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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/09/2024, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3021/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3021/2022 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTA GUARDUCCI Parte_1 C.F._1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
, titolare dello STUDIO ELLE DELLA RAG. ERICA LAURIA CP
(CF p. iva ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA FEDI C.F._2 P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 26/03/2024:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da atto di citazione in opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo, chiedendo, pertanto: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione avversaria respinta, così giudicare: in via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1213/2022, RG 2472/2022, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta prodotta in atti e, comunque, di pronta soluzione ai sensi dell'art. 648 cpc;
nel merito, in accoglimento dell'opposizione proposta e per tutti i motivi di cui sopra dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo nr. 1213/2022, RG 2472/2022. In ogni caso condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio».
Il procuratore di STUDIO ELLE DELLA RAG. ha concluso nel merito, come da CP comparsa di costituzione e, in via istruttoria, come da memorie ex art. 183 c.p.c., chiedendo, pertanto: «Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza IN VIA PRELIMINARE Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nr 1213/2022 Rg 2472/2022 emesso dal Tribunale di Prato pagina 1 di 7 in data 16/11/2022 IN VIA PRELIMINARE ED IN IPOTESI SUBORDINATA Nelle denegata ipotesi concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1213/2022 rg 2472/2022 emesso dal Tribunale di Prato in data 16/11/2022 per la minor somma ritenuta di giustizia SEMPRE NEL MERITO Respingere l'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1213/2022 rg n. 2472/2022 emesso dal Tribunale di Prato in data 16/11/2022 per le motivazioni di cui in narrativa SEMPRE NEL MERITO ED IN DENEGATA IPOTESI Accertare e dichiarare e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della minor somma che risulterà dell'espletanda istruttoria».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo , titolare dello STUDIO ELLE DELLA RAG. ERICA LAURIA, in persona della CP titolare ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia, nei confronti di CP T_
, dell'ingiunzione di pagamento nr. 1213/2022 (RG 2472/2022) per una somma pari ad 5.278,21
[...] oltre interessi, come da domanda, spese della procedura monitoria, liquidate in € 730,00 per compensi professionali, € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: CP
- di aver eseguito, nell'anno 2021 e su incarico conferito dal , prestazioni Parte_1 professionali in favore di quest'ultimo;
- di essere creditrice di della somma di € 5.278,21, come da progetto di notula n. Parte_1
2 del 10.05.2022, prodotto unitamente al Certificato di Asseverazione rilasciato dall'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Prato e alla fattura n. 34 del 31.08.2022.
Ha proposto opposizione , allegando e deducendo: Parte_1
- che in ragione del conferimento dell'incarico professionale in favore di STUDIO ELLE DELLA
RAG. ERICA LAURIA, avente ad oggetto: «Calcolo trattamento di fine rapporto e altre indennità legate al rapporto di lavoro intercorso con la ditta con sede in 50041 Controparte_2
Calenzano (FI), Via V. Emanuele n.40 e ditte collegate (ditta NI ER e CD NT SR) dal 20.05.2005 al 28.02.2017; b. Assistenza durante la trattativa innanzi alla ditta e/o commissioni deputate alla certificazione e/o verbalizzazione di accordi extragiudiziali;
c.
Assistenza e produzione calcoli richiesti dall'Avvocato in caso di vertenza giudiziaria.», venivano pattuiti, al successivo art. 3 del menzionato accordo, anche i compensi in favore della convenuta opposta, quantificati in «€ euro 2.000,00 nel caso di accordo in via extragiudiziale da corrispondersi per € 500,00 all'inizio della prestazione e da considerarsi anche come anticipo spese e per € 1.500,00 entro 10 giorni dall'intervenuto accordo;
nella misura di € 2.500,00 nel caso di accordo in via giudiziale da corrispondersi per € 500,00 all'inizio della prestazione e da considerarsi anche come anticipo spese e per € 2.000,00 entro 10 giorni dall'intervenuta sentenza. Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera di incarico i corrispondenti onorari saranno determinati sulla base di un accordo ulteriore fra le parti»;
- che il credito presuntivamente vantato da STUDIO ELLE DELLA RAG. ERICA LAURIA, era inesistente in relazioni a tali prestazioni era già stato corrisposto il compenso dovuto, come risultante dalla fattura n. 56 del 2021, di importo complessivamente pari ad € 3.522,00, in ragione pagina 2 di 7 del richiamato accordo del 20.04.2017 che prevedeva come compenso per l'assistenza giudiziale, un esborso di €2.500,00 oltre accessori di legge;
- che ulteriori somme eventualmente dovute dal per l'attività svolta da STUDIO Parte_1
ELLE DELLA RAG. ERICA LAURIA avrebbero dovuto formare oggetto di un nuovo e diverso accordo, così come previsto dall'art. 3 della lettera di conferimento dell'incarico professionale del
20.04.2017, mai intercorso tra le parti e che, comunque nessuna prestazione ulteriore e diversa veniva stata svolta dallo Studio Elle rispetto a quella indicata nell'accordo sottoscritto il
20.04.2017;
- che il CTU nominato dal Tribunale per lo svolgimento della medesima attività svolta dall'opposta ha chiesto la liquidazione di € 700,00 per onorari (oltre accessori), come da verbale di conciliazione della causa del 13.07.2017 (RG 1677/2018 Tribunale di Firenze).
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, che ha esposto che:
- il pagamento della fattura n. 56 del 23.10.2021, pari ad € 3.222,00, effettuato dal Parte_1 non era relativo all'attività di consulente tecnico di parte svolta dallo STUDIO ELLE DELLA
RAG. ERICA LAURIA e alla definizione giudiziale della controversia del 13.07.2022;
- i compensi richiesti in sede di giudizio monitorio avevano ad oggetto un diverso incarico rispetto a quello sottoscritto tra le parti il 20.04.2017 e specificatamente, si riferivano all'incarico di CTP svolto dallo STUDIO ELLE DELLA RAG. ERICA LAURIA nel giudizio RG 1677/2018 incardinato innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro;
- lo STUDIO ELLE DELLA RAG. , in considerazione del quesito contenuto CP nell'ordinanza ammissiva della CTU nel giudizio RG 1677/2018 instauratosi presso il Tribunale di Firenze, aveva dovuto procedere alla rielaborazione di tutti i conteggi, già predisposti in sede di conferimento dell'incarico del 2017;
- il compenso richiesto era stato ridotto come da successiva richiesta avanzata da;
Parte_1
- non avrebbe potuto provvedere, nell'ottobre dell'anno 2021 al pagamento di Parte_1 onorari dovuti e calcolati in considerazione di una conciliazione giudiziale non ancora avvenuta, in quanto sarebbe stata sottoscritta solo il 13.07.2022.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti finalizzato al tentativo di conciliazione.
Stante il mancato raggiungimento dell'accordo sulla proposta conciliativa formulata dal Giudice, ex art. 185 bis cpc («a totale definizione della lite, pagamento del compenso di € 2.000,00, oltre oneri di legge, da parte di in favore dello STUDIO ELLE DELLA RAG. ; spese di lite Parte_1 CP integralmente compensate tra le parti») concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26/03/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti che saranno di seguito indicati.
pagina 3 di 7 1.1. Osserva il Tribunale che la controversia tra le parti non verte sull'esecuzione delle prestazioni da parte del professionista (attività di CTP che STUDIO ELLE DELLA RAG. ERICA LAURIA, assume di aver svolto in favore di per il giudizio RG 1677/2018 incardinato innanzi al Tribunale Parte_1
Civile di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, e conclusosi con la sottoscrizione di un accordo conciliativo, in data 13.07.2022) ma, per un verso, sulla riconducibilità di tale attività al contratto d'opera professionale precedentemente sottoscritto tra le parti, e, per altro verso, sulla congruità del compenso richiesto.
A parere dell'opponente, la somma di € 5.278,21, relativa alla fattura nr. 34 del 31.08.2022, non è dovuta in quanto, in ragione dell'incarico sottoscritto il 20.04.2017, lo STUDIO ELLE DELLA RAG. ERICA
LAURIA aveva già percepito la corresponsione della somma di € 2.500,00 oltre accessori, per l'attività di assistenza giudiziale, così per un totale complessivo pari ad € 3.222,00, risultante dalla fattura del
23.10.2021. In aggiunta, si rileva che tra le parti non era intervenuto nessun accordo ulteriore, così come non era stata svolta, dalla convenuta opposta, nessuna prestazione diversa da quelle prevista nel conferimento incarico del 2017. In considerazione, infine, che il CTU nominato nell'ambito del contenzioso RG 1677/2018, per l'attività svolta dall'opposta, aveva chiesto la liquidazione di un compenso pari ad € 700,00, si è contestata, comunque, l'eccessività la richiesta di pagamento avanzata da . CP
Di diverso avviso la convenuta opposta che, costituitasi nell'odierno giudizio faceva osservare: che i compensi richiesti in fase monitoria si riferivano ad un incarico diverso rispetto a quello sottoscritto nell'anno 2017 e, segnatamente, sono riconducibili all'attività di CTP svolta nell'anno 2021, in favore del
, in relazione al giudizio civile RG 1677/2018; che per tal contenzioso l'opposta veniva, Parte_1 quindi, nominata consulente tecnico di parte dall'opponente; che la notula per tale attività, veniva ridotta su richiesta del;
che al , in sede di definizione conciliativa del Parte_1 Parte_1 contenzioso RG 1677/2018, era stata riconosciuta, tra le altre, la somma di € 700,00, oltre accessori, a titolo di rimborso spese CTU e l'ulteriore somma, sempre pari ad € 700,00, oltre accessori, a titolo di rimborso spese CTP.
1.2. Occorre, allora, determinare l'oggetto del contratto tra le parti, come emergente dalla lettera di incarico tra essi sottoscritta in data 20.04.2017 che, si rammenta, aveva ad oggetto «Calcolo trattamento di fine rapporto e altre indennità legate al rapporto di lavoro intercorso con la ditta Controparte_2 con sede in 50041 Calenzano (FI), Via V. Emanuele n.40 e ditte collegate (ditta NI ER e CD
NT SR) dal 20.05.2005 al 28.02.2017; b. Assistenza durante la trattativa innanzi alla ditta e/o commissioni deputate alla certificazione e/o verbalizzazione di accordi extragiudiziali. C. assistenza e produzione calcoli richiesti dall'Avvocato in caso di vertenza giudiziaria» e, per quel che qui interessa, stabiliva, in relazione al compenso pattuito (art. 3): «Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spettano, oltre al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto del cliente, gli onorari: Preconcordati nella misura di euro 2.000,00 nel caso di accordo in via extragiudiziale da corrispondersi per € 500,00 all'inizio della prestazione e da considerarsi anche come anticipo spese e per € 1.500,00 entro 10 giorni dall'intervenuto accordo;
Preconcordato nella misura di
€ 2.500,00 nel caso di accordo in via giudiziale da corrispondersi per € 500,00 all'inizio della prestazione e da considerarsi anche come anticipo spese e per € 2.000,00 entro 10 giorni dall'intervenuta sentenza. L'onorario preconcordato nella misura che precede non comprende la maggiorazione di cui all'art. 23 e le indennità di cui all'articolo 19 della Tariffa professionale». pagina 4 di 7 Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il ruolo di CTP, che è pacifico la convenuta opposta abbia svolto in giudizio, non possa essere ricompresa nella attività di «assistenza e produzione calcoli richiesti dall'Avvocato in caso di vertenza giudiziaria», non essendo, questo, un incarico svolto in sede giudiziaria
(con interlocuzione con il CTU e gli altri CTP), bensì una attività da svolgersi a latere del giudizio, al fine di supportare la difesa tecnica della parte nella conduzione della causa.
Non coglie nel segno la difesa dell'opponente che si appunta sull'art 3 della lettera di incarico del 2017,
a tenore della quale: «per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera di incarico i corrispondenti onorari saranno determinati sulla base di un accordo ulteriore fra le parti»: l'attività prestata da come CTP nel giudizio RG 1677/2018, deve, infatti, CP considerarsi come prestazione specifica e diversa rispetto a quella indicata nella lettera di incarico, attendendo allo svolgimento di attività nell'ambito della causa di lavoro, e, in difetto di previsione di particolari vincoli di forma convenzionale, l'incarico della professionista quale CTP rappresenta quello
“accordo ulteriore” cui la previsione pattizia fa riferimento. In difetto di specifico accordo sugli onorari soccorre in ogni caso la 2233 c.c.
Pertanto, risultando provato il conferimento e lo svolgimento dell'incarico di CTP, ed esorbitando tale attività dall'incarico originariamente conferito, parte convenuta opposta ha maturato il diritto al compenso.
1.3. In difetto di prova della pattuizione del quantum — dovendosi confermare l'ordinanza istruttoria pronunciata all'udienza del 12.12.23, che non ha ammesso, per genericità, il cap. h della seconda memoria istruttoria della convenuta opposta — il compenso deve, quindi, determinarsi ai sensi dell'art. 2233 c.c., a tenore del quale «il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene», con la precisazione che trattasi si parere non vincolante, che risulta acquisito, nel presente giudizio, in ragione della produzione dell'asseverazione rilasciata dall'Ordine dei
Consulenti del Lavoro, la quale non può naturalmente essere considerato come prova del credito (non solo come sua esistenza del diritto ma anche come consistenza della pretesa fatta valere).
Prima di procedere alla determinazione del compenso spettante ad , deve segnalarsi che CP non è dirimente, ai fini della presente decisione, la circostanza che il Tribunale di Firenze, in funzione di
Giudice del Lavoro abbia liquidato il compenso del CTU nella misura di € 700,00, trattandosi di valutazione che attiene all'opera di altro professionista da adottare secondo parametri diversi da quelli che vengono in rilievo nel caso di specie — in particolare, il DM 30.5.2022 recante “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale” — e non risultando, peraltro, noti i criteri di liquidazione seguiti e l'oggetto dell'istanza del consulente d'ufficio, così come la circostanza che le parti, in sede conciliativa (doc. 6 fasc. opponente), si siano accordare per un rimborso delle spese CTP nella misura di € 700,00, non potendo tale accordo incidere sui diritti del terzo rimastone estraneo.
Ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 convertito con modificazioni dalla l. 27/2012, «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante»; nel caso di specie vengono in rilievo i parametri ministeriali di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 febbraio 2013 nr. 46
pagina 5 di 7 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro”.
Ai sensi dell'art. 14 DM cit. «Il valore della prestazione per la consulenza tecnica di parte nelle controversie di lavoro, previdenziali, assicurative, di assistenza sociale, scali e in atti aventi natura negoziale è determinato sulle somme oggetto di controversia e, in caso di determinazione di spettanze nelle controversie di lavoro, dalla sommatoria delle retribuzioni complessivamente calcolate e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 8 della tabella A», tabella che prevede: «Riquadro 8 (art. 14) - Consulenze tecniche di parte Il valore medio è costituito dal valore della controversia. Percentuale sul valore medio: 5,00%; forbice: riduzione fino al 2,7%; aumento fino al 11,75% In caso di determinazione di spettanze nelle controversie di lavoro, il valore medio è costituito dalla sommatoria delle retribuzioni complessivamente calcolate. Percentuale del valore medio 2,00%, forbice: riduzione: fino al 0,75%; aumento: fino al 5,00%».
Tenuto conto del valore della controversia, determinata sulla base della domanda di condanna al pagamento della somma di € 43.561,43 (doc. 9 fasc. convenuta opposta), l'applicazione dei parametri — con riferimento alla ipotesi di “determinazione di spettanze nelle controversie di lavoro”, come da ordinanza ammissiva della CTU (doc. 10 fasc. convenuta opposta) — porta ai seguenti valori: minimo
€ 326,71, medio € 871,23, massimo € 2.178,07. Il compenso deve dunque liquidarsi nell'ambito di tale forbice, non potendosi applicare i criteri proposti dalla professionista in parcella — sia pur ritenuti congrui dall'ordine professionale (senza, tuttavia, che ne constino le motivazioni) — in quanto non conformi al canone normativo.
Ritiene, quindi, il Tribunale di poter riconoscere alla rag. , a titolo di compenso, CP
l'importo di € 1.200,00, oltre accessori, somma compresa tra i medi e i massimi, valorizzando partecipazione a due incontri peritali e alla stesura della osservazioni, il pregio dell'opera prestata (che non è stata oggetto di rilievi da parte del cliente), nonché la circostanza che i parametri non siano stati adeguati all'inflazione nell'ultimo decennio.
1.4. Pertanto, accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposta, l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 1.200,00 oltre iva e cassa professionale. Sulla somma, come da domanda originariamente svolta in via monitoria, sono dovuti gli interessi dall'intimazione ad adempiere (ricevuta il 2.8.22, v. doc. 5 fasc. monitorio) al saldo.
2. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, devesi rilevare quanto segue. La fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso ingiunto poi opponente, non comporta necessariamente il venir meno della sua condanna alle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca si accompagni una condanna nel merito (Cass. Civ. sez. 3, sentenza nr. 15725/2007).
Non trova applicazione al caso di specie l'art. 91, co. 1, secondo periodo, c.c. avendo CP accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice, laddove , pur dichiarando di Parte_1 accettarla, ne aveva modificato i termini prevedendo un pagamento rateale che, in considerazione dell'esiguo ammontare della somma, non era stato indicato dal Tribunale, e in ogni caso — tenuto conto pagina 6 di 7 di interessi e spese — risultando la somma riconosciuta all'opposta superiore a quella fatta oggetto di proposta conciliativa.
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 per tutte le fasi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di istruttoria orale o tecnica, della prossimità del decisum all'estremo inferiore dello scaglione, dell'accoglimento della domanda in misura prossima al quinto dell'originaria pretesa.
Non si fa applicazione dell'aumento previsto dall'art. 1 bis DM 55/2014 per la redazione degli atti «con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione», risultando redatta in tal guisa solamente la comparsa conclusionale.
3. Da ultimo merita segnalare che la richiesta di condanna ex art. 96 cpc avanzata dall'opponente non può trovare accoglimento, non essendovi soccombenza dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da , e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, portante n. 1213/2022 pronunciato il 16.11.2022;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro CP_3 CP
1.200,00 oltre iva e cassa professionale ed oltre interessi al tasso legale dal 2 agosto 2022 al saldo;
- condanna la a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP
€ 145,50 per spese, € 284,00 per compensi di avvocato per la fase monitoria, € 1276,00 per compensi di avvocato per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 16 settembre 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3021/2022 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTA GUARDUCCI Parte_1 C.F._1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
, titolare dello STUDIO ELLE DELLA RAG. ERICA LAURIA CP
(CF p. iva ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA FEDI C.F._2 P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 26/03/2024:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da atto di citazione in opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo, chiedendo, pertanto: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione avversaria respinta, così giudicare: in via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1213/2022, RG 2472/2022, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta prodotta in atti e, comunque, di pronta soluzione ai sensi dell'art. 648 cpc;
nel merito, in accoglimento dell'opposizione proposta e per tutti i motivi di cui sopra dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo nr. 1213/2022, RG 2472/2022. In ogni caso condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio».
Il procuratore di STUDIO ELLE DELLA RAG. ha concluso nel merito, come da CP comparsa di costituzione e, in via istruttoria, come da memorie ex art. 183 c.p.c., chiedendo, pertanto: «Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza IN VIA PRELIMINARE Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nr 1213/2022 Rg 2472/2022 emesso dal Tribunale di Prato pagina 1 di 7 in data 16/11/2022 IN VIA PRELIMINARE ED IN IPOTESI SUBORDINATA Nelle denegata ipotesi concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1213/2022 rg 2472/2022 emesso dal Tribunale di Prato in data 16/11/2022 per la minor somma ritenuta di giustizia SEMPRE NEL MERITO Respingere l'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1213/2022 rg n. 2472/2022 emesso dal Tribunale di Prato in data 16/11/2022 per le motivazioni di cui in narrativa SEMPRE NEL MERITO ED IN DENEGATA IPOTESI Accertare e dichiarare e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della minor somma che risulterà dell'espletanda istruttoria».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo , titolare dello STUDIO ELLE DELLA RAG. ERICA LAURIA, in persona della CP titolare ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia, nei confronti di CP T_
, dell'ingiunzione di pagamento nr. 1213/2022 (RG 2472/2022) per una somma pari ad 5.278,21
[...] oltre interessi, come da domanda, spese della procedura monitoria, liquidate in € 730,00 per compensi professionali, € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: CP
- di aver eseguito, nell'anno 2021 e su incarico conferito dal , prestazioni Parte_1 professionali in favore di quest'ultimo;
- di essere creditrice di della somma di € 5.278,21, come da progetto di notula n. Parte_1
2 del 10.05.2022, prodotto unitamente al Certificato di Asseverazione rilasciato dall'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Prato e alla fattura n. 34 del 31.08.2022.
Ha proposto opposizione , allegando e deducendo: Parte_1
- che in ragione del conferimento dell'incarico professionale in favore di STUDIO ELLE DELLA
RAG. ERICA LAURIA, avente ad oggetto: «Calcolo trattamento di fine rapporto e altre indennità legate al rapporto di lavoro intercorso con la ditta con sede in 50041 Controparte_2
Calenzano (FI), Via V. Emanuele n.40 e ditte collegate (ditta NI ER e CD NT SR) dal 20.05.2005 al 28.02.2017; b. Assistenza durante la trattativa innanzi alla ditta e/o commissioni deputate alla certificazione e/o verbalizzazione di accordi extragiudiziali;
c.
Assistenza e produzione calcoli richiesti dall'Avvocato in caso di vertenza giudiziaria.», venivano pattuiti, al successivo art. 3 del menzionato accordo, anche i compensi in favore della convenuta opposta, quantificati in «€ euro 2.000,00 nel caso di accordo in via extragiudiziale da corrispondersi per € 500,00 all'inizio della prestazione e da considerarsi anche come anticipo spese e per € 1.500,00 entro 10 giorni dall'intervenuto accordo;
nella misura di € 2.500,00 nel caso di accordo in via giudiziale da corrispondersi per € 500,00 all'inizio della prestazione e da considerarsi anche come anticipo spese e per € 2.000,00 entro 10 giorni dall'intervenuta sentenza. Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera di incarico i corrispondenti onorari saranno determinati sulla base di un accordo ulteriore fra le parti»;
- che il credito presuntivamente vantato da STUDIO ELLE DELLA RAG. ERICA LAURIA, era inesistente in relazioni a tali prestazioni era già stato corrisposto il compenso dovuto, come risultante dalla fattura n. 56 del 2021, di importo complessivamente pari ad € 3.522,00, in ragione pagina 2 di 7 del richiamato accordo del 20.04.2017 che prevedeva come compenso per l'assistenza giudiziale, un esborso di €2.500,00 oltre accessori di legge;
- che ulteriori somme eventualmente dovute dal per l'attività svolta da STUDIO Parte_1
ELLE DELLA RAG. ERICA LAURIA avrebbero dovuto formare oggetto di un nuovo e diverso accordo, così come previsto dall'art. 3 della lettera di conferimento dell'incarico professionale del
20.04.2017, mai intercorso tra le parti e che, comunque nessuna prestazione ulteriore e diversa veniva stata svolta dallo Studio Elle rispetto a quella indicata nell'accordo sottoscritto il
20.04.2017;
- che il CTU nominato dal Tribunale per lo svolgimento della medesima attività svolta dall'opposta ha chiesto la liquidazione di € 700,00 per onorari (oltre accessori), come da verbale di conciliazione della causa del 13.07.2017 (RG 1677/2018 Tribunale di Firenze).
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, che ha esposto che:
- il pagamento della fattura n. 56 del 23.10.2021, pari ad € 3.222,00, effettuato dal Parte_1 non era relativo all'attività di consulente tecnico di parte svolta dallo STUDIO ELLE DELLA
RAG. ERICA LAURIA e alla definizione giudiziale della controversia del 13.07.2022;
- i compensi richiesti in sede di giudizio monitorio avevano ad oggetto un diverso incarico rispetto a quello sottoscritto tra le parti il 20.04.2017 e specificatamente, si riferivano all'incarico di CTP svolto dallo STUDIO ELLE DELLA RAG. ERICA LAURIA nel giudizio RG 1677/2018 incardinato innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro;
- lo STUDIO ELLE DELLA RAG. , in considerazione del quesito contenuto CP nell'ordinanza ammissiva della CTU nel giudizio RG 1677/2018 instauratosi presso il Tribunale di Firenze, aveva dovuto procedere alla rielaborazione di tutti i conteggi, già predisposti in sede di conferimento dell'incarico del 2017;
- il compenso richiesto era stato ridotto come da successiva richiesta avanzata da;
Parte_1
- non avrebbe potuto provvedere, nell'ottobre dell'anno 2021 al pagamento di Parte_1 onorari dovuti e calcolati in considerazione di una conciliazione giudiziale non ancora avvenuta, in quanto sarebbe stata sottoscritta solo il 13.07.2022.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti finalizzato al tentativo di conciliazione.
Stante il mancato raggiungimento dell'accordo sulla proposta conciliativa formulata dal Giudice, ex art. 185 bis cpc («a totale definizione della lite, pagamento del compenso di € 2.000,00, oltre oneri di legge, da parte di in favore dello STUDIO ELLE DELLA RAG. ; spese di lite Parte_1 CP integralmente compensate tra le parti») concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26/03/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti che saranno di seguito indicati.
pagina 3 di 7 1.1. Osserva il Tribunale che la controversia tra le parti non verte sull'esecuzione delle prestazioni da parte del professionista (attività di CTP che STUDIO ELLE DELLA RAG. ERICA LAURIA, assume di aver svolto in favore di per il giudizio RG 1677/2018 incardinato innanzi al Tribunale Parte_1
Civile di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, e conclusosi con la sottoscrizione di un accordo conciliativo, in data 13.07.2022) ma, per un verso, sulla riconducibilità di tale attività al contratto d'opera professionale precedentemente sottoscritto tra le parti, e, per altro verso, sulla congruità del compenso richiesto.
A parere dell'opponente, la somma di € 5.278,21, relativa alla fattura nr. 34 del 31.08.2022, non è dovuta in quanto, in ragione dell'incarico sottoscritto il 20.04.2017, lo STUDIO ELLE DELLA RAG. ERICA
LAURIA aveva già percepito la corresponsione della somma di € 2.500,00 oltre accessori, per l'attività di assistenza giudiziale, così per un totale complessivo pari ad € 3.222,00, risultante dalla fattura del
23.10.2021. In aggiunta, si rileva che tra le parti non era intervenuto nessun accordo ulteriore, così come non era stata svolta, dalla convenuta opposta, nessuna prestazione diversa da quelle prevista nel conferimento incarico del 2017. In considerazione, infine, che il CTU nominato nell'ambito del contenzioso RG 1677/2018, per l'attività svolta dall'opposta, aveva chiesto la liquidazione di un compenso pari ad € 700,00, si è contestata, comunque, l'eccessività la richiesta di pagamento avanzata da . CP
Di diverso avviso la convenuta opposta che, costituitasi nell'odierno giudizio faceva osservare: che i compensi richiesti in fase monitoria si riferivano ad un incarico diverso rispetto a quello sottoscritto nell'anno 2017 e, segnatamente, sono riconducibili all'attività di CTP svolta nell'anno 2021, in favore del
, in relazione al giudizio civile RG 1677/2018; che per tal contenzioso l'opposta veniva, Parte_1 quindi, nominata consulente tecnico di parte dall'opponente; che la notula per tale attività, veniva ridotta su richiesta del;
che al , in sede di definizione conciliativa del Parte_1 Parte_1 contenzioso RG 1677/2018, era stata riconosciuta, tra le altre, la somma di € 700,00, oltre accessori, a titolo di rimborso spese CTU e l'ulteriore somma, sempre pari ad € 700,00, oltre accessori, a titolo di rimborso spese CTP.
1.2. Occorre, allora, determinare l'oggetto del contratto tra le parti, come emergente dalla lettera di incarico tra essi sottoscritta in data 20.04.2017 che, si rammenta, aveva ad oggetto «Calcolo trattamento di fine rapporto e altre indennità legate al rapporto di lavoro intercorso con la ditta Controparte_2 con sede in 50041 Calenzano (FI), Via V. Emanuele n.40 e ditte collegate (ditta NI ER e CD
NT SR) dal 20.05.2005 al 28.02.2017; b. Assistenza durante la trattativa innanzi alla ditta e/o commissioni deputate alla certificazione e/o verbalizzazione di accordi extragiudiziali. C. assistenza e produzione calcoli richiesti dall'Avvocato in caso di vertenza giudiziaria» e, per quel che qui interessa, stabiliva, in relazione al compenso pattuito (art. 3): «Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spettano, oltre al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto del cliente, gli onorari: Preconcordati nella misura di euro 2.000,00 nel caso di accordo in via extragiudiziale da corrispondersi per € 500,00 all'inizio della prestazione e da considerarsi anche come anticipo spese e per € 1.500,00 entro 10 giorni dall'intervenuto accordo;
Preconcordato nella misura di
€ 2.500,00 nel caso di accordo in via giudiziale da corrispondersi per € 500,00 all'inizio della prestazione e da considerarsi anche come anticipo spese e per € 2.000,00 entro 10 giorni dall'intervenuta sentenza. L'onorario preconcordato nella misura che precede non comprende la maggiorazione di cui all'art. 23 e le indennità di cui all'articolo 19 della Tariffa professionale». pagina 4 di 7 Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il ruolo di CTP, che è pacifico la convenuta opposta abbia svolto in giudizio, non possa essere ricompresa nella attività di «assistenza e produzione calcoli richiesti dall'Avvocato in caso di vertenza giudiziaria», non essendo, questo, un incarico svolto in sede giudiziaria
(con interlocuzione con il CTU e gli altri CTP), bensì una attività da svolgersi a latere del giudizio, al fine di supportare la difesa tecnica della parte nella conduzione della causa.
Non coglie nel segno la difesa dell'opponente che si appunta sull'art 3 della lettera di incarico del 2017,
a tenore della quale: «per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera di incarico i corrispondenti onorari saranno determinati sulla base di un accordo ulteriore fra le parti»: l'attività prestata da come CTP nel giudizio RG 1677/2018, deve, infatti, CP considerarsi come prestazione specifica e diversa rispetto a quella indicata nella lettera di incarico, attendendo allo svolgimento di attività nell'ambito della causa di lavoro, e, in difetto di previsione di particolari vincoli di forma convenzionale, l'incarico della professionista quale CTP rappresenta quello
“accordo ulteriore” cui la previsione pattizia fa riferimento. In difetto di specifico accordo sugli onorari soccorre in ogni caso la 2233 c.c.
Pertanto, risultando provato il conferimento e lo svolgimento dell'incarico di CTP, ed esorbitando tale attività dall'incarico originariamente conferito, parte convenuta opposta ha maturato il diritto al compenso.
1.3. In difetto di prova della pattuizione del quantum — dovendosi confermare l'ordinanza istruttoria pronunciata all'udienza del 12.12.23, che non ha ammesso, per genericità, il cap. h della seconda memoria istruttoria della convenuta opposta — il compenso deve, quindi, determinarsi ai sensi dell'art. 2233 c.c., a tenore del quale «il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene», con la precisazione che trattasi si parere non vincolante, che risulta acquisito, nel presente giudizio, in ragione della produzione dell'asseverazione rilasciata dall'Ordine dei
Consulenti del Lavoro, la quale non può naturalmente essere considerato come prova del credito (non solo come sua esistenza del diritto ma anche come consistenza della pretesa fatta valere).
Prima di procedere alla determinazione del compenso spettante ad , deve segnalarsi che CP non è dirimente, ai fini della presente decisione, la circostanza che il Tribunale di Firenze, in funzione di
Giudice del Lavoro abbia liquidato il compenso del CTU nella misura di € 700,00, trattandosi di valutazione che attiene all'opera di altro professionista da adottare secondo parametri diversi da quelli che vengono in rilievo nel caso di specie — in particolare, il DM 30.5.2022 recante “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale” — e non risultando, peraltro, noti i criteri di liquidazione seguiti e l'oggetto dell'istanza del consulente d'ufficio, così come la circostanza che le parti, in sede conciliativa (doc. 6 fasc. opponente), si siano accordare per un rimborso delle spese CTP nella misura di € 700,00, non potendo tale accordo incidere sui diritti del terzo rimastone estraneo.
Ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 convertito con modificazioni dalla l. 27/2012, «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante»; nel caso di specie vengono in rilievo i parametri ministeriali di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 febbraio 2013 nr. 46
pagina 5 di 7 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro”.
Ai sensi dell'art. 14 DM cit. «Il valore della prestazione per la consulenza tecnica di parte nelle controversie di lavoro, previdenziali, assicurative, di assistenza sociale, scali e in atti aventi natura negoziale è determinato sulle somme oggetto di controversia e, in caso di determinazione di spettanze nelle controversie di lavoro, dalla sommatoria delle retribuzioni complessivamente calcolate e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 8 della tabella A», tabella che prevede: «Riquadro 8 (art. 14) - Consulenze tecniche di parte Il valore medio è costituito dal valore della controversia. Percentuale sul valore medio: 5,00%; forbice: riduzione fino al 2,7%; aumento fino al 11,75% In caso di determinazione di spettanze nelle controversie di lavoro, il valore medio è costituito dalla sommatoria delle retribuzioni complessivamente calcolate. Percentuale del valore medio 2,00%, forbice: riduzione: fino al 0,75%; aumento: fino al 5,00%».
Tenuto conto del valore della controversia, determinata sulla base della domanda di condanna al pagamento della somma di € 43.561,43 (doc. 9 fasc. convenuta opposta), l'applicazione dei parametri — con riferimento alla ipotesi di “determinazione di spettanze nelle controversie di lavoro”, come da ordinanza ammissiva della CTU (doc. 10 fasc. convenuta opposta) — porta ai seguenti valori: minimo
€ 326,71, medio € 871,23, massimo € 2.178,07. Il compenso deve dunque liquidarsi nell'ambito di tale forbice, non potendosi applicare i criteri proposti dalla professionista in parcella — sia pur ritenuti congrui dall'ordine professionale (senza, tuttavia, che ne constino le motivazioni) — in quanto non conformi al canone normativo.
Ritiene, quindi, il Tribunale di poter riconoscere alla rag. , a titolo di compenso, CP
l'importo di € 1.200,00, oltre accessori, somma compresa tra i medi e i massimi, valorizzando partecipazione a due incontri peritali e alla stesura della osservazioni, il pregio dell'opera prestata (che non è stata oggetto di rilievi da parte del cliente), nonché la circostanza che i parametri non siano stati adeguati all'inflazione nell'ultimo decennio.
1.4. Pertanto, accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposta, l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 1.200,00 oltre iva e cassa professionale. Sulla somma, come da domanda originariamente svolta in via monitoria, sono dovuti gli interessi dall'intimazione ad adempiere (ricevuta il 2.8.22, v. doc. 5 fasc. monitorio) al saldo.
2. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, devesi rilevare quanto segue. La fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso ingiunto poi opponente, non comporta necessariamente il venir meno della sua condanna alle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca si accompagni una condanna nel merito (Cass. Civ. sez. 3, sentenza nr. 15725/2007).
Non trova applicazione al caso di specie l'art. 91, co. 1, secondo periodo, c.c. avendo CP accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice, laddove , pur dichiarando di Parte_1 accettarla, ne aveva modificato i termini prevedendo un pagamento rateale che, in considerazione dell'esiguo ammontare della somma, non era stato indicato dal Tribunale, e in ogni caso — tenuto conto pagina 6 di 7 di interessi e spese — risultando la somma riconosciuta all'opposta superiore a quella fatta oggetto di proposta conciliativa.
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 per tutte le fasi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di istruttoria orale o tecnica, della prossimità del decisum all'estremo inferiore dello scaglione, dell'accoglimento della domanda in misura prossima al quinto dell'originaria pretesa.
Non si fa applicazione dell'aumento previsto dall'art. 1 bis DM 55/2014 per la redazione degli atti «con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione», risultando redatta in tal guisa solamente la comparsa conclusionale.
3. Da ultimo merita segnalare che la richiesta di condanna ex art. 96 cpc avanzata dall'opponente non può trovare accoglimento, non essendovi soccombenza dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da , e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, portante n. 1213/2022 pronunciato il 16.11.2022;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro CP_3 CP
1.200,00 oltre iva e cassa professionale ed oltre interessi al tasso legale dal 2 agosto 2022 al saldo;
- condanna la a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP
€ 145,50 per spese, € 284,00 per compensi di avvocato per la fase monitoria, € 1276,00 per compensi di avvocato per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 16 settembre 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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