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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/07/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 1493/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1493/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
E Parte_2
(Cod. Fis. , entrambi con il patrocinio Parte_3 C.F._2
dell'Avv. GAVONI SILVIA, con domicilio in Pavia, via Gaspare Cavallini n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Corteolona e in Per_1
data 06/07/2019, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2019; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) la figlia minore d'età, riconosciuta da entrambi i genitori, verrà loro affidata in forma condivisa con collocazione prevalente presso la madre, con la quale manterrà la residenza presso l'attuale casa familiare sita nel Comune di Corteolona via Liguria n. 3; 2) la casa familiare, di proprietà di entrambe le parti per pari quota, verrà conseguentemente assegnata alla sig.ra con quanto l'arreda fino alla Parte_1
maggior età e raggiunta autosufficienza economica della figlia;
3) si dà atto che gli arredi della casa familiare sono comunque stati acquistati durante il periodo di convivenza che ha preceduto il matrimonio da entrambe le parti ed entrambe ne resteranno proprietarie indipendentemente dall'assegnazione alla sig.ra
Parte_1
4) il sig. sporterà dalla casa familiare dopo la firma delle presenti condizioni Parte_3
e comunque entro il giorno precedente l'udienza di separazione, i propri effetti personali, trasferendosi nell'abitazione dei propri genitori sita nel Comune di Santa
CR e BI fino al reperimento in futuro ed eventualmente di altro immobile ad uso abitativo. In ogni caso il trasferimento della residenza dovrà risultare effettivo entro il giorno precedente l'udienza di separazione, salvo che ciò comporti la perdita dei benefici fiscali legati all'acquisto prima casa.
5) la sig.ra onorerà per intero e fino ad estinzione le rate mensili di Parte_1
prossima scadenza del mutuo a tasso fisso trentennale, il cui importo ammonta a €
400,00 ciascuna, contratto all'atto di acquisto della casa familiare nell'anno 2020 e di cui entrambe le parti sono debitrici;
6) la giacenza alla data della firma delle presenti condizioni del c.c. cointestato alle parti verrà divisa al 50% al netto della spesa per l'acquisto già programmato della nuova cameretta della figlia.
L'Istituto bancario erogante il mutuo dovrà essere preavvisato in maniera che dopo l'estinzione del cc comune le rate di prossima scadenza possano essere addebitate sul c.c. della sig.ra n qualità di assegnataria. Parte_1
7) il sig. in quanto comproprietario, rimborserà alla sig.ra il 50% Parte_3 Parte_1
delle rate della polizza casa;
8) le parti rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco;
Pag. 2 di 5 CP_ 9) l'assegno unico erogato dall' a beneficio della figlia minore d'età verrà integralmente domandato ed introitato a vantaggio della stessa dalla sig.ra Parte_1
quale genitrice collocataria in via prevalente;
10) le spese extra per la minore (che per legge non includono il costo della mensa scolastica) verranno sostenute al 50% dai genitori, nel rispetto della disciplina dettata dal Protocollo adottato dal Tribunale di Pavia;
11) il sig. corrisponderà entro il giorno primo di ogni mese per il Parte_3
mantenimento ordinario della figlia con bonifico alla sig.ra ed alle Parte_1
coordinate che la medesima avrà cura di indicargli, €600,00 soggetti come per legge a rivalutazione annuale Istat. Il calcolo di tale importo tiene conto del fatto che la metà della rata del mutuo mensilmente dovuta dal sig. in conseguenza Parte_3
dell'acquisto della casa familiare verrà corrisposta direttamente all'Istituto bancario erogante dalla sig.ra Resta fermo che nel caso in cui la sig.ra non onori per Parte_1
intero le scadenze delle rate il sig. potrà detrarne la quota di spettanza dal Parte_3
contributo al mantenimento versato quello stesso mese per la figlia;
12) il sig. potrà vedere la bambina anche quotidianamente tra il lunedì ed il Parte_3
venerdì e dovrà comunque tenerla con sè almeno due giorni a settimana fuori dall'orario di frequentazione dell'asilo e fino a dopo cena, occupandosi compatibilmente coi propri turni di lavoro ed avvalendosi se necessario dell'aiuto dei propri familiari anche di accompagnarla all'asilo e/o da lì recuperarla. Si accorderà di volta in volta a tal fine con la sig.ra soggetta a turni di lavoro variabili. Gli Parte_1
accordi dovranno essere presi per ogni settimana a venire entro il sabato di quella precedente.
13) la frequentazione padre-figlia prevederà in aggiunta a quanto previsto al punto 13 anche due fine settimana al mese in via alternata dal sabato mattina alla domenica prima dell'ora di cena, con pernottamento tra il sabato e la domenica. Le parti collaboreranno, anche tramite i
Pag. 3 di 5 rispettivi familiari solo se indispensabile perché occupati in turni di lavoro, nell'agevolare gli spostamenti della minore da una casa all'altra finchè perdurerà la sua tenera età.
14) il sig. in deroga a quanto previsto dal calendario di frequentazione Parte_3
ordinaria, potrà trascorrere Vigilia di Natale, Natale, Pasqua e compleanni della figlia con la medesima in via alternata con la sig.ra Il genitore che non avrà la Parte_1
figlia con sé in quelle occasioni potrà avere comunque modo di vederla per un minimo di un'ora per consegnarle regali o comunque trascorrervi un po' di tempo, salvo che la bambina si trovi in luoghi di vacanza.
15) il sig. potrà trascorrere con la figlia in luoghi di villeggiatura, sempre Parte_3
derogando al calendario di frequentazione ordinaria, almeno due settimane alternate o continuate nel periodo estivo, preavvisando almeno entro il 30 aprile la sig.ra n maniera che anche lei abbia la possibilità di organizzare eventuali ferie. Parte_1
16) i genitori si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo futuro del passaporto della minore.
17) le parti danno atto di avere risolto ogni pendenza economica e patrimoniale reciproca.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
All'udienza del 07/07/25 le parti hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni congiunte di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va, infine, previsto sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
he hanno contratto matrimonio in Corteolona e Parte_3 Per_1
il 06/07/2019, (atto n.1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in data 18/07/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 1493/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1493/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
E Parte_2
(Cod. Fis. , entrambi con il patrocinio Parte_3 C.F._2
dell'Avv. GAVONI SILVIA, con domicilio in Pavia, via Gaspare Cavallini n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Corteolona e in Per_1
data 06/07/2019, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2019; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) la figlia minore d'età, riconosciuta da entrambi i genitori, verrà loro affidata in forma condivisa con collocazione prevalente presso la madre, con la quale manterrà la residenza presso l'attuale casa familiare sita nel Comune di Corteolona via Liguria n. 3; 2) la casa familiare, di proprietà di entrambe le parti per pari quota, verrà conseguentemente assegnata alla sig.ra con quanto l'arreda fino alla Parte_1
maggior età e raggiunta autosufficienza economica della figlia;
3) si dà atto che gli arredi della casa familiare sono comunque stati acquistati durante il periodo di convivenza che ha preceduto il matrimonio da entrambe le parti ed entrambe ne resteranno proprietarie indipendentemente dall'assegnazione alla sig.ra
Parte_1
4) il sig. sporterà dalla casa familiare dopo la firma delle presenti condizioni Parte_3
e comunque entro il giorno precedente l'udienza di separazione, i propri effetti personali, trasferendosi nell'abitazione dei propri genitori sita nel Comune di Santa
CR e BI fino al reperimento in futuro ed eventualmente di altro immobile ad uso abitativo. In ogni caso il trasferimento della residenza dovrà risultare effettivo entro il giorno precedente l'udienza di separazione, salvo che ciò comporti la perdita dei benefici fiscali legati all'acquisto prima casa.
5) la sig.ra onorerà per intero e fino ad estinzione le rate mensili di Parte_1
prossima scadenza del mutuo a tasso fisso trentennale, il cui importo ammonta a €
400,00 ciascuna, contratto all'atto di acquisto della casa familiare nell'anno 2020 e di cui entrambe le parti sono debitrici;
6) la giacenza alla data della firma delle presenti condizioni del c.c. cointestato alle parti verrà divisa al 50% al netto della spesa per l'acquisto già programmato della nuova cameretta della figlia.
L'Istituto bancario erogante il mutuo dovrà essere preavvisato in maniera che dopo l'estinzione del cc comune le rate di prossima scadenza possano essere addebitate sul c.c. della sig.ra n qualità di assegnataria. Parte_1
7) il sig. in quanto comproprietario, rimborserà alla sig.ra il 50% Parte_3 Parte_1
delle rate della polizza casa;
8) le parti rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco;
Pag. 2 di 5 CP_ 9) l'assegno unico erogato dall' a beneficio della figlia minore d'età verrà integralmente domandato ed introitato a vantaggio della stessa dalla sig.ra Parte_1
quale genitrice collocataria in via prevalente;
10) le spese extra per la minore (che per legge non includono il costo della mensa scolastica) verranno sostenute al 50% dai genitori, nel rispetto della disciplina dettata dal Protocollo adottato dal Tribunale di Pavia;
11) il sig. corrisponderà entro il giorno primo di ogni mese per il Parte_3
mantenimento ordinario della figlia con bonifico alla sig.ra ed alle Parte_1
coordinate che la medesima avrà cura di indicargli, €600,00 soggetti come per legge a rivalutazione annuale Istat. Il calcolo di tale importo tiene conto del fatto che la metà della rata del mutuo mensilmente dovuta dal sig. in conseguenza Parte_3
dell'acquisto della casa familiare verrà corrisposta direttamente all'Istituto bancario erogante dalla sig.ra Resta fermo che nel caso in cui la sig.ra non onori per Parte_1
intero le scadenze delle rate il sig. potrà detrarne la quota di spettanza dal Parte_3
contributo al mantenimento versato quello stesso mese per la figlia;
12) il sig. potrà vedere la bambina anche quotidianamente tra il lunedì ed il Parte_3
venerdì e dovrà comunque tenerla con sè almeno due giorni a settimana fuori dall'orario di frequentazione dell'asilo e fino a dopo cena, occupandosi compatibilmente coi propri turni di lavoro ed avvalendosi se necessario dell'aiuto dei propri familiari anche di accompagnarla all'asilo e/o da lì recuperarla. Si accorderà di volta in volta a tal fine con la sig.ra soggetta a turni di lavoro variabili. Gli Parte_1
accordi dovranno essere presi per ogni settimana a venire entro il sabato di quella precedente.
13) la frequentazione padre-figlia prevederà in aggiunta a quanto previsto al punto 13 anche due fine settimana al mese in via alternata dal sabato mattina alla domenica prima dell'ora di cena, con pernottamento tra il sabato e la domenica. Le parti collaboreranno, anche tramite i
Pag. 3 di 5 rispettivi familiari solo se indispensabile perché occupati in turni di lavoro, nell'agevolare gli spostamenti della minore da una casa all'altra finchè perdurerà la sua tenera età.
14) il sig. in deroga a quanto previsto dal calendario di frequentazione Parte_3
ordinaria, potrà trascorrere Vigilia di Natale, Natale, Pasqua e compleanni della figlia con la medesima in via alternata con la sig.ra Il genitore che non avrà la Parte_1
figlia con sé in quelle occasioni potrà avere comunque modo di vederla per un minimo di un'ora per consegnarle regali o comunque trascorrervi un po' di tempo, salvo che la bambina si trovi in luoghi di vacanza.
15) il sig. potrà trascorrere con la figlia in luoghi di villeggiatura, sempre Parte_3
derogando al calendario di frequentazione ordinaria, almeno due settimane alternate o continuate nel periodo estivo, preavvisando almeno entro il 30 aprile la sig.ra n maniera che anche lei abbia la possibilità di organizzare eventuali ferie. Parte_1
16) i genitori si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo futuro del passaporto della minore.
17) le parti danno atto di avere risolto ogni pendenza economica e patrimoniale reciproca.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
All'udienza del 07/07/25 le parti hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni congiunte di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va, infine, previsto sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
he hanno contratto matrimonio in Corteolona e Parte_3 Per_1
il 06/07/2019, (atto n.1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in data 18/07/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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