Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 27/04/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 84/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Enrico Torri Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Aurelio Laino Consigliere Roberto Rizzi Consigliere Stefania Petrucci Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 61765 del registro di segreteria, proposto da MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale della previdenza militare e della leva – I Reparto – 3^ Divisione, 4^
Sezione Contenzioso, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dalla predetta Direzione Generale, in persona del Dirigente e del suo delegato, capo I Reparto, Dott.ssa Marzia LE AT, (pec: previmil@postacert.difesa.it), in virtù di mandato in calce all’atto di appello contro
omissis (c.f. omissis) nato ad [...] (omissis) il omissis e residente in omissis (omissis), alla via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dall’avv. dall'avv. Massimo Vitelli (c. f.: [...], pec:
massimo.vitelli@pec-avvocatiteramo.it) e dall'avv. Lucia Rita Ricchetti (c.f.: [...], pec: luciarita.ricchetti@pecavvocatiteramo.it), ed elettivamente domiciliato in Teramo, alla via Fonte Regina, n. 23, presso lo studio dell’avv. Massimo Vitelli, in virtù di procura su foglio separato all’atto di costituzione avverso
la sentenza n. 87/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, depositata in data 6 giugno 2024;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 16 aprile 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Simonetta Colonnello, il relatore cons. Stefania Petrucci, la dott.ssa Guttuso Maria Luisa Margherita per il Ministero della Difesa, parte appellante e l’avv. Vitelli Massimo, per la parte appellata omissis.
Svolgimento del processo Con atto pervenuto in segreteria il 17 settembre 2024, il Ministero della Difesa ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva parzialmente accolto il ricorso dell’odierno appellato e disposta la riliquidazione della pensione, con computo nella base pensionabile della somma relativa alle anticipazioni stipendiali parametrali previste dall’art. 5, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 193/2003, riconosciuta alla data del 1° settembre 2004 anche rispetto alle successive riliquidazioni del trattamento pensionistico, con
conseguente condanna dell’Amministrazione a corrispondere i relativi arretrati spettanti, nei limiti del quinquennio precedente rispetto alla domanda del 30 ottobre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con unico ed articolato motivo di gravame, il AS appellante lamenta la violazione dell’art. 5, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 193/2003 e dell’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973 affermando la legittimità del decreto n. 149 del 5 novembre 2021 che già includerebbe, al punto 1, l’anticipo stipendiale, per l’anno 2004, pari a euro 637,82 e, poi, al punto 2, attribuirebbe l’incremento stipendiale a regime, con complessivo aumento del trattamento pensionistico dell’appellato.
In particolare, il Ministero della Difesa richiama l’art. 10, comma 3, del d.P.R. n. 301/2004 che conterrebbe l’elencazione dei miglioramenti stipendiali da attribuire, a far data dal 1° gennaio 2005, al personale congedato nel corso del 2004, come l’appellato.
Secondo la prospettazione ministeriale, il Giudice di primo grado avrebbe riconosciuto le anticipazioni parametrali anche per il periodo successivo al 1° gennaio 2005 determinando “un evidente ed ingiustificato arricchimento, non previsto dalle disposizioni citate”.
Al riguardo, il Ministero della Difesa si duole anche per la violazione dell’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973 che determina, in via tassativa, gli emolumenti da includere nella base pensionabile.
Aggiunge, poi, il AS che il primo decreto di pensione ordinaria n. 233 del 13 aprile 2007 aveva superato il vaglio di legittimità della competente Sezione regionale di controllo.
In conclusione, il Ministero della Difesa appellante chiede l’accoglimento del gravame, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 8 settembre 2025, si è costituito l’appellato omissis eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione posto che il ricorso in prime cure chiamava in giudizio il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, mentre l’odierno atto di impugnazione è stato proposto dal Ministero della Difesa che, secondo l’appellato, sarebbe “una parte processuale diversa da quella nei cui confronti è stata emessa la sentenza impugnata”.
Ad avviso dell’appellato, che richiama anche la giurisprudenza in materia, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri costituirebbe un centro di imputazione di diritti oggettivi e soggettivi, con personalità giuridica, nonché autonomia patrimoniale, del tutto distinto e non sovrapponibile rispetto al Ministero della Difesa.
Nel merito, l’appellato deduce che la pensione, alla data del 1°
gennaio 2005, pari a euro 27.882,53, risulterebbe inferiore alla pensione al 1° gennaio 2004 pari a euro 27.991,49 e che il termine
“unica soluzione”, contenuto nell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n.
193/2003, non possa configurarsi quale una tantum come affermato dall’amministrazione, ma atterrebbe alla modalità di corresponsione delle anticipazioni, da intendersi integralmente dovute “fin dalla data dell'1-2/01/2004 e non già frazionate more solito in 12 ovvero 13 mensilità”.
Secondo l’appellato, inoltre, i miglioramenti recati dal d.P.R. n.
301/2004 richiamato dal Ministero, tengono conto e si aggiungono alla posizione economica risultante a seguito delle anticipazioni in oggetto e, in ogni caso, trattandosi di norma secondaria non potrebbe modificare il dato normativo sussistendo, poi, in materia previdenziale, una riserva assoluta di legge.
In conclusione, la parte appellata, dopo aver contestato anche la pretesa violazione dell’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973, chiede che il gravame sia dichiarato inammissibile, improcedibile, o, comunque, manifestamente infondato nel merito, con condanna dell’amministrazione appellante al risarcimento del danno per lite temeraria e responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese.
All’udienza del 2 ottobre 2025, il Presidente, constatata l’assenza in aula del Ministero della Difesa, parte appellante, ha pronunciato ordinanza a verbale rinviando il giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 196 c.g.c., all’udienza del 16 aprile 2026.
La predetta ordinanza a verbale risulta ritualmente comunicata, a mezzo posta elettronica certificata, dalla segreteria al AS della Difesa, parte appellante, presente all’odierna udienza.
All’udienza del 16 aprile 2026, le parti presenti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Preliminarmente, il Collegio è chiamato a scrutinare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall’appellato per aver il Ministero della Difesa proposto l’odierno atto di gravame, pur non risultando parte processuale evocata in prime cure e che “nessuna reale inferenza” avrebbe “avuto rispetto al giudizio di primo grado”.
Osserva il Collegio che il ricorso, depositato dinanzi al Giudice territoriale, era stato proposto esclusivamente avverso il “Comando Generale Arma Carabinieri, C.N.A. – Servizio Amministrativo”, con sede in Chieti, mentre la sentenza impugnata individua la parte avversa, rispetto al ricorrente, proprio nel Ministero della Difesa, “in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso a mezzo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo”.
Emerge, in particolare, dalla documentazione afferente al giudizio di primo grado e dalla gravata sentenza che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si costituiva in giudizio; che, in sede di memorie per l’udienza dinanzi al Giudice monocratico, depositate in data 3 gennaio 2024, ed anche, con ulteriori note difensive, depositate in data 16 maggio 2024, l’appellato omissis individuava la controparte soltanto nel Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e che quest’ultimo depositava, il 21 maggio 2024, anche memorie integrative.
Rileva, inoltre, il Collegio che, con ordinanza n. 2/2024, il Giudice di prime cure richiedeva, in sede di dispositivo, al Ministero della Difesa di depositare apposita relazione circa i criteri di calcolo applicati per la determinazione della base pensionabile, mentre nella parte motiva richiamava il “Ministero della difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”.
L’articolo 189 c.g.c. prevede espressamente che: “l'appello è proponibile dalle parti, fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e, relativamente all'impugnazione del pubblico ministero, dal procuratore regionale competente o dal procuratore generale”.
L’odierno atto di gravame è stato proposto dal Ministero della Difesa espressamente individuato, quale parte processuale, dalla sentenza impugnata.
L’art. 155 del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare, afferma che l’Arma dei Carabinieri ha
“collocazione autonoma nell’ambito del Ministero della difesa con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente”.
Il successivo art. 162, comma 1, precisa che l’Arma dei Carabinieri dipende: a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari; b)
funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Per gli aspetti tecnico-amministrativi, invece, il comma 2 della medesima norma statuisce che l'Arma dei carabinieri fa capo: a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche; b) al Ministero dell’interno per l'accasermamento e il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 1, lettera b), nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.
L’art. 166 del Codice dell’ordinamento militare elenca, inoltre, le competenze attribuite al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che svolge le funzioni di capo ente programmatore, di direttore generale, titolare di centro di responsabilità amministrativa e, ai fini del decentramento amministrativo, di comandante militare territoriale sull'intero territorio nazionale; che propone, quale capo di ente programmatore, al Capo di stato maggiore della difesa, l'allocazione degli stanziamenti sui capitoli di bilancio dell'Arma dei Carabinieri e ne detiene l'impiego operativo e che provvede, quale direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa, nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministro della Difesa, all'amministrazione dei capitoli di bilancio dell'Arma dei Carabinieri, esercitando i poteri di spesa e le connesse funzioni in materia contrattuale e di gestione amministrativo-contabile e definendo i limiti di valore delle spese che gli ufficiali di livello dirigenziale sottordinati possono impegnare.
La giurisprudenza contabile di appello, alla luce della normativa appena delineata, ha già avuto modo di chiarire che al vertice dell’Istituzione è posto il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, che segue ogni attività istituzionale su tutto il territorio nazionale ed internazionale, risalendo a esso la direzione, il coordinamento e il controllo di tutte le attività, operativamente affidate alle organizzazioni funzionali dell’Arma. Il suo organo di governo è lo Stato maggiore, dal quale dipendono organi di gestione, tra i quali il Centro nazionale amministrativo che assicura il trattamento economico e di quiescenza, la gestione matricolare nonché l’assistenza fiscale e contributiva del personale dell’Arma.
Il Comando Legione dell’Arma dei Carabinieri, quale articolazione del Ministero della Difesa, ha, quindi, competenze proprie in materia di personale (I App., sent. n. 139/2018) ed il potere di rappresentanza del Ministero della Difesa (III App., sent. n. 464/2023).
Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dall’appellato, non possiede personalità giuridica distinta rispetto al AS della Difesa, poiché, ai sensi del su richiamato art. 155, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, gode di un’autonoma collocazione, ma pur sempre “nell’ambito del Ministero della Difesa”.
Sussiste, infatti, la collocazione autonoma dell'Arma dei Carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della Difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa (Cons. Stato, sent. n.
8529/2010).
Tanto chiarito in ordine alla sussistenza della legittimazione del Ministero della Difesa alla proposizione dell’odierno atto di gravame, il Collegio è chiamato a valutare, nel merito, le doglianze sollevate.
Il Ministero della Difesa contesta, in particolare, il diritto alla riliquidazione della pensione dell’appellato riconosciuto dal Giudice di primo grado in materia di computo nella base pensionabile della somma relativa alle anticipazioni stipendiali parametrali previste dall’art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. n. 193/2003.
L’atto di appello si appalesa infondato e non meritevole di accoglimento.
L’art. 5, comma 2, del d. lgs. 30 maggio 2003 n. 193, recante il sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della L.
29 marzo 2001, n. 86, prevede che al predetto personale, in servizio al 1° gennaio 2004, è corrisposta in un’unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti o da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi ed alle posizioni rivestite alla medesima data.
Il comma 3 della medesima norma aggiunge che: “le anticipazioni stipendiali di cui al presente articolo sono utili nei limiti degli importi percepiti ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’indennità di buonuscita a favore del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e 2004”.
Il citato d. lgs. n. 193/2003, secondo la relazione illustrativa, prevede l’introduzione di un nuovo sistema fondato su parametri stipendiali differenziati per ciascun grado e sostituisce il precedente sistema basato sui livelli retributivi, con scatti gerarchici ed aggiuntivi ed emolumenti pensionabili.
Dal tenore letterale dei commi 2 e 3 della predetta normativa, applicabile all’appellato in quanto collocato in congedo dal 1°
settembre 2004 e, quindi, in servizio al 1° gennaio 2004, il Collegio rileva che trattasi di anticipazioni stipendiali da corrispondere in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento ed utili ai fini del calcolo della base pensionabile e dell’indennità di buonuscita.
Rileva, al riguardo, il Collegio che occorra, innanzitutto, attenersi ad un’interpretazione letterale della norma, dettata dall’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 193/2003 (art. 12 delle preleggi), ponendo attenzione al significato proprio delle parole ovvero alla terminologia adoperata volta alla corresponsione dell’anticipazione stipendiale “in un'unica soluzione”, ovvero secondo un’unica modalità di erogazione.
Ad avviso del Collegio, tale anticipazione non configura un emolumento una tantum, come dedotto dal Ministero appellante, ma una voce da corrispondere in unica soluzione, dovendosi considerare che, quando il legislatore ha ritenuto di qualificare determinati emolumenti quali “una tantum” lo ha espressamente affermato, come emerge dall’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 1092/1973 ai sensi del quale all'ufficiale, al sottufficiale ed al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito il diritto a pensione, spetta un'indennità “per una volta tanto”, purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.
Parimenti, l’articolo 69 del citato d.P.R. n. 1092/1973 prevede che il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purché non gli spetti la pensione normale, ad un’indennità “per una volta tanto”.
Ed ancora l’art. 81 del medesimo d.P.R. dispone che alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianità che consentirebbe l’attribuzione del trattamento di reversibilità, spetta un'indennità “per una volta tanto”.
Ritiene, dunque, il Collegio che, nel vigente ordinamento, l’attribuzione di somme “una tantum” debba ritenersi connessa a peculiari ipotesi in cui non sia possibile procedere all’erogazione di determinati trattamenti pensionistici, mentre, nella fattispecie all’odierno esame, il legislatore prevede l’anticipazione dei nuovi trattamenti stipendiali, ovvero di incrementi strutturali a regime anche “a favore del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e 2004” e con espressa inclusione della predetta anticipazione stipendiale nel calcolo della base pensionabile, con conseguenti effetti anche per gli anni successivi.
Condivisibile appare, pertanto, al Collegio quanto affermato dal Giudice territoriale che ha evidenziato che, trattandosi di importi utili ai fini del calcolo della base pensionabile, l’aumento stesso non può essere escluso dalle successive riliquidazioni del trattamento pensionistico.
Né può assumere rilevanza, ad avviso del Collegio, l’avvenuto controllo successivo di legittimità sul provvedimento pensionistico emesso nel 2007, effettuato dalla competente Sezione di controllo e richiamato dal Ministero della Difesa ai fini della legittimità dello stesso, considerato che, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 166 della L. n. 312/1980, tali provvedimenti acquistavano immediata efficacia (II App., sent. n. 875/2016), non vertendosi in tema di controllo preventivo di legittimità e che, nella fattispecie in esame, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri assumeva il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico n. 149 del 5 novembre 2021 agli atti del giudizio ed intervenuto in epoca ben successiva rispetto alla soppressione del predetto controllo avvenuta, per il personale militare, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (Sez. Centr.
Contr. legittimità atti Stato, deliberazione n.
SCCLEG/2/2011/PENS).
Pertanto, in conclusione, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, rigetta l’atto di appello proposto dal Ministero della Difesa, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di difesa possono essere compensate vista la complessità e peculiarità della materia.
Deve, invece, essere disattesa la pretesa relativa alla temerarietà dell’odierno gravame ex art. 96 c.p.c., richiamato dall’art. 31, comma 6, c.g.c., vertendosi in tema di interpretazione di disciplina giuridica connotata da particolare complessità.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n.
61765 del ruolo generale, in integrale conferma dell’impugnata sentenza, rigetta l’atto di appello proposto dal MINISTERO DELLA
DIFESA.
Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to Stefania Petrucci
IL PRESIDENTE
f.to Enrico Torri Depositata in Segreteria il 27/04/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi