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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. GI LU Presidente
2) Dott Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. ON PI Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1300 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Partanna Via Vittorio Emanuele n. 205 presso lo studio dell'Avv.
DR AN che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
nato a [...] il [...] C.F.:
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_3
, nata a [...] il [...] C.F.: , , nata a
[...] CodiceFiscale_4 CP_4
Alcamo il 03/12/1926 C.F.: , elettivamente domiciliati in Alcamo CodiceFiscale_5
Via P. Lombardo n. 98 presso lo studio dell'Avv. Vito Galbo cheli rappresenta e difende;
APPELLATI APPELLANTI
INCIDENTALI
NONCHE'
, nato in [...] il [...], codice fiscale , Controparte_5 CodiceFiscale_6 rappresentato e difeso dall'avv. Liborio Paglino;
presso il cui studio in Alcamo via XI
Febbraio n. 7, elegge domicilio
APPELLATO
nata in [...] il [...], codice fiscale Controparte_6 CodiceFiscale_7
, rappresentata e difesa dall'avv. Liborio Paglino, presso il cui studio in Alcamo via XI
Febbraio n. 7, elegge domicilio;
TERZO INTERVENTORE
1 Oggetto: diritti reali
Conclusioni per l'appellante: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello, Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Ritenere e dichiarare nulla e/o inesistente l'impugnata sentenza in quanto emessa in assenza di una parte necessaria del precedente e conseguentemente con un contraddittorio non integro. Subordinatamente: Annullare la sentenza nei capi, nel merito impugnati, essendo state acquisite agli atti la prova della mancata vendita di terreni, da parte dell'appellante nei due anni antecedenti le vendita del terreno di cui si chiede il riscatto e la prova della sufficiente capacità lavorativa per i terreni posseduti e per quello retratto in capo all'appellante. Conseguentemente accogliere le domande formulate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio. In via gradata ed in caso di rigetto dell'appello nel merito. Ritenere non corretta le liquidazioni delle spese e competenze operate dal Tribunale avendo utilizzato un parametro del D.M. 55/2014 diverso e superiore di quello da applicare per la fattispecie ossia fra lo scaglione da 1.100 a 5.000, e per avere liquidato le spese e competenze per la
e la erroneamente ritenute costituite, e conseguentemente avendo CP_1 CP_4 applicato un aumento non previsto per la difesa di due persone e per avere errato anche nell'applicare l'aumento di legge per la difesa di oltre una parte. Con il favore di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”; per gli appellati ed altri: “Voglia l'On.le Corte di Appello di Palermo-Sezione Civile: CP_1
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- In linea preliminare e nel merito accertare e dichiarare non meritevole di accoglimento il proposto appello del Sig. Parte_1
per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e di risposta
[...]
e quindi rigettare lo stesso;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., dare atto che i
SI.ri , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 ripropongono tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste istruttorie già svolte dagli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede espressamente richiamate e trascritte;
- sempre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346
c.p.c., dare atto che vengano ad essere riproposte e trascritte le conclusioni di tutti gli atti di causa del giudizio di I° grado da parte dei SI.ri , , Controparte_1 Controparte_2
e;
- nel merito dell'appello proposto, si chiede Controparte_3 CP_4 rigettarsi tutti i motivi di appello avverso la sentenza N° 546/2022 resa dal Sig. Giudice del
Tribunale di Trapani-Sezione Civile, per i motivi esposti nella narrativa della presente
2 comparsa e per tutte le circostanze e risultanze processuali del giudizio di primo grado;
di conseguenza accogliere l'appello incidentale proposto dai SI.ri , Controparte_1
, e con la presente comparsa di Controparte_2 Controparte_3 CP_4 costituzione e di risposta e quindi di condannare l'appellante al Parte_1 pagamento della somma di €. 5.000,00 o di una somma che verrà determinata equitativamente dalla Corte di Appello decidente per lite temeraria ex art. 96 codice di rito”.
Per l'appellato “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO Controparte_5
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa:
1. ritenere infondati i motivi di appello e, per l'effetto, rigettare l'impugnazione principale;
2. con vittoria di spese, competenze, onorario, IVA, CAP e spese forfettarie dell'attuale fase di giudizio”.
Per “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO respinta Controparte_6 ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. in via principale, ritenere infondati i motivi di appello e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da e, nel merito, Parte_1 confermare la pronuncia di rigetto della avversa domanda di prelazione agraria perché infondata in fatto ed in diritto stante l'insussistenza di tutti, ovvero di taluni, dei prescritti requisiti per poter legittimamente ed utilmente esercitare il riscatto agrario;
2. in via subordinata - ove ritenuti sussistenti in capo all'appellante i presupposti di legge per
l'esercizio della prelazione agraria - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'appellante dal diritto di riscatto del fondo per cui è causa, per mancanza di una valida dichiarazione negoziale di esercizio del diritto di riscatto sottoscritta dalla parte;
3. con vittoria di spese, competenze, onorario, IVA, CAP e spese forfettarie dell'attuale fase di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 546 del 7 giugno 2022 il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, rigettò la domanda proposta da che aveva chiesto il riscatto Parte_1 della proprietà del fondo sito in Alcamo, C'da Palma' (esteso are 95, distinto in catasto al fg.
28 Partt. 859 e 860) trasferito con contratto di compravendita del 10 novembre 2017 in notar a potere di ad altri in favore dei coniugi e Per_1 CP_1 Controparte_5 CP_7
regolando – poi – secondo soccombenza le spese di lite.
[...]
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , con atto di citazione Parte_1 del 5 luglio 2022, sulla scorta di quattro motivi di impugnazione, così sintetizzabili:
➢ erroneità della statuizione che aveva ritenuto che non Controparte_6 fosse parte del giudizio, necessità dell'integrazione del contraddittorio con
3 quest'ultima e conseguente remissione al primo grado;
➢ erroneità dell'assunto per cui esso appellante non avrebbe dimostrato né allegato la mancata vendita di fondi rustici nel biennio antecedente all'esercizio del diritto di riscatto trattandosi di circostanza non contestata;
➢ erroneità dell'assunto circa la mancanza di qualsivoglia allegazione e prova, da parte sua, del requisito del possesso in capo a sè e della sua famiglia, di adeguata forza lavoro, tale da poter coprire il fabbisogno di almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, ivi compreso l'immobile oggetto del retratto.
➢ erroneità della condanna alle spese, in quanto e Controparte_3
non erano costituite in giudizio ed erronea applicazione di uno CP_4 scaglione non dovuto.
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, si sono costituiti, con comparsa di risposta del 10 novembre 2022, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e i quali hanno resistito al gravame di cui hanno richiesto il rigetto
[...] CP_4
e, in via incidentale, hanno chiesto la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria.
4. L'appellato , regolarmente evocato, si è costituito chiedendo la Controparte_5 conferma della sentenza appellata.
5. Con comparsa del 12 dicembre 2022, si è costituita dichiarando Controparte_6 di accettare la causa nello stato in cui si trovava e di richiamare le domande, eccezioni e conclusioni dell'altro comproprietario del bene, EN , CP_5
6. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 9 maggio 2025
– sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 60 gg per l'eventuale deposito delle comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
7. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, il primo motivo di gravame è superato dall'intervento volontario in giudizio, con accettazione della causa nello stato in cui si trova, della parte coniuge in regime di comunione legale con l'acquirente del Controparte_7 bene, . Controparte_5
Sia o meno litisconsorte necessario, di certo l'intervento della ha di fatto CP_6 superato la problematica posta dall'appellante posto che “nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello, accettando la causa nello stato in cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già
4 altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art.
354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 26631 del 22/10/2018; Sez. U - , Sentenza n.
9006 del 31/03/2021).
8. Con il secondo motivo, l'appellante critica la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che non avesse dimostrato né allegato la mancata vendita di fondi rustici nel biennio antecedente all'esercizio del diritto di riscatto.
Evidenzia di avere sostenuto la circostanza nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1
c.p.c. sicchè, non essendosi costituite le parti, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provato l'assunto.
Anche questo motivo è infondato.
E' dirimente rilevare che, proprio in base a quanto sostenuto dall'appellante, la circostanza è stata sostenuta, per la prima volta, con la memoria ex art. 183 comma sei n. 1
c.p.c. ciò che non è idoneo a che la parte possa invocare il principio di non contestazione.
Ed infatti l'onere del convenuto di contestazione attiene alla comparsa di risposta (cfr. art. 167 c.p.c.) e non può che riguardare i fatti allegati nell'atto introduttivo, così rispettandosi il principio di circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova.
Non vi è – quindi – un onere di contestazione continua rispetto ad allegazioni formulate successivamente e, quindi, tardivamente.
Senza, poi, trascurare che l'onere di contestazione riguarda i fatti propri o conoscibili da parte di colui nei cui confronti si invoca il relativo principio: “l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (Sez. 3, Sentenza n. 14652 del
18/07/2016; Sez. 3 - , Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023).
9. Con il terzo motivo l'appellante si duole di quella parte della decisione in cui il
Tribunale aveva sostenuto che, quand'anche fosse stato dimostrato a mezzo prova testimoniale il possesso della qualità di coltivatore diretto in capo a sé, il quadro probatorio sarebbe comunque risultato privo di un ulteriore fondamentale elemento, a causa della mancanza di qualsivoglia allegazione e prova del requisito del possesso (in capo a sè e della sua famiglia) di adeguata forza lavoro, tale da poter coprire il fabbisogno di almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, ivi compreso
5 l'immobile oggetto del retratto.
Assume di avere, di contro, prodotto la denuncia di successione ed i rogiti nei quali erano descritti tutti i terreni di cui era proprietario e le coltivazioni che vi si effettuavano ed ancora i titoli di proprietà dei mezzi agricoli di cui era proprietario (libretti di circolazione e fatture di acquisto).
Soggiunge che, in ordine a tale produzione, così come sulle coltivazioni effettuate nei fondi, nulla avevano mai eccepito le controparti, essendo pertanto dato certo che egli possedesse solo quei terreni.
Aggiunto che l'estensione e le coltivazioni effettuate nel terreno di cui si chiede il riscatto risultavano dal rogito impugnato, prodotto, ed essendo esso appellante proprietario di
Ha 13.81.54 di terreno interamente coltivato a vigneto (come non contestato), per la coltivazione di un ettaro di vigneto a spalliera erano necessarie 33 giornate lavorative;
quindi,
462 giornate per la coltivazione di Ha 14.00.00, e quindi un terzo di 462 era pari a gg. 154.
Senza considerare il parco macchine agricole di cui era pacificamente proprietario, concludeva affermando di avere, da solo, una forza lavoro superiore al terzo voluto dalla legge per l'esercizio del retratto.
Anche questo motivo non è fondato.
Si rileva, anzitutto, che, nella citazione introduttiva, il indicò soltanto i fondi Pt_1 di cui era proprietario ma non anche le colture, limitandosi a precisare che “quale imprenditore agricolo si dedica esclusivamente alla conduzione dei propri fondi”.
Richiamando quanto esposto nel punto che precede, anche in questo caso solo con la memoria ex art. 183 comma sei n. 1 c.p.c. il precisò di essere imprenditore agricolo Pt_1 regolarmente iscritto alla CCIAA di Trapani e che sui propri fondi vi era la coltivazione di uva.
Tanto premesso, mette conto premettere che, secondo quanto disposto dall'art. 8 della citata legge, nella fattispecie aggiunta dalle legge 817 del 1971, i presupposti per l'esercizio del riscatto in questione sono costituiti da: 1) esistenza della qualifica (in senso sostanziale) di coltivatore diretto in capo al riscattante;
2) l'appartenenza di fondi confinanti;
3) la circostanza di non avere alienato fondi rustici nel biennio anteriore;
4) la circostanza, ulteriore, che sul fondo compravenduto non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti coltivatori diretti.
Orbene, va inoltre osservato che – secondo il condivisibile indirizzo esegetico della giurisprudenza di merito e di legittimità (improntato a circoscrivere la portata di un istituto assai gravoso poiché costituisce una limitazione della libertà negoziale tutelata dall'art. 41
6 Cost.) – “il Giudice adito deve verificare d'ufficio la sussistenza nella parte istante delle condizioni previste dall'art. 8, l. 26 maggio 1965 n. 590, per espresso rinvio dell'art. 7, l. 14 agosto 1971 n. 817” Cassazione civile sez. III, 19 febbraio 2007, n. 3757).
In particolare: “…la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dalla L. n. 590 del 1965, art. 8 e L. n. 817 del 1971, art. 7, comporta l'esclusione del diritto di prelazione e riscatto (v. Cass. n. 3824/1985), in quanto, integrando gli stessi ognuno uno dei presupposti
(o condizioni) dell'insorgenza del diritto stesso, devono necessariamente concorrere tutti congiuntamente…” (Cassazione civile sez. III, 30 maggio 2008, n. 14475)
Ciò debitamente premesso, devesi rilevare che, nel caso di specie, l'appellante non ha offerto prova della sussistenza di tutti i requisiti e, in particolare, di quello indicato al numero
3) per le ragioni spiegate al capo b) che precede.
E' pure privo di prova il primo di essi – ossia la qualifica di coltivatore diretto – per cui mette conto ricordare che, secondo quanto previsto dall'art. 31, l. 26 maggio 1965, n. 590
"ai fini della presente legge (e, quindi, anche per l'esercizio del diritto di riscatto di cui all'art. 8, della legge stessa) sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento od al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”.
La Corte di legittimità ha in particolare chiarito che: “ai fini della domanda di riscatto ex art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, la qualità di coltivatore diretto deve essere fornita in concreto, in relazione alle necessità colturali del fondo, senza che certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative possano assurgere al valore di prova piena (Cass., 21 maggio 1998, n. 5082; Cass., 27 gennaio 1988, n. 721; più di recente: Sez. 3, Sentenza n.
21621 del 16/10/2007; Sez. 3 - , Sentenza n. 123 del 08/01/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
1020 del 19/01/2006). In altri termini “ciò che rileva, ai fini della qualità di coltivatore diretto, non è il dato formale della iscrizione in elenchi, bensì l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia (Cass., 1 giugno 2001, n. 7445)”
(Sez. 3, Sentenza n. 5673 del 2003).
Orbene avuto riguardi ai criteri ricognitivi elaborati dalla Suprema Corte, va rilevato che le prove offerte sono assolutamente insufficienti.
Il si è invero limitato a produrre: certificato camerale da cui risulta la sua Pt_1 iscrizione (dal 2010) quale imprenditore agricolo;
copia del tesserino da cui risulta la sua iscrizione alla Coldiretti;
copia dell'acquisto di alcuni mezzi agricoli;
copia della denuncia di
7 successione dell'eredità del proprio padre;
copia dei rogiti di acquisto dei Persona_2 fondi di cui assume di essere proprietario.
Ora, ricordato che l'iscrizione presso la camera di commercio e, a maggior ragione, quella presso la Coldiretti non hanno valore probatorio ai fini della effettività dello svolgimento dell'attività agricola, non si mancherà di rilevare – anzitutto – che dalla documentazione prodotta emergono alcune aporie come la circostanza per cui le fatture sono state intestate a soggetto diverso dall'appellante, nella specie (cfr. Persona_2 documenti 8-9 della produzione istruttoria allegata alla memoria ex art. 183 comma sei n. 2
c.p.c.).
Ed ancora dai rilievi fotografici prodotti – che, a dire dell'appellante, dimostrerebbero la sua dedizione personale all'attività agricola – si ricava, pervero, nelle ultime due foto la coltivazione di meloni, quindi di colture ortive (intensive).
Si tratta un elemento che contrasta con quanto riferito dal per cui, per Pt_1 giustificare la sua capacità di lavoro, la sua attività sarebbe esclusivamente volta alla viticoltura.
Al di là di questi aspetti, si rileva che il non ha prodotto il proprio fascicolo Pt_1 aziendale e, nemmeno, una consulenza tecnica di parte volta a descrivere e dimostrare le caratteristiche di questa azienda, lo svolgimento dell'attività agricola in concreto esercitata,
l'organizzazione dei beni e del personale (anche avventizio).
Non sono state prodotte nemmeno le dichiarazioni dei redditi con cui l'appellante avrebbe potuto dimostrare l'effettività della propria attività tramite la dimostrazione del ricavo del proprio reddito dall'attività in questione.
Manca, quindi, anche la prova del fatto che il tragga il proprio sostentamento Pt_1 dall'esercizio dell'attività agricola
Mancano, pure, la certificazione INPS da cui potrebbe risultare l' iscrizione “come titolare della azienda agricola” e la posizione contributiva quale lavoratore agricolo autonomo.
Insufficienti, quindi, le prove documentali, a conclusioni diverse non si sarebbe pervenuti anche in caso di ammissione delle prove orali, articolate nella memoria ex art, 183 comma sei n. 2) c.p.c., siccome prive di quegli elementi da cui si sarebbe potuta ricavare l'effettività dell'attività in questione.
10. Con il quarto motivo il si duole della liquidazione delle spese operata Pt_1 nella sentenza, deducendo che e non erano costituite Controparte_3 CP_4 in giudizio per cui non avevano sostenuto e conseguentemente non avevano diritto al rimborso
8 delle spese e competenze del giudizio e conseguentemente non è nemmeno corretto l'aumento del 60%, ex art. 4 c. 2 d.m. 55/14. Ed ancora la liquidazione non sarebbe corretta avendo applicato il Tribunale lo scaglione tra € 5.200,00 ed € 25.000,00 e non quello corretto tra €
1.100,00 ed € 5.200,00, essendo il valore della controversia € 3.500,00 pari al prezzo del terreno di cui si chiede il riscatto.
Anche questa doglianza è infondata. Si rileva, anzitutto, che Controparte_3
e si costituirono in giudizio con comparsa depositata il 9 febbraio 2019. In CP_4 ordine, poi, allo scaglione di riferimento è sufficiente rilevare che era stato lo stesso appellante a dichiarare, a margine dell'atto di citazione, che il valore della causa era pari ad euro
13.000,00.
11. E', pure, infondato l'appello incidentale proposto da ed altri Controparte_1 con cui hanno chiesto la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria di cui non si ravvisano né i presupposti soggettivi (dolo o colpa grave) né tanto meno quelli oggettivi, non ravvisandosi il danno asseritamente subito.
12. Infondate essendo le ragioni che lo sostengono l'appello va rigettato con statuizione secondo soccombenza delle spese del grado nei rapporti tra l'appellante e gli appellati – e compensazione per i restanti rapporti stante la soccombenza CP_6 CP_5 reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, uditi i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando, così provvede: conferma la sentenza n. 546/2022 del Tribunale di Trapani, appellata in via principale da , con atto di citazione notificato il 5 luglio 2022 e, in via incidentale, da Parte_1
ed altri;
Controparte_1 condanna l'appellante a pagare agli appellati – le spese di lite di CP_6 CP_5 questo grado, liquidate nella complessiva somma di euro 1984,00, oltre accessori come per legge;
compensa le spese di lite nei restanti rapporti;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
9 Palermo, il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON PI GI LU
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. GI LU Presidente
2) Dott Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. ON PI Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1300 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Partanna Via Vittorio Emanuele n. 205 presso lo studio dell'Avv.
DR AN che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
nato a [...] il [...] C.F.:
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_3
, nata a [...] il [...] C.F.: , , nata a
[...] CodiceFiscale_4 CP_4
Alcamo il 03/12/1926 C.F.: , elettivamente domiciliati in Alcamo CodiceFiscale_5
Via P. Lombardo n. 98 presso lo studio dell'Avv. Vito Galbo cheli rappresenta e difende;
APPELLATI APPELLANTI
INCIDENTALI
NONCHE'
, nato in [...] il [...], codice fiscale , Controparte_5 CodiceFiscale_6 rappresentato e difeso dall'avv. Liborio Paglino;
presso il cui studio in Alcamo via XI
Febbraio n. 7, elegge domicilio
APPELLATO
nata in [...] il [...], codice fiscale Controparte_6 CodiceFiscale_7
, rappresentata e difesa dall'avv. Liborio Paglino, presso il cui studio in Alcamo via XI
Febbraio n. 7, elegge domicilio;
TERZO INTERVENTORE
1 Oggetto: diritti reali
Conclusioni per l'appellante: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello, Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Ritenere e dichiarare nulla e/o inesistente l'impugnata sentenza in quanto emessa in assenza di una parte necessaria del precedente e conseguentemente con un contraddittorio non integro. Subordinatamente: Annullare la sentenza nei capi, nel merito impugnati, essendo state acquisite agli atti la prova della mancata vendita di terreni, da parte dell'appellante nei due anni antecedenti le vendita del terreno di cui si chiede il riscatto e la prova della sufficiente capacità lavorativa per i terreni posseduti e per quello retratto in capo all'appellante. Conseguentemente accogliere le domande formulate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio. In via gradata ed in caso di rigetto dell'appello nel merito. Ritenere non corretta le liquidazioni delle spese e competenze operate dal Tribunale avendo utilizzato un parametro del D.M. 55/2014 diverso e superiore di quello da applicare per la fattispecie ossia fra lo scaglione da 1.100 a 5.000, e per avere liquidato le spese e competenze per la
e la erroneamente ritenute costituite, e conseguentemente avendo CP_1 CP_4 applicato un aumento non previsto per la difesa di due persone e per avere errato anche nell'applicare l'aumento di legge per la difesa di oltre una parte. Con il favore di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”; per gli appellati ed altri: “Voglia l'On.le Corte di Appello di Palermo-Sezione Civile: CP_1
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- In linea preliminare e nel merito accertare e dichiarare non meritevole di accoglimento il proposto appello del Sig. Parte_1
per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e di risposta
[...]
e quindi rigettare lo stesso;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., dare atto che i
SI.ri , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 ripropongono tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste istruttorie già svolte dagli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede espressamente richiamate e trascritte;
- sempre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346
c.p.c., dare atto che vengano ad essere riproposte e trascritte le conclusioni di tutti gli atti di causa del giudizio di I° grado da parte dei SI.ri , , Controparte_1 Controparte_2
e;
- nel merito dell'appello proposto, si chiede Controparte_3 CP_4 rigettarsi tutti i motivi di appello avverso la sentenza N° 546/2022 resa dal Sig. Giudice del
Tribunale di Trapani-Sezione Civile, per i motivi esposti nella narrativa della presente
2 comparsa e per tutte le circostanze e risultanze processuali del giudizio di primo grado;
di conseguenza accogliere l'appello incidentale proposto dai SI.ri , Controparte_1
, e con la presente comparsa di Controparte_2 Controparte_3 CP_4 costituzione e di risposta e quindi di condannare l'appellante al Parte_1 pagamento della somma di €. 5.000,00 o di una somma che verrà determinata equitativamente dalla Corte di Appello decidente per lite temeraria ex art. 96 codice di rito”.
Per l'appellato “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO Controparte_5
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa:
1. ritenere infondati i motivi di appello e, per l'effetto, rigettare l'impugnazione principale;
2. con vittoria di spese, competenze, onorario, IVA, CAP e spese forfettarie dell'attuale fase di giudizio”.
Per “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO respinta Controparte_6 ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. in via principale, ritenere infondati i motivi di appello e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da e, nel merito, Parte_1 confermare la pronuncia di rigetto della avversa domanda di prelazione agraria perché infondata in fatto ed in diritto stante l'insussistenza di tutti, ovvero di taluni, dei prescritti requisiti per poter legittimamente ed utilmente esercitare il riscatto agrario;
2. in via subordinata - ove ritenuti sussistenti in capo all'appellante i presupposti di legge per
l'esercizio della prelazione agraria - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'appellante dal diritto di riscatto del fondo per cui è causa, per mancanza di una valida dichiarazione negoziale di esercizio del diritto di riscatto sottoscritta dalla parte;
3. con vittoria di spese, competenze, onorario, IVA, CAP e spese forfettarie dell'attuale fase di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 546 del 7 giugno 2022 il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, rigettò la domanda proposta da che aveva chiesto il riscatto Parte_1 della proprietà del fondo sito in Alcamo, C'da Palma' (esteso are 95, distinto in catasto al fg.
28 Partt. 859 e 860) trasferito con contratto di compravendita del 10 novembre 2017 in notar a potere di ad altri in favore dei coniugi e Per_1 CP_1 Controparte_5 CP_7
regolando – poi – secondo soccombenza le spese di lite.
[...]
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , con atto di citazione Parte_1 del 5 luglio 2022, sulla scorta di quattro motivi di impugnazione, così sintetizzabili:
➢ erroneità della statuizione che aveva ritenuto che non Controparte_6 fosse parte del giudizio, necessità dell'integrazione del contraddittorio con
3 quest'ultima e conseguente remissione al primo grado;
➢ erroneità dell'assunto per cui esso appellante non avrebbe dimostrato né allegato la mancata vendita di fondi rustici nel biennio antecedente all'esercizio del diritto di riscatto trattandosi di circostanza non contestata;
➢ erroneità dell'assunto circa la mancanza di qualsivoglia allegazione e prova, da parte sua, del requisito del possesso in capo a sè e della sua famiglia, di adeguata forza lavoro, tale da poter coprire il fabbisogno di almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, ivi compreso l'immobile oggetto del retratto.
➢ erroneità della condanna alle spese, in quanto e Controparte_3
non erano costituite in giudizio ed erronea applicazione di uno CP_4 scaglione non dovuto.
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, si sono costituiti, con comparsa di risposta del 10 novembre 2022, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e i quali hanno resistito al gravame di cui hanno richiesto il rigetto
[...] CP_4
e, in via incidentale, hanno chiesto la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria.
4. L'appellato , regolarmente evocato, si è costituito chiedendo la Controparte_5 conferma della sentenza appellata.
5. Con comparsa del 12 dicembre 2022, si è costituita dichiarando Controparte_6 di accettare la causa nello stato in cui si trovava e di richiamare le domande, eccezioni e conclusioni dell'altro comproprietario del bene, EN , CP_5
6. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 9 maggio 2025
– sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 60 gg per l'eventuale deposito delle comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
7. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, il primo motivo di gravame è superato dall'intervento volontario in giudizio, con accettazione della causa nello stato in cui si trova, della parte coniuge in regime di comunione legale con l'acquirente del Controparte_7 bene, . Controparte_5
Sia o meno litisconsorte necessario, di certo l'intervento della ha di fatto CP_6 superato la problematica posta dall'appellante posto che “nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello, accettando la causa nello stato in cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già
4 altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art.
354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 26631 del 22/10/2018; Sez. U - , Sentenza n.
9006 del 31/03/2021).
8. Con il secondo motivo, l'appellante critica la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che non avesse dimostrato né allegato la mancata vendita di fondi rustici nel biennio antecedente all'esercizio del diritto di riscatto.
Evidenzia di avere sostenuto la circostanza nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1
c.p.c. sicchè, non essendosi costituite le parti, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provato l'assunto.
Anche questo motivo è infondato.
E' dirimente rilevare che, proprio in base a quanto sostenuto dall'appellante, la circostanza è stata sostenuta, per la prima volta, con la memoria ex art. 183 comma sei n. 1
c.p.c. ciò che non è idoneo a che la parte possa invocare il principio di non contestazione.
Ed infatti l'onere del convenuto di contestazione attiene alla comparsa di risposta (cfr. art. 167 c.p.c.) e non può che riguardare i fatti allegati nell'atto introduttivo, così rispettandosi il principio di circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova.
Non vi è – quindi – un onere di contestazione continua rispetto ad allegazioni formulate successivamente e, quindi, tardivamente.
Senza, poi, trascurare che l'onere di contestazione riguarda i fatti propri o conoscibili da parte di colui nei cui confronti si invoca il relativo principio: “l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (Sez. 3, Sentenza n. 14652 del
18/07/2016; Sez. 3 - , Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023).
9. Con il terzo motivo l'appellante si duole di quella parte della decisione in cui il
Tribunale aveva sostenuto che, quand'anche fosse stato dimostrato a mezzo prova testimoniale il possesso della qualità di coltivatore diretto in capo a sé, il quadro probatorio sarebbe comunque risultato privo di un ulteriore fondamentale elemento, a causa della mancanza di qualsivoglia allegazione e prova del requisito del possesso (in capo a sè e della sua famiglia) di adeguata forza lavoro, tale da poter coprire il fabbisogno di almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, ivi compreso
5 l'immobile oggetto del retratto.
Assume di avere, di contro, prodotto la denuncia di successione ed i rogiti nei quali erano descritti tutti i terreni di cui era proprietario e le coltivazioni che vi si effettuavano ed ancora i titoli di proprietà dei mezzi agricoli di cui era proprietario (libretti di circolazione e fatture di acquisto).
Soggiunge che, in ordine a tale produzione, così come sulle coltivazioni effettuate nei fondi, nulla avevano mai eccepito le controparti, essendo pertanto dato certo che egli possedesse solo quei terreni.
Aggiunto che l'estensione e le coltivazioni effettuate nel terreno di cui si chiede il riscatto risultavano dal rogito impugnato, prodotto, ed essendo esso appellante proprietario di
Ha 13.81.54 di terreno interamente coltivato a vigneto (come non contestato), per la coltivazione di un ettaro di vigneto a spalliera erano necessarie 33 giornate lavorative;
quindi,
462 giornate per la coltivazione di Ha 14.00.00, e quindi un terzo di 462 era pari a gg. 154.
Senza considerare il parco macchine agricole di cui era pacificamente proprietario, concludeva affermando di avere, da solo, una forza lavoro superiore al terzo voluto dalla legge per l'esercizio del retratto.
Anche questo motivo non è fondato.
Si rileva, anzitutto, che, nella citazione introduttiva, il indicò soltanto i fondi Pt_1 di cui era proprietario ma non anche le colture, limitandosi a precisare che “quale imprenditore agricolo si dedica esclusivamente alla conduzione dei propri fondi”.
Richiamando quanto esposto nel punto che precede, anche in questo caso solo con la memoria ex art. 183 comma sei n. 1 c.p.c. il precisò di essere imprenditore agricolo Pt_1 regolarmente iscritto alla CCIAA di Trapani e che sui propri fondi vi era la coltivazione di uva.
Tanto premesso, mette conto premettere che, secondo quanto disposto dall'art. 8 della citata legge, nella fattispecie aggiunta dalle legge 817 del 1971, i presupposti per l'esercizio del riscatto in questione sono costituiti da: 1) esistenza della qualifica (in senso sostanziale) di coltivatore diretto in capo al riscattante;
2) l'appartenenza di fondi confinanti;
3) la circostanza di non avere alienato fondi rustici nel biennio anteriore;
4) la circostanza, ulteriore, che sul fondo compravenduto non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti coltivatori diretti.
Orbene, va inoltre osservato che – secondo il condivisibile indirizzo esegetico della giurisprudenza di merito e di legittimità (improntato a circoscrivere la portata di un istituto assai gravoso poiché costituisce una limitazione della libertà negoziale tutelata dall'art. 41
6 Cost.) – “il Giudice adito deve verificare d'ufficio la sussistenza nella parte istante delle condizioni previste dall'art. 8, l. 26 maggio 1965 n. 590, per espresso rinvio dell'art. 7, l. 14 agosto 1971 n. 817” Cassazione civile sez. III, 19 febbraio 2007, n. 3757).
In particolare: “…la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dalla L. n. 590 del 1965, art. 8 e L. n. 817 del 1971, art. 7, comporta l'esclusione del diritto di prelazione e riscatto (v. Cass. n. 3824/1985), in quanto, integrando gli stessi ognuno uno dei presupposti
(o condizioni) dell'insorgenza del diritto stesso, devono necessariamente concorrere tutti congiuntamente…” (Cassazione civile sez. III, 30 maggio 2008, n. 14475)
Ciò debitamente premesso, devesi rilevare che, nel caso di specie, l'appellante non ha offerto prova della sussistenza di tutti i requisiti e, in particolare, di quello indicato al numero
3) per le ragioni spiegate al capo b) che precede.
E' pure privo di prova il primo di essi – ossia la qualifica di coltivatore diretto – per cui mette conto ricordare che, secondo quanto previsto dall'art. 31, l. 26 maggio 1965, n. 590
"ai fini della presente legge (e, quindi, anche per l'esercizio del diritto di riscatto di cui all'art. 8, della legge stessa) sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento od al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”.
La Corte di legittimità ha in particolare chiarito che: “ai fini della domanda di riscatto ex art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, la qualità di coltivatore diretto deve essere fornita in concreto, in relazione alle necessità colturali del fondo, senza che certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative possano assurgere al valore di prova piena (Cass., 21 maggio 1998, n. 5082; Cass., 27 gennaio 1988, n. 721; più di recente: Sez. 3, Sentenza n.
21621 del 16/10/2007; Sez. 3 - , Sentenza n. 123 del 08/01/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
1020 del 19/01/2006). In altri termini “ciò che rileva, ai fini della qualità di coltivatore diretto, non è il dato formale della iscrizione in elenchi, bensì l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia (Cass., 1 giugno 2001, n. 7445)”
(Sez. 3, Sentenza n. 5673 del 2003).
Orbene avuto riguardi ai criteri ricognitivi elaborati dalla Suprema Corte, va rilevato che le prove offerte sono assolutamente insufficienti.
Il si è invero limitato a produrre: certificato camerale da cui risulta la sua Pt_1 iscrizione (dal 2010) quale imprenditore agricolo;
copia del tesserino da cui risulta la sua iscrizione alla Coldiretti;
copia dell'acquisto di alcuni mezzi agricoli;
copia della denuncia di
7 successione dell'eredità del proprio padre;
copia dei rogiti di acquisto dei Persona_2 fondi di cui assume di essere proprietario.
Ora, ricordato che l'iscrizione presso la camera di commercio e, a maggior ragione, quella presso la Coldiretti non hanno valore probatorio ai fini della effettività dello svolgimento dell'attività agricola, non si mancherà di rilevare – anzitutto – che dalla documentazione prodotta emergono alcune aporie come la circostanza per cui le fatture sono state intestate a soggetto diverso dall'appellante, nella specie (cfr. Persona_2 documenti 8-9 della produzione istruttoria allegata alla memoria ex art. 183 comma sei n. 2
c.p.c.).
Ed ancora dai rilievi fotografici prodotti – che, a dire dell'appellante, dimostrerebbero la sua dedizione personale all'attività agricola – si ricava, pervero, nelle ultime due foto la coltivazione di meloni, quindi di colture ortive (intensive).
Si tratta un elemento che contrasta con quanto riferito dal per cui, per Pt_1 giustificare la sua capacità di lavoro, la sua attività sarebbe esclusivamente volta alla viticoltura.
Al di là di questi aspetti, si rileva che il non ha prodotto il proprio fascicolo Pt_1 aziendale e, nemmeno, una consulenza tecnica di parte volta a descrivere e dimostrare le caratteristiche di questa azienda, lo svolgimento dell'attività agricola in concreto esercitata,
l'organizzazione dei beni e del personale (anche avventizio).
Non sono state prodotte nemmeno le dichiarazioni dei redditi con cui l'appellante avrebbe potuto dimostrare l'effettività della propria attività tramite la dimostrazione del ricavo del proprio reddito dall'attività in questione.
Manca, quindi, anche la prova del fatto che il tragga il proprio sostentamento Pt_1 dall'esercizio dell'attività agricola
Mancano, pure, la certificazione INPS da cui potrebbe risultare l' iscrizione “come titolare della azienda agricola” e la posizione contributiva quale lavoratore agricolo autonomo.
Insufficienti, quindi, le prove documentali, a conclusioni diverse non si sarebbe pervenuti anche in caso di ammissione delle prove orali, articolate nella memoria ex art, 183 comma sei n. 2) c.p.c., siccome prive di quegli elementi da cui si sarebbe potuta ricavare l'effettività dell'attività in questione.
10. Con il quarto motivo il si duole della liquidazione delle spese operata Pt_1 nella sentenza, deducendo che e non erano costituite Controparte_3 CP_4 in giudizio per cui non avevano sostenuto e conseguentemente non avevano diritto al rimborso
8 delle spese e competenze del giudizio e conseguentemente non è nemmeno corretto l'aumento del 60%, ex art. 4 c. 2 d.m. 55/14. Ed ancora la liquidazione non sarebbe corretta avendo applicato il Tribunale lo scaglione tra € 5.200,00 ed € 25.000,00 e non quello corretto tra €
1.100,00 ed € 5.200,00, essendo il valore della controversia € 3.500,00 pari al prezzo del terreno di cui si chiede il riscatto.
Anche questa doglianza è infondata. Si rileva, anzitutto, che Controparte_3
e si costituirono in giudizio con comparsa depositata il 9 febbraio 2019. In CP_4 ordine, poi, allo scaglione di riferimento è sufficiente rilevare che era stato lo stesso appellante a dichiarare, a margine dell'atto di citazione, che il valore della causa era pari ad euro
13.000,00.
11. E', pure, infondato l'appello incidentale proposto da ed altri Controparte_1 con cui hanno chiesto la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria di cui non si ravvisano né i presupposti soggettivi (dolo o colpa grave) né tanto meno quelli oggettivi, non ravvisandosi il danno asseritamente subito.
12. Infondate essendo le ragioni che lo sostengono l'appello va rigettato con statuizione secondo soccombenza delle spese del grado nei rapporti tra l'appellante e gli appellati – e compensazione per i restanti rapporti stante la soccombenza CP_6 CP_5 reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, uditi i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando, così provvede: conferma la sentenza n. 546/2022 del Tribunale di Trapani, appellata in via principale da , con atto di citazione notificato il 5 luglio 2022 e, in via incidentale, da Parte_1
ed altri;
Controparte_1 condanna l'appellante a pagare agli appellati – le spese di lite di CP_6 CP_5 questo grado, liquidate nella complessiva somma di euro 1984,00, oltre accessori come per legge;
compensa le spese di lite nei restanti rapporti;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
9 Palermo, il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON PI GI LU
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