Decreto presidenziale 22 giugno 2022
Sentenza breve 19 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto presidenziale 22/06/2022, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2022
N. 00077/2022 REG.PROV.PRES.
N. 00724/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2022, proposto da
Società Cooperativa “Porte Aperte” Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabiola Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fragagnano, Regione Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto dirigenziale n. 390 dell' 11.04.2022 adottato dal DIPARTIMENTO WELFARE – SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA – SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA' E TENUTA DEI REGISTI della REGIONE PUGLIA e notificato a mezzo pec il successivo 20.04.2022, con il quale la Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale determinava di “cancellare, ai sensi dell'art. 53, comma 4 della Legge regionale n. 19_2006 e s.m.i., dal Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio assistenziali destinate agli adulti con problematiche sociali, la casa rifugio per donne vittime di violenza (art. 80 Reg. R. n. 4/2007) denominata “Arianna” in titolarità e gestione della Cooperativa Porte Aperte s.c.a. r.l., sulla base della determinazione n. 116 R.G./77 del 31.03.2022 del Responsabile del Settore I Amministrativo – Ufficio Servizi Sociale, Scolastici, Igiene e Sanità del Comune di Fragagnano, che revoca l'autorizzazione al funzionamento della predetta struttura per cessazione della relativa attività”;
- della Determinazione R.G. nr. 116 del 31.03.2022 (mai notificata alla ricorrente ma rilasciata in seguito ad istanza di accesso agli atti) adottata dal RESPONSABILE DEL SETTORE I – UFFICIO SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, IGIENE E SANITÀ DEL COMUNE DI FRAGAGNANO con la quale veniva disposta la “Revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con determinazione dirigenziale n. 401 del 06.11.2013 alla casa rifugio per donne vittime di violenza “Arianna” (art.80 Reg. Reg. n.4/2007)”;
- della Determinazione R.G. nr. 115 del 31.03.2022 (mai notificata alla ricorrente ma rilasciata in seguito ad istanza di accesso agli atti) adottata dal RESPONSABILE DEL SETTORE I – UFFICIO SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, IGIENE E SANITÀ DEL COMUNE DI FRAGAGNANO con la quale veniva disposta la “Revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con determinazione dirigenziale n. 55 del 27.03.2008 al CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO PER MINORI (art.52 Reg. Reg. n.4/2007)”;
- della Determinazione R.G. nr. 114 del 31.03.2022 (mai notificata alla ricorrente ma rilasciata in seguito ad istanza di accesso agli atti) adottata dal RESPONSABILE DEL SETTORE I – UFFICIO SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, IGIENE E SANITÀ DEL COMUNE DI FRAGAGNANO con la quale veniva disposta la “Revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con determinazione dirigenziale n. 150 del 18.04.2011 alla Comunità Educativa per minori denominata ”Avvenire” (art.48 Reg. Reg. n.4/2007)”;
- della Relazione redatta dal Comando di Polizia Locale del Comune di Fragagnano in data 30.03.2022 e trasmessa all'Ufficio Affari Generali del Civico Ente;
- ed, ove occorra, della richiesta di sopralluogo formulata dal Responsabile del Settore I del Comune di Fragagnano al Comando di Polizia Locale mai trasmessa alla ricorrente;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o conseguente a quello impugnato, anche se ignoto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di “abbreviazione dei termini” proposta dalla ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio, formulata in ragione dell’“irreparabile pregiudizio causato dai provvedimenti ablatori impugnati”;
Ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all’art. 53 c.p.a.;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di abbreviazione dei termini e, per l’effetto, fissa la camera di consiglio del 12 luglio 2022 per la trattazione dell’istanza cautelare del ricorso in epigrafe indicato, ai sensi e nei termini di legge.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 21 giugno 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO