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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 146/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di PA, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
146/2021 RG., promossa da: rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso Parte_1
introduttivo, dagli Avv.ti Luciano Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni e Matteo
Petronio del Foro di PA, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Pavia, Via Mistrali, n. 4;
RICORRENTE contro con sede legale in Brescia, via Del Mella, 70– c.f. e p.i. Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dall'Avv.to Antonio
Carbonelli del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Brescia, Via Aldo Moro, n. 48;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 27.02.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio la società di cui affermava essere stata dipendente Controparte_1
dal 23.09.2019 al 6.04.2020, con la mansione di “commessa”, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato sorto in via irregolare, avendo la dipendente iniziato a lavorare, prima di sottoscrivere formale contratto di lavoro, presso il punto vendita di PA, strada Massimo D'Azeglio n. 15/b della secondo le direttive Controparte_1
di lavoro impartitele.
A riguardo, rappresentava, in particolare: a) di aver lavorato per una “prova” nelle giornate dal 03.09.2019 e del 10.09.2019 presso il punto vendita sito in Brescia, Via del Mella n. 70, iniziando, poi, a prestare la propria attività lavorativa, a favore della società dalle ore 9:30 del 10.09.2019, senza la sottoscrizione di Controparte_1
alcun contratto, presso il punto vendita sito in PA, Strada Massimo d'Azeglio n.
15/B (doc. 14 fasc. parte ricorrente); b) che la era una società che Controparte_1
si occupava della “produzione artigianale e vendita di piadine e tartine” (doc. 12 fasc. parte ricorrente); c) di aver sottoscritto il contratto di lavoro solo in data 23.10.2019, dopo aver lavorato ininterrottamente dal 23.09.2019 e avendo osservato il riposo esclusivamente nelle giornate del 24, 29 e 30 settembre 2019 e del 3, 7, 10, 12, 15, 16
e 21 ottobre 2019 (doc. 9 fasc. parte ricorrente); d) che il predetto contratto, in vigore per il periodo dal 07.10.2019 al 06.04.2020, prevedeva, per la ricorrente, le mansioni di “aiuto vend./preparaz.piadine” e l'inquadramento economico al livello B3 super del CCNL Panificatori (doc. 1 fasc. parte ricorrente); d) di avere svolto, in realtà, fin dal 23.09.2019, mansioni di cassiera e commessa, le quali erano inquadrabili nel livello B2 del CCNL di categoria;
e) di essere stata, inoltre, la referente del punto di vendita di PA, ivi svolgendo la propria attività in piena autonomia, risultando spesso sola nel punto vendita e comunicando alla responsabile del personale, sig.ra gli orari di lavoro osservati dagli altri dipendenti;
f) di avere Persona_1
osservato spesso orari di lavoro ben superiori a quelli contrattualmente previsti, occupandosi altresì: - dell'apertura e chiusura del punto vendita di PA, disponendo delle relative chiavi;
- della preparazione e del servizio delle piadine;
- della chiusura di cassa e del versamento dei contanti presso la filiale sita in PA, Controparte_2
Piazzale Santa Croce n. 7, cambiando inoltre la moneta necessaria per il punto vendita;
- della trasmissione degli ordini della merce della società datrice dalla sede legale della stessa e del caffè dalla società US di PA (doc.ti 2-6 e 9 fasc. parte ricorrente); g) di avere continuato a prestare la propria attività lavorativa fino al
06.03.2020, data in cui il punto vendita era stato chiuso al pubblico a causa dell'emergenza per COVID-19; h) di avere continuato, tuttavia, a recarsi periodicamente sul luogo di lavoro per accertarsi che fosse tutto in ordine (doc.ti 3-6 fasc. parte ricorrente); i) di essere stata estromessa dal servizio proprio in data
06.04.2020, a seguito di una telefonata del responsabile amministrativo della società convenuta, sig. fratello dell'amministratore unico della società sig. Persona_2
l) di avere, quindi, rivendicato, con lettera del 22.06.2020, Parte_2
l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato già dal
23.09.2019, contestando la legittimità dell'apposizione del termine, impugnando il licenziamento di fatto comminatole, offrendo formalmente la propria prestazione lavorativa e diffidando la società all'immediata reintegrazione con pagamento di tutte le retribuzioni percipiende (doc. 7 fasc. parte ricorrente); m) che la società non forniva alcun riscontro, né alla predetta missiva, né al successivo tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. esperito dalla ricorrente in data 14.12.2020 (doc. 8 fasc. parte ricorrente); n) che l'ultima retribuzione globale di fatto della ricorrente era pari a complessivi € 804,77 (doc. 10 fasc. parte ricorrente); o) che dalla trascrizione dei messaggi WhatsApp intercorsi tra la ricorrente e la responsabile Per_1
emergeva altresì: - che la ricorrente aveva iniziato a prestare attività lavorativa, a favore della società convenuta, in data 23.09.2019, dopo due giorni di “prova” presso la sede di Brescia - che la ricorrente fungeva da referente del punto vendita di PA, occupandosi anche degli approvvigionamenti della merce (doc. 4 fasc. parte ricorrente); - che la ricorrente aveva continuato a recarsi periodicamente sul luogo di lavoro anche durante la sospensione per emergenza da COVID-19 su richiesta della società convenuta (doc. 6 fasc. parte ricorrente); p) di non essere riuscita a reperire un nuova occupazione, risultando, al momento della presentazione del ricorso, disoccupata (doc. 14 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse, chiedeva, dunque, di accertare l'illegittimità, e, comunque,
l'inefficacia del licenziamento orale del 6.04.2020, e, per l'effetto, di ordinare la sua reintegrazione nel posto di lavoro nonché condannare la società convenuta a corrisponderle l'indennità risarcitoria per il licenziamento orale, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al medesimo periodo.
Chiedeva, inoltre, l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione di differenze retributive, da parametrare al livello B2 del CCNL Panificatori e al maggior orario di lavoro ordinariamente svolto, e, per l'effetto, la condanna della società convenuta al pagamento di una somma pari ad Euro 3.438,91, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo;
contrariis reiectis;
previa ogni preliminare declaratoria nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi);
previe le CTU contabili e d'altro genere che siano del caso;
dato atto di tutte le riserve formulate in premesse;
previa la disapplicazione delle norme contrastanti con l'ordinamento comunitario o, comunque, previ tutti gli incidenti di costituzionalità del caso ovvero la proposizione alla Corte di Giustizia Europea delle questioni preliminari che egualmente siano del caso;
previa declaratoria della esistenza inter partes, dal 23.9.2019, di un rapporto di lavoro definitivamente costituito, a tempo indeterminato, di tipo ordinario, full time, per le ragioni esposte o per ogni altra ragione meglio vista, con conseguente invalidità della clausola appositiva del termine di durata;
A) accertare e dichiarare che, fin dal 23.9.2019 (o dalla diversa data meglio visto dal
Giudice), la sig.ra ha svolto mansioni comportanti l'inquadramento nel Parte_1
livello B2 (ovvero nel diverso livello e per il diverso periodo meglio visti dal
Giudice), ai sensi del CCNL Panificatori;
conseguentemente condannare
[...]
al pagamento alla sig.ra la complessiva somma di € 3.438,91# CP_1 Parte_1
(o quell'altra diversa meglio vista dal Giudice) per i titoli indicati nei conteggi sub doc. 11, per quanto risulterà dovuto agli stessi titoli, all'esito, occorrendo, di apposita C.T.U. tecnico-contabile, oltre alle retribuzioni successive;
B) dichiarare nullo per le ragioni esposte o per ogni altra meglio vista o comunque
(se del caso entrando nel merito) inefficace, invalido ed ingiustificato il licenziamento fatto figurare esistente in data 6.4.2020 ovvero intervenuto di fatto con
l'estromissione dal servizio della sig.ra conseguentemente: Parte_1
1) ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, condannare
a reintegrare in servizio la sig.ra e a risarcirle i danni Controparte_1 Parte_1
patiti e patiendi con una indennità (pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avendo a base di calcolo la retribuzione full time) per tutto il periodo andante dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma la facoltà della sig.ra di esercitare l'opzione di cui Parte_1
all'art. 2, 3° comma d.lgs. n. 23/2015); il tutto per le somme che saranno determinate all'esito di apposita CTU tecnicocontabile;
2) in subordine: dichiarata la detta nullità o comunque invalidità del licenziamento, condannare a riammettere in servizio la sig.ra ed a Controparte_1 Parte_1
risarcirle i danni patiti e patiendi in misura pari alla retribuzione medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi;
3) in ulteriore subordine: adottare le minori determinazioni previste dal d.lgs. n.
23/2015 che risulteranno del caso e condannare a pagare alla Controparte_1
sig.ra un “importo … dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo Parte_1
del trattamento di fine rapporto … in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità”, oltre che al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e del TFR dovuto, per le somme che risulteranno all'esito di apposita
CTU;
4) in ogni caso: condannare a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'indennità di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 81/2015, nella misura meglio vista;
C) IN ALTRA IPOTESI, ove fosse negata l'esistenza di un licenziamento e ritenuto costituito un rapporto a termine, condannare ex art. 28 del d.lgs. Controparte_1
n. 81/2015, a corrispondere alla sig.ra un'indennità compresa tra 2,5 e 12 Parte_1
mensilità di retribuzione utile al TFR, nonché a riammetterla immediatamente in servizio.
In tutti i casi: D) condannare, inoltre, a regolarizzare la posizione previdenziale Controparte_1
della ricorrente e, per la parte in cui questa non risulti più possibile, con la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962, sostitutiva della maggiore pensione percipienda ovvero, ove neppure ciò fosse possibile, condannarla
a risarcire alla attrice i danni patiti e patiendi, nella misura che risulterà in separato giudizio.
E) Maggiorando tutte le somme dovute alla ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed
IVA.”.
1.2. Ritualmente evocata, la società convenuta si costituiva in giudizio con memoria del 18.06.2021, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. Integrato il contradditorio nei riguardi di l si costituiva in CP_3 CP_4
giudizio con memoria del 31.03.2022, chiedendo che, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la società convenuta fosse condannata alla regolarizzazione della posizione contributiva della lavoratrice.
1.4. La causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti e delle risultanze dell'istruttoria orale condotta in seno al presente giudizio.
1.5. All'udienza del 18.02.2025, il Giudice invitava il procuratore della parte costituita alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429, comma 1, primo periodo, c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto.
2.2. La ricorrente ha sostenuto di aver iniziato a lavorare sin dal 23 settembre 2019 e di aver lavorato per la società convenuta, senza soluzione di continuità, sino al 6 aprile 2020, prestando, quindi, la propria attività lavorativa già da prima della stipula del contratto a termine, avvenuta solo in data 23 ottobre 2019.
La lavoratrice ha, poi, dedotto di avere svolto – nel corso del rapporto di lavoro – oltreché un rilevante numero di ore di lavoro supplementare, anche mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente assunte e riconducibili entro il livello B2 del CCNL Panificatori.
2.3. Ciò posto, è, anzitutto, documentalmente provato (v. doc. 1 fasc. parte ricorrente) che, in data 23 ottobre 2019, tra la e la società Parte_1 [...]
è stato stipulato un contratto di lavoro a termine, con decorrenza dal CP_1
7.10.2019 e scadenza al 6.04.2020, indicante le mansioni di “aiuto vend./preparaz.piadine”, inquadramento della lavoratrice nel livello B3 super del
CCNL Panificatori nonché un orario di lavoro part time pari a 20 ore settimanali.
È pacifico, poi, che, alla scadenza di tale contratto, la ricorrente non ha più lavorato per la Controparte_1
È, infine, documentalmente provato che, con PEC inviata in data 22.06.2020 (doc. 7 fasc. parte ricorrente), la ricorrente ha impugnato licenziamento comminato e l'allontanamento con effetto dal 6.04.2020, formulando l'offerta delle proprie prestazioni lavorative.
Giova a questo punto richiamare le emergenze della prova testi.
Ebbene, la prova per testi svolta ha senz'altro confermato gli assunti attorei, innanzi tutto relativamente all'inizio del rapporto di lavoro presso la società convenuta sin dal
23.09.2019 nonché il protrarsi del suddetto rapporto, senza soluzione di continuità, sino alla data di scadenza del contratto. I testi escussi – e – hanno, invero, confermato la veridicità delle Tes_1 Tes_2
circostanze dedotte ai capitoli A)1 e B)2 del ricorso.
Il teste , in ordine alle circostanze di cui al cap. A), ha così riferito: Testimone_3
“Vero quanto al capitolo. Faccio presente che per quanto riguarda Brescia la circostanza mi è stata riferita da mia moglie. Per il punto di PA ero presente personalmente”.
Sul cap. B), ha così dichiarato: “Vero quanto al capitolo. Ricordo perfettamente le date che mi sono state lette e riconosco i documenti che mi vengono mostrati”.
La teste in ordine alle circostanze di cui al cap. A) del ricorso, ha Testimone_4
così riferito: “Ha lavorato presso il punto vendita di Brescia perché eravamo insieme. Vero la parte finale del capitolo, non ricordo la data ma abbiamo iniziato lo stesso giorno. A.D.R.: presso il punto vendita di Brescia abbiamo fatto formazione, guardando la cassa come funzionava nonché preparazione di piadine che facevamo materialmente. Queste giornate sono state fatte con la sig.ra . Per_1
Sul cap. B), ha così dichiarato: “Sulle date non posso ricordare ma ho già risposto al capitolo precedente”.
Tali circostanze peraltro – oltre ad essere state confermate dai predetti testimoni – emergono per tabulas dalla trascrizione dei messaggi intercorsi tra la lavoratrice e la 1 Capitolo A) “Vero che la sig.ra – che ha lavorato nel settore del turismo fin dal Parte_1
2011 (doc. 14 da rammostrarsi al rispondente) – dopo aver lavorato per una “prova” nelle giornate del 3 e del 10.9.2019 presso il punto vendita di Brescia, via del Mella n. 70, alle ore 9,30 del 23.9.2019, senza che vi fosse stata la previa sottoscrizione di alcun contratto, ha iniziato a prestare la sua attività lavorativa nel punto vendita di PA, strada Massimo D'Azeglio n. 15/b della società che fa “produzione artigianale e vendita di piadine e tartine” Controparte_1 (doc. 12 da rammostrarsi al rispondente)”. 2 Capitolo B) “Vero che, dopo aver lavorato ininterrottamente dal 23.9.2019 (osservando riposo nelle giornate dei giorni 24, 29 e 30.9.2019, nonché 3, 7, 10, 12, 15, 16 e 21.10.2019: doc. 9 da rammostrarsi al rispondente), in data 23.10.2019, alla ricorrente è stato fatto sottoscrivere un contratto di lavoro a termine (in calce al quale la sig.ra ha apposto la sua firma, nonché Parte_1 la data di sottoscrizione: doc. 1da rammostrarsi al rispondente), prevedente lo svolgimento di
“aiuto vend./preparaz.piadine”, con inquadramento nel livello B3 super, ai sensi del CCNL Panificatori per il periodo dal 7.10.2019 al 6.4.2020 ed un orario di lavoro part time pari a 20 ore settimanali”. Responsabile del Personale di Punto Fermo, sig.ra (doc. 6 fasc. parte Persona_1
ricorrente).
I testi escussi hanno confermato, poi, le mansioni di commessa e cassiera svolte dalla ricorrente, nonché l'osservanza dell'orario di lavoro così come puntualmente allegato nell'atto introduttivo del giudizio.
I testi , e hanno, invero, Testimone_3 Testimone_5 Testimone_4
confermato la veridicità delle circostanze fattuali allegate ai capitoli C)3 e D)4 del ricorso.
Il teste , in ordine alle circostanze di cui al cap. C) del ricorso, ha così Testimone_3
dichiarato: “Si confermo, ma si occupava anche di fornitori, gestione ordini, si occupava dei turni dei suoi colleghi e venivano poi riferiti alla sig.ra che era Per_1
la responsabile del personale”.
Il teste ha, poi, confermato, anche le circostanze di cui al cap. D) del ricorso, così dichiarando: “Vero quanto al capitolo. Andando spesso a mangiare lì ho potuto verificare di persona le circostanze ora riferitemi. Riconosco i documenti di cui al capitolo”.
Parimenti, il teste sul capitolo C) del ricorso, ha così riferito: “sì Testimone_5
vero. La vedevo alla cassa che incassava e dava resto”. Quanto alle circostanze di cui al capitolo D) del ricorso, ha così dichiarato: “Posso dire che la ricorrente è sempre stata la referente del punto vendita. Sul doc. ) posso dire che la ricorrente secondo me faceva molte più ore. Si è occupata dell'apertura e chiusura del punto vendita di PA avendo con sé anche le chiavi. Preparava anche piadine e le serviva. Posso solo dire che si occupava della chiusura di cassa ma non so se si recasse presso la filiale per i versamenti. Per me chiusura cassa si CP_2
intende contare i contanti e chiudere la cassa con la strisciata dello scontrino finale.
Non so dire se si occupasse degli ordini della merce delle sede di Brescia e del caffè.
Tale l'agente del caffè mi riferiva che gli ordini li faceva sempre con Persona_3
la ricorrente”.
Infine, anche la teste particolarmente attendibile in quanto collega della Tes_2
ricorrente, ha confermato interamente la veridicità delle circostanze fattuali dedotte ai capitoli C) e D) del ricorso.
Al di là, quindi, del periodo di regolarizzazione del rapporto in forza del contratto di lavoro subordinato, può, in conclusione, ritenersi provata l'instaurazione, tra la ricorrente e la società i un rapporto di lavoro subordinato, sin Controparte_1
dal 23 settembre 2019 e sino al 6.04.2020, stante, per l'intero periodo sopra indicato, il suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale e la sua soggezione al potere di etero organizzazione e di etero direzione della prestazione lavorativa.
Al dì la, poi, degli orari indicati nel citato contratto a termine, deve, del pari, ritenersi accertata la sussistenza di un rapporto a tempo part-time, con il rispetto della turnazione oraria innanzi indicata, implicante lo svolgimento di una media di 30 ore di lavoro settimanali.
Parimenti, deve ritenersi accertato lo svolgimento, ad opera della lavoratrice, di mansioni riconducibili entro il livello di inquadramento B2 del CCNL Panificatori, dedicandosi, in particolare, in completa autonomia, alle attività di “commessa” e di
“cassiera”.
2.4. Ciò posto, la ricorrente ha, anzitutto, lamentato la nullità del termine al
6.04.2020, in ragione della preesistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di fatto, rispetto alla stipula del predetto contratto a termine.
Va ricordato, in proposito, che, secondo la disciplina legislativa vigente e applicabile al caso di specie, l'apposizione del termine al contratto deve risultare da atto scritto a pena di nullità.
Viene in rilievo, sul punto, il combinato disposto del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 1 e del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19, comma 4, in virtù dei quali il rispetto della forma scritta è previsto ad substantiam, e, cioè, ai fini della stessa efficacia della clausola di durata apposta al contratto, in conformità al principio generale in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria.
Un rapporto che si instauri senza la stipulazione di un contratto scritto non può che essere, quindi, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il quale non sono previsti particolari oneri formali, ma non certo un rapporto a tempo determinato.
È costante, infatti, la Suprema Corte nell'affermare che “l'apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre a risultare da atto scritto, deve essere anteriore o, quantomeno, coeva all'inizio del rapporto di lavoro”, “in funzione della ratio, sottesa appunto alla imposizione della forma scritta, che va individuata, da un lato, nello sfavore del legislatore per il contratto di lavoro a termine - non di rado utilizzato per eludere disposizioni di legge posta a garanzia del lavoratore, quale la disciplina dei licenziamenti individuali - e, dall'altro, nell'esigenza che, mediante l'impiego di detta forma, le parti contrattuali prendano piena coscienza dei reciproci obblighi e diritti, differenziantisi in più punti da quelli scaturienti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato” (v. Cass. 749/2006 e più di recente 2774/2018; 4418/2016).
Preso atto, quindi, del fatto che il ricorrente ha lavorato “in nero” anche nel periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto a termine con la società convenuta, deve ritenersi la nullità della clausola del termine ad esso apposta, stante, come detto, la stipulazione di un contratto a tempo determinato, solo dopo l'effettivo inizio della prestazione lavorativa.
Stante la predetta nullità, deve disporsi la conversione del predetto contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, con diritto della lavoratrice al ripristino dello stesso e alla riammissione in servizio.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, deve, quindi, applicarsi l'art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2015 cit. secondo cui “2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della L. n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Stante quindi la pacifica natura forfetaria, automatica ed omnicomprensiva del meccanismo di risarcimento del danno previsto dalla norma richiamata, in aggiunta alla misura della conversione, occorre concludere che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per la declaratoria di sussistenza di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 23 settembre 2019, con conseguente diritto della ricorrente al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, pari ad una somma di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR (pari ad euro 804,775), stante la contenuta durata del rapporto di lavoro e le non modeste dimensioni della parte convenuta. Trattandosi di indennità forfetizzata e omnicomprensiva, avente natura risarcitoria e non retributiva, deve escludersi tanto la rivalutazione monetaria, quanto la decorrenza degli interessi (v. Cass. 3027/2014, proprio in tema di indennità risarcitoria omnicomprensiva liquidata ex art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010, per il caso di illegittima apposizione del termine), seguendo alla condanna i soli eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo.
Tale conclusione consente di ritenere superata ed assorbita ogni valutazione in ordine agli ulteriori vizi del predetto contratto a termine lamentati dalla parte ricorrente.
2.5. Dalle superiori considerazioni discende, inoltre, il diritto della lavoratrice alla corresponsione delle differenze retributive maturate, in relazione ai titoli indicati nei conteggi analitici allegati al ricorso – e non contestati dalla società convenuta -, nel periodo intercorrente tra il 23.09.2019 e il 6.04.2020, sulla base dell'orario di lavoro dedotto in ricorso e dell'inquadramento indicato.
In conclusione, dunque, alla stregua delle considerazioni svolte nei paragrafi che precedono, può, quindi, addivenirsi ad una sentenza di condanna specifica nei confronti della parte convenuta avente ad oggetto le differenze dovute per il periodo richiesto in ricorso e complessivamente pari ad Euro 3.438,91 per i titoli indicati nei conteggi allegati al ricorso (retribuzione per lavoro ordinario e supplementare, 13^ e
14^ mensilità, festività e TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
In ordine a tali differenze la parte convenuta debitrice non ha ottemperato all'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni retributive dedotte in ricorso dal ricorrente
- creditore in virtù del riparto dell'onere probatorio previsto dall'artt. 1218 c.c. e 2697
c.c. e del principio secondo il quale (Cass. S.U. n.13533 del 30/10/2001): “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto, non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) (conf. Cass. n.
826/15).
Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alla somma indicata in dispositivo ed al cui pagamento deve essere condannata la parte convenuta, spettano gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.3 c.p.c.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte resistente. Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminato e complessità bassa): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.600,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità del termine al 6.04.2020 apposto al contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente con la società
[...]
e, per l'effetto dispone la conversione, a decorrere dal 23 settembre CP_1
2019, del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad euro 804,77), oltre eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo.
3. Condanna, altresì, la società alla corresponsione, a favore Controparte_1
di , di una somma complessiva pari ad Euro 3.438,91, oltre Parte_1
accessori di legge, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e supplementare, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività nonché TFR.
4. Condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla regolarizzazione della posizione contributiva riferibile alla
Parte_1
5. Condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente, spese che si liquidano in euro 4.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
6. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti nei restanti rapporti.
Così deciso in PA, il 18 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Capitolo C) del ricorso: “Vero che, fin dal 23.9.2019, la sig.ra ha svolto mansioni di Parte_1 cassiera e commessa”. 4 Capitolo D) del ricorso: “Vero che, in piena autonomia essendo spesso sola in negozio ed osservando gli orari di cui ai prospetti sub doc. 9 (da rammostrarsi al rispondente), la sig.ra è sempre stata la referente del punto vendita di PA, comunicando alla Responsabile Parte_1 del Personale di PF, sig.ra gli orari di lavoro osservati da essa stessa e dai Persona_1 colleghi;
si è occupata dell'apertura e della chiusura del punto vendita di PA, disponendo delle relative chiavi (doc. 2 da rammostrarsi al rispondente); preparava piadine e le serviva;
si è occupata della chiusura di cassa e del versamento dei contanti presso la filiale di Controparte_2
PA, piazzale Santa Croce n. 7, ove cambiava anche la moneta necessaria per il punto vendita;
ha provveduto agli ordini della merce dalla sede PF di Brescia e del caffè dalla US di PA;
(vedansi le chat whatsapp di cui ai doc.
3-6 da rammostrarsi al rispondente)”. 5 Così come quantificato dalla lavoratrice in sede di ricorso e non specificatamente contestato dalla datrice di lavoro.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di PA, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
146/2021 RG., promossa da: rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso Parte_1
introduttivo, dagli Avv.ti Luciano Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni e Matteo
Petronio del Foro di PA, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Pavia, Via Mistrali, n. 4;
RICORRENTE contro con sede legale in Brescia, via Del Mella, 70– c.f. e p.i. Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dall'Avv.to Antonio
Carbonelli del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Brescia, Via Aldo Moro, n. 48;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 27.02.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio la società di cui affermava essere stata dipendente Controparte_1
dal 23.09.2019 al 6.04.2020, con la mansione di “commessa”, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato sorto in via irregolare, avendo la dipendente iniziato a lavorare, prima di sottoscrivere formale contratto di lavoro, presso il punto vendita di PA, strada Massimo D'Azeglio n. 15/b della secondo le direttive Controparte_1
di lavoro impartitele.
A riguardo, rappresentava, in particolare: a) di aver lavorato per una “prova” nelle giornate dal 03.09.2019 e del 10.09.2019 presso il punto vendita sito in Brescia, Via del Mella n. 70, iniziando, poi, a prestare la propria attività lavorativa, a favore della società dalle ore 9:30 del 10.09.2019, senza la sottoscrizione di Controparte_1
alcun contratto, presso il punto vendita sito in PA, Strada Massimo d'Azeglio n.
15/B (doc. 14 fasc. parte ricorrente); b) che la era una società che Controparte_1
si occupava della “produzione artigianale e vendita di piadine e tartine” (doc. 12 fasc. parte ricorrente); c) di aver sottoscritto il contratto di lavoro solo in data 23.10.2019, dopo aver lavorato ininterrottamente dal 23.09.2019 e avendo osservato il riposo esclusivamente nelle giornate del 24, 29 e 30 settembre 2019 e del 3, 7, 10, 12, 15, 16
e 21 ottobre 2019 (doc. 9 fasc. parte ricorrente); d) che il predetto contratto, in vigore per il periodo dal 07.10.2019 al 06.04.2020, prevedeva, per la ricorrente, le mansioni di “aiuto vend./preparaz.piadine” e l'inquadramento economico al livello B3 super del CCNL Panificatori (doc. 1 fasc. parte ricorrente); d) di avere svolto, in realtà, fin dal 23.09.2019, mansioni di cassiera e commessa, le quali erano inquadrabili nel livello B2 del CCNL di categoria;
e) di essere stata, inoltre, la referente del punto di vendita di PA, ivi svolgendo la propria attività in piena autonomia, risultando spesso sola nel punto vendita e comunicando alla responsabile del personale, sig.ra gli orari di lavoro osservati dagli altri dipendenti;
f) di avere Persona_1
osservato spesso orari di lavoro ben superiori a quelli contrattualmente previsti, occupandosi altresì: - dell'apertura e chiusura del punto vendita di PA, disponendo delle relative chiavi;
- della preparazione e del servizio delle piadine;
- della chiusura di cassa e del versamento dei contanti presso la filiale sita in PA, Controparte_2
Piazzale Santa Croce n. 7, cambiando inoltre la moneta necessaria per il punto vendita;
- della trasmissione degli ordini della merce della società datrice dalla sede legale della stessa e del caffè dalla società US di PA (doc.ti 2-6 e 9 fasc. parte ricorrente); g) di avere continuato a prestare la propria attività lavorativa fino al
06.03.2020, data in cui il punto vendita era stato chiuso al pubblico a causa dell'emergenza per COVID-19; h) di avere continuato, tuttavia, a recarsi periodicamente sul luogo di lavoro per accertarsi che fosse tutto in ordine (doc.ti 3-6 fasc. parte ricorrente); i) di essere stata estromessa dal servizio proprio in data
06.04.2020, a seguito di una telefonata del responsabile amministrativo della società convenuta, sig. fratello dell'amministratore unico della società sig. Persona_2
l) di avere, quindi, rivendicato, con lettera del 22.06.2020, Parte_2
l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato già dal
23.09.2019, contestando la legittimità dell'apposizione del termine, impugnando il licenziamento di fatto comminatole, offrendo formalmente la propria prestazione lavorativa e diffidando la società all'immediata reintegrazione con pagamento di tutte le retribuzioni percipiende (doc. 7 fasc. parte ricorrente); m) che la società non forniva alcun riscontro, né alla predetta missiva, né al successivo tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. esperito dalla ricorrente in data 14.12.2020 (doc. 8 fasc. parte ricorrente); n) che l'ultima retribuzione globale di fatto della ricorrente era pari a complessivi € 804,77 (doc. 10 fasc. parte ricorrente); o) che dalla trascrizione dei messaggi WhatsApp intercorsi tra la ricorrente e la responsabile Per_1
emergeva altresì: - che la ricorrente aveva iniziato a prestare attività lavorativa, a favore della società convenuta, in data 23.09.2019, dopo due giorni di “prova” presso la sede di Brescia - che la ricorrente fungeva da referente del punto vendita di PA, occupandosi anche degli approvvigionamenti della merce (doc. 4 fasc. parte ricorrente); - che la ricorrente aveva continuato a recarsi periodicamente sul luogo di lavoro anche durante la sospensione per emergenza da COVID-19 su richiesta della società convenuta (doc. 6 fasc. parte ricorrente); p) di non essere riuscita a reperire un nuova occupazione, risultando, al momento della presentazione del ricorso, disoccupata (doc. 14 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse, chiedeva, dunque, di accertare l'illegittimità, e, comunque,
l'inefficacia del licenziamento orale del 6.04.2020, e, per l'effetto, di ordinare la sua reintegrazione nel posto di lavoro nonché condannare la società convenuta a corrisponderle l'indennità risarcitoria per il licenziamento orale, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al medesimo periodo.
Chiedeva, inoltre, l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione di differenze retributive, da parametrare al livello B2 del CCNL Panificatori e al maggior orario di lavoro ordinariamente svolto, e, per l'effetto, la condanna della società convenuta al pagamento di una somma pari ad Euro 3.438,91, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo;
contrariis reiectis;
previa ogni preliminare declaratoria nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi);
previe le CTU contabili e d'altro genere che siano del caso;
dato atto di tutte le riserve formulate in premesse;
previa la disapplicazione delle norme contrastanti con l'ordinamento comunitario o, comunque, previ tutti gli incidenti di costituzionalità del caso ovvero la proposizione alla Corte di Giustizia Europea delle questioni preliminari che egualmente siano del caso;
previa declaratoria della esistenza inter partes, dal 23.9.2019, di un rapporto di lavoro definitivamente costituito, a tempo indeterminato, di tipo ordinario, full time, per le ragioni esposte o per ogni altra ragione meglio vista, con conseguente invalidità della clausola appositiva del termine di durata;
A) accertare e dichiarare che, fin dal 23.9.2019 (o dalla diversa data meglio visto dal
Giudice), la sig.ra ha svolto mansioni comportanti l'inquadramento nel Parte_1
livello B2 (ovvero nel diverso livello e per il diverso periodo meglio visti dal
Giudice), ai sensi del CCNL Panificatori;
conseguentemente condannare
[...]
al pagamento alla sig.ra la complessiva somma di € 3.438,91# CP_1 Parte_1
(o quell'altra diversa meglio vista dal Giudice) per i titoli indicati nei conteggi sub doc. 11, per quanto risulterà dovuto agli stessi titoli, all'esito, occorrendo, di apposita C.T.U. tecnico-contabile, oltre alle retribuzioni successive;
B) dichiarare nullo per le ragioni esposte o per ogni altra meglio vista o comunque
(se del caso entrando nel merito) inefficace, invalido ed ingiustificato il licenziamento fatto figurare esistente in data 6.4.2020 ovvero intervenuto di fatto con
l'estromissione dal servizio della sig.ra conseguentemente: Parte_1
1) ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, condannare
a reintegrare in servizio la sig.ra e a risarcirle i danni Controparte_1 Parte_1
patiti e patiendi con una indennità (pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avendo a base di calcolo la retribuzione full time) per tutto il periodo andante dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma la facoltà della sig.ra di esercitare l'opzione di cui Parte_1
all'art. 2, 3° comma d.lgs. n. 23/2015); il tutto per le somme che saranno determinate all'esito di apposita CTU tecnicocontabile;
2) in subordine: dichiarata la detta nullità o comunque invalidità del licenziamento, condannare a riammettere in servizio la sig.ra ed a Controparte_1 Parte_1
risarcirle i danni patiti e patiendi in misura pari alla retribuzione medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi;
3) in ulteriore subordine: adottare le minori determinazioni previste dal d.lgs. n.
23/2015 che risulteranno del caso e condannare a pagare alla Controparte_1
sig.ra un “importo … dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo Parte_1
del trattamento di fine rapporto … in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità”, oltre che al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e del TFR dovuto, per le somme che risulteranno all'esito di apposita
CTU;
4) in ogni caso: condannare a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'indennità di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 81/2015, nella misura meglio vista;
C) IN ALTRA IPOTESI, ove fosse negata l'esistenza di un licenziamento e ritenuto costituito un rapporto a termine, condannare ex art. 28 del d.lgs. Controparte_1
n. 81/2015, a corrispondere alla sig.ra un'indennità compresa tra 2,5 e 12 Parte_1
mensilità di retribuzione utile al TFR, nonché a riammetterla immediatamente in servizio.
In tutti i casi: D) condannare, inoltre, a regolarizzare la posizione previdenziale Controparte_1
della ricorrente e, per la parte in cui questa non risulti più possibile, con la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962, sostitutiva della maggiore pensione percipienda ovvero, ove neppure ciò fosse possibile, condannarla
a risarcire alla attrice i danni patiti e patiendi, nella misura che risulterà in separato giudizio.
E) Maggiorando tutte le somme dovute alla ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed
IVA.”.
1.2. Ritualmente evocata, la società convenuta si costituiva in giudizio con memoria del 18.06.2021, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. Integrato il contradditorio nei riguardi di l si costituiva in CP_3 CP_4
giudizio con memoria del 31.03.2022, chiedendo che, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la società convenuta fosse condannata alla regolarizzazione della posizione contributiva della lavoratrice.
1.4. La causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti e delle risultanze dell'istruttoria orale condotta in seno al presente giudizio.
1.5. All'udienza del 18.02.2025, il Giudice invitava il procuratore della parte costituita alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429, comma 1, primo periodo, c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto.
2.2. La ricorrente ha sostenuto di aver iniziato a lavorare sin dal 23 settembre 2019 e di aver lavorato per la società convenuta, senza soluzione di continuità, sino al 6 aprile 2020, prestando, quindi, la propria attività lavorativa già da prima della stipula del contratto a termine, avvenuta solo in data 23 ottobre 2019.
La lavoratrice ha, poi, dedotto di avere svolto – nel corso del rapporto di lavoro – oltreché un rilevante numero di ore di lavoro supplementare, anche mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente assunte e riconducibili entro il livello B2 del CCNL Panificatori.
2.3. Ciò posto, è, anzitutto, documentalmente provato (v. doc. 1 fasc. parte ricorrente) che, in data 23 ottobre 2019, tra la e la società Parte_1 [...]
è stato stipulato un contratto di lavoro a termine, con decorrenza dal CP_1
7.10.2019 e scadenza al 6.04.2020, indicante le mansioni di “aiuto vend./preparaz.piadine”, inquadramento della lavoratrice nel livello B3 super del
CCNL Panificatori nonché un orario di lavoro part time pari a 20 ore settimanali.
È pacifico, poi, che, alla scadenza di tale contratto, la ricorrente non ha più lavorato per la Controparte_1
È, infine, documentalmente provato che, con PEC inviata in data 22.06.2020 (doc. 7 fasc. parte ricorrente), la ricorrente ha impugnato licenziamento comminato e l'allontanamento con effetto dal 6.04.2020, formulando l'offerta delle proprie prestazioni lavorative.
Giova a questo punto richiamare le emergenze della prova testi.
Ebbene, la prova per testi svolta ha senz'altro confermato gli assunti attorei, innanzi tutto relativamente all'inizio del rapporto di lavoro presso la società convenuta sin dal
23.09.2019 nonché il protrarsi del suddetto rapporto, senza soluzione di continuità, sino alla data di scadenza del contratto. I testi escussi – e – hanno, invero, confermato la veridicità delle Tes_1 Tes_2
circostanze dedotte ai capitoli A)1 e B)2 del ricorso.
Il teste , in ordine alle circostanze di cui al cap. A), ha così riferito: Testimone_3
“Vero quanto al capitolo. Faccio presente che per quanto riguarda Brescia la circostanza mi è stata riferita da mia moglie. Per il punto di PA ero presente personalmente”.
Sul cap. B), ha così dichiarato: “Vero quanto al capitolo. Ricordo perfettamente le date che mi sono state lette e riconosco i documenti che mi vengono mostrati”.
La teste in ordine alle circostanze di cui al cap. A) del ricorso, ha Testimone_4
così riferito: “Ha lavorato presso il punto vendita di Brescia perché eravamo insieme. Vero la parte finale del capitolo, non ricordo la data ma abbiamo iniziato lo stesso giorno. A.D.R.: presso il punto vendita di Brescia abbiamo fatto formazione, guardando la cassa come funzionava nonché preparazione di piadine che facevamo materialmente. Queste giornate sono state fatte con la sig.ra . Per_1
Sul cap. B), ha così dichiarato: “Sulle date non posso ricordare ma ho già risposto al capitolo precedente”.
Tali circostanze peraltro – oltre ad essere state confermate dai predetti testimoni – emergono per tabulas dalla trascrizione dei messaggi intercorsi tra la lavoratrice e la 1 Capitolo A) “Vero che la sig.ra – che ha lavorato nel settore del turismo fin dal Parte_1
2011 (doc. 14 da rammostrarsi al rispondente) – dopo aver lavorato per una “prova” nelle giornate del 3 e del 10.9.2019 presso il punto vendita di Brescia, via del Mella n. 70, alle ore 9,30 del 23.9.2019, senza che vi fosse stata la previa sottoscrizione di alcun contratto, ha iniziato a prestare la sua attività lavorativa nel punto vendita di PA, strada Massimo D'Azeglio n. 15/b della società che fa “produzione artigianale e vendita di piadine e tartine” Controparte_1 (doc. 12 da rammostrarsi al rispondente)”. 2 Capitolo B) “Vero che, dopo aver lavorato ininterrottamente dal 23.9.2019 (osservando riposo nelle giornate dei giorni 24, 29 e 30.9.2019, nonché 3, 7, 10, 12, 15, 16 e 21.10.2019: doc. 9 da rammostrarsi al rispondente), in data 23.10.2019, alla ricorrente è stato fatto sottoscrivere un contratto di lavoro a termine (in calce al quale la sig.ra ha apposto la sua firma, nonché Parte_1 la data di sottoscrizione: doc. 1da rammostrarsi al rispondente), prevedente lo svolgimento di
“aiuto vend./preparaz.piadine”, con inquadramento nel livello B3 super, ai sensi del CCNL Panificatori per il periodo dal 7.10.2019 al 6.4.2020 ed un orario di lavoro part time pari a 20 ore settimanali”. Responsabile del Personale di Punto Fermo, sig.ra (doc. 6 fasc. parte Persona_1
ricorrente).
I testi escussi hanno confermato, poi, le mansioni di commessa e cassiera svolte dalla ricorrente, nonché l'osservanza dell'orario di lavoro così come puntualmente allegato nell'atto introduttivo del giudizio.
I testi , e hanno, invero, Testimone_3 Testimone_5 Testimone_4
confermato la veridicità delle circostanze fattuali allegate ai capitoli C)3 e D)4 del ricorso.
Il teste , in ordine alle circostanze di cui al cap. C) del ricorso, ha così Testimone_3
dichiarato: “Si confermo, ma si occupava anche di fornitori, gestione ordini, si occupava dei turni dei suoi colleghi e venivano poi riferiti alla sig.ra che era Per_1
la responsabile del personale”.
Il teste ha, poi, confermato, anche le circostanze di cui al cap. D) del ricorso, così dichiarando: “Vero quanto al capitolo. Andando spesso a mangiare lì ho potuto verificare di persona le circostanze ora riferitemi. Riconosco i documenti di cui al capitolo”.
Parimenti, il teste sul capitolo C) del ricorso, ha così riferito: “sì Testimone_5
vero. La vedevo alla cassa che incassava e dava resto”. Quanto alle circostanze di cui al capitolo D) del ricorso, ha così dichiarato: “Posso dire che la ricorrente è sempre stata la referente del punto vendita. Sul doc. ) posso dire che la ricorrente secondo me faceva molte più ore. Si è occupata dell'apertura e chiusura del punto vendita di PA avendo con sé anche le chiavi. Preparava anche piadine e le serviva. Posso solo dire che si occupava della chiusura di cassa ma non so se si recasse presso la filiale per i versamenti. Per me chiusura cassa si CP_2
intende contare i contanti e chiudere la cassa con la strisciata dello scontrino finale.
Non so dire se si occupasse degli ordini della merce delle sede di Brescia e del caffè.
Tale l'agente del caffè mi riferiva che gli ordini li faceva sempre con Persona_3
la ricorrente”.
Infine, anche la teste particolarmente attendibile in quanto collega della Tes_2
ricorrente, ha confermato interamente la veridicità delle circostanze fattuali dedotte ai capitoli C) e D) del ricorso.
Al di là, quindi, del periodo di regolarizzazione del rapporto in forza del contratto di lavoro subordinato, può, in conclusione, ritenersi provata l'instaurazione, tra la ricorrente e la società i un rapporto di lavoro subordinato, sin Controparte_1
dal 23 settembre 2019 e sino al 6.04.2020, stante, per l'intero periodo sopra indicato, il suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale e la sua soggezione al potere di etero organizzazione e di etero direzione della prestazione lavorativa.
Al dì la, poi, degli orari indicati nel citato contratto a termine, deve, del pari, ritenersi accertata la sussistenza di un rapporto a tempo part-time, con il rispetto della turnazione oraria innanzi indicata, implicante lo svolgimento di una media di 30 ore di lavoro settimanali.
Parimenti, deve ritenersi accertato lo svolgimento, ad opera della lavoratrice, di mansioni riconducibili entro il livello di inquadramento B2 del CCNL Panificatori, dedicandosi, in particolare, in completa autonomia, alle attività di “commessa” e di
“cassiera”.
2.4. Ciò posto, la ricorrente ha, anzitutto, lamentato la nullità del termine al
6.04.2020, in ragione della preesistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di fatto, rispetto alla stipula del predetto contratto a termine.
Va ricordato, in proposito, che, secondo la disciplina legislativa vigente e applicabile al caso di specie, l'apposizione del termine al contratto deve risultare da atto scritto a pena di nullità.
Viene in rilievo, sul punto, il combinato disposto del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 1 e del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19, comma 4, in virtù dei quali il rispetto della forma scritta è previsto ad substantiam, e, cioè, ai fini della stessa efficacia della clausola di durata apposta al contratto, in conformità al principio generale in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria.
Un rapporto che si instauri senza la stipulazione di un contratto scritto non può che essere, quindi, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il quale non sono previsti particolari oneri formali, ma non certo un rapporto a tempo determinato.
È costante, infatti, la Suprema Corte nell'affermare che “l'apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre a risultare da atto scritto, deve essere anteriore o, quantomeno, coeva all'inizio del rapporto di lavoro”, “in funzione della ratio, sottesa appunto alla imposizione della forma scritta, che va individuata, da un lato, nello sfavore del legislatore per il contratto di lavoro a termine - non di rado utilizzato per eludere disposizioni di legge posta a garanzia del lavoratore, quale la disciplina dei licenziamenti individuali - e, dall'altro, nell'esigenza che, mediante l'impiego di detta forma, le parti contrattuali prendano piena coscienza dei reciproci obblighi e diritti, differenziantisi in più punti da quelli scaturienti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato” (v. Cass. 749/2006 e più di recente 2774/2018; 4418/2016).
Preso atto, quindi, del fatto che il ricorrente ha lavorato “in nero” anche nel periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto a termine con la società convenuta, deve ritenersi la nullità della clausola del termine ad esso apposta, stante, come detto, la stipulazione di un contratto a tempo determinato, solo dopo l'effettivo inizio della prestazione lavorativa.
Stante la predetta nullità, deve disporsi la conversione del predetto contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, con diritto della lavoratrice al ripristino dello stesso e alla riammissione in servizio.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, deve, quindi, applicarsi l'art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2015 cit. secondo cui “2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della L. n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Stante quindi la pacifica natura forfetaria, automatica ed omnicomprensiva del meccanismo di risarcimento del danno previsto dalla norma richiamata, in aggiunta alla misura della conversione, occorre concludere che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per la declaratoria di sussistenza di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 23 settembre 2019, con conseguente diritto della ricorrente al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, pari ad una somma di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR (pari ad euro 804,775), stante la contenuta durata del rapporto di lavoro e le non modeste dimensioni della parte convenuta. Trattandosi di indennità forfetizzata e omnicomprensiva, avente natura risarcitoria e non retributiva, deve escludersi tanto la rivalutazione monetaria, quanto la decorrenza degli interessi (v. Cass. 3027/2014, proprio in tema di indennità risarcitoria omnicomprensiva liquidata ex art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010, per il caso di illegittima apposizione del termine), seguendo alla condanna i soli eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo.
Tale conclusione consente di ritenere superata ed assorbita ogni valutazione in ordine agli ulteriori vizi del predetto contratto a termine lamentati dalla parte ricorrente.
2.5. Dalle superiori considerazioni discende, inoltre, il diritto della lavoratrice alla corresponsione delle differenze retributive maturate, in relazione ai titoli indicati nei conteggi analitici allegati al ricorso – e non contestati dalla società convenuta -, nel periodo intercorrente tra il 23.09.2019 e il 6.04.2020, sulla base dell'orario di lavoro dedotto in ricorso e dell'inquadramento indicato.
In conclusione, dunque, alla stregua delle considerazioni svolte nei paragrafi che precedono, può, quindi, addivenirsi ad una sentenza di condanna specifica nei confronti della parte convenuta avente ad oggetto le differenze dovute per il periodo richiesto in ricorso e complessivamente pari ad Euro 3.438,91 per i titoli indicati nei conteggi allegati al ricorso (retribuzione per lavoro ordinario e supplementare, 13^ e
14^ mensilità, festività e TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
In ordine a tali differenze la parte convenuta debitrice non ha ottemperato all'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni retributive dedotte in ricorso dal ricorrente
- creditore in virtù del riparto dell'onere probatorio previsto dall'artt. 1218 c.c. e 2697
c.c. e del principio secondo il quale (Cass. S.U. n.13533 del 30/10/2001): “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto, non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) (conf. Cass. n.
826/15).
Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alla somma indicata in dispositivo ed al cui pagamento deve essere condannata la parte convenuta, spettano gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.3 c.p.c.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte resistente. Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminato e complessità bassa): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.600,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità del termine al 6.04.2020 apposto al contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente con la società
[...]
e, per l'effetto dispone la conversione, a decorrere dal 23 settembre CP_1
2019, del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad euro 804,77), oltre eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo.
3. Condanna, altresì, la società alla corresponsione, a favore Controparte_1
di , di una somma complessiva pari ad Euro 3.438,91, oltre Parte_1
accessori di legge, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e supplementare, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività nonché TFR.
4. Condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla regolarizzazione della posizione contributiva riferibile alla
Parte_1
5. Condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente, spese che si liquidano in euro 4.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
6. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti nei restanti rapporti.
Così deciso in PA, il 18 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Capitolo C) del ricorso: “Vero che, fin dal 23.9.2019, la sig.ra ha svolto mansioni di Parte_1 cassiera e commessa”. 4 Capitolo D) del ricorso: “Vero che, in piena autonomia essendo spesso sola in negozio ed osservando gli orari di cui ai prospetti sub doc. 9 (da rammostrarsi al rispondente), la sig.ra è sempre stata la referente del punto vendita di PA, comunicando alla Responsabile Parte_1 del Personale di PF, sig.ra gli orari di lavoro osservati da essa stessa e dai Persona_1 colleghi;
si è occupata dell'apertura e della chiusura del punto vendita di PA, disponendo delle relative chiavi (doc. 2 da rammostrarsi al rispondente); preparava piadine e le serviva;
si è occupata della chiusura di cassa e del versamento dei contanti presso la filiale di Controparte_2
PA, piazzale Santa Croce n. 7, ove cambiava anche la moneta necessaria per il punto vendita;
ha provveduto agli ordini della merce dalla sede PF di Brescia e del caffè dalla US di PA;
(vedansi le chat whatsapp di cui ai doc.
3-6 da rammostrarsi al rispondente)”. 5 Così come quantificato dalla lavoratrice in sede di ricorso e non specificatamente contestato dalla datrice di lavoro.