavo motivo di appello e sulla consulenza tecnica d'ufficio.
L'ottavo motivo di appello, con cui censura la sentenza di primo grado Parte_3
per non aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità delle azioni
, non può trovare accoglimento. Parte_4
Il Giudice di Pace di Modena ha, infatti, correttamente statuito che “anche tralasciando ogni rilievo in ordine alla natura dei titoli (liquidi o illiquidi e quindi sottoposti ai più stringenti obblighi informativi di cui alla comunicazione Consob n.9019104 del 2 marzo 2009), va comunque considerato che l'operazione di cui è causa è stata effettuata unicamente in quanto
“consigliata con raccomandazione” dalla stessa (doc 1 attore), ciò, per quanto in atti, senza CP_2
pagina 18 di 21 alcuna concreta e specifica informazione sul prodotto finanziario compravenduto, in violazione degli artt. 27 comma 1, 28 comma 1 e 2 lett d) e 31 Regolamento Consob n. 16190 del 2007 e successive modifiche”
Come già evidenziato nei precedenti paragrafi, la questione della liquidità o meno delle azioni
– questione per la quale si vorrebbe disporre ctu - non risulta dirimente ai fini della Parte_4
decisione, in quanto anche nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi la liquidità delle azioni al momento dell'acquisto, in ogni caso la banca non ha fornito al signor informazioni CP_1
sulle caratteristiche specifiche delle azioni (sulla non quotazione, sulla non scambiabilità in un mercato regolamentato, sulla rischiosità delle stesse) con conseguente violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 Tuf e dagli artt. 27, 28 e 31 Regolamento Consob Intermediari
n.16190/2007.
In definitiva, anche l'ottavo motivo di appello deve essere rigettato, risultando corretta la decisione del Giudice di Pace di non disporre la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da
[...]
in quanto volta ad un accertamento che non sarebbe comunque dirimente ai Parte_3
fini per cui è causa.
9. Sul nono motivo di appello e sulla condanna alle spese.
Con il nono motivo di appello censura la sentenza di primo grado nella Parte_3
parte in cui il Giudice di Pace ha condannato la al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_2
in complessivi Euro 730,00, di cui Euro 130,00 per spese ed Euro 600,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
L'appellante sostiene che, anche in caso di rigetto dell'appello, la particolare complessità dell'accertamento fattuale e delle questioni di diritto affrontate avrebbero giustificato la compensazione delle spese di lite.
Il motivo non può trovare accoglimento.
La condanna alle spese processuali è stata correttamente disposta dal Giudice di Pace secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., essendo risultata la banca totalmente soccombente nel giudizio di primo grado.
Non sussistono nemmeno i presupposti per la compensazione delle spese in ragione della complessità della materia.
La materia del contendere, infatti, attiene alla violazione degli obblighi informativi e comportamentali gravanti sugli intermediari finanziari nella prestazione dei servizi di pagina 19 di 21 investimento, tema ampiamente dibattuto in giurisprudenza con orientamenti consolidati sia in punto di individuazione degli obblighi sia in punto di conseguenze del loro inadempimento.
Le questioni affrontate, seppur tecniche, non presentano profili di particolare complessità o novità tali da giustificare la compensazione delle spese.
La liquidazione delle spese operata dal Giudice di Pace risulta inoltre corretta e congrua, essendo stata effettuata sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e tenendo conto del valore della causa, della natura e complessità delle questioni trattate nonché delle attività effettivamente svolte.
In definitiva, il nono motivo di appello deve essere rigettato, con conferma della condanna alle spese di primo grado disposta dal Giudice di Pace.
10. Sulle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante . Parte_3
Sebbene l'appello sia stato parzialmente accolto con riferimento alla rideterminazione dal quantum debeatur, tale accoglimento riguarda una porzione del tutto marginale della domanda.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della condanna alle spese processuali, la soccombenza va valutata in base ad un criterio sostanziale e non meramente formale, con la conseguenza che, quando l'accoglimento parziale sia di entità minima rispetto alla domanda nel suo complesso e la parte vittoriosa abbia dovuto comunque agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, è corretto ritenere sussistente una soccombenza sostanzialmente totale.
Le spese del primo grado di giudizio, correttamente liquidate dal Giudice di Pace in Euro 730,00
(di cui Euro 130,00 per spese ed Euro 600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA), vengono pertanto confermate.
Le spese del presente grado vengono liquidate in Euro 1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, tenuto conto del valore della causa, della natura e complessità delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta, sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss modd.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
avverso la sentenza n. 17/2023 del Giudice di Pace di Modena, ogni diversa istanza
[...]
pagina 20 di 21 ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il danno risarcibile in favore di nella minor somma di Euro 3.614,95, oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1
saldo;
2) per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_3 Controparte_1
della somma di Euro 3.614,95, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) conferma la condanna di al pagamento delle spese del primo Parte_3
grado di giudizio come liquidate dal Giudice di Pace;
4) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del Parte_3
presente grado di giudizio in favore di che liquida in Euro 1.276,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 6 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 4488/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MALAVASI MANUELA e dell'avv. SARTORI SILVIA, VIA BAROZZI 1 MILANO,
, VIA BAROZZI, 1 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI Parte_2
N. 1 MILANO presso il difensore avv. MALAVASI MANUELA APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENATTI Controparte_1 C.F._1
FABIO, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI,45 MODENA presso il difensore avv.
BENATTI FABIO APPELLATO
In punto a: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, intermediazione finanziaria, acquisto azioni su sollecitazione dell'Istituto di credito, obblighi informativi, risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 20.2.2025
e come di seguito indicato:
Parte appellante:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della Sentenza n. 17/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Modena nel procedimento sub R.G. 3874/2021 in data 16 gennaio 2023, rep. 63/2023, depositata e
pagina 1 di 21 comunicata dalla cancelleria il 16 gennaio 2023 (e non notificata), e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa:
− in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di Modena a decidere la presente causa e per l'effetto declinare la competenza del Giudice di Pace di Modena a favore del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia d'impresa;
− nel merito: a) in via principale, respingere integralmente le domande del Sig. in quanto prescritte CP_1
(nei limiti e per le ragioni esposte in narrativa), nonché infondate in fatto e in diritto;
b) in subordine, rideterminare il quantum debeatur, tenendo conto di tutto quanto esposto in atti;
c) in ulteriore subordine: nel caso di accoglimento delle (eventuali) domande avversarie, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c. secondo quanto esposto in atti (anche rispetto alla determinazione degli interessi pretesa ex adverso) e comunque ed altresì tenendo conto non solo dell'effettivo importo investito dal Sig. nell'investimento sub iudice, ma CP_1 anche di tutto quanto percepito dal Sig. in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte CP_1 le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa;
per l'effetto: accertato e dichiarato che, in esecuzione spontanea della Sentenza n. 17/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Modena nel procedimento sub R.G. 3874/2021 in data 16 gennaio 2023, rep. 63/2023, comunicata dalla Cancelleria il 16 gennaio 2023 (e non notificata), l'appellato ha provveduto al pagamento in favore di controparte di complessivi Euro 4.782,52 a titolo di sorta capitale e spese legali liquidate dal Giudice di Pace di Modena, condannare lo stesso alla restituzione, totale o parziale, a delle somme già ricevute in esecuzione spontanea della Parte_1 Sentenza, oltre interessi legali dalla data dell'esborso sino all'effettiva restituzione;
− in via istruttoria: qualora codesto Ill.mo Tribunale non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (§ IV.H);
− in ogni caso: sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore dell'odierna appellata:
a) in via principale, condannare controparte alla corresponsione alla delle spese CP_2 liquidande per il doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla CP_2
b) in subordine, compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio e condannare controparte alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla CP_2
c) in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei motivi di impugnazione, compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio, accertare che nulla è dovuto a titolo di spese di lite per il primo grado di giudizio e condannare controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'appellato in relazione a tale grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze/compensi del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Con riserva ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni”. Parte appellata:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Modena, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, per tutti i motivi sopra esposti, respingere l'appello proposto da Parte_3
, poiché infondato in fatto e in diritto, rigettando tutte le domande, eccezioni e pretese
[...] avanzate dall'appellante poiché destituite di fondamento ivi compresa l'istanza avversaria di Ctu
pagina 2 di 21 per tutte le motivazioni sopra indicate e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata n.17/2023 emessa dal Giudice di Pace di Modena il 16.01.2023 ( R.G. 3874/2021); Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre Cpa 4%, Iva
22% e rimborso forfettario spese generali 15%.
In ogni caso, accogliere le domande formulate dal signor nel giudizio di primo Controparte_1 grado, qui integralmente ritrascritte ed espressamente riproposte ex. art. 346 c.p.c. nella presente comparsa di costituzione e risposta: In via principale: accertare e dichiarare il grave inadempimento della banca convenuta ex. artt. 1453, 1455 e s.s.
c.c., sia per la violazione delle norme di legge e di Regolamento vigenti in materia e invocate, sia per violazione dei generali principi di correttezza e buona fede, e conseguentemente dichiarare la risoluzione, in relazione all'operazione in questione, del contratto quadro e/o dell'ordine per cui è causa per grave inadempimento di ora Controparte_3 Parte_3
e condannare la predetta , in persona del suo legale
[...] Parte_3 rappresentante pro-tempore, con sede in Parma Via Università n. 1, C.F. , P.iva P.IVA_1
, al pagamento in favore del signor della somma di Euro 3.817,75, P.IVA_2 Controparte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, o di quella diversa somma, minore o maggiore, che verrà accertata o comunque ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
In via subordinata:
1) Accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 1337, 1338, 2043 c.c., nonché 1175, 1176, 2° comma e 1375 c.c., art 21 Tuf, artt.27-52 Reg. Consob Intermediari n.16190/2007, art. 56 Regolamento Intermediari
n.16190/2007, artt. 23-26 Regolamento Consob - Banca d'Italia del 29/10/2007, art 21 comma
1bis TUF, ascrivibili a ora e Controparte_3 Parte_3 comunque per tutte le violazioni di norme di legge e di regolamenti citate sopra ed i fatti tutti esposti, 2) Conseguentemente e, comunque, condannare , in persona Parte_3 del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Parma Via Università n. 1,
C.F. ,P.Iva , a risarcire al signor la somma di Euro P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
3.817,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella diversa somma, minore o maggiore, che verrà accertata o comunque ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con condanna di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Cpa ed Iva come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dall'acquisto, effettuato in data 20 novembre 2012 dal Sig.
di n. 200 azioni della (successivamente Controparte_1 Controparte_3 incorporata da ) al prezzo unitario di € 19,05 per un controvalore complessivo di Parte_3
€ 3.810,00. Con atto di citazione notificato il 17 novembre 2021, il Sig. ha convenuto in CP_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Modena, lamentando la Parte_3
violazione degli obblighi informativi e comportamentali previsti dalla normativa di settore nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento. In particolare, l'attore ha chiesto la pagina 3 di 21 risoluzione del contratto quadro e/o dell'ordine di acquisto per grave inadempimento, con conseguente condanna della banca al risarcimento del danno e/o alla restituzione del capitale investito, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La banca si è costituita in giudizio contestando integralmente le pretese avversarie ed eccependo, nel merito, l'infondatezza delle domande di parte attrice, sostenendo di aver rispettato tutti gli obblighi informativi di cui controparte lamentava la violazione. All'udienza del 26 gennaio 2022, il Giudice di Pace ha rinviato la causa ex art. 320 c.p.c. all'udienza del 20 aprile 2022, nella quale, rigettata ogni istanza istruttoria, ha fissato l'udienza del 21 settembre 2022 per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine per il deposito di note sino a tale udienza.
All'esito dell'udienza del 21 settembre 2022, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e con sentenza n. 17/2023, pubblicata il 16 gennaio 2023, ha accolto la domanda del Sig. CP_1 condannando al pagamento della somma di € 3.717,75, oltre Parte_3
interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 730,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello con atto di citazione Parte_3
notificato il 14 luglio 2023, articolando nove motivi di impugnazione. In particolare, l'appellante ha contestato la competenza del Giudice di Pace di Modena in favore del Tribunale di Bologna sezione specializzata in materia di impresa, ha eccepito la prescrizione delle domande risarcitorie, ha contestato l'applicabilità della Comunicazione Consob del 2009 e ha negato la sussistenza di inadempimenti agli obblighi informativi, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio il Sig. con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 CP_1
ottobre 2023, contestando integralmente le deduzioni dell'appellante, di cui ha chiesto il rigetto, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata assegnata con decreto presidenziale n. 73 del 12 dicembre 2024 al ruolo del
Giudice dott. Alessandro Bagnoli, il quale ha fissato l'udienza del 20 febbraio 2025 ore 10.15 alla quale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
1. Sul primo motivo di appello relativo all'eccezione di incompetenza
Il primo motivo di appello, con cui contesta la competenza del Parte_3
Giudice di Pace di Modena in favore del Tribunale di Bologna Sezione specializzata in materia di impresa, non è fondato e deve essere respinto.
pagina 4 di 21 La questione della competenza va risolta sulla base della causa petendi e del petitum della domanda proposta dall'attore. Nel caso di specie, il sig. ha agito nei confronti della banca CP_1
lamentando la violazione degli obblighi informativi e comportamentali gravanti sull'intermediario finanziario ai sensi del TUF e dei relativi Regolamenti Consob nella prestazione dei servizi di investimento, chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito dell'azzeramento del valore delle azioni acquistate.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo univoco che esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo (Cass. n. 27271/2022, n. 22340/2020, n.
24097/2021, n. 31216/2019, n. 30622/2019).
La ragione risiede nel fatto che, mediante la norma speciale di cui all'art. 3 d.lgs. n. 168/2003, il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società e alle loro vicende interne a favore di un obiettivo di certezza, finalizzato a evitare il moltiplicarsi delle liti. Ne consegue che quando nessuna questione di tal genere sia coinvolta dalla controversia, per essere la stessa in concreto limitata al profilo preliminare dell'investimento finanziario, sì che l'attore abbia prospettato la violazione degli obblighi posti dalle norme sui contratti di investimento, la causa petendi finisce per porsi al di fuori dei confini della competenza specializzata ratione materiae.
Nel caso in esame, la domanda non riguarda in via diretta ed immediata il rapporto societario con la banca emittente né i diritti e le azioni nascenti dalle partecipazioni sociali e dal loro trasferimento, ma si fonda esclusivamente sulla violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di condotta previsti dalla normativa di settore (TUF e Regolamenti Consob) nella prestazione dei servizi di investimento. La controversia è quindi di pura natura bancaria, avente ad oggetto i contratti di investimento finanziario, ed essendo il petitum e la causa petendi estranei alla materia societaria è completamente esclusa l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 3
d.lgs. n. 168/2003.
Tale orientamento è stato recentemente confermato anche dal Tribunale di Bologna Sezione
Specializzata in materia di Impresa con provvedimento del 09.10.2023, che ha dichiarato la pagina 5 di 21 propria incompetenza funzionale/per materia proprio in una causa promossa da un risparmiatore che aveva acquistato azioni bancarie ed aveva richiesto la nullità dell'ordine di acquisto o l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o aquiliana in capo alla banca per la violazione delle norme che regolano la prestazione di servizi di investimento.
Per tali ragioni, il primo motivo di appello deve essere respinto.
2. Sul secondo motivo di appello relativo all'eccezione di prescrizione
Il secondo motivo di appello, con cui contesta il rigetto Parte_3
dell'eccezione di prescrizione delle domande risarcitorie formulate dall'attore, non è fondato e deve essere respinto.
L'appellante sostiene che, essendo l'ordine di acquisto delle azioni stato impartito nel 2012 e la citazione notificata il 17 novembre 2021, qualsiasi domanda risarcitoria soggetta a termine di prescrizione quinquennale, in particolare le pretese per asserita responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale, sarebbe irrimediabilmente prescritta. La banca contesta inoltre l'individuazione operata dal Giudice di prime cure del dies a quo del termine prescrizionale nel momento in cui l'attore ha avuto contezza del danno (giugno 2016).
Le censure non colgono nel segno. Va innanzitutto affermato l'assoggettamento al termine ordinario di prescrizione decennale, trattandosi di diritto attratto nell'area contrattuale. La violazione degli obblighi informativi e comportamentali posti dalla normativa di settore (TUF e
Regolamenti Consob) in capo all'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento determina infatti una responsabilità di natura contrattuale, come chiarito dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n. 26724/2007.
Quanto alla decorrenza, va disatteso l'assunto secondo cui il termine iniziale coinciderebbe con il momento della sottoscrizione degli ordinativi d'acquisto. In realtà la prescrizione inizia a decorrere dall'azzeramento del valore delle azioni, a cagione della sospensione della possibilità di negoziare il titolo, e cioè a partire dal giugno 2016, quando il valore delle azioni è risultato sostanzialmente azzerato (Euro 0,50 per azione in luogo degli originari Euro 19,08875).
In tal senso la Suprema Corte ha chiarito che "la prescrizione, decorrendo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, presuppone la violazione del diritto: soltanto dal momento e per effetto di tale violazione sorge nel creditore l'interesse ad azionare la tutela per ottenere il soddisfacimento della pretesa" (Cass. n. 1823/2022).
pagina 6 di 21 La giurisprudenza, unanimemente, fa decorrere il termine prescrizionale dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato (Cass. n. 4683/2020, n. 22059/2017, n. 17448/2017, n.
4899/2016). Nel caso di specie ciò è avvenuto nell'estate 2016, quando l'attore è venuto a conoscenza dell'azzeramento delle azioni a seguito dell'assemblea straordinaria di
[...]
del 3 luglio 2016 che ne ha deliberato il sostanziale azzeramento. Controparte_3
La prescrizione è stata poi tempestivamente interrotta dall'attore con la lettera PEC del 19 novembre 2019 e con il successivo ricorso all'ACF del marzo 2020. Ne consegue che, essendo la citazione stata notificata il 17 novembre 2021, l'azione è stata tempestivamente proposta entro il termine decennale, decorrente dal giugno 2016.
Del tutto erronea e comunque irrilevante, inoltre, risulta essere l'asserzione secondo cui sarebbero prescritte per decorrenza del termine quinquennale le azioni di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale. Quanto alla responsabilità precontrattuale, il termine di prescrizione non è quinquennale ma decennale, rientrando la stessa nell'alveo della responsabilità contrattuale da contatto sociale e non extracontrattuale, come ormai riconosciuto dalla più recente e dominante giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 8236/2020, Cass. n. 14188/2016).
In ogni caso, anche volendo aderire alla natura extracontrattuale della responsabilità precontrattuale e dunque ad un termine prescrizionale quinquennale, alcuna prescrizione deve intendersi intervenuta in quanto, come già detto, la decorrenza inizia nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente riconoscibile, ossia da giugno 2016. In ragione di quanto sopra resta assorbita l' ulteriore eccezione di prescrizione della domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi legali.
3. Sul terzo motivo di appello relativo alla natura e applicabilità della CP_4
[...]
Il terzo motivo di appello, con cui contesta l'omessa pronuncia del Parte_3
Giudice di prime cure sulla non vincolatività e precettività della Comunicazione Consob n.
9019104/2009 nonché sulla sua inapplicabilità alle azioni de quibus, non è fondato e deve essere respinto.
L'eccezione avversaria secondo cui la Comunicazione Consob non avrebbe valore normativo e precettivo è priva di pregio. Deve infatti ritenersi che detta comunicazione abbia valore di normativa di attuazione di quanto previsto dagli artt. 21 e 23 TUF, per cui, quand'anche non si pagina 7 di 21 volesse attribuire valore normativo alla Comunicazione, giammai il suo contenuto potrebbe essere disatteso, dovendosi comunque ritenere che il provvedimento della Consob sia atto integrativo e complementare rispetto alla normativa primaria richiamata.
Non è condivisibile, quindi, l'affermazione di parte appellante laddove sostiene che il valore della suddetta Comunicazione sarebbe quello di una fonte meramente interpretativa del dettato legislativo, atteso che l'atto integrativo è intrinsecamente connesso a quello legislativo, del quale costituisce una specificazione.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che la Comunicazione Consob del 2009, anche se priva di diretta portata precettiva, è comunque esplicativa degli obblighi di legge e in ogni caso stabilisce numerosi e assai stringenti obblighi di trasparenza in merito. Recentemente la giurisprudenza ha considerato la Comunicazione Consob del 2009 un'esplicazione di obblighi già direttamente rinvenibili nella normativa di rango primario, condannando in più occasioni le banche per non essersi adeguate alle disposizioni della stessa (Cass. n. 5344/2022, Tribunale di Firenze
24.02.2020 e 03.04.2023, Tribunale di Pistoia 25.10.2022, Tribunale di Palermo 24.01.2020).
L'appellante, inoltre, non condivisibilmente asserisce che la Comunicazione Consob del 2009 non includerebbe fra i prodotti illiquidi le azioni.
In realtà la comunicazione Consob elenca come esempi di titoli illiquidi le obbligazioni bancarie, le polizze assicurative, i derivati otc ma precisa che tale elencazione non ha carattere esaustivo e quindi in essa possono inserirsi a pieno titolo anche le azioni di società bancarie non quotate, che con quei titoli condividono le caratteristiche presenti nella definizione data di titoli illiquidi come
"quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di termine ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita" e "sulla cui base non è sostenibile che i titoli azionari ne possano, per loro natura, esserne esclusi" (Tribunale di Verona
21.03.2017).
Le azioni in questione, non quotate e illiquide, sono semmai assimilabili, anche con riguardo al tipo di mercato in cui vengono trattate e alle conseguenze in termini di rischiosità dell'investimento che ciò comporta, ad altri prodotti finanziari ossia i derivati OTC, che l'odierno appellato in sede di profilatura aveva dichiarato di non conoscere (sull'assimilazione azioni non quotate-derivati si vedano Tribunale di Verona 21.03.2017, Tribunale di Pistoia 25.10.2022,
Tribunale di Lecce 14.02.2022, Tribunale Trani 03.05.2021, Tribunale Palermo 24.01.2020).
pagina 8 di 21 Peraltro, la stessa Consob nella Comunicazione del 2009 ha precisato che "la condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario". Nel caso di specie, le azioni non erano quotate su Parte_4
alcun mercato regolamentato o MTF, né risulta che l'intermediario abbia apprestato un meccanismo di riacquisto dei titoli secondo criteri e meccanismi prefissati che proteggessero il cliente dal rischio di perdite eccessive ed improvvise.
Il meccanismo "ad asta settimanale" invocato dalla banca non può ritenersi sostitutivo di tale impegno al riacquisto, essendo evidente che la possibilità di mettere all'asta i propri titoli è ben altro rispetto all'obbligo dell'intermediario di riacquistarli a certe condizioni già pattuite e sottoscritte, dunque note al cliente.
Per tali ragioni, anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
4. Sul quarto motivo di appello relativo all'illiquidità delle azioni Parte_4
Il quarto motivo d'appello, con cui contesta l'omessa pronuncia sulla Parte_3
natura illiquida delle azioni e l'asserita inattendibilità della perizia di parte, è Parte_4
infondato e deve essere respinto.
Un prodotto è illiquido quando non è agevolmente smobilizzabile dall'investitore in termini di tempo e/o convenienza economica. Nel caso di specie, vi sono elementi fondati per qualificare i titoli in esame come strumenti finanziari illiquidi. La Comunicazione Consob del 2 marzo 2009 precisa che un titolo è illiquido se comporta difficoltà di dismissione entro un arco temporale congruo e a condizioni economiche significative.
Non è fondata la tesi dell'appellante secondo cui tale Comunicazione avrebbe mera funzione interpretativa, poiché essa è atto integrativo della disciplina normativa. La Comunicazione
Consob n. 9019104/2009, infatti, individua gli indici di illiquidità e stabilisce i meccanismi correttivi per riequilibrare la posizione dell'investitore. La liquidità di un titolo è presunta se quotato su mercati regolamentati;
in caso contrario, il titolo è illiquido, salvo che l'intermediario non si impegni al riacquisto secondo criteri e meccanismi predeterminati, volti a tutelare l'investitore da perdite eccessive e improvvise.
Dagli atti emerge che le azioni non erano negoziate su mercati regolamentati né su Parte_4
sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), né risulta che l'intermediario abbia predisposto un pagina 9 di 21 sistema di riacquisto idoneo a garantirne la liquidabilità. La ha dedotto l'introduzione, dal CP_2
1° aprile 2012, di un meccanismo di asta settimanale, finalizzato alla compensazione tra ordini di vendita e acquisto, e il proprio intervento in tali aste tramite il Fondo Acquisto Azioni Proprie.
La Comunicazione Consob sopra citata chiarisce che l'elemento determinante ai fini della qualificazione di un titolo come liquido è l'impegno dell'intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi predeterminati e coerenti con quelli che hanno condotto alla determinazione del prezzo del prodotto nel mercato primario.
Tale impegno, nel caso di specie, non risulta essere stato assunto dall'intermediario, con la conseguenza che il titolo in questione deve ritenersi illiquido, non potendo il meccanismo d'asta garantire il rispetto dei “criteri e meccanismi prefissati” richiesti dalla disciplina di settore.
Nel caso in cui l'ordine di acquisto sia predeterminato, il titolo deve essere ceduto ad un prezzo non inferiore a quello precedentemente stabilito o acquistato ad un valore non superiore a quello prefissato. La ratio di tale previsione è chiara: garantire all'investitore la possibilità di recuperare il proprio investimento, evitando che la determinazione del prezzo in un contesto competitivo possa compromettere, in tutto o in parte, il valore del titolo.
L'analisi delle caratteristiche del prodotto azionario oggetto di controversia conferma la sua natura illiquida.
Le azioni , negoziate esclusivamente over the counter (OTC) e al di fuori di mercati Parte_4
regolamentati, potevano essere scambiate solo in un mercato chiuso gestito dalla stessa banca o tra i soci-azionisti, circostanza che ne rendeva difficile la monetizzazione e il recupero dell'investimento.
A conferma della natura illiquida di tali titoli concorrono anche elementi documentali, quali il contratto quadro e l'estratto conto titoli, dai quali emerge la piena consapevolezza dell'intermediario sulla scarsa liquidabilità dei prodotti proposti al cliente.
In particolare, a pagina 9 del contratto quadro, al punto 4.6, si legge che: ««gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente. Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi
, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati (…)».
pagina 10 di 21 Da tale clausola emerge la consapevolezza dell'intermediario sulla natura illiquida del titolo e sui rischi connessi alla sua negoziazione al di fuori di mercati regolamentati.
Non può condurre a diverse conclusioni la perizia prodotta dall'appellante, che si basa su dati forniti dalla stessa parte e su un metodo di rilevazione della liquidità non allineato ai criteri dell'Autorità di Vigilanza. Gli stessi periti, infatti, ammettono che la loro valutazione si fonda su informazioni fornite dal cliente, senza autonoma verifica della loro attendibilità, specificando che l'elaborato non ha validità giuridica ai fini dell'accertamento della realtà dei fatti.
Se i titoli sono illiquidi, oltre alla disciplina generale, trova applicazione la Comunicazione
Consob del 2 marzo 2009, che introduce specifici obblighi di tutela.
In entrambi i casi, l'inadempimento dell'intermediario resta configurabile, essendo comunque tenuto a garantire un'informativa adeguata sull'investimento.
Invero, sebbene la natura del titolo oggetto dell'operazione – così come il livello di esperienza e le caratteristiche individuali del cliente – possano assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta dell'intermediario, ciò non incide sulla portata generale e inderogabile degli obblighi informativi sanciti dall'art. 21 T.U.F., nonché dalle relative disposizioni attuative, dapprima contenute nel Regolamento Consob n. 11522/1998 e successivamente nel Regolamento Consob
n. 16190 del 29 ottobre 2007 (c.d. Regolamento Intermediari). Tali obblighi, infatti, operano a prescindere dalla specifica tipologia dello strumento finanziario proposto e dall'inquadramento della sua liquidità.
Ne consegue che, anche laddove i titoli CRC oggetto del presente giudizio fossero stati qualificati come liquidi al momento dell'acquisto, ciò non potrebbe comunque esimere l'istituto bancario dal rispetto del dovere primario e ineludibile di fornire all'investitore un'informazione completa, chiara e adeguata sulle caratteristiche, i rischi e le implicazioni connesse all'operazione. Tale obbligo, essendo parte integrante delle regole di condotta dell'intermediario, non può essere eluso né attenuato dalla mera circostanza della qualificazione del titolo in termini di liquidità.
Indipendentemente dalla qualificazione dei titoli in termini di liquidità, la disciplina applicabile rimane invariata sotto il profilo dell'operatività degli obblighi informativi dell'intermediario.
Qualora i titoli dovessero essere considerati liquidi, troverebbe applicazione la disciplina generale prevista dal Testo Unico della Finanza (T.U.F.), che impone specifici doveri di trasparenza, correttezza e diligenza nella prestazione dei servizi di investimento. Qualora, invece, i titoli pagina 11 di 21 fossero ritenuti illiquidi, troverebbe applicazione anche la Comunicazione Consob di Terzo
Livello del 2 marzo 2009 in tema di titoli illiquidi.
In entrambi i casi, l'inadempimento dell'intermediario rispetto agli obblighi normativi e regolamentari gravanti sullo stesso risulterebbe comunque configurabile, non venendo meno il dovere di fornire all'investitore un'informativa completa, chiara e adeguata in relazione ai rischi e alle caratteristiche dell'operazione.
5. Sul quinto motivo di appello relativo alla violazione degli obblighi informativi e comportamentali
Il quinto motivo di appello, con cui contesta la statuizione del Parte_3
Giudice di prime cure circa l'inadempimento della banca agli obblighi informativi e comportamentali previsti dal TUF e dal Regolamento Intermediari, non è fondato e deve essere respinto.
La normativa TUF di cui agli artt. 21 e 23 comma 6 e il Regolamento Consob Intermediari n.
16190/2007, in particolare con gli artt. 27, 28 e 31, prescrivono che l'intermediario finanziario è tenuto a dimostrare di aver assolto agli obblighi informativi "in concreto" e in modo specifico e puntuale, in quanto solo il loro effettivo assolvimento può consentire al cliente di compiere una consapevole scelta d'investimento e di attenuare l'asimmetria informativa presente in capo al cliente al dettaglio.
Nel caso di specie non è stata fornita al sig. alcuna informazione in ordine alla natura CP_1
speculativa dell'operazione e alla circostanza secondo cui le azioni non sono quotate e sono negoziate al di fuori dai mercati regolamentati, con conseguente rischiosità di perdita totale del capitale.
Ciò determina in capo all'istituto di credito una grave inadempienza al proprio obbligo informativo ai sensi dell'art. 21 TUF e delle norme del Regolamento Consob Intermediari del
2007. Nella specie, trattasi di azioni emesse dalla stessa appellante, pacificamente non quotate sui mercati regolamentati e connotate perciò da un grado di rischio maggiore rispetto a quello proprio dei titoli azionari in genere.
Inoltre, controparte ha omesso di fornire l'informativa prevista in ordine all'illiquidità delle azioni in questione e dunque sui rischi e pericolosità derivanti da tale caratteristica, con conseguente violazione dei doveri di correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi.
pagina 12 di 21 La documentazione prodotta da controparte non è idonea a dimostrare il corretto adempimento degli obblighi informativi. Non risulta nemmeno consegnata al sig. prima dell'ordine di CP_1
acquisto o in concomitanza della sottoscrizione alcuna scheda prodotto o prospetto informativo descrittivo delle azioni in questione. La stessa controparte si è limitata a consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti che, come statuito dalla giurisprudenza (fra le tante Cass. n.
19978/2022, n. 9066/2017), non è idoneo ad assolvere l'obbligo di fornire una informazione puntuale e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto di negoziazione, trattandosi di documento contenente un'informativa di carattere generale sugli investimenti in strumenti finanziari e non specifica sul singolo titolo acquistato.
La Suprema Corte ha recentemente chiarito che, nell'ottica di un concreto assolvimento degli obblighi informativi descritti, è da escludersi che l'intermediario possa limitarsi alla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari (v. Cass. sent n.7932 del 20/03/2023).
L'informativa fornita dalla banca risulta quindi gravemente carente, considerando che l'intermediario è tenuto ad un'informazione completa e puntuale, con la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., tanto più in presenza di un rapporto di consulenza con "raccomandazione banca".
La dicitura "MXA Mercato Azioni Carisp" presente nell'ordine è del tutto inidonea ad informare un risparmiatore retail sulla natura non quotata del titolo. La nota informativa di esecuzione è successiva all'ordine e quindi irrilevante, dovendo l'informativa essere preventiva per consentire una scelta consapevole.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la previa conoscenza della negoziazione fuori mercato è elemento essenziale per una corretta scelta d'investimento. Gli obblighi informativi, distinti da quelli di adeguatezza, vanno adempiuti a prescindere dal profilo del cliente.
"In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario provare di aver correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione, risultando irrilevante la valutazione di adeguatezza, posto che l'inosservanza dei doveri informativi è fattore di disorientamento dell'investitore" (Cass. n.17333/2023).
Il deficit informativo ha quindi impedito una scelta consapevole, con particolare gravità trattandosi di azioni della stessa banca collocate in conflitto di interessi.
Quanto alla valutazione di adeguatezza dell'investimento, nel caso de quo il rapporto di consulenza presente è pacifico, risultando anche nello stesso ordine di acquisto ove vi è la pagina 13 di 21 dicitura "OPERAZIONE CONSIGLIATA CON RACCOMANDAZIONE ", e determina CP_2
l'applicazione della normativa prevista in materia di valutazione di adeguatezza del titolo. La stessa valutazione di adeguatezza non è stata effettuata da parte della banca.
In primo luogo, il questionario MIFID utilizzato presenta vizi invalidanti, essendo stata effettuata una profilatura collettiva del sig. e della moglie, con risposte necessariamente identiche CP_1
per due soggetti diversi. Secondo le Linee Guida ESMA e la giurisprudenza, tale profilatura congiunta è inidonea a rilevare le caratteristiche specifiche di ciascun investitore.
In secondo luogo, il questionario non contiene alcuna domanda volta a verificare la conoscenza delle azioni non quotate, che per tipologia e rischi sono assimilabili ai derivati OTC e non alle azioni ordinarie. Non essendo stata verificata la capacità del cliente di comprendere i rischi specifici di tali strumenti, la banca avrebbe dovuto astenersi dall'operazione ex art. 39 comma 2
Reg. Intermediari.
Inoltre, l'obiettivo dichiarato di "incremento del capitale anche sopportando temporaneamente delle perdite" è incompatibile con un investimento in azioni non quotate, che comportano rischio di perdita definitiva. Il profilo di rischio "alto" attribuito risulta incongruo rispetto alle risposte fornite e all'assenza di esperienza pregressa in titoli azionari, come emerge dagli estratti conto.
In definitiva l'appellante non ha fornito alcuna evidenza documentale attestante l'effettivo svolgimento della verifica di adeguatezza, il percorso motivazionale seguito e i cd report di consulenza, e dunque in tal modo non si è potuto verificare il processo valutativo posto a base dell'asserita valutazione di adeguatezza, con conseguente violazione degli artt. 39 e 40
Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007 ma anche dell'art. 21 comma 1 lett. d TUF e dell'art. 29 Regolamento Congiunto Banca d'Italia-Consob.
L'inadempimento dell'appellante, rappresentato dal mancato svolgimento della valutazione di adeguatezza, è per tabulas;
infatti, l'unica dicitura presente sull'ordine di acquisto è
"OPERAZIONE CONSIGLIATA CON RACCOMANDAZIONE BANCA" e nulla sulla valutazione di adeguatezza. D'altronde l'intermediario non ha fornito alcuna evidenza a supporto della propria affermazione secondo cui l'operazione risultava comunque adeguata, non avendo neppure sull'ordine indicato i motivi dell'asserita adeguatezza e quale fosse il grado di rischio dei titoli in questione con cui avrebbe dovuto essere confrontato il profilo di rischio assegnato al cliente.
pagina 14 di 21 Peraltro, la somma investita in azioni rappresentava la totalità degli strumenti finanziari presenti nel deposito titoli, non essendovi alcuna pregressa operatività. Tale inadeguatezza risulta sussistente, in violazione dell'art. 40 comma 1 Regolamento Intermediari Consob n. 16190/2007, anche per dimensione, rappresentando le azioni Crcesena l'unico acquisto di cui al deposito titoli in questione;
la banca, a fronte di ciò, avrebbe dovuto diversificare il rischio finanziario in modo da proteggere il capitale investito.
Per tali ragioni, il quinto motivo di appello deve essere respinto, dovendosi confermare l'inadempimento della banca agli obblighi informativi e comportamentali previsti dalla normativa di settore.
6. Sul sesto motivo di appello relativo al nesso causale
Il sesto motivo di appello, con cui contesta la sussistenza del nesso Parte_3
causale tra l'inadempimento agli obblighi informativi e il danno lamentato, non è fondato e deve essere respinto.
Non vi può essere alcun dubbio sulla sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento della banca ed il danno subito dall'appellato quale conseguenza immediata e diretta dell'investimento in azioni , prive di ogni valore. Parte_4
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra inadempimento informativo e pregiudizio" (Cass. n.
31497/2021, n. 7905/2020, n. 2464/2019).
Per superare tale presunzione, secondo la Cassazione, la prova contraria "non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati. In altri termini, il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non esclude che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli" (Cass. n. 7905/2020, n. 35789/2022, n. 7932/2023).
pagina 15 di 21 Nel caso di specie, la banca non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di causalità.
Gli elementi addotti relativi al profilo soggettivo del sig. sono erronei, non sussistendo le CP_1
asserite competenze con riferimento alle azioni non quotate né l'asserita propensione al rischio alta, come già evidenziato nei precedenti paragrafi e come confermato dall'assenza di pregressa operatività in capo all'appellato.
Nel caso di specie può ragionevolmente affermarsi che l'operazione non sarebbe stata conclusa laddove la banca avesse correttamente informato il cliente ed avesse esattamente valutato il requisito dell'adeguatezza dell'operazione e che il cliente così avrebbe posto in essere una diversa forma di investimento o utilizzo del capitale.
Il nesso causale tra il permettere l'acquisto di titoli non quotati, rischiosi e pure illiquidi senza dare le opportune informazioni all'appellato ed il successivo danno verificatosi, con relativa compromissione dei risparmi del sig. risulta essere evidente. CP_1
D'altronde, si deve ritenere sussistente in via presuntiva l'esistenza del nesso causale tra l'accertato inadempimento degli obblighi informativi da parte della banca e il pregiudizio subito dall'investore. La mancanza di informazioni dovute al cliente da parte della banca è idonea a generare una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, costituendo inoltre fattore di disorientamento dell'investitore che ne è condizionato nella scelta d'investimento
(Cass. n. 7932/2023, n. 11549/2020, n. 2464/2019).
Non avendo l'appellante addotto elementi rilevanti e fondati e comunque nemmeno offerto prove idonee per potersi ritenere superata la presunzione secondo cui la perdita subita sia riconducibile all'inadempimento nell'assolvimento degli obblighi informativi e di comportamento sopra citati imposti alla banca, il nesso causale va senz'altro confermato.
Peraltro, pure l'asserita adeguatezza dell'operazione al profilo di rischio del cliente e l'asserita buona conoscenza del mercato da parte dell'investitore sarebbero privi di valore inferenziale quanto alla circostanza che lo stesso, se informato, avrebbe comunque proceduto all'acquisto
(Cass. n. 36768/2022).
Per tali ragioni, il sesto motivo di appello deve essere respinto, dovendosi confermare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento della banca e il danno subito dall'investitore.
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7. Sul settimo motivo di appello relativo al quantum debeatur
Il settimo motivo di appello, con cui contesta la quantificazione del Parte_3
danno operata dal Giudice di prime cure, è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
Integrano circostanze fattuali debitamente documentate in atti sia l'acquisto da parte dell'investitore in data 20.11.2012 di n. 200 azioni al prezzo unitario di Euro 19,05 Parte_4
per un controvalore e, dunque, un effettivo esborso comprensivo di commissioni pari ad Euro
3.817,75.
Non può essere accolta l'eccezione secondo cui il giudice non avrebbe considerato che ogni investimento comporti inevitabilmente un rischio e che la svalutazione delle azioni Crcesena sia riconducibile a eventi sopravvenuti alla negoziazione. L'appellato non si duole infatti delle perdite subite in sé e per sé, né del fatto che l'investimento comportasse dei rischi, ma dell'inadempimento agli obblighi informativi e comportamentali previsti dalla normativa vigente in capo a controparte, che costituisce il vero oggetto della presente causa.
Non può sostenersi fondatamente che il pregiudizio occorso sarebbe stato conseguenza dell'andamento sfavorevole del mercato e dell'andamento generale del prezzo delle azioni anziché delle conseguenze e della situazione finanziaria della società; in ogni caso l'investitore non sarebbe stato esposto ad esso se non avesse acquistato i titoli in questione e, in particolare, non li avrebbe acquistati se controparte avesse correttamente osservato i propri obblighi informativi e comportamentali previsti dal Tuf, dal Regolamento Consob n.16190/2007 e dalla Comunicazione
Consob del 2009.
Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale in concreto subito dall'investitore, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo dell'intermediario finanziario,
è necessario, tuttavia, tener conto di un duplice profilo riconducibile alla colpa del creditore danneggiato ovvero del cliente/investitore, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2 c.c., evitando così che nei fatti si venga a creare un ingiustificato arricchimento del danneggiato medesimo.
In tal senso, per un verso, occorre certamente valorizzare la circostanza non contestata relativa alla mancata adesione dell'investitore all'offerta pubblica di acquisto delle azioni al Parte_4
prezzo unitario di Euro 0,50 per azione offerto agli azionisti di minoranza (corrispettivo c.d. up- front di Euro 101,00) e al corrispettivo c.d. differito pari ad Euro 0,338 per azione (Euro 68,27),
pagina 17 di 21 come confermato dal comunicato stampa di del 25 marzo 2021, per un Parte_3
totale di Euro 169,27 quale danno che, in effetti, l'investitore, aderendo all'OPA, avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Invero, tale circostanza è già stata adeguatamente considerata dal Giudice di Pace, il quale ha correttamente operato lo scomputo dell'importo di Euro 0,50 per ciascuna delle 200 azioni, per un totale di Euro 100,00.
Deve tuttavia essere detratto dall'importo investito anche il corrispettivo c.d. differito, pari a Euro
0,338 per azione, come attestato dal comunicato stampa di del 25 marzo Parte_1
2021.
Inoltre, occorre considerare che l'investitore ha percepito, nel corso del rapporto, dividendi per un importo complessivo di Euro 35,20. Trattandosi di una somma non oggetto di contestazione, essa deve essere conseguentemente scomputata dall'importo investito.
Pertanto, dall'importo riconosciuto dal Giudice di Pace, pari a Euro 3.717,75, devono essere ulteriormente detratti:
- Euro 35,20 a titolo di dividendi percepiti;
- Euro 67,60 quale corrispettivo OPA differito (0,338 x 200), come attestato dal comunicato stampa di del 25 marzo 2021; Parte_1
per un totale complessivo di Euro 102,80.
Quanto agli 808 warrant, l'appellante non ha fornito alcuna prova in merito al loro valore né ha formulato specifica richiesta di restituzione. Ne consegue che nulla è dovuto a tale titolo.
Ne consegue che il danno risarcibile deve essere rideterminato in Euro 3.614,95 (Euro 3.717,75 -
102,80), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
8. Sull'ottavo motivo di appello e sulla consulenza tecnica d'ufficio.
L'ottavo motivo di appello, con cui censura la sentenza di primo grado Parte_3
per non aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità delle azioni
, non può trovare accoglimento. Parte_4
Il Giudice di Pace di Modena ha, infatti, correttamente statuito che “anche tralasciando ogni rilievo in ordine alla natura dei titoli (liquidi o illiquidi e quindi sottoposti ai più stringenti obblighi informativi di cui alla comunicazione Consob n.9019104 del 2 marzo 2009), va comunque considerato che l'operazione di cui è causa è stata effettuata unicamente in quanto
“consigliata con raccomandazione” dalla stessa (doc 1 attore), ciò, per quanto in atti, senza CP_2
pagina 18 di 21 alcuna concreta e specifica informazione sul prodotto finanziario compravenduto, in violazione degli artt. 27 comma 1, 28 comma 1 e 2 lett d) e 31 Regolamento Consob n. 16190 del 2007 e successive modifiche”
Come già evidenziato nei precedenti paragrafi, la questione della liquidità o meno delle azioni
– questione per la quale si vorrebbe disporre ctu - non risulta dirimente ai fini della Parte_4
decisione, in quanto anche nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi la liquidità delle azioni al momento dell'acquisto, in ogni caso la banca non ha fornito al signor informazioni CP_1
sulle caratteristiche specifiche delle azioni (sulla non quotazione, sulla non scambiabilità in un mercato regolamentato, sulla rischiosità delle stesse) con conseguente violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 Tuf e dagli artt. 27, 28 e 31 Regolamento Consob Intermediari
n.16190/2007.
In definitiva, anche l'ottavo motivo di appello deve essere rigettato, risultando corretta la decisione del Giudice di Pace di non disporre la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da
[...]
in quanto volta ad un accertamento che non sarebbe comunque dirimente ai Parte_3
fini per cui è causa.
9. Sul nono motivo di appello e sulla condanna alle spese.
Con il nono motivo di appello censura la sentenza di primo grado nella Parte_3
parte in cui il Giudice di Pace ha condannato la al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_2
in complessivi Euro 730,00, di cui Euro 130,00 per spese ed Euro 600,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
L'appellante sostiene che, anche in caso di rigetto dell'appello, la particolare complessità dell'accertamento fattuale e delle questioni di diritto affrontate avrebbero giustificato la compensazione delle spese di lite.
Il motivo non può trovare accoglimento.
La condanna alle spese processuali è stata correttamente disposta dal Giudice di Pace secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., essendo risultata la banca totalmente soccombente nel giudizio di primo grado.
Non sussistono nemmeno i presupposti per la compensazione delle spese in ragione della complessità della materia.
La materia del contendere, infatti, attiene alla violazione degli obblighi informativi e comportamentali gravanti sugli intermediari finanziari nella prestazione dei servizi di pagina 19 di 21 investimento, tema ampiamente dibattuto in giurisprudenza con orientamenti consolidati sia in punto di individuazione degli obblighi sia in punto di conseguenze del loro inadempimento.
Le questioni affrontate, seppur tecniche, non presentano profili di particolare complessità o novità tali da giustificare la compensazione delle spese.
La liquidazione delle spese operata dal Giudice di Pace risulta inoltre corretta e congrua, essendo stata effettuata sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e tenendo conto del valore della causa, della natura e complessità delle questioni trattate nonché delle attività effettivamente svolte.
In definitiva, il nono motivo di appello deve essere rigettato, con conferma della condanna alle spese di primo grado disposta dal Giudice di Pace.
10. Sulle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante . Parte_3
Sebbene l'appello sia stato parzialmente accolto con riferimento alla rideterminazione dal quantum debeatur, tale accoglimento riguarda una porzione del tutto marginale della domanda.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della condanna alle spese processuali, la soccombenza va valutata in base ad un criterio sostanziale e non meramente formale, con la conseguenza che, quando l'accoglimento parziale sia di entità minima rispetto alla domanda nel suo complesso e la parte vittoriosa abbia dovuto comunque agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, è corretto ritenere sussistente una soccombenza sostanzialmente totale.
Le spese del primo grado di giudizio, correttamente liquidate dal Giudice di Pace in Euro 730,00
(di cui Euro 130,00 per spese ed Euro 600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA), vengono pertanto confermate.
Le spese del presente grado vengono liquidate in Euro 1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, tenuto conto del valore della causa, della natura e complessità delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta, sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss modd.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
avverso la sentenza n. 17/2023 del Giudice di Pace di Modena, ogni diversa istanza
[...]
pagina 20 di 21 ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il danno risarcibile in favore di nella minor somma di Euro 3.614,95, oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1
saldo;
2) per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_3 Controparte_1
della somma di Euro 3.614,95, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) conferma la condanna di al pagamento delle spese del primo Parte_3
grado di giudizio come liquidate dal Giudice di Pace;
4) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del Parte_3
presente grado di giudizio in favore di che liquida in Euro 1.276,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 6 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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