Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15239/2019 R.G., vertente
TRA
, c.f. ; Parte_1 C.F._1
, c.f. ; Parte_2 C.F._2
, c.f. ; Parte_3 C.F._3
, c.f. , in proprio e quale erede di Parte_4 C.F._4 Per_1
[...]
, c.f. , quale erede di Parte_5 C.F._5 Persona_1
, c.f. , quale erede di Parte_6 C.F._6 Per_1
[...]
, c.f. ; Controparte_1 C.F._7
, c.f. , quale erede di nata a [...] il Controparte_2 C.F._8 Persona_2
1.3.1933 e deceduta il 13.3.2021, come da comparsa di intervento del 1.10.2024;
, c.f. Parte_7 C.F._9
, c.f. ; Parte_8 C.F._10
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Luigi Magaldi,
Email_1
Attori
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Orazio Abbamonte,
e Luigi Maria D'Angiolella, Email_2 Email_3
Convenuta
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_4 [...]
in persona del pro tempore, entrambi Controparte_5 CP_6 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliati ex lege presso la sede in Napoli alla via A. Diaz n. 11;
Convenuti
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , - Controparte_1 Persona_2 Parte_7 Parte_8 Controparte_7
premesso di essere di proprietari di alcune unità immobiliari insite nel fabbricato ubicato nel
Comune di San Giorgio a Cremano (Na) alla Via Stanziale n.40, prospiciente l'autostrada A3
Napoli/Pompei/Salerno, nel tratto ricompreso tra i caselli di San Giorgio a Cremano e Portici – hanno dedotto di avere instaurato innanzi al Tar un giudizio volto ad ottenere il CP_8 risarcimento dei danni conseguenti all'ampliamento della sede autostradale ed alla realizzazione della terza corsia (danno potenziale alla salute, esistenziale, danno da svalutazione dei rispettivi immobili). Hanno affermato che il procedimento amministrativo, interrotto per la morte del difensore di parte resistente, non è stato più riassunto alla luce di altre similari pronunce del Tar adito che, su domande di contenuto identico a quella proposta, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Ordinario.
Con la domanda proposta in questa sede gli attori hanno rappresentato che i propri immobili sono prospicienti l'autostrada A3 e che la realizzazione della terza corsia ha determinato l'ampliamento della sede autostradale e l'avvicinamento della stessa allo stabile, nonché l'incremento del flusso veicolare e di immissioni. Hanno dedotto anche che erano state realizzate delle barriere di contenimento del rumore, ma che le stesse erano in materiale plastico non trasparente, tali da ostacolare il passaggio di aria e di luce e da limitare la visuale degli immobili ubicati ai piani più bassi. Barriere che hanno prodotto, anzi, l'effetto opposto, di intensificare i rumori provenienti dall'opposta corsia. Hanno chiesto, in via preliminare, di accertare il livello di immissioni acustiche e di inquinamento ambientale, e nell'ipotesi di superamento dei limiti previsti dal legislatore, di ordinare ai convenuti ex art. 844 c.c. di riportare i predetti livelli nei limiti di legge, dandone comunicazione immediata ai Comuni interessati, al Prefetto ed al;
di Controparte_9
condannare i convenuti ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno alla salute dagli stessi patito, nella misura di euro 50.000,00 per ciascun attore, ovvero nell'importo da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; di condannare, inoltre, i convenuti al risarcimento del danno esistenziale conseguente alle predette immissioni intollerabili, in misura pari ad euro 25.000,00 per ciascun attore, ovvero nel diverso importo determinato secondo giustizia;
di condannare, altresì, i convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al deprezzamento del valore commerciale dei singoli immobili, da stimarsi in misura variabile tra il 15% ed il 25% del valore di mercato degli immobili precedentemente alla realizzazione della terza corsia;
di condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si è costituita la società , la quale, preliminarmente, ha eccepito il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva, essendo mera concessionaria, mentre l' succeduta al CP_4
Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti, era l'effettiva proprietaria della rete autostradale in questione. Nel merito, ha dedotto il preminente interesse nazionale e pubblico dell'opera in questione rispetto all'interesse privato e l'inesistenza di qualsiasi pregiudizio economico ed alla salute lamentato. Ha concluso per il rigetto delle domande attoree, infondate in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti, altresì, ed il le quali, in via CP_4 Controparte_5 preliminare, hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 22 della
Convenzione Unica con secondo cui quest'ultima è delegata al Controparte_3
compimento di tutti gli atti attinenti alle procedure espropriative previste dal DPR 8 giugno 2001 n.
327 e s.m.i. Hanno eccepito, inoltre, la prescrizione quinquennale delle pretese avanzate nei loro confronti ai sensi dell'art. 2947, co. 2°, c.c., evidenziando che il ricorso innanzi al CP_10
veniva notificato dai ricorrenti nel 2011, con la conseguenza che dovevano considerarsi prescritte tutte le domande relativi a fatti anteriori ai cinque anni dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 15.5.2019, in assenza di atti interruttivi. Nel merito, hanno dedotto l'infondatezza delle domande avanzate. La causa è stata istruita con assunzione documentale e con l'esperimento di una CTU affidata all'ing. che è stata depositata dopo numerose proroghe, concesse sia per la Persona_3
complessità degli gli accertamenti tecnici da eseguire, riguardanti le otto unità immobiliari oggetto di causa, sia per l'adozione delle precauzioni per il rischio Covid 19. Altre difficoltà hanno riguardato l'individuazione degli ausiliari e della ditta cui affidare gli accertamenti tecnici, privilegiando – si richiesta degli attori - quelle il cui preventivo comportasse minor esborso per le parti, giusto provvedimento del precedente giudice assegnatario della causa del 12.6.2022. Ausiliari individuati nel dott. per l'acustica ambientale, nel geologo per il Per_4 Persona_5
rilievo topografico e nella ditta Consulsud srl per le rilevazioni fonometriche e ambientali con strumentazione idonea, quest'ultima subentrata all'ing. revocato da questo giudice, CP_11 subentrato nel ruolo, con decreto del 26.10.2023. La consulenza tecnica d'ufficio è stata poi depositata il 17.6.2024.
Con atto di intervento del 1.10.2024 si è costituito in giudizio , quale erede di Controparte_2
, deceduta nelle more del giudizio. Persona_2
All'udienza del 14 ottobre 2024, celebrata con le modalità della trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione da questo giudice, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, condividendo l'orientamento già espresso da questo Tribunale in un caso del tutto analogo (cfr. Tribunale Napoli sentenza n. 2277 del 2023) va accolta l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall' e dal convenuti. Invero, ai sensi dell'art. 22 CP_4 CP_5 della Convenzione Unica tra l' e le , quest'ultima è delegata al CP_4 Controparte_3
compimento di tutti gli atti attinenti alle procedure espropriative previste dal DPR 8 giugno 2001 n.
327. Inoltre, il concessionario per convenzione è tenuto a tenere "sollevato ed indenne il
Concedente da ogni controversia conseguente eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia con le eventuali Imprese appaltatrici che verso terzi in ordine a quanto diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente concessione e specificatamente all'esecuzione dei lavori".
Nel caso di specie, pertanto, unica legittimata passiva è la società , Controparte_3
secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 11078/93, risultando, pertanto, ogni domanda proposta nei confronti dell' e del CP_4 CP_5
inammissibile.
Ancora in via preliminare, va detto che non sussiste alcuna prescrizione del credito azionato, in quanto se l'azione per il risarcimento dei danni derivanti dalle immissioni è in sé prescrittibile, è pacifico che il fatto generatore del danno perdura ed è destinato a perdurare nel tempo (cfr. Cass. 1404/1979) e, quindi, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria alla data di proposizione della presente domanda giudiziale non può dirsi trascorso.
Sempre in via preliminare, alcuna estinzione per mancata riassunzione rileva in questa sede, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio va considerato quale valido atto introduttivo di un nuovo giudizio, non essendo estinta l'azione fatta valere dagli attori.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
In materia di rumori ed immissioni che superano la normale tollerabilità, l'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato, per conseguire l'eliminazione delle cause di immissioni, rientra tra le azioni di natura reale, poste a tutela della proprietà. Trattasi di un'azione volta a far accertare, in via definitiva, l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene, indispensabili per farle cessare. L'azione inibitoria disciplinata dall'art. 844 c.c. può essere esperita dal proprietario del fondo per far cessare le immissioni nocive alla salute, unitamente all'azione risarcitoria, prevista dall'art. 2043 c.c., e all'azione di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c. In sostanza, la lesione del diritto alla salute presuppone un'autonoma domanda ma con lo stesso atto possono proporsi anche le distinte domande dirette ad ottenere la tutela dei differenti diritti soggettivi, proprietà e salute, che si assumano lesi (Cass. civ.
Sez. Unite, 06/09/2013, n. 20571).
Ciò implica la piena autonomia delle due azioni, giacché le propagazioni nel fondo del vicino che oltrepassino il limite della normale tollerabilità costituiscono un fatto illecito perseguibile, in via cumulativa, con l'azione diretta a farle cessare (avente carattere reale e natura negatoria) e con quella intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio che ne sia derivato (di natura personale).
Nella fattispecie in esame gli attori hanno esercitato entrambe le domande (sull'esercizio cumulativo ex multis Cass. civ. Sez. II, 04/07/2017 n. 16407).
La domanda svolta in via principale da parte attrice è volta ad ottenere l'accertamento del livello di immissioni acustiche e di inquinamento ambientale e, nell'ipotesi di superamento dei limiti previsti dal legislatore, di inibitoria ex art. 844 c.c..
L'art. 844 del codice civile individua nella “normale tollerabilità” il limite delle immissioni sonore relativamente ai rapporti tra privati. Al fine di accertare il superamento di tale limite al giudice viene di regola attribuito il potere discrezionale di contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, tenendo conto delle caratteristiche oggettive dei luoghi ed anche della priorità di un determinato uso.
Nell'effettuare tale valutazione, inoltre, il giudice è tenuto a verificare la sussistenza di norme specifiche che facciano salve le immissioni in ragione del preminente interesse pubblico. In quanto, mentre la disciplina contenuta nel codice civile ha come scopo quella di tutelare i diritti del privato al godimento pieno della sua proprietà e ad una normale qualità della vita;
la normativa di diritto pubblico guarda ai rapporti tra privati e pubblica amministrazione ed è volta alla tutela igienico- sanitaria delle persone o comunità esposte (cfr. Corte Cost. ord. n. 103/2011).
Conseguentemente, nel caso in cui le immissioni eccedano il livello della normale tollerabilità secondo i criteri stabiliti dalla normativa di settore prevista per la particolare tipologia di immissioni in questione, il potere discrezionale dell'autorità giudiziaria viene meno e le immissioni debbono considerarsi necessariamente illegittime.
Al contrario, nel caso in cui tali limiti siano rispettati, ma le immissioni accertate eccedano il livello della normale tollerabilità secondo il criterio comparativo di origine giurisprudenziale, al giudice viene attribuito un potere discrezionale, volto a valutare, alla luce dei parametri indicati dall'art. 844 cc, se tali immissioni possano ritenersi tollerabili e conseguentemente legittime.
Come affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni” (Cass. 939/2011).
Tale orientamento non risulta essere stato modificato neppure alla luce dell'introduzione del comma
1 bis all'art. 6 ter del D.l. n. 208/2008, con la legge di bilancio 2019 n. 145/2018, in virtù del quale
“ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione”.
Ciò in quanto, già a seguito dell'introduzione dell'art. 6 ter del D.l. n. 208/2008, secondo il quale
“nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”, la
Corte di Cassazione aveva reso un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, chiarendo che in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
6-ter del d.l.
n. 208 del 2008, convertito con modificazioni in l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (Cass. 20927/2015; Cass. 20198/2016 e ribadito da recentissima Cass. n. 631/2025).
Pertanto, tenuto conto che il comma 1 bis dell'art. 6 ter della citata normativa si limita ad indicare quali siano i criteri da utilizzare al fine dell'attuazione del comma 1, si ritiene che l'introduzione di tale comma non abbia scalfito la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa, in virtù del principio sopra esposto.
La normativa specialistica, quindi, persegue interessi pubblici, disciplinando in via generale e assoluta i livelli di accettabilità delle immissioni al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi. La violazione dei limiti imposti dalla normativa pubblicistica, dunque, rende automaticamente le immissioni “intollerabili” ai sensi dell'art. 844 c.c., ma non è vero il contrario: le immissioni, anche se sotto la soglia di legge, possono comunque essere valutate “intollerabili” dal giudice, ai sensi dell'art. 844 c.c. (Cass. civ. n. 28893/2018; n.8474/2015; n. 939/2011).
Tali principi si applicano anche all'ipotesi in cui le immissioni provengano dal traffico autostradale, come anche ribadito dalla citata Corte di Cassazione con sentenza n. 28893 del 2018: in tema di immissioni acustiche provenienti da autostrada, i proprietari domenicali limitrofi hanno diritto ad essere garantiti in ordine al rispetto dei limiti di normale tollerabilità previsti normativamente in materia di immissioni rumorose, con onere a carico deli gestori di provvedere a piani di risanamento ovvero contenimento dell'inquinamento acustico e alla verifica circa la corretta efficacia della cd. barriera antirumore, prevendo in caso contrario tutela risarcitoria in favore dei danneggiati.
Occorre osservare che nel caso di specie, in virtù degli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio ing. è emerso che le immissioni di rumore derivanti dal vicino Persona_3
passaggio autostradale superano sia i limiti di normale tollerabilità (per intenderci ex art. 844 c.c.) valutata in base al criterio comparativo dei 3 dB sul rumore di fondo (sia in periodo diurno che notturno), ma anche i limiti della cosiddetta accettabilità dettati dal D.P.R. 30.3.2004 n. 142, il quale detta le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26.10.1995 n. 447.
Il CTU ha riferito di aver effettuato la misurazione delle immissioni sonore causate dal traffico autoveicolare nel tratto autostradale prospiciente il fabbricato sia sotto il profilo pubblicistico dell'accettabilità amministrativa (Legge Quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n.447 e successivi decreti attuativi), sia dal punto di vista della normale tollerabilità in ambito privatistico, consistente nel criterio comparativo entrato a far parte della consolidata pratica giuridica (ex art. 844 Codice di procedura Civile), secondo anche a quanto stabilito dal Protocollo per le misure fonometriche del 20.4.2022, che ha distinto l'accertamento pubblicistico (accettabilità) da quello privatistico (tollerabilità), protocollo che, in sede di operazioni peritali, è stato condiviso fra tutti i consulenti delle parti, ad eccezione dell' per ciò che concerne l'applicazione del criterio di CP_4
tollerabilità.
Ciò posto, il CTU ha accertato che le unità immobiliari degli attori - ubicate nello stabile di via
Stanziale n. 40 in San Giorgio a Cremano (NA) - sono appartamenti che, su diversi livelli, prospettano con balconate e finestre sulla sede autostradale della A3 composta da due carreggiate ciascuna avente tre corsie per ogni senso di marcia.
In particolare, gli appartamenti in numero di otto, oggetto del contenzioso sono così individuati: int.
3 piano rialzato di proprietà sig.ra int. 5 piano primo di proprietà sig.ra Parte_1
int. 13 piano terzo di proprietà sig.ra int. 16 piano terzo di Parte_2 Parte_3
proprietà sigg.ri - ; int. 20 piano quarto di proprietà Parte_4 Parte_5
sig.ra ; int. 21 piano quinto di proprietà sig.ra ; int. 27 Controparte_1 Persona_2
piano sesto di proprietà sigg.ri ; int. 28 piano sesto di Controparte_12
proprietà sig.ra Parte_3
L'immobile di via Stanziale n. 40, edificato con licenza edilizia n. 31 del 26.2.1996 (di cui tuttavia, come riferisce il CTU, non è stata rinvenuta agli atti del Comune di San Giorgio a Cremano il relativo fascicolo) ricade nella fascia di pertinenza più vicina all'asse autostradale, denominata fascia A (fino a 100 metri) cui al D.P.R 142/2004 (c.d. decreto strade), che indica quale criterio comparativo assoluto per la valutazione del rumore ambientale (LAeq), in 70 dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo notturno.
Il consulente ha riferito, per quanto concerne la sede autostradale:
che il primo tratto della autostrada , quello Napoli-Pompei, veniva completato il 22 Parte_9
giugno 1929, mentre il successivo tratto Pompei-Salerno veniva terminato il 16 luglio 1961;
che all'epoca della costruzione del fabbricato di via Stanziale n. 40, l'autostrada consisteva di due corsie per ogni senso di marcia e che le esigenze determinate dall'aumentare del carico dei passaggi autoveicolari hanno dato luogo alla necessità di costruzione della terza corsia, ultimata e resa fruibile, con la stesura dell'asfalto drenante, nel 2017, con conseguente avvicinamento della sede stradale al condominio di via Stanziale n. 40;
che l'autostrada A3 è percorsa da un traffico auto e moto veicolare, sia leggero che pesante, nelle due direzioni di marcia, con flussi e velocità variabili che determinano impatti acustici e ambientali altrettanto mutevoli sia di giorno che di notte;
che sull'edificio impatta maggiormente la carreggiata con flusso di traffico in direzione SUD che presenta una pendenza longitudinale in ascesa che richiede, in conseguenza di ciò, maggior impegno del motore in accelerazione;
che la convenuta ha installato nel corso del 2017 le barriere acustiche Controparte_3
nel tratto interessato, precisamente dal km 5+670 al km 7+410, ai lati estremi delle due carreggiate;
che soltanto gli appartamenti fino al II piano dell'edificio di via Stanziale n. 40, distante circa 26
m dalla terza corsia, come da rilievo topografico effettuato, risultano coperti dalla barriera fonometrica;
che non ha giovato la scelta di sistemare la piazzola di sosta di emergenza in corrispondenza del condominio di via Stanziale n. 40, in quanto la barriera è stata così posizionata lontana dalle corsie di transito, riducendo in tal modo la sua capacità schermante.
Quanto alla conformità della barriera, il CTU ha accertato, per quanto qui di interesse, che la conformità tecnica e la verifica di efficacia della stessa veniva attestata con nota tecnica del
1.3.2017 mediante collaudo acustico in sito e monitoraggio post operam, mentre con certificato del
28.10.2020 veniva effettuato il collaudo della stessa. Il CTU ha ritenuto che il monitoraggio post operam sia stato quanto meno parziale in quanto i punti di verifica dei ricettori sono stati tutti scelti solo nella corsia Nord in tratti ove, diversamente dalla corsia Sud (interessata da traffico veicolare avente direzione di marcia con pendenza in ascesa) non si trovano edifici residenziali a quote più elevate rispetto alla barriera e quindi potenzialmente più disturbanti.
Il Consulente d'ufficio, quindi, fatte le necessarie premesse metodologiche, ha riferito che la sorgente sonora che ha causato il superamento dei limiti sia di accettabilità che di tollerabilità è il rumore generato dal traffico autoveicolare proveniente dalla tratta dell'autostrada A3, nonostante l'interposizione della barriera installata, rivelatasi inefficace in quanto posizionata, per la presenza della piazzola di emergenza, lontana dalle corsie di transito, riducendo in tal modo la sua capacità schermante.
L'analisi dei livelli sonori ottenuti con la campagna di misurazione fonometrica effettuata dal CTU sulle abitazioni degli attori dal giorno 16 novembre 2023 al giorno 18 marzo 2024, ha evidenziato il superamento dei valori limite di legge di accettabilità (70 dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo notturno) ed il superamento dei valori limite della normale tollerabilità (3dBA sia nel periodo diurno che notturno).
Nello specifico l'esito della verifica è risultato non accettabile nel periodo notturno, dalle 22 alle
06, per tutti i piani tranne che per il piano rialzato (int. 3 e per il primo piano Parte_1
(int. 5 , mentre nel periodo diurno, dalle 06 alle 22, è risultato non accettabile Parte_2
soltanto al piano quinto (int. 21 ) e al piano sesto (int. 28 , mentre Persona_2 Parte_3
presso tutte le unità abitative oggetto di indagine è risulto superato il limite della normale tollerabilità, sia nel periodo diurno che nel periodo notturno. Il consulente ha indicato, inoltre, una serie di possibili interventi, attivi e passivi per mitigare i livelli di immissione sonora: a) installazione di una barriera acustica tra le due carreggiate del tratto autostradale;
b) riduzione della velocità massima dei veicoli;
c) manutenzione/sostituzione periodica dell'asfalto fonoassorbente;
d) incremento delle capacità di fonoassorbimento e dell'altezza della barriera, mediante installazione di un elemento curvo od obliquo verso la carreggiata direzione Sud;
e) spostamento della piazzola di sosta di emergenza per consentire l'avvicinamento della barriera antirumore alla carreggiata Sud.
Si tratta, però, di misure che - in particolar modo le prime tre - oltre a comportare enormi problemi tecnici di attuazione, venendo in rilievo anche ragioni di sicurezza, non sarebbero risolutive alla luce dei parametri rilevati dal CTU, così da consentire il rispetto delle previsioni di cui all'art. 844
c.c.
Si deve, quindi, concludere nel senso che, allo stato - oltre alla realizzazione delle misure sopra individuate sotto le lettere d) ed f) - non esistano misure tecniche atte a ricondurre le immissioni entro limiti di tollerabilità, tenuto conto della vicinanza della proprietà di parte attrice alla sorgente rumorosa.
Il codice civile prevede che, laddove, il diritto al risarcimento in forma specifica non sia realizzabile, può essere surrogato dal risarcimento per equivalente, come si evince dall'art. 2058, comma II, c.c..
Nel caso di specie, non c'è un problema di eccessiva onerosità delle misure indicate dal CTU, perché i diritti degli attori non consentono un simile bilanciamento, quanto proprio un problema di inadeguatezza tecnica delle misure adottabili (non essendo ovviamente possibile trasferire l'autostrada o sopprimere una corsia).
Ai fini dell'art. 112 c.p.c., si precisa che parte attorea ha, comunque, richiesto il danno da deprezzamento della proprietà, cui al punto 5 delle conclusioni dell'atto di citazione, e la Corte di
Cassazione di recente ha ribadito con ordinanza n. 631 del 10.01.2025 che “in caso di intollerabilità delle immissioni acustiche che determinino un deprezzamento dell'immobile, il risarcimento può essere calcolato per equivalente (art. 2058, comma 2, c.c.), considerando il diminuito valore commerciale del bene. Tuttavia, la richiesta di tale risarcimento deve essere specificamente formulata e motivata con adeguata istruttoria”
Il CTU ha quantificato, per ciascuna unità immobiliare degli attori, i seguenti valori di deprezzamento: proprietà piano terra rialzato, int. 3 - € 16.517,22 Parte_1
proprietà primo piano, int. 5 - € 14.385,37 Parte_2
proprietà terzo piano, int. 13 - € 15.243,67 Parte_3 proprietà – e int. Parte_4 Parte_5 Parte_6
16- terzo piano - €15.792,16 proprietà quarto piano, int. 20 - € 25.827,48 Controparte_1
proprietà quinto piano, int. 21 - € 33.973,36 Persona_2
proprietà - sesto piano, int. 27 - € 47.906,26 Parte_7 Pt_8 proprietà sesto piano, int. 28 € 43.129,50. Parte_3
Tali valori sono condivisi in astratto da questo giudice, alla luce del pregiudizio subito, ma vanno ridotti in considerazione, da un lato, della condanna della convenuta a Controparte_3 realizzare i punti d) ed e) sopra individuati al fine di ridurre l'impatto del rumore sugli immobili e, dall'altro lato, della esigenza di non applicare i coefficienti correttivi presi in considerazione dal
CTU, che non trovano un chiaro riferimento applicativo.
Inoltre, le conclusioni del CTU (che individua i valori dei livelli di pressione sonora ottenuti oggi e considera il decadimento degli stessi dovuti dall'arretramento della corsia più prossima di 3,5 m) sulla incidenza dei rumori provenienti dall'autostrada qualora l'autostrada fosse rimasta a due corsie
- va sempre, infatti, ricordato che l'edificio è stato costruito quando le due corsie erano pienamente operative e che gli attori hanno acquistato gli immobili nella consapevolezza della “vicinanza” dell'autostrada - sono frutto, solo sul punto ( e direi: necessariamente) di valutazioni meramente empiriche ed ipotetiche (cfr. “si deve considerare che se il traffico che si distribuisce su tre corsie per ogni senso di marcia dovesse concentrarsi soltanto su due, per ogni senso di marcia, ciò comporterebbe una qualche diminuzione di velocità e quindi di rumore indotto dall'infrastruttura presso le abitazioni confinanti”), sicuramente apprezzabili, ma che necessariamente comportano un adeguamento con la reale situazione di fatto presente nella zona dove si trova l'edificio, dove sicuramente il passaggio veicolare, anche se fosse rimasto a due corsie, almeno in determinati periodi dell'anno e del giorno, avrebbe comportato il superamento dei limiti di tollerabilità quantomeno prossimo a quello rilevato con la presenza della terza corsia.
In conclusione, sul punto - considerato anche che da un lato, ha fatto scelte Controparte_3 discutibili (come la realizzazione della piazzola di sosta in prossimità dell'edificio) che hanno aggravato l'incidenza dell'allargamento dell'autostrada, dall'altro lato, si è astenuta dal porre in essere alcune condotte prudenti ed idonee ad evitare il propagarsi dei rumori molesti (come la realizzazione di barriere più idonee) - deve essere condannata a pagare, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 10.000,00 in favore di (tenendo anche conto del Parte_1
mancato superamento del limite di accettabilità nel periodo notturno); la somma di euro 10.000,00 in favore di la somma di euro 13.000,00 in favore di (int. 13; Parte_2 Parte_3
tenendo conto del superamento del limite di accettabilità anche di giorno) e di Parte_4 la somma di euro 20.000,00 in favore di;
la somma di euro
[...] Controparte_1
27.000,00 in favore di (cfr. ; tenendo conto del superamento del limite Persona_2 Testimone_1
di accettabilità anche di giorno); la somma di euro 35.000,00 in favore di – Parte_7 Pt_8
e la somma di euro 33.000,00 in favore di (int. 28). Parte_3
In merito alle domande di risarcimento danni non patrimoniali occorre osservare quanto segue.
Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, sia come danno alla salute sia come danno esistenziale conseguente ad immissioni illecite subite a causa dell'intollerabilità di tali immissioni. Ne deriva la necessità di verificare nella fattispecie concreta la sussistenza di tutti gli elementi e i presupposti per l'applicazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2059 cc..
Orbene, dall'accertata e comprovata sussistenza dell'aggravarsi delle immissioni di rumori, che superano la normale tollerabilità, consegue il diritto degli odierni attori al ristoro dei danni patiti ex art. 2043 c.c..
Invero, afferma la Suprema Corte che, in ipotesi di accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., venendo in considerazione unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (cfr. Cass.
5844/07; 20668/2010).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che "l'azione inibitoria ex art. 844 c.c. può essere esperita dal soggetto leso per consentire la cessazione delle esalazioni nocive alla salute, salvo il cumulo con l'azione per la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c. nonché con la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c.” (Cass. SS.UU. 10186/98).
Nel caso di specie non risulta dimostrata l'esistenza di un vero e proprio danno biologico in capo agli attori, in quanto agli atti non risulta depositata alcuna certificazione medica, né tampoco altro di specifico è stato allegato.
È vero però che la prova del danno può essere raggiunta anche in via presuntiva, in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti, tali da poterne desumere la concreta esistenza.
Del resto, più volte è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita privata e familiare all'interno di un'abitazione e, comunque, del diritto alla piena e libera esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Cedu (cfr. Cass. Civ. S.U. n.
2611/2017; Cass. Civ. n. 20445/2017).
Nel caso di specie è stata accertata l'illegittimità delle immissioni acustiche provenienti dal tratto autostradale prospiciente il fabbricato di via Stanziale n. 40 e risulta provata in via presuntiva l'esistenza di un danno da immissioni, inteso come lesione del diritto al normale svolgimento della vita privata.
Si ritiene infatti che le immissioni acustiche cagionate dal costante passaggio di veicoli a velocità notoriamente sostenuta, trattandosi di percorso autostradale, nelle immediate vicinanze dell'immobile in cui un soggetto abita sia in grado di incidere certamente sulla possibilità di fruire in modo pieno e pacifico non solo degli spazi interni dell'immobile, ma anche delle pertinenze esterne. Inoltre, il superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa di settore nel periodo notturno ha certamente reso difficoltoso sia lo svolgimento delle ordinarie attività serali, sia e soprattutto il riposo notturno. Appare innegabile il malessere psico-fisico diffuso verosimilmente patito dagli attori in conseguenza delle immissioni sonore che hanno reso scarsamente vivibile il proprio immobile, destinato ad abitazione (si pensi alla difficoltà di tenere aperte le finestre, a causa dei rumori, con conseguente minor salubrità dell'ambiente). E' innegabile del resto che sussiste il diritto dell'individuo alla serena e tranquilla vita domestica, diritto che nel caso di specie deve ritenersi compromesso dalle accertate immissioni, che presentano una oggettiva e reale consistenza lesiva.
Ai fini della quantificazione di tale danno, si rende necessario ricorrere all'adozione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., stante l'impossibilità di provare tale danno nel suo preciso ammontare.
Del resto, la Suprema Corte ha affermato la legittimità dell'adozione del criterio equitativo, considerata da un lato la certezza del fatto generatore del pregiudizio patrimoniale nella sua entità oggettiva, ed attesa dall'altro lato l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno stesso (in questo senso, Cass. Sez. U. sent. N. 4848/2013).
A tal fine, tenuto conto che la realizzazione della terza corsia dell'autostrada risulta realizzata e resa fruibile nel corso del 2017 (come indicato dal ctu pag.18, in cui si riporta il documento reg. CP_4
uff. U.0459464 del 4.7.2022, da cui risulta che la terza corsia è stata ultimata e dichiarata pienamente fruibile ai fini della sicurezza della circolazione stradale nell'anno 2017 anche mediante l'installazione delle barriere fonometriche che venivano collaudate nel corso del 2017, e ove, al riguardo, viene riportato il certificato di conformità tecnica ed acustica della barriera del 1.3.2017),
è a partire dal 1 marzo 2017 che è possibile computare il danno risarcibile, tenendo conto dell'eccedenza delle immissioni rispetto al limite stabilito dalla legge;
della frequenza pressoché notturna e giornaliera delle stesse;
della durata temporale del pregiudizio;
del fatto che tali immissioni si sono verificate in orari deputati al riposo. D'altro canto, come già evidenziato, va anche tenuto conto della circostanza che i rilievi eseguiti non trovano riscontro in analoghi rilievi eseguiti quando l'autostrada era a due corsie, tenendo conto che quando l'edificio è stato costruito
(la licenza risale al 1966) e quando gli attori hanno acquistato gli immobili, l'autostrada a due corsie era già esistente e operativa. Si vuole dire, cioè, che senza dubbio le indagini eseguite hanno accertato l'esistenza di un danno risarcibile, ma tale esigenza va comparata ed attenuata con la considerazione che la fonte produttiva del danno era già esistente quando l'edificio è stato costruito e, soprattutto, quando gli attori sono divenuti proprietari, scegliendo liberamente di acquistare immobili comunque esposti al traffico veicolare autostradale, con prevedibile aumento dello stesso nel corso degli anni.
Appare, quindi, equo - anche considerando come parametro il danno patrimoniale medio sopra liquidato - stimare in euro 15.000,00 per ciascun attore il risarcimento del danno, che
[...]
deve essere condannata a pagare, oltre gli interessi legali che, in considerazione Controparte_3
della valutazione globale e complessiva fatta, devono decorrere dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Per ciò che concerne, invece, il danno esistenziale, la Corte di Cassazione con la sentenza n.
28742/2018 riconosce che le immissioni rumorose, se moleste, possano provocare un danno esistenziale con conseguente diritto ad un risarcimento, ma è dovere di chi lamenta questo danno dare una prova precisa delle circostanze che sorreggono tale pretesa risarcitoria.
Nella richiamata sentenza si legge infatti “vero che, di recente, essa (la Cassazione) ha affermato che l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (Cass. sez. un. n. 2611 del 2017; conf. Cass.
n. 20445 del 2017). Vero tuttavia anche che (con riferimento a fattispecie totalmente sovrapponibile alla presente) questa Suprema Corte ha statuito che in mancanza di allegazione dell'esistenza del danno esistenziale (sembrando in realtà, come anche nella fattispecie, «non distinguersi tra il dovere di allegazione dell'esistenza di un danno non patrimoniale e la possibilità di una liquidazione del danno su base equitativa e/o presuntiva») «non può procedersi alla liquidazione di un danno non dedotto in modo sufficientemente specifico da consentire una liquidazione, sia pure su basi equitativa o per presunzioni» (Cass. n. 17550 del 2017; cfr. tra le tante Cass. n. 583 del 2016; Cass. n. 336 del 2016; Cass. n. 22285 del 2015). “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello c.d. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. n. 2056 del 2018)”.
Ebbene, nulla di specifico e circostanziato circa l'esistenza di questo ulteriore danno esistenziale è stato allegato né tampoco provato dagli attori e, quindi, la relativa domanda deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio vengono poste a carico della convenuta , Controparte_3
stante la soccombenza e liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, quantificato sulla base della somma complessivamente riconosciuta in favore di parte attrice all'esito del giudizio, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva concretamente svolta e della maggiorazione del 30% (art. 4, comma 2 del citato D.M.) per l'avvocato che assistite più soggetti con la stessa posizione processuale, come ribadito anche da recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 10367/2024.
Si compensano, invece, interamente le spersa fra gli attori da una parte e e CP_4 [...]
dall'altra. Controparte_5
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di , quale soccombente. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti del
[...]
e dell' Controparte_5 CP_4
2) accertata l'intollerabilità delle immissioni acustiche provenienti dal tratto dell'autostrada A3
Napoli – Pompei – Salerno ricompreso tra i caselli di San Giorgio a Cremano e Portici, nella zona prospiciente lo stabile sito in Via Stanziale n.40, ubicato nel Comune di San Giorgio a
Cremano (NA), condanna a eseguire le opere necessarie ad Controparte_3
incrementare le capacità di fonoassorbimento della barriera antirumore, mediante installazione di un elemento curvo od obliquo verso la carreggiata direzione Sud, nonché a spostare la piazzola di sosta di emergenza per consentire l'avvicinamento della barriera antirumore alla carreggiata Sud;
3) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno : di Controparte_3 euro 10.000,00 in favore di di euro 10.000,00 in favore di Parte_1 Parte_2
di euro 13.000,00 in favore di (int. 13); di euro 13.000,00 in favore
[...] Parte_3
di , e per le Parte_4 Parte_5 Parte_6
rispettive quote (int. 16); di euro 20.000,00 in favore di;
di euro Controparte_1
27.000,00 in favore di , quale erede di;
di euro 35.000,00 in Testimone_1 Persona_2
favore di e;
di euro 33.000,00 in favore di Parte_7 Parte_8 Parte_3
(int. 28), oltre interessi nella misura legale dalla pubblicazione della presente
[...]
sentenza al saldo;
4) condanna al pagamento a ciascuna delle parti indicate al punto Controparte_3
3) di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi nella misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
5) condanna al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, Controparte_3
liquidandole in euro 580,00 per spese ed euro 9.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
6) compensa interamente le spese di lite fra gli attori e e CP_4 Controparte_5
;
[...]
7) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., liquidate Controparte_3
con separato decreto.
Così deciso in Napoli il 23/02/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro