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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.12182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.10.2024 da
1) Parte_1 nato a: Milano, il 23 maggio 1969, cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Felice Soldano presso il quale ha eletto domicilio telematico,
e
2) Controparte_1 nata a: Monza, il 15.02.1965 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Felice Soldano presso il quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 07.12.1998
(anno 1998 - R4 atto n.1112 parte 2 S.A) separati consensualmente con verbale in data 01.04.2019 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 09.05.2019
con i seguenti figli: , nata a [...], il [...], cittadina italiana. Persona_1 pagina 1 di 4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.10.2024 ed integrato in data 8.1.2025 con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. in conformità gli accordi di separazione consensuale, la casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. sita in Milano, via Caviglia n. 3 e in assegnazione Parte_1 temporanea alla sig.ra è stata promessa in vendita a terzi con rogito Controparte_1 da stipularsi entro il 31.12.2024, salvo imprevisti;
2. i sigg.ri e hanno concordemente deciso che il ricavato della Pt_1 CP_1 compravendita della casa coniugale verrà destinato nel seguente modo:
A) €95.000,00 saranno trasferiti su un conto corrente ad hoc che il sig. accenderà presso il Pt_1
Monte dei Paschi di Siena,il predetto importo verrà destinato per l'acquisto di certificati di deposito a firma congiunta dei sigg.ri e e verrà utilizzato come mantenimento Parte_1 Controparte_1 ordinario e straordinario di sino a quando non raggiungerà l'indipendenza economica, Per_1 contribuendo anche come finanziamento per gli studi di a carattere universitario, come aiuto Per_1 economico per l'eventuale acquisto di un immobile per Persona_1
B) €10.000,00 in favore esclusivo del sig. Pt_1
C) la somma residua del ricavato della compravendita di cui sopra, verrà suddiviso in parti uguali tra la sig.ra e il sig. che ne potranno disporre in autonomia assoluta senza nessun obbligo di CP_1 Pt_1 rendiconto reciproco;
3. La casa coniugale di cui sopra (arredi compresi) continuerà ad essere assegnata in via temporanea alla sig.ra e alla figlia convivente sino alla data definitiva CP_1 Per_1 del rogito, data che verrà comunicata dal sig. non appena possibile;
la sig.ra Pt_1
e si obbligano a rilasciare l'immobile di via Caviglia Controparte_1 Persona_1
n. 3 (MI) libero di cose, persone e effetti personali almeno dieci giorni prima la data di compravendita;
4. Il sig. contribuirà al mantenimento della sig.ra versandole la somma di Pt_1 CP_1
€600,00 mensili sino alla data di rogito, si precisa che ove la compravendita dell'immobile di via Caviglia n. 3 (MI) non si perfezioni per qualsiasi ragione e/o motivo e/o causa entro la data suindicata del 31.12.2024, la sig.ra conserverà CP_1
l'assegnazione temporanea dell'immobile di via caviglia n. 3 (MI) sino alla vendita della stessa, salvo diversi accordi diretti che le parti potranno liberamente prendere, in questa ipotesi, la sig.ra si obbliga dal 01.01.2025 a corrispondere sia le spese CP_1 condominiali che le ulteriori afferenti l'immobile di via Caviglia n. 3 (MI) a semplice richiesta del sig. che esibirà lei i relativi giustificativi di spesa (ad es. MAV delle Pt_1 spese condominiali);
5. Ove si perfezioni la compravendita dell'immobile di via Caviglia n. 3 (MI) entro la data del 31.12.2024 di cui sopra, il sig. contribuirà al mantenimento diretto sia Pt_1 ordinario che straordinario di e fino a quando non raggiungerà Persona_1
l'indipendenza economica e/o proseguirà con profitto gli studi di carattere universitario pagina 2 di 4 in corso) nella misura di €600,00 mensili, senza rivalutazione Istat, versando sul conto corrente personale di il predetto importo con bonifico bancario entro il giorno Per_1
10 di ogni mese, ulteriori necessità verranno sostenute di verranno sostenute Per_1 dalla madre;
6. si precisa che eventuali oneri che il Comune di Milano e/o altra autorità e/o parte promissaria acquirente possano richiedere al sig. in relazione al cambio di Parte_1 destinazione d'uso del predetto immobile verranno corrisposti dal sig. al 40%, Pt_1 dalla sig.ra al 40% eil 20% con l'utilizzo del fondo di cui al punto a) che CP_1 precede;
7. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere tacitato di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l.
n. 898/1970, avente causa e/o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale e pertanto non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni e qualsiasi titolo, motivo, ragione e/o causa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, il 07.12.1998 tra il sig. e la sig.ra ; Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, ove l'atto è stato trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, l'8.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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