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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/12/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 848/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Tribunale composto dai magistrati: dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est. dott. Costanza COMUNALE Giudice dott. Paola COMPAGNA Giudice ha emesso la presente SENTENZA nella causa n. 848/2024 R.G. pendente tra
nato a [...] in data [...], residente in [...], Parte_1
Via Di Vergaio, n. 35-Int.3, (c.f. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Silvia VERRICO ed el nel suo studio in Prato, via Bettino 11, come da procura allegata all'atto introduttivo;
Fax: 0574.67558 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente e
, nata a [...] il [...], residente in [...], CF rappresentata C.F._2
e difesa dall'Avv. Monica BROGI ed eletti resso lo studio della medesima in Campi Bisenzio, via G. Tesi, 79, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
Pec: Email_2
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, apposto visto in data 17.7.2024,
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti. Conclusioni per il ricorrente:
“ CONCLUSIONI NEL MERITO: 1) Pronunciare la CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO contratto in PRATO il giorno 14/09/1991 tra il sig. Pt_1 e la sig.ra , trascritto nei registri degli Atti del Matrimonio di
[...] Controparte_1 une (An 390, Parte II, Serie A) e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) Affidare il figlio minorenne (C.F. nato a [...] C.F._3 Firenze in data 02/05/2011, ad ori, c Controparte_2 presso la madre, nell'assegnata casa coniugale posta in (59100) Prato, Via di Prato nr.84;
1 3) Conseguentemente, disporre e confermare che la Parte_2 venga esercitata CONGIUNTAMENTE sia per le decisioni ordinarie che di maggiore rilevanza;
4) Autorizzare l'invocata modalità/integrazione dei DIRITTI di FREQUENTAZIONE del Per_ minore ad opera del padre, in parziale MODIFICA/AMPLIAMENTO rispetto al piano stabilito nella “sentenza di separazione”, secondo le indicazioni di cui alla premessa del presente ricorso e come riportate e pedissequamente indicate dal ricorrente nel “Piano Genitoriale” allegato che quivi si riporta, previo espresso richiamo e pedissequo riferimento di cui alla parte motiva del presente atto introduttivo;
5) Stabilire/confermare l'OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE nella misura di € 250,00 (= Euro duecentocinquanta//00) quale somma omnicomprensiva per il solo figlio minore Per_ oggi adeguato alla misura di €.296,50 e da rivalutarsi, annualmente, secondo gli indici ISTAT;
6) Disporre che le SPESE STRAORDINARIE e SANITARIE non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle Per_ specifiche necessità del figlio minore di Anni 12, alunno di Scuola Secondaria di Primo Grado, che svolge attività sportiva di basket e atletica leggera presso l'Istituto scolastico “Cicognini” e/o attività ludico-ricreativa ordinaria, catechismo, parco giochi, nonché, l'AA UU nella misura del 100% in favore della madre;
7) Dichiararsi l'obbligo del padre a contribuire al mantenimento, della GL CP_3 maggiorenne, per raggiuta e certificata INDIPENDENZA PERSONALE ed Persona_2 ECONOMICA ima e per le mutate e comprovate condizioni personali/economiche del padre;
8) Stabilire che la DETRAZIONE FISCALE in dichiarazione dei redditi per il mantenimento del minore sia disposta nella misura del 50% per ciascun coniuge, come per legge;
9) Decretare il PAGAMENTO nella MISURA del 50% per ciascun coniuge delle LE (Dichiarazione dei Redditi - Anno 2016) per debiti con ADE Parte_3 contratti in circostanza di matrimonio, attualmente gravanti sul solo ricorrente. ..".
Conclusioni per la resistente: "… precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis: 1)Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, Parte_1 e , con pronuncia di sentenza non definitiva, qualora
[...] Controparte_1 debba proseguire per le questioni economiche e/o l'istruttoria del caso;
2)Confermare l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso il domicilio della madre, via P. da Prato, 84- Prato;
3) Confermare il diritto di visita con gli ampliamenti richiesti dal padre, salvo sentire il minore anche sul punto, con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà necessarie;
4)Confermare l'assegno di mantenimento per il minore a carico del Persona_1 padre nella misura di euro 298,00 mensili, somma risultante dall'importo deciso dal Tribunale in sede di separazione (€ 250,00, anno 2018), a cui si deve aggiungere l'adeguamento ISTAT- dalla separazione appunto- per il totale richiesto come infra;
5) Disporre che nulla il ricorrente debba versare per la GL Persona_2
6) Disporre, in base a domanda riconvenzionale avanzata in questa sede, che il ricorrente versi in favore della signora un assegno di mantenimento, Controparte_1 nella misura di euro 350.00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
7) Rigettare la richiesta ex adverso avanzata dal ricorrente (pagina 9, punto 3) di Per_ detrazione fiscale al 50% per il figlio in quanto irrituale, non pertinente e/o infondata in fatto e diritto;
2 8) Rigettare la richiesta ex adverso avanzata dal ricorrente (pagina 9, punto 4) circa la richiesta di pagamento da parte della ricorrente di cartelle esattoriali al 50% in quanto irrituale, non pertinente e/o infondata in fatto e diritto;
in ipotesi denegata e/o non creduta, disporre la compensazione di quanto eventualmente dovuto dal ricorrente con l'importo pagato dalla comparente- e pari ad € 574,25.- a fronte di accertamento ADE per redditi 2017;
9) Valutare ai fini processuali, se del caso, con ogni e più opportuno provvedimento, da rimettersi alla discrezionalità di Codesto Ecc.mo Giudice, le omissioni del ricorrente nel riferire la propria situazione patrimoniale;...".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23 aprile 2024 ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Prato con , n. a Sala Consilina, il 21.10.1968, Controparte_1 residente in [...], scegliendo il regime patrimoniale di comunione dei beni, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune al n. 390, parte II serie A, Anno 1991. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato: Per_
- che dalla unione coniugale erano nati i figli, , a Firenze in data 5 giugno 1997, oramai maggiorenne, e a Firenze, in data 2/05/2011; Per_1
- che con ricorso depositato in data 19/10/2017, iscritto al nr. 3147/2017 RG, , aveva richiesto la pronuncia di “separazione CP_1 CP_1 personale dei coniugi” alle seguenti condizioni: “
1. Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di sé;
2. Casa coniugale, in comproprietà al 50% ciascuno, assegnata in suo favore;
3. Regolamentazione del regime di frequentazione del padre con il figlio secondo le modalità Per_1 indicate nell'atto introduttivo;
4. Contributo al mantenimento del minore e Per_ della GL maggiorenne ma non ancora economicamente sufficiente a carico del sig. di importo pari ad € 500,00 mensili, annualmente Pt_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
5. Assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge”;
- che , che a sua volta aveva proposto autonomo ricorso, Parte_1 iscritto al nr.3702/2017 RG (riunito poi al primo, con numero di rubricazione precedente), si costituiva ritualmente Nulla opponendo rispetto alla domanda di separazione, nonché all' affidamento del figlio in maniera condivisa, al suo collocamento presso la madre, all'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie e all'ammontare del contributo dovuto a titolo di mantenimento della prole nella misura indicata dalla ricorrente, limitandosi a chiedere differenti modalità dell'esercizio del diritto di visita del minore rispetto a quelle indicate dalla ricorrente ed il rigetto della richiesta dell' assegno di mantenimento in favore della coniuge”;
- che, all'esito dell'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, previa riunione dei procedimenti, erano stati emessi i provvedimenti urgenti ex art 708, comma III, cpc, e dopo la fase istruttoria, era stata
3 pronunciata la sentenza n 580/2021 del 22 luglio 2021, con il quale questo Tribunale aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, con affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, residenza abituale Per_1
e collocazione prevalente presso la madre;
disciplina dettagliata del diritto di visita e frequentazioni del minore con il padre, assegnazione della casa familiare alla madre e assegno per il mantenimento di entrambi i figli pari ad
€ 500,00 mensili ( pari ad € 250 per ciascun figlio), oltre alla quota del 50% per le spese straordinarie, rigettando la domanda di assegno di mantenimento a favore del coniuge;
- che dalla data del trasferimento presso altro domicilio, lo stato di separazione personale era perdurato ininterrottamente e ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Per_
- che nelle more la GL aveva raggiunto la indipendenza e autonomia economica, in quanto era stata assunta con contratto a tempo indeterminato dal 2022, presso la catena Food Roadhouse di Prato, percependo stipendio mensile pari ad € 1200,00;
- che ricorrevano le condizioni per disporre la detrazione fiscale sulle spese del minore nella misura del 50%, come per legge, e per porre a carico Per_1 della moglie il pagamento della parte a suo carico relativo alla cartella del 50% delle cartelle esattoriali conseguenti alla richiesta di sanzioni per debiti con ADE contratti in costanza di matrimonio nell'anno 2016;
- di svolgere attività di impiegato di primo livello- settore commercio e terziario presso la Ditta ABACO ENGINEERING S.R.L. con sede legale in Montale (PT), Via G. Rossa nr. 17, con uno stipendio medio mensile pari ad € 2.000,00 c.a. , mentre la era impiegata presso la Ditta GEM CP_1
SYSTEM SRL - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Via F. Strozzi, 4 - Montemurlo (PO) con contratto a tempo indeterminato (c.d. “part time lungo”) ed uno stipendio medio mensile pari ad € 800,00 c.a.;
- che i coniugi risultano comproprietari della casa familiare sita in Prato, via Pietro da Prato nr. 84, in parti uguali (50% ciascuno), sulla quale grava un mutuo co-intestato, a tasso fisso, acceso presso l'Istituto di Credito Carige ora per l'acquisto dell'immobile con rata mensile pari ad €. 294,86 e CP_4 scadenza al 30/04/2027 interamente pagata dal come obbligo Pt_1 nascente da sentenza di separazione coniugale;
- che la propria situazione economica sarebbe peggiorata in conseguenza di un finanziamento accesso per la casa coniugale a suo integrale carico e per altri finanziamenti contratti, oltre che per il contratto di locazione della nuova dimora;
- che ricorrevano le condizioni per ampliare il diritto di visita e le frequentazioni con il figlio minore nel senso dettagliatamente riportato nel ricorso. Sulla base di tale premesse, concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con assegnazione della casa
4 familiare alla e con versamento dell'assegno di mantenimento, Parte_4 nel medesimo importo già stabilito, limitatamente al figlio minore Per_1 ampliando il diritto di visita e le frequentazioni del padre con il medesimo, e revocando l'assegno per il mantenimento della GL maggiorenne. Instaurato il contradditorio, si costituiva la quale Parte_5 deduceva:
- di essere remissiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente;
- non esser vero che la situazione economica del coniuge aveva subito un peggioramento, avendo acquistato la proprietà a titolo esclusivo dell'appartamento prima condotto in locazione, contraendo un mutuo di € 92.000,00 in data 21 maggio 2024;
- che la capacità reddituale era an che testimoniata dall'acquisto di una moto, pure simulatamente intestata alla sorella del ricorrente;
- l'irritualità ed inammissibilità in questo procedimento della richiesta di detrazione fiscale al 50% per il figlio peraltro rilevando che dal 2018 le Per_1 spese erano già portate in detrazione al 50% , e così della domanda di pagamento pro quota delle cartelle esattoriali, peraltro non adeguatamente documentata;
Per_
- esser vero che la GL aveva un lavoro a tempo indeterminato, anche se allo stato attuale non era più impiegata a tempo indeterminato ed era in prova presso altra ditta, con una GL di due anni con la quale viveva a casa della madre, che la sosteneva economicamente;
- di non opporsi all'ampliamento dei diritto di visita del figlio minore Per_1 con particolare riferimento alla durata della permanenza nei fine settimana , pur contestando di avere adottato atteggiamenti di eccessivo rigore, rilevando – quanto al periodi proposti di permanenza con la sorella del minore- doveva essere considerato l'impegno per la cura del figlio minore e che, per l'estate, ella poteva usufruire delle ferie soltanto nel periodo centrale del mese di agosto;
- di essere remissiva sulla richieste di mantenimento del figlio minore, segnalandone in ogni caso la particolare fragilità e la necessità di sostegno anche extrascolastico;
- di essere dipendente part -time presso la Ditta Gem System Srl, con sede in Montemurlo (PO) a partire dal 01.06.2015 e percepisce uno stipendio medio, al netto, di circa euro 1.200,00 al mese, come si evince dalle dichiarazioni 730 degli ultimi tre anni, e di non avere potuto accettare il passaggio a contratto di lavoro full -time per le particolari attenzioni di cui necessitava il figlio Per_1
- di essere ella stessa è da molti anni affetta da gravi patologie e ritenere che, valutata la complessiva situazione, ricorrevano le condizioni per prevedere assegno di mantenimento, a carico coniuge, nella misura di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
5 Su tali deduzioni, concludeva aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle richieste relative al mantenimento ed Per_ affidamento del figlio con revoca di quello della GL , prevedendo Per_1 tuttavia un assegno divorzile di € 350,00 a favore della moglie. A seguito di istruttoria documentale, all'udienza del 23 luglio 2025 la causa era definitivamente rimessa al Collegio per la decisione, in esito alla concessione alle parti dei termini di cui all'art 473 bis 28 cpc, sulle conclusioni modificate e riportate in intestazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Le parti, secondo la documentazione prodotta, sono separate in virtù della sentenza di separazione giudiziale n 580/2021, emessa il 28 luglio 2021 da questo Tribunale. Dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi all'Ufficiale di Stato civile, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato. Per quanto esposto e documentato, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. Accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge, la domanda deve essere accolta.
2. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO I PRINCIPI APPLICABILI E LE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO In linea generale, ritiene il Tribunale che debba i farsi applicazione del libro I del Codice Civile, Titolo IX “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”, Capo II “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”, tenuto conto che, per quanto concerne la competenza del Tribunale di Prato, il minore risulta risiedere in comune all'interno del circondario di questo Tribunale. Il criterio cui attenersi nella scelta delle forme di affidamento dei figli, infatti, deve essere costituito dal loro esclusivo interesse morale e materiale ( art 155 c.c. , oggi 337 quater) , sì da imporre di privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità.
6 In tale prospettiva, deve essere richiamato ed applicato il principio della pari capacità dei genitori (Trib. Milano 14.1.2015) e del diritto dei minori alla bi- genitorialità, riconosciuto sin dalla legge 54 del 2006, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass., 23.9.2015, n 18817). Alla regola dell'affidamento condiviso si può derogare solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, (Cass., 6 marzo 2019, n 6535; Cass., 2.12.2010, n 24356), da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti a comportamenti che risultano, anche potenzialmente, pregiudizievoli all'esigenza di una crescita serena ed equilibrata. Per_ La GL , sin dal giugno 2015, prima ancora della separazione, risulta maggiorenne, così che non ricorrono le condizioni per adottare provvedimenti di affidamento e per la sua collocazione presso uno dei genitori, nonché del regime di frequentazioni. Per quanto concerne l'affidamento di n a Firenze il 2 maggio 2011, ad Per_1 avviso del Collegio l'affidamento in forma condivisa si presenta certamente confacente al superiore interesse del minore e al soddisfacimento dei suoi bisogni morali e materiali, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori all'attualità e in costanza di convivenza. Almeno in questa fase, infatti, non sembra potersi affermare che tale forma risulti pregiudizievole per l'interesse della prole, in quanto entrambe le parti hanno dato buona prova si svolgere il proprio ruolo con piena consapevolezza, adattando le proprie abitudini alle esigenze del figlio minore e, nel riferire del lungo periodo di convivenza, entrambi i genitori non hanno allegato alcun elemento dal quale inferire la inidoneità di uno dei due genitori a svolgere il proprio ruolo. D'altra parte, la forma di affidamento condivisa è risultata quella conforme alle esigenze del ragazzo e non è stata posta in discussione dalle parti, così che il positivo atteggiamento collaborativo manifestato da tutti i soggetti del processo giustifica ampiamente di confermare la condivisione dell'affidamento, in modo che sia il padre che la madre anche nel futuro risulteranno parimenti coinvolti nelle scelte del ragazzo mantenendo il proprio insostituibile ruolo genitoriale. In ogni caso, entrambi avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata solo per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza, qualora siano da adottare con carattere di urgenza. Attesa la forma di affidamento condivisa, i genitori di Per_1 dovranno esprimere il reciproco consenso ad ottenere dalle competenti
7 autorità il rilascio e/o il rinnovo rispettivi documenti di identità, passaporti o lasciapassare per l'estero, occorrendo in ogni caso il consenso di entrambi per potersi recare all'estero e per ogni questione relativo all'esercizio della potestà genitoriale in forma condivisa.
3. MODI E TEMPI DELLA PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE PRESSO I GENITORI La stessa convenuta, invero, pur segnalando che per gran parte del periodo formativo del minore è stata lei a seguirlo nel suo percorso di studi e nelle varie attività formative intraprese, nondimeno ha riconosciuto che anche il padre ha piena consapevolezza del proprio ruolo, manifestando in modo costante un crescente interesse ad accompagnare la crescita di Per_1 estendendo i tempi di frequentazione. Già nella sentenza di separazione la incapacità genitoriale del padre, originariamente sostenuta dalla , nonché il disinteresse di CP_1 prendersi cura dei figli, sono stati ritenuti privi di riscontro istruttorio, ritenendo privo di significato l'episodio accaduto alla GL all'età di quattro anni, e dandosi atto dell'atteggiamento collaborativo subentrato alla iniziale resistenza alla valutazione logopedica e al conseguente percorso di ausilio intrapreso dal bambino. A tal proposito, sia la dott.ssa Persona_3 che la dott.ssa hanno segnalato piuttosto l'esigenza di un canale Persona_4 comunicativo tra i genitori sì da giustificare l'invito rivolto dal Tribunale ai genitori di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato ad acquisire gli strumenti comunicativi necessari per l'adozione delle decisioni di maggior interesse per il minore. I dati acquisiti confortano tale determinazione, certamente rafforzata nel tempo, in modo da consentire al minore di radicare le proprie abitudini di vita.
In tale cornice, precisato che le parti di comune accordo potranno sempre introdurre variazioni a riguardo, ma sempre nel rispetto delle volontà del ragazzo e in relazione alle esigenze dal medesimo rappresentate, vengono confermate anche le disposizioni adottate in sede di separazione con la sostanziale condivisione di entrambi i genitori, rimettendosi alla reciproca collaborazione genitoriale per quanto concerne alle proposte inerenti ad intensificare il rapporto con la sorella maggiorenne ( che, ovviamente, dovrà essere autonomamente coinvolta circa i modi di frequentare il fratello) nonché sulle possibilità di consentire gite e permanenza in campus anche nei periodi extrascolastici. Possono essere invece accolte le proposte del ricorrente in ordine ad un ampliamento dei periodi di permanenza presso il padre sia durante la settimana, che nei week end alternati, e così, in particolare, tenendo comunque conto della volontà espressa dal ragazzo, il punto 4 delle
8 condizioni adottate nella sentenza di separazione dovrà essere così modificato: dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore il Per_1 martedì e il giovedì dalle ore 19:15 alle ore 22:00 (in luogo della condizione attuale di permanenza fino alle 21:15); durante la settimana in cui non trascorrerà con il figlio il week- end, mentre nella settimana in cui starà Per_1 con il padre anche il fine settimana, egli potrà tenerlo anche dal giovedì sera dalle ore 19:15 fino al venerdì mattina quando avrà cura di accompagnarlo direttamente a scuola. Inoltre, il padre potrà trascorrere con il minore il week-end, a fine settimana alternati, con nr. 2 pernottamenti, dal venerdì sera alle ore 19:30 al lunedì alle ore 08:00, accompagnando il figlio direttamente a scuola (=in luogo Per_1 della condizione attuale di permanenza dal sabato mattina alle ore 10:00 c.a. alla domenica ore 19:30 c.a).
4. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE Quanto alla casa familiare, il relativo provvedimento di assegnazione, pur costituendo un'utilità di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art 337 sexies c.c., è finalizzato alla tutela dei figli minorenni e dei figli maggiorenni e del loro interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass., Cass., 12.10.2018, n 25604). Tale principio trova applicazione anche qualora il soggetto assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che quindi limita la facoltà dell'altro genitore di disporre della propria quota dell'immobile e che, traducendosi in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (Cass., 21 luglio 2021, n 20858). Nel caso in esame risulta che la residenza familiare è costituita da un immobile posto in Prato, via Pietro da Prato, n 84 , in comproprietà di entrambe le parti, in virtù di acquisto effettuato con atto di compravendita per notar ( Rep. 8699, Racc. 2418), in data 30 giugno Persona_5
1998, con accensione di mutuo fondiario per ristrutturazione prima casa, per la somma di 33.000,00, con rate a scadenza nell'aprile 2027, acceso con
, di cui si è fatto carico il ricorrente. Permanendo l'obbligazione a CP_4 carico del ricorrente, la casa dovrà seguire la collocazione dei figli e, al contempo, essendo in comproprietà del ricorrente, integra comunque una
9 forma diretta di contribuzione che non può non incidere anche sulle determinazioni in ordine all'entità complessiva del contributo di mantenimento, in quanto – di fatto- si traduce in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto secondo lo schema suggerito dalla S.C. (Cass- 21 luglio 2021, n 20858). Conseguentemente, nell'attuale determinazione dell'importo del contributo per il mantenimento si terrà conto dell'incidenza di tali costi per il ricorrente, che in ogni caso è obbligato per la rate del mutuo, pur non godendo del bene.
5. SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI Con riferimento alle disposizioni di carattere economico, ai sensi dell'art 337 ter c.c., nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, il giudice determina la misura e il modo del contributo di mantenimento a carico dei genitori. Anche il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori nel corso del percorso di studi ovvero se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020, n 17183; Cass., 5.3.2018, n 5088).
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., quindi, cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta ( Cass, 0rd 12 aprile 2016 n 7168) . Non è poi necessario che il figlio goda di un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n 27377/2013). Tuttavia, ai fini della determinazione corretta, occorre considerare non soltanto gli introiti collegati allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici o assistenziali, ma anche l'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, le quali, acquisite in corso di convivenza o frutto di miglioramenti successivi della situazione economica dell'obbligato, purché costituenti sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta all'epoca, rilevano sia sotto il profilo statico, per l'immobilizzazione di capitali che tali forme d'investimento comportano, sia sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita, trattandosi di
10 risorse economiche che esprimono la "ricchezza" complessivamente considerata di ciascuno dei coniugi ai fini dell'accertamento del significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti ( Cass. 11 aprile 2023, n 9619). A tal riguardo, osserva il Tribunale che secondo l'impostazione ermeneutica tradizionale l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta ( Cass, 0rd 12 aprile 2016 n 7168). Anche secondo tale impostazione, tuttavia, non è tuttavia necessario che il figlio goda di un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n 27377/2013). Deve essere sottolineato che l'impostazione tradizionale relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni ha subito profonde modificazioni, in parallelo con una rivisitazione dei rapporti tra i coniugi e dei presupposti e della funzione dell'assegno divorzile ed in linea con l'affermazione del c.d. principio di auto-responsabilità. Tale principio nell'ambito del rapporto tra il genitore ed il figlio si rivela già al momento della scelta del percorso da compiere, imponendo di effettuare una scelta contemperando le aspirazioni professionali, da una lato, con le effettive capacità personali, di studio e di impegno, dall'altro, con le concrete offerte ed opportunità lavorative in rapporto alle concrete condizioni economiche dei genitori. In tale situazione, il diritto di mantenimento viene meno quando si raggiunge la capacità lavorativa in generale, e cioè in generale con la maggiore età, salva la dimostrazione - il cui onere e a carico del beneficiario- dell'esistenza di una traccia di un progetto di studio o di un percorso professionale, che solo giustifica la deroga al principio generale. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve quindi essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di una occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (Cass, 5.3.2018, n 5088). D'altra parte, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni,
11 senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni ( Cass., 14.8.2020, n 17183; Cass., 5.3.2018, n 5088). Secondo l'indirizzo più rigoroso espresso di recente dalla S.C. (Cass., 14.8.2020, n 17183), è necessario valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo , fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. Per_ Quanto alla GL , non è contestato che nelle more ella ha raggiunto la indipendenza e autonomia economica, in quanto era stata assunta con contratto a tempo indeterminato dal 2022, presso la catena Food Roadhouse di Prato, percependo stipendio mensile pari ad € 1200,00. Tale circostanza, di per sé, nella prospettiva richiamata deve ritenersi sufficiente per concludere nel senso della cessazione dell'obbligo di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento, posto che le vicende successive – perdita del lavoro, nuova assunzione, nascita della bambina – potrebbero al più giustificare autonoma domanda della GL oramai autonoma, ad avanzare richieste nei confronti di entrambi i genitori di natura alimentare ai sensi dell'art 433 cc. Differente la situazione del figlio minore Per_1
Una prima valutazione anche per tali aspetti è stata già svolta nella sentenza di separazione, riconoscendo assegno perequativo per le esigenze del minore, alla luce dei criteri stabiliti dal quarto comma dell'art. 337-ter c.p.c. rappresentati dalle esigenze di in ragione dell' età, dei tempi di Per_1 permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori. All'attualità, secondo quanto risulta dai documenti prodotti, occorre considerare che la situazione economica delle parti non è mutata significativamente e che in ordine a tale aspetto, nessuno dei contendenti ha sollevato contestazioni e avanzato richieste di modifica in aumento o in diminuzione. In ragione di tali inconfutabili dati, tenuto conto del godimento esclusivo della casa familiare, il Collegio può essere confermata la misura dell'assegno di mantenimento fissata nella sentenza di separazione, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre alla quota del 50 % delle spese straordinarie, che rappresenta adeguato parametro adottato nelle analoghe situazioni da questo Tribunale in rapporto alle crescenti esigenze del minore in relazione all'età, in tal modo perequando l'incidenza delle spese le spese straordinarie, per la cui disciplina va richiamato il Protocollo di questo Tribunale per i procedimenti in materia di famiglia. Il contributo pro quota
12 alle spese straordinarie, anche in tal caso, dovrà essere condizionato – ove non vi siano ragioni di urgenza- alla presentazione di documentazione, nonché al preventivo consenso, salvo che il medesimo risulti ingiustificato. Peraltro, quanto all'importo dell'assegno si consideri altresì che la rivalutazione in base agli indici Istat della somma riconosciuta già in sede di udienza presidenziale ( dal 2018), nonché confermata con la sentenza di separazione ( 28 luglio 2021), condurrebbe all'attualità all'importo rispettivamente di € 299,00 ovvero di € 291,25, assumendo la diversa data di decorrenza.
6. LA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE Quanto alla domanda riconvenzionale di riconoscere assegno per il mantenimento della resistente, in linea generale va considerato che ai fini della previsione e determinazione dell'assegno divorzile, l'art. 10 della legge 6.3.87 n. 74 ha integralmente sostituito l'originario testo dell'art. 5, comma quarto, della legge 1.12.70 n. 898, disponendo che "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive". Con questa disposizione, la cui natura è indubbiamente innovativa, il legislatore ha superato la ricostruzione in chiave composita correntemente affermatasi sotto il vigore della precedente normativa, secondo la quale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno post-matrimoniale il giudice doveva tener conto dei tre criteri (assistenziale, compensativo e risarcitorio) secondo una valutazione complessiva e contestuale, attribuendo loro pari dignità non soltanto come parametri di determinazione quantitativa dell'assegno ma anche come condizioni dell'azione. Il riferimento generale alle "condizioni dei coniugi", non più solo "economiche", e la valutazione di tutti gli elementi "in rapporto alla durata del matrimonio" inducono a ritenere abbandonata una visione strettamente patrimonialistica della condizione coniugale ed a ravvisare il fondamento del diritto alla prestazione dell'assegno divorzile nella "solidarietà postconiugale" e la sua funzione essenzialmente assistenziale. In tale contesto, non può non tenersi conto dei più recenti approdi giurisprudenziali della S.C. tesi ad offrire interpretazione della disciplina
13 maggiormente coerente alla evoluzione delle dinamiche familiari sul piano socio-economico ed alla stessa visione dei ruoli all'interno della famiglia. Di fondamentale importanza appare il richiamo alla sentenza delle sez. un. dell' 11 luglio 2018, n 18287, con la quale sono stati fissati in modo sistematico i punti caratterizzanti la vigente disciplina dell'assegno divorzile, riconoscendone in pari misura la funzione assistenziale e compensativa, che da un lato presuppone l'accertamento da parte dell'avente diritto della inadeguatezza dei mezzi e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
dall'altro l'abbandono della funzione strettamente assistenziale segnata dalla necessità di mantenere lo stesso tenore di vita , applicando i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Le Sezioni Unite, richiamando i principi costituzionali di uguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione e auto- responsabilità (artt. 2, 3 e 29 Cost.), sui quali è basato il modello di matrimonio voluto dal legislatore costituente e che sono anche il fondamento della disciplina degli effetti economico- patrimoniali conseguenti allo scioglimento del vincolo, hanno ribadito che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio ha un carattere intrinsecamente relativo e impone una valutazione comparativa concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive basata, in primo luogo, sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia. Tale verifica, tuttavia, - questo è il punto di caduta di tale ricostruzione - «è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro». In base al c.d. principio di auto-responsabilità, in particolare, il giudizio dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente
14 diritto. Ed è stato efficacemente sottolineato come la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non deve essere finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (V. anche Cass, 28.2.2020, n 5605). In questa prospettiva, assume quindi valore preminente la funzione compensativa da cui discende che l'assegno possa essere riconosciuto anche all'ex coniuge che, pur versando in una condizione di autosufficienza economica, si trovi in condizioni deteriori per avere rinunciato a occasioni di reddito, anche solo potenziali, avendo sopportato un sacrificio nell'interesse della famiglia e in favore dell'altro coniuge (cfr. di recente, Cass., 23.8.2021, n 23318; Cass., 08/09/2021, n 24250, la quale ha rilevato come, in questi casi, l'assegno perda la sua funzione assistenziale). Coerentemente, nelle valutazioni che il giudice deve condurre non hanno alcuna rilevanza il mero squilibrio economico in sé considerato, né il pregresso tenore di vita, mentre devono essere considerati eventuali attribuzioni o introiti che, durante il matrimonio, abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass., n. 4215 del 17/02/2021; Cass., n. 21926 del 30/08/2019). Sulla scorta di tali principi, in definitiva, occorre accertare: 1) se a seguito del divorzio si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico;
2) se nel matrimonio abbiano concordato il sacrificio di uno per dedicarsi alle esigenze familiari;
3) se tali scelte abbiano inciso sul patrimonio comune e personale, con onere di prova per il richiedente;
4) quale sia lo spostamento causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (Cass- 11 agosto 2021, n 22738).
In tale prospettiva, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass., 28.7.2022, n 23583). Venendo al caso in esame, in sede di separazione, risalente al 2021, è stata operata una valutazione complessiva e contestuale dell'adeguatezza dei mezzi e delle "condizioni dei coniugi", dando atto che entrambi i coniugi
15 erano autonomi economicamente e, nonostante l'emersione di una disparità di condizioni economiche tra i coniugi, ha escluso ogni forma di contribuzione al mantenimento. In particolare, già nella sentenza del 28 luglio 2021, il Tribunale dava atto che la lavora come impiegata part time, percependo una retribuzione Pt_5 mensile di € 600,00. Gli allegati problemi di salute e la sindrome di Sjogren, malattia che comporta stanchezza cronica e dolori alle articolazioni e ai muscoli, con necessità di seguire terapia farmacologica e sottoporsi ad accertamenti e visite periodiche, sono stati ritenuti circostanze non idonee ad attestare l'assenza, o diminuzione, della raggiunta specifica capacità di lavoro, né è stata ritenuta provata l'impossibilità di continuare a svolgere la sua attuale occupazione. Esclusa per tali ragioni la componente compensativa, le difficoltà economiche emerse in data posteriore alla separazione, quali la necessità di prendersi cura della GL maggiorenne e farsi carico delle sue necessità anche materiali, non sono tali da porre la resistente in condizioni di indigenza, potendo ella contare in ogni caso sul godimento dell'immobile, tutto a carico dell'ex coniuge, e sulle entrate reddituali residue. Non appare quindi dimostrata, rispetto al 2021, la componente assistenziale idonea a giustificare la previsione dell'assegno divorzile, diversamente da quanto deciso in sede di separazione, e ciò tanto più ove si consideri l'affievolimento degli obblighi di assistenza post matrimoniale nella fase del divorzio, rispetto a quella di separazione. In definitiva, il quadro probatorio sussistente alla data odierna consente invero di concludere che, già cessata oramai ogni funzione c.d. compensativa, non riconosciuta già in sede di separazione, all'epoca del divorzio non ricorre quella residua componente assistenziale e alimentare che sola avrebbe potuto giustificare - all'esito di più approfonditi accertamenti- l'assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole (Cass. 05/11/2021, n 32198). Ancora, devono essere ritenute non ammissibili, prima ancora che destituite di fondamento, le ulteriori domande proposte dal ricorrente sia con riferimento alla pretesa di avvalersi della 7 detrazione fiscale al 50% per il figlio di pagamento da parte della ricorrente di cartelle esattoriali al Per_1
50% , afferendo a questioni di mero carattere patrimoniale escluse dal perimetro di quelle ammesse nel procedimento di separazione o divorzio. Infine, il reciproco accoglimento delle domande principali in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, di assegnazione della casa familiare, di affidamento dell'unico figlio minore, nonché la reciproca soccombenza in ordine alle ulteriori domande proposte ed il richiamato mutamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai presupposti dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art 92 cpc., giustificano la compensazione delle spese processuali.
16
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, visti gli art 337 septies c.c. , 473-bis.22, 473-bis.28 cpc, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede : a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, con rito concordatario, nel Comune di Prato in data 14.9.1991, da Parte_1
, nato a [...] in data [...], e
[...] Controparte_1 nsilina (SA) il 21/10/1968, trascritt Atti di Matrimonio del Comune di Prato, al n. 390 parte II serie A, Anno 1991; b) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
c) Assegna la casa familiare ubicata in Prato, Via Pietro da Prato nr. 84, a CP_1
;
[...]
d) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza abituale e Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'eduzione, all'istruzione ed alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio medesimo, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alla questione di ordinaria amministrazione;
e) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì e il Per_1 giovedì dalle ore 19:15 alle ore 22:00 (in luogo della co ne attuale di permanenza fino alle 21:15) durante la settimana in cui non trascorrerà con il figlio il week- end, mentre nella settimana in cui starà con il padre anche Per_1 il fine settimana, egli potrà tenerlo anche dal gio era dalle ore 19:15 fino al venerdì mattina quando avrà cura di accompagnarlo direttamente a scuola. Inoltre, il padre potrà trascorrere con il minore il week-end, a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 19:30 al lunedì alle ore 08:00, accompagnando il figlio direttamente a scuola (=in luogo della Per_1 condizione attuale di permanenza dal sabato mattina alle ore 10:00 c.a. alla domenica ore 19:30 c.a), confermando per il resto le disposizioni adottate in sede di separazione di seguito riportate:
“I periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive potranno essere concordati di comune accordo dai genitori stessi;
in difetto di accordo, il figlio trascorrerà ad anni alterni Per_1 metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); il giorno di Natale, ad anni alterni, con un genitore e l'anno successivo con l'altro;
17 le festività di Pasqua e Pasquetta, come le altre feste civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, 2 giugno, primo novembre) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Inoltre il padre potrà tenere con sé il minore durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto del fatto che la madre può godere delle ferie solo nel periodo di agosto mentre il padre ha la possibilità di concordare le ferie stesse in periodi diversi rispetto a quelli della madre. Il figlio poi, trascorrerà il proprio compleanno con Per_1 ciascun genitore ad anni alterni;
trascorrerà rispettivamente la giornata di compleanno e la giornata di festa del papà e della mamma rispettivamente con il padre e la madre anche se tali ricorrenze dovessero cadere in giornate di ordinaria spettanza dell'uno o dell'altro genitore. Durante i periodi di spettanza esclusiva del figlio, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma devono, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi ed il figlio;
conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario deve fornire all'altro almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale il figlio sarà raggiungibile;” f) Dispone che corrisponda a titolo di contributo di mantenimento Parte_1 del figlio nella misura di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Per_1
ISTAT, nonché della quota dei 50% delle spese straordinarie documentate, nella misura e decorrenza stabilita nella sentenza di separazione, fino a che il figlio non sarà economicamente autosufficiente, o comunque posto in grado di esserlo e revoca l'assegno di mantenimento disposto a favore Per_ della GL;
g) Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente in via riconvenzionale e le ulteriori domande avanzate dal ricorrente;
h) Dichiara
integralmente compensate le spese del presente procedimento.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenuta in data 10 dicembre 2025 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Presidente est. Dott. Michele Sirgiovanni
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Tribunale composto dai magistrati: dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est. dott. Costanza COMUNALE Giudice dott. Paola COMPAGNA Giudice ha emesso la presente SENTENZA nella causa n. 848/2024 R.G. pendente tra
nato a [...] in data [...], residente in [...], Parte_1
Via Di Vergaio, n. 35-Int.3, (c.f. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Silvia VERRICO ed el nel suo studio in Prato, via Bettino 11, come da procura allegata all'atto introduttivo;
Fax: 0574.67558 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente e
, nata a [...] il [...], residente in [...], CF rappresentata C.F._2
e difesa dall'Avv. Monica BROGI ed eletti resso lo studio della medesima in Campi Bisenzio, via G. Tesi, 79, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
Pec: Email_2
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, apposto visto in data 17.7.2024,
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti. Conclusioni per il ricorrente:
“ CONCLUSIONI NEL MERITO: 1) Pronunciare la CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO contratto in PRATO il giorno 14/09/1991 tra il sig. Pt_1 e la sig.ra , trascritto nei registri degli Atti del Matrimonio di
[...] Controparte_1 une (An 390, Parte II, Serie A) e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) Affidare il figlio minorenne (C.F. nato a [...] C.F._3 Firenze in data 02/05/2011, ad ori, c Controparte_2 presso la madre, nell'assegnata casa coniugale posta in (59100) Prato, Via di Prato nr.84;
1 3) Conseguentemente, disporre e confermare che la Parte_2 venga esercitata CONGIUNTAMENTE sia per le decisioni ordinarie che di maggiore rilevanza;
4) Autorizzare l'invocata modalità/integrazione dei DIRITTI di FREQUENTAZIONE del Per_ minore ad opera del padre, in parziale MODIFICA/AMPLIAMENTO rispetto al piano stabilito nella “sentenza di separazione”, secondo le indicazioni di cui alla premessa del presente ricorso e come riportate e pedissequamente indicate dal ricorrente nel “Piano Genitoriale” allegato che quivi si riporta, previo espresso richiamo e pedissequo riferimento di cui alla parte motiva del presente atto introduttivo;
5) Stabilire/confermare l'OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE nella misura di € 250,00 (= Euro duecentocinquanta//00) quale somma omnicomprensiva per il solo figlio minore Per_ oggi adeguato alla misura di €.296,50 e da rivalutarsi, annualmente, secondo gli indici ISTAT;
6) Disporre che le SPESE STRAORDINARIE e SANITARIE non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle Per_ specifiche necessità del figlio minore di Anni 12, alunno di Scuola Secondaria di Primo Grado, che svolge attività sportiva di basket e atletica leggera presso l'Istituto scolastico “Cicognini” e/o attività ludico-ricreativa ordinaria, catechismo, parco giochi, nonché, l'AA UU nella misura del 100% in favore della madre;
7) Dichiararsi l'obbligo del padre a contribuire al mantenimento, della GL CP_3 maggiorenne, per raggiuta e certificata INDIPENDENZA PERSONALE ed Persona_2 ECONOMICA ima e per le mutate e comprovate condizioni personali/economiche del padre;
8) Stabilire che la DETRAZIONE FISCALE in dichiarazione dei redditi per il mantenimento del minore sia disposta nella misura del 50% per ciascun coniuge, come per legge;
9) Decretare il PAGAMENTO nella MISURA del 50% per ciascun coniuge delle LE (Dichiarazione dei Redditi - Anno 2016) per debiti con ADE Parte_3 contratti in circostanza di matrimonio, attualmente gravanti sul solo ricorrente. ..".
Conclusioni per la resistente: "… precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis: 1)Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, Parte_1 e , con pronuncia di sentenza non definitiva, qualora
[...] Controparte_1 debba proseguire per le questioni economiche e/o l'istruttoria del caso;
2)Confermare l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso il domicilio della madre, via P. da Prato, 84- Prato;
3) Confermare il diritto di visita con gli ampliamenti richiesti dal padre, salvo sentire il minore anche sul punto, con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà necessarie;
4)Confermare l'assegno di mantenimento per il minore a carico del Persona_1 padre nella misura di euro 298,00 mensili, somma risultante dall'importo deciso dal Tribunale in sede di separazione (€ 250,00, anno 2018), a cui si deve aggiungere l'adeguamento ISTAT- dalla separazione appunto- per il totale richiesto come infra;
5) Disporre che nulla il ricorrente debba versare per la GL Persona_2
6) Disporre, in base a domanda riconvenzionale avanzata in questa sede, che il ricorrente versi in favore della signora un assegno di mantenimento, Controparte_1 nella misura di euro 350.00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
7) Rigettare la richiesta ex adverso avanzata dal ricorrente (pagina 9, punto 3) di Per_ detrazione fiscale al 50% per il figlio in quanto irrituale, non pertinente e/o infondata in fatto e diritto;
2 8) Rigettare la richiesta ex adverso avanzata dal ricorrente (pagina 9, punto 4) circa la richiesta di pagamento da parte della ricorrente di cartelle esattoriali al 50% in quanto irrituale, non pertinente e/o infondata in fatto e diritto;
in ipotesi denegata e/o non creduta, disporre la compensazione di quanto eventualmente dovuto dal ricorrente con l'importo pagato dalla comparente- e pari ad € 574,25.- a fronte di accertamento ADE per redditi 2017;
9) Valutare ai fini processuali, se del caso, con ogni e più opportuno provvedimento, da rimettersi alla discrezionalità di Codesto Ecc.mo Giudice, le omissioni del ricorrente nel riferire la propria situazione patrimoniale;...".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23 aprile 2024 ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Prato con , n. a Sala Consilina, il 21.10.1968, Controparte_1 residente in [...], scegliendo il regime patrimoniale di comunione dei beni, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune al n. 390, parte II serie A, Anno 1991. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato: Per_
- che dalla unione coniugale erano nati i figli, , a Firenze in data 5 giugno 1997, oramai maggiorenne, e a Firenze, in data 2/05/2011; Per_1
- che con ricorso depositato in data 19/10/2017, iscritto al nr. 3147/2017 RG, , aveva richiesto la pronuncia di “separazione CP_1 CP_1 personale dei coniugi” alle seguenti condizioni: “
1. Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di sé;
2. Casa coniugale, in comproprietà al 50% ciascuno, assegnata in suo favore;
3. Regolamentazione del regime di frequentazione del padre con il figlio secondo le modalità Per_1 indicate nell'atto introduttivo;
4. Contributo al mantenimento del minore e Per_ della GL maggiorenne ma non ancora economicamente sufficiente a carico del sig. di importo pari ad € 500,00 mensili, annualmente Pt_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
5. Assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge”;
- che , che a sua volta aveva proposto autonomo ricorso, Parte_1 iscritto al nr.3702/2017 RG (riunito poi al primo, con numero di rubricazione precedente), si costituiva ritualmente Nulla opponendo rispetto alla domanda di separazione, nonché all' affidamento del figlio in maniera condivisa, al suo collocamento presso la madre, all'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie e all'ammontare del contributo dovuto a titolo di mantenimento della prole nella misura indicata dalla ricorrente, limitandosi a chiedere differenti modalità dell'esercizio del diritto di visita del minore rispetto a quelle indicate dalla ricorrente ed il rigetto della richiesta dell' assegno di mantenimento in favore della coniuge”;
- che, all'esito dell'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, previa riunione dei procedimenti, erano stati emessi i provvedimenti urgenti ex art 708, comma III, cpc, e dopo la fase istruttoria, era stata
3 pronunciata la sentenza n 580/2021 del 22 luglio 2021, con il quale questo Tribunale aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, con affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, residenza abituale Per_1
e collocazione prevalente presso la madre;
disciplina dettagliata del diritto di visita e frequentazioni del minore con il padre, assegnazione della casa familiare alla madre e assegno per il mantenimento di entrambi i figli pari ad
€ 500,00 mensili ( pari ad € 250 per ciascun figlio), oltre alla quota del 50% per le spese straordinarie, rigettando la domanda di assegno di mantenimento a favore del coniuge;
- che dalla data del trasferimento presso altro domicilio, lo stato di separazione personale era perdurato ininterrottamente e ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Per_
- che nelle more la GL aveva raggiunto la indipendenza e autonomia economica, in quanto era stata assunta con contratto a tempo indeterminato dal 2022, presso la catena Food Roadhouse di Prato, percependo stipendio mensile pari ad € 1200,00;
- che ricorrevano le condizioni per disporre la detrazione fiscale sulle spese del minore nella misura del 50%, come per legge, e per porre a carico Per_1 della moglie il pagamento della parte a suo carico relativo alla cartella del 50% delle cartelle esattoriali conseguenti alla richiesta di sanzioni per debiti con ADE contratti in costanza di matrimonio nell'anno 2016;
- di svolgere attività di impiegato di primo livello- settore commercio e terziario presso la Ditta ABACO ENGINEERING S.R.L. con sede legale in Montale (PT), Via G. Rossa nr. 17, con uno stipendio medio mensile pari ad € 2.000,00 c.a. , mentre la era impiegata presso la Ditta GEM CP_1
SYSTEM SRL - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Via F. Strozzi, 4 - Montemurlo (PO) con contratto a tempo indeterminato (c.d. “part time lungo”) ed uno stipendio medio mensile pari ad € 800,00 c.a.;
- che i coniugi risultano comproprietari della casa familiare sita in Prato, via Pietro da Prato nr. 84, in parti uguali (50% ciascuno), sulla quale grava un mutuo co-intestato, a tasso fisso, acceso presso l'Istituto di Credito Carige ora per l'acquisto dell'immobile con rata mensile pari ad €. 294,86 e CP_4 scadenza al 30/04/2027 interamente pagata dal come obbligo Pt_1 nascente da sentenza di separazione coniugale;
- che la propria situazione economica sarebbe peggiorata in conseguenza di un finanziamento accesso per la casa coniugale a suo integrale carico e per altri finanziamenti contratti, oltre che per il contratto di locazione della nuova dimora;
- che ricorrevano le condizioni per ampliare il diritto di visita e le frequentazioni con il figlio minore nel senso dettagliatamente riportato nel ricorso. Sulla base di tale premesse, concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con assegnazione della casa
4 familiare alla e con versamento dell'assegno di mantenimento, Parte_4 nel medesimo importo già stabilito, limitatamente al figlio minore Per_1 ampliando il diritto di visita e le frequentazioni del padre con il medesimo, e revocando l'assegno per il mantenimento della GL maggiorenne. Instaurato il contradditorio, si costituiva la quale Parte_5 deduceva:
- di essere remissiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente;
- non esser vero che la situazione economica del coniuge aveva subito un peggioramento, avendo acquistato la proprietà a titolo esclusivo dell'appartamento prima condotto in locazione, contraendo un mutuo di € 92.000,00 in data 21 maggio 2024;
- che la capacità reddituale era an che testimoniata dall'acquisto di una moto, pure simulatamente intestata alla sorella del ricorrente;
- l'irritualità ed inammissibilità in questo procedimento della richiesta di detrazione fiscale al 50% per il figlio peraltro rilevando che dal 2018 le Per_1 spese erano già portate in detrazione al 50% , e così della domanda di pagamento pro quota delle cartelle esattoriali, peraltro non adeguatamente documentata;
Per_
- esser vero che la GL aveva un lavoro a tempo indeterminato, anche se allo stato attuale non era più impiegata a tempo indeterminato ed era in prova presso altra ditta, con una GL di due anni con la quale viveva a casa della madre, che la sosteneva economicamente;
- di non opporsi all'ampliamento dei diritto di visita del figlio minore Per_1 con particolare riferimento alla durata della permanenza nei fine settimana , pur contestando di avere adottato atteggiamenti di eccessivo rigore, rilevando – quanto al periodi proposti di permanenza con la sorella del minore- doveva essere considerato l'impegno per la cura del figlio minore e che, per l'estate, ella poteva usufruire delle ferie soltanto nel periodo centrale del mese di agosto;
- di essere remissiva sulla richieste di mantenimento del figlio minore, segnalandone in ogni caso la particolare fragilità e la necessità di sostegno anche extrascolastico;
- di essere dipendente part -time presso la Ditta Gem System Srl, con sede in Montemurlo (PO) a partire dal 01.06.2015 e percepisce uno stipendio medio, al netto, di circa euro 1.200,00 al mese, come si evince dalle dichiarazioni 730 degli ultimi tre anni, e di non avere potuto accettare il passaggio a contratto di lavoro full -time per le particolari attenzioni di cui necessitava il figlio Per_1
- di essere ella stessa è da molti anni affetta da gravi patologie e ritenere che, valutata la complessiva situazione, ricorrevano le condizioni per prevedere assegno di mantenimento, a carico coniuge, nella misura di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
5 Su tali deduzioni, concludeva aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle richieste relative al mantenimento ed Per_ affidamento del figlio con revoca di quello della GL , prevedendo Per_1 tuttavia un assegno divorzile di € 350,00 a favore della moglie. A seguito di istruttoria documentale, all'udienza del 23 luglio 2025 la causa era definitivamente rimessa al Collegio per la decisione, in esito alla concessione alle parti dei termini di cui all'art 473 bis 28 cpc, sulle conclusioni modificate e riportate in intestazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Le parti, secondo la documentazione prodotta, sono separate in virtù della sentenza di separazione giudiziale n 580/2021, emessa il 28 luglio 2021 da questo Tribunale. Dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi all'Ufficiale di Stato civile, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato. Per quanto esposto e documentato, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. Accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge, la domanda deve essere accolta.
2. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO I PRINCIPI APPLICABILI E LE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO In linea generale, ritiene il Tribunale che debba i farsi applicazione del libro I del Codice Civile, Titolo IX “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”, Capo II “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”, tenuto conto che, per quanto concerne la competenza del Tribunale di Prato, il minore risulta risiedere in comune all'interno del circondario di questo Tribunale. Il criterio cui attenersi nella scelta delle forme di affidamento dei figli, infatti, deve essere costituito dal loro esclusivo interesse morale e materiale ( art 155 c.c. , oggi 337 quater) , sì da imporre di privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità.
6 In tale prospettiva, deve essere richiamato ed applicato il principio della pari capacità dei genitori (Trib. Milano 14.1.2015) e del diritto dei minori alla bi- genitorialità, riconosciuto sin dalla legge 54 del 2006, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass., 23.9.2015, n 18817). Alla regola dell'affidamento condiviso si può derogare solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, (Cass., 6 marzo 2019, n 6535; Cass., 2.12.2010, n 24356), da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti a comportamenti che risultano, anche potenzialmente, pregiudizievoli all'esigenza di una crescita serena ed equilibrata. Per_ La GL , sin dal giugno 2015, prima ancora della separazione, risulta maggiorenne, così che non ricorrono le condizioni per adottare provvedimenti di affidamento e per la sua collocazione presso uno dei genitori, nonché del regime di frequentazioni. Per quanto concerne l'affidamento di n a Firenze il 2 maggio 2011, ad Per_1 avviso del Collegio l'affidamento in forma condivisa si presenta certamente confacente al superiore interesse del minore e al soddisfacimento dei suoi bisogni morali e materiali, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori all'attualità e in costanza di convivenza. Almeno in questa fase, infatti, non sembra potersi affermare che tale forma risulti pregiudizievole per l'interesse della prole, in quanto entrambe le parti hanno dato buona prova si svolgere il proprio ruolo con piena consapevolezza, adattando le proprie abitudini alle esigenze del figlio minore e, nel riferire del lungo periodo di convivenza, entrambi i genitori non hanno allegato alcun elemento dal quale inferire la inidoneità di uno dei due genitori a svolgere il proprio ruolo. D'altra parte, la forma di affidamento condivisa è risultata quella conforme alle esigenze del ragazzo e non è stata posta in discussione dalle parti, così che il positivo atteggiamento collaborativo manifestato da tutti i soggetti del processo giustifica ampiamente di confermare la condivisione dell'affidamento, in modo che sia il padre che la madre anche nel futuro risulteranno parimenti coinvolti nelle scelte del ragazzo mantenendo il proprio insostituibile ruolo genitoriale. In ogni caso, entrambi avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata solo per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza, qualora siano da adottare con carattere di urgenza. Attesa la forma di affidamento condivisa, i genitori di Per_1 dovranno esprimere il reciproco consenso ad ottenere dalle competenti
7 autorità il rilascio e/o il rinnovo rispettivi documenti di identità, passaporti o lasciapassare per l'estero, occorrendo in ogni caso il consenso di entrambi per potersi recare all'estero e per ogni questione relativo all'esercizio della potestà genitoriale in forma condivisa.
3. MODI E TEMPI DELLA PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE PRESSO I GENITORI La stessa convenuta, invero, pur segnalando che per gran parte del periodo formativo del minore è stata lei a seguirlo nel suo percorso di studi e nelle varie attività formative intraprese, nondimeno ha riconosciuto che anche il padre ha piena consapevolezza del proprio ruolo, manifestando in modo costante un crescente interesse ad accompagnare la crescita di Per_1 estendendo i tempi di frequentazione. Già nella sentenza di separazione la incapacità genitoriale del padre, originariamente sostenuta dalla , nonché il disinteresse di CP_1 prendersi cura dei figli, sono stati ritenuti privi di riscontro istruttorio, ritenendo privo di significato l'episodio accaduto alla GL all'età di quattro anni, e dandosi atto dell'atteggiamento collaborativo subentrato alla iniziale resistenza alla valutazione logopedica e al conseguente percorso di ausilio intrapreso dal bambino. A tal proposito, sia la dott.ssa Persona_3 che la dott.ssa hanno segnalato piuttosto l'esigenza di un canale Persona_4 comunicativo tra i genitori sì da giustificare l'invito rivolto dal Tribunale ai genitori di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato ad acquisire gli strumenti comunicativi necessari per l'adozione delle decisioni di maggior interesse per il minore. I dati acquisiti confortano tale determinazione, certamente rafforzata nel tempo, in modo da consentire al minore di radicare le proprie abitudini di vita.
In tale cornice, precisato che le parti di comune accordo potranno sempre introdurre variazioni a riguardo, ma sempre nel rispetto delle volontà del ragazzo e in relazione alle esigenze dal medesimo rappresentate, vengono confermate anche le disposizioni adottate in sede di separazione con la sostanziale condivisione di entrambi i genitori, rimettendosi alla reciproca collaborazione genitoriale per quanto concerne alle proposte inerenti ad intensificare il rapporto con la sorella maggiorenne ( che, ovviamente, dovrà essere autonomamente coinvolta circa i modi di frequentare il fratello) nonché sulle possibilità di consentire gite e permanenza in campus anche nei periodi extrascolastici. Possono essere invece accolte le proposte del ricorrente in ordine ad un ampliamento dei periodi di permanenza presso il padre sia durante la settimana, che nei week end alternati, e così, in particolare, tenendo comunque conto della volontà espressa dal ragazzo, il punto 4 delle
8 condizioni adottate nella sentenza di separazione dovrà essere così modificato: dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore il Per_1 martedì e il giovedì dalle ore 19:15 alle ore 22:00 (in luogo della condizione attuale di permanenza fino alle 21:15); durante la settimana in cui non trascorrerà con il figlio il week- end, mentre nella settimana in cui starà Per_1 con il padre anche il fine settimana, egli potrà tenerlo anche dal giovedì sera dalle ore 19:15 fino al venerdì mattina quando avrà cura di accompagnarlo direttamente a scuola. Inoltre, il padre potrà trascorrere con il minore il week-end, a fine settimana alternati, con nr. 2 pernottamenti, dal venerdì sera alle ore 19:30 al lunedì alle ore 08:00, accompagnando il figlio direttamente a scuola (=in luogo Per_1 della condizione attuale di permanenza dal sabato mattina alle ore 10:00 c.a. alla domenica ore 19:30 c.a).
4. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE Quanto alla casa familiare, il relativo provvedimento di assegnazione, pur costituendo un'utilità di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art 337 sexies c.c., è finalizzato alla tutela dei figli minorenni e dei figli maggiorenni e del loro interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass., Cass., 12.10.2018, n 25604). Tale principio trova applicazione anche qualora il soggetto assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che quindi limita la facoltà dell'altro genitore di disporre della propria quota dell'immobile e che, traducendosi in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (Cass., 21 luglio 2021, n 20858). Nel caso in esame risulta che la residenza familiare è costituita da un immobile posto in Prato, via Pietro da Prato, n 84 , in comproprietà di entrambe le parti, in virtù di acquisto effettuato con atto di compravendita per notar ( Rep. 8699, Racc. 2418), in data 30 giugno Persona_5
1998, con accensione di mutuo fondiario per ristrutturazione prima casa, per la somma di 33.000,00, con rate a scadenza nell'aprile 2027, acceso con
, di cui si è fatto carico il ricorrente. Permanendo l'obbligazione a CP_4 carico del ricorrente, la casa dovrà seguire la collocazione dei figli e, al contempo, essendo in comproprietà del ricorrente, integra comunque una
9 forma diretta di contribuzione che non può non incidere anche sulle determinazioni in ordine all'entità complessiva del contributo di mantenimento, in quanto – di fatto- si traduce in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto secondo lo schema suggerito dalla S.C. (Cass- 21 luglio 2021, n 20858). Conseguentemente, nell'attuale determinazione dell'importo del contributo per il mantenimento si terrà conto dell'incidenza di tali costi per il ricorrente, che in ogni caso è obbligato per la rate del mutuo, pur non godendo del bene.
5. SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI Con riferimento alle disposizioni di carattere economico, ai sensi dell'art 337 ter c.c., nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, il giudice determina la misura e il modo del contributo di mantenimento a carico dei genitori. Anche il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori nel corso del percorso di studi ovvero se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020, n 17183; Cass., 5.3.2018, n 5088).
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., quindi, cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta ( Cass, 0rd 12 aprile 2016 n 7168) . Non è poi necessario che il figlio goda di un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n 27377/2013). Tuttavia, ai fini della determinazione corretta, occorre considerare non soltanto gli introiti collegati allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici o assistenziali, ma anche l'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, le quali, acquisite in corso di convivenza o frutto di miglioramenti successivi della situazione economica dell'obbligato, purché costituenti sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta all'epoca, rilevano sia sotto il profilo statico, per l'immobilizzazione di capitali che tali forme d'investimento comportano, sia sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita, trattandosi di
10 risorse economiche che esprimono la "ricchezza" complessivamente considerata di ciascuno dei coniugi ai fini dell'accertamento del significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti ( Cass. 11 aprile 2023, n 9619). A tal riguardo, osserva il Tribunale che secondo l'impostazione ermeneutica tradizionale l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta ( Cass, 0rd 12 aprile 2016 n 7168). Anche secondo tale impostazione, tuttavia, non è tuttavia necessario che il figlio goda di un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n 27377/2013). Deve essere sottolineato che l'impostazione tradizionale relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni ha subito profonde modificazioni, in parallelo con una rivisitazione dei rapporti tra i coniugi e dei presupposti e della funzione dell'assegno divorzile ed in linea con l'affermazione del c.d. principio di auto-responsabilità. Tale principio nell'ambito del rapporto tra il genitore ed il figlio si rivela già al momento della scelta del percorso da compiere, imponendo di effettuare una scelta contemperando le aspirazioni professionali, da una lato, con le effettive capacità personali, di studio e di impegno, dall'altro, con le concrete offerte ed opportunità lavorative in rapporto alle concrete condizioni economiche dei genitori. In tale situazione, il diritto di mantenimento viene meno quando si raggiunge la capacità lavorativa in generale, e cioè in generale con la maggiore età, salva la dimostrazione - il cui onere e a carico del beneficiario- dell'esistenza di una traccia di un progetto di studio o di un percorso professionale, che solo giustifica la deroga al principio generale. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve quindi essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di una occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (Cass, 5.3.2018, n 5088). D'altra parte, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni,
11 senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni ( Cass., 14.8.2020, n 17183; Cass., 5.3.2018, n 5088). Secondo l'indirizzo più rigoroso espresso di recente dalla S.C. (Cass., 14.8.2020, n 17183), è necessario valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo , fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. Per_ Quanto alla GL , non è contestato che nelle more ella ha raggiunto la indipendenza e autonomia economica, in quanto era stata assunta con contratto a tempo indeterminato dal 2022, presso la catena Food Roadhouse di Prato, percependo stipendio mensile pari ad € 1200,00. Tale circostanza, di per sé, nella prospettiva richiamata deve ritenersi sufficiente per concludere nel senso della cessazione dell'obbligo di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento, posto che le vicende successive – perdita del lavoro, nuova assunzione, nascita della bambina – potrebbero al più giustificare autonoma domanda della GL oramai autonoma, ad avanzare richieste nei confronti di entrambi i genitori di natura alimentare ai sensi dell'art 433 cc. Differente la situazione del figlio minore Per_1
Una prima valutazione anche per tali aspetti è stata già svolta nella sentenza di separazione, riconoscendo assegno perequativo per le esigenze del minore, alla luce dei criteri stabiliti dal quarto comma dell'art. 337-ter c.p.c. rappresentati dalle esigenze di in ragione dell' età, dei tempi di Per_1 permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori. All'attualità, secondo quanto risulta dai documenti prodotti, occorre considerare che la situazione economica delle parti non è mutata significativamente e che in ordine a tale aspetto, nessuno dei contendenti ha sollevato contestazioni e avanzato richieste di modifica in aumento o in diminuzione. In ragione di tali inconfutabili dati, tenuto conto del godimento esclusivo della casa familiare, il Collegio può essere confermata la misura dell'assegno di mantenimento fissata nella sentenza di separazione, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre alla quota del 50 % delle spese straordinarie, che rappresenta adeguato parametro adottato nelle analoghe situazioni da questo Tribunale in rapporto alle crescenti esigenze del minore in relazione all'età, in tal modo perequando l'incidenza delle spese le spese straordinarie, per la cui disciplina va richiamato il Protocollo di questo Tribunale per i procedimenti in materia di famiglia. Il contributo pro quota
12 alle spese straordinarie, anche in tal caso, dovrà essere condizionato – ove non vi siano ragioni di urgenza- alla presentazione di documentazione, nonché al preventivo consenso, salvo che il medesimo risulti ingiustificato. Peraltro, quanto all'importo dell'assegno si consideri altresì che la rivalutazione in base agli indici Istat della somma riconosciuta già in sede di udienza presidenziale ( dal 2018), nonché confermata con la sentenza di separazione ( 28 luglio 2021), condurrebbe all'attualità all'importo rispettivamente di € 299,00 ovvero di € 291,25, assumendo la diversa data di decorrenza.
6. LA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE Quanto alla domanda riconvenzionale di riconoscere assegno per il mantenimento della resistente, in linea generale va considerato che ai fini della previsione e determinazione dell'assegno divorzile, l'art. 10 della legge 6.3.87 n. 74 ha integralmente sostituito l'originario testo dell'art. 5, comma quarto, della legge 1.12.70 n. 898, disponendo che "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive". Con questa disposizione, la cui natura è indubbiamente innovativa, il legislatore ha superato la ricostruzione in chiave composita correntemente affermatasi sotto il vigore della precedente normativa, secondo la quale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno post-matrimoniale il giudice doveva tener conto dei tre criteri (assistenziale, compensativo e risarcitorio) secondo una valutazione complessiva e contestuale, attribuendo loro pari dignità non soltanto come parametri di determinazione quantitativa dell'assegno ma anche come condizioni dell'azione. Il riferimento generale alle "condizioni dei coniugi", non più solo "economiche", e la valutazione di tutti gli elementi "in rapporto alla durata del matrimonio" inducono a ritenere abbandonata una visione strettamente patrimonialistica della condizione coniugale ed a ravvisare il fondamento del diritto alla prestazione dell'assegno divorzile nella "solidarietà postconiugale" e la sua funzione essenzialmente assistenziale. In tale contesto, non può non tenersi conto dei più recenti approdi giurisprudenziali della S.C. tesi ad offrire interpretazione della disciplina
13 maggiormente coerente alla evoluzione delle dinamiche familiari sul piano socio-economico ed alla stessa visione dei ruoli all'interno della famiglia. Di fondamentale importanza appare il richiamo alla sentenza delle sez. un. dell' 11 luglio 2018, n 18287, con la quale sono stati fissati in modo sistematico i punti caratterizzanti la vigente disciplina dell'assegno divorzile, riconoscendone in pari misura la funzione assistenziale e compensativa, che da un lato presuppone l'accertamento da parte dell'avente diritto della inadeguatezza dei mezzi e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
dall'altro l'abbandono della funzione strettamente assistenziale segnata dalla necessità di mantenere lo stesso tenore di vita , applicando i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Le Sezioni Unite, richiamando i principi costituzionali di uguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione e auto- responsabilità (artt. 2, 3 e 29 Cost.), sui quali è basato il modello di matrimonio voluto dal legislatore costituente e che sono anche il fondamento della disciplina degli effetti economico- patrimoniali conseguenti allo scioglimento del vincolo, hanno ribadito che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio ha un carattere intrinsecamente relativo e impone una valutazione comparativa concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive basata, in primo luogo, sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia. Tale verifica, tuttavia, - questo è il punto di caduta di tale ricostruzione - «è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro». In base al c.d. principio di auto-responsabilità, in particolare, il giudizio dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente
14 diritto. Ed è stato efficacemente sottolineato come la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non deve essere finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (V. anche Cass, 28.2.2020, n 5605). In questa prospettiva, assume quindi valore preminente la funzione compensativa da cui discende che l'assegno possa essere riconosciuto anche all'ex coniuge che, pur versando in una condizione di autosufficienza economica, si trovi in condizioni deteriori per avere rinunciato a occasioni di reddito, anche solo potenziali, avendo sopportato un sacrificio nell'interesse della famiglia e in favore dell'altro coniuge (cfr. di recente, Cass., 23.8.2021, n 23318; Cass., 08/09/2021, n 24250, la quale ha rilevato come, in questi casi, l'assegno perda la sua funzione assistenziale). Coerentemente, nelle valutazioni che il giudice deve condurre non hanno alcuna rilevanza il mero squilibrio economico in sé considerato, né il pregresso tenore di vita, mentre devono essere considerati eventuali attribuzioni o introiti che, durante il matrimonio, abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass., n. 4215 del 17/02/2021; Cass., n. 21926 del 30/08/2019). Sulla scorta di tali principi, in definitiva, occorre accertare: 1) se a seguito del divorzio si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico;
2) se nel matrimonio abbiano concordato il sacrificio di uno per dedicarsi alle esigenze familiari;
3) se tali scelte abbiano inciso sul patrimonio comune e personale, con onere di prova per il richiedente;
4) quale sia lo spostamento causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (Cass- 11 agosto 2021, n 22738).
In tale prospettiva, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass., 28.7.2022, n 23583). Venendo al caso in esame, in sede di separazione, risalente al 2021, è stata operata una valutazione complessiva e contestuale dell'adeguatezza dei mezzi e delle "condizioni dei coniugi", dando atto che entrambi i coniugi
15 erano autonomi economicamente e, nonostante l'emersione di una disparità di condizioni economiche tra i coniugi, ha escluso ogni forma di contribuzione al mantenimento. In particolare, già nella sentenza del 28 luglio 2021, il Tribunale dava atto che la lavora come impiegata part time, percependo una retribuzione Pt_5 mensile di € 600,00. Gli allegati problemi di salute e la sindrome di Sjogren, malattia che comporta stanchezza cronica e dolori alle articolazioni e ai muscoli, con necessità di seguire terapia farmacologica e sottoporsi ad accertamenti e visite periodiche, sono stati ritenuti circostanze non idonee ad attestare l'assenza, o diminuzione, della raggiunta specifica capacità di lavoro, né è stata ritenuta provata l'impossibilità di continuare a svolgere la sua attuale occupazione. Esclusa per tali ragioni la componente compensativa, le difficoltà economiche emerse in data posteriore alla separazione, quali la necessità di prendersi cura della GL maggiorenne e farsi carico delle sue necessità anche materiali, non sono tali da porre la resistente in condizioni di indigenza, potendo ella contare in ogni caso sul godimento dell'immobile, tutto a carico dell'ex coniuge, e sulle entrate reddituali residue. Non appare quindi dimostrata, rispetto al 2021, la componente assistenziale idonea a giustificare la previsione dell'assegno divorzile, diversamente da quanto deciso in sede di separazione, e ciò tanto più ove si consideri l'affievolimento degli obblighi di assistenza post matrimoniale nella fase del divorzio, rispetto a quella di separazione. In definitiva, il quadro probatorio sussistente alla data odierna consente invero di concludere che, già cessata oramai ogni funzione c.d. compensativa, non riconosciuta già in sede di separazione, all'epoca del divorzio non ricorre quella residua componente assistenziale e alimentare che sola avrebbe potuto giustificare - all'esito di più approfonditi accertamenti- l'assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole (Cass. 05/11/2021, n 32198). Ancora, devono essere ritenute non ammissibili, prima ancora che destituite di fondamento, le ulteriori domande proposte dal ricorrente sia con riferimento alla pretesa di avvalersi della 7 detrazione fiscale al 50% per il figlio di pagamento da parte della ricorrente di cartelle esattoriali al Per_1
50% , afferendo a questioni di mero carattere patrimoniale escluse dal perimetro di quelle ammesse nel procedimento di separazione o divorzio. Infine, il reciproco accoglimento delle domande principali in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, di assegnazione della casa familiare, di affidamento dell'unico figlio minore, nonché la reciproca soccombenza in ordine alle ulteriori domande proposte ed il richiamato mutamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai presupposti dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art 92 cpc., giustificano la compensazione delle spese processuali.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, visti gli art 337 septies c.c. , 473-bis.22, 473-bis.28 cpc, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede : a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, con rito concordatario, nel Comune di Prato in data 14.9.1991, da Parte_1
, nato a [...] in data [...], e
[...] Controparte_1 nsilina (SA) il 21/10/1968, trascritt Atti di Matrimonio del Comune di Prato, al n. 390 parte II serie A, Anno 1991; b) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
c) Assegna la casa familiare ubicata in Prato, Via Pietro da Prato nr. 84, a CP_1
;
[...]
d) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza abituale e Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'eduzione, all'istruzione ed alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio medesimo, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alla questione di ordinaria amministrazione;
e) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì e il Per_1 giovedì dalle ore 19:15 alle ore 22:00 (in luogo della co ne attuale di permanenza fino alle 21:15) durante la settimana in cui non trascorrerà con il figlio il week- end, mentre nella settimana in cui starà con il padre anche Per_1 il fine settimana, egli potrà tenerlo anche dal gio era dalle ore 19:15 fino al venerdì mattina quando avrà cura di accompagnarlo direttamente a scuola. Inoltre, il padre potrà trascorrere con il minore il week-end, a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 19:30 al lunedì alle ore 08:00, accompagnando il figlio direttamente a scuola (=in luogo della Per_1 condizione attuale di permanenza dal sabato mattina alle ore 10:00 c.a. alla domenica ore 19:30 c.a), confermando per il resto le disposizioni adottate in sede di separazione di seguito riportate:
“I periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive potranno essere concordati di comune accordo dai genitori stessi;
in difetto di accordo, il figlio trascorrerà ad anni alterni Per_1 metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); il giorno di Natale, ad anni alterni, con un genitore e l'anno successivo con l'altro;
17 le festività di Pasqua e Pasquetta, come le altre feste civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, 2 giugno, primo novembre) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Inoltre il padre potrà tenere con sé il minore durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto del fatto che la madre può godere delle ferie solo nel periodo di agosto mentre il padre ha la possibilità di concordare le ferie stesse in periodi diversi rispetto a quelli della madre. Il figlio poi, trascorrerà il proprio compleanno con Per_1 ciascun genitore ad anni alterni;
trascorrerà rispettivamente la giornata di compleanno e la giornata di festa del papà e della mamma rispettivamente con il padre e la madre anche se tali ricorrenze dovessero cadere in giornate di ordinaria spettanza dell'uno o dell'altro genitore. Durante i periodi di spettanza esclusiva del figlio, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma devono, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi ed il figlio;
conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario deve fornire all'altro almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale il figlio sarà raggiungibile;” f) Dispone che corrisponda a titolo di contributo di mantenimento Parte_1 del figlio nella misura di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Per_1
ISTAT, nonché della quota dei 50% delle spese straordinarie documentate, nella misura e decorrenza stabilita nella sentenza di separazione, fino a che il figlio non sarà economicamente autosufficiente, o comunque posto in grado di esserlo e revoca l'assegno di mantenimento disposto a favore Per_ della GL;
g) Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente in via riconvenzionale e le ulteriori domande avanzate dal ricorrente;
h) Dichiara
integralmente compensate le spese del presente procedimento.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenuta in data 10 dicembre 2025 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Presidente est. Dott. Michele Sirgiovanni
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