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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/06/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1015/2023
all'udienza del 27 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Luca Silvestri, Ernesto Cirillo Maria appellante E
Controparte_1
Avv.ti Marco Marazza, IC De Feo appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9633/2022 emessa dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7.9.2021, ritualmente notificato, dipendente della dal 15.7.1998, Parte_1 Controparte_1 inquadrata, al tempo del ricorso, nel livello 5° del CCNL di categoria, premesso di aver aderito, in data 21/04/2011, ad un bando interno avviato dalla per un CP_1 posto di lavoro nel profilo professionale di Addetto Gestione Credito 1^ istanza – Livello 6° - presso la struttura Charging and Operations Credit Management, di aver superato le selezioni - tanto che in data 27.10.2022 l'azienda le aveva comunicato l'idoneità a ricoprire il ruolo di Addetto Gestione Credito di 1^ istanza - di aver iniziato già dall'1.1.2012 la propria esperienza lavorativa presso la nuova funzione e che, tuttavia, l'azienda non aveva provveduto ad attribuirle l'inquadramento corrispondente al nuovo profilo professionale (livello 6°) come previsto nel bando, conveniva avanti l'intestato Tribunale la per ivi sentir “
1. Controparte_1
Accertare e dichiarare, per tutto quanto di cui alla premessa, il diritto della signora ad essere inquadrata nel livello 6° del CCNL di categoria a far Parte_1 data dal 01/01/2012 ovvero per quella diversa data che stabilirà il giudicante e, per l'effetto, con condannare la in persona del legale rapp.te p.t. ad Controparte_1 inquadrare la ricorrente nel livello 6° del CCNL di categoria a far data dal 01/01/2012 ovvero per quella diversa data che stabilirà il giudicante, con ogni conseguenza giuridica ed economica anche in ordine al pagamento delle differenze retributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2. Con vittoria di compensi e spese, anche forfettarie, oltre accessori come per legge e rimborso del
Contributo Unificato versato, a favore dei procuratori, che si dichiarano antistatari…”. 2. Si costituiva in giudizio la la quale, eccepita Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda per difetto di allegazione delle
“necessarie circostanze di fatto” - avendo la ricorrente omesso la descrizione delle declaratorie contrattuali relative al livello di appartenenza e a quello aspirato nonché la dovuta comparazione tra le stesse - e la intervenuta prescrizione dei crediti vantati, prospettata una diversa ricostruzione dei fatti di causa - secondo la quale il livello di inquadramento indicato nel bando era il “massimo livello di inquadramento” al quale la lavoratrice avrebbe potuto ambire (il c.d. livello “a tendere”) e non anche quello di partenza e negato lo svolgimento, da parte della di mansioni relative ad un Parte_1 livello superiore rispetto a quello del suo inquadramento, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. 3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, in favore della convenuta Controparte_1
Il primo giudice motivava la decisione, affermando che: 1) Pur essendo dato pacifico e incontestato che la ricorrente abbia superato con esito positivo la selezione di cui al bando interno aziendale per la copertura del profilo professionale di “Addetto Gestione Credito 1^ istanza”, diversamente da quanto da ella sostenuto in ricorso, il 6^ livello di inquadramento, lungi dall'essere quello nel quale la stessa avrebbe avuto diritto ad essere inquadrata dall'inizio dell'assegnazione delle mansioni a seguito del superamento della selezione interna, era il livello c.d. “a tendere”, quello, cioè, al quale la stessa avrebbe potuto ambire in base al grado di copertura del ruolo e in relazione al livello di professionalità e autonomia acquisito all'esito del processo di riqualificazione attraverso il quale i candidati selezionati sarebbero dovuti transitare ... Il bando medesimo fuga ogni plausibile dubbio in relazione al fatto che il livello 6^ fosse quello massimo al quale la avrebbe potuto aspirare all'esito del processo di riqualificazione al Parte_1 quale era stata ammessa a partecipare all'esito del superamento della selezione,
2 riportando, nello schema dei singoli profili individuati dall'azienda per l'inserimento nella National Wholesale Service, alla colonna “Livello”, un asterisco (*), il cui significato - così come esplicato in calce alla tabella stessa - è indicato come “livello massimo conseguibile per il ruolo, al pieno consolidamento professionale … Da tanto consegue la chiara infondatezza della tesi di parte ricorrente quanto ad un suo asserito diritto all'inquadramento nel 6^ livello a partire dalla data indicata dell'1.1.2012, coincidente con l'inizio del suo percorso professionale all'interno della funzione di National Wholesale Service”; 2) “La ricorrente, lungi dal vantare in suo capo un diritto all'inquadramento superiore per il sol fatto di essere stata selezionata per il processo di riqualificazione, avrebbe dovuto allegare e dimostrare che ricorressero le relative condizioni all'esito del processo medesimo: cosa che, invece, non appare abbia fatto. All'esito del giudizio, infatti, del tutto sfornito di prova deve ritenersi rimasto lo svolgimento concreto di mansioni superiori e riconducibili al livello 6^ del CCNL di categoria che le consentirebbero il riconoscimento del diverso inquadramento, avendo la ricorrente allegato circostanze affatto inidonee - ove anche confermate all'esito della prova orale - a dimostrare il proprio assunto”. 4. Avverso tale decisione propone appello la e, insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni precedentemente rassegnate in primo grado e per l'integrale riforma della suindicata pronuncia, articola i seguenti motivi di gravame: 1) omessa valutazione di un punto decisivo della controversia: l'adesione al bando aziendale ha fatto sorgere fra le parti un vincolo contrattuale, che è stato violato da : responsabilità contrattuale. CP_1
2) omessa ammissione dei mezzi istruttori: rilevanza degli stessi.
5. Ritualmente evocata in giudizio, contesta quanto Controparte_1 dedotto dalla lavoratrice e, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme ad oggetto della pretesa attorea, conclude per la conferma della sentenza impugnata.
6. Ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa è stata decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato.
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erronea valutazione, compiuta dal Tribunale, in relazione alla vincolatività del bando aziendale (cui ha aderito la e alla conseguente responsabilità contrattuale Parte_2 della società convenuta per averlo violato. Deduce infatti l'appellante che il VI livello – previsto dal bando per la posizione da lei ricoperta – era il “livello a tendere” e, pertanto, “la ricorrente ne ha fatta una questione di responsabilità nell'adempimento contrattuale di ”, CP_1 avendo ella “contestato l'inadempimento di affermando di non essere stata CP_1 inquadrata al VI livello nonostante il raggiungimento del pieno livello professionale” (cfr. pagg. 8 e 10 dell'atto di gravame). Orbene, tali deduzioni appaiono assolutamente nuove rispetto a quelle contenute nel ricorso di primo grado, nel quale la lavoratrice ha sostenuto che il suo diritto “all'inquadramento nella categoria 6^ del settore delle telecomunicazioni
3 risulta per tabulas dal citato bando interno, brillantemente superato dall'istante a seguito dell'iter selettivo” (v. cap. 10 del ricorso introduttivo); nel giudizio di primo grado, quindi, la lavoratrice ha dedotto di aver diritto al suindicato inquadramento dal momento in cui ha iniziato a svolgere l'attività lavorativa prevista dal bando, in quanto quest'ultimo attribuiva il 6^ livello al ruolo di addetto gestione credito di 1^ istanza. Su tali allegazioni si è formato il contraddittorio nel giudizio di primo grado e ha coerentemente statuito il Tribunale, che ha escluso il diritto della ricorrente al superiore inquadramento dall'inizio dell'assegnazione alle sopraindicate mansioni, in quanto il 6^ livello era il “livello a tendere”. L'appellante, lungi dal censurare tale statuizione ed anzi riconoscendo che il 6^ livello non era immediatamente spettante, formula, nell'atto di gravame, deduzioni assolutamente nuove circa l'inadempimento della società convenuta a consentire alla lavoratrice il raggiungimento del pieno consolidamento professionale ovvero ad attribuire alla stessa il livello dovuto, nonostante tale raggiungimento. Si tratta, come già detto, di allegazioni tardivamente formulate, per la prima volta in appello, in violazione del divieto dello ius novorum sancito dagli artt. 345 e 437 cpc. Tale divieto impedisce, infatti, che possano essere prospettate nel giudizio di appello ragioni di indagine diverse da quelle sviluppate ed esplorate dal giudice di primo grado, con conseguente inammissibilità delle nuove domande o delle nuove eccezioni proposte dalle parti. Sul punto il giudice di legittimità ha in particolare affermato che (sent. n. 4854 del 2014) “Nel rito del lavoro, il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario”. Il primo motivo di gravame non può dunque trovare accoglimento. 9. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che erroneamente il
Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale articolata in ricorso, che è rilevante ai fini della dimostrazione dello svolgimento, da parte della lavoratrice, di mansioni riconducibili al rivendicato 6^ livello contrattuale. Al riguardo, questa Corte ha ritenuto di ammettere ed espletare l'istruttoria orale, le cui risultanze, tuttavia, non comprovano il diritto della ricorrente al superiore inquadramento. 9.1. Si richiamano, preliminarmente, le declaratorie contrattuali relative al livello rivendicato dall'odierna appellante e a quello dalla stessa rivestito.
4 Il 6° livello contrattuale ricomprende “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”. Al 5° livello contrattuale appartengono “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. Le due categorie contrattuali, oltre a distinguersi per un diverso livello di preparazione e capacità, si caratterizzano: il 6° per lo svolgimento di funzioni direttive, inerenti attività complesse, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali;
il 5° per lo svolgimento di funzioni per cui è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. 9.2. Orbene, ai fini della riconducibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente all'uno o all'altro livello contrattuale, assumono rilevanza le seguenti dichiarazioni rese dai testi escussi. Teste : “Noi ci occupavamo dei rapporti credito-debito con la clientela Tes_1 tramite rendiconti mensili e rapporti giornalieri con la clientela. I rendiconti mensili Contr gli aggiornamenti venivano dal quindi noi controllavamo le risultanze e inviavamo alla clientela tramite mail l'estratto conto con le annotazioni del caso ... Tenevamo anche un rapporto quotidiano con i clienti per risolvere problematiche inerenti difficoltà di conciliazione tra servizi prestati e pagamenti, recuperi crediti. Preciso che le conciliazioni avevano una cadenza annuale, mentre mensilmente ci si occupava delle compensazioni … sulla base di tutti i dati di cui ho parlato noi facciamo le previsioni di incasso anche tenuto conto della conoscenza che abbiamo circa il comportamento che solitamente tiene il cliente rispetto all'effettuazione dei pagamenti. Per questa attività c'era un referente che ci mandava un foglio excel preimpostato sul quale noi indicavamo le previsioni incasso (cash). Il sistema SAP
DM, per quanto concerne i crediti Telecom contestati, riporta i dati relativi all'importo della fattura, il credito residuo, la parte in contestazione ancora da lavorare, il credito esigibile ... Il sistema emette in automatico anche note di credito, però è sempre necessario che l'operatore vada a verificare e riscontrare tutti questi elementi forniti dal sistema. Voglio precisare che soprattutto per i grossi operatori, che generano un consistente fatturato, i dati che emergono dal sistema, ad esempio in particolare le note di credito, vanno sempre verificati e riscontrati nel loro complesso al fine di confermare o rettificare le iniziative nell'ambito dei pagamenti e delle
5 riscossioni di credito ... Noi inoltre diamo supporto tecnico nella materia di cui ho parlato al settore legale quando vi è contenzioso anche al fine di fornire materiale istruttorio. Oltre al settore contenzioso e legale ci interfacciavamo anche con la fatturazione che dà il benestare affinché noi poi possiamo inviare le pratiche in tesoreria per il pagamento … Noi proponevamo i piani di rientro o dilazioni di pagamento o comunque soluzioni rispetto alle situazioni critiche tenendo conto delle regole e dei criteri indicati dall'azienda in tale ambito. Queste proposte dovevano essere poi approvate con la firma del responsabile che era a capo del nostro settore gestione credito unitamente ai settori contestazione ed un'altra divisione di cui adesso non ricordo di un nome … ricordo che all'incirca del 2016 la ricorrente ideò uno spazio informatico condiviso per poter archiviare i dati dal momento che lo spazio sul server aziendale esaurito … questo sistema di cartelle condivise funziona tutt'ora”.
Teste Placidi: “La ricorrente estrae dal SAP i dati e redige un report che contiene oltre a tali dati ulteriori informazioni che insieme ad un'altra collega parigrado acquisisce dalle funzioni “claims” e vendite. Tale report viene illustrato e consegnato al coordinatore che sulla base dello stesso realizza proposte di sollecito, diffida, risoluzione contrattuale ed altro, che poi sottopone a me per l'approvazione o meno … La ricorrente si occupa anche della valorizzazione delle richieste di penali da parte dei clienti operatori, che inviano quando ad esempio c'è stato un ritardo della consegna delle infrastrutture o nella riparazione di un guasto. Tali richieste degli operatori seguono una procedura di lavorazione che prevede in prima battuta l'interessamento del settore tecnico che deve verificare se effettivamente vi è stato e di quale portata l'inadempimento della . Quindi il settore tecnico invia il file CP_1 che contiene il numero dei giorni/ore di ritardo, questo file viene ricevuto dalla ricorrente e dal suo collega i quali attraverso tali dati Testimone_2 provvedono a calcolare la penale. Ciò fanno individuando l'importo da applicare nell'ambito di uno schema fornito dalla sezione marketing nel quale si riportano le diverse regole che fanno riferimento alle tipologie contrattuali. Quindi la ricorrente invia i calcoli della penale al collega il quale predispone le lettere di Tes_3 contestazione oppure il benestare al pagamento che vengono inviati al coordinatore per l'approvazione, previa verifica, e quindi a mettere la firma finale … La ricorrente ha realizzato cartelle share point relative all'attività di valorizzazione delle richieste di penali abilitando i dipendenti interessati alle relative attività così che in dette cartelle vengono riversati e possono essere consultati documenti rilevanti soprattutto quando sono di consistente quantità… Gli importi per il calcolo delle penali variano nel tempo e ci vengono forniti dalla funzione marketing. L'attività della ricorrente e quindi la valorizzazione delle penali da lei formulata in prima battuta da e Tes_3 poi dal coordinatore ed in ultima istanza da me che firmo gli atti”. CP_3
Teste “La ricorrente provvedeva all'estrazione dei files che Tes_3 inviavamo sul sistema noi addetti alla lavorazione delle penali. Più precisamente la ricorrente provvedeva a scaricare i files relativi alle pratiche di sua competenza che comparivano in formato excel. Aggiungo che la ricorrente aveva realizzato in formato excel una tabella dove erano indicati gli algoritmi da applicare nei diversi
6 casi. Gli algoritmi e i casi a cui essi si riferivano erano indicati nelle diverse offerte di riferimento che l'azienda aveva predisposto e il prospetto realizzato dalla ricorrente rendeva più agevole il reperimento degli algoritmi da applicare … La ricorrente per calcolare la penale confronta i dati inviati dal cliente con quelli inviati dalle strutture aziendali e quindi verifica quali siano rilevanti ai fini del calcolo della penale … una volta applicato l'algoritmo di riferimento la ricorrente verificava se vi era scostamento fra il risultato di tale operazione e quello che richiedeva il cliente. Nel caso in cui i risultati fossero diversi la ricorrente assestava il valore sull'importo minore. Il referente non entrava nel merito della valorizzazione fatta dalla Per_1 ricorrente e quindi tale risultato non era controllato da superiori. Aggiungo che per il pagamento delle penali veniva formato un riepilogo sottoposto all'approvazione del e poi firmato dal superiore gerarchico di quest'ultimo per il pagamento”. Per_1
Teste : “Conosco l'attività svolta dalla ricorrente dal gennaio 2012, da Per_1 quando è entrata nel nostro gruppo di lavoro che si occupava di gestione di credito e compensazione di periodo. Io avevo un ruolo di coordinamento del gruppo di lavoro assegnato a tale attività. La ricorrente nel settore gestione del credito si occupava di negoziare o gestire con compensazioni i pagamenti con gli operatori telefonici. La Cont ricorrente scaricava dal i files relativi alle partite di credito aziendale e da un altro applicativo le richieste di pagamento degli operatori che avevano già ricevuto il Cont benestare. Il file scaricato da veniva quindi integrato manualmente dalla ricorrente con i dati risultanti dal file relativo ai crediti dell'operatore e tale file così integrato veniva inviato via mail all'operatore. A tale invio provvedeva sempre la ricorrente. Se c'erano contestazioni del cliente su quanto richiesto da la CP_1 ricorrente provvedeva a una verifica chiedendo eventualmente ulteriore documentazione. Se permaneva la discordanza si passava la pratica al gruppo Gestione Reclami. La ricorrente seguiva diversi operatori se c'erano delle questioni rilevanti per discordanze venivo interpellato io e se necessario anche il responsabile del settore. La ricorrente si è poi occupata dei crediti in sofferenza. Per quanto riguardava i crediti in sofferenza al nostro gruppo pervenivano dei files con i dati rilevanti che noi, intendo anche la ricorrente esaminavamo per vedere se si collocavano sopra la soglia di tollerabilità stabilita dall'azienda e in che misura, quindi tramite me ci rivolgevamo al responsabile per avere indicazioni se inviare o meno una diffida tenendo anche conto di altre informazioni che avevamo ricevuto ad es. dal settore commerciale. Le procedure erano predefinite e quindi la ricorrente procedeva autonomamente nell'ambito delle stesse, salvo rivolgersi a me se c'era qualche anomalia. Per quanto concerne i calcoli delle penali la ricorrente scaricava il file pervenuto dal settore tecnico che aveva analizzato le richieste del cliente integrando il file di quest'ultimo. Sulla base dei dati risultanti da questo file integrato la ricorrente doveva calcolare la penale applicando i parametri previsti dal marketing e cioè l'algoritmo previsto per quel determinato servizio. Preciso che io non svolgevo questa attività. Dopo che la ricorrente aveva provveduto al calcolo della penale la pratica passava al benestare del dipendente competente che era il quale si Tes_3 rivolgeva prima a me per la verifica. La calcolava la penale secondo i Parte_2 dati del gruppo tecnico, ai quali veniva data prevalenza rispetto a quelli indicati dal
7 cliente … Anche la ricorrente utilizzava Share Point e Teams per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ero io a decidere chi dovesse far parte dei gruppi su Teams o per le cartelle condivise anche se poi chiedevo alla ricorrente o a altri di provvedere al riguardo. E' stata la ad avere l'idea di creare uno spazio informatico Parte_2 condiviso (cartelle) chiedendo a personale informatico di realizzarlo”. 9.3. Dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, si evince quindi che:
- per quanto concerne l'attività di gestione del credito, la insieme Parte_2 ad altri operatori, si occupava dei rapporti credito-debito tramite rendiconti mensili Contr forniti dal sistema informatico utilizzato in azienda, che riportava i dati relativi all'importo della fattura, il credito residuo, la parte in contestazione ancora da lavorare, il credito esigibile, emettendo in automatico anche le note di credito. La ricorrente doveva quindi verificare tutti questi elementi forniti dal sistema e, nel caso, proporre piani di rientro, dilazioni di pagamento o altre soluzioni per risolvere le criticità, tenendo conto delle regole e dei criteri indicati dall'azienda in tale ambito. Tali proposte dovevano essere poi approvate con la firma del responsabile che era a capo del settore gestione credito. Le procedure erano predefinite e quindi la ricorrente procedeva autonomamente nell'ambito delle stesse, salvo rivolgersi al coordinatore se c'era qualche anomalia;
Per_1
- relativamente all'attività di valorizzazione delle penali, la procedura di lavorazione prevedeva in prima battuta l'interessamento del settore tecnico che doveva verificare se effettivamente vi era stato e di quale portata l'inadempimento della . Quindi il settore tecnico inviava il file contenente il numero dei CP_1 giorni/ore di ritardo e, tramite tali dati, la ricorrente provvedeva a calcolare la penale, individuando l'importo da applicare nell'ambito di uno schema fornito dalla sezione marketing nel quale si riportavano le diverse regole che facevano riferimento alle tipologie contrattuali. La confrontava quindi i dati inviati dal cliente con Parte_2 quelli inviati dalle strutture aziendali, applicava l'algoritmo di riferimento - previsto per quel determinato servizio - e verificava se vi era scostamento fra il risultato di tale operazione e quello che richiedeva il cliente. Nel caso in cui i risultati fossero diversi la ricorrente assestava il valore sull'importo minore. Per il pagamento delle penali veniva formato un riepilogo sottoposto all'approvazione del coordinatore Per_1
e poi firmato dal superiore gerarchico di quest'ultimo per il pagamento.
I testi hanno poi riferito che la ricorrente, al fine di rendere più agevole il reperimento degli algoritmi da applicare in caso di penale, aveva realizzato una tabella in formato excel, nella quale erano riportati gli algoritmi e i casi a cui essi si riferivano, secondo le previsioni aziendali che erano riportate anche nelle diverse offerte di riferimento. La aveva anche avuto l'idea di realizzare – per Parte_2 mezzo del personale informatico – cartelle condivise su SharePoint per condividere, fra gli addetti all'attività di valorizzazione delle penali, documentazione spesso anche consistente. 9.4. Orbene, deve ritenersi che le mansioni svolte dalla ricorrente nei due ambiti di attività sopraindicati, così come emergenti dall'istruttoria testimoniale, sono state caratterizzate, secondo quanto previsto dal livello contrattuale attribuitole (5°), da “adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e
8 procedure valevoli nel campo di attività in cui operano”, essendosi svolte nell'ambito di procedure predefinite, con utilizzo di dati forniti dagli applicativi e dalle strutture aziendali e sotto la supervisione di un coordinatore, non potendo invece ravvisarsi
“lo svolgimento di funzioni direttive, inerenti attività complesse, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali”, proprio del 6° livello contrattuale. Né elementi utili per tale ultimo inquadramento contrattuale possono trarsi dalla realizzazione della tabella excel e delle cartelle condivise, trattandosi di applicazioni informatiche di comune utilizzo che supportano ordinariamente attività operative.
10. Per quanto finora esposto l'appello va dunque respinto.
11. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
12. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€5.000,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 27 giugno 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
9
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1015/2023
all'udienza del 27 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Luca Silvestri, Ernesto Cirillo Maria appellante E
Controparte_1
Avv.ti Marco Marazza, IC De Feo appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9633/2022 emessa dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7.9.2021, ritualmente notificato, dipendente della dal 15.7.1998, Parte_1 Controparte_1 inquadrata, al tempo del ricorso, nel livello 5° del CCNL di categoria, premesso di aver aderito, in data 21/04/2011, ad un bando interno avviato dalla per un CP_1 posto di lavoro nel profilo professionale di Addetto Gestione Credito 1^ istanza – Livello 6° - presso la struttura Charging and Operations Credit Management, di aver superato le selezioni - tanto che in data 27.10.2022 l'azienda le aveva comunicato l'idoneità a ricoprire il ruolo di Addetto Gestione Credito di 1^ istanza - di aver iniziato già dall'1.1.2012 la propria esperienza lavorativa presso la nuova funzione e che, tuttavia, l'azienda non aveva provveduto ad attribuirle l'inquadramento corrispondente al nuovo profilo professionale (livello 6°) come previsto nel bando, conveniva avanti l'intestato Tribunale la per ivi sentir “
1. Controparte_1
Accertare e dichiarare, per tutto quanto di cui alla premessa, il diritto della signora ad essere inquadrata nel livello 6° del CCNL di categoria a far Parte_1 data dal 01/01/2012 ovvero per quella diversa data che stabilirà il giudicante e, per l'effetto, con condannare la in persona del legale rapp.te p.t. ad Controparte_1 inquadrare la ricorrente nel livello 6° del CCNL di categoria a far data dal 01/01/2012 ovvero per quella diversa data che stabilirà il giudicante, con ogni conseguenza giuridica ed economica anche in ordine al pagamento delle differenze retributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2. Con vittoria di compensi e spese, anche forfettarie, oltre accessori come per legge e rimborso del
Contributo Unificato versato, a favore dei procuratori, che si dichiarano antistatari…”. 2. Si costituiva in giudizio la la quale, eccepita Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda per difetto di allegazione delle
“necessarie circostanze di fatto” - avendo la ricorrente omesso la descrizione delle declaratorie contrattuali relative al livello di appartenenza e a quello aspirato nonché la dovuta comparazione tra le stesse - e la intervenuta prescrizione dei crediti vantati, prospettata una diversa ricostruzione dei fatti di causa - secondo la quale il livello di inquadramento indicato nel bando era il “massimo livello di inquadramento” al quale la lavoratrice avrebbe potuto ambire (il c.d. livello “a tendere”) e non anche quello di partenza e negato lo svolgimento, da parte della di mansioni relative ad un Parte_1 livello superiore rispetto a quello del suo inquadramento, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. 3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, in favore della convenuta Controparte_1
Il primo giudice motivava la decisione, affermando che: 1) Pur essendo dato pacifico e incontestato che la ricorrente abbia superato con esito positivo la selezione di cui al bando interno aziendale per la copertura del profilo professionale di “Addetto Gestione Credito 1^ istanza”, diversamente da quanto da ella sostenuto in ricorso, il 6^ livello di inquadramento, lungi dall'essere quello nel quale la stessa avrebbe avuto diritto ad essere inquadrata dall'inizio dell'assegnazione delle mansioni a seguito del superamento della selezione interna, era il livello c.d. “a tendere”, quello, cioè, al quale la stessa avrebbe potuto ambire in base al grado di copertura del ruolo e in relazione al livello di professionalità e autonomia acquisito all'esito del processo di riqualificazione attraverso il quale i candidati selezionati sarebbero dovuti transitare ... Il bando medesimo fuga ogni plausibile dubbio in relazione al fatto che il livello 6^ fosse quello massimo al quale la avrebbe potuto aspirare all'esito del processo di riqualificazione al Parte_1 quale era stata ammessa a partecipare all'esito del superamento della selezione,
2 riportando, nello schema dei singoli profili individuati dall'azienda per l'inserimento nella National Wholesale Service, alla colonna “Livello”, un asterisco (*), il cui significato - così come esplicato in calce alla tabella stessa - è indicato come “livello massimo conseguibile per il ruolo, al pieno consolidamento professionale … Da tanto consegue la chiara infondatezza della tesi di parte ricorrente quanto ad un suo asserito diritto all'inquadramento nel 6^ livello a partire dalla data indicata dell'1.1.2012, coincidente con l'inizio del suo percorso professionale all'interno della funzione di National Wholesale Service”; 2) “La ricorrente, lungi dal vantare in suo capo un diritto all'inquadramento superiore per il sol fatto di essere stata selezionata per il processo di riqualificazione, avrebbe dovuto allegare e dimostrare che ricorressero le relative condizioni all'esito del processo medesimo: cosa che, invece, non appare abbia fatto. All'esito del giudizio, infatti, del tutto sfornito di prova deve ritenersi rimasto lo svolgimento concreto di mansioni superiori e riconducibili al livello 6^ del CCNL di categoria che le consentirebbero il riconoscimento del diverso inquadramento, avendo la ricorrente allegato circostanze affatto inidonee - ove anche confermate all'esito della prova orale - a dimostrare il proprio assunto”. 4. Avverso tale decisione propone appello la e, insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni precedentemente rassegnate in primo grado e per l'integrale riforma della suindicata pronuncia, articola i seguenti motivi di gravame: 1) omessa valutazione di un punto decisivo della controversia: l'adesione al bando aziendale ha fatto sorgere fra le parti un vincolo contrattuale, che è stato violato da : responsabilità contrattuale. CP_1
2) omessa ammissione dei mezzi istruttori: rilevanza degli stessi.
5. Ritualmente evocata in giudizio, contesta quanto Controparte_1 dedotto dalla lavoratrice e, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme ad oggetto della pretesa attorea, conclude per la conferma della sentenza impugnata.
6. Ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa è stata decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato.
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erronea valutazione, compiuta dal Tribunale, in relazione alla vincolatività del bando aziendale (cui ha aderito la e alla conseguente responsabilità contrattuale Parte_2 della società convenuta per averlo violato. Deduce infatti l'appellante che il VI livello – previsto dal bando per la posizione da lei ricoperta – era il “livello a tendere” e, pertanto, “la ricorrente ne ha fatta una questione di responsabilità nell'adempimento contrattuale di ”, CP_1 avendo ella “contestato l'inadempimento di affermando di non essere stata CP_1 inquadrata al VI livello nonostante il raggiungimento del pieno livello professionale” (cfr. pagg. 8 e 10 dell'atto di gravame). Orbene, tali deduzioni appaiono assolutamente nuove rispetto a quelle contenute nel ricorso di primo grado, nel quale la lavoratrice ha sostenuto che il suo diritto “all'inquadramento nella categoria 6^ del settore delle telecomunicazioni
3 risulta per tabulas dal citato bando interno, brillantemente superato dall'istante a seguito dell'iter selettivo” (v. cap. 10 del ricorso introduttivo); nel giudizio di primo grado, quindi, la lavoratrice ha dedotto di aver diritto al suindicato inquadramento dal momento in cui ha iniziato a svolgere l'attività lavorativa prevista dal bando, in quanto quest'ultimo attribuiva il 6^ livello al ruolo di addetto gestione credito di 1^ istanza. Su tali allegazioni si è formato il contraddittorio nel giudizio di primo grado e ha coerentemente statuito il Tribunale, che ha escluso il diritto della ricorrente al superiore inquadramento dall'inizio dell'assegnazione alle sopraindicate mansioni, in quanto il 6^ livello era il “livello a tendere”. L'appellante, lungi dal censurare tale statuizione ed anzi riconoscendo che il 6^ livello non era immediatamente spettante, formula, nell'atto di gravame, deduzioni assolutamente nuove circa l'inadempimento della società convenuta a consentire alla lavoratrice il raggiungimento del pieno consolidamento professionale ovvero ad attribuire alla stessa il livello dovuto, nonostante tale raggiungimento. Si tratta, come già detto, di allegazioni tardivamente formulate, per la prima volta in appello, in violazione del divieto dello ius novorum sancito dagli artt. 345 e 437 cpc. Tale divieto impedisce, infatti, che possano essere prospettate nel giudizio di appello ragioni di indagine diverse da quelle sviluppate ed esplorate dal giudice di primo grado, con conseguente inammissibilità delle nuove domande o delle nuove eccezioni proposte dalle parti. Sul punto il giudice di legittimità ha in particolare affermato che (sent. n. 4854 del 2014) “Nel rito del lavoro, il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario”. Il primo motivo di gravame non può dunque trovare accoglimento. 9. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che erroneamente il
Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale articolata in ricorso, che è rilevante ai fini della dimostrazione dello svolgimento, da parte della lavoratrice, di mansioni riconducibili al rivendicato 6^ livello contrattuale. Al riguardo, questa Corte ha ritenuto di ammettere ed espletare l'istruttoria orale, le cui risultanze, tuttavia, non comprovano il diritto della ricorrente al superiore inquadramento. 9.1. Si richiamano, preliminarmente, le declaratorie contrattuali relative al livello rivendicato dall'odierna appellante e a quello dalla stessa rivestito.
4 Il 6° livello contrattuale ricomprende “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”. Al 5° livello contrattuale appartengono “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. Le due categorie contrattuali, oltre a distinguersi per un diverso livello di preparazione e capacità, si caratterizzano: il 6° per lo svolgimento di funzioni direttive, inerenti attività complesse, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali;
il 5° per lo svolgimento di funzioni per cui è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. 9.2. Orbene, ai fini della riconducibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente all'uno o all'altro livello contrattuale, assumono rilevanza le seguenti dichiarazioni rese dai testi escussi. Teste : “Noi ci occupavamo dei rapporti credito-debito con la clientela Tes_1 tramite rendiconti mensili e rapporti giornalieri con la clientela. I rendiconti mensili Contr gli aggiornamenti venivano dal quindi noi controllavamo le risultanze e inviavamo alla clientela tramite mail l'estratto conto con le annotazioni del caso ... Tenevamo anche un rapporto quotidiano con i clienti per risolvere problematiche inerenti difficoltà di conciliazione tra servizi prestati e pagamenti, recuperi crediti. Preciso che le conciliazioni avevano una cadenza annuale, mentre mensilmente ci si occupava delle compensazioni … sulla base di tutti i dati di cui ho parlato noi facciamo le previsioni di incasso anche tenuto conto della conoscenza che abbiamo circa il comportamento che solitamente tiene il cliente rispetto all'effettuazione dei pagamenti. Per questa attività c'era un referente che ci mandava un foglio excel preimpostato sul quale noi indicavamo le previsioni incasso (cash). Il sistema SAP
DM, per quanto concerne i crediti Telecom contestati, riporta i dati relativi all'importo della fattura, il credito residuo, la parte in contestazione ancora da lavorare, il credito esigibile ... Il sistema emette in automatico anche note di credito, però è sempre necessario che l'operatore vada a verificare e riscontrare tutti questi elementi forniti dal sistema. Voglio precisare che soprattutto per i grossi operatori, che generano un consistente fatturato, i dati che emergono dal sistema, ad esempio in particolare le note di credito, vanno sempre verificati e riscontrati nel loro complesso al fine di confermare o rettificare le iniziative nell'ambito dei pagamenti e delle
5 riscossioni di credito ... Noi inoltre diamo supporto tecnico nella materia di cui ho parlato al settore legale quando vi è contenzioso anche al fine di fornire materiale istruttorio. Oltre al settore contenzioso e legale ci interfacciavamo anche con la fatturazione che dà il benestare affinché noi poi possiamo inviare le pratiche in tesoreria per il pagamento … Noi proponevamo i piani di rientro o dilazioni di pagamento o comunque soluzioni rispetto alle situazioni critiche tenendo conto delle regole e dei criteri indicati dall'azienda in tale ambito. Queste proposte dovevano essere poi approvate con la firma del responsabile che era a capo del nostro settore gestione credito unitamente ai settori contestazione ed un'altra divisione di cui adesso non ricordo di un nome … ricordo che all'incirca del 2016 la ricorrente ideò uno spazio informatico condiviso per poter archiviare i dati dal momento che lo spazio sul server aziendale esaurito … questo sistema di cartelle condivise funziona tutt'ora”.
Teste Placidi: “La ricorrente estrae dal SAP i dati e redige un report che contiene oltre a tali dati ulteriori informazioni che insieme ad un'altra collega parigrado acquisisce dalle funzioni “claims” e vendite. Tale report viene illustrato e consegnato al coordinatore che sulla base dello stesso realizza proposte di sollecito, diffida, risoluzione contrattuale ed altro, che poi sottopone a me per l'approvazione o meno … La ricorrente si occupa anche della valorizzazione delle richieste di penali da parte dei clienti operatori, che inviano quando ad esempio c'è stato un ritardo della consegna delle infrastrutture o nella riparazione di un guasto. Tali richieste degli operatori seguono una procedura di lavorazione che prevede in prima battuta l'interessamento del settore tecnico che deve verificare se effettivamente vi è stato e di quale portata l'inadempimento della . Quindi il settore tecnico invia il file CP_1 che contiene il numero dei giorni/ore di ritardo, questo file viene ricevuto dalla ricorrente e dal suo collega i quali attraverso tali dati Testimone_2 provvedono a calcolare la penale. Ciò fanno individuando l'importo da applicare nell'ambito di uno schema fornito dalla sezione marketing nel quale si riportano le diverse regole che fanno riferimento alle tipologie contrattuali. Quindi la ricorrente invia i calcoli della penale al collega il quale predispone le lettere di Tes_3 contestazione oppure il benestare al pagamento che vengono inviati al coordinatore per l'approvazione, previa verifica, e quindi a mettere la firma finale … La ricorrente ha realizzato cartelle share point relative all'attività di valorizzazione delle richieste di penali abilitando i dipendenti interessati alle relative attività così che in dette cartelle vengono riversati e possono essere consultati documenti rilevanti soprattutto quando sono di consistente quantità… Gli importi per il calcolo delle penali variano nel tempo e ci vengono forniti dalla funzione marketing. L'attività della ricorrente e quindi la valorizzazione delle penali da lei formulata in prima battuta da e Tes_3 poi dal coordinatore ed in ultima istanza da me che firmo gli atti”. CP_3
Teste “La ricorrente provvedeva all'estrazione dei files che Tes_3 inviavamo sul sistema noi addetti alla lavorazione delle penali. Più precisamente la ricorrente provvedeva a scaricare i files relativi alle pratiche di sua competenza che comparivano in formato excel. Aggiungo che la ricorrente aveva realizzato in formato excel una tabella dove erano indicati gli algoritmi da applicare nei diversi
6 casi. Gli algoritmi e i casi a cui essi si riferivano erano indicati nelle diverse offerte di riferimento che l'azienda aveva predisposto e il prospetto realizzato dalla ricorrente rendeva più agevole il reperimento degli algoritmi da applicare … La ricorrente per calcolare la penale confronta i dati inviati dal cliente con quelli inviati dalle strutture aziendali e quindi verifica quali siano rilevanti ai fini del calcolo della penale … una volta applicato l'algoritmo di riferimento la ricorrente verificava se vi era scostamento fra il risultato di tale operazione e quello che richiedeva il cliente. Nel caso in cui i risultati fossero diversi la ricorrente assestava il valore sull'importo minore. Il referente non entrava nel merito della valorizzazione fatta dalla Per_1 ricorrente e quindi tale risultato non era controllato da superiori. Aggiungo che per il pagamento delle penali veniva formato un riepilogo sottoposto all'approvazione del e poi firmato dal superiore gerarchico di quest'ultimo per il pagamento”. Per_1
Teste : “Conosco l'attività svolta dalla ricorrente dal gennaio 2012, da Per_1 quando è entrata nel nostro gruppo di lavoro che si occupava di gestione di credito e compensazione di periodo. Io avevo un ruolo di coordinamento del gruppo di lavoro assegnato a tale attività. La ricorrente nel settore gestione del credito si occupava di negoziare o gestire con compensazioni i pagamenti con gli operatori telefonici. La Cont ricorrente scaricava dal i files relativi alle partite di credito aziendale e da un altro applicativo le richieste di pagamento degli operatori che avevano già ricevuto il Cont benestare. Il file scaricato da veniva quindi integrato manualmente dalla ricorrente con i dati risultanti dal file relativo ai crediti dell'operatore e tale file così integrato veniva inviato via mail all'operatore. A tale invio provvedeva sempre la ricorrente. Se c'erano contestazioni del cliente su quanto richiesto da la CP_1 ricorrente provvedeva a una verifica chiedendo eventualmente ulteriore documentazione. Se permaneva la discordanza si passava la pratica al gruppo Gestione Reclami. La ricorrente seguiva diversi operatori se c'erano delle questioni rilevanti per discordanze venivo interpellato io e se necessario anche il responsabile del settore. La ricorrente si è poi occupata dei crediti in sofferenza. Per quanto riguardava i crediti in sofferenza al nostro gruppo pervenivano dei files con i dati rilevanti che noi, intendo anche la ricorrente esaminavamo per vedere se si collocavano sopra la soglia di tollerabilità stabilita dall'azienda e in che misura, quindi tramite me ci rivolgevamo al responsabile per avere indicazioni se inviare o meno una diffida tenendo anche conto di altre informazioni che avevamo ricevuto ad es. dal settore commerciale. Le procedure erano predefinite e quindi la ricorrente procedeva autonomamente nell'ambito delle stesse, salvo rivolgersi a me se c'era qualche anomalia. Per quanto concerne i calcoli delle penali la ricorrente scaricava il file pervenuto dal settore tecnico che aveva analizzato le richieste del cliente integrando il file di quest'ultimo. Sulla base dei dati risultanti da questo file integrato la ricorrente doveva calcolare la penale applicando i parametri previsti dal marketing e cioè l'algoritmo previsto per quel determinato servizio. Preciso che io non svolgevo questa attività. Dopo che la ricorrente aveva provveduto al calcolo della penale la pratica passava al benestare del dipendente competente che era il quale si Tes_3 rivolgeva prima a me per la verifica. La calcolava la penale secondo i Parte_2 dati del gruppo tecnico, ai quali veniva data prevalenza rispetto a quelli indicati dal
7 cliente … Anche la ricorrente utilizzava Share Point e Teams per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ero io a decidere chi dovesse far parte dei gruppi su Teams o per le cartelle condivise anche se poi chiedevo alla ricorrente o a altri di provvedere al riguardo. E' stata la ad avere l'idea di creare uno spazio informatico Parte_2 condiviso (cartelle) chiedendo a personale informatico di realizzarlo”. 9.3. Dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, si evince quindi che:
- per quanto concerne l'attività di gestione del credito, la insieme Parte_2 ad altri operatori, si occupava dei rapporti credito-debito tramite rendiconti mensili Contr forniti dal sistema informatico utilizzato in azienda, che riportava i dati relativi all'importo della fattura, il credito residuo, la parte in contestazione ancora da lavorare, il credito esigibile, emettendo in automatico anche le note di credito. La ricorrente doveva quindi verificare tutti questi elementi forniti dal sistema e, nel caso, proporre piani di rientro, dilazioni di pagamento o altre soluzioni per risolvere le criticità, tenendo conto delle regole e dei criteri indicati dall'azienda in tale ambito. Tali proposte dovevano essere poi approvate con la firma del responsabile che era a capo del settore gestione credito. Le procedure erano predefinite e quindi la ricorrente procedeva autonomamente nell'ambito delle stesse, salvo rivolgersi al coordinatore se c'era qualche anomalia;
Per_1
- relativamente all'attività di valorizzazione delle penali, la procedura di lavorazione prevedeva in prima battuta l'interessamento del settore tecnico che doveva verificare se effettivamente vi era stato e di quale portata l'inadempimento della . Quindi il settore tecnico inviava il file contenente il numero dei CP_1 giorni/ore di ritardo e, tramite tali dati, la ricorrente provvedeva a calcolare la penale, individuando l'importo da applicare nell'ambito di uno schema fornito dalla sezione marketing nel quale si riportavano le diverse regole che facevano riferimento alle tipologie contrattuali. La confrontava quindi i dati inviati dal cliente con Parte_2 quelli inviati dalle strutture aziendali, applicava l'algoritmo di riferimento - previsto per quel determinato servizio - e verificava se vi era scostamento fra il risultato di tale operazione e quello che richiedeva il cliente. Nel caso in cui i risultati fossero diversi la ricorrente assestava il valore sull'importo minore. Per il pagamento delle penali veniva formato un riepilogo sottoposto all'approvazione del coordinatore Per_1
e poi firmato dal superiore gerarchico di quest'ultimo per il pagamento.
I testi hanno poi riferito che la ricorrente, al fine di rendere più agevole il reperimento degli algoritmi da applicare in caso di penale, aveva realizzato una tabella in formato excel, nella quale erano riportati gli algoritmi e i casi a cui essi si riferivano, secondo le previsioni aziendali che erano riportate anche nelle diverse offerte di riferimento. La aveva anche avuto l'idea di realizzare – per Parte_2 mezzo del personale informatico – cartelle condivise su SharePoint per condividere, fra gli addetti all'attività di valorizzazione delle penali, documentazione spesso anche consistente. 9.4. Orbene, deve ritenersi che le mansioni svolte dalla ricorrente nei due ambiti di attività sopraindicati, così come emergenti dall'istruttoria testimoniale, sono state caratterizzate, secondo quanto previsto dal livello contrattuale attribuitole (5°), da “adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e
8 procedure valevoli nel campo di attività in cui operano”, essendosi svolte nell'ambito di procedure predefinite, con utilizzo di dati forniti dagli applicativi e dalle strutture aziendali e sotto la supervisione di un coordinatore, non potendo invece ravvisarsi
“lo svolgimento di funzioni direttive, inerenti attività complesse, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali”, proprio del 6° livello contrattuale. Né elementi utili per tale ultimo inquadramento contrattuale possono trarsi dalla realizzazione della tabella excel e delle cartelle condivise, trattandosi di applicazioni informatiche di comune utilizzo che supportano ordinariamente attività operative.
10. Per quanto finora esposto l'appello va dunque respinto.
11. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
12. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€5.000,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 27 giugno 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
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