TAR Ancona, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 175
TAR
Ordinanza cautelare 22 novembre 2025
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TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del principio di immodificabilità dell'offerta

    Il Tribunale ha ritenuto che la stazione appaltante abbia creato un equivoco nella documentazione di gara, in particolare nel Modello 2, che ha indotto la ricorrente a ritenere vincolante l'importo stimato per la manodopera. Ha inoltre considerato che l'offerta economica complessiva è rimasta inalterata e che la giustificazione fornita era ammissibile, non configurandosi una modifica sostanziale dell'offerta né una lesione della par condicio tra i concorrenti. Pertanto, l'errore è stato considerato meramente formale e superabile.

  • Accolto
    Anomalia della procedura di gara e contraddittorietà degli atti di gara

    Il Tribunale ha riscontrato una contraddizione tra il punto 3.5 del Disciplinare di gara (l'importo ribassabile è comprensivo della manodopera) e il Modello 2 allegato (l'importo soggetto a ribasso è al netto del costo della manodopera). Questa contraddizione, unitamente all'indicazione prestampata nel Modello 2 dell'importo stimato dalla SA per la manodopera, ha creato un equivoco che ha indotto la ricorrente a ritenere tale importo vincolante.

  • Accolto
    Invalidità derivata

    Poiché il ricorso introduttivo è stato accolto e l'atto di esclusione annullato, anche gli atti impugnati con i motivi aggiunti, in quanto conseguenti o derivati, sono stati annullati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 175
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 175
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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