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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 235/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dall' Avv. Rosaria BERGONZONI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Sant'Agata Bolognese (BO), Via Crevalcore, n. 39; RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Daniela SALARDI ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, Viale Enrico Panzacchi, n. 9;
RESISTENTE e nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
) rappresentata e difesa dall' Avv. Eleonora MUNARI ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Vignola (MO), Via Alessandro Plessi, n. 25/2ant; P.M. INTERVENUTI
*****
OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15 aprile 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
*****
pagina 1 di 4 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale dalla quale è nata , il [...], riconosciuta da entrambi i CP_2 genitori. Con decreto pubblicato il 31 ottobre 2017, confermando le disposizioni del provvedimento provvisorio pubblicato il 26 ottobre 2016, il Tribunale di Bologna: a) ha affidato la figlia a entrambi i genitori;
b) ha collocato la (allora) minore con la madre, a Palau;
c) ha regolamentato le visite paterne;
d) ha posto in capo al signor Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla signora un contributo al mantenimento CP_1 ordinario di pari a 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_2
2. Con ricorso depositato il 10 gennaio 2025 il ricorrente, dato atto che dal 2022 la figlia si è trasferita presso la residenza paterna, ha chiesto che: a) a far data dal trasferimento di presso di lui sia revocato l'obbligo a suo carico di versare alla CP_2 madre un contributo per il mantenimento della figlia;
b) sia posto a carico della resistente l'obbligo di corrispondergli la somma di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della ragazza, oltre al 50% delle spese straordinarie. La signora si è costituita non opponendosi alla richiesta di revoca del CP_1 contributo da parte del padre al mantenimento di . Per il resto ha domandato che: CP_2
a) a far data dal deposito del ricorso, sia posto a carico suo e del signor Pt_1
l'obbligo di contribuire in forma diretta al mantenimento della figlia, versando alla stessa rispettivamente 50,00 euro e 350,00 euro mensili;
b) sia previsto che le spese straordinarie per siano sostenute all' 85% dal signor al 15% da lei. CP_2 Pt_1
È intervenuta la quale ha chiesto che: a) a far data dal deposito Controparte_2 della domanda sia posto in capo al padre e alla madre l'obbligo di provvedere al suo mantenimento ordinario versandole rispettivamente la somma di 260,00 euro e quella di 90,00 euro mensili, con suddivisione delle spese straordinarie per il 75% in capo al signor e per il 25% a carico della signora;
b) sia autorizzato Pt_1 CP_1
l'acquisto dell'ipad air per 668,00 euro. Nell'udienza del 15 aprile 2025 si sono presentate tutte le parti, le quali, anche su indicazione della Giudice, hanno aderito alla proposta di IT. La Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica del decreto pubblicato il 31 ottobre 2017:
pagina 2 di 4 1) dalla data di deposito del ricorso, revoca l'obbligo posto in capo al signor Pt_1 di versare alla signora l'importo di 350,00 euro per il mantenimento CP_1 ordinario della figlia;
2) dalla data di intervento di pone in capo al padre e alla madre l'obbligo di CP_2 versare alla ragazza, a titolo di contributo per il suo mantenimento ordinario, rispettivamente le somme di 260,00 e di 90,00 euro entro il giorno 5 di ogni mese, somme annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
3) dalla data di intervento di IT dispone che il signor e la signora Pt_1
si facciano carico rispettivamente nella misura del 75% e del 25% delle CP_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse dell'intervenuta, individuate sulla base del protocollo siglato il 9 agosto 2017 per il Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSIS); c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso
pagina 3 di 4 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
4) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 16 aprile
2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dall' Avv. Rosaria BERGONZONI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Sant'Agata Bolognese (BO), Via Crevalcore, n. 39; RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Daniela SALARDI ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, Viale Enrico Panzacchi, n. 9;
RESISTENTE e nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
) rappresentata e difesa dall' Avv. Eleonora MUNARI ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Vignola (MO), Via Alessandro Plessi, n. 25/2ant; P.M. INTERVENUTI
*****
OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15 aprile 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
*****
pagina 1 di 4 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale dalla quale è nata , il [...], riconosciuta da entrambi i CP_2 genitori. Con decreto pubblicato il 31 ottobre 2017, confermando le disposizioni del provvedimento provvisorio pubblicato il 26 ottobre 2016, il Tribunale di Bologna: a) ha affidato la figlia a entrambi i genitori;
b) ha collocato la (allora) minore con la madre, a Palau;
c) ha regolamentato le visite paterne;
d) ha posto in capo al signor Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla signora un contributo al mantenimento CP_1 ordinario di pari a 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_2
2. Con ricorso depositato il 10 gennaio 2025 il ricorrente, dato atto che dal 2022 la figlia si è trasferita presso la residenza paterna, ha chiesto che: a) a far data dal trasferimento di presso di lui sia revocato l'obbligo a suo carico di versare alla CP_2 madre un contributo per il mantenimento della figlia;
b) sia posto a carico della resistente l'obbligo di corrispondergli la somma di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della ragazza, oltre al 50% delle spese straordinarie. La signora si è costituita non opponendosi alla richiesta di revoca del CP_1 contributo da parte del padre al mantenimento di . Per il resto ha domandato che: CP_2
a) a far data dal deposito del ricorso, sia posto a carico suo e del signor Pt_1
l'obbligo di contribuire in forma diretta al mantenimento della figlia, versando alla stessa rispettivamente 50,00 euro e 350,00 euro mensili;
b) sia previsto che le spese straordinarie per siano sostenute all' 85% dal signor al 15% da lei. CP_2 Pt_1
È intervenuta la quale ha chiesto che: a) a far data dal deposito Controparte_2 della domanda sia posto in capo al padre e alla madre l'obbligo di provvedere al suo mantenimento ordinario versandole rispettivamente la somma di 260,00 euro e quella di 90,00 euro mensili, con suddivisione delle spese straordinarie per il 75% in capo al signor e per il 25% a carico della signora;
b) sia autorizzato Pt_1 CP_1
l'acquisto dell'ipad air per 668,00 euro. Nell'udienza del 15 aprile 2025 si sono presentate tutte le parti, le quali, anche su indicazione della Giudice, hanno aderito alla proposta di IT. La Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica del decreto pubblicato il 31 ottobre 2017:
pagina 2 di 4 1) dalla data di deposito del ricorso, revoca l'obbligo posto in capo al signor Pt_1 di versare alla signora l'importo di 350,00 euro per il mantenimento CP_1 ordinario della figlia;
2) dalla data di intervento di pone in capo al padre e alla madre l'obbligo di CP_2 versare alla ragazza, a titolo di contributo per il suo mantenimento ordinario, rispettivamente le somme di 260,00 e di 90,00 euro entro il giorno 5 di ogni mese, somme annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
3) dalla data di intervento di IT dispone che il signor e la signora Pt_1
si facciano carico rispettivamente nella misura del 75% e del 25% delle CP_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse dell'intervenuta, individuate sulla base del protocollo siglato il 9 agosto 2017 per il Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSIS); c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso
pagina 3 di 4 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
4) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 16 aprile
2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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