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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
OGGETTO: indennità
REPUBBLICA ITALIANA sostitutiva per ferie non godute IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 25/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 696/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CUOCO MARZIA e dall'Avv. SAURO MICHELA per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: indennità sostitutiva per ferie non godute
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 10/10/2024 il docente di scuola di primo grado ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie maturate e non godute.
Sulla base dello stato matricolare e dei contratti di lavoro, specificamente elencati, ha dedotto di avere stipulato una serie di contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2023/2024, ma il CP_1 gli aveva negato il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie residue e festività soppresse accumulate, detratto, per ciascun anno scolastico, il numero delle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale.
1 Richiamato il quadro normativo di riferimento, la parte ricorrente ha altresì richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla materia, secondo cui non sussiste alcun obbligo per il docente alla fruizione necessaria delle ferie, oltre al periodo di sospensione delle lezioni definito dai calendari scolastici regionali ed ha affermato che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità.
Ha pertanto concluso chiedendo la condanna del al pagamento, CP_1 per il titolo dedotto, della complessiva somma di € 7.182,90, secondo il prospetto inserito nel ricorso introduttivo.
2. All'odierna udienza, verificata la regolarità della notifica del ricorso è stata dichiarata la contumacia del . Controparte_1
In tale sede la parte ricorrente ha modificato il petitum della causa, quantificandolo in complessivi € 11.672,89 (come da prospetto inserito nella nota di deposito del 24.2.2025), precisando di avere erroneamente sottratto dai giorni di ferie e festività soppresse maturati i giorni di sospensione del calendario scolastico senza che il docente avesse mai richiesto ferie in tale periodo.
3. Ciò premesso si osserva nel merito che va richiamata la normativa nazionale che regola la materia.
La disciplina di fonte contrattuale contenuta nel CCNL 2006-2009 sottoscritto in data 29.11.2007 prevedeva che, qualora la durata del rapporto di lavoro fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, esse sarebbero state liquidate e pagate al termine del rapporto, non essendo peraltro obbligatoria la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico (art. 19).
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8
D.L. n. 95/2012, in forza del quale “Le ferie […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
2 Alla norma appena citata è stato poi aggiunto il seguente inciso: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Tale deroga al divieto di monetizzazione è stata introdotta dall'art. 1 comma 55 legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
Tale inciso è stato inserito all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie (garantito dall'art. 36 comma 3° Cost. e dall'art. 31, comma 2°, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le due disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) sopra dette “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
Ciò posto, i vari aspetti della questione sono stati oggetto di recenti arresti della
Suprema Corte, che hanno tenuto in considerazione le fonti normative di diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea formatasi sulla materia.
Con riferimento al concetto di c.d. prestazioni funzionali all'insegnamento, la
Corte ha osservato - in fattispecie avente ad oggetto il pagamento richiesto da una docente della Provincia Autonoma di Bolzano di giorni festivi non lavorati e non coperti dal periodo di ferie – che “oltre a non escludersi che sia doveroso svolgere presso la scuola eventuali attività in tal senso legittimamente programmate o stabilite per il periodo successivo alla fine dell'anno scolastico, secondo il regime loro proprio anche sotto il profilo economico, la disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pur in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime
3 che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
[…] è evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie;
” (così in parte motiva Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23934 del 2020).
Come noto, il diniego dell'indennità oggetto di giudizio da parte del CP_1 presuppone che nei giorni successivi alla cessazione delle lezioni l'insegnante non lavori se non in attività programmate all'interno della scuola. Tale approccio interpretativo dell'amministrazione deve ritenersi definitivamente superato, in quanto in contrasto con il diritto comunitario e la successiva giurisprudenza della CGUE.
La Corte ha affrontato ex professo la questione oggetto del presente giudizio con successiva ordinanza così massimata: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n.
14268 del 05/05/2022, Rv. 664850 - 01).
Il concetto è stato ribadito con sentenza di poco successiva: “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore
a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 21780 del 08/07/2022, Rv. 665135 – 02, ). Nella pronuncia, attinente ad un dipendente della Regione Abruzzo, la Corte dando atto dei diversi
4 orientamenti che si erano in precedenza delineati nella materia, ha posto in evidenza la necessità di una interpretazione del diritto interno che sia appunto conforme ai principi dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva enunciati con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018 ed ha in definitiva osservato quanto segue: “dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che : A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da
Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652 ;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
In senso conforme si veda anche Cass. Sez. L – ordinanza n. 17643 del 20.6.2023,
Rv. 668152 – 01, contenente ampia disamina del diritto unitario in materia di indennità sostitutiva delle ferie. Sempre in senso conforme, si richiama Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024 (Rv. 671200 - 01) nonché Sez. L - , Ordinanza n.
16715 del 17/06/2024 (Rv. 671579 - 01) la quale ha espressamente statuito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie
e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel
5 periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”. Il principio ha trovato ulteriore conferma con la pronuncia Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024 (Rv. 672686 - 01), ed è ormai indirizzo consolidato.
Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda della ricorrente.
6. Con riferimento al quantum della pretesa, si rileva anzitutto che la modifica del petitum è consequenziale alla erroneità dei conteggi effettuati nel ricorso dalla parte ricorrente che, pur richiamando correttamente in diritto i principi sopra esposti, ha contraddittoriamente detratto i giorni di sospensione del calendario scolastico, considerando cioè il docente automaticamente in ferie.
La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ritenere legittima la modifica della domanda di uno o entrambi gli elementi della medesima (petitum e causa petendi) sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei termini processuali (Cass. Sez. 2, 06/09/2024, n. 23975, Rv. 672422 – 01; Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 30455 del 02/11/2023, Rv. 669490 – 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 12310 del
15/06/2015, Rv. 635536 - 01).
I presupposti delineati dall'orientamento appena richiamato certamente ricorrono nella fattispecie in esame, cosicché la modifica del petitum deve ritenersi legittima.
6.1 Va poi evidenziato che nel calcolo debbono essere ricomprese anche le festività soppresse. Come osservato dall'ARAN (orientamenti applicativi), la legge n. 937/1977, così come modificata dall'art. 1, comma 24, della L. n. 148/2011, sancisce l'attribuzione di quattro giornate di riposo (ex festività soppresse) a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Alla luce di tale quadro normativo, l'art. 14, comma 2, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola stabilisce che tali festività devono essere fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono, precisando che, per il personale docente, l'arco temporale di godimento deve essere ricompreso tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero all'interno dei periodi di sospensione delle lezioni.
Stanti le modalità di fruizione di tali ex-festività, si ritiene che esse debbano essere considerate nel calcolo della indennità sostitutiva delle ferie annualmente maturate e da fruire, secondo il calcolo effettuato in proporzione ai periodi lavorati secondo la formula “360:4 = giorni di servizio : x”.
6 6.2 Si osserva inoltre che il conteggio effettuato dalla parte ricorrente si basa sull'art. 13 CCNL 2007 secondo cui: “2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977,
n. 937. / 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. / 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.”, nonché sull'art. 19 co. 2 del medesimo contratto collettivo secondo cui: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”. Appare dunque corretta la formula dalla stessa parte utilizzata: giorni di lavoro x 30 (o 32 dopo 3 anni di servizio)/ 360= giorni di ferie maturati
Ciò conduce alle somme indicate nel prospetto corretto di parte ricorrente.
Si precisa che la maggiorazione sulla somma dovuta viene calcolata secondo il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria in base all'art. 16 c.6 L.
412/1991 richiamato dall'art. 22 c. 36 L. 724/1994.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della sua natura seriale e solo documentale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
1) condanna il al pagamento alla docente Controparte_2
della somma di € 11.672,89 a titolo di indennità sostitutiva per Parte_1 ferie non godute per tutti gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
2) condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite della parte ricorrente che liquida in complessivi € 3.397,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
da distrarre in favore dei procuratori in intestazione, che si dichiarano antistatari.
Così deciso in Ferrara il 25/02/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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