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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/06/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 22 maggio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 174 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso d'appello, dall'Avv.to Adeltina Salierno ed elettivamente domiciliata
Contr presso la sede legale in alla via Torraca, n.2; Pt_1
1 APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce Controparte_2
alla memoria di costituzione di primo grado, dall'avv.to Antonio Di Lena,
giusta procura in calce alla memoria di costituzione di primo grado,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in al Viale del Basento, Pt_1
114/D.
APPELLATO
OGGETTO: Differenze paga per mansioni superiori - Appello avverso la sentenza n. 753/2024 del 22 ottobre 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale
di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell' impugnata sentenza, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'appellato e, quindi, dichiarare quest'ultimo tenuto alla restituzione della somma eventualmente ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi, con vittoria delle spese del doppio grado”;
Per l'appellato:
“Voglia l'adita Corte respingere l'appello, con vittoria delle spese del grado con attribuzione”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6 marzo 2019, autista di Controparte_2
ambulanza, assunto a tempo indeterminato con inquadramento come Operatore
Tecnico Specializzato BS, deduceva, nella sua qualità di autista soccorritore,
come da corso di formazione obbligatorio aziendale, lo svolgimento di mansioni superiori e, pertanto, chiedeva al giudice adito la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retribuitive maturate rispetto al superiore inquadramento C pari ad euro 40.770,00, oltre accessori.
Articolava mezzi istruttori e depositava documentazione.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, l' , Parte_1
preliminarmente eccepita la prescrizione dei crediti vantati anteriormente all'8
aprile 2009, concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese,.
Espletata la prova testimoniale, il giudice adito accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto del ricorrnete al riconoscimento delle differenze retributive maturate dall'8 aprile 2009, ordinando alla convenuta di procedere al relativo calcolo, nonché condannandola al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.629,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva, all'esito del quadro probatorio raccolto, che le mansioni svolte dal ricorrnete, come autista soccorritore presso la centale 118, fossero sussimibili nella superiore categoria
C.
3 Avverso tale sentenza l , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., proponeva appello, con ricorso depositato in data 22
novembre 2024, censurando la pronuncia di primo grado perché ingiusta ed errata.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione del 22 maggio 2025, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto del 28 novembre 2024, ritualmente notificato,
unitamente al ricorso in appello, alla parte appellata, questa si costituiva tempestivamente depositando memoria difensiva, con cui instava per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Costituisce principio cponsolidato della Suprema Corte quello secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56,
comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 80
del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 32 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti
4 ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n.
908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che,
in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.
Facendo corretta applicazione del principio enunciato, partendo, altresì, dal rilievo che la figura dell'Autista Soccorritore è stata prevista nelle Linee Guida
sul Sistema di Emergenza Sanitaria del 1996, non è normata uniformemente a livello nazionale ed inserita dal CCNL 2002/2005 nella categoria B, livello economico BS, profilo di operatore tecnico specializzato, attuale inquadramento dell'appellato, occorre andare a verificare se, all'esito del quadro probatorio raccolto in primo grado, si possa ritenere assolto dal lavoratore l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni superiori nella loro pienezza, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, come enunciato dalla giurisprudenza.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che il quadro probatorio raccolto avesse fornito elementi sufficienti per il riconoscimento del diritto di alle CP_2
5 differenze retributive maturate tra la categoria BS attribuita e la superiore categoria C.
L'assunto non è condiviso dal Collegio.
Premesso che nella categoria BS CCNL 2024 sono inseriti i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche ed informatiche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità
manuali e tecniche specifiche, in collaborazione con personale qualificato e sulla base di precise attribuzioni e indicazioni, riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima, nella categoria C sono,
invece, inseriti i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, buona conoscenza informatica,
capacità tecniche elevate per l'espletamento di attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento proprio del profilo, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Gli elementi significativi ed ultronei della Categoria C rispetto a quella BS sono le capacità tecniche elevate, l'assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
In primo grado è emerso, alla luce della documentazione allegata al ricorso,
che quale autista soccorritore ha partecipato ai corsi BLS (Basic CP_2
Life Support), PBLS e c.d Trauma Base.
6 La prova testimoniale articolata nell'atto introduttivo era, soprattutto,
finalizzata a provare la frequentazione ai corsi suindicati, circostanza questa documentale e non contestata dalla difesa dell' , risultando, Parte_1
così, assolutamente carente in ordine alla descrizione dell'attività
effettivamente posta in essere dal ricorrente nella sua qualità di autista soccorritore, sotto il profilo della collaborazione/ effettuazione delle manovre relative all'emergenza, quali immobilizzazione, rianimazione con uso del defibrillatore, preparazione flebo su sorveglianza del medico o infermiere,
posizionamento sulla barella.
Infatti, i testi e , ascoltati all'udienza del 3 marzo 2023, hanno Tes_1 Tes_2
riferito in merito a quelle che sono le attività espletate dall'autista soccorritore,
peraltro, in maniera assolutamente generica, sostanzialmente limitandosi a confermare le circostanze di cui ai capitoli di prova.
Quindi, dal quadro probatorio raccolto è emerso che l'autista soccorritore effettua il controllo sui presidi presenti sull'ambulanza, soprattutto la macchina dell'ossigeno e relative parti meccaniche, collaborando, quando occorre, con il medico o l'infermiere nell'effettuazione delle manovre di rianimazione.
Non sono, quindi, emersi elementi certi e tali da definire, sotto il profilo quantitativo e qualitativo e non di mera occasionalità, le attività di collaborazione all'infermiere o al medico presente sull'ambulanza, da parte dell'autista soccorritore, soprattutto in termini di assunzione di responsabilità
7 in ordine al risultato conseguito, risultando certa e continuativa l'attività di preparazione della barella e il trasporto dell'ammalato.
Alla luce delle considerazioni espresse, in accoglimento dell'appello, va riformata la sentenza gravata con conseguente rigetto della domanda azionata da con il ricorso di primo grado. Controparte_2
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 – scaglione fino ad euro 52.000,00 – parametro minimo epurato della fase istruttoria relativamente al solo giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al N. 174 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da , in persona Parte_1
del legale rapppresentante p.t., nei confronti di avverso Controparte_2
la sentenza n. 753/2024 del 22 ottobre 2024 del Giudice del lavoro del
Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
respinge l'azionata domanda;
2) Condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado,
8 in complessivi euro 3.629,00, oltre IVA;
CPA e RF come per legge e,
quanto al presente grado, in complessivi 3.473,00, oltre IVA, CPA e RF
come per legge.
Potenza, 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dr. Aida Sabbato) (Dr. Roberto Spagnuolo)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 22 maggio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 174 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso d'appello, dall'Avv.to Adeltina Salierno ed elettivamente domiciliata
Contr presso la sede legale in alla via Torraca, n.2; Pt_1
1 APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce Controparte_2
alla memoria di costituzione di primo grado, dall'avv.to Antonio Di Lena,
giusta procura in calce alla memoria di costituzione di primo grado,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in al Viale del Basento, Pt_1
114/D.
APPELLATO
OGGETTO: Differenze paga per mansioni superiori - Appello avverso la sentenza n. 753/2024 del 22 ottobre 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale
di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell' impugnata sentenza, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'appellato e, quindi, dichiarare quest'ultimo tenuto alla restituzione della somma eventualmente ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi, con vittoria delle spese del doppio grado”;
Per l'appellato:
“Voglia l'adita Corte respingere l'appello, con vittoria delle spese del grado con attribuzione”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6 marzo 2019, autista di Controparte_2
ambulanza, assunto a tempo indeterminato con inquadramento come Operatore
Tecnico Specializzato BS, deduceva, nella sua qualità di autista soccorritore,
come da corso di formazione obbligatorio aziendale, lo svolgimento di mansioni superiori e, pertanto, chiedeva al giudice adito la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retribuitive maturate rispetto al superiore inquadramento C pari ad euro 40.770,00, oltre accessori.
Articolava mezzi istruttori e depositava documentazione.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, l' , Parte_1
preliminarmente eccepita la prescrizione dei crediti vantati anteriormente all'8
aprile 2009, concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese,.
Espletata la prova testimoniale, il giudice adito accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto del ricorrnete al riconoscimento delle differenze retributive maturate dall'8 aprile 2009, ordinando alla convenuta di procedere al relativo calcolo, nonché condannandola al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.629,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva, all'esito del quadro probatorio raccolto, che le mansioni svolte dal ricorrnete, come autista soccorritore presso la centale 118, fossero sussimibili nella superiore categoria
C.
3 Avverso tale sentenza l , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., proponeva appello, con ricorso depositato in data 22
novembre 2024, censurando la pronuncia di primo grado perché ingiusta ed errata.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione del 22 maggio 2025, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto del 28 novembre 2024, ritualmente notificato,
unitamente al ricorso in appello, alla parte appellata, questa si costituiva tempestivamente depositando memoria difensiva, con cui instava per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Costituisce principio cponsolidato della Suprema Corte quello secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56,
comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 80
del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 32 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti
4 ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n.
908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che,
in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.
Facendo corretta applicazione del principio enunciato, partendo, altresì, dal rilievo che la figura dell'Autista Soccorritore è stata prevista nelle Linee Guida
sul Sistema di Emergenza Sanitaria del 1996, non è normata uniformemente a livello nazionale ed inserita dal CCNL 2002/2005 nella categoria B, livello economico BS, profilo di operatore tecnico specializzato, attuale inquadramento dell'appellato, occorre andare a verificare se, all'esito del quadro probatorio raccolto in primo grado, si possa ritenere assolto dal lavoratore l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni superiori nella loro pienezza, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, come enunciato dalla giurisprudenza.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che il quadro probatorio raccolto avesse fornito elementi sufficienti per il riconoscimento del diritto di alle CP_2
5 differenze retributive maturate tra la categoria BS attribuita e la superiore categoria C.
L'assunto non è condiviso dal Collegio.
Premesso che nella categoria BS CCNL 2024 sono inseriti i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche ed informatiche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità
manuali e tecniche specifiche, in collaborazione con personale qualificato e sulla base di precise attribuzioni e indicazioni, riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima, nella categoria C sono,
invece, inseriti i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, buona conoscenza informatica,
capacità tecniche elevate per l'espletamento di attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento proprio del profilo, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Gli elementi significativi ed ultronei della Categoria C rispetto a quella BS sono le capacità tecniche elevate, l'assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
In primo grado è emerso, alla luce della documentazione allegata al ricorso,
che quale autista soccorritore ha partecipato ai corsi BLS (Basic CP_2
Life Support), PBLS e c.d Trauma Base.
6 La prova testimoniale articolata nell'atto introduttivo era, soprattutto,
finalizzata a provare la frequentazione ai corsi suindicati, circostanza questa documentale e non contestata dalla difesa dell' , risultando, Parte_1
così, assolutamente carente in ordine alla descrizione dell'attività
effettivamente posta in essere dal ricorrente nella sua qualità di autista soccorritore, sotto il profilo della collaborazione/ effettuazione delle manovre relative all'emergenza, quali immobilizzazione, rianimazione con uso del defibrillatore, preparazione flebo su sorveglianza del medico o infermiere,
posizionamento sulla barella.
Infatti, i testi e , ascoltati all'udienza del 3 marzo 2023, hanno Tes_1 Tes_2
riferito in merito a quelle che sono le attività espletate dall'autista soccorritore,
peraltro, in maniera assolutamente generica, sostanzialmente limitandosi a confermare le circostanze di cui ai capitoli di prova.
Quindi, dal quadro probatorio raccolto è emerso che l'autista soccorritore effettua il controllo sui presidi presenti sull'ambulanza, soprattutto la macchina dell'ossigeno e relative parti meccaniche, collaborando, quando occorre, con il medico o l'infermiere nell'effettuazione delle manovre di rianimazione.
Non sono, quindi, emersi elementi certi e tali da definire, sotto il profilo quantitativo e qualitativo e non di mera occasionalità, le attività di collaborazione all'infermiere o al medico presente sull'ambulanza, da parte dell'autista soccorritore, soprattutto in termini di assunzione di responsabilità
7 in ordine al risultato conseguito, risultando certa e continuativa l'attività di preparazione della barella e il trasporto dell'ammalato.
Alla luce delle considerazioni espresse, in accoglimento dell'appello, va riformata la sentenza gravata con conseguente rigetto della domanda azionata da con il ricorso di primo grado. Controparte_2
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 – scaglione fino ad euro 52.000,00 – parametro minimo epurato della fase istruttoria relativamente al solo giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al N. 174 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da , in persona Parte_1
del legale rapppresentante p.t., nei confronti di avverso Controparte_2
la sentenza n. 753/2024 del 22 ottobre 2024 del Giudice del lavoro del
Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
respinge l'azionata domanda;
2) Condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado,
8 in complessivi euro 3.629,00, oltre IVA;
CPA e RF come per legge e,
quanto al presente grado, in complessivi 3.473,00, oltre IVA, CPA e RF
come per legge.
Potenza, 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dr. Aida Sabbato) (Dr. Roberto Spagnuolo)
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