Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 20/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00046/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2022, proposto da
Scuola di Formazione Professionale Form, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Metelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Tiziana Caselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, c.so Vannucci n. 30;
per l’annullamento
- della Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione Agenda Digitale- Servizio Istruzione, Università, Diritto allo Studio, Ricerca, della Regione IA, del 20 maggio 2022, n. 5008 avente ad oggetto: “ Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per l'accreditamento degli organismi di formazione per la macro-tipologia formativa: Offerta formativa rivolta a soggetti in Obbligo di Istruzione.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione IA Serie Generale n. 24 del 25 maggio 2022- Supplemento ordinario n. 3;
- di tutti gli atti preordinati, presupposti, consequenziali e/o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 21 novembre 2024 parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso con richiesta di pronuncia di estinzione del giudizio e compensazione delle spese, recante in calce l’accettazione della Regione IA.
2. Il Collegio ritiene che la rinuncia possa considerarsi formalizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84, cod. proc. amm., ed occorra pertanto dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), cod. proc. amm..
3. Quanto alle spese, in applicazione del comma 2 del citato art. 84 ed alla luce dell’accordo delle parti, se ne può disporre l’integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO