TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/06/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 7208/2023
TRIBUNALE DI Sezione III Civile
Udienza del 24.06.2025
G. M. Dr.ssa Marta Sodano
È presente per la ricorrente l'Avv. Maria Antonietta Cimmino, per delega orale dell'Avv. Antonella
Cosimelli, la quale si riporta alle memorie e alle note autorizzate depositate in data 10.06.2025 e alle conclusioni ivi riportate, chiedendone l'accoglimento. È presente per la resistente l'Avv. Francesco
Stellato, per delega orale dell'Avv. Marco Varletta, il quale si riporta agli scritti difensivi depositati, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice
Fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. al R.G.A.C. n. 7208/2023 avente ad oggetto
CONTRATTI E OBBLIGAZIONI VARIE, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Firenze alla Via Benedetto da Parte_1
Foiano n. 14, ivi elettivamente domiciliata alla Via Giovan Filippo Mariti n. 8, presso lo studio dell'Avv. Antonella Cosimelli che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso depositato;
ricorrente
E
1 in concordato preventivo in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1
San Nicola La Strada, al Viale Carlo III di Borbone elettivamente domiciliata in Marcianise (CE) alla
Via S. Merola n. 34, presso lo studio dell'Avv. Marco Varletta che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla costituzione depositata e giusta autorizzazione del GD Dr.ssa Simona di Rauso del 16.12.2024; resistente
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale di causa e come da atti e scritti difensivi depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.102.2023 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., la ricorrente Parte_1 adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo di accertare la natura privilegiata ex
[...] art. 2751 c. 1 n. 5 c.c. del credito ad essa ceduto da nei confronti del debitore ceduto Controparte_2 in concordato preventivo e per l'effetto condannare la resistente al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 82.308,25 oltre interessi moratori maturati dalle date di scadenza delle fatture alla data del 30.10.19, ossia di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
ed oltre ad € 2.779,87 di cui alla fattura n. 826/C del 30.09.19, oltre interessi moratori maturati sulla stessa fattura alla data della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, o di quella parte di credito eventualmente diversa per la quale dovesse essere riconosciuto il privilegio richiesto.
A supporto della domanda proposta, la società ricorrente deduceva che la propria cedente CP_2 svolgeva attività di agenzia per il lavoro, essendo stata a ciò autorizzata dall'Autorizzazione
[...]
Ministeriale ex art. 4 c1, lett. a) D. Lgs. 273/03 del 10.09.03 e dall'Autorizzazione Ministeriale Def.
N. 0000351 del 10.11.16, in forza delle quali la società svolgeva attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale e procedeva alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato;
deduceva, inoltre, che la aveva sottoscritto con la dei contratti di somministrazione del Controparte_2 Controparte_1 lavoro a fronte dei quali erano state emesse fatture per l'importo complessivo di € 82.308,25, sulla scorta delle quali è stato ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4430/2019 non opposto e dichiarato esecutivo con decreto del 12.12.2019.
La dunque procedeva alla notifica del precetto, a seguito della quale, il legale Controparte_2 rappresentante della comunicava che la società il 30.10.2019 aveva presentato una Controparte_1 domanda di concordato preventivo. Nonostante, dunque, i solleciti indirizzati al Commissario
Giudiziale, il credito ceduto dalla alla veniva collocato in chirografo Controparte_2 Parte_1
2 anziché in privilegio, onde la società ha instaurato il presente giudizio per l'ottenimento del riconoscimento del grado privilegiato del credito inserito nell'elenco dei creditori concordatari. Il tutto con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 23.05.2024 si è costituita la in concordato preventivo, Controparte_1 la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda, posto che la questione afferente alla natura privilegiata o chirografaria del credito avrebbe dovuto essere fatta valere in sede concordataria, anche ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per l'omologa del concordato.
Secondo la resistente, allora, l'inerzia del credito nella procedura di concordato preventivo avrebbe dato luogo alla cristallizzazione del credito nella sua natura chirografaria, sicché alcuna questione ulteriore potrebbe essere sollevata nell'ambito di un giudizio di cognizione.
Sempre in via preliminare, la parte resistente eccepiva l'insussistenza dei presupposti richiesti dal legislatore (natura documentale della causa, istruttoria non complessa, fatti di causa non controversi) insussistenti nel caso di specie, sicché l'introduzione del giudizio nella forma del rito semplificato previsto dall'art. 281 decies c.p.c. avrebbe dovuto essere sanzionata con l'inammissibilità, in quanto la alcuna prova offrì quanto alla natura privilegiata del credito fatto valere. Controparte_3
Nel merito, la ricorrente contestava la fondatezza della domanda, non potendo riconoscersi la natura privilegiata dell'intero credito portato dal decreto ingiuntivo n. 4430/2019 e contestava il quantum dovuto, posto che la società aveva provveduto al pagamento di € 2.000,00 in acconto da scomputare sul maggiore avere. Ancora, la società resistente eccepiva che non erano dovuti gli interessi moratori, maturati successivamente al deposito della proposta di concordato stante la cristallizzazione dei crediti a tale data. Pertanto, la concludeva per la declaratoria di inammissibilità Controparte_1 della domanda e, in subordine, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Il Giudice assegnatario, rilevato il difetto di attribuzione della materia, in virtù delle tabelle organizzative vigenti, trasmetteva il fascicolo al Presidente della III sezione civile che, con decreto del 13.06.2024 lo assegnava alla scrivente, la quale fissava udienza per il giorno 5.11.2024.
Ravvisato il difetto di rappresentanza della società in concordato preventivo, il Tribunale concedeva alla termine per produrre il decreto di autorizzazione del GD alla costituzione in Controparte_1 giudizio della procedura, come prescritto nel decreto di omologa della procedura di concordato e previo parere del Commissario Giudiziale.
Concesso, quindi, alle parti il termine da esse richiesto ai sensi dell'art. 281 duodecies c. 4 c.p.c., la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione a seguito di discussione orale.
1.Questioni preliminari.
3 Come esposto nel verbale che precede, la presente sentenza viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come novellato dal d. lgs. n. 164/2024.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento della natura privilegiata del credito sollevata dalla resistente in concordato CP_1 preventivo.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
A differenza di quanto per l'accertamento dei crediti in sede di liquidazione giudiziale, nella procedura di concordato preventivo non esiste alcuna forma di accertamento dei crediti con effetto vincolante. Ne deriva che i creditori ed il debitore sono solo vincolati dalla proposta concordataria, nel senso dell'inclusione in una piuttosto che in un'altra delle classi eventualmente previste, con la conseguenza che la proposta omologata crea un vincolo in ordine alla riduzione dei crediti in corrispondenza della percentuale offerta. Occorre, poi, precisare che non tiene luogo dell'accertamento del credito l'inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art. 161, comma 2, lett.
b), la quale può tutt'al più riguardare la sfera dell'imprenditore ma non vincolare le decisioni degli organi della procedura. Neppure in proposito rileva il provvedimento del giudice delegato ai sensi dell'art. 176 l.f, strumentale solo all'ammissione o meno al voto per espressa disposizione di legge, per cui i relativi crediti non possono intendersi affatto definitivamente accertati e possono, quindi, essere considerati insussistenti nella fase di esecuzione del concordato stesso (cfr. Trib. Monza,
3.06.2015). Conseguenza di tale impostazione è che in caso di contrasto che intervenga post omologa sulla misura e sulla natura privilegiata o meno di un credito, ogni relativa decisione è rimessa al giudice ordinario, atteso che, per un verso, anche la valutazione del g.d. in sede di votazione non è preclusiva, ma ha effetti meramente incidentali e che, per l'altro, una volta che la procedura di concordato preventivo si sia esaurita con il decreto di omologazione, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli ovvero dal debitore e che attengono alla esecuzione del concordato danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono pertanto materia di un ordinario giudizio di cognizione.
Ne deriva che il ricorso proposto dalla è certamente ammissibile. Controparte_3
Parimenti, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per ricorso allo strumento del procedimento semplificato di cui all'art. 281 decies c.p.c., trattandosi di domanda che risulta fondata su prova documentale e comunque che non richiede lo svolgimento di una complessa istruttoria.
2.Nel merito.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
4 L'art. 2751 bis c. 1 n. 5 ter c.c., introdotto dalla legge n. 196/1997 riconosce il privilegio ai crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (ossia le agenzie di somministrazione), limitatamente agli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.
Si tratta, cioè, di un privilegio accordato a quella parte di credito che attiene agli oneri rivolti a remunerare il lavoro dei lavoratori somministrati;
diversamente la parte residua del corrispettivo va collocata in chirografo perché remunerativa dell'attività svolta dalle imprese di somministrazione in favore delle imprese utilizzatrici.
Il privilegio introdotto dall'art. 2751 bis c. 1 n. 5 ter c.p.c. risponde all'intenzione del legislatore di rafforzare la posizione delle Agenzie del Lavoro in ragione della funzione da esse svolta nel mercato del Lavoro in favore dei lavoratori subordinati, garantendo alle stesse Agenzie di soddisfarsi in via privilegiata in relazione agli oneri retributivi e contributivi addebitati alle imprese utilizzatrici.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale non può che constatare l'incompletezza della documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno della propria domanda. Va osservato, infatti, che né dai contratti di somministrazione, né dalle fatture prodotte e poste a base del decreto ingiuntivo, è possibile scorporare dal costo totale del lavoratore, il credito relativo agli oneri retributivi e contributivi, posto che il privilegio attiene solo a tale frazione rispetto al credito interamente azionato dalla società.
Nelle fatture prodotte, infatti, è indicata la voce “costo somministrazione” e “ricavi per costo lavoro”, senza che sia possibile scorporare dall'intero importo indicato in fattura, la parte di credito alla quale riconoscere il privilegio richiesto, che peraltro va escluso con riguardo agli interessi moratori (cfr.
Cass. n. 978/2021).
A fronte della incompletezza documentale nella quale è incorsa la ricorrente, la domanda di accertamento della natura privilegiata del credito non può che essere respinta.
Il rigetto della domanda di accertamento della natura privilegiata del credito comporta il rigetto della conseguente domanda di condanna al pagamento dello stesso.
3. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e, in considerazione delle difese svolte dalla resistente nonché delle motivazioni poste a base del rigetto, si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di riferimento tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Marco Varletta dichiaratosi distrattario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III sezione civile, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 7208/2023, pendente tra
5 in persona del legale rappresentante p.t. – ricorrente – e in Controparte_3 Controparte_1 concordato preventivo – resistente – ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Parte_1 [...] in concordato preventivo, delle spese di lite che ex D.M. n. 147/2022 si liquidano in € CP_1
4.217,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Varletta dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.06.2025
Il Giudice
Marta Sodano
6
TRIBUNALE DI Sezione III Civile
Udienza del 24.06.2025
G. M. Dr.ssa Marta Sodano
È presente per la ricorrente l'Avv. Maria Antonietta Cimmino, per delega orale dell'Avv. Antonella
Cosimelli, la quale si riporta alle memorie e alle note autorizzate depositate in data 10.06.2025 e alle conclusioni ivi riportate, chiedendone l'accoglimento. È presente per la resistente l'Avv. Francesco
Stellato, per delega orale dell'Avv. Marco Varletta, il quale si riporta agli scritti difensivi depositati, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice
Fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. al R.G.A.C. n. 7208/2023 avente ad oggetto
CONTRATTI E OBBLIGAZIONI VARIE, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Firenze alla Via Benedetto da Parte_1
Foiano n. 14, ivi elettivamente domiciliata alla Via Giovan Filippo Mariti n. 8, presso lo studio dell'Avv. Antonella Cosimelli che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso depositato;
ricorrente
E
1 in concordato preventivo in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1
San Nicola La Strada, al Viale Carlo III di Borbone elettivamente domiciliata in Marcianise (CE) alla
Via S. Merola n. 34, presso lo studio dell'Avv. Marco Varletta che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla costituzione depositata e giusta autorizzazione del GD Dr.ssa Simona di Rauso del 16.12.2024; resistente
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale di causa e come da atti e scritti difensivi depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.102.2023 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., la ricorrente Parte_1 adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo di accertare la natura privilegiata ex
[...] art. 2751 c. 1 n. 5 c.c. del credito ad essa ceduto da nei confronti del debitore ceduto Controparte_2 in concordato preventivo e per l'effetto condannare la resistente al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 82.308,25 oltre interessi moratori maturati dalle date di scadenza delle fatture alla data del 30.10.19, ossia di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
ed oltre ad € 2.779,87 di cui alla fattura n. 826/C del 30.09.19, oltre interessi moratori maturati sulla stessa fattura alla data della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, o di quella parte di credito eventualmente diversa per la quale dovesse essere riconosciuto il privilegio richiesto.
A supporto della domanda proposta, la società ricorrente deduceva che la propria cedente CP_2 svolgeva attività di agenzia per il lavoro, essendo stata a ciò autorizzata dall'Autorizzazione
[...]
Ministeriale ex art. 4 c1, lett. a) D. Lgs. 273/03 del 10.09.03 e dall'Autorizzazione Ministeriale Def.
N. 0000351 del 10.11.16, in forza delle quali la società svolgeva attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale e procedeva alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato;
deduceva, inoltre, che la aveva sottoscritto con la dei contratti di somministrazione del Controparte_2 Controparte_1 lavoro a fronte dei quali erano state emesse fatture per l'importo complessivo di € 82.308,25, sulla scorta delle quali è stato ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4430/2019 non opposto e dichiarato esecutivo con decreto del 12.12.2019.
La dunque procedeva alla notifica del precetto, a seguito della quale, il legale Controparte_2 rappresentante della comunicava che la società il 30.10.2019 aveva presentato una Controparte_1 domanda di concordato preventivo. Nonostante, dunque, i solleciti indirizzati al Commissario
Giudiziale, il credito ceduto dalla alla veniva collocato in chirografo Controparte_2 Parte_1
2 anziché in privilegio, onde la società ha instaurato il presente giudizio per l'ottenimento del riconoscimento del grado privilegiato del credito inserito nell'elenco dei creditori concordatari. Il tutto con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 23.05.2024 si è costituita la in concordato preventivo, Controparte_1 la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda, posto che la questione afferente alla natura privilegiata o chirografaria del credito avrebbe dovuto essere fatta valere in sede concordataria, anche ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per l'omologa del concordato.
Secondo la resistente, allora, l'inerzia del credito nella procedura di concordato preventivo avrebbe dato luogo alla cristallizzazione del credito nella sua natura chirografaria, sicché alcuna questione ulteriore potrebbe essere sollevata nell'ambito di un giudizio di cognizione.
Sempre in via preliminare, la parte resistente eccepiva l'insussistenza dei presupposti richiesti dal legislatore (natura documentale della causa, istruttoria non complessa, fatti di causa non controversi) insussistenti nel caso di specie, sicché l'introduzione del giudizio nella forma del rito semplificato previsto dall'art. 281 decies c.p.c. avrebbe dovuto essere sanzionata con l'inammissibilità, in quanto la alcuna prova offrì quanto alla natura privilegiata del credito fatto valere. Controparte_3
Nel merito, la ricorrente contestava la fondatezza della domanda, non potendo riconoscersi la natura privilegiata dell'intero credito portato dal decreto ingiuntivo n. 4430/2019 e contestava il quantum dovuto, posto che la società aveva provveduto al pagamento di € 2.000,00 in acconto da scomputare sul maggiore avere. Ancora, la società resistente eccepiva che non erano dovuti gli interessi moratori, maturati successivamente al deposito della proposta di concordato stante la cristallizzazione dei crediti a tale data. Pertanto, la concludeva per la declaratoria di inammissibilità Controparte_1 della domanda e, in subordine, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Il Giudice assegnatario, rilevato il difetto di attribuzione della materia, in virtù delle tabelle organizzative vigenti, trasmetteva il fascicolo al Presidente della III sezione civile che, con decreto del 13.06.2024 lo assegnava alla scrivente, la quale fissava udienza per il giorno 5.11.2024.
Ravvisato il difetto di rappresentanza della società in concordato preventivo, il Tribunale concedeva alla termine per produrre il decreto di autorizzazione del GD alla costituzione in Controparte_1 giudizio della procedura, come prescritto nel decreto di omologa della procedura di concordato e previo parere del Commissario Giudiziale.
Concesso, quindi, alle parti il termine da esse richiesto ai sensi dell'art. 281 duodecies c. 4 c.p.c., la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione a seguito di discussione orale.
1.Questioni preliminari.
3 Come esposto nel verbale che precede, la presente sentenza viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come novellato dal d. lgs. n. 164/2024.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento della natura privilegiata del credito sollevata dalla resistente in concordato CP_1 preventivo.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
A differenza di quanto per l'accertamento dei crediti in sede di liquidazione giudiziale, nella procedura di concordato preventivo non esiste alcuna forma di accertamento dei crediti con effetto vincolante. Ne deriva che i creditori ed il debitore sono solo vincolati dalla proposta concordataria, nel senso dell'inclusione in una piuttosto che in un'altra delle classi eventualmente previste, con la conseguenza che la proposta omologata crea un vincolo in ordine alla riduzione dei crediti in corrispondenza della percentuale offerta. Occorre, poi, precisare che non tiene luogo dell'accertamento del credito l'inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art. 161, comma 2, lett.
b), la quale può tutt'al più riguardare la sfera dell'imprenditore ma non vincolare le decisioni degli organi della procedura. Neppure in proposito rileva il provvedimento del giudice delegato ai sensi dell'art. 176 l.f, strumentale solo all'ammissione o meno al voto per espressa disposizione di legge, per cui i relativi crediti non possono intendersi affatto definitivamente accertati e possono, quindi, essere considerati insussistenti nella fase di esecuzione del concordato stesso (cfr. Trib. Monza,
3.06.2015). Conseguenza di tale impostazione è che in caso di contrasto che intervenga post omologa sulla misura e sulla natura privilegiata o meno di un credito, ogni relativa decisione è rimessa al giudice ordinario, atteso che, per un verso, anche la valutazione del g.d. in sede di votazione non è preclusiva, ma ha effetti meramente incidentali e che, per l'altro, una volta che la procedura di concordato preventivo si sia esaurita con il decreto di omologazione, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli ovvero dal debitore e che attengono alla esecuzione del concordato danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono pertanto materia di un ordinario giudizio di cognizione.
Ne deriva che il ricorso proposto dalla è certamente ammissibile. Controparte_3
Parimenti, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per ricorso allo strumento del procedimento semplificato di cui all'art. 281 decies c.p.c., trattandosi di domanda che risulta fondata su prova documentale e comunque che non richiede lo svolgimento di una complessa istruttoria.
2.Nel merito.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
4 L'art. 2751 bis c. 1 n. 5 ter c.c., introdotto dalla legge n. 196/1997 riconosce il privilegio ai crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (ossia le agenzie di somministrazione), limitatamente agli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.
Si tratta, cioè, di un privilegio accordato a quella parte di credito che attiene agli oneri rivolti a remunerare il lavoro dei lavoratori somministrati;
diversamente la parte residua del corrispettivo va collocata in chirografo perché remunerativa dell'attività svolta dalle imprese di somministrazione in favore delle imprese utilizzatrici.
Il privilegio introdotto dall'art. 2751 bis c. 1 n. 5 ter c.p.c. risponde all'intenzione del legislatore di rafforzare la posizione delle Agenzie del Lavoro in ragione della funzione da esse svolta nel mercato del Lavoro in favore dei lavoratori subordinati, garantendo alle stesse Agenzie di soddisfarsi in via privilegiata in relazione agli oneri retributivi e contributivi addebitati alle imprese utilizzatrici.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale non può che constatare l'incompletezza della documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno della propria domanda. Va osservato, infatti, che né dai contratti di somministrazione, né dalle fatture prodotte e poste a base del decreto ingiuntivo, è possibile scorporare dal costo totale del lavoratore, il credito relativo agli oneri retributivi e contributivi, posto che il privilegio attiene solo a tale frazione rispetto al credito interamente azionato dalla società.
Nelle fatture prodotte, infatti, è indicata la voce “costo somministrazione” e “ricavi per costo lavoro”, senza che sia possibile scorporare dall'intero importo indicato in fattura, la parte di credito alla quale riconoscere il privilegio richiesto, che peraltro va escluso con riguardo agli interessi moratori (cfr.
Cass. n. 978/2021).
A fronte della incompletezza documentale nella quale è incorsa la ricorrente, la domanda di accertamento della natura privilegiata del credito non può che essere respinta.
Il rigetto della domanda di accertamento della natura privilegiata del credito comporta il rigetto della conseguente domanda di condanna al pagamento dello stesso.
3. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e, in considerazione delle difese svolte dalla resistente nonché delle motivazioni poste a base del rigetto, si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di riferimento tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Marco Varletta dichiaratosi distrattario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III sezione civile, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 7208/2023, pendente tra
5 in persona del legale rappresentante p.t. – ricorrente – e in Controparte_3 Controparte_1 concordato preventivo – resistente – ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Parte_1 [...] in concordato preventivo, delle spese di lite che ex D.M. n. 147/2022 si liquidano in € CP_1
4.217,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Varletta dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.06.2025
Il Giudice
Marta Sodano
6