Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3327/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/10/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 12 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE con l'Avv. GAMBI MARIA ROSA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]101/A 34100 TRIESTE con l'Avv. WEBER SARAH presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Muggia il 05/08/2006 (atto n. 29, reg. parte 2^, serie A, anno 2006).
Ordinario di Trieste.
con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]; Persona_1
- nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i sigg.ri e a Muggia il 05.08.2006 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Muggia, al n. 29, Parte 2, Serie A, dell'anno 2006.
2. Ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Muggia.
3. Affidare, in forma condivisa, ad entrambi i genitori i gemelli e con residenza Per_2 Per_1 anagrafica presso la madre;
4. Disporre il collocamento paritario dei minori, alternato presso i genitori su base settimanale (con cambio nella giornata di martedì, mediante accompagnamento dei figli a scuola e scambio dei loro bagagli e libri tra i genitori presso l'ufficio in cui entrambi lavorano) in ragione dell'età e del rapporto consolidato ed equilibrato con entrambi. - durante l'estate - fermo restante il regime di frequentazione dei figli con i genitori di cui ai punti precedenti, ciascuno dei genitori avrà diritto di e si impegna a tenere con sé i figli - per 2 settimane o per il diverso periodo, anche maggiore o minore, che verrà concordato di anno in anno entro la prima settimana di giugno;
- la vigilia di Natale e la giornata di Natale saranno trascorse alternativamente con i due genitori;
- la settimana dal 26.12 al 31.12 e quella dal 01.01 al 06.01 verranno alternate, di anno in anno, tra il padre e la madre;
- la metà delle festività pasquali con ciascun genitore, alternate di anno in anno;
- tutte le rimanenti festività, civili e religiose, di durata giornaliera, salvo diverso accordo tra i genitori, saranno trascorse con quello con il quale i minori si trovano.
5. Stabilire che durante il tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore, l'altro possa comunicare direttamente con e Per_2 Per_1
6. Prevedere che i figli siano prelevati dal genitore con cui permarranno presso l'abitazione dell'altro ovvero - previo accordo con lei/lui e compatibilmente con gli impegni di entrambi - nel luogo in cui si trovano. Ove i genitori fossero impediti, i bimbi potranno essere prelevati dai nonni o dalla baby sitter.
7. Prendere atto che i ricorrenti:
a) concordano nel ritenere le previsioni, relative ai rispettivi periodi di visita, come puramente indicative e di sentirsi liberi di pattuire diverse modalità di esercizio, avendo cura delle prioritarie esigenze, di salute e di studio, di serenità ed equilibrio dei minori e del loro prevalente interesse ad un rapporto il più possibile frequente e costante con entrambi i genitori;
b) confermano che le decisioni di maggior interesse per i minori (salute, educazione, istruzione e residenza), nonché tutti gli atti di straordinaria amministrazione, anche ai sensi dell'art. 320 c.c., saranno assunte congiuntamente, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni dei figli;
c) si impegnano a comunicare all'altro eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro i minori;
d) s'impegnano altresì a recarsi presso la Questura e a sottoscrivere ogni necessario atto ai fini del rilascio dei rispettivi loro documenti di espatrio, con annotazione dei figli minori nonché del documento di espatrio personale degli stessi.
8. Disporre che il sig. a far data dal deposito del ricorso, versi per il mantenimento di e Pt_1 Per_2
- a mezzo bonifico alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese - la somma di € 450,00.- Per_1 Pt_2 mensili cadauno, annualmente rivalutabili ex indici Istat dall'anno successivo dalla data di deposito del ricorso;
9. Stabilire che i genitori partecipino - per la quota del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre - alle spese straordinarie per i figli (scolastiche/universitarie, ripetizioni, mediche e specialistiche, inclusi i medicinali non da banco e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, occhiali, apparecchi ortodontici, esami clinici, abbonamenti e rette sportive, di trasporto, ludiche/ricreative, vacanze, gite e viaggi di istruzione, cellulari e ricariche, e tutte quelle ulteriori che presentino il requisito della occasionalità o sporadicità, come le spese per il conseguimento della patente, ecc.) rispettando, in ogni caso, i criteri e le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di Trieste.
10. Dare atto che il sig. avrà l'obbligo di aprire - entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della Pt_1 sentenza di divorzio - un libretto postale intestato a e che verrà poi detenuto e custodito Per_2 Per_1 dalla sig.ra versandovi contestualmente la somma di € 5.000,00.- (pari all'ammontare degli Pt_2 aggiornamenti ISTAT sui contributi al mantenimento dei figli, concordemente mai applicati dalla separazione sin qui). Il titolo verrà tuttavia consegnato al padre laddove lo stesso desideri provvedere a depositarvi ulteriori importi ovvero voglia verificare l'aggiornamento degli interessi ovvero ancora assicurarsi che le somme non siano state prelevate dai figli, una volta raggiunta la maggiore età, senza il consenso di entrambi genitori. Il sig. lo renderà alla madre entro 10 giorni. Le somme depositate in Pt_1 questo libretto potranno essere utilizzate dai minori solo con il previo consenso di entrambi i genitori.
11. Prevedere che, in ragione del collocamento paritario, i genitori percepiscano al 50%, fino a che saranno erogati, gli assegni per il nucleo familiare (l'assegno unico e universale per i figli ovvero qualsivoglia altra misura, che anche nel futuro verrà prevista a sostegno alle famiglie con figli a carico), ferme le detrazioni fiscali al 50% ciascuno.
12. Dare atto altresì che, per reciproca ammissione delle parti, le stesse dichiarano, alla luce dell'accordo di cui sopra e della sua effettiva esecuzione, di non avere più nulla a pretendere uno dall'altro, e di aver, in tal modo, risolto ogni questione economica tra le medesime pendente, nessuna esclusa. 13. Compensare interamente le spese legali tra le parti, con rinuncia da parte dei rispettivi legali alla solidarietà ex art. 68 L.P”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Muggia il 05/08/2006 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 19 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli