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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 7600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7600 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 23278 / 2024
TRA
con L'Avv. Dino Dei Rossi) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avvocatura Generale dello Stato) CP_1
RESISTENTI – contumaci
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, la dott.ssa dipendente di ruolo dell' Parte_1 Controparte_2
, in precedenza denominato
[...] [...]
in possesso del profilo di Collaboratore di Amministrazione (cd. Controparte_3
CAM), VI° livello professionale, in servizio presso la sede centrale dell'ente in Roma – lamentava di essere stata pregiudicata nell'ambito della procedura selettiva interna cui aveva partecipato, indetta con determina DG dell' n.311 del 5 agosto 2021, ex art. 54 CCNL ricerca 1998-2001 a 1 posto di CP_1 Collaboratore di Amministrazione V° livello, in quanto non era stata valutata correttamente la sua anzianità di servizio per via di clausole contenute nel bando della selezione, a suo dire, illegittime.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi l'illegittimità e illiceità della procedura selettiva interna, previo annullamento e/o declaratoria di illegittimità e illiceità della determina n.311 del 2021 e di quella n.471 del
15 dicembre 2022 di approvazione della graduatoria definitiva della procedura de qua.
Si costituiva in giudizio l' facendo notare la violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del CP_1 contraddittorio della vincitrice della selezione, contestando la prospettazione avversaria e CP_4 chiedendo il rigetto del ricorso.
Integratosi il contraddittorio anche nei confronti di che rimaneva contumace, valutate le CP_4 rispettive posizioni difensive delle parti, riconosciuta la sua natura documentale, la causa è stata decisa.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
I fatti che compongono la vicenda sono incontestati.
La controversia si incentra sulle clausole, previste dal bando della selezione in esame, applicate dall' CP_1 per calcolare l'anzianità di servizio nell'ambito delle procedure selettive per i passaggi di livello all'interno del medesimo profilo quando si tratta di valutare posizioni per le quali c'è stata una mobilità di profilo come in questo caso, ritenute dalla ricorrente illegittime e come tali capaci di viziare l'intera procedura.
Questa la storia professionale della dipendente Pt_1
- Dal 12 ottobre 1998 al 1 marzo 2010 è stata dall' distaccata presso il Ministero del Lavoro e CP_3 delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione;
- Dal 12 ottobre 1998 al 31 dicembre 2000 in possesso del profilo di Collaboratore di Amministrazione
(cd. CAM) VII° livello;
- Dall'8 gennaio 2001 al 31 dicembre 2020 in possesso del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di
Ricerca (cd.CTER), VI° livello.
- Dal 31 dicembre 2020, è stata inquadrata nel profilo di Collaboratore di Amministrazione (CAM), VI° livello. Al riguardo, la parte deduceva di aver presentato la propria domanda di partecipazione alla procedura, indetta con la determina n.249 del 12 agosto 2020, richiedendo il passaggio in mobilità Part dal profilo posseduto CTER a quello di sempre del VI° livello professionale e di averlo ottenuto con decorrenza dal 31 dicembre 2020.
- Con domanda del 29 settembre 2021, la ricorrente partecipava alla selezione per le progressioni di livelli nei profili, indetta con la determina DG n.311 del 5 agosto 2021, per complessive 30 posizioni, di cui 1 posizione per l'inquadramento nel V° livello del profilo di Collaboratore di Amministrazione.
Nella procedura si posizionava al 1° posto la dipendente con punti 77,3 e al 2° posto la CP_4 ricorrente on punti 69,6. Pt_1
Ciò premesso, la ricorrente lamentava che dei 100 punti complessivi, di cui la Commissione Esaminatrice disponeva - relativamente alle seguenti voci: a) anzianità di servizio;
b) formazione;
c) titoli – le era stato attribuito per la voce anzianità il solo punteggio 11,85 (arrotondato a 12) risultante da punti 0,8 per il calcolo della anzianità di servizio al 40%, punti 6 per anzianità di servizio al 60% e punti 5,05 per anzianità di servizio riparametrata con il part time.
Contestava gli ultimi due punteggi.
La ricorrente segnalava che se l' e la Commissione Esaminatrice le avessero attribuito il punteggio CP_1 non decurtato pari al 60 per cento, bensì quello pari al 100% per l'anzianità di servizio prestata dal ricorrente prestata nel profilo di CTER ma svolgendo sempre attività di natura amministrativa (che illustrava dettagliatamente nell'atto introduttivo) per venti anni dal gennaio 2001 al dicembre 2020 e non decurtato per i periodi di part time svolti, avrebbe ottenuto il punteggio complessivo di 20,80 punti e non di 12, tale da determinare in conseguenza la sua collocazione al primo posto della graduatoria concorsuale e il suo inquadramento nel V° livello del profilo di CAM.
La clausola che ha determinato questo risultato è stata disposta, all'interno del bando, nell'art. 5, punto 1,
a. ANZIANITA' DI SERVIZIO: “ai dipendenti inquadrati come Collaboratore di Amministrazione di VI livello professionale saranno attribuiti punti 1,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi per
l'anzianità di servizio in Istituto maturata a decorrere dall'assunzione, sino ad un massimo di 25 punti…..
Ai fini dell'attribuzione del punteggio sopra indicato si terrà, inoltre, conto dei seguenti criteri:
- l'anzianità maturata nel profilo e nel livello immediatamente antecedente a quello per cui si concorre verrà considerata in misura piena (ossia pari al 100% del parametro di punteggio annuo sopra indicato);
- l'anzianità maturata in un profilo diverso da quello per ci si concorre verrà considerata in misura pari al 60 % del parametro di punteggio annuo sopra indicato;
- l'anzianità maturata nel periodo temporale di appartenenza al profilo e al livello non immediatamente antecedente a quello per cui si concorre verrà attribuita in misura pari al 40 % del parametro di punteggio annuo sopra indicato.
I dati relativi alla predetta anzianità di servizio dei candidati saranno forniti e convalidati dall'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane”.
Nella prospettazione difensiva della ricorrente tale clausola violerebbe la norma di espletamento della selezione in esame prevista dall'art. 54 (Progressione di livello nei profili) del CCNL della Ricerca 1998-2001.
La a notare che detta norma, in applicazione della quale è stata espletata la selezione, non ha Pt_1 previsto, né autorizzato, la possibilità che nella selezione di progressione di livello nel profilo (nella fattispecie di CAM) sussista una differenziazione dell'attribuzione di punteggio ai concorrenti a seconda che la loro anzianità di servizio sia stata maturata nel medesimo profilo (di CAM) o in un profilo diverso (ne caso della ricorrente, di CTER).
L'argomentazione non è convincente.
Preme riportare il testo del richiamato art. 54:
“Le procedure selettive sono attuate da apposite commissioni, costituite da ciascun Ente, le quali procederanno alla formazione delle graduatorie secondo quanto previsto dal seguente comma.
5. La graduazione, su base cento, è effettuata come segue: …..
C. collaboratore di amministrazione, CTER e funzionario di amministrazione:
a) Anzianità di servizio 25%
b) Formazione 10%
c) Titoli 20%
d) Verifica dell'attività professionale svolta 45%
La norma pertanto si limita a stabilire la rilevanza che si intende riconoscere ai quattro parametri nell'ambito della selezione attribuendo loro un peso percentuale.
Nulla altro stabilisce.
La clausola del bando contestata è da ritenersi invece legittima perché ancorata ad altra norma contrattuale – l'art. 68, comma 8, lett. e) del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 che recita “Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 1 ed
i soggetti sindacali di cui al comma 3: …..E) i criteri generali per le progressioni economiche di livello nell'ambito di ciascun profilo, di cui all'art. 54 del CCNL del 21/2/2002”.
Nel verbale di riunione INAPP – OSS del 22 luglio 2021, le suddette parti, facendo richiamo proprio all'art. 68 sopra citato, hanno stabilito, potendolo fare proprio in virtù della norma citata, come attribuire il punteggio della anzianità prevedendo il criterio contestato dalla ricorrente ma che, come osserva la amministrazione, stabilisce un equilibrio nei percorsi professionali dei partecipanti senza andare a detrimento di coloro che avessero maturato l'anzianità necessaria nel livello immediatamente inferiore del medesimo profilo oggetto di selezione.
Ogni valutazione più approfondita sulla tipologia di mansioni svolte per quasi un ventennio dalla Pt_1 al fine di riconoscerne la natura amministrativa conforme al profilo CAM è inutile in questa sede sia perché
i dati relativi alla predetta anzianità di servizio dei candidati saranno forniti e convalidati dall'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane sia perché sono stati già oggetto di esame nella procedura del passaggio di mobilità conclusasi con il riconoscimento del profilo CAM del VI° livello professionale e di averlo ottenuto con decorrenza dal 31 dicembre 2020.
Il carattere amministrativo delle prestazioni rese è già stato pertanto oggetto di adeguata valutazione e riconosciuto con il passaggio di mobilità, di cui non è stata nemmeno contestata la decorrenza (appunto 31 dicembre 2020).
Riscontrata la correttezza della procedura relativamente all'attribuzione del punteggio della anzianità (che solo se la vesse avuto ragione in questo giudizio l'avrebbe vista vincitrice della selezione), ogni Pt_1 altra riflessione sul secondo motivo di doglianza contenuto nel ricorso – quello relativo alla riparametrazione (che la ricorrente contestava in quanto non prevista dal bando) per i periodi svolti dalla n regime di part time - appare ultronea. Preme, comunque, ad abundantiam, sottolineare che Pt_1 sotto questo profilo è convincente la difesa approntata dalla amministrazione.
Per le motivazioni che precedono il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il principio della soccombenza. A tal proposito preme osservare che nella stesura del dispositivo è stato commesso un errore materiale.
Infatti, nonostante l'esito del giudizio e l'applicazione del principio della soccombenza delle spese di lite, la condanna alle spese è stato disposta per errore nei confronti della resistente. Pertanto, laddove è scritto
“condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite” resistente va piuttosto scritto “condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite” .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.400,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 11 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 23278 / 2024
TRA
con L'Avv. Dino Dei Rossi) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avvocatura Generale dello Stato) CP_1
RESISTENTI – contumaci
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, la dott.ssa dipendente di ruolo dell' Parte_1 Controparte_2
, in precedenza denominato
[...] [...]
in possesso del profilo di Collaboratore di Amministrazione (cd. Controparte_3
CAM), VI° livello professionale, in servizio presso la sede centrale dell'ente in Roma – lamentava di essere stata pregiudicata nell'ambito della procedura selettiva interna cui aveva partecipato, indetta con determina DG dell' n.311 del 5 agosto 2021, ex art. 54 CCNL ricerca 1998-2001 a 1 posto di CP_1 Collaboratore di Amministrazione V° livello, in quanto non era stata valutata correttamente la sua anzianità di servizio per via di clausole contenute nel bando della selezione, a suo dire, illegittime.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi l'illegittimità e illiceità della procedura selettiva interna, previo annullamento e/o declaratoria di illegittimità e illiceità della determina n.311 del 2021 e di quella n.471 del
15 dicembre 2022 di approvazione della graduatoria definitiva della procedura de qua.
Si costituiva in giudizio l' facendo notare la violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del CP_1 contraddittorio della vincitrice della selezione, contestando la prospettazione avversaria e CP_4 chiedendo il rigetto del ricorso.
Integratosi il contraddittorio anche nei confronti di che rimaneva contumace, valutate le CP_4 rispettive posizioni difensive delle parti, riconosciuta la sua natura documentale, la causa è stata decisa.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
I fatti che compongono la vicenda sono incontestati.
La controversia si incentra sulle clausole, previste dal bando della selezione in esame, applicate dall' CP_1 per calcolare l'anzianità di servizio nell'ambito delle procedure selettive per i passaggi di livello all'interno del medesimo profilo quando si tratta di valutare posizioni per le quali c'è stata una mobilità di profilo come in questo caso, ritenute dalla ricorrente illegittime e come tali capaci di viziare l'intera procedura.
Questa la storia professionale della dipendente Pt_1
- Dal 12 ottobre 1998 al 1 marzo 2010 è stata dall' distaccata presso il Ministero del Lavoro e CP_3 delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione;
- Dal 12 ottobre 1998 al 31 dicembre 2000 in possesso del profilo di Collaboratore di Amministrazione
(cd. CAM) VII° livello;
- Dall'8 gennaio 2001 al 31 dicembre 2020 in possesso del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di
Ricerca (cd.CTER), VI° livello.
- Dal 31 dicembre 2020, è stata inquadrata nel profilo di Collaboratore di Amministrazione (CAM), VI° livello. Al riguardo, la parte deduceva di aver presentato la propria domanda di partecipazione alla procedura, indetta con la determina n.249 del 12 agosto 2020, richiedendo il passaggio in mobilità Part dal profilo posseduto CTER a quello di sempre del VI° livello professionale e di averlo ottenuto con decorrenza dal 31 dicembre 2020.
- Con domanda del 29 settembre 2021, la ricorrente partecipava alla selezione per le progressioni di livelli nei profili, indetta con la determina DG n.311 del 5 agosto 2021, per complessive 30 posizioni, di cui 1 posizione per l'inquadramento nel V° livello del profilo di Collaboratore di Amministrazione.
Nella procedura si posizionava al 1° posto la dipendente con punti 77,3 e al 2° posto la CP_4 ricorrente on punti 69,6. Pt_1
Ciò premesso, la ricorrente lamentava che dei 100 punti complessivi, di cui la Commissione Esaminatrice disponeva - relativamente alle seguenti voci: a) anzianità di servizio;
b) formazione;
c) titoli – le era stato attribuito per la voce anzianità il solo punteggio 11,85 (arrotondato a 12) risultante da punti 0,8 per il calcolo della anzianità di servizio al 40%, punti 6 per anzianità di servizio al 60% e punti 5,05 per anzianità di servizio riparametrata con il part time.
Contestava gli ultimi due punteggi.
La ricorrente segnalava che se l' e la Commissione Esaminatrice le avessero attribuito il punteggio CP_1 non decurtato pari al 60 per cento, bensì quello pari al 100% per l'anzianità di servizio prestata dal ricorrente prestata nel profilo di CTER ma svolgendo sempre attività di natura amministrativa (che illustrava dettagliatamente nell'atto introduttivo) per venti anni dal gennaio 2001 al dicembre 2020 e non decurtato per i periodi di part time svolti, avrebbe ottenuto il punteggio complessivo di 20,80 punti e non di 12, tale da determinare in conseguenza la sua collocazione al primo posto della graduatoria concorsuale e il suo inquadramento nel V° livello del profilo di CAM.
La clausola che ha determinato questo risultato è stata disposta, all'interno del bando, nell'art. 5, punto 1,
a. ANZIANITA' DI SERVIZIO: “ai dipendenti inquadrati come Collaboratore di Amministrazione di VI livello professionale saranno attribuiti punti 1,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi per
l'anzianità di servizio in Istituto maturata a decorrere dall'assunzione, sino ad un massimo di 25 punti…..
Ai fini dell'attribuzione del punteggio sopra indicato si terrà, inoltre, conto dei seguenti criteri:
- l'anzianità maturata nel profilo e nel livello immediatamente antecedente a quello per cui si concorre verrà considerata in misura piena (ossia pari al 100% del parametro di punteggio annuo sopra indicato);
- l'anzianità maturata in un profilo diverso da quello per ci si concorre verrà considerata in misura pari al 60 % del parametro di punteggio annuo sopra indicato;
- l'anzianità maturata nel periodo temporale di appartenenza al profilo e al livello non immediatamente antecedente a quello per cui si concorre verrà attribuita in misura pari al 40 % del parametro di punteggio annuo sopra indicato.
I dati relativi alla predetta anzianità di servizio dei candidati saranno forniti e convalidati dall'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane”.
Nella prospettazione difensiva della ricorrente tale clausola violerebbe la norma di espletamento della selezione in esame prevista dall'art. 54 (Progressione di livello nei profili) del CCNL della Ricerca 1998-2001.
La a notare che detta norma, in applicazione della quale è stata espletata la selezione, non ha Pt_1 previsto, né autorizzato, la possibilità che nella selezione di progressione di livello nel profilo (nella fattispecie di CAM) sussista una differenziazione dell'attribuzione di punteggio ai concorrenti a seconda che la loro anzianità di servizio sia stata maturata nel medesimo profilo (di CAM) o in un profilo diverso (ne caso della ricorrente, di CTER).
L'argomentazione non è convincente.
Preme riportare il testo del richiamato art. 54:
“Le procedure selettive sono attuate da apposite commissioni, costituite da ciascun Ente, le quali procederanno alla formazione delle graduatorie secondo quanto previsto dal seguente comma.
5. La graduazione, su base cento, è effettuata come segue: …..
C. collaboratore di amministrazione, CTER e funzionario di amministrazione:
a) Anzianità di servizio 25%
b) Formazione 10%
c) Titoli 20%
d) Verifica dell'attività professionale svolta 45%
La norma pertanto si limita a stabilire la rilevanza che si intende riconoscere ai quattro parametri nell'ambito della selezione attribuendo loro un peso percentuale.
Nulla altro stabilisce.
La clausola del bando contestata è da ritenersi invece legittima perché ancorata ad altra norma contrattuale – l'art. 68, comma 8, lett. e) del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 che recita “Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 1 ed
i soggetti sindacali di cui al comma 3: …..E) i criteri generali per le progressioni economiche di livello nell'ambito di ciascun profilo, di cui all'art. 54 del CCNL del 21/2/2002”.
Nel verbale di riunione INAPP – OSS del 22 luglio 2021, le suddette parti, facendo richiamo proprio all'art. 68 sopra citato, hanno stabilito, potendolo fare proprio in virtù della norma citata, come attribuire il punteggio della anzianità prevedendo il criterio contestato dalla ricorrente ma che, come osserva la amministrazione, stabilisce un equilibrio nei percorsi professionali dei partecipanti senza andare a detrimento di coloro che avessero maturato l'anzianità necessaria nel livello immediatamente inferiore del medesimo profilo oggetto di selezione.
Ogni valutazione più approfondita sulla tipologia di mansioni svolte per quasi un ventennio dalla Pt_1 al fine di riconoscerne la natura amministrativa conforme al profilo CAM è inutile in questa sede sia perché
i dati relativi alla predetta anzianità di servizio dei candidati saranno forniti e convalidati dall'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane sia perché sono stati già oggetto di esame nella procedura del passaggio di mobilità conclusasi con il riconoscimento del profilo CAM del VI° livello professionale e di averlo ottenuto con decorrenza dal 31 dicembre 2020.
Il carattere amministrativo delle prestazioni rese è già stato pertanto oggetto di adeguata valutazione e riconosciuto con il passaggio di mobilità, di cui non è stata nemmeno contestata la decorrenza (appunto 31 dicembre 2020).
Riscontrata la correttezza della procedura relativamente all'attribuzione del punteggio della anzianità (che solo se la vesse avuto ragione in questo giudizio l'avrebbe vista vincitrice della selezione), ogni Pt_1 altra riflessione sul secondo motivo di doglianza contenuto nel ricorso – quello relativo alla riparametrazione (che la ricorrente contestava in quanto non prevista dal bando) per i periodi svolti dalla n regime di part time - appare ultronea. Preme, comunque, ad abundantiam, sottolineare che Pt_1 sotto questo profilo è convincente la difesa approntata dalla amministrazione.
Per le motivazioni che precedono il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il principio della soccombenza. A tal proposito preme osservare che nella stesura del dispositivo è stato commesso un errore materiale.
Infatti, nonostante l'esito del giudizio e l'applicazione del principio della soccombenza delle spese di lite, la condanna alle spese è stato disposta per errore nei confronti della resistente. Pertanto, laddove è scritto
“condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite” resistente va piuttosto scritto “condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite” .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.400,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 11 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli